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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/04/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato - alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. - la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 1610/2023 promossa da
• Parte_1
con l'avv. FERRAIOLI GERARDO
ricorrente
contro
• Controparte_1
con l'avv. ROZZA STEFANO
resistente
IN PUNTO: dedotta illegittimità di licenziamento
Conclusioni delle parti:
PARTE RICORRENTE
• In via preliminare, accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia del provvedimento prot. n. 2626 del 5.6.2023 disposto dall Controparte_2
e del decreto di depennamento da tutte le graduatorie di istituto III fascia del
[...] personale ATA e/o comunque disporre la revoca e/o disapplicazione del provvedimenti medesimi, con conseguente revoca e caducazione dei relativi effetti;
• Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, sulla scorta delle gravi illegittimità suesposte e tenuto conto dei motivi di impugnazione oggetto del presente giudizio, ad essere reinserita Tribunale di Treviso
e/o ricollocata nelle graduatorie d'istituto del personale ATA nel profilo di collaboratore scolastico, con conseguente caducazione dei provvedimenti di depennamento e risoluzione del contratto di lavoro impugnato;
• Condannare gli uffici scolastici resistenti all'adozione di tali provvedimenti di revoca dei decreti suddetti e quindi condannarli al reinserimento e/o ricollocazione della sig.ra nella graduatoria di Circolo e di istituto di terza fascia, nonché condannarli alla Parte_1 reintegra del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato;
• Accertare e dichiarare la validità del titolo di servizio scolastico prestato in qualità di collaboratore scolastico conseguito dall'anno 2016 all'anno 2017 presso la scuola Paritaria Centro Paidea, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto suesposte;
• In subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della validità dei titoli di servizio indicato in domanda di collocare la ricorrente nella relativa posizione della graduatoria di istituto di terza fascia con il minor punteggio e con salvezza del punteggio maturato e a maturarsi derivante dal servizio;
• Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento giuridico del servizio finora prestato ai fini del punteggio maturato, nonché ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera;
• Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno, ovvero alla corresponsione di tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro sino alla naturale cessazione del contratto, oltre interessi legali, ovvero nella misura che l'On.le tribunale adito riterrà più opportunamente qualificata;
• adottare ogni ulteriore provvedimento consequenziale e necessario;
• Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e spese forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari.
PARTE RESISTENTE:
• rigettare la domanda attorea perché del tutto infondata sia in fatto che in diritto;
• con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, l. 12 novembre 2011 n. 183.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, in occasione della presentazione della domanda di inserimento di cui al DM 640/2017, inerenti alle graduatorie d'istituto di III fascia del personale A.T.A per la provincia di Treviso, per il triennio 2017 – 2020 posticipato al 2018 - 2021, dichiarava di aver prestato servizio presso l'ex Scuola dell'infanzia paritaria “Centro Paideia” di Nocera Inferiore (SA) dal 02/01/2017 al 30/10/2017, acquisendo un punteggio pari a 2,50, per un punteggio totale di 9,80.
- 2 - Tribunale di Treviso
Scaduto il triennio di cui al DM 640/2017, la ricorrente presentava la domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie del personale ATA di cui al DM 50/2021, confermando il servizio svolto presso l'ex Scuola paritaria “Centro Paideia” di Nocera Inferiore (SA) dal
02/01/2017 al 30/10/2017, che conferiva alla sig.ra un illegittimo punteggio di 9,80 anziché Parte_1
7,30, in virtù della valutazione di 2,50 punti per il su citato servizio nella scuola paritaria, che ha consentito la sottoscrizione dei seguenti contratti di collaboratore scolastico:
- dal 21/10/2021 al 23/12/2022 IC Giavera del Montello
- dal 10/01/2022 al 30/04/2022IC Trevignano
- dal 03/05/2022 al08/06/2022 IC Roncade e IC Spresiano
- dal 01/10/2022 al 08/10/2022ICPonte di Piave
- dal 11/10/2022 al 13/10/2022 IC Giavera del Montello
- il 20/10/2022 IC Zero Branco
- dal 24/10/2022 al 08/11/2022 IC Paese
- dal 10/11/2022 al 25/11/2022 IC Giavera del Montello
- dal29/11/2022 al 05/12/2022 IC Ponte di Piave
- dal 14/12/2022 al 23/12/2022 IC zero Branco
- dal 09/01/2023 al 10/02/2023 IC Spresiano
- dal 14/02/2023 al 17/02/2023 IC Giavera del Montello
L'IC Giavera del Montello, essendo totalmente all'oscuro delle indagini operate dagli organi di giustizia, in data 23/01/2023 convalidava la domanda della ricorrente, senonché, l'USR Veneto in data
29/12/2022 riceveva dal la comunicazione prot. n. 64/6 del Controparte_3
22/12/2022 della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore - Sezione di Polizia Giudiziaria, che trasmetteva l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, 4756/2018 RGNR e 4779/2018
RGGIP composta da 518 pagine (All. 5 e 6 di parte resistente). Dalla pagina 153 alla pagina 260 dell'ordinanza riguarda la vicenda dell'ex Scuola “Centro Paideia” e il coinvolgimento di 249 collaboratori scolastici, tra cui figura a pag. 251 il nominativo di per servizi Parte_1 fittiziamente prestati.
