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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/08/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 276 / 2024 R.G. promossa da rapp. e dif. dagli avv.ti VERDE GIOVANNI, VERDE Parte_1
LUCIANA e CAPPELLU STEFANO presso lo studio dei quali è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e difesa dagli avv.ti CARNEVALE PATRIZIA e Controparte_1
BRUNO GIANLUCA presso lo studio dei quali è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
“Voglia la Corte d'Appello:
- in via preliminare all'esame del merito: sospendere ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 283, c. 1, e 351 c.p.c., l'efficacia esecutiva
e/o l'esecutività della sentenza impugnata e con essa del decreto ingiuntivo n. 3675/2018 del
Tribunale di Genova;
- nel merito, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Genova n. 288/2024 (R.G.
13894/2018), pubblicata in data 31 gennaio 2024, notificata a mezzo PEC il 5 febbraio 2024:
1 1) in via principale, accertare e dichiarare la nullità del contratto di subappalto intercorso tra le parti e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di condanna proposta in sede monitoria da Controparte_1
2) per effetto dell'accoglimento della domanda innanzi proposta, condannare
[...] alla ripetizione, in favore di delle somme, pari a € CP_1 Parte_1
73.702,20, corrisposte da quest'ultima in esecuzione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art.
648 c.p.c. nel corso del giudizio di primo grado;
3) in via subordinata, rigettare parzialmente, per le ragioni meglio esposte in narrativa, la domanda di condanna proposta in sede monitoria da Controparte_1
4) per effetto dell'accoglimento della domanda subordinata sopra proposta, condannare alla ripetizione, in favore di delle somme che Controparte_1 Parte_1 verranno accertate, anche sulla base di quanto esposto in narrativa, come non dovute rispetto
a quelle, pari a € 73.702,20, corrisposte da quest'ultima in esecuzione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c. nel corso del giudizio di primo grado;
5) in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 3675/2018, emesso dal Tribunale di
Genova, G.U. dott.ssa Lorenza Calcagno, in data 27 settembre 2018 nei confronti di
[...]
con ogni conseguenza anche in ordine alla condanna alla rifusione delle Parte_1 spese della fase monitoria.
Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio”.
PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, per tutti i motivi di cui in narrativa, respingere l'appello poiché infondato e non provato.
Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA, come per legge”.
Fatto e diritto
Con sentenza definitiva n. 288/2024 del 31.01.2024, resa ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da
[...] al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo con cui le veniva Parte_1 ordinato di pagare a la somma di € 229.072,80, oltre Parte_2 interessi e spese di lite, in esecuzione del contratto, stipulato in data 13.10.2016, in forza del quale nella qualità di impresa consorziata del Parte_1 [...]
(aggiudicatario della gara di appalto per i lavori di ampliamento di Controparte_2
Lungomare Canepa per conto di aveva affidato in subappalto a Parte_3
l'esecuzione delle attività di demolizione, rimozione, Parte_2
2 trasporto e smaltimento di manufatti e materiali contenenti amianto presenti nei siti oggetto dell'intervento. Parte opponente contestava, in primo luogo, l'irregolarità fiscale delle fatture poste a fondamento della pretesa monitoria, deducendo che talune di esse erano state emesse in violazione dell'art. 17 del d.p.r. n. 633/1972, poiché recanti l'addebito dell'IVA senza applicazione del meccanismo di inversione contabile imposto dal legislatore, mentre altre erano state emesse in difformità alle previsioni di cui all'art. 21 della normativa succitata, in quanto recanti una data antecedente a quella di effettiva immissione. Parte_1 riconosceva parzialmente il credito vantato dalla società opposta, eccependone per la
[...] restante parte l'illegittimità sul presupposto, da un lato, dell'inesistenza di accordi tra le parti e, dall'altro, dell'applicazione di prezzi più alti rispetto a quelli di mercato. Infine, lamentava che molte delle prestazioni indicate non risultavano eseguite o, comunque, non erano assistite da documentazione idonea, trattandosi di fatture relative ad attività non dettagliatamente disciplinate né contrattualmente né nella fase esecutiva. Parte opponente, quindi, chiedeva al
Tribunale di Genova di “accertare e dichiarare l'inesistenza e, in ogni caso, la nullità, ai sensi degli art. 21, l. n. 646/1982, 118, d.lgs. 50/2006, di tutti i supposti accordi contrattuali a cui sono da riferire le fatture, azionate in sede monitoria dalla controparte, aventi ad oggetto l'esecuzione di prestazioni distinte e ulteriori dalla rimozione e dallo smaltimento dell'amianto, così come disciplinate nel sub-contratto del 13.10.2016, dichiarando, per l'effetto, che nessuna somma è dovuta in relazione a tali medesime prestazioni;
