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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 19/12/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
-provvedimento a seguito di note ex art. 127 ter c.p.c.-
Il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice onorario Dott. Pier Maria Carà ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G. 1096/2023 avente ad oggetto: "opposizione avverso ordinanza- ingiunzione di pagamento"
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] c.f.: elettivamente domiciliato in via C.F._1
LO MA n. 2 di Troina nello studio dell'avv. Antonino Mancuso che lo difende e rappresenta, giusta procura in atti.
- Opponente
CONTRO
[...]
Controparte_2
[..
[...] in persona del Ministro pro
[...]
tempore,con sede in Roma alla via XX Settembre n. 20 (c. f. rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'Avvocatura distrettuale di Caltanissetta.
- Opposto
CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE:
come da note di trattazione scritta depositate in data 13/05/2024 per l'udienza del
14/05/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24/10/2023 veniva proposta opposizione all'Ordinanza-Ingiunzione
n°437/2023 emessa in data 12/09/2023 e notificata il giorno 25/09/2023 con la quale il Parte_1
a seguito del processo verbale di contestazione del 16.04.2019, redatto dalla
[...]
sezione di polizia giudiziaria Carabinieri- Unità , ambientale e Parte_2 agroalimentare presso la Procura della Repubblica – Tribunale di Enna contesta, tra gli altri, alla sig.ra , nata ad [...] il [...] e residente in Parte_3
VI ( EN) in via Buonarotti n. 28, titolare dell'omonima ditta individuale l'indebita percezione della somma di € 136.174,43 erogata da Controparte_3
a titolo di aiuti comunitari riferita alla annualità 2012 al 2014 (anno 2012 € 39.098,69- anno 2013 € 39.097,84- anno 2014: €58.977,90 ex Reg. CE 73/2009;
Il suddetto processo verbale è stato redatto anche nei confronti del sig. Controparte_1
, in quanto Responsabile pro-tempore del CAA nonché al
[...] Persona_1 con sede in Corso D'Italia n. 39 a Roma, quali soggetti rispettivamente CP_4 corresponsabile ex art. 5 l. 689/81 ed obbligato in solido ex art. 6 della legge 689/81 nell'illecito sopra descritto;
In particolare al sig. viene contestata la violazione dell'art. 3 bis del D. Lgs. CP_1
n. 165/1999 che prevede specificatamente per i CAA di effettuare “(...) per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività: a) tenere ed
2 eventualmente conservare le scritture contabili;
b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati;
c-bis) accertare ed attestare,
a prescindere dalla suddetta convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa. (...) Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati”.
Dunque si contesta allo stesso di non aver svolto le attività di accertamento, controllo e riscontro riguardo al possesso di titoli di detenzione validi. Ciò in quanto, a parere degli inquirenti, rientrano nei compiti specifici del CAA non solo la mera raccolta ed immissione dei dati ma anche quelli di verificare la legittimità dei titoli presentati, ossia il controllo della veridicità, regolarità e conformità della documentazione prodotta, con la normativa comunitaria e nazionale.
Perciò contestano che l'omissione delle verifiche sulla fondatezza di quando ha dichiarato il richiedente ai fini della percezione dei contributi comunitari a carico della , abbia consentito l'acquisizione di documentazione irregolare fondata su CP_3
dati non veritieri inducendo in errore gli organi preposti ai controlli della erogazione degli aiuti.
Rilevano, quindi, che poiché tale comportamento negligente ha consentito all'interessato l'accesso al sistema dei contributi comunitari percependo
3 indebitamente il relativo aiuto, lo stesso viene ritenuto corresponsabile ai i sensi dell'articolo 5 della legge 689-81
Pertanto, il Direttore generale dell' resistente, ha emesso ordinanza CP_2
ingiunzione n. 437/2023 applicando la sanzione amministrativa pecuniaria relativamente all'anno 2014 nella misura di € 58.997,09 al signor Controparte_1
, concorrente nell'illecito in parola ex articolo 5 della legge 689/81 e in
[...]
solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 681/81, la con sede nel Corso CP_4
di Italia 39 di Roma di pagare la somma di 58.997,09.
Con decreto del 14/01/2024 questo Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 28.03.2024.
