Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 3540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3540 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
La dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro in data 07.05.2025, scaduto il termine perentorio di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.25657/2024 Ruolo Generale Previdenza (cui è riunita quella n. 16578/2023)
TRA
nata il [...] Parte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Giovanna Boccia.
ricorrente
E
, in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1 pro tempore
Rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistente oggetto: opposizione ATP conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto depositato il 25.11.2024 l'epigrafata ricorrente ha esposto di avere presentato all in data 2.11.2022 la domanda finalizzata a usufruire dell'assegno di invalidità e/o della CP_1 pensione di inabilità e la liquidazione delle provvidenze di cui alle citate leggi, previo riconoscimento del requisito sanitario;
che la competente Commissione Sanitaria nella seduta del 18.1.2023 riconosceva alla ricorrente una percentuale invalidante del 67%; di possedere i requisiti reddituali e sanitari richiesti dalla legge per ottenere la prestazione assistenziale richiesta;
di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis; che il CTU il Dott. non ha riconosciuto l'invalidità necessaria per poter beneficiare Persona_1 dell'assegno di invalidità e/o della pensione di inabilità avendo accertato una percentuale invalidante del 67 %, a decorrere dal 2 novembre 2022,; di avere depositato in data 5.11.2024 la dichiarazione
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e/o dell'assegno mensile di assistenza in quanto l'istante è invalida nella misura del 100% e/o almeno nella misura del 74%; 2) Per l'effetto di tale declaratoria condannare Controparte_2
– in persona del Presidente e legale rappresentate p.t., o chi di ragione, alla corresponsione in suo
[...] favore, della pensione di inabilità e/o in subordine dell'assegno mensile di assistenza in tema di invalidità civile con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa o dalla data che il Giudice riterrà all'esito della espletanda consulenza tecnica di ufficio, oltre gli interessi legali come per legge;
3) Condannare CP_1
o chi di ragione, in ogni caso al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario in rispetto delle vigenti tariffe professionali. Emettere ogni consequenziale provvedimento di legge”.
L si è costituito in giudizio, chiedendo dichiararsi “la tardività del ricorso per quanto CP_1 dedotto e o, in subordine, rigettarlo per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese”.
Il Giudice, all'odierna udienza, previa riunione al presente del fascicolo della fase di ATP, lette le note di trattazione scritta, ha deciso la causa con sentenza di cui ha disposto la comunicazione alle parti.
In via preliminarmente, l'istanza di rinotifica del ricorso di parte ricorrente (cfr. note del
28.4.2025), è irrilevante non avendo l sollevato alcuna eccezione in merito alla decorrenza di CP_1 un termine inferiore ai trenta giorni tra la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 Bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, quanto al requisito sanitario, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo di una patologia utile al conseguimento della prestazione richiesta (assegno di invalidità civile e/o pensione di inabilità), avendo accertato il dott. che la ricorrente è affetta da “Esiti di mastectomia radicale Persona_1 modificata a sinistra con linfoadenectomia ascellare omolaterale (2019) per Carcinoma bifocale infiltrante NST in Stadio patologico pT2N2. Esiti di parotidectomia sinistra per Carcinoma adenoido-cistico (11/2017).
Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, in trattamento con C Pap. Obesità di II Classe (IMC 38,05)” e avendo concluso affermando che “La suddetta condizione morbosa era già presente all'epoca di inoltro della domanda amministrativa e non risulta si sia aggravata successivamente alla presentazione di tale domanda né che siano intervenute ulteriori infermità. In relazione alle patologie da cui è affetta, la ricorrente
è da considerarsi soggetto invalido nella misura del 67 %, a decorrere dal 2 novembre 2022, data della domanda amministrativa “.
La ricorrente, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale
2 riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante, prendendo le mosse dalle conclusioni dell'ausiliario, si duole delle conclusioni del CTU, osservando che le patologie non sono state opportunamente valutate e rappresenta le seguenti circostanze: ”le conclusioni espresse dal c.t.u. non possono essere condivise in quanto le patologie ascritte alla ricorrente, per il ctu, non hanno trovato giustificazione nella documentazione esibita e pertanto non sono state prese in considerazione ai fini della valutazione della percentuale di invalidità”.
Sul piano generale, si osserva che anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva della ricorrente deve essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Nello specifico, quanto alle patologie indicate in ricorso (mastectomia radicale sinistra, patologia cardiaca e l'elevata impedenza toracica nonché l'insufficienza aortica e mitralica e patologia artrosico-degenerativa diffusa allo scheletro assile ed appendicolare), ella si duole in primo luogo che il CTU non ha considerato la mastectomia radicale sinistra nella sua gravità con il riconoscimento del grado invalidante almeno del 74% essendosi sottoposta a continui controlli e terapie: tale doglianza costituisce un mero dissenso diagnostico.
Nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Le doglianze relative alla sottovalutazione di alcune patologie costituiscono un mero dissenso diagnostico. Difatti, a tale riguardo, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (conf. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017 n. 4020)
Di recente la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di
3 una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass.
20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr Cass. sez. lav., 09/01/2019 n.276).
Per le restanti patologie ella censura l'omessa valutazione della patologia cardiaca, dell'elevata impedenza toracica nonché l'insufficienza aortica e mitralica ed ancora della patologia artrosico-degenerativa diffusa allo scheletro assile ed appendicolare, ma la parte non si premura di indicare la documentazione inerente a tali patologie né tampoco la rilevanza di tale valutazione in termini di raggiungimento della soglia invalidante minima richiesta.
La consulenza espletata, sufficientemente esaustiva, ha evidenziato, con argomentazioni pienamente convincenti e scevre da ogni vizio logico-giuridico, che il complesso morboso da cui è affetta parte ricorrente non è tale da determinare il raggiungimento di una percentuale invalidante pari ad almeno il 74%. Il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (rect e: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
4 Il CTU ha, pertanto, sufficientemente indicato le conclusioni a cui è giunto e il percorso valutativo medico legale compiuto ai fini dell'accertamento richiesto in relazione ai requisiti medico legali necessari a configurare la condizione patologica richiesta per l'assegno di invalidità civile e/o pensione di inabilità.
Le conclusioni del c.t.u. possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
All'esito, dunque non sussistono dunque le condizioni per un chiarimento o un rinnovo della
CTU e il ricorso in opposizione, siccome infondato, va rigettato.
Per completezza va dato atto che risultano depositati unitamente al ricorso una serie di certificati medici, di cui uno datato 21.10.2024. È stato anche di recente affermato che “Occorre ricordare che ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e della correlata richiesta di nuova consulenza tecnica tesa a vagliare i documenti sanitari prodotti, la parte ha il preciso onere di allegare e dimostrare l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonché la determinante rilevanza delle nuove patologie, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass.21151/10).
Nel caso di specie tale specifico onere di allegazione non risulta assolto. Il ricorso si limita a riportare il contenuto della documentazione medica prodotta, senza specificare in quale modo dalla stessa emergerebbe, rispetto a quanto già valutato dal consulente, un aggravamento del quadro patologico tale da assumere utilità e rilevanza ai fini dell'accoglimento del ricorso.
La presenza della dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp att. nel fascicolo di ATP e nel presente giudizio esonera la parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite. Le spese di CTU si liquidano con separato decreto a carico di parte dell . CP_1
Le spese di CTU si liquidano con separato decreto a carico di parte dell . CP_1
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente non ha il requisito sanitario utile all'assegno di invalidità civile e/o pensione di inabilità; nulla per le spese;
liquida le spese di CTU con separato decreto nel giudizio r.g. 16578/2023.
Napoli, 7.5.2025
Si comunichi.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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