di accertare che l'opposta è creditrice della somma, riferibile alle prestazioni, di rimozione di smaltimento dell'amianto, così come disciplinate nel medesimo sub-contratto del 13.10.2016, riconducibili parzialmente alle fatture n. 2412/2017 e 2429/2017 azionate dalla controparte, nei limiti della somma complessiva di € 29.996,12; per effetto dell'accoglimento della domanda di cui al precedente n. 2, considerato che, in esecuzione dell'ordinanza emessa in corso di causa ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ha corrisposto, in data 26.04.2019, con riserva Parte_1 espressa di ripetizione, la somma di € 73.702,20, di condannare l'opposta alla restituzione della differenza, pari a € 43.705,88; in subordine rispetto all'accoglimento delle domande di cui ai precedenti n. 1, 2 e 3, qualora il Tribunale dovesse ritenere effettivamente e validamente conclusi i contratti riferibili a prestazioni distinte e ulteriori da quelle di cui al citato sub-contratto, di accertare e dichiarare, sempre alla luce di quanto dedotto nella memoria difensiva autorizzata depositata il 13.03.2019, che l'opposta è creditrice della minor somma di € 61.279,75; per effetto dell'accoglimento della domanda di cui al precedente n. 4, sempre in ragione del rilievo che, in esecuzione dell'ordinanza emessa in corso di causa ai sensi dell'art. 648 cpc, ha corrisposto, in data 26.04.2019, con riserva Parte_1
3 espressa di ripetizione, la somma di € 73.702,20, di condannare l'opposta alla restituzione della differenza, pari a € 12.422,25; in via di estremo subordine nel richiamare quanto dedotto a pagina 10 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, di accertare e dichiarare che, in relazione alle fatture n. 2412/17, 2413/17, 2414/17, 2418/17, 2420/17, 2427/17,
2428/17 e 2429/17 non sono dovute le somme illegittimamente addebitate a titolo di IVA ai sensi dell'art. 17 d.p.r. n. 633/1972; in ogni caso, anche a fronte del pagamento innanzi citato già disposto in corso di causa dall'opponente, di revocare l'opposto decreto ingiuntivo, con rigetto di ogni diversa conclusione avversaria” (cfr. p.c. rese all'udienza del 31.01.2024). ritualmente costituitasi, insisteva nella fondatezza della Parte_2 propria pretesa creditoria, evidenziando che le fatture oggetto di contestazione erano state riemesse a seguito di storno, mentre la normativa fiscale ex adverso invocata avrebbe trovato applicazione unicamente con riguardo alle fatture originariamente emesse. Parte opposta, quindi, chiedeva al Tribunale di Genova di “rigettare l'opposizione proposta in opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 3675/2018 emesso dal Tribunale di Genova in data 27.09.2018; in via subordinata, di condannare al Parte_1 pagamento in favore della società dell'importo di € 229.072,80 o Controparte_1 della diversa somma maggiore e\o minore meglio vista e ritenuta dal giudicante, il tutto oltre interessi moratori dal dovuto al saldo” (cfr. p.c. rese all'udienza del 31.01.2024, come rassegnate in comparsa di costituzione e risposta del 27.02.2019).
Il Tribunale, dopo aver esperito l'istruttoria orale, così decideva: “rigetta l'opposizione contro il decreto ingiuntivo indicato nella motivazione, che conferma e dichiara provvisoriamente esecutivo anche per l'importo non oggetto dell'ordinanza 1.04.19, ridotto di 60,00 euro per le ragioni esposte nella motivazione. Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite della presente fase di opposizione, che liquida in 14.103,00 per compensi, oltre accessori di legge”.
Il Tribunale riteneva l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente in punto di irregolarità fiscale e di inesistenza del credito, ritenendo adeguatamente provata l'effettiva esecuzione delle prestazioni contestate, sulla base della documentazione prodotta in sede monitoria e delle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Avverso tale decisione, proponeva appello, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, dinanzi a questa Corte, con atto Parte_1 notificato in data 06.03.2024.
4 Con ordinanza n. 705/2024, depositata in data 07.05.2024, la Corte, confermando il provvedimento presidenziale del 18.03.2024, accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata, ritenendo, in esito alla delibazione sommaria, sussistenti i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., in considerazione sia del periculum in mora.
Con comparsa si costituiva chiedendo il rigetto Parte_2 dell'impugnazione in quanto immotivata in fatto e in diritto.
Con ordinanza dell'11.07.2025 la Corte, lette le note di trattazione scritta depositate in cui le parti precisavano le conclusioni, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla comunicazione della predetta ordinanza.
Le parti depositavano tempestivamente note conclusionali.
1. sull'eccezione ex art. 342 c.p.c.
I motivi sono ammissibili ex art. 342 c.p.c. in quanto sufficientemente articolati, come in seguito esposto nell'esame degli stessi.
Inoltre, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
2. sui motivi di appello principale
2.1 Nullità del contratto di subappalto intercorso tra le parti
Con il primo motivo di appello, parte appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso di rilevare la nullità del contratto di subappalto intercorso tra le parti, per violazione dell'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016.
A sostegno della doglianza, ichiama la disciplina normativa in Parte_1 materia di contratti pubblici, secondo la quale il subappalto deve essere previamente autorizzato dalla stazione appaltante ed il relativo contratto essere depositato presso la medesima. Tali adempimenti, ad avviso di parte appellante, costituivano condizioni di validità del subappalto, essendo volti a garantire trasparenza, tracciabilità e controllo sugli affidamenti da parte della Pubblica Amministrazione. Sostiene, pertanto, che la mancata autorizzazione
5 avrebbe determinato la nullità radicale del contratto, da ritenersi insanabile, e ciò anche in assenza di un'espressa eccezione formulata in primo grado, trattandosi di nullità derivante dalla violazione di norme imperative e, come tale, rilevabile d'ufficio.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
L'appellante riconosce ,in parte, di essere tenuta al pagamento in forza del contratto del
13.10.2016, che definisce essere un contratto di sub-appalto stipulato in violazione di legge.
La fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 118 d.lvo 163/2006 ( ratione temporis).
Il comma 11 della predetta norma esclude espressamente la tipologia del contratto in esame dal divieto del sub-appalto, in conformità alla giurisprudenza eurocomunitaria che vede le limitazioni delle ipotesi di subappalto come un “limite” alla libera concorrenza.
Infatti “L'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, che vieta all'appaltatore di opere pubbliche di concederle in subappalto senza l'autorizzazione dell'autorità competente, si riferisce esclusivamente ai subappalti di opere o servizi, non ad ogni contratto genericamente derivato, sebbene concernente prestazioni strumentali o accessori all'opera o al servizio cui l'appaltatore si è obbligato in proprio nei confronti del committente, atteso che una diversa interpretazione limiterebbe eccessivamente ed ingiustificatamente l'ambito applicativo del subappalto in contrasto con la normativa comunitaria che lo ritiene strumento idoneo a favorire la concorrenza”(Cass. Sez. 1, 16/04/2015, n. 7752).
Peraltro, a prescindere dagli eventuali risvolti penali della vicenda, che qui non rilevano, a fronte di un contratto adempiuto correttamente e con piena soddisfazione della committente pubblica, la nullità del contratto deve essere pronunciata solo nei limiti strettamente necessari per tutelare gli interessi superiori presidiati dalle norme imperative, onde evitare che l'interpretazione estensiva di queste ultime legittimi un ingiustificato profitto per l'appaltatore e, soprattutto, un ingiusto pregiudizio per il subappaltatore che, rispettando la forza di legge del contratto (art. 1372 c.c.), abbia regolarmente adempiuto la sua obbligazione ed eseguito una prestazione non più ripetibile;
in applicazione del principio venire contra factum proprium.
Nel caso in esame la committente pubblica era consapevole della presenza in cantiere della parte appellata e ne ha confermato, tramite i funzionari sentiti come testi, l'effettuazione delle prestazioni richieste, da intendersi come “collegate” , nel senso sopra indicato, al contratto principale.
2.2 Omessa applicazione del meccanismo di inversione contabile ed illegittimo addebito dell'IVA
Con il secondo motivo di appello, parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto fondata la pretesa creditoria di Parte_2
6 omettendo di considerare le dedotte irregolarità fiscali relative all'addebito dell'IVA. In particolare, contesta la legittimità delle fatture prodotte in Parte_1 giudizio, sostenendo che esse riportano l'indicazione di un'imposta sul valore aggiunto non dovuta, in violazione della normativa fiscale applicabile alle prestazioni eseguite.
La parte appellante deduce che tale irregolarità inciderebbe direttamente sulla validità e opponibilità delle fatture stesse, che risulterebbero viziate sotto il profilo formale e sostanziale, non potendo costituire valido titolo per l'ottenimento del decreto ingiuntivo.
Lamenta, inoltre, che il Tribunale, pur avendo a disposizione gli elementi documentali per verificare il profilo fiscale, avrebbe omesso ogni valutazione sul punto, limitandosi ad accogliere integralmente la domanda monitoria, senza considerare la possibile insussistenza, almeno parziale, del credito azionato, concludendo, pertanto, che le somme pretese da non potevano essere riconosciute nella loro interezza, in Parte_2 quanto indebitamente comprensive dell'IVA, la cui debenza era tutt'altro che scontata.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Come è noto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da luogo a un normale giudizio di cognizione, e non a una impugnazione del decreto, per cui la domanda della parte ingiungente, sussistendone i presupposti può essere accolta anche se non sussistenti al momento dell'ingiunzione.
Ciò premesso deve essere ribadito quanto già affermato dal Tribunale circa la mancata prova da parte dell'opponente della sussistenza, in concreto, di una regime “iva” differente da quello indicato in ricorso. Peraltro l'obbligazione fiscale IVA trova la sua radice nel rapporto tributario. Spetta al contribuente, il quale invochi il proprio diritto a dedurre costi o detrarre l'Iva, la prova dell'inerenza del bene o del servizio acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o del servizio all'esercizio dell'attività medesima (Cass. n.
2224/2021; Cass. n. 32280/2018; Cass. n. 14858/2018; Cass. n. 13300/2017).
Con particolare riferimento all'Iva, la Corte di giustizia (cfr. sent. 15 settembre 2016, causa
C-516/14, e c. e Controparte_3 CP_4 Controparte_5
, seguita dalla giurisprudenza interna (v. ad es. Cass. 29290/2018), nell'esaminare CP_6 le condizioni formali di esercizio del diritto di detrazione dell'imposta, ha considerato che la normativa unionale prescrive come obbligatoria l'indicazione dell'entità e della natura dei servizi forniti (art. 226, punto 6 della direttiva n. 2006/112, di contenuto analogo all'omologa norma della sesta direttiva), nonché (punto 7) la specificazione della data in cui la prestazione di servizi è effettuata o ultimata;
ciò al fine di consentire alle amministrazioni finanziarie di controllare l'assolvimento dell'imposta dovuta e, di conseguenza, la sussistenza del diritto
7 alla detrazione. Pertanto, il contribuente che chiede la detrazione dell'Iva deve formulare istanza nei confronti dell'Erario ed ha l'onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni e, di conseguenza, anche di fornire elementi integrativi rispetto alle fatture che l'Ufficio ritenga necessari ai fini della valutazione della richiesta.