All'udienza di prima comparizione l'amministrazione pur regolarmente citata in giudizio non si costituiva;
indi concessa la sospensione del provvedimento impugnato, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 18/06/2024 per la discussione e decisione.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente eccepisce e deduce:
1. Tardivita' della contestazione dell'illecito amministrativo.
2. Incompetenza della pubblica amministrazione, nella nell'adottare l'ordinanza ingiunzione contestata.
3. Illegittimità della pretesa;
§
Occorre premettere che al ricorrente viene contestata la violazione dell'art. 3 bis del D. Lgs.
n. 165/1999 che prevede specificatamente per i CAA di effettuare “(...) per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività: a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
c)
4 interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati;
c-bis) accertare ed attestare, a prescindere dalla suddetta convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa. (...) Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati”.
Dunque si contesta allo stesso di non aver svolto le attività di accertamento, controllo e riscontro riguardo al possesso di titoli di detenzione validi.
§
L'opposizione è fondata, nei termini di seguito esplicitati.
Per il principio della ragione più liquida, e ragioni di economia processuale, la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., conformemente all'orientamento già espresso a Sezioni Unite dalla Suprema Corte ( n. 26242-3/2014; n. 9936/2014).
Orbene preliminarmente deve rilevarsi come l'amministrazione resistente nonostante regolarmente evocata in giudizio per l'udienza del 28/03/2024, si è costituita producendo copiosa documentazione, soltanto in data 07/08/2024 ben oltre l'udienza fissata per la comparizione delle parti .
Sul punto deve osservarsi come, sulla scorta dei principi in materia di onere della prova nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, i quali prevedono che il giudizio è regolato dal principio della domanda o della disponibilità della tutela
5 giurisdizionale, che attua sul piano processuale la regola della disponibilità dei diritti soggettivi. Pertanto, la cognizione giudiziale è circoscritta ai profili dedotti dall'opponente onerato della allegazione dei fatti che fondano l'opposizione, mentre limiti non meno pregnanti trovano le allegazioni dell'amministrazione, la quale non può dedurre fatti diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento. Ne' il sanzionato può modificare la domanda, ne' l'autorità può introdurre fatti diversi rispetto a quelli che hanno fondato la sanzione.
L'onere che grava su ciascuna parte si connota, non diversamente che nel giudizio ordinario, regolato dal rito del lavoro (art. 6 d. lgs. n. 150 del 2011), con un “duplice aspetto: l'applicabilità dell'art.2697 c.c. in ordine alla parte gravata della demonstratio di quanto affermato, l'utilizzabilità dell'art. 115 c.p.c. sull'ingresso dei mezzi di prova in giudizio, rimessi alla disponibilità delle parti”(Cass. Sez. U. n. 20930 del 2009).
L'oggetto del giudizio consiste non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del provvedimento e quindi ne verifica la legittimità formale e sostanziale.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta- opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. Ord. 1921 del 2019).
A mente dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. n. 150 del 2011, il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Nel caso di specie, con decreto del 14/01/2024 veniva fissata l'udienza di
6 comparizione delle parti per il 28/03/2024, ma l'amministrazione resistente, risulta essersi costituita soltanto in data 07/08/2024.
Com'è noto , stante il richiamo operato al rito del lavoro da parte degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la P.A.
è tenuta a depositare entro 10 giorni prima dell'udienza una serie di documenti probatori (diversi dal verbale e dagli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione e notificazione).
La proposizione dell'opposizione introduce un originario giudizio di cognizione, seppur regolato dalla disciplina dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/11, in cui spetta alla P.A.
l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria e, in particolare, la sussistenza dell'infrazione, nonché, ove contestata, la legittimità del procedimento sanzionatorio.
Si richiama, a tal fine, un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr.
Cass n. 9545 del 2018) il quale precisa che, nell'ambito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, le produzioni da parte della P.A. sono soggette a duplice concorrente disciplina.
In primis, ai sensi degli artt. 6, comma 8, e 7, comma 7, del d.lgs. n. 150/11, la produzione del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione e notificazione (produzione del verbale e della relazione di servizio, dei fotogrammi e/o scontrini attestanti l'infrazione, della relazione di notifica e/o della cartolina attestante la notifica a mezzo posta del verbale) è soggetta al termine di 10 giorni prima dell'udienza indicato dal giudice nel decreto di fissazione udienza.
Trattandosi di un termine che la giurisprudenza reputa meramente ordinatorio, la tardiva produzione di tali atti integra una mera irregolarità e gli stessi saranno sempre utilizzabili come prova (Cass. 5828/2015) anche ove prodotti oltre il termine predetto.