Successivamente l'USR Veneto con prot. n. 2573 del 24/01/2023 (All. 7) inoltrava a tutti gli Ambiti
Territoriali della propria Regione, una nota acquisita agli atti dell'UAT di Treviso con prot. n. 714 del
24/01/2023 (All.8), afferente la nota ministeriale del 29/12/2022 per le valutazioni e per gli adempimenti disciplinari di competenza.
La Procura della Repubblica di Nocera Inferiore aveva rilevato che le risultanze investigative hanno consentito di ricostruire l'esistenza di un'organizzazione finalizzata alla fittizia assunzione di 1503 soggetti presso diverse Scuole paritarie che operavano nel circondario di Nocera Inferiore, sostenendo che “tali lavoratori, in spregio a qualsiasi regola, procedevano alla compilazione della domanda nel periodo dal 30 settembre al 30 ottobre 2017, indicando in essa titoli e periodi lavorativi fittizi al solo
- 3 - Tribunale di Treviso
fine di acquisire un maggior punteggio in graduatoria e quindi scavalcare coloro che, senza alcun raggiro, avevano indicato il vero stato di servizio. (All. 5).
Tanto premesso, nel presente procedimento la sig.ra deduce l'illegittimità del Parte_1 seguente provvedimento:
- licenziamento senza preavviso irrogato dall' , in veste di Controparte_4 [...]
con atto prot. n. 6681 del 05/06/2023 (All.1), ai sensi e per gli effetti di cui Controparte_5 all'art. 55 quater, comma 1 lett. d) D. Lgs. 165/2001, per falsità documentale o dichiarative commesse ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro, resa in occasione della presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria di III fascia, triennio 2018–2021, per il profilo di collaboratore scolastico, di cui al DM 640/2017.
*
È circostanza non contestata in giudizio che il provvedimento di cessazione ruolo e risoluzione del contratto adottato dall'Amministrazione scolastica nei confronti del ricorrente abbia tratto origine dalle indagini avviate dalla Procura di Nocera Inferiore circa “l'esistenza di una vera e propria organizzazione finalizzata alla fittizia assunzione di 1503 soggetti. I lavoratori, rivolgendosi a
“faccendieri” orbitanti nel mondo delle scuole private, si sono costruiti ad hoc un profilo professionale fittizio, privo di ogni fondamento […]. Ed invero, le regolarizzazioni mediante invii di comunicazioni unilav di assunzione riguardano per la maggior parte il personale ATA e sono state fatte in concomitanza con l'uscita del bando di concorso indetto con Decreto del CP_6 [...]
n. 640 del 30/08/2017 relativo all'aggiornamento degli Controparte_7 elenchi del personale ATA per il triennio 2017/2020 con il quale si costituivano graduatore di circolo
e d'istituto di terza fascia […]. Tali lavoratori, in spregio a qualsiasi regola, procedevano alla compilazione della domanda […] indicando in essa titoli e periodi lavorati fittizi al solo fine di acquisire un maggiore punteggio in graduatoria e quindi scavalcare coloro che, senza alcun raggiro, avevano indicato il vero stato di servizio.”.