Tali condizioni per l'operatività dei meccanismi di detrazione valgono anche nel caso in cui il contribuente assuma che le prestazioni siano assoggettate al reverse charge; a tale proposito, la Suprema Corte di Cassazione ( sezione tributaria) ha costantemente affermato che l'applicazione di tale meccanismo esige che il contribuente documenti in modo adeguato la prestazione mediante la fattura (onde consentire la verifica della connessione funzionale tra il costo sostenuto e la specifica attività svolta) e dimostri l'inerenza della prestazione (così, fra le numerose altre, Cass. n. 18730/2024).
Le doglianze della parte, quindi, sono inammissibili dinnanzi al Giudice civile che statuisce solo sulla sussistenza del credito, dovendo le questioni tributarie essere sollevate in quella sede.
2.3 Assenza di accordo sui prezzi e Omessa esecuzione di gran parte delle prestazioni risultanti dalle fatture poste a fondamento del d.i. opposto , motivi terzo e quarto
Con il terzo motivo di appello, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto dimostrata l'esistenza di un accordo contrattuale tra le parti, pur in assenza di prova specifica circa la sua conclusione e i relativi contenuti.
Con il quarto motivo di appello, parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata l'effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo. Deduce, al contrario, l'omessa esecuzione di gran parte delle lavorazioni fatturate, evidenziando l'assenza di riscontri documentali puntuali e la carenza di prova in ordine al concreto svolgimento delle attività asseritamente eseguite da
Parte_2
Deduce che la documentazione prodotta in atti non sarebbe idonea a dimostrare l'an debeatur, né ad attribuire certezza in merito all'effettiva effettuazione delle singole prestazioni.
Lamenta, altresì, che le dichiarazioni testimoniali escusse in primo grado si siano limitate a descrivere genericamente alcune fasi dei lavori, senza fornire indicazioni puntuali su chi ne abbia disposto l'esecuzione, in quale contesto operativo, né in base a quali condizioni economiche. Rileva, infine, che il Tribunale avrebbe omesso ogni valutazione circa l'attendibilità dei testi, alcuni dei quali già legati da rapporti di lavoro con
[...] così da rendere inattendibili le relative dichiarazioni. Parte_2
8 I due motivi sono trattati congiuntamente in considerazione dell'intima connessione che li unisce. Essi sono infondati e devono essere respinti.
La stessa parte opponente ammette ( atto di citazione in primo grado, pag. 11,12,13) si essere debitrice in esecuzione del contratto del 13.10.2016 per il pagamento di tali prestazioni.
Ciò posto è evidente che i prezzi applicati sono stati concordati tra le parti in quanto essa stessa ha provveduto al pagamento, secondo i termini contrattuali, delle prestazioni ivi contemplate , almeno per quelle che ammettere essere state eseguite.
L'eccezione di inadempimento, consistente nella non esecuzione di alcune prestazioni di cui al contratto, è parimenti infondata: tutti i FIR risultano allegati agli atti e non è stata disconosciuta la conformità agli originali.
Il FIR è un documento fondamentale per la tracciabilità e la gestione dei rifiuti, compresi quelli contenenti amianto. Il formulario contiene informazioni dettagliate sul produttore, il trasportatore, la tipologia e la quantità del rifiuto, e il luogo di destinazione, assicurando la trasparenza e la legalità dell'intero processo.
Tutti i FIR allegati indicano come produttore e risultano dalla Parte_1 stessa sottoscritti: tali sottoscrizioni non risultano disconosciute e quindi vi è prova della provenienza del materiale smaltito e di cui chiede il pagamento. CP_1
Peraltro la circostanza trova riscontro nelle dichiarazioni di , che ha confermato le Tes_1 proprie sottoscrizioni per conto del committente ( sentito all'udienza del 13.10.2020);
[...]
( udienza del 30.10.2020) ha confermato l'effettuazione delle prestazioni da parte di Tes_2
come pure ( stessa udienza); GA ( udienza del 18.01.2021; CP_1 Testimone_3
(udienza del 18.01.2021); , Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 [...]
Tes_7
Tutti questi testi risultano essere “indifferenti” e attendibili e dall'insieme delle predette testimonianze risulta provata l'effettuazione delle prestazioni di cui è richiesto il pagamento ( unitamente alle evidenze documentali sopra indicate).
In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere
9 sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità. (
Cass.Sez. 3, Sentenza n. 7623 del 18/04/2016).
Nel caso in esame le testimonianze citate sono convergenti con gli altri elementi di prova acquisiti.
Sussistono peraltro una serie di indizi, gravi, precisi e concordanti che univocamente convergono nella dimostrazione effettuazione dei tutte le prestazioni di cui al contratto e che che complessivamente considerati costituiscono piena prova delle circostanze in fatto dedotte dalla parte ingiungente.
3. sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di
[...]
Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e Parte_1 successive modifiche, e precisamente: valore causa inferiore da € 260.000,01=
1. fase di studio: € 2.977,00;
2. fase di introduzione: € 1.911,00;
3. fase di trattazione : € 4.326,00;
4. fase decisionale: € 5.103,00=
TOTALE € 14.317,00= compensi di avvocato
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello ;
2) dichiara tenuto e condanna lla rifusione delle spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio sostenute da che liquida in € Controparte_1
14.317,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 09.07.2025
Il Presidente est.
