Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/05/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 347/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 347/2025, introdotta da:
(c.f. , nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. BORASO ALEXANDER e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. BORASO ALEXANDER e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“ 1. La casa coniugale, sita in Vaprio D'Agogna (NO), Via Camillo Cavour n. 4 f, di proprietà dei coniugi, viene assegnata dalla moglie, il marito si allontanerà dalla stessa con il consenso della moglie e comunque entro la data del deposito del presente ricorso, asportando i propri beni personali;
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2. tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale sono stati già oggetto di divisione tra i coniugi, assegnati come da inventario redatto dai coniugi e costituente separato accordo.
3. Il marito si impegna a provvedere al pagamento della rata di mutuo acceso con Intesa Sanpaolo spa (doc.3), acceso in data 24.06.2021, per euro 76.000,00 con rata mensile di euro 361,52 circa;
4. il figlio minore (nato il [...]) viene affidato in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 genitori con fissazione di residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre;
i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione.
5. I coniugi incontreranno liberamente il figlio, accordandosi direttamente tra loro;
il minore in caso di disaccordo, rimarrà con il padre secondo la seguente turnazione: nelle settimane in cui il bambino trascorrerà il week end con il padre, questi potrà prelevare il figlio presso l'abitazione materna affinché trascorra il pomeriggio del martedì dall'uscita da scuola e fino alle h. 21,00, allorquando il minore verrà riaccompagnato dal padre presso l'abitazione materna;
nelle settimane in cui trascorrerà il week end con la madre, il Sig. potrà Persona_1 Pt_1 prelevare il figlio presso l'abitazione materna due pomeriggi a settimana nelle giornate di martedì e giovedì, in entrambi i casi dall'uscita da scuola alle h. 21,00 allorquando il minore verrà riaccompagnato dal padre presso l'abitazione materna;
un fine settimana alternato dal sabato mattina, momento in cui il padre potrà prelevare il minore presso l'abitazione materna, dalle ore h. 10,00 e fino alla residenza materna. Il figlio, trascorrerà, inoltre, due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo con ciascun genitore, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno e, in difetto di accordo, con sospensione degli incontri con l'altro genitore;
ad anni alterni, nelle vacanze di Natale il minore trascorrerà il giorno della vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro e viceversa l'anno successivo così come il giorno di capodanno che sarà di spettanza di ciascun genitore ad anni alterni, seguendosi così nell'alternanza; il giorno del compleanno del minore, questi rimarrà presso un genitore, ad anni alterni;
tre giorni con ciascun genitore ad anni alterni durante le vacanze di Pasqua, con alternanza della giornata di Pasqua e Pasquetta le parti fin da subito stabiliscono che il minore trascorrerà la Pasqua 2025 con la madre;
ogni altra ricorrenza, festività e ponte, sempre ad anni alterni, con sospensione degli incontri, in tali soli frangenti, con l'altro genitore. Il minore trascorrerà la giornata del compleanno del genitore con questi. I coniugi comunque potranno sentire telefonicamente il figlio, quando è con l'altro genitore, almeno una volta al giorno tra le h. 18.30 e le h. 21.
6. Ciascun coniuge provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando questi è con sé. Il marito corrisponderà alla moglie la somma di euro 100,00 mensili entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal 01.01.2026, a titolo di mantenimento per il figlio Per_1
, inoltre, il padre corrisponderà alla moglie il 50% delle spese straordinarie: scolastiche, ludiche e sportive,
[...] previamente concordate, il padre corrisponderà alla madre l'intera somma percepita a titolo di assegno familiare per il figlio minore e per la maggiorenne . Persona_2
7. L'autovettura Nissan Qashqai, tg. DJ579KM, di proprietà del marito resta in uso a questi e la moglie rinuncia ad ogni rivendicazione a riguardo;
8. l'autovettura TOYOTA Aigo, tg. FP032AR, di proprietà della moglie resta in uso a questa e il marito rinuncia ad ogni rivendicazione a riguardo;
9. il motociclo Piaggio Liberty 125, tg. EJ61642, di proprietà del marito resta a questi assegnato e la moglie rinuncia ad ogni rivendicazione sullo stesso;
10. il conto corrente Banco Posta resta intestato al marito ed il saldo ad oggi a lui assegnato;
11. il conto corrente Banco Posta, intestato alla moglie, resta assegnato alla stessa così come il saldo ad oggi, che resta a lei.
12. Con l'esatto adempimento di quanto indicato, i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano ad ogni ulteriore rivendicazione economica e/o azione risarcitoria per qualsiasi ragione connessa al rapporto di coniugo
Pag. 2 e le parti dichiarano di aver definito ogni questione economica tra loro insorta e di aver regolato ogni pendenza economica.
13. I coniugi si concedono reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.
14. Le parti si obbligano a non rivelare o divulgare il contenuto delle informazioni acquisite in ragione della presente separazione, ivi comprese le eventuali informazioni riguardanti soggetti terzi, tutte qualificate come confidenziali, o a farne altrimenti uso, pena il sorgere dell'obbligo di risarcimento del danno in capo alla parte che ha violato il patto.
15. I Sig.ri e come in epigrafe identificati, rappresentati e domiciliati, dichiarano Pt_1 CP_1 di rinunciare alla comparizione all'udienza avanti al giudice relatore sostituendola con il deposito di note scritte, e confermano contestualmente la loro volontà di non volersi riconciliare e le condizioni di separazione di cui al ricorso introduttivo.”
Per il PM
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Veruno Parte_1 Controparte_1
(NO), in data 23/06/2018 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 9, parte I, serie 1, anno 2018. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (04/06/2019). Persona_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 02/04/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato in [...]_1
(VB) in data 28/07/1972 e nata in UCRAINA in [...]_1
13/06/1979;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
Pag. 3 5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 29.4.2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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