In particolare, l'USR Veneto ha disposto un controllo delle posizioni dei lavoratori indicati nella comunicazione inviata dalla Polizia Giudiziaria in servizio presso la Procura titolare dell'indagine, individuando i nominativi di coloro che risultavano aver lavorato nelle scuole statali dei rispettivi territori in virtù del servizio dichiarato come prestato presso le scuole paritarie dell Parte_2 coinvolte nelle indagini, tra le quali “Associazione Centro Paideia”.
[...]
E non è contestato che parte ricorrente abbia indicato il servizio svolto in qualità di collaboratore scolastico presso tale istituzione scolastica nella domanda di aggiornamento/inserimento nelle graduatorie di III fascia ATA valide per il triennio 2017/21.
Dalla documentazione versata in atti emerge che parte ricorrente, grazie al punteggio relativo al servizio presso “Associazione Centro Paideia” sia stata individuata per l'assegnazione degli incarichi sopra elencati.
- 4 - Tribunale di Treviso
La ricorrente deduce l'illegittimità dell'azione dell'Amministrazione scolastica in quanto intempestiva e fondata su una misura cautelare emessa dal GIP della Procura della repubblica presso il Tribunale di
Nocera Inferiore;
inoltre, lamenta la mancata attivazione del procedimento disciplinare e afferma la propria buona fede non avendo avuto contezza dell'avvenuto annullamento, da parte di , del CP_8 servizio svolto presso l'istituto paritario “Associazione Centro Paideia” avendolo appreso solo ed esclusivamente a seguito dell'avvio del procedimento amministrativo.
Le doglianze di parte ricorrente sono infondate.
Va detto che le condotte poste in essere dagli imputati del procedimento penale incardinato dalla
Procura della Repubblica di Nocera Inferiore hanno comportato la creazione di falsi documenti idonei a rappresentare rapporti di lavoro mai instauratisi.
Ciò ha pregiudicato le attività di controllo svolte nei termini normativamente previsti dalle Istituzioni scolastiche ai sensi del DM 640/2017 e del DM 50/2021.
Solo dalla comunicazione dell'informativa della Procura della repubblica presso il Tribunale di Nocera
Inferiore l'Amministrazione scolastica si è tempestivamente attivata in un'ulteriore controllo al fine di ripristinare la legalità delle procedure di reclutamento per tutelare gli interessi degli altri aspiranti ad incarichi a tempo determinato o indeterminato alle dipendenze del . CP_1
La falsità delle dichiarazioni relative ai titoli di servizio presso “Associazione Centro Paideia” è conseguenza dell'avvenuto disconoscimento da parte dell dei rapporti di lavoro instaurati con CP_8 tale scuola paritaria a partire dal gennaio 2017. E la non veridicità della dichiarazione sostitutiva comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non lasciando la disposizione contenuta nell'art. 75 DPR 445/2000 alcun margine di discrezionalità alle amministrazioni che si avvedano della non veridicità delle dichiarazioni (ex multis Cons. Stato, sez. V, n. 2447/2012).
La non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici indipendentemente da ogni indagine dell'Amministrazione sull'elemento soggettivo del dichiarante.
Va così ricordato che “nel contesto del lavoro privatizzato, nel quale gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro (D.Lgs. n. 165 del 2001, art.5), il comportamento dell'amministrazione che revoca un incarico sul presupposto che il suo conferimento sia nullo equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto da lui stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità” (così Cass. n. 8328/2010).
Non trattandosi di scioglimento unilaterale dal contratto ma di comportamento con il quale si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale ne discende che la legittimità del comportamento dell'amministrazione-datrice di lavoro dipende unicamente dalla verifica circa l'esistenza di tale vincolo.
- 5 - Tribunale di Treviso
Essendo stati conferiti in assenza di valido punteggio, i contratti supra elencati erano certamente affetti da nullità e del tutto correttamente l'amministrazione-datrice di lavoro ne ha preso atto derivandone la legittima conseguenza della immediata interruzione del rapporto contrattuale.