Dott. Rosella Silvestri
10
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 276 / 2024 R.G. promossa da rapp. e dif. dagli avv.ti VERDE GIOVANNI, VERDE Parte_1
LUCIANA e CAPPELLU STEFANO presso lo studio dei quali è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e difesa dagli avv.ti CARNEVALE PATRIZIA e Controparte_1
BRUNO GIANLUCA presso lo studio dei quali è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
“Voglia la Corte d'Appello:
- in via preliminare all'esame del merito: sospendere ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 283, c. 1, e 351 c.p.c., l'efficacia esecutiva
e/o l'esecutività della sentenza impugnata e con essa del decreto ingiuntivo n. 3675/2018 del
Tribunale di Genova;
- nel merito, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Genova n. 288/2024 (R.G.
13894/2018), pubblicata in data 31 gennaio 2024, notificata a mezzo PEC il 5 febbraio 2024:
1 1) in via principale, accertare e dichiarare la nullità del contratto di subappalto intercorso tra le parti e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di condanna proposta in sede monitoria da Controparte_1
2) per effetto dell'accoglimento della domanda innanzi proposta, condannare
[...] alla ripetizione, in favore di delle somme, pari a € CP_1 Parte_1
73.702,20, corrisposte da quest'ultima in esecuzione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art.
648 c.p.c. nel corso del giudizio di primo grado;
3) in via subordinata, rigettare parzialmente, per le ragioni meglio esposte in narrativa, la domanda di condanna proposta in sede monitoria da Controparte_1
4) per effetto dell'accoglimento della domanda subordinata sopra proposta, condannare alla ripetizione, in favore di delle somme che Controparte_1 Parte_1 verranno accertate, anche sulla base di quanto esposto in narrativa, come non dovute rispetto
a quelle, pari a € 73.702,20, corrisposte da quest'ultima in esecuzione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c. nel corso del giudizio di primo grado;
5) in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 3675/2018, emesso dal Tribunale di
Genova, G.U. dott.ssa Lorenza Calcagno, in data 27 settembre 2018 nei confronti di
[...]
con ogni conseguenza anche in ordine alla condanna alla rifusione delle Parte_1 spese della fase monitoria.
Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio”.
PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, per tutti i motivi di cui in narrativa, respingere l'appello poiché infondato e non provato.
Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA, come per legge”.
Fatto e diritto
Con sentenza definitiva n. 288/2024 del 31.01.2024, resa ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da
[...] al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo con cui le veniva Parte_1 ordinato di pagare a la somma di € 229.072,80, oltre Parte_2 interessi e spese di lite, in esecuzione del contratto, stipulato in data 13.10.2016, in forza del quale nella qualità di impresa consorziata del Parte_1 [...]
(aggiudicatario della gara di appalto per i lavori di ampliamento di Controparte_2
Lungomare Canepa per conto di aveva affidato in subappalto a Parte_3
l'esecuzione delle attività di demolizione, rimozione, Parte_2
2 trasporto e smaltimento di manufatti e materiali contenenti amianto presenti nei siti oggetto dell'intervento. Parte opponente contestava, in primo luogo, l'irregolarità fiscale delle fatture poste a fondamento della pretesa monitoria, deducendo che talune di esse erano state emesse in violazione dell'art. 17 del d.p.r. n. 633/1972, poiché recanti l'addebito dell'IVA senza applicazione del meccanismo di inversione contabile imposto dal legislatore, mentre altre erano state emesse in difformità alle previsioni di cui all'art. 21 della normativa succitata, in quanto recanti una data antecedente a quella di effettiva immissione. Parte_1 riconosceva parzialmente il credito vantato dalla società opposta, eccependone per la
[...] restante parte l'illegittimità sul presupposto, da un lato, dell'inesistenza di accordi tra le parti e, dall'altro, dell'applicazione di prezzi più alti rispetto a quelli di mercato. Infine, lamentava che molte delle prestazioni indicate non risultavano eseguite o, comunque, non erano assistite da documentazione idonea, trattandosi di fatture relative ad attività non dettagliatamente disciplinate né contrattualmente né nella fase esecutiva. Parte opponente, quindi, chiedeva al
Tribunale di Genova di “accertare e dichiarare l'inesistenza e, in ogni caso, la nullità, ai sensi degli art. 21, l. n. 646/1982, 118, d.lgs. 50/2006, di tutti i supposti accordi contrattuali a cui sono da riferire le fatture, azionate in sede monitoria dalla controparte, aventi ad oggetto l'esecuzione di prestazioni distinte e ulteriori dalla rimozione e dallo smaltimento dell'amianto, così come disciplinate nel sub-contratto del 13.10.2016, dichiarando, per l'effetto, che nessuna somma è dovuta in relazione a tali medesime prestazioni;
di accertare che l'opposta è creditrice della somma, riferibile alle prestazioni, di rimozione di smaltimento dell'amianto, così come disciplinate nel medesimo sub-contratto del 13.10.2016, riconducibili parzialmente alle fatture n. 2412/2017 e 2429/2017 azionate dalla controparte, nei limiti della somma complessiva di € 29.996,12; per effetto dell'accoglimento della domanda di cui al precedente n. 2, considerato che, in esecuzione dell'ordinanza emessa in corso di causa ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ha corrisposto, in data 26.04.2019, con riserva Parte_1 espressa di ripetizione, la somma di € 73.702,20, di condannare l'opposta alla restituzione della differenza, pari a € 43.705,88; in subordine rispetto all'accoglimento delle domande di cui ai precedenti n. 1, 2 e 3, qualora il Tribunale dovesse ritenere effettivamente e validamente conclusi i contratti riferibili a prestazioni distinte e ulteriori da quelle di cui al citato sub-contratto, di accertare e dichiarare, sempre alla luce di quanto dedotto nella memoria difensiva autorizzata depositata il 13.03.2019, che l'opposta è creditrice della minor somma di € 61.279,75; per effetto dell'accoglimento della domanda di cui al precedente n. 4, sempre in ragione del rilievo che, in esecuzione dell'ordinanza emessa in corso di causa ai sensi dell'art. 648 cpc, ha corrisposto, in data 26.04.2019, con riserva Parte_1
