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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/12/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice IG salvia, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 2676/2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico degli Parte_1 avv.ti Bongarzone Antonio Rosario e Zinzi Paolo, che lo rappresentano e difendono in qualità di professionisti designati dalla società Controparte_1
in virtù di delega in atti
[...]
RICORRENTE
E
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] elettivamente domiciliato presso la propria sede e rappresentato e difeso a mezzo propri funzionari ex art. 417bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 è dipendente a tempo indeterminato del Parte_1 [...]
, appartenente al personale docente e inquadrata come Controparte_2 docente di scuola secondaria di primo grado, e svolge la sua prestazione presso la Scuola Media San Tommaso di Pontecorvo e ha sostenuto in punto di fatto, di essere stata assunta a seguito di passaggio di ruolo dal ruolo della scuola materna dal 1.9.2020.
Ha poi rilevato che il con decreto del 24.05.2022 Controparte_2 prot. 205, ha provveduto alla ricostruzione della carriera non riconoscendo tuttavia integralmente il servizio prestato di ruolo nella scuola dell'infanzia.
Ha dunque richiamato, in punto di diritto, le norme che disciplinano, in caso di passaggio a ruolo superiore, il riconoscimento dell'anzianità svolta presso il precedente ruolo, ribadendo il diritto all'integrale riconoscimento come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità.
Ha infine evidenziato di avere dunque maturato un credito quantificato in
€ 3.605,23, per il mancato riconoscimento della retribuzione dovuta per il ruolo effettivamente ricoperto con il riconoscimento integrale dell'anzianità.
Ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “1) per i motivi tutti dedotti in narrativa - anche previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera n. 205 del 24/05/2022 e di tutti gli altri atti connessi, conseguenti e consequenziali
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'integrale ricostruzione della carriera mediante la valutazione dell'integrale servizio di ruolo prestato quale personale docente di scuola materna, applicando il criterio di calcolo più favorevole alla ricorrente, con riconoscimento della integrale anzianità giuridica ed economica maturata alla data del passaggio dalla scuola materna a quella superiore o nella misura stabilita di giustizia;
per l'effetto - anche ordinando all'Amministrazione resistente di emanare un nuovo decreto di ricostruzione carriera - ordinare alle amministrazioni scolastiche convenute l'integrale ricostruzione di carriera della ricorrente con il riconoscimento dell'anzianità di servizio, ai fini economici e/o giuridici, tenendo conto del predetto servizio di ruolo prestato in qualità di personale docente di scuola materna, insegnante tecnico pratico e di docente di ruolo
2 diverso rispetto a quello di appartenenza, anche utilizzando il prospetto allegato sub. 4 e condannare il convenuto il pagamento, in favore CP_2 del ricorrente, di tutte le somme spettanti calcolate sulla differenza tra quanto dovuto e quanto effettivamente percepito pari ad euro 3.605,23 come da prospetto allegato sub 5 ovvero nella somma maggiore o minore valutata di giustizia e collocare parte ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio e dunque sia ai fini giuridici che economici, maturata ed a corrispondere le differenze fra quanto dovuto e quanto effettivamente percepito, oltre interessi e con esclusione della rivalutazione monetaria, ed ogni altro elemento accessorio della retribuzione oltre interessi e rivalutazioni come per legge derivante dalla differenza stipendiale fra quanto provvisoriamente erogato e quanto spettante in ragione della riconosciuta maggior anzianità di servizio;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone.”
Il , si è costituito in giudizio ribadendo la Controparte_2 correttezza del proprio operato in applicazione delle norme vigenti con riferimento al riconoscimento del servizio in caso di passaggio di ruolo e in particolare dell'art. 4 commi 8-9-10 del D.P.R. 399/1988, chiedendo comunque al giudice, in caso di accoglimento anche parziale del ricorso, di
“disporre che la liquidazione non sia esplicitamente indicata in sentenza bensì sia, più opportunamente rimessa, all'Amministrazione, e in particolare, all'ordinatore secondario di spesa Controparte_3
”.
[...]
La causa, verificata la regolarità della notificazione e ritenuta di natura documentale, all'esito della prima udienza, è stata rinviata per la discussione e dunque, a seguito di un rinvio d'ufficio per la gestione provvisoria del ruolo, alla successiva udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e lette le note depositate dalla parte ricorrente, è stata decisa con la presente pronuncia.
***
3 La domanda della parte ricorrente è fondata e va accolta secondo quanto di seguito specificato.
Nel caso di specie, la domanda attiene al corretto computo, ai fini della determinazione del trattamento economico e normativo, dell'anzianità maturata dalla docente ricorrente per il servizio prestato nel ruolo della scuola dell'infanzia a seguito del passaggio dal ruolo della scuola dell'infanzia a quello della scuola superiore di primo grado, e del conseguente trattamento economico da riconoscersi.
Risulta pacifico tra le parti l'effettivo passaggio di ruolo della ricorrente con decorrenza dal primo settembre del 2020, così come non sono contestati i servizi prestati come riportati nell'attestato di servizio depositato in allegato al ricorso e l'anzianità nel precedente ruolo riconosciuta alla ricorrente.
