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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 07/01/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 121/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
RICCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2941/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via A. Diaz 11 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240149315850000 IMP.SOST.CONTRI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22273/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
La ricorrente ha concluso come segue: dichiararsi la nullità della cartella di pagamento impugnata con vittoria di spese a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. La resistente Agenzia delle Entrate D.P. I di Napoli ha concluso come segue: dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi degli artt. 17 bis e 18 d.lgs. 546/92, notificato ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo in data 22.01.2025; la ricorrente Ricorrente_1 si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 17.02.2025; la resistente Agenzia delle Entrate D.P. I di Napoli si è costituita in giudizio ai sensi dell'art.23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza monocratica del 22.09.2025 poi rinviata al 3.11.2025 ed infine al 15.12.2025, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31; all'udienza fissata per la trattazione il giudice, udite le conclusioni delle parti di sèguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente Ricorrente_1 ha proposto impugnativa avverso la cartella di pagamento n.071 2024 01493158 50 000 di complessivi €961,88 -notificata in data 28.11.2024- relativa a Imposte sui redditi anno d'imposta
2018 e decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata n.5 eccependo l'infondatezza della pretesa l'erroneità della motivazione.
La resistente Agenzia delle Entrate, da ultimo, rappresenta di aver provveduto in autotutela all'annullamento dell'accertamento sotteso alla cartella impugnata.
La Corte adita dichiara pertanto estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
P.Q.M.
la corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, sezione 21, in composizione monocratica, così dispone:
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del 15.12.2025.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
RICCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2941/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via A. Diaz 11 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240149315850000 IMP.SOST.CONTRI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22273/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
La ricorrente ha concluso come segue: dichiararsi la nullità della cartella di pagamento impugnata con vittoria di spese a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. La resistente Agenzia delle Entrate D.P. I di Napoli ha concluso come segue: dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi degli artt. 17 bis e 18 d.lgs. 546/92, notificato ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo in data 22.01.2025; la ricorrente Ricorrente_1 si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 17.02.2025; la resistente Agenzia delle Entrate D.P. I di Napoli si è costituita in giudizio ai sensi dell'art.23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza monocratica del 22.09.2025 poi rinviata al 3.11.2025 ed infine al 15.12.2025, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31; all'udienza fissata per la trattazione il giudice, udite le conclusioni delle parti di sèguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente Ricorrente_1 ha proposto impugnativa avverso la cartella di pagamento n.071 2024 01493158 50 000 di complessivi €961,88 -notificata in data 28.11.2024- relativa a Imposte sui redditi anno d'imposta
2018 e decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata n.5 eccependo l'infondatezza della pretesa l'erroneità della motivazione.
La resistente Agenzia delle Entrate, da ultimo, rappresenta di aver provveduto in autotutela all'annullamento dell'accertamento sotteso alla cartella impugnata.
La Corte adita dichiara pertanto estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
P.Q.M.
la corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, sezione 21, in composizione monocratica, così dispone:
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del 15.12.2025.