TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/09/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4901/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Iscrizione appelli gdp
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4901/2022 promossa da:
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Michela Poto (C.F.: ), elettivamente C.F._1 domiciliate in Avellino, presso la Filiale di sita alla via G. Ronca, n.18, Controparte_1
( ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Controparte_2 C.F._2
Iuliucci (C.F.: , elettivamente domiciliato in Cervinara (AV), alla Via Roma C.F._3
n.125, ; Email_2
APPELLATA
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte all' udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la Controparte_1 sentenza n. 291/2022 del Giudice di Pace di Cervinara, notificata il 24/11/2022, pubblicata il
22/11/2022, a definizione del procedimento di primo grado, avente R.G. 120/2021, con la quale veniva rigettata la proposta opposizione e confermato il decreto ingiuntivo n. 260/2020.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza e nello specifico: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Avellino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello
pagina 1 di 10 ed in riforma della sentenza impugnata così provvedere: 1) in accoglimento del primo motivo di appello accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata n. 291/2022 emessa nel proc. nr.
120/2021 dal Giudice di Pace di Cervinara, Dott. Francescantonio Gerundo, depositata e pubblicata in data 22/11/2022 e notificata in data 24/11/2022 per violazione dell'art. 112 c.p.c; 2) in accoglimento di tutti i motivi di appello come proposti riformare integralmente la sentenza impugnata accertando e dichiarando la piena legittimità dell'operato di nell'ambito dello svolgimento dei CP_1 fatti per cui vi è sentenza n. 291/2022 emessa nel proc. nr. 120/2021 dal Giudice di Pace di Cervinara,
Dott. Francescantonio Gerundo, depositata e pubblicata in data 22/11/2022 e notificata in data
24/11/2022, oggetto del presente appello e revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto e rigettando ogni avversa domanda infondata in fatto e diritto;
3) nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 291/2022 emessa nel proc. nr. 120/2021 dal Giudice di Pace di
Cervinara, Dott. Francescantonio Gerundo, depositata e pubblicata in data 22/11/2022 e notificata in data 24/11/2022, accogliere i motivi di appello rigettando conseguentemente le domande ed eccezioni formulate e dedotte nel giudizio di primo e secondo grado dall'odierno appellato per tutto quanto esposto;
4) condannare l'appellato alla restituzione di tutte le somme percepite e come liquidate da in esecuzione della sentenza n. 291/2022 emessa nel proc. nr. 120/2021 dal Controparte_1
Giudice di Pace di Cervinara, Dott. Francescantonio Gerundo, depositata e pubblicata in data
22/11/2022 e notificata in data 24/11/2022, nonchè le spese di CTU come liquidate;
5) per l'effetto condannare gli appellati, al pagamento delle spese di lite, diritti, onorari per entrambi i gradi di giudizi.”.
Costituitasi tempestivamente che così concludeva: “Voglia così provvedere: a) Controparte_2
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello; b) In subordine nella denegata ipotesi di ritenere ammissibile il gravame, rigettare l'appello; c) Confermare la sentenza di primo grado;
d) Condannare la società appellante in ogni caso al pagamento delle spese diritti ed onorari di Controparte_1 causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Istruito il giudizio, senza l'esperimento di ulteriore attività istruttoria, acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa veniva rinviata all'udienza del 11.09.2025, per la precisazione delle conclusioni e discussione, con termine per note, al termine della quale la scrivente tratteneva la causa in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
***
§ In rito
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per inesistenza della procura alle liti, relativa al ricorso per decreto ingiuntivo, è infondata e deve essere rigettata. pagina 2 di 10 In merito ai vizi della procura alla liti la giurisprudenza ha chiarito che: “Nel caso in cui l'eccezione di radicale nullità di una procura "ad litem" di una parte processuale sia stata tempestivamente proposta dall'altra, la prima deve produrre immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non occorrendo a tal fine assegnare, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., un termine di carattere perentorio per provvedere, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile” (Sez. 2, Ordinanza n.
