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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
N. 461/2024
Tribunale Ordinario di Bergamo
Sezione Lavoro
Il Giudice di Bergamo
Dott.ssa Giulia Bertolino quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
Parte_1 con gli Avv.ti Luca Pizzigoni e Andrea Pesenti
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 con l'Avv. Floriana Collerone
- RESISTENTE -
Oggetto: Assegno sociale – ripetizione indebito
Nelle note per l'udienza di discussione concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.2.24, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al Tribunale CP_2 di Bergamo Sezione Lavoro al fine di ottenere l'annullamento dell'accertamento di indebito comunicato alla ricorrente dall' in data 6/10/23 con vittoria di spese distratte in favore dei procuratori CP_2 antistatari.
A sostegno della domanda, la ricorrente esponeva:
- di essere titolare di assegno sociale AS04018255, sussistendo i requisiti previsti dall'art. 3, comma VI, l. 335/95.
- di aver, in data 6/10/23, ricevuto comunicazione nella quale si contestava una indebita CP_2 percezione per l'anno 2021, per assenza del requisito reddituale, con richiesta di restituzione dell'importo complessivamente percepito, pari ad € 8.453,83
- di aver proposto ricorso amministrativo,
1 - che l'immobile sito in Montecampione, parte dell'eredità di , padre della Persona_1 ricorrente, era stato lasciato alla sorella della ricorrente sig.ra , invece alla ricorrente era Parte_2 destinato quello di Sarnico,
- che alla morte del padre non risultava nessun testamento, ma di aver rispettato le volontà del decuius, lasciando l'integrale proprietà dell'immobile di Montecampione alla sorella , Parte_2
- che il prezzo derivante dalla vendita dell'appartamento di Montecampione è stato incassato esclusivamente da come confermato dall'atto di vendita del 13/11/20, nel Controparte_3 quale non è prevista alcuna erogazione a favore di sia dall'allegata dichiarazione Parte_1
BNL, relativa al versamento da parte di dell'assegno di € 77.488,68 in data 19/11/20, Parte_2
- che Il testamento è stato successivamente reperito e pubblicato con atto notarile 29/9/22: con le disposizioni testamentarie veniva pertanto confermato con effetto retroattivo che l'immobile di Montecampione doveva ritenersi di esclusiva proprietà di Controparte_3
- di non aver quindi percepito alcun reddito dalla vendita dell'immobile di Montecampione.
***
La parte convenuta si è costituita regolarmente in giudizio confermando la correttezza del CP_2 proprio operato.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza ex art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
I. L'assegno sociale e l'onere della prova in punto di indebito
L'assegno sociale è una prestazione riconosciuta a tutti i soggetti che si trovino in uno stato di bisogno, a prescindere dalla sussistenza di un'assicurazione sociale tra l'individuo e lo Stato. Il beneficio in questione è quindi integralmente supportato dalla fiscalità generale, in virtù del principio di solidarietà sociale sancito dall'art. 2 della Costituzione.
Tra i requisiti per l'erogazione dell'assegno sociale vi è sicuramente quello reddituale.
Tanto premesso, va richiamata anzitutto la disciplina dell'assegno sociale stabilita dall'articolo 3, comma 6 della legge 335/1995: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è composto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".
I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale.
2 L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".
L'assegno sociale rappresenta, quindi, una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38, comma 1 Cost.) alle persone anziane, che hanno superato una prefissata soglia di età e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare, che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti, in quanto al disotto del limite massimo indicato dalla legge. L'assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva l'età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo art. 38 comma 1 lett. b 1.
448/2011). La legge individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale.
Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura. Si computano pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano invece il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della stessa L. 335/1995 a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
In base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti, è possibile individuare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato. Mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione.
***
In tema di indebito la Corte di Cassazione ha precisato “…in tema di indebito, anche previdenziale, ove
l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce
3 necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”. (Cass.
Sez. Unite n.18046/2010).
Tale principio è stato ribadito anche dalla successiva Cassazione Sezione lavoro Sentenza n. 2739 del
11/02/2016.
In tema di assegno sociale la giurisprudenza della Cassazione ha più volte precisato che “In tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale.” (per tutte Sez. L, Sentenza n. 23477 del 19/11/2010 ) .
Al riguardo è opportuno altresì richiamare i principi enunciati dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.13223/2020 del 30.6.2020 che ha precisato:
“14.- L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003 mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per CP_2 indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42) , salvo il dolo comprovato.
15.- Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
16.- Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
Oltretutto, come recentemente precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 26/07/2022, n. 23305) «Non vi è né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, L. n. 335 del 1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole, mentre la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui l'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è
4 conguagliato [...] sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti effettivamente percepito, aggiungendosi, assai incisivamente, che tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi. Pertanto, è erronea la sentenza impugnata che rigetti la domanda sul rilievo che l'accettazione, in sede di separazione consensuale, di un assegno di mantenimento non adeguato equivalga ad ammissione dell'insussistenza dello stato di bisogno o comunque valga ad escludere la configurabilità del predetto requisito.».
Ed ancora il Supremo Collegio con la recente pronuncia n. 7235/2023 (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro,
Sent. N. 7235 del 13/03/2023) ha ribadito che «Non vi è, né nella lettera né nella ratio della l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già Cass. n.
14513 del 2020), e che, non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (così Cass. n. 24954 del 2021, cit., in motivazione).».