7 Al contrario, ai sensi del generale richiamo al rito del lavoro operato dagli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, del d.lgs. 150/11, per il giudizio di opposizione a sanzione, la costituzione in giudizio e la produzione degli altri documenti probatori (diversi dal verbale e dagli atti di accertamento suddetti) che la P.A. abbia eventualmente la necessità di depositare in giudizio è soggetta alla disciplina dell'art. 416 c.p.c. che prevede il termine perentorio e decadenziale di 10 giorni prima dell'udienza (Cass.
16853/2016).
Orbene l'amministrazione, come sopra rilevato, risulta essersi costituita in data
07/08/2024, oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c. producendo unitamente all'atto di costituzione copiosa documentazione costituita dalla domanda unica di pagamento presentata dal ricorrente, dal fascicolo aziendale, dagli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria delegata alle indagini dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Enna, dal verbale di accertamento e constatazione, nonché dalla stampa dei relativi pagamenti e dal nulla osta del P.M. che autorizzava l'utilizzo degli atti ai fini amministrativi.
Ora anche volendosi ritenere che con riguardo al verbale di accertamento, agli accertamenti compiuti dalla P.G. e alla DUP presentata, la tardiva produzione può ritenersi una mera irregolarità, potendo quindi gli atti essere utilizzati anche oltre il suddetto termine di cui all'art. 416 c.p.c. , altrettanto non può dirsi con riguardo all'ulteriore documentazione prodotta a sostegno della correttezza del procedimento sanzionatorio, espressamente contestata da parte ricorrente, in particolare con riferimento all'eccepita prescrizione in ordine alla notifica del verbale di contestazione che al decorso del termine quinquennale dalla commissione dell'illecito contestato.
Sotto tale aspetto la produzione dell'amministrazione resistente deve ritenersi tardiva ed inammissibile.
In conclusione, non avendo l'amministrazione resistente assolto gli oneri probatori circa
8 la legittimità del procedimento che gravavano a suo carico, l'opposizione trova accoglimento, restando assorbiti gli altri motivi di doglianza, dedotti in ricorso.
Le ragioni della decisione costituiscono giustificato motivo per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
- in accoglimento dell'opposizione, proposta da n.q. , il Controparte_1
Tribunale di Enna , in funzione di giudice unico, annulla l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 437/2023, del 12.09.2023;
-compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Enna, 17/12/2025 Il G.O.P.
Dott. Pier Maria Carà
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
-provvedimento a seguito di note ex art. 127 ter c.p.c.-
Il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice onorario Dott. Pier Maria Carà ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G. 1096/2023 avente ad oggetto: "opposizione avverso ordinanza- ingiunzione di pagamento"
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] c.f.: elettivamente domiciliato in via C.F._1
LO MA n. 2 di Troina nello studio dell'avv. Antonino Mancuso che lo difende e rappresenta, giusta procura in atti.
- Opponente
CONTRO
[...]
Controparte_2
[..
[...] in persona del Ministro pro
[...]
tempore,con sede in Roma alla via XX Settembre n. 20 (c. f. rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'Avvocatura distrettuale di Caltanissetta.
- Opposto
CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE:
come da note di trattazione scritta depositate in data 13/05/2024 per l'udienza del
14/05/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24/10/2023 veniva proposta opposizione all'Ordinanza-Ingiunzione
n°437/2023 emessa in data 12/09/2023 e notificata il giorno 25/09/2023 con la quale il Parte_1
a seguito del processo verbale di contestazione del 16.04.2019, redatto dalla
[...]
sezione di polizia giudiziaria Carabinieri- Unità , ambientale e Parte_2 agroalimentare presso la Procura della Repubblica – Tribunale di Enna contesta, tra gli altri, alla sig.ra , nata ad [...] il [...] e residente in Parte_3
VI ( EN) in via Buonarotti n. 28, titolare dell'omonima ditta individuale l'indebita percezione della somma di € 136.174,43 erogata da Controparte_3
a titolo di aiuti comunitari riferita alla annualità 2012 al 2014 (anno 2012 € 39.098,69- anno 2013 € 39.097,84- anno 2014: €58.977,90 ex Reg. CE 73/2009;
Il suddetto processo verbale è stato redatto anche nei confronti del sig. Controparte_1
, in quanto Responsabile pro-tempore del CAA nonché al
[...] Persona_1 con sede in Corso D'Italia n. 39 a Roma, quali soggetti rispettivamente CP_4 corresponsabile ex art. 5 l. 689/81 ed obbligato in solido ex art. 6 della legge 689/81 nell'illecito sopra descritto;
In particolare al sig. viene contestata la violazione dell'art. 3 bis del D. Lgs. CP_1
n. 165/1999 che prevede specificatamente per i CAA di effettuare “(...) per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività: a) tenere ed
2 eventualmente conservare le scritture contabili;
b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati;
c-bis) accertare ed attestare,
a prescindere dalla suddetta convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa. (...) Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati”.
