CS
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 15/12/2025, n. 9879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9879 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05424/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 15/12/2025
N. 09879 /2025 REG.PROV.COLL. N. 05424/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5424 del 2025, proposto da
RI NE MA, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 165/2025, resa tra le parti; N. 05424/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, comma 1, 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. Marco
LE e udita per la parte appellata l'avvocato dello Stato Isabella Bruni;
Viste le conclusioni di parte appellante come da verbale;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112 c.p.a., l'odierna appellante adiva il TAR della Puglia, sede di
Bari, al fine di ottenere l'esecuzione della sentenza n. 202/2024 del Tribunale di
Foggia, Sezione Lavoro, concernente l'accertamento del diritto ad usufruire della
“carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019.
La ricorrente esponeva che, a seguito della suddetta sentenza di accoglimento passata in giudicato, il Ministero dell'Istruzione e del Merito non dava esecuzione alla statuizione ivi contenuta, con la conseguenza che non otteneva l'accredito del bonus carta docente come statuito in sentenza.
Il T.A.R. della Puglia, sede di Bari, con sentenza n. 165/2025, pubblicata il 4 febbraio
2025, accoglieva integralmente il ricorso promosso dall'odierna appellante ordinando al Ministero intimato di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte.
In ordine alle spese di lite, il giudice di primo grado disponeva che, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, dell'assenza di rilevanti questioni in fatto e in diritto e della ripetitività del contenzioso in esame, sussistevano i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese processuali. N. 05424/2025 REG.RIC.
L'odierna appellante ha proposto appello per la riforma del richiamato capo della sentenza n. 165/2025 del T.A.R. Puglia – Bari, Sezione Prima, con cui il Giudice di primo grado ha compensato integralmente le spese di lite, articolando due motivi di appello.
In disparte il merito, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025 la parte appellata ha preliminarmente eccepito l'irricevibilità dell'appello, evidenziando che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 4 febbraio 2025 e che il ricorso in appello è stato notificato alla controparte appellata il 2 luglio 2025.
Osserva il Collegio che l'eccezione è fondata.
Il ricorso è irricevibile in quanto l'impugnazione è stata notificata alla controparte appellata oltre il termine previsto dall'art. 92, comma 3 del cod, proc amm., considerato alla luce dell'art. 87, comma 3 dello stesso codice che prevede il dimezzamento dei termini per i giudizi in camera di consiglio, tra cui l'ottemperanza, ai sensi del precedente comma 2, lettera d).
Sussistono nondimeno giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AB ON, Presidente F/F
Angela Rotondano, Consigliere N. 05424/2025 REG.RIC.
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco LE, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
Marco LE
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
AB ON
Pubblicato il 15/12/2025
N. 09879 /2025 REG.PROV.COLL. N. 05424/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5424 del 2025, proposto da
RI NE MA, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 165/2025, resa tra le parti; N. 05424/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, comma 1, 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. Marco
LE e udita per la parte appellata l'avvocato dello Stato Isabella Bruni;
Viste le conclusioni di parte appellante come da verbale;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112 c.p.a., l'odierna appellante adiva il TAR della Puglia, sede di
Bari, al fine di ottenere l'esecuzione della sentenza n. 202/2024 del Tribunale di
Foggia, Sezione Lavoro, concernente l'accertamento del diritto ad usufruire della
“carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019.
La ricorrente esponeva che, a seguito della suddetta sentenza di accoglimento passata in giudicato, il Ministero dell'Istruzione e del Merito non dava esecuzione alla statuizione ivi contenuta, con la conseguenza che non otteneva l'accredito del bonus carta docente come statuito in sentenza.
Il T.A.R. della Puglia, sede di Bari, con sentenza n. 165/2025, pubblicata il 4 febbraio
2025, accoglieva integralmente il ricorso promosso dall'odierna appellante ordinando al Ministero intimato di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte.
In ordine alle spese di lite, il giudice di primo grado disponeva che, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, dell'assenza di rilevanti questioni in fatto e in diritto e della ripetitività del contenzioso in esame, sussistevano i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese processuali. N. 05424/2025 REG.RIC.
L'odierna appellante ha proposto appello per la riforma del richiamato capo della sentenza n. 165/2025 del T.A.R. Puglia – Bari, Sezione Prima, con cui il Giudice di primo grado ha compensato integralmente le spese di lite, articolando due motivi di appello.
In disparte il merito, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025 la parte appellata ha preliminarmente eccepito l'irricevibilità dell'appello, evidenziando che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 4 febbraio 2025 e che il ricorso in appello è stato notificato alla controparte appellata il 2 luglio 2025.
Osserva il Collegio che l'eccezione è fondata.
Il ricorso è irricevibile in quanto l'impugnazione è stata notificata alla controparte appellata oltre il termine previsto dall'art. 92, comma 3 del cod, proc amm., considerato alla luce dell'art. 87, comma 3 dello stesso codice che prevede il dimezzamento dei termini per i giudizi in camera di consiglio, tra cui l'ottemperanza, ai sensi del precedente comma 2, lettera d).
Sussistono nondimeno giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AB ON, Presidente F/F
Angela Rotondano, Consigliere N. 05424/2025 REG.RIC.
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco LE, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
Marco LE
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
AB ON