22564 del 16/10/2020; in senso conforme Sez. 1 - , Sentenza n. 29244 del 20/10/2021) altresì “In tema di difetto di rappresentanza processuale, mentre, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il giudice che rilevi
d'ufficio tale difetto deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte, l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di parte
l'avversario è chiamato a contraddire. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che la nullità della procura alle liti, fosse divenuta insanabile poiché, nonostante il convenuto avesse sollevato la relativa questione, l'attore non aveva spontaneamente depositato la necessaria documentazione nel prosieguo del processo di merito, essendosi egli limitato a discutere di altri diversi profili giuridici)” (Sez. 2, Ordinanza n. 24212 del 04/10/2018).
Il vizio di difetto di procura alle liti non essendo stata rilevato dal giudice bensì sollevata dalla parte fa sorgere in capo alla controparte un onere d'immediata difesa e tale onere di sanatoria non può andare oltre il deposito della prima difesa utile.
Orbene, nel fascicolo di primo grado è presente procura alle liti sottoscritta dal mandatario, del
11.09.2020, Repertorio numero 54368, Raccolta numero 15494, rilasciata dal Notaio Per_1 di Roma, con l'individuazione degli avvocati distribuiti su base distrettuale, ivi incluso il
[...] procuratore di parte appellante Michela Poto, attraverso la quale a quest'ultimo è stata data facoltà di rappresentare l'Ente nelle cause proposte dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, per la tutela degli interessi dell'Ente.
Pertanto, risultando provata la "legitimatio ad processum" della fase monitoria, di talché l'eccezione va rigettata.
§ Nel merito
§ Parte appellante ha impugnato il capo della sentenza relativo alla insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo per violazione delle norme regolatrici della materia rappresentate dall'art. 633 c.p.c. nonché nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.. pagina 3 di 10 Tale motivo è infondato.
Orbene il giudice di prime cure, a pag. 2 e 3, della impugnata sentenza, in risposta all'eccezione dell'allora parte opponente sulla insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ha specificato come “il decreto ingiuntivo è un provvedimento a carattere decisorio, contenente la condanna provvisoria e sommaria dell'ingiunto al pagamento di una somma di denaro o della consegna di una cosa mobile determinata. La cognizione che regge la pronuncia ha carattere meramente ipotetico ed è destinata a consolidarsi, così come prevede l'art. 647 c.p.c., solo qualora
l'opposizione non venga proposta”, altresì chiarendo che “L'accertamento contenuto nella sentenza emessa a conclusione di una fase a contraddittorio pieno supera per intensità quello contenuto nel decreto ingiuntivo opposto. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, non è ristretto solo alle condizioni di ammissibilità o validità del decreto stesso, ma si concretizza nell'accertamento dell'esistenza del diritto fatto valere con l'ingiunzione”.
Si condivide quanto espresso dal Giudice di prime cure, tenuto, altresì, conto dell'orientamento giurisprudenziale a mente del quale: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali” (Sez. 3, Sentenza n. 16767 del 23/07/2014) e “L'opposizione
a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per
l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali
l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.
Invece, l'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria” (Sez. 3, Sentenza n. 419 del 12/01/2006).
Pertanto, anche l'eventuale assenza dei requisiti richiesti in sede monitoria non incide sulla validità del decreto ingiuntivo né della fase di opposizione, come esplicitato nella gravata sentenza, ma esclusivamente sulla regolamentazione delle spese. pagina 4 di 10 In merito al dedotto profilo di nullità della pronuncia impugnata, per violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver il Giudice di prime cure condannato l'odierna parte appellata al pagamento di una somma titolo di inadempimento, senza revocare il decreto ingiuntivo opposto va parimenti rigettato.
La qualificazione della domanda, invero, appare essere stata correttamente interpretata dal primo giudice, atteso che emerge dalla ricostruzione fattuale di cui alla sentenza impugnata, nonché dalle difese approntate nel primo grado di giudizio come la somma, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, fosse l'importo richiesto a titolo di differenza tra gli interessi liquidati e quelli posti a tergo, indicati dal
D.M. Tesoro istitutivo della serie “O; l'inadempimento contrattuale lamentato è consistente nell'omessa liquidazione dell'importo dovuto, il che consente di qualificare come azione di esatto adempimento quella rubricata nel ricorso monitorio come di risarcimento del danno.