Dunque si contesta allo stesso di non aver svolto le attività di accertamento, controllo e riscontro riguardo al possesso di titoli di detenzione validi. Ciò in quanto, a parere degli inquirenti, rientrano nei compiti specifici del CAA non solo la mera raccolta ed immissione dei dati ma anche quelli di verificare la legittimità dei titoli presentati, ossia il controllo della veridicità, regolarità e conformità della documentazione prodotta, con la normativa comunitaria e nazionale.
Perciò contestano che l'omissione delle verifiche sulla fondatezza di quando ha dichiarato il richiedente ai fini della percezione dei contributi comunitari a carico della , abbia consentito l'acquisizione di documentazione irregolare fondata su CP_3
dati non veritieri inducendo in errore gli organi preposti ai controlli della erogazione degli aiuti.
Rilevano, quindi, che poiché tale comportamento negligente ha consentito all'interessato l'accesso al sistema dei contributi comunitari percependo
3 indebitamente il relativo aiuto, lo stesso viene ritenuto corresponsabile ai i sensi dell'articolo 5 della legge 689-81
Pertanto, il Direttore generale dell' resistente, ha emesso ordinanza CP_2
ingiunzione n. 437/2023 applicando la sanzione amministrativa pecuniaria relativamente all'anno 2014 nella misura di € 58.997,09 al signor Controparte_1
, concorrente nell'illecito in parola ex articolo 5 della legge 689/81 e in
[...]
solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 681/81, la con sede nel Corso CP_4
di Italia 39 di Roma di pagare la somma di 58.997,09.
Con decreto del 14/01/2024 questo Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 28.03.2024.
All'udienza di prima comparizione l'amministrazione pur regolarmente citata in giudizio non si costituiva;
indi concessa la sospensione del provvedimento impugnato, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 18/06/2024 per la discussione e decisione.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente eccepisce e deduce:
1. Tardivita' della contestazione dell'illecito amministrativo.
2. Incompetenza della pubblica amministrazione, nella nell'adottare l'ordinanza ingiunzione contestata.
3. Illegittimità della pretesa;
§
Occorre premettere che al ricorrente viene contestata la violazione dell'art. 3 bis del D. Lgs.
n. 165/1999 che prevede specificatamente per i CAA di effettuare “(...) per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività: a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
c)
4 interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati;
c-bis) accertare ed attestare, a prescindere dalla suddetta convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa. (...) Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati”.
Dunque si contesta allo stesso di non aver svolto le attività di accertamento, controllo e riscontro riguardo al possesso di titoli di detenzione validi.
§
L'opposizione è fondata, nei termini di seguito esplicitati.
Per il principio della ragione più liquida, e ragioni di economia processuale, la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., conformemente all'orientamento già espresso a Sezioni Unite dalla Suprema Corte ( n. 26242-3/2014; n. 9936/2014).
Orbene preliminarmente deve rilevarsi come l'amministrazione resistente nonostante regolarmente evocata in giudizio per l'udienza del 28/03/2024, si è costituita producendo copiosa documentazione, soltanto in data 07/08/2024 ben oltre l'udienza fissata per la comparizione delle parti .
Sul punto deve osservarsi come, sulla scorta dei principi in materia di onere della prova nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, i quali prevedono che il giudizio è regolato dal principio della domanda o della disponibilità della tutela
5 giurisdizionale, che attua sul piano processuale la regola della disponibilità dei diritti soggettivi. Pertanto, la cognizione giudiziale è circoscritta ai profili dedotti dall'opponente onerato della allegazione dei fatti che fondano l'opposizione, mentre limiti non meno pregnanti trovano le allegazioni dell'amministrazione, la quale non può dedurre fatti diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento. Ne' il sanzionato può modificare la domanda, ne' l'autorità può introdurre fatti diversi rispetto a quelli che hanno fondato la sanzione.
L'onere che grava su ciascuna parte si connota, non diversamente che nel giudizio ordinario, regolato dal rito del lavoro (art. 6 d. lgs. n. 150 del 2011), con un “duplice aspetto: l'applicabilità dell'art.2697 c.c. in ordine alla parte gravata della demonstratio di quanto affermato, l'utilizzabilità dell'art. 115 c.p.c. sull'ingresso dei mezzi di prova in giudizio, rimessi alla disponibilità delle parti”(Cass. Sez. U. n. 20930 del 2009).
