Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 823/2019 Ruolo Gen., vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in S. Filippo Parte 1
del Mela (ME), nella Via Nazionale Olivarella, n. 31-32, P.Iva P.IVA 1 elettivamente domiciliata, in
Barcellona P.G. (ME), nella Via Benedetto Croce, n. 21, presso lo studio dell'Avv. Antonella Maiorana, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato. La predetta società acquisiva,
successivamente, la nuova denominazione di CP 1 in persona del legale rapp.te pro tempore, giusta
Atto di trasformazione di società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata, datato 8.5.2018
e con sostituzione del precedente procuratore costituito con gli Avv.ti Irene Dama, del Foro di Barcellona P.G.
e Diego Lanza, del Foro di Barcellona P.G., che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la Comparsa di cui prima
contro
Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in
San Pier Niceto (ME), nella Zona Industriale, P.Iva P.IVA 2 elettivamente domiciliata in Barcellona P.G.
(ME), nella Via San Filippo Neri, n.1, presso lo studio dell'Avv. Eleonora Abbate, la quale la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al ricorso per decreto ingiuntivo.
Successivamente la Società di cui prima provvedeva alla sostituzione del proprio procuratore costituito,
giusta Comparsa di costituzione a mezzo nuovo difensore del 14.12.2021, con l'Avv. Orazio Giacinta, con nuova elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, sito in Terme Vigliatore (ME), nella Via Nazionale
Terme, n. 277 e dal quale è ora rappresentata e difesa giusta procura rilasciata su foglio separato materialmente congiunto alla Comparsa di cui prima, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la Comparsa stessa
Opposto
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo.
Conclusioni delle parti come da verbale.
Svolgimento del processo
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09. All'udienza del 12.12.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
Motivi della decisione
Contestava, l'opponente, come primo motivo di opposizione gli importi delle fatture che avevano condotto all'emissione del D.I. opposto, rilevando, inoltre, l'inesistenza della prova del credito ingiunto e l'insussistenza e/o inesigibilità dello stesso, per i motivi meglio nell'atto introduttivo del giudizio specificati.
Concludeva, chiedendo l'accoglimento della proposta opposizione e la revoca del D.l. opposto.
Si costituiva la Controparte_2 in persona del legale rapp.te pro tempore, la quale contestava l'assunto avverso per i motivi meglio in atti specificati, chiedendo il rigetto delle domande, così come formulate da parte dell'opponente e la conferma del D.I. oggi opposto.
Successivamente, nel corso del giudizio, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI,
c.p.c..
All'udienza del 26.6.2023, il G.I. dell'epoca rinviava il giudizio ad altra data per la precisazione delle conclusioni.
Nel merito, si osserva che non contestato risulta essere il rapporto lavorativo intercorrente tra le parti, così
come anche dichiarato da parte opponente nel proprio atto introduttivo del giudizio, la quale si limitava a contestare gli importi pretesi da parte opposta con le fatture poste a base dell'istanza monitoria di emissione di D.I.. E' pur vero che se la fattura costituisce, nella fase monitoria, idonea prova scritta del credito vantato la stessa non può assumere tale valore in fase di opposizione.
Ora, nel caso di specie, sotto questo profilo, la prova certa dell'esistenza del credito vantato da parte opposta emergeva dalla documentazione versata in atti e precisamente dalla "Relazione di stima", allegata all'Atto di trasformazione di società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata, datato 8.5.2018, nella quale, alla pag. 5, nella voce "Debiti verso fornitori", viene dichiarato un debito di €. 36.306,00 nei confronti dell'odierna opposta, CP 2 Controparte_2
Premesso quanto prima, essendo risultato provato sia il rapporto lavorativo intercorso tra le parti che il credito vantato, l'opposizione proposta non risulta meritevole di accoglimento e và, pertanto, rigettata, con la conferma del D.I. opposto.
Il rigetto dell'opposizione proposta comporta, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, la ora CP 1 in persona del legale rapp.tecondanna, dell'opponente, Parte 1
pro tempore, al pagamento, in favore dell'opposta, Controparte_2 in persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese e compensi di giudizio che, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del
D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M.
147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €.
2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla [...] Parte 1 ora CP 1 in persona del legale rapp.te pro tempore, ut supra rapp.ta e difesa,
-rigetta l'opposizione per quanto in parte motiva;
-conferma il D.I. n. 95/2019, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 15.3.2019;
-condanna, l'opponente, Parte 1 ora CP_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore dell'opposta, Controparte_2 in persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese e compensi di giudizio che, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del
D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M.
147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €.
2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 12.12.2024
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)