Inoltre, è noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutte gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto, non sussistendo il vizio di extra petita
“se il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione non solo per accertare
l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell' ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto
- revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, perché mentre l' opponente chiede di accertare l'inesistenza dell'obbligazione ingiuntagli, il creditore, sia con ricorso per ottenere in breve tempo - con forme speciali - un titolo esecutivo per il pagamento del suo credito sia con la domanda di rigetto dell' opposizione, esercita invece un'azione di condanna” (Cassazione Civile, sentenza n. 24021/2004; in senso conforme, Cassazione Civile sentenza n. 28660/2013).
In applicazione dei principi esposti, seppur l'odierna parte appellata, nel giudizio di primo grado, si è limitata a richiedere la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, non ricorre l'invocata nullità della pronuncia appellata per violazione dell'art. 112 c.p.c., non configurandosi il vizio censurato, laddove il
Giudice di primo grado correttamente ha proceduto ad una esaustiva valutazione di tutti gli elementi offerti dalle parti in lite per dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria, tra cui l'applicabilità del saggio di interesse di cui al D.M. vigente ratione temporis.
pagina 5 di 10 § Con il secondo motivo di appello ha dedotto la nullità della pronuncia oggetto di Controparte_1 appello, per aver il Giudice di primo grado disposto una consulenza tecnica d'ufficio, in violazione degli art. 115 c.p.c. e 116 c.p.c. nonché per una erronea percezione delle risultanze istruttorie della stessa.
Occorre precisare che nel procedimento civile, la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice del merito, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze. La nomina del consulente rientra quindi nel potere discrezionale del giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti, sicché ove una richiesta di tale genere venga formulata dalla parte essa non costituisce una richiesta istruttoria in senso tecnico ma una mera sollecitazione rivolta al giudice perché questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo;
ne consegue che una tale richiesta non può mai considerarsi tardiva, anche se formulata solamente in sede di precisazione delle conclusioni, ne' generica, poiché è sempre il giudice che, avvalendosi dei suoi poteri, delimita l'ambito dell'indagine da affidare al c.t.u.
(cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 5422/2002).
Peraltro, la consulenza tecnica, che ha, di regola, la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche. In nessun caso, tuttavia, la consulenza tecnica ha funzione sostitutiva dell'onere probatorio delle parti che, qualunque sia l'oggetto di essa, debbono sempre dedurre il fatto che pongono a fondamento del loro, diritto, spettando al giudice di merito lo stabilire se l'accertamento demandatogli richieda o meno l'impiego di cognizioni tecniche da lui non possedute (Cassazione Civile, sentenza n.
26083/2005).
Nel caso in lite, la disposta consulenza tecnica non può dirsi nulla, né inammissibile in quanto non appare esplorativa.
In particolare, se la c.t.u. non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio, il ricorso al consulente può però essere disposto per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cassazione Civile, ordinanza n. 1963/2020; sentenza n. 31886/2019).
Il Giudice di prime cure ha disposto una consulenza tecnica contabile onde procedere all'accertamento, con l'impiego di cognizioni tecniche, delle somme effettivamente dovute da sulla Controparte_1 scorta delle argomentazioni dalla stessa formulate circa l'intervenuta estinzione della relativa obbligazione, in applicazione dei tassi di cui alla serie di appartenenza. pagina 6 di 10 Per le motivazioni esposte il motivo di appello va rigettato.
§ Con il terzo motivo di appello, ha dedotto per violazione e falsa applicazione del Controparte_1
D.M. Tesoro del 13.06.1986. Il buono in lite è stato emesso prima della vigenza del D.M. Tesoro
13.06.1986, segnatamente risulta emesso in data 9.4.1984, nella vigenza del DM istitutivo della serie
“O”.
Orbene, giova ricordare in questa sede come la disciplina ratione temporis applicabile al caso in lite sia l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, come novellato dall'art. 1 del D.L. n. 460/1974, convertito in legge n.
588/1974, atteso che il decreto ministeriale del Tesoro del 19 dicembre 2000, il quale ha disciplinato i buoni fruttiferi postali in adempimento di quanto previsto dal decreto legislativo n. 284 del 1999, ha confermato l'abrogazione dell'art. 173 del codice postale, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, e ha ribadito che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale nonché le operazioni afferenti ai medesimi buoni, restano regolati dalla previgente disciplina. Al fine di contemperare la pacifica natura di titoli di legittimazione dei BFP ed il principio dell'affidamento sopra esaminati, la Cassazione ha affermato il seguente principio: “nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973, n.
