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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 07/04/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 19 2025 Rg. avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 14.03.2025, la soc. avente sede ad Parte_1
Urbino (PU) via Battista Sforza n. 255 ed esercente l'attività di acquisizione, cessione, utilizzazione di brevetti nonché di attrezzatture e macchinari, domandava che fosse dichiarata a proprio carico l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale;
Ciò posto, e rilevato preliminarmente che:
(-) la parte debitrice è certamente soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1 e 121 cod. crisi, trattandosi di impresa costituita ex art. 2249 cod. civ. in forma di società per azioni e quindi di imprenditore commerciale (tra le tante, vd. cass. n.
25730/16);
(-) sussiste ex art. 28 cod. crisi la competenza del Tribunale adito, avendo - la parte debitrice – traferito (in occasione anche del cambio di ragione sociale) la propria sede
1 legale, prima situata a Fano, ad Urbino solo nel gennaio 2025 e quindi da meno di un anno;
rilevato, in particolare, che:
(-) quanto alla legittimazione, può di certo ritenersi che il legale rappresentante della società (nel caso di specie, la presidente del c.d.a. espressamente investita di tale facoltà
– vd. verbale in atti) possa avanzare domanda di apertura della liquidazione giudiziale
(vd. cass. n. 2957/17);
(-) quanto allo stato di insolvenza ex artt. 121 e 2 co. 1 lett. b) cod. crisi è noto che
“l'accertamento dello stato di insolvenza è desumibile, più che dal rapporto tra attivo e passivo, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa” (cass. n. 30284/22);
(-) nel caso di specie, riferisce la soc. che – in seguito alle difficoltà insorte per effetto della pandemia – si era venuta a creare, tenuto della particolare ciclicità dei ricavi derivanti ordinariamente dalle molto lunghe e costose commesse soprattutto internazionali, una situazione di crisi finanziaria poi ulteriormente e fatalmente aggravata dal mancato tempestivo incasso (per oltre 3 milioni di euro) di una grossa commessa internazionale che – inizialmente - suggeriva l'accesso al procedimento della composizione negoziata della crisi d'impresa nella speranza di un completo tardivo pagamento che, tuttavia, non giungeva, così determinando l'impossibilità della prosecuzione della procedura e quindi della attività, spingendo infine l'impresa verso una crisi irreversibile;
(-) l'art. 121 cod. crisi addossa all'imprenditore l'onere di dar prova del mancato superamento delle soglie dimensionali proprie della cd impresa minore di cui all'art. 2 co.
1 lett. d) cod. crisi. Nel caso di specie, il debitore – come visto ricorrente in proprio – supera abbondantemente le soglie suddette (si pensi – ad es – all'attivo patrimoniale risultante dal bilancio 2023 di quasi 12 milioni di euro e perciò abbondantemente superiore alla soglia di legge);
2 (-) infine, anche l'ammontare dei debiti esigibili (vd. ad es. bilancio 2022 relativo ai debiti esigibili entro l'anno successivo) della parte ricorrente oltrepassa largamente la soglia di cui all'art. 49, co. 5, cod. crisi;
(-) ricorre quindi la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società;
P. Q. M.
Il Tribunale
(-) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della soc. Parte_1
avente sede ad Urbino (PU) via Battista Sforza n. 255 (REA – PS 123367)
[...]
nomina il dott. Lorenzo Pini Giudice Delegato per la procedura e Curatore il dott. Persona_1 con invito, rivolto a quest'ultimo, ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei
3 creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 cod. crisi;
stabilisce il giorno 15.09.2025 alle ore 10,45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 cod. crisi mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, cod. crisi;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, cod. crisi
Pesaro, il 28.03.2025
Il Giudice est.
4 L. Pini
Il Presidente
D. Storti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 19 2025 Rg. avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 14.03.2025, la soc. avente sede ad Parte_1
Urbino (PU) via Battista Sforza n. 255 ed esercente l'attività di acquisizione, cessione, utilizzazione di brevetti nonché di attrezzatture e macchinari, domandava che fosse dichiarata a proprio carico l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale;
Ciò posto, e rilevato preliminarmente che:
(-) la parte debitrice è certamente soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1 e 121 cod. crisi, trattandosi di impresa costituita ex art. 2249 cod. civ. in forma di società per azioni e quindi di imprenditore commerciale (tra le tante, vd. cass. n.
25730/16);
(-) sussiste ex art. 28 cod. crisi la competenza del Tribunale adito, avendo - la parte debitrice – traferito (in occasione anche del cambio di ragione sociale) la propria sede
1 legale, prima situata a Fano, ad Urbino solo nel gennaio 2025 e quindi da meno di un anno;
rilevato, in particolare, che:
(-) quanto alla legittimazione, può di certo ritenersi che il legale rappresentante della società (nel caso di specie, la presidente del c.d.a. espressamente investita di tale facoltà
– vd. verbale in atti) possa avanzare domanda di apertura della liquidazione giudiziale
(vd. cass. n. 2957/17);
(-) quanto allo stato di insolvenza ex artt. 121 e 2 co. 1 lett. b) cod. crisi è noto che
“l'accertamento dello stato di insolvenza è desumibile, più che dal rapporto tra attivo e passivo, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa” (cass. n. 30284/22);
(-) nel caso di specie, riferisce la soc. che – in seguito alle difficoltà insorte per effetto della pandemia – si era venuta a creare, tenuto della particolare ciclicità dei ricavi derivanti ordinariamente dalle molto lunghe e costose commesse soprattutto internazionali, una situazione di crisi finanziaria poi ulteriormente e fatalmente aggravata dal mancato tempestivo incasso (per oltre 3 milioni di euro) di una grossa commessa internazionale che – inizialmente - suggeriva l'accesso al procedimento della composizione negoziata della crisi d'impresa nella speranza di un completo tardivo pagamento che, tuttavia, non giungeva, così determinando l'impossibilità della prosecuzione della procedura e quindi della attività, spingendo infine l'impresa verso una crisi irreversibile;
(-) l'art. 121 cod. crisi addossa all'imprenditore l'onere di dar prova del mancato superamento delle soglie dimensionali proprie della cd impresa minore di cui all'art. 2 co.
1 lett. d) cod. crisi. Nel caso di specie, il debitore – come visto ricorrente in proprio – supera abbondantemente le soglie suddette (si pensi – ad es – all'attivo patrimoniale risultante dal bilancio 2023 di quasi 12 milioni di euro e perciò abbondantemente superiore alla soglia di legge);
2 (-) infine, anche l'ammontare dei debiti esigibili (vd. ad es. bilancio 2022 relativo ai debiti esigibili entro l'anno successivo) della parte ricorrente oltrepassa largamente la soglia di cui all'art. 49, co. 5, cod. crisi;
(-) ricorre quindi la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società;
P. Q. M.
Il Tribunale
(-) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della soc. Parte_1
avente sede ad Urbino (PU) via Battista Sforza n. 255 (REA – PS 123367)
[...]
nomina il dott. Lorenzo Pini Giudice Delegato per la procedura e Curatore il dott. Persona_1 con invito, rivolto a quest'ultimo, ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei
3 creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 cod. crisi;
stabilisce il giorno 15.09.2025 alle ore 10,45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 cod. crisi mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, cod. crisi;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, cod. crisi
Pesaro, il 28.03.2025
Il Giudice est.
4 L. Pini
Il Presidente
D. Storti
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