In conclusione, nella vicenda in esame il resistente ha correttamente operato, disponendo la CP_1 risoluzione del contratto di lavoro con la ricorrente per mancanza di un presupposto fondamentale all'assunzione in ruolo che giustificava l'inserimento nella graduatoria del personale ATA relativa agli assistenti amministrativi.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la ricorrente a rifondere al convenuto le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 2.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Treviso, 04/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 6 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato - alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. - la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 1610/2023 promossa da
• Parte_1
con l'avv. FERRAIOLI GERARDO
ricorrente
contro
• Controparte_1
con l'avv. ROZZA STEFANO
resistente
IN PUNTO: dedotta illegittimità di licenziamento
Conclusioni delle parti:
PARTE RICORRENTE
• In via preliminare, accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia del provvedimento prot. n. 2626 del 5.6.2023 disposto dall Controparte_2
e del decreto di depennamento da tutte le graduatorie di istituto III fascia del
[...] personale ATA e/o comunque disporre la revoca e/o disapplicazione del provvedimenti medesimi, con conseguente revoca e caducazione dei relativi effetti;
• Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, sulla scorta delle gravi illegittimità suesposte e tenuto conto dei motivi di impugnazione oggetto del presente giudizio, ad essere reinserita Tribunale di Treviso
e/o ricollocata nelle graduatorie d'istituto del personale ATA nel profilo di collaboratore scolastico, con conseguente caducazione dei provvedimenti di depennamento e risoluzione del contratto di lavoro impugnato;
• Condannare gli uffici scolastici resistenti all'adozione di tali provvedimenti di revoca dei decreti suddetti e quindi condannarli al reinserimento e/o ricollocazione della sig.ra nella graduatoria di Circolo e di istituto di terza fascia, nonché condannarli alla Parte_1 reintegra del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato;
• Accertare e dichiarare la validità del titolo di servizio scolastico prestato in qualità di collaboratore scolastico conseguito dall'anno 2016 all'anno 2017 presso la scuola Paritaria Centro Paidea, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto suesposte;
• In subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della validità dei titoli di servizio indicato in domanda di collocare la ricorrente nella relativa posizione della graduatoria di istituto di terza fascia con il minor punteggio e con salvezza del punteggio maturato e a maturarsi derivante dal servizio;
• Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento giuridico del servizio finora prestato ai fini del punteggio maturato, nonché ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera;
• Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno, ovvero alla corresponsione di tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro sino alla naturale cessazione del contratto, oltre interessi legali, ovvero nella misura che l'On.le tribunale adito riterrà più opportunamente qualificata;
• adottare ogni ulteriore provvedimento consequenziale e necessario;
• Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e spese forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari.
PARTE RESISTENTE:
• rigettare la domanda attorea perché del tutto infondata sia in fatto che in diritto;
• con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, l. 12 novembre 2011 n. 183.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, in occasione della presentazione della domanda di inserimento di cui al DM 640/2017, inerenti alle graduatorie d'istituto di III fascia del personale A.T.A per la provincia di Treviso, per il triennio 2017 – 2020 posticipato al 2018 - 2021, dichiarava di aver prestato servizio presso l'ex Scuola dell'infanzia paritaria “Centro Paideia” di Nocera Inferiore (SA) dal 02/01/2017 al 30/10/2017, acquisendo un punteggio pari a 2,50, per un punteggio totale di 9,80.
- 2 - Tribunale di Treviso
Scaduto il triennio di cui al DM 640/2017, la ricorrente presentava la domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie del personale ATA di cui al DM 50/2021, confermando il servizio svolto presso l'ex Scuola paritaria “Centro Paideia” di Nocera Inferiore (SA) dal
02/01/2017 al 30/10/2017, che conferiva alla sig.ra un illegittimo punteggio di 9,80 anziché Parte_1
7,30, in virtù della valutazione di 2,50 punti per il su citato servizio nella scuola paritaria, che ha consentito la sottoscrizione dei seguenti contratti di collaboratore scolastico:
- dal 21/10/2021 al 23/12/2022 IC Giavera del Montello
- dal 10/01/2022 al 30/04/2022IC Trevignano
- dal 03/05/2022 al08/06/2022 IC Roncade e IC Spresiano
- dal 01/10/2022 al 08/10/2022ICPonte di Piave
- dal 11/10/2022 al 13/10/2022 IC Giavera del Montello
- il 20/10/2022 IC Zero Branco
- dal 24/10/2022 al 08/11/2022 IC Paese
- dal 10/11/2022 al 25/11/2022 IC Giavera del Montello
- dal29/11/2022 al 05/12/2022 IC Ponte di Piave
- dal 14/12/2022 al 23/12/2022 IC zero Branco
- dal 09/01/2023 al 10/02/2023 IC Spresiano
- dal 14/02/2023 al 17/02/2023 IC Giavera del Montello
L'IC Giavera del Montello, essendo totalmente all'oscuro delle indagini operate dagli organi di giustizia, in data 23/01/2023 convalidava la domanda della ricorrente, senonché, l'USR Veneto in data
29/12/2022 riceveva dal la comunicazione prot. n. 64/6 del Controparte_3
22/12/2022 della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore - Sezione di Polizia Giudiziaria, che trasmetteva l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, 4756/2018 RGNR e 4779/2018
RGGIP composta da 518 pagine (All. 5 e 6 di parte resistente). Dalla pagina 153 alla pagina 260 dell'ordinanza riguarda la vicenda dell'ex Scuola “Centro Paideia” e il coinvolgimento di 249 collaboratori scolastici, tra cui figura a pag. 251 il nominativo di per servizi Parte_1 fittiziamente prestati.