156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti;
ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal DM che ne disponeva
l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono” ( Cassazione Civile, SS.UU., sentenza n. 13979/2007). Dalla lettura per esteso di suddetta sentenza si evince tuttavia che il caso concretamente sottoposto alle Sezioni Unite del 2007 riguardava dei buoni postali emessi dopo la pubblicazione di un decreto ministeriale che aveva portato da otto a nove anni la scadenza del possibile rimborso anticipato, prevedendo che, in caso di utilizzazione di moduli già stampati per le emissioni precedenti, si dovesse procedere ad apporre sui buoni medesimi una ulteriore stampigliatura con l'indicazione di una sigla diversa e con l'espressa menzione del diverso termine di scadenza, che in qual caso non era avvenuto, per un errore imputabile all'amministrazione postale. In altri termini, l'orientamento giurisprudenziale richiamato, nella fattispecie sottoposta al vaglio del supremo consesso, ha sancito che le condizioni riportate sul buono fruttifero postale prevalgono sulle modifiche stabilite dal decreto ministeriale precedente o contestuale pagina 7 di 10 l'emissione, se il titolo non è stato integrato con tali modifiche, e che, solo in tale ipotesi, si deve tener conto delle condizioni integrate nel retro del titolo medesimo.
La Corte di Cassazione ha invece successivamente affermato con la Sentenza SS.UU. n. 3963/2019 che
è legittima la variazione del tasso di interesse disposta con decreto ministeriale sui buoni già emessi, la cui conoscenza da parte del risparmiatore è assicurata mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sulla scorta della considerazione per la quale: “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali - continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 del citato
d.m. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore”.
Invero, la pronuncia appena menzionata non ha espressamente sconfessato il precedente orientamento nella diversa ipotesi di condizioni difformi tra quanto annotato sul buono e quanto disposto dal decreto ministeriale all'atto della sottoscrizione, avendo invece regolato la diversa ipotesi delle variazioni sopravvenute rispetto al momento della sottoscrizione;
inoltre, la Corte costituzionale (sentenza n.
26/2020), investita del giudizio di legittimità dell'art. 173 DPR n. 156/73, ha rilevato che “… la possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi di interesse sui buoni postali fruttiferi, consentita dalla disposizione in esame, riflette un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio
e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica;
contenimento che, in caso di titoli da enti a soggettività statuale, implicava appunto la previsione di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati”.
Si richiama, infine, il recente pronunciamento di legittimità, a mente del quale: “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte pagina 8 di 10 di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva
l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni”
(Cassazione Civile, ordinanza n. 4748/2022).
Ne deriva che non è corretto rideterminare l'importo dovuto in applicazione dei saggi di interessi di cui al D.M. 15 giugno 1981, istitutivo della serie dei buoni fruttiferi postali “O”, trattandosi di buoni emessi nella vigenza di tale D.M., segnatamente emessi il 09.4.1984. Invero, l'art. 6 del D.M. del
16.6.1986 dispone che “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q".
Risulta, pertanto, legittimo il ricalcolo di cui all'allegato 2 della relazione, operato dal nominato C.T.U. per i primi periodi, sino alla vigenza del richiamato DM del 1986, in seguito al quale si applicano le condizioni delle serie Q.
L'ipotesi di calcolo corretta, pertanto, è quella che tiene conto della modifica in pejus intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. 1986, secondo il valore di riferimento indicato nella normativa di settore;
l'importo richiesto dalla parte attrice risulta dunque non dovuto perché superiore all'effettivo valore del buono.
Rilevato che sin dal ricorso monitorio la parte ha dedotto che l'importo liquidato non fosse satisfattivo, con ciò confermando di aver ricevuto il pagamento del minor importo, ne consegue che, in accoglimento dell'appello, va revocato il d.i.
§Le spese di lite della presente fase di giudizio e della precedente possono essere interamente compensate visto il rigetto dei primi motivi di appello e considerata l'evoluzione giurisprudenziale in materia, nella rinnovata discrezionalità conseguente alla pronuncia n. 77/2018 C. Costit.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 9 di 10 - accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata n. 291/2022, revoca il d.i. n.
260/2020 del giudice di pace di Cervinara;
- compensa integralmente le spese tra le parti in lite.