3 espressa di ripetizione, la somma di € 73.702,20, di condannare l'opposta alla restituzione della differenza, pari a € 12.422,25; in via di estremo subordine nel richiamare quanto dedotto a pagina 10 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, di accertare e dichiarare che, in relazione alle fatture n. 2412/17, 2413/17, 2414/17, 2418/17, 2420/17, 2427/17,
2428/17 e 2429/17 non sono dovute le somme illegittimamente addebitate a titolo di IVA ai sensi dell'art. 17 d.p.r. n. 633/1972; in ogni caso, anche a fronte del pagamento innanzi citato già disposto in corso di causa dall'opponente, di revocare l'opposto decreto ingiuntivo, con rigetto di ogni diversa conclusione avversaria” (cfr. p.c. rese all'udienza del 31.01.2024). ritualmente costituitasi, insisteva nella fondatezza della Parte_2 propria pretesa creditoria, evidenziando che le fatture oggetto di contestazione erano state riemesse a seguito di storno, mentre la normativa fiscale ex adverso invocata avrebbe trovato applicazione unicamente con riguardo alle fatture originariamente emesse. Parte opposta, quindi, chiedeva al Tribunale di Genova di “rigettare l'opposizione proposta in opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 3675/2018 emesso dal Tribunale di Genova in data 27.09.2018; in via subordinata, di condannare al Parte_1 pagamento in favore della società dell'importo di € 229.072,80 o Controparte_1 della diversa somma maggiore e\o minore meglio vista e ritenuta dal giudicante, il tutto oltre interessi moratori dal dovuto al saldo” (cfr. p.c. rese all'udienza del 31.01.2024, come rassegnate in comparsa di costituzione e risposta del 27.02.2019).
Il Tribunale, dopo aver esperito l'istruttoria orale, così decideva: “rigetta l'opposizione contro il decreto ingiuntivo indicato nella motivazione, che conferma e dichiara provvisoriamente esecutivo anche per l'importo non oggetto dell'ordinanza 1.04.19, ridotto di 60,00 euro per le ragioni esposte nella motivazione. Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite della presente fase di opposizione, che liquida in 14.103,00 per compensi, oltre accessori di legge”.
Il Tribunale riteneva l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente in punto di irregolarità fiscale e di inesistenza del credito, ritenendo adeguatamente provata l'effettiva esecuzione delle prestazioni contestate, sulla base della documentazione prodotta in sede monitoria e delle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Avverso tale decisione, proponeva appello, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, dinanzi a questa Corte, con atto Parte_1 notificato in data 06.03.2024.
4 Con ordinanza n. 705/2024, depositata in data 07.05.2024, la Corte, confermando il provvedimento presidenziale del 18.03.2024, accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata, ritenendo, in esito alla delibazione sommaria, sussistenti i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., in considerazione sia del periculum in mora.
Con comparsa si costituiva chiedendo il rigetto Parte_2 dell'impugnazione in quanto immotivata in fatto e in diritto.
Con ordinanza dell'11.07.2025 la Corte, lette le note di trattazione scritta depositate in cui le parti precisavano le conclusioni, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla comunicazione della predetta ordinanza.
Le parti depositavano tempestivamente note conclusionali.
1. sull'eccezione ex art. 342 c.p.c.
I motivi sono ammissibili ex art. 342 c.p.c. in quanto sufficientemente articolati, come in seguito esposto nell'esame degli stessi.
Inoltre, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
2. sui motivi di appello principale
2.1 Nullità del contratto di subappalto intercorso tra le parti
Con il primo motivo di appello, parte appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso di rilevare la nullità del contratto di subappalto intercorso tra le parti, per violazione dell'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016.
A sostegno della doglianza, ichiama la disciplina normativa in Parte_1 materia di contratti pubblici, secondo la quale il subappalto deve essere previamente autorizzato dalla stazione appaltante ed il relativo contratto essere depositato presso la medesima. Tali adempimenti, ad avviso di parte appellante, costituivano condizioni di validità del subappalto, essendo volti a garantire trasparenza, tracciabilità e controllo sugli affidamenti da parte della Pubblica Amministrazione. Sostiene, pertanto, che la mancata autorizzazione
5 avrebbe determinato la nullità radicale del contratto, da ritenersi insanabile, e ciò anche in assenza di un'espressa eccezione formulata in primo grado, trattandosi di nullità derivante dalla violazione di norme imperative e, come tale, rilevabile d'ufficio.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
L'appellante riconosce ,in parte, di essere tenuta al pagamento in forza del contratto del
13.10.2016, che definisce essere un contratto di sub-appalto stipulato in violazione di legge.
La fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 118 d.lvo 163/2006 ( ratione temporis).
Il comma 11 della predetta norma esclude espressamente la tipologia del contratto in esame dal divieto del sub-appalto, in conformità alla giurisprudenza eurocomunitaria che vede le limitazioni delle ipotesi di subappalto come un “limite” alla libera concorrenza.
Infatti “L'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, che vieta all'appaltatore di opere pubbliche di concederle in subappalto senza l'autorizzazione dell'autorità competente, si riferisce esclusivamente ai subappalti di opere o servizi, non ad ogni contratto genericamente derivato, sebbene concernente prestazioni strumentali o accessori all'opera o al servizio cui l'appaltatore si è obbligato in proprio nei confronti del committente, atteso che una diversa interpretazione limiterebbe eccessivamente ed ingiustificatamente l'ambito applicativo del subappalto in contrasto con la normativa comunitaria che lo ritiene strumento idoneo a favorire la concorrenza”(Cass. Sez. 1, 16/04/2015, n. 7752).
Peraltro, a prescindere dagli eventuali risvolti penali della vicenda, che qui non rilevano, a fronte di un contratto adempiuto correttamente e con piena soddisfazione della committente pubblica, la nullità del contratto deve essere pronunciata solo nei limiti strettamente necessari per tutelare gli interessi superiori presidiati dalle norme imperative, onde evitare che l'interpretazione estensiva di queste ultime legittimi un ingiustificato profitto per l'appaltatore e, soprattutto, un ingiusto pregiudizio per il subappaltatore che, rispettando la forza di legge del contratto (art. 1372 c.c.), abbia regolarmente adempiuto la sua obbligazione ed eseguito una prestazione non più ripetibile;
in applicazione del principio venire contra factum proprium.
Nel caso in esame la committente pubblica era consapevole della presenza in cantiere della parte appellata e ne ha confermato, tramite i funzionari sentiti come testi, l'effettuazione delle prestazioni richieste, da intendersi come “collegate” , nel senso sopra indicato, al contratto principale.
2.2 Omessa applicazione del meccanismo di inversione contabile ed illegittimo addebito dell'IVA
Con il secondo motivo di appello, parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto fondata la pretesa creditoria di Parte_2
6 omettendo di considerare le dedotte irregolarità fiscali relative all'addebito dell'IVA. In particolare, contesta la legittimità delle fatture prodotte in Parte_1 giudizio, sostenendo che esse riportano l'indicazione di un'imposta sul valore aggiunto non dovuta, in violazione della normativa fiscale applicabile alle prestazioni eseguite.
La parte appellante deduce che tale irregolarità inciderebbe direttamente sulla validità e opponibilità delle fatture stesse, che risulterebbero viziate sotto il profilo formale e sostanziale, non potendo costituire valido titolo per l'ottenimento del decreto ingiuntivo.
Lamenta, inoltre, che il Tribunale, pur avendo a disposizione gli elementi documentali per verificare il profilo fiscale, avrebbe omesso ogni valutazione sul punto, limitandosi ad accogliere integralmente la domanda monitoria, senza considerare la possibile insussistenza, almeno parziale, del credito azionato, concludendo, pertanto, che le somme pretese da non potevano essere riconosciute nella loro interezza, in Parte_2 quanto indebitamente comprensive dell'IVA, la cui debenza era tutt'altro che scontata.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Come è noto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da luogo a un normale giudizio di cognizione, e non a una impugnazione del decreto, per cui la domanda della parte ingiungente, sussistendone i presupposti può essere accolta anche se non sussistenti al momento dell'ingiunzione.
Ciò premesso deve essere ribadito quanto già affermato dal Tribunale circa la mancata prova da parte dell'opponente della sussistenza, in concreto, di una regime “iva” differente da quello indicato in ricorso. Peraltro l'obbligazione fiscale IVA trova la sua radice nel rapporto tributario. Spetta al contribuente, il quale invochi il proprio diritto a dedurre costi o detrarre l'Iva, la prova dell'inerenza del bene o del servizio acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o del servizio all'esercizio dell'attività medesima (Cass. n.
2224/2021; Cass. n. 32280/2018; Cass. n. 14858/2018; Cass. n. 13300/2017).
Con particolare riferimento all'Iva, la Corte di giustizia (cfr. sent. 15 settembre 2016, causa
C-516/14, e c. e Controparte_3 CP_4 Controparte_5
, seguita dalla giurisprudenza interna (v. ad es. Cass. 29290/2018), nell'esaminare CP_6 le condizioni formali di esercizio del diritto di detrazione dell'imposta, ha considerato che la normativa unionale prescrive come obbligatoria l'indicazione dell'entità e della natura dei servizi forniti (art. 226, punto 6 della direttiva n. 2006/112, di contenuto analogo all'omologa norma della sesta direttiva), nonché (punto 7) la specificazione della data in cui la prestazione di servizi è effettuata o ultimata;
ciò al fine di consentire alle amministrazioni finanziarie di controllare l'assolvimento dell'imposta dovuta e, di conseguenza, la sussistenza del diritto
7 alla detrazione. Pertanto, il contribuente che chiede la detrazione dell'Iva deve formulare istanza nei confronti dell'Erario ed ha l'onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni e, di conseguenza, anche di fornire elementi integrativi rispetto alle fatture che l'Ufficio ritenga necessari ai fini della valutazione della richiesta.