L'oggetto del giudizio consiste non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del provvedimento e quindi ne verifica la legittimità formale e sostanziale.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta- opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. Ord. 1921 del 2019).
A mente dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. n. 150 del 2011, il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Nel caso di specie, con decreto del 14/01/2024 veniva fissata l'udienza di
6 comparizione delle parti per il 28/03/2024, ma l'amministrazione resistente, risulta essersi costituita soltanto in data 07/08/2024.
Com'è noto , stante il richiamo operato al rito del lavoro da parte degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la P.A.
è tenuta a depositare entro 10 giorni prima dell'udienza una serie di documenti probatori (diversi dal verbale e dagli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione e notificazione).
La proposizione dell'opposizione introduce un originario giudizio di cognizione, seppur regolato dalla disciplina dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/11, in cui spetta alla P.A.
l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria e, in particolare, la sussistenza dell'infrazione, nonché, ove contestata, la legittimità del procedimento sanzionatorio.
Si richiama, a tal fine, un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr.
Cass n. 9545 del 2018) il quale precisa che, nell'ambito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, le produzioni da parte della P.A. sono soggette a duplice concorrente disciplina.
In primis, ai sensi degli artt. 6, comma 8, e 7, comma 7, del d.lgs. n. 150/11, la produzione del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione e notificazione (produzione del verbale e della relazione di servizio, dei fotogrammi e/o scontrini attestanti l'infrazione, della relazione di notifica e/o della cartolina attestante la notifica a mezzo posta del verbale) è soggetta al termine di 10 giorni prima dell'udienza indicato dal giudice nel decreto di fissazione udienza.
Trattandosi di un termine che la giurisprudenza reputa meramente ordinatorio, la tardiva produzione di tali atti integra una mera irregolarità e gli stessi saranno sempre utilizzabili come prova (Cass. 5828/2015) anche ove prodotti oltre il termine predetto.
7 Al contrario, ai sensi del generale richiamo al rito del lavoro operato dagli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, del d.lgs. 150/11, per il giudizio di opposizione a sanzione, la costituzione in giudizio e la produzione degli altri documenti probatori (diversi dal verbale e dagli atti di accertamento suddetti) che la P.A. abbia eventualmente la necessità di depositare in giudizio è soggetta alla disciplina dell'art. 416 c.p.c. che prevede il termine perentorio e decadenziale di 10 giorni prima dell'udienza (Cass.
16853/2016).
Orbene l'amministrazione, come sopra rilevato, risulta essersi costituita in data
07/08/2024, oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c. producendo unitamente all'atto di costituzione copiosa documentazione costituita dalla domanda unica di pagamento presentata dal ricorrente, dal fascicolo aziendale, dagli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria delegata alle indagini dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Enna, dal verbale di accertamento e constatazione, nonché dalla stampa dei relativi pagamenti e dal nulla osta del P.M. che autorizzava l'utilizzo degli atti ai fini amministrativi.
Ora anche volendosi ritenere che con riguardo al verbale di accertamento, agli accertamenti compiuti dalla P.G. e alla DUP presentata, la tardiva produzione può ritenersi una mera irregolarità, potendo quindi gli atti essere utilizzati anche oltre il suddetto termine di cui all'art. 416 c.p.c. , altrettanto non può dirsi con riguardo all'ulteriore documentazione prodotta a sostegno della correttezza del procedimento sanzionatorio, espressamente contestata da parte ricorrente, in particolare con riferimento all'eccepita prescrizione in ordine alla notifica del verbale di contestazione che al decorso del termine quinquennale dalla commissione dell'illecito contestato.
Sotto tale aspetto la produzione dell'amministrazione resistente deve ritenersi tardiva ed inammissibile.
In conclusione, non avendo l'amministrazione resistente assolto gli oneri probatori circa
8 la legittimità del procedimento che gravavano a suo carico, l'opposizione trova accoglimento, restando assorbiti gli altri motivi di doglianza, dedotti in ricorso.
Le ragioni della decisione costituiscono giustificato motivo per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
- in accoglimento dell'opposizione, proposta da n.q. , il Controparte_1
Tribunale di Enna , in funzione di giudice unico, annulla l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 437/2023, del 12.09.2023;
-compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Enna, 17/12/2025 Il G.O.P.
Dott. Pier Maria Carà
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