AVELLINO, 22.9.2025 Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Iscrizione appelli gdp
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4901/2022 promossa da:
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Michela Poto (C.F.: ), elettivamente C.F._1 domiciliate in Avellino, presso la Filiale di sita alla via G. Ronca, n.18, Controparte_1
( ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Controparte_2 C.F._2
Iuliucci (C.F.: , elettivamente domiciliato in Cervinara (AV), alla Via Roma C.F._3
n.125, ; Email_2
APPELLATA
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte all' udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la Controparte_1 sentenza n. 291/2022 del Giudice di Pace di Cervinara, notificata il 24/11/2022, pubblicata il
22/11/2022, a definizione del procedimento di primo grado, avente R.G. 120/2021, con la quale veniva rigettata la proposta opposizione e confermato il decreto ingiuntivo n. 260/2020.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza e nello specifico: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Avellino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello
pagina 1 di 10 ed in riforma della sentenza impugnata così provvedere: 1) in accoglimento del primo motivo di appello accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata n. 291/2022 emessa nel proc. nr.
120/2021 dal Giudice di Pace di Cervinara, Dott. Francescantonio Gerundo, depositata e pubblicata in data 22/11/2022 e notificata in data 24/11/2022 per violazione dell'art. 112 c.p.c; 2) in accoglimento di tutti i motivi di appello come proposti riformare integralmente la sentenza impugnata accertando e dichiarando la piena legittimità dell'operato di nell'ambito dello svolgimento dei CP_1 fatti per cui vi è sentenza n. 291/2022 emessa nel proc. nr. 120/2021 dal Giudice di Pace di Cervinara,
Dott. Francescantonio Gerundo, depositata e pubblicata in data 22/11/2022 e notificata in data
24/11/2022, oggetto del presente appello e revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto e rigettando ogni avversa domanda infondata in fatto e diritto;
3) nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 291/2022 emessa nel proc. nr. 120/2021 dal Giudice di Pace di
Cervinara, Dott. Francescantonio Gerundo, depositata e pubblicata in data 22/11/2022 e notificata in data 24/11/2022, accogliere i motivi di appello rigettando conseguentemente le domande ed eccezioni formulate e dedotte nel giudizio di primo e secondo grado dall'odierno appellato per tutto quanto esposto;
4) condannare l'appellato alla restituzione di tutte le somme percepite e come liquidate da in esecuzione della sentenza n. 291/2022 emessa nel proc. nr. 120/2021 dal Controparte_1
Giudice di Pace di Cervinara, Dott. Francescantonio Gerundo, depositata e pubblicata in data
22/11/2022 e notificata in data 24/11/2022, nonchè le spese di CTU come liquidate;
5) per l'effetto condannare gli appellati, al pagamento delle spese di lite, diritti, onorari per entrambi i gradi di giudizi.”.
Costituitasi tempestivamente che così concludeva: “Voglia così provvedere: a) Controparte_2
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello; b) In subordine nella denegata ipotesi di ritenere ammissibile il gravame, rigettare l'appello; c) Confermare la sentenza di primo grado;
d) Condannare la società appellante in ogni caso al pagamento delle spese diritti ed onorari di Controparte_1 causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Istruito il giudizio, senza l'esperimento di ulteriore attività istruttoria, acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa veniva rinviata all'udienza del 11.09.2025, per la precisazione delle conclusioni e discussione, con termine per note, al termine della quale la scrivente tratteneva la causa in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
***
§ In rito
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per inesistenza della procura alle liti, relativa al ricorso per decreto ingiuntivo, è infondata e deve essere rigettata. pagina 2 di 10 In merito ai vizi della procura alla liti la giurisprudenza ha chiarito che: “Nel caso in cui l'eccezione di radicale nullità di una procura "ad litem" di una parte processuale sia stata tempestivamente proposta dall'altra, la prima deve produrre immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non occorrendo a tal fine assegnare, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., un termine di carattere perentorio per provvedere, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile” (Sez. 2, Ordinanza n.