La parte ricorrente ha contestato la correttezza del decreto di ricostruzione della carriera emesso il 24.5.2022, sostenendo il mancato riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola dell'infanzia.
La controversia verte dunque in merito al riconoscimento del servizio prestato nel ruolo dei docenti di scuola materna ai fini dell'anzianità di servizio, a seguito del passaggio nel ruolo superiore degli insegnanti di scuola media.
In merito a tale questione giuridica, deve richiamarsi il condivisibile e costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, espresso da ultimo con la pronuncia a Sezioni Unite citata dalla parte ricorrente (cfr.
Cass. Sez. Un.
6.5.2016 n. 9144), alle cui motivazioni può farsi integralmente rinvio e da cui non vi sono ragioni per discostarsi.
Infatti, nel caso di specie trova applicazione la disciplina di cui al D.P.R.
31 maggio 1974, n. 417, che all'art. 77 dispone che "possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni".
Il D.P.R. prevede poi all'art. 83 che "in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione
4 secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera".
Su tale quadro normativo è intervenuta poi la l. 312/1980, che all'art. 57, ha esteso l'applicazione dell'istituto del passaggio di ruolo anche da un ruolo ad un altro “superiore” o da un ruolo ad un altro inferiore e precisando che i passaggi “sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R.
31 maggio 1974”.
Dunque, come argomentato dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata, l'ampliamento della portata applicativa dell'art. 77 D.P.R. 417/1974 deve intendersi come incidente anche sulla norma di cui all'art. 83 del medesimo D.P.R., che impone il riconoscimento dell'intero servizio prestato nei ruoli inferiori, ragione per cui tale riconoscimento deve necessariamente operare anche con riferimento ai passaggi da un ruolo a un altro, nel caso in cui questi abbiano entrambi natura “superiore”.
In conclusione, la regola dettata dall'art. 83, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna,
e dunque, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n.
417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola dell'infanzia alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione (criterio invece applicato con il decreto oggetto di contestazione da parte della ricorrente).
Nel caso di specie, come chiarito, la parte resistente non ha contestato lo svolgimento del servizio, né i presupposti in fatto allegati dalla ricorrente, né ha fornito alcuna giustificazione per il mancato adeguamento della retribuzione corrisposta, limitandosi a riepilogare la disciplina astratta del
5 riconoscimento dell'anzianità in caso di transito da un ruolo a un altro e ribadendo la correttezza del criterio, non offrendo dunque elementi per giungere al rigetto della domanda.
Facendo applicazione dei principi sopra esposti, e avuto riguardo al prospetto elaborato dalla parte ricorrente ove si evidenzia il maggiore trattamento retributivo spettante con l'integrale riconoscimento dell'anzianità nel precedente ruolo, risulta evidente che il CP_2 convenuto deve ritenersi obbligato a riconoscere per intero a fini giuridici ed economici l'anzianità maturata dalla ricorrente nel ruolo della scuola materna, con riferimento agli anni di servizio di ruolo integralmente prestati, perché da questo riconoscimento consegue un trattamento più favorevole rispetto a quello ottenuto con la temporizzazione.
Per ciò che attiene alla quantificazione della pretesa, possono condividersi i conteggi allegati al ricorso introduttivo, su cui la parte resistente non ha proposto specifiche contestazioni né sui criteri di calcolo, né sull'effettiva correttezza del calcolo, né sulle circostanze alla base del conteggio
(anzianità pari ad anni 25), e dunque deve riconoscersi un credito per maggiore retribuzione per il periodo dal 1.9.2020 fino al 30.11.2023 pari ad
€ 3.605,23, su cui è poi dovuta la maggior somma tra interessi e rivalutazione a titolo di accessori.
In conclusione, va accertato il diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità nel precedente ruolo in capo alla ricorrente e il
[...]
dev'essere condannato al riconoscimento Controparte_4 dell'anzianità maturata e alla relativa progressione stipendiale, oltre che al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di €
3.605,23, a titolo di differenze tra la retribuzione spettante (per il ruolo in cui è transitata e alla luce dell'anzianità pre-ruolo effettivamente maturata e spettante) e quella riconosciuta, oltre accessori.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza sulla domanda principale e devono essere poste a carico del convenuto, da distrarsi in favore CP_2 del procuratore antistatario, liquidate secondo i parametri di cui al DM
55/2014, in considerazione del valore della controversia (nello scaglione da
6 € 1.100 ad €5.200), applicando le massime riduzioni in virtù della limitata complessità della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- accerta il diritto di ad essere inquadrata nel ruolo dei Parte_1 docenti di scuola secondaria dal 1.9.2020, con riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo precedente come da decreto di ricostruzione della carriera, e per l'effetto condanna il resistente al riconoscimento della Controparte_4 progressione stipendiale relativa all'anzianità integralmente valutata e al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di maggiore retribuzione, della somma di € 3.605,23, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, per il periodo dal 1.9.2020 fino al 30.11.2023;
- Condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.030,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Cassino il 18/12/2025
IL GIUDICE
IG VI
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