Tali condizioni per l'operatività dei meccanismi di detrazione valgono anche nel caso in cui il contribuente assuma che le prestazioni siano assoggettate al reverse charge; a tale proposito, la Suprema Corte di Cassazione ( sezione tributaria) ha costantemente affermato che l'applicazione di tale meccanismo esige che il contribuente documenti in modo adeguato la prestazione mediante la fattura (onde consentire la verifica della connessione funzionale tra il costo sostenuto e la specifica attività svolta) e dimostri l'inerenza della prestazione (così, fra le numerose altre, Cass. n. 18730/2024).
Le doglianze della parte, quindi, sono inammissibili dinnanzi al Giudice civile che statuisce solo sulla sussistenza del credito, dovendo le questioni tributarie essere sollevate in quella sede.
2.3 Assenza di accordo sui prezzi e Omessa esecuzione di gran parte delle prestazioni risultanti dalle fatture poste a fondamento del d.i. opposto , motivi terzo e quarto
Con il terzo motivo di appello, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto dimostrata l'esistenza di un accordo contrattuale tra le parti, pur in assenza di prova specifica circa la sua conclusione e i relativi contenuti.
Con il quarto motivo di appello, parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata l'effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo. Deduce, al contrario, l'omessa esecuzione di gran parte delle lavorazioni fatturate, evidenziando l'assenza di riscontri documentali puntuali e la carenza di prova in ordine al concreto svolgimento delle attività asseritamente eseguite da
Parte_2
Deduce che la documentazione prodotta in atti non sarebbe idonea a dimostrare l'an debeatur, né ad attribuire certezza in merito all'effettiva effettuazione delle singole prestazioni.
Lamenta, altresì, che le dichiarazioni testimoniali escusse in primo grado si siano limitate a descrivere genericamente alcune fasi dei lavori, senza fornire indicazioni puntuali su chi ne abbia disposto l'esecuzione, in quale contesto operativo, né in base a quali condizioni economiche. Rileva, infine, che il Tribunale avrebbe omesso ogni valutazione circa l'attendibilità dei testi, alcuni dei quali già legati da rapporti di lavoro con
[...] così da rendere inattendibili le relative dichiarazioni. Parte_2
8 I due motivi sono trattati congiuntamente in considerazione dell'intima connessione che li unisce. Essi sono infondati e devono essere respinti.
La stessa parte opponente ammette ( atto di citazione in primo grado, pag. 11,12,13) si essere debitrice in esecuzione del contratto del 13.10.2016 per il pagamento di tali prestazioni.
Ciò posto è evidente che i prezzi applicati sono stati concordati tra le parti in quanto essa stessa ha provveduto al pagamento, secondo i termini contrattuali, delle prestazioni ivi contemplate , almeno per quelle che ammettere essere state eseguite.
L'eccezione di inadempimento, consistente nella non esecuzione di alcune prestazioni di cui al contratto, è parimenti infondata: tutti i FIR risultano allegati agli atti e non è stata disconosciuta la conformità agli originali.
Il FIR è un documento fondamentale per la tracciabilità e la gestione dei rifiuti, compresi quelli contenenti amianto. Il formulario contiene informazioni dettagliate sul produttore, il trasportatore, la tipologia e la quantità del rifiuto, e il luogo di destinazione, assicurando la trasparenza e la legalità dell'intero processo.
Tutti i FIR allegati indicano come produttore e risultano dalla Parte_1 stessa sottoscritti: tali sottoscrizioni non risultano disconosciute e quindi vi è prova della provenienza del materiale smaltito e di cui chiede il pagamento. CP_1
Peraltro la circostanza trova riscontro nelle dichiarazioni di , che ha confermato le Tes_1 proprie sottoscrizioni per conto del committente ( sentito all'udienza del 13.10.2020);
[...]
( udienza del 30.10.2020) ha confermato l'effettuazione delle prestazioni da parte di Tes_2
come pure ( stessa udienza); GA ( udienza del 18.01.2021; CP_1 Testimone_3
(udienza del 18.01.2021); , Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 [...]
Tes_7
Tutti questi testi risultano essere “indifferenti” e attendibili e dall'insieme delle predette testimonianze risulta provata l'effettuazione delle prestazioni di cui è richiesto il pagamento ( unitamente alle evidenze documentali sopra indicate).
In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere
9 sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità. (
Cass.Sez. 3, Sentenza n. 7623 del 18/04/2016).
Nel caso in esame le testimonianze citate sono convergenti con gli altri elementi di prova acquisiti.
Sussistono peraltro una serie di indizi, gravi, precisi e concordanti che univocamente convergono nella dimostrazione effettuazione dei tutte le prestazioni di cui al contratto e che che complessivamente considerati costituiscono piena prova delle circostanze in fatto dedotte dalla parte ingiungente.
3. sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di
[...]
Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e Parte_1 successive modifiche, e precisamente: valore causa inferiore da € 260.000,01=
1. fase di studio: € 2.977,00;
2. fase di introduzione: € 1.911,00;
3. fase di trattazione : € 4.326,00;
4. fase decisionale: € 5.103,00=
TOTALE € 14.317,00= compensi di avvocato
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello ;
2) dichiara tenuto e condanna lla rifusione delle spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio sostenute da che liquida in € Controparte_1
14.317,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 09.07.2025
Il Presidente est.
Dott. Rosella Silvestri
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