22564 del 16/10/2020; in senso conforme Sez. 1 - , Sentenza n. 29244 del 20/10/2021) altresì “In tema di difetto di rappresentanza processuale, mentre, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il giudice che rilevi
d'ufficio tale difetto deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte, l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di parte
l'avversario è chiamato a contraddire. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che la nullità della procura alle liti, fosse divenuta insanabile poiché, nonostante il convenuto avesse sollevato la relativa questione, l'attore non aveva spontaneamente depositato la necessaria documentazione nel prosieguo del processo di merito, essendosi egli limitato a discutere di altri diversi profili giuridici)” (Sez. 2, Ordinanza n. 24212 del 04/10/2018).
Il vizio di difetto di procura alle liti non essendo stata rilevato dal giudice bensì sollevata dalla parte fa sorgere in capo alla controparte un onere d'immediata difesa e tale onere di sanatoria non può andare oltre il deposito della prima difesa utile.
Orbene, nel fascicolo di primo grado è presente procura alle liti sottoscritta dal mandatario, del
11.09.2020, Repertorio numero 54368, Raccolta numero 15494, rilasciata dal Notaio Per_1 di Roma, con l'individuazione degli avvocati distribuiti su base distrettuale, ivi incluso il
[...] procuratore di parte appellante Michela Poto, attraverso la quale a quest'ultimo è stata data facoltà di rappresentare l'Ente nelle cause proposte dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, per la tutela degli interessi dell'Ente.
Pertanto, risultando provata la "legitimatio ad processum" della fase monitoria, di talché l'eccezione va rigettata.
§ Nel merito
§ Parte appellante ha impugnato il capo della sentenza relativo alla insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo per violazione delle norme regolatrici della materia rappresentate dall'art. 633 c.p.c. nonché nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.. pagina 3 di 10 Tale motivo è infondato.
Orbene il giudice di prime cure, a pag. 2 e 3, della impugnata sentenza, in risposta all'eccezione dell'allora parte opponente sulla insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ha specificato come “il decreto ingiuntivo è un provvedimento a carattere decisorio, contenente la condanna provvisoria e sommaria dell'ingiunto al pagamento di una somma di denaro o della consegna di una cosa mobile determinata. La cognizione che regge la pronuncia ha carattere meramente ipotetico ed è destinata a consolidarsi, così come prevede l'art. 647 c.p.c., solo qualora
l'opposizione non venga proposta”, altresì chiarendo che “L'accertamento contenuto nella sentenza emessa a conclusione di una fase a contraddittorio pieno supera per intensità quello contenuto nel decreto ingiuntivo opposto. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, non è ristretto solo alle condizioni di ammissibilità o validità del decreto stesso, ma si concretizza nell'accertamento dell'esistenza del diritto fatto valere con l'ingiunzione”.
Si condivide quanto espresso dal Giudice di prime cure, tenuto, altresì, conto dell'orientamento giurisprudenziale a mente del quale: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali” (Sez. 3, Sentenza n. 16767 del 23/07/2014) e “L'opposizione
a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per
l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali
l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.
Invece, l'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria” (Sez. 3, Sentenza n. 419 del 12/01/2006).
Pertanto, anche l'eventuale assenza dei requisiti richiesti in sede monitoria non incide sulla validità del decreto ingiuntivo né della fase di opposizione, come esplicitato nella gravata sentenza, ma esclusivamente sulla regolamentazione delle spese. pagina 4 di 10 In merito al dedotto profilo di nullità della pronuncia impugnata, per violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver il Giudice di prime cure condannato l'odierna parte appellata al pagamento di una somma titolo di inadempimento, senza revocare il decreto ingiuntivo opposto va parimenti rigettato.
La qualificazione della domanda, invero, appare essere stata correttamente interpretata dal primo giudice, atteso che emerge dalla ricostruzione fattuale di cui alla sentenza impugnata, nonché dalle difese approntate nel primo grado di giudizio come la somma, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, fosse l'importo richiesto a titolo di differenza tra gli interessi liquidati e quelli posti a tergo, indicati dal
D.M. Tesoro istitutivo della serie “O; l'inadempimento contrattuale lamentato è consistente nell'omessa liquidazione dell'importo dovuto, il che consente di qualificare come azione di esatto adempimento quella rubricata nel ricorso monitorio come di risarcimento del danno.
