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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 31/03/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott. Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al Rg. n. 137 2024 avviato su domanda di
Parte_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3
E Parte_4 Parte_5
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 12.11.2024 domandava che fosse Parte_1 dichiarata l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale a carico della soc.
[...]
con sede in Fano loc. Ferretto n. 19, ed esercente l'attività di autotrasporto. CP_1
Analogo ricorso veniva presentato prima in data 06.12.2024 da , Parte_1
e e quindi in data 24.01.2025 da Parte_2 Parte_3 Parte_4
e .
[...] Parte_5
1 I ricorsi venivano regolarmente comunicati via PEC ad opera della Cancelleria e, stante l'esito negativo per cause imputabili al destinatario ex art. 40 co. 7 cod. crisi, inseriti dal sistema nell'apposita area riservata di cui alla norma richiamata.
In ogni caso, la parte ricorrente provvedeva al ricorso che si perfezionava mediante consegna presso la sede sociale al legale rappresentante il 13.02.2025.
Nessuno si costituiva per la parte debitrice.
rilevato, in particolare, quanto alla legittimazione ex art. 37 co. 2 cod. crisi, che:
(-) si afferma creditore verso l'impresa per competenze salariali e Parte_1
Tfr;
(-) il credito complessivo della parte ricorrente, così come documentato dal decreto ingiuntivo 275/24 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 27.09.2024 ammonta a circa euro 3.847,69 compresi compensi legali, accessori e spese di recupero (vd. atto di precetto);
(-) si afferma creditore verso l'impresa a titolo competenze salariali e Tfr;
Parte_1
(-) il credito complessivo della parte ricorrente, così come documentato dal decreto ingiuntivo n. 283/24 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 23.10.2024 ammonta a circa euro 3.071,24 compresi compensi legali, accessori e spese di recupero (vd. atto di precetto);
(-) si afferma creditore verso l'impresa a titolo competenze Parte_2 salariali e Tfr;
(-) il credito complessivo della parte ricorrente, così come documentato dal decreto ingiuntivo n. 282/24 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 23.10.2024 ammonta a circa euro 2.867,28 compresi compensi legali, accessori e spese di recupero (vd. atto di precetto);
(-) si afferma creditore verso l'impresa a titolo competenze salariali e Parte_3
Tfr;
(-) il credito complessivo della parte ricorrente, così come documentato dal decreto ingiuntivo n. 305/24 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 24.10.2024 ammonta a circa euro 2.867,62 compresi compensi legali, accessori e spese di recupero (vd. atto di precetto);
(-) si afferma creditore verso l'impresa a titolo competenze salariali e Parte_5
Tfr;
2 (-) il credito complessivo della parte ricorrente, così come documentato dal decreto ingiuntivo n. 328/24 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 09.12.2024 ammonta a circa euro 2.858,10 compresi compensi legali, accessori e spese di recupero (vd. atto di precetto);
(-) si afferma creditore verso l'impresa a titolo competenze salariali Parte_4
e Tfr;
(-) il credito complessivo della parte ricorrente, così come documentato dal decreto ingiuntivo n. 318/24 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 18.11.2024 ammonta a circa euro 3.523,77 compresi compensi legali, accessori e spese di recupero (vd. atto di precetto);
(-) i ricorrenti, pertanto, risultano tutti creditori in forza di provvedimenti giudiziali sicché per costoro sussiste, senza dubbio, la legittimazione alla domanda;
rilevato, quanto allo stato di insolvenza ex artt. 121 e 2 co. 1 lett. b) cod. crisi, che:
(-) come noto esso si manifesta per il tramite di inadempimenti tali da dimostrare che il debitore, a causa di una impotenza funzionale e non transitoria, non sia più in grado di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni, peraltro prescindendo dal numero dei creditori essendo sufficiente anche un solo inadempimento ad integrare la situazione oggettiva richiesta dalla norma (tra le tante, vd. cass. n. 9297/19);
(-) nel caso di specie:
il credito vantato dai ricorrenti non è mai stato onorato;
non risultano depositati i bilanci;
l'esecuzione forzata mobiliare è risultata infruttuosa;
la società, non costituendosi, non ha introdotto elementi idonei a giustificare l'apparente condizione di insolvenza;
rilevato, inoltre, che:
(-) l'art. 121 cod. crisi addossa all'imprenditore l'onere di dar prova del mancato superamento delle soglie dimensionali proprie della cd impresa minore di cui all'art. 2 co.
1 lett. d) cod. crisi.
(-) nel caso di specie, nessuno si costituiva per la parte resistente;
rilevato, infine, che:
3 (-) l'ammontare dei debiti esigibili, anche in esito all'istruttoria di cui all'art. 42 cod. crisi, oltrepassa infine la soglia di cui all'art. 49, co. 5, cod. crisi (i soli crediti tributari superano i 150 mila euro);
(-) ricorre quindi la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
p. q. m.
Il Tribunale
(-) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della soc. Controparte_1 con sede in Fano loc. Ferretto n. 19 (REA – PS 276553); nomina il dott. Lorenzo Pini Giudice Delegato per la procedura e Curatore l'avv. Paolo Di Loreto con invito, rivolto a quest'ultimo, ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 cod. crisi;
4 stabilisce il giorno 23.06.2025 alle ore 10,45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 cod. crisi mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, cod. crisi;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, cod. crisi.
Autorizza, ove ne sussistano i presupposti, la prenotazione a debito ex art. 146 dpr n.