Successivamente l'USR Veneto con prot. n. 2573 del 24/01/2023 (All. 7) inoltrava a tutti gli Ambiti
Territoriali della propria Regione, una nota acquisita agli atti dell'UAT di Treviso con prot. n. 714 del
24/01/2023 (All.8), afferente la nota ministeriale del 29/12/2022 per le valutazioni e per gli adempimenti disciplinari di competenza.
La Procura della Repubblica di Nocera Inferiore aveva rilevato che le risultanze investigative hanno consentito di ricostruire l'esistenza di un'organizzazione finalizzata alla fittizia assunzione di 1503 soggetti presso diverse Scuole paritarie che operavano nel circondario di Nocera Inferiore, sostenendo che “tali lavoratori, in spregio a qualsiasi regola, procedevano alla compilazione della domanda nel periodo dal 30 settembre al 30 ottobre 2017, indicando in essa titoli e periodi lavorativi fittizi al solo
- 3 - Tribunale di Treviso
fine di acquisire un maggior punteggio in graduatoria e quindi scavalcare coloro che, senza alcun raggiro, avevano indicato il vero stato di servizio. (All. 5).
Tanto premesso, nel presente procedimento la sig.ra deduce l'illegittimità del Parte_1 seguente provvedimento:
- licenziamento senza preavviso irrogato dall' , in veste di Controparte_4 [...]
con atto prot. n. 6681 del 05/06/2023 (All.1), ai sensi e per gli effetti di cui Controparte_5 all'art. 55 quater, comma 1 lett. d) D. Lgs. 165/2001, per falsità documentale o dichiarative commesse ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro, resa in occasione della presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria di III fascia, triennio 2018–2021, per il profilo di collaboratore scolastico, di cui al DM 640/2017.
*
È circostanza non contestata in giudizio che il provvedimento di cessazione ruolo e risoluzione del contratto adottato dall'Amministrazione scolastica nei confronti del ricorrente abbia tratto origine dalle indagini avviate dalla Procura di Nocera Inferiore circa “l'esistenza di una vera e propria organizzazione finalizzata alla fittizia assunzione di 1503 soggetti. I lavoratori, rivolgendosi a
“faccendieri” orbitanti nel mondo delle scuole private, si sono costruiti ad hoc un profilo professionale fittizio, privo di ogni fondamento […]. Ed invero, le regolarizzazioni mediante invii di comunicazioni unilav di assunzione riguardano per la maggior parte il personale ATA e sono state fatte in concomitanza con l'uscita del bando di concorso indetto con Decreto del CP_6 [...]
n. 640 del 30/08/2017 relativo all'aggiornamento degli Controparte_7 elenchi del personale ATA per il triennio 2017/2020 con il quale si costituivano graduatore di circolo
e d'istituto di terza fascia […]. Tali lavoratori, in spregio a qualsiasi regola, procedevano alla compilazione della domanda […] indicando in essa titoli e periodi lavorati fittizi al solo fine di acquisire un maggiore punteggio in graduatoria e quindi scavalcare coloro che, senza alcun raggiro, avevano indicato il vero stato di servizio.”.