II. Il merito
La parte ricorrente ha adeguatamente provato che il prezzo dell'immobile di Montecampione, anche se posseduto in comproprietà con la sorella, è stato effettivamente versato solo alla sig.ra CP_3
e nulla ha percepito la ricorrente dalla compravendita. La ricorrente ha offerto molteplice
[...] prova documentale di tale circostanza, in particolare ha allegato
- il contratto di compravendita ove è previsto il pagamento del prezzo in favore della sola sorella della ricorrente (doc. 3 del ricorso),
- l'assegno avente ad oggetto il prezzo dell'immobile versato in favore della sig.ra CP_3
(doc. 4 del ricorso),
[...]
- attestazione della banca BNL del 20.11.23 (doc. 5 del ricorso) di versamento da parte di del predetto assegno di € 77.488,68 in data 19/11/20. Parte_2
5 La predetta documentazione era stata fornita anche in fase amministrativa.
Da ultimo, anche il testamento ritrovato però dopo l'atto di compravendita, conferma che solo la sorella è l'unica erede dell'immobile di Montecampione oggetto della compravendita.
In giudizio è stata certamente raggiunta la prova del mancato percepimento da parte della ricorrente di somme ulteriori nell'anno 2020 che possano escludere lo stato di indigenza. Infatti, come correttamente argomentato dalla parte convenuta, “ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 335/1995,
l'assegno sociale è erogato sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti” e nulla è stato effettivamente percepito dalla ricorrente in conseguenza della compravendita.
Come ormai chiarito dalla Suprema Corte in molteplici pronunzie è la stessa disposizione legislativa che prevede l'erogazione dell'assegno sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Pertanto, (cfr. Cass. civ. Sez. Lavoro, Sent. n. 6570 del 18 marzo 2010) «è lo stesso legislatore [..] che collegando il conguaglio ai redditi effettivamente percepiti attesta che [..] non è irrilevante la concreta "percezione" del reddito. Conseguentemente essendo il conguaglio strettamente connesso, non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva "percezione", è da ritenere che il reddito incompatibile intanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito. Tanto è, del resto, conforme ad una lettura costituzionalmente orientata della norma non potendo l'assegno in esame essere negato a quei soggetti che, pur essendo titolari di un reddito incompatibile con
l'assegno sociale, si vengono a trovare, per non percepire di fatto tale reddito incompatibile, nella stessa situazione reddituale di coloro che hanno diritto all'assegno sociale. Ciò è, altresì, conforme alla stessa funzione
"assistenziale" dell'assegno in parola che resterebbe frustrata ove si dovesse escludere il beneficio sulla base della mera titolarità di un reddito incompatibile senza tener conto anche della sua effettiva percezione. Né vi è contrasto con il principio sancito da questa Corte, con sentenza del 4 giugno 1985 n. 3343, [..] secondo la quale "L'assegno periodico
(cosiddetto assegno di divorzio) corrisposto all'ex coniuge ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 4,
(disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) - [..] assimilato al reddito da lavoro dipendente ai fini dell'assoggettabilità all'imposta sul reddito delle persone fisiche, [..] rientra fra i "redditi propri" dei quali, [..] occorre tener conto al fine di accertare, in relazione al limite massimo stabilito dalla legge, la sussistenza o meno, in capo all'ex coniuge che percepisce l'assegno stesso, del diritto alla pensione sociale e la misura di tale beneficio, che integra una prestazione assistenziale di natura meramente sussidiaria, volta a soccorrere i cittadini (ultrasessantacinquenni) sprovvisti dei mezzi necessari per vivere».
Diversamente da quanto sostenuto dall' dalle dichiarazioni reddituali non emerge che la CP_2 ricorrente nell'anno in questione abbia percepito somme tali da giustificare la revoca/riduzione dell'assegno sociale che avrebbero generato l'indebito contestato.
***
Ora, nel caso in esame al contrario, è provato in giudizio che la ricorrente non abbia percepito alcun reddito dalla compravendita dell'immobile.
6 Per quanto sin qui osservato deve allora ritenersi erronea la valutazione operata dall' laddove CP_2 ha ritenuto che la semplice firma sull'atto di vendita costituisca prova della percezione del prezzo.
Così opinando, infatti, l' ha attribuito rilievo ad un solo elemento, la firma apposta contratto di CP_2 vendita, senza considerare il complesso tenore dell'atto negoziale dal quale emerge che la corresponsione del prezzo è solo in favore della sorella della ricorrente e senza considerare le plurime prove della mancata percezione del prezzo offerte dalla istante: intestazione assegno, incasso assegno, testamento del padre della ricorrente.
In definitiva l' invece di dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle CP_2 norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo), ha attribuito rilevanza ad un reddito meramente potenziale, in quanto la legge, per garantire il diritto ex art.38 Cost. al c.d. minimo vitale, degli anziani più poveri, ha istituito un sistema di accertamento basato sul controllo del reddito effettivamente posseduto (v. anche Cass. n. 6570/2010).
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso deve pertanto essere accolto, dichiarandosi il diritto della ricorrente alla percezione dell'assegno sociale e l'inesistenza dell'indebito oggetto di giudizio.
***
In termini conclusivi, dunque, sulla scorta di quanto sopra evidenziato e assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando
- accoglie integralmente il ricorso,
- condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.000,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Bergamo, 9 gennaio 2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
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