Inoltre, è noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutte gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto, non sussistendo il vizio di extra petita
“se il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione non solo per accertare
l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell' ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto
- revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, perché mentre l' opponente chiede di accertare l'inesistenza dell'obbligazione ingiuntagli, il creditore, sia con ricorso per ottenere in breve tempo - con forme speciali - un titolo esecutivo per il pagamento del suo credito sia con la domanda di rigetto dell' opposizione, esercita invece un'azione di condanna” (Cassazione Civile, sentenza n. 24021/2004; in senso conforme, Cassazione Civile sentenza n. 28660/2013).
In applicazione dei principi esposti, seppur l'odierna parte appellata, nel giudizio di primo grado, si è limitata a richiedere la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, non ricorre l'invocata nullità della pronuncia appellata per violazione dell'art. 112 c.p.c., non configurandosi il vizio censurato, laddove il
Giudice di primo grado correttamente ha proceduto ad una esaustiva valutazione di tutti gli elementi offerti dalle parti in lite per dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria, tra cui l'applicabilità del saggio di interesse di cui al D.M. vigente ratione temporis.
pagina 5 di 10 § Con il secondo motivo di appello ha dedotto la nullità della pronuncia oggetto di Controparte_1 appello, per aver il Giudice di primo grado disposto una consulenza tecnica d'ufficio, in violazione degli art. 115 c.p.c. e 116 c.p.c. nonché per una erronea percezione delle risultanze istruttorie della stessa.
Occorre precisare che nel procedimento civile, la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice del merito, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze. La nomina del consulente rientra quindi nel potere discrezionale del giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti, sicché ove una richiesta di tale genere venga formulata dalla parte essa non costituisce una richiesta istruttoria in senso tecnico ma una mera sollecitazione rivolta al giudice perché questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo;
ne consegue che una tale richiesta non può mai considerarsi tardiva, anche se formulata solamente in sede di precisazione delle conclusioni, ne' generica, poiché è sempre il giudice che, avvalendosi dei suoi poteri, delimita l'ambito dell'indagine da affidare al c.t.u.
(cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 5422/2002).
Peraltro, la consulenza tecnica, che ha, di regola, la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche. In nessun caso, tuttavia, la consulenza tecnica ha funzione sostitutiva dell'onere probatorio delle parti che, qualunque sia l'oggetto di essa, debbono sempre dedurre il fatto che pongono a fondamento del loro, diritto, spettando al giudice di merito lo stabilire se l'accertamento demandatogli richieda o meno l'impiego di cognizioni tecniche da lui non possedute (Cassazione Civile, sentenza n.
26083/2005).
Nel caso in lite, la disposta consulenza tecnica non può dirsi nulla, né inammissibile in quanto non appare esplorativa.
In particolare, se la c.t.u. non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio, il ricorso al consulente può però essere disposto per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cassazione Civile, ordinanza n. 1963/2020; sentenza n. 31886/2019).
Il Giudice di prime cure ha disposto una consulenza tecnica contabile onde procedere all'accertamento, con l'impiego di cognizioni tecniche, delle somme effettivamente dovute da sulla Controparte_1 scorta delle argomentazioni dalla stessa formulate circa l'intervenuta estinzione della relativa obbligazione, in applicazione dei tassi di cui alla serie di appartenenza. pagina 6 di 10 Per le motivazioni esposte il motivo di appello va rigettato.
§ Con il terzo motivo di appello, ha dedotto per violazione e falsa applicazione del Controparte_1
D.M. Tesoro del 13.06.1986. Il buono in lite è stato emesso prima della vigenza del D.M. Tesoro
13.06.1986, segnatamente risulta emesso in data 9.4.1984, nella vigenza del DM istitutivo della serie
“O”.
Orbene, giova ricordare in questa sede come la disciplina ratione temporis applicabile al caso in lite sia l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, come novellato dall'art. 1 del D.L. n. 460/1974, convertito in legge n.
588/1974, atteso che il decreto ministeriale del Tesoro del 19 dicembre 2000, il quale ha disciplinato i buoni fruttiferi postali in adempimento di quanto previsto dal decreto legislativo n. 284 del 1999, ha confermato l'abrogazione dell'art. 173 del codice postale, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, e ha ribadito che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale nonché le operazioni afferenti ai medesimi buoni, restano regolati dalla previgente disciplina. Al fine di contemperare la pacifica natura di titoli di legittimazione dei BFP ed il principio dell'affidamento sopra esaminati, la Cassazione ha affermato il seguente principio: “nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973, n.
