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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/07/2025, n. 2036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2036 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 10691/2024
r.g., decisa nell'udienza del 8.7.2025, promossa da
, con gli avv.ti Francesco di Natale e Antonia Giannella;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: indennità di accompagnamento.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 5.11.2024, chiedeva Parte_1
condannarsi l' a ripristinare l'indennità di accompagnamento ex art. 1 CP_1
l. 18/1980 (pensione cat. invciv n. 7132716) già in godimento dall'1.11.2020 ma sospesa a decorrere dall'1.6.2024 per omessa presentazione alla visita di revisione del 15.5.2024.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L con note del 17.5.2024 e del 30.5.2024, ha sospeso la indennità di CP_1
accompagnamento in precedenza goduta dall'istante per omessa presentazione della stessa alla visita di revisione del 15.5.2024.
L'istante deduce di non avere mai ricevuto la convocazione alla detta visita.
Tale assunto trova conferma nella documentazione prodotta in giudizio dall CP_1
Nel modulo dell'avviso di ricevimento della lettera raccomandata con cui la ricorrente veniva convocata alla visita di revisione, infatti, l'agente postale addetto al recapito ha attestato l'avvenuta notifica del plico per
“compiuta giacenza”.
Non risulta però rilasciato nella cassetta postale del destinatario, o comunque inviato allo stesso, l'avviso di giacenza (modello 26), in violazione dell'obbligo in tal senso sancito dall'art. 40 co. 4 d.p.r.
29.5.1982 n. 655.
La omissione di siffatto adempimento determina la nullità della notifica:
cfr. Cass.
7.12.2016 n. 25095; in tal caso infatti non può operare la presunzione di conoscenza dell'atto prevista dall'art. 1335 c.c.: cfr. Cass.
2 2.11.2021 n. 31163, Cass. 28.9.2018 n. 23589, Cass. 14.12.2016 n. 25791,
Cass. 21.1.2014 n. 1188.
A causa della nullità della notifica della convocazione, l'istante non è stata posta nella condizione di potersi recare alla visita di revisione.
Ne consegue la illegittimità della sospensione del beneficio, che deve pertanto essere ripristinato dall'1.6.2024 e sino alla data di eventuali ulteriori revisioni.
Conclusivamente, deve condannarsi l' a corrispondere in favore CP_1
dell'istante l'indennità di accompagnamento dall'1.6.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l.
30.12.1991 n. 412 sui ratei già scaduti.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti.
P.q.m.
condanna l a corrispondere all'istante l'indennità di CP_1
accompagnamento a decorrere dall'1.6.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n.
412, sui ratei scaduti;
condanna l a rifondere all'istante le spese di CP_1
causa, liquidate in euro 1.900,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti
Francesco di Natale e Antonia Giannella.
Taranto, 8.7.2025.
3 Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 10691/2024
r.g., decisa nell'udienza del 8.7.2025, promossa da
, con gli avv.ti Francesco di Natale e Antonia Giannella;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: indennità di accompagnamento.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 5.11.2024, chiedeva Parte_1
condannarsi l' a ripristinare l'indennità di accompagnamento ex art. 1 CP_1
l. 18/1980 (pensione cat. invciv n. 7132716) già in godimento dall'1.11.2020 ma sospesa a decorrere dall'1.6.2024 per omessa presentazione alla visita di revisione del 15.5.2024.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L con note del 17.5.2024 e del 30.5.2024, ha sospeso la indennità di CP_1
accompagnamento in precedenza goduta dall'istante per omessa presentazione della stessa alla visita di revisione del 15.5.2024.
L'istante deduce di non avere mai ricevuto la convocazione alla detta visita.
Tale assunto trova conferma nella documentazione prodotta in giudizio dall CP_1
Nel modulo dell'avviso di ricevimento della lettera raccomandata con cui la ricorrente veniva convocata alla visita di revisione, infatti, l'agente postale addetto al recapito ha attestato l'avvenuta notifica del plico per
“compiuta giacenza”.
Non risulta però rilasciato nella cassetta postale del destinatario, o comunque inviato allo stesso, l'avviso di giacenza (modello 26), in violazione dell'obbligo in tal senso sancito dall'art. 40 co. 4 d.p.r.
29.5.1982 n. 655.
La omissione di siffatto adempimento determina la nullità della notifica:
cfr. Cass.
7.12.2016 n. 25095; in tal caso infatti non può operare la presunzione di conoscenza dell'atto prevista dall'art. 1335 c.c.: cfr. Cass.
2 2.11.2021 n. 31163, Cass. 28.9.2018 n. 23589, Cass. 14.12.2016 n. 25791,
Cass. 21.1.2014 n. 1188.
A causa della nullità della notifica della convocazione, l'istante non è stata posta nella condizione di potersi recare alla visita di revisione.
Ne consegue la illegittimità della sospensione del beneficio, che deve pertanto essere ripristinato dall'1.6.2024 e sino alla data di eventuali ulteriori revisioni.
Conclusivamente, deve condannarsi l' a corrispondere in favore CP_1
dell'istante l'indennità di accompagnamento dall'1.6.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l.
30.12.1991 n. 412 sui ratei già scaduti.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti.
P.q.m.
condanna l a corrispondere all'istante l'indennità di CP_1
accompagnamento a decorrere dall'1.6.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n.
412, sui ratei scaduti;
condanna l a rifondere all'istante le spese di CP_1
causa, liquidate in euro 1.900,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti
Francesco di Natale e Antonia Giannella.
Taranto, 8.7.2025.
3 Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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