Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/04/2025, n. 2312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2312 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da
SARACINO dott. Nicola Presidente
MAURO PELLEGRINI dott. Gianluca Consigliere
Consigliere Relatore VERDEROSA dott.ssa Rossella
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
2984/2021 posta in deliberazione all'udienza del 19.02.2025
TRA
in proprio e nella qualità di legale rapp.te pt Parte 1
della società
,rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Lucia Fascetto
e
CP 2 (C.F. P.IVA 1 ) in persone del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma
Oggetto: Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 15441/2020, resa nell'ambito del procedimento n. R.G. 37366/2018 avente ad oggetto: contributi comunitari
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.02.2025 il Collegio, a seguito di trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termine per il deposito delle note difensive conclusionali.
ha proposto gravame avverso la pronuncia in oggetto, che ha rigettato la Parte 1
domanda nei confronti di CP 2
Nel giudizio di primo grado l'attore ha proposto opposizione all'ingiunzione di pagamento ex RD
639/2010 disposta da CP_2 all'esito di un accertamento della Guardia di Finanza da cui era derivata l'indebita percezione di contributi comunitari per le campagne 2005-2006-2007 e 2011; ciò in quanto era contestato al Parte 1 di avere beneficiato degli aiuti nonostante fosse destinatario di misura di prevenzione patrimoniale di sorveglianza speciale di p.s. e di avere falsamente attestato la disponibilità delle superfici dichiarate necessarie per l'attivazione dei titoli.
Si costituiva CP_2 eccependo la legittimità della richiesta restitutoria.
Con la sentenza appellata il Tribunale ha rigettato la domanda perché dall'istruttoria era emerso la indisponibilità dei terreni nelle diverse annualità e la effettiva comminazione della misura di prevenzione patrimoniale ostativa alla concessione dell'aiuto comunitario, con condanna alle spese di € 15.000,00 oltre accessori.
Parte appellante ha censurato la sentenza con due motivi:
1. Violazione dell'art.395 n°5 cpc per conflitto tra giudicati
A dire dell'appellante per le annualità 1005-2006 e 2007 l'azione restitutoria di CP 2 sarebbe prescritta e la sentenza oggetto di gravame confliggerebbe con l'ingiunzione emessa dal [...]
Controparte_3 per € 72.577,02 di cui all'ordinanza n°996/2019 non impugnata da CP_2
Secondo tale ricostruzione tale ordinanza rivestirebbe autorità di cosa giudicata con la conseguenza che ogni successiva pronuncia in merito ai fatti non potrebbe derogare alle statuizioni ivi contenute.
2. Violazione dell'art.91 cpc per avere il Tribunale disposto la condanna alle spese di una società in serie difficoltà economiche.
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Sul primo motivo deve operarsi una differenziazione in ordine alla decorrenza della prescrizione tra azione restitutoria e applicazione della sanzione.
Nella prima ipotesi la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui si è avuta notizia delle irregolarità riscontrate dalla Guardia di Finanza ed il termine applicabile per la ripetizione dell'indebito si estingue in dieci anni corrispondente a quello di cui all'art. 2033 c.c. per l'actio indebiti, trattandosi di azione promossa al fine di recuperare somme indebitamente erogate.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto di dover escludere la prescrizione quinquennale prevista dall'art.28 legge 689/1981 per gli illeciti amministrativi. In sostanza a fronte degli accertamenti svolti dalla GdF nel febbraio 2015 non può ritenersi decorso il termine di prescrizione decennale al momento dell'emissione dell'ingiunzione del gennaio del
2018.
Relativamente all'ordinanza dipartimentale 996/2019 trattasi di un'irrogazione di sanzione applicata in aggiunta all'obbligo restitutorio che trova la sua fonte nell'art.4 reg.CE 2988/95; più specificamente nelle ipotesi di irregolarità intenzionali è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa.
Ne discende che i titoli posti a fondamento dei due provvedimenti adottati ( CP_3 ed CP 2 sono differenti avendo diversa natura causale e soggiacciono ad una disciplina differente anche sotto il profilo prescrizionale.
Ferma ed impregiudicata la natura amministrativa dell'ordinanza ministeriale che non riveste autorità di cosa giudicata e non può porsi un problema di conflitto tra giudicati, il motivo del contrasto di giudicati rivela comunque la sua infondatezza atteso che l'ordinanza ministeriale è di tipo sanzionatoria in aggiunta a quella restitutoria emessa da CP_2 nell'ambito dell'attività di recupero.
Anche il motivo della condanna alle spese è infondato stante l'applicabilità del principio della soccombenza previsto dall'art.91 cpc.
L'appello è quindi infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Condanna Parte 1
alla refusione delle spese del grado che liquida società Controparte_4 in € 9300,00' oltre accessori come per legge in favore di CP_2.
Da Atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U. 115/2002
nei confronti di parte appellante.
Così deciso in Roma il 09 aprile 2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLERE ESTENSORE