115/02;
Pesaro, il 21/03/2025
Il Giudice est Il Presidente
L. Pini D. Storti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott. Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al Rg. n. 137 2024 avviato su domanda di
Parte_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3
E Parte_4 Parte_5
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 12.11.2024 domandava che fosse Parte_1 dichiarata l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale a carico della soc.
[...]
con sede in Fano loc. Ferretto n. 19, ed esercente l'attività di autotrasporto. CP_1
Analogo ricorso veniva presentato prima in data 06.12.2024 da , Parte_1
e e quindi in data 24.01.2025 da Parte_2 Parte_3 Parte_4
e .
[...] Parte_5
1 I ricorsi venivano regolarmente comunicati via PEC ad opera della Cancelleria e, stante l'esito negativo per cause imputabili al destinatario ex art. 40 co. 7 cod. crisi, inseriti dal sistema nell'apposita area riservata di cui alla norma richiamata.
In ogni caso, la parte ricorrente provvedeva al ricorso che si perfezionava mediante consegna presso la sede sociale al legale rappresentante il 13.02.2025.
Nessuno si costituiva per la parte debitrice.
rilevato, in particolare, quanto alla legittimazione ex art. 37 co. 2 cod. crisi, che:
(-) si afferma creditore verso l'impresa per competenze salariali e Parte_1
Tfr;
(-) il credito complessivo della parte ricorrente, così come documentato dal decreto ingiuntivo 275/24 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 27.09.2024 ammonta a circa euro 3.847,69 compresi compensi legali, accessori e spese di recupero (vd. atto di precetto);
(-) si afferma creditore verso l'impresa a titolo competenze salariali e Tfr;
Parte_1
(-) il credito complessivo della parte ricorrente, così come documentato dal decreto ingiuntivo n. 283/24 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 23.10.2024 ammonta a circa euro 3.071,24 compresi compensi legali, accessori e spese di recupero (vd. atto di precetto);
(-) si afferma creditore verso l'impresa a titolo competenze Parte_2 salariali e Tfr;
(-) il credito complessivo della parte ricorrente, così come documentato dal decreto ingiuntivo n. 282/24 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 23.10.2024 ammonta a circa euro 2.867,28 compresi compensi legali, accessori e spese di recupero (vd. atto di precetto);
(-) si afferma creditore verso l'impresa a titolo competenze salariali e Parte_3
Tfr;
(-) il credito complessivo della parte ricorrente, così come documentato dal decreto ingiuntivo n. 305/24 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 24.10.2024 ammonta a circa euro 2.867,62 compresi compensi legali, accessori e spese di recupero (vd. atto di precetto);
(-) si afferma creditore verso l'impresa a titolo competenze salariali e Parte_5
Tfr;
2 (-) il credito complessivo della parte ricorrente, così come documentato dal decreto ingiuntivo n. 328/24 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 09.12.2024 ammonta a circa euro 2.858,10 compresi compensi legali, accessori e spese di recupero (vd. atto di precetto);
(-) si afferma creditore verso l'impresa a titolo competenze salariali Parte_4
e Tfr;
(-) il credito complessivo della parte ricorrente, così come documentato dal decreto ingiuntivo n. 318/24 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 18.11.2024 ammonta a circa euro 3.523,77 compresi compensi legali, accessori e spese di recupero (vd. atto di precetto);
(-) i ricorrenti, pertanto, risultano tutti creditori in forza di provvedimenti giudiziali sicché per costoro sussiste, senza dubbio, la legittimazione alla domanda;
rilevato, quanto allo stato di insolvenza ex artt. 121 e 2 co. 1 lett. b) cod. crisi, che:
(-) come noto esso si manifesta per il tramite di inadempimenti tali da dimostrare che il debitore, a causa di una impotenza funzionale e non transitoria, non sia più in grado di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni, peraltro prescindendo dal numero dei creditori essendo sufficiente anche un solo inadempimento ad integrare la situazione oggettiva richiesta dalla norma (tra le tante, vd. cass. n. 9297/19);
(-) nel caso di specie:
il credito vantato dai ricorrenti non è mai stato onorato;
non risultano depositati i bilanci;
l'esecuzione forzata mobiliare è risultata infruttuosa;
la società, non costituendosi, non ha introdotto elementi idonei a giustificare l'apparente condizione di insolvenza;
rilevato, inoltre, che:
(-) l'art. 121 cod. crisi addossa all'imprenditore l'onere di dar prova del mancato superamento delle soglie dimensionali proprie della cd impresa minore di cui all'art. 2 co.
1 lett. d) cod. crisi.
(-) nel caso di specie, nessuno si costituiva per la parte resistente;
rilevato, infine, che:
3 (-) l'ammontare dei debiti esigibili, anche in esito all'istruttoria di cui all'art. 42 cod. crisi, oltrepassa infine la soglia di cui all'art. 49, co. 5, cod. crisi (i soli crediti tributari superano i 150 mila euro);
(-) ricorre quindi la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
p. q. m.
Il Tribunale
(-) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della soc. Controparte_1 con sede in Fano loc. Ferretto n. 19 (REA – PS 276553); nomina il dott. Lorenzo Pini Giudice Delegato per la procedura e Curatore l'avv. Paolo Di Loreto con invito, rivolto a quest'ultimo, ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 cod. crisi;
4 stabilisce il giorno 23.06.2025 alle ore 10,45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 cod. crisi mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, cod. crisi;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, cod. crisi.
Autorizza, ove ne sussistano i presupposti, la prenotazione a debito ex art. 146 dpr n.
115/02;
Pesaro, il 21/03/2025
Il Giudice est Il Presidente
L. Pini D. Storti
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