156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti;
ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal DM che ne disponeva
l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono” ( Cassazione Civile, SS.UU., sentenza n. 13979/2007). Dalla lettura per esteso di suddetta sentenza si evince tuttavia che il caso concretamente sottoposto alle Sezioni Unite del 2007 riguardava dei buoni postali emessi dopo la pubblicazione di un decreto ministeriale che aveva portato da otto a nove anni la scadenza del possibile rimborso anticipato, prevedendo che, in caso di utilizzazione di moduli già stampati per le emissioni precedenti, si dovesse procedere ad apporre sui buoni medesimi una ulteriore stampigliatura con l'indicazione di una sigla diversa e con l'espressa menzione del diverso termine di scadenza, che in qual caso non era avvenuto, per un errore imputabile all'amministrazione postale. In altri termini, l'orientamento giurisprudenziale richiamato, nella fattispecie sottoposta al vaglio del supremo consesso, ha sancito che le condizioni riportate sul buono fruttifero postale prevalgono sulle modifiche stabilite dal decreto ministeriale precedente o contestuale pagina 7 di 10 l'emissione, se il titolo non è stato integrato con tali modifiche, e che, solo in tale ipotesi, si deve tener conto delle condizioni integrate nel retro del titolo medesimo.
La Corte di Cassazione ha invece successivamente affermato con la Sentenza SS.UU. n. 3963/2019 che
è legittima la variazione del tasso di interesse disposta con decreto ministeriale sui buoni già emessi, la cui conoscenza da parte del risparmiatore è assicurata mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sulla scorta della considerazione per la quale: “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali - continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 del citato
d.m. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore”.
Invero, la pronuncia appena menzionata non ha espressamente sconfessato il precedente orientamento nella diversa ipotesi di condizioni difformi tra quanto annotato sul buono e quanto disposto dal decreto ministeriale all'atto della sottoscrizione, avendo invece regolato la diversa ipotesi delle variazioni sopravvenute rispetto al momento della sottoscrizione;
inoltre, la Corte costituzionale (sentenza n.
26/2020), investita del giudizio di legittimità dell'art. 173 DPR n. 156/73, ha rilevato che “… la possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi di interesse sui buoni postali fruttiferi, consentita dalla disposizione in esame, riflette un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio
e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica;
contenimento che, in caso di titoli da enti a soggettività statuale, implicava appunto la previsione di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati”.
Si richiama, infine, il recente pronunciamento di legittimità, a mente del quale: “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte pagina 8 di 10 di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva
l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni”
(Cassazione Civile, ordinanza n. 4748/2022).
Ne deriva che non è corretto rideterminare l'importo dovuto in applicazione dei saggi di interessi di cui al D.M. 15 giugno 1981, istitutivo della serie dei buoni fruttiferi postali “O”, trattandosi di buoni emessi nella vigenza di tale D.M., segnatamente emessi il 09.4.1984. Invero, l'art. 6 del D.M. del
16.6.1986 dispone che “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q".
Risulta, pertanto, legittimo il ricalcolo di cui all'allegato 2 della relazione, operato dal nominato C.T.U. per i primi periodi, sino alla vigenza del richiamato DM del 1986, in seguito al quale si applicano le condizioni delle serie Q.
L'ipotesi di calcolo corretta, pertanto, è quella che tiene conto della modifica in pejus intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. 1986, secondo il valore di riferimento indicato nella normativa di settore;
l'importo richiesto dalla parte attrice risulta dunque non dovuto perché superiore all'effettivo valore del buono.
Rilevato che sin dal ricorso monitorio la parte ha dedotto che l'importo liquidato non fosse satisfattivo, con ciò confermando di aver ricevuto il pagamento del minor importo, ne consegue che, in accoglimento dell'appello, va revocato il d.i.
§Le spese di lite della presente fase di giudizio e della precedente possono essere interamente compensate visto il rigetto dei primi motivi di appello e considerata l'evoluzione giurisprudenziale in materia, nella rinnovata discrezionalità conseguente alla pronuncia n. 77/2018 C. Costit.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 9 di 10 - accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata n. 291/2022, revoca il d.i. n.
260/2020 del giudice di pace di Cervinara;
- compensa integralmente le spese tra le parti in lite.
AVELLINO, 22.9.2025 Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 10 di 10