In particolare, l'USR Veneto ha disposto un controllo delle posizioni dei lavoratori indicati nella comunicazione inviata dalla Polizia Giudiziaria in servizio presso la Procura titolare dell'indagine, individuando i nominativi di coloro che risultavano aver lavorato nelle scuole statali dei rispettivi territori in virtù del servizio dichiarato come prestato presso le scuole paritarie dell Parte_2 coinvolte nelle indagini, tra le quali “Associazione Centro Paideia”.
[...]
E non è contestato che parte ricorrente abbia indicato il servizio svolto in qualità di collaboratore scolastico presso tale istituzione scolastica nella domanda di aggiornamento/inserimento nelle graduatorie di III fascia ATA valide per il triennio 2017/21.
Dalla documentazione versata in atti emerge che parte ricorrente, grazie al punteggio relativo al servizio presso “Associazione Centro Paideia” sia stata individuata per l'assegnazione degli incarichi sopra elencati.
- 4 - Tribunale di Treviso
La ricorrente deduce l'illegittimità dell'azione dell'Amministrazione scolastica in quanto intempestiva e fondata su una misura cautelare emessa dal GIP della Procura della repubblica presso il Tribunale di
Nocera Inferiore;
inoltre, lamenta la mancata attivazione del procedimento disciplinare e afferma la propria buona fede non avendo avuto contezza dell'avvenuto annullamento, da parte di , del CP_8 servizio svolto presso l'istituto paritario “Associazione Centro Paideia” avendolo appreso solo ed esclusivamente a seguito dell'avvio del procedimento amministrativo.
Le doglianze di parte ricorrente sono infondate.
Va detto che le condotte poste in essere dagli imputati del procedimento penale incardinato dalla
Procura della Repubblica di Nocera Inferiore hanno comportato la creazione di falsi documenti idonei a rappresentare rapporti di lavoro mai instauratisi.
Ciò ha pregiudicato le attività di controllo svolte nei termini normativamente previsti dalle Istituzioni scolastiche ai sensi del DM 640/2017 e del DM 50/2021.
Solo dalla comunicazione dell'informativa della Procura della repubblica presso il Tribunale di Nocera
Inferiore l'Amministrazione scolastica si è tempestivamente attivata in un'ulteriore controllo al fine di ripristinare la legalità delle procedure di reclutamento per tutelare gli interessi degli altri aspiranti ad incarichi a tempo determinato o indeterminato alle dipendenze del . CP_1
La falsità delle dichiarazioni relative ai titoli di servizio presso “Associazione Centro Paideia” è conseguenza dell'avvenuto disconoscimento da parte dell dei rapporti di lavoro instaurati con CP_8 tale scuola paritaria a partire dal gennaio 2017. E la non veridicità della dichiarazione sostitutiva comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non lasciando la disposizione contenuta nell'art. 75 DPR 445/2000 alcun margine di discrezionalità alle amministrazioni che si avvedano della non veridicità delle dichiarazioni (ex multis Cons. Stato, sez. V, n. 2447/2012).
La non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici indipendentemente da ogni indagine dell'Amministrazione sull'elemento soggettivo del dichiarante.
Va così ricordato che “nel contesto del lavoro privatizzato, nel quale gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro (D.Lgs. n. 165 del 2001, art.5), il comportamento dell'amministrazione che revoca un incarico sul presupposto che il suo conferimento sia nullo equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto da lui stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità” (così Cass. n. 8328/2010).
Non trattandosi di scioglimento unilaterale dal contratto ma di comportamento con il quale si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale ne discende che la legittimità del comportamento dell'amministrazione-datrice di lavoro dipende unicamente dalla verifica circa l'esistenza di tale vincolo.
- 5 - Tribunale di Treviso
Essendo stati conferiti in assenza di valido punteggio, i contratti supra elencati erano certamente affetti da nullità e del tutto correttamente l'amministrazione-datrice di lavoro ne ha preso atto derivandone la legittima conseguenza della immediata interruzione del rapporto contrattuale.
In conclusione, nella vicenda in esame il resistente ha correttamente operato, disponendo la CP_1 risoluzione del contratto di lavoro con la ricorrente per mancanza di un presupposto fondamentale all'assunzione in ruolo che giustificava l'inserimento nella graduatoria del personale ATA relativa agli assistenti amministrativi.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la ricorrente a rifondere al convenuto le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 2.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Treviso, 04/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 6 -