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Sentenza 2 marzo 2024
Sentenza 2 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/03/2024, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cassino, Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Massimo Pignata Presidente rel. dott. Virgilio Notari Giudice dott.ssa Michela Grillo Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3604 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza del 18 ottobre 2023, con concessione dei termini ex art 190 c.p.c., e vertente
TRA
(CF: ), nata a [...] il 18 maggio Parte_1 C.F._1
1984, elettivamente domiciliata in Formia (LT), alla Via XX Settembre, n. 10, presso lo studio dell'avv. Mattia Aprea, dal quale – in sostituzione dei precedenti difensori – è rappresentata e difesa in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione
RICORRENTE
E
(CF: , nato a [...] il 10 gennaio CP C.F._2
1985, elettivamente domiciliato in Roccasecca (FR), alla Via Montello, n. 102, presso lo studio dell'avv. Giovanni Di Murro, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c. per il 18 ottobre 2023.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 5 settembre 2018, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con il 29 giugno 2012 in Formia CP
(LT), da cui erano nati i gemelli e (19 aprile 2013), e che Persona_1 Persona_2
la convivenza era divenuta oramai impossibile per fatto addebitabile al (relazione CP
extraconiugale), chiedeva così provvedersi: 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al 2) assegnare la casa coniugale in Roccasecca (FR) alla CP ricorrente o in subordine, considerata l'incompatibilità ambientale in ragione dei difficili rapporti con i suoceri della (occupanti l'immobile sottostante la Pt_1 suddetta casa coniugale), integrare l'assegno di mantenimento nella misura idonea a consentire la locazione di altro appartamento;
3) affidare in via esclusiva i figli minorenni alla madre;
4) porre a carico del l'obbligo di contribuire al CP
mantenimento dei figli nella misura complessiva di euro 1.100,00 mensili e della moglie nella misura mensile di euro 300,00; 5) condannare il al risarcimento dei danni, da CP
liquidarsi in via equitativa, causati dalle condotte contrarie ai doveri coniugali.
Notificati il ricorso ed il relativo decreto, si costituiva aderendo alla CP domanda di separazione personale dei coniugi, opponendosi all'addebito (essendo derivata la crisi coniugale da incompatibilità caratteriale dei coniugi) e così concludendo: 1) disporre l'affido congiunto ad entrambi i genitori dei figli minorenni;
2) porre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella CP misura mensile di euro 200,00 per ciascuno;
3) escludere l'assegno di mantenimento in favore della in quanto titolare della palestra di Roccasecca;
Pt_1 Organizzazione_1
4) porre a carico della l'integrale pagamento del finanziamento contratto per la Pt_1
realizzazione della suddetta palestra.
Esperito invano il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale del 20/25
Marzo 2019 veniva così disposto: 1) assegnazione della casa coniugale a Pt_1
; 2) affido congiunto ad entrambi i genitori dei figli minorenni con collocamento
[...]
presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre;
3) obbligo di di CP
versare alla la somma mensile complessiva di euro 500,00 (euro 250,00 per Pt_1
ciascuno) per il mantenimento dei due figli, oltre rivalutazione annuale secondo indici ed oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) obbligo del di versare alla Org_2 CP
, a titolo di contributo per il mantenimento di quest'ultima, la somma mensile di Pt_1
euro 100,00, oltre rivalutazione annuale secondo indici . Org_2
Assegnati i termini per le memorie integrative e quelli ex art. 183, 6° comma c.p.c., con ordinanza del 24 novembre 2020, all'esito delle indagini delegate ai Servizi sociali di Roccasecca: 1) veniva confermato l'affido congiunto ai genitori dei figli minorenni, con collocamento di questi ultimi presso la madre in Formia (LT); 2) veniva autorizzata l'iscrizione scolastica dei minori presso l'indicato Istituto in Formia (LT); 3) veniva confermata per il resto l'ordinanza presidenziale del 20/25 marzo 2019, con invito alle parti alla massima collaborazione anche in riferimento alle modalità dagli stessi concordate per l'esercizio del diritto di visita;
4) venivano rigettate le domande di
[...]
(ammonimento e risarcimento dei danni). CP
Ammessa ed espletata attività istruttoria, la causa, riservata per la decisione, veniva rimessa sul ruolo al fine di ricevere dalle parti i chiarimenti richiesti.
All'esito, all'udienza del 18 ottobre 2023 la causa veniva definitivamente riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Tanto premesso, in via pregiudiziale va disattesa l'eccezione di parte resistente circa la nullità della memoria integrativa depositata in forma cartacea dalla ricorrente, assumendo rilievo decisamente assorbente su ogni altra questione l'efficacia sanante connessa all'avvenuto raggiungimento dello scopo (art. 156, 3° comma c.p.c.), in assenza di qualsivoglia lesione del diritto di difesa della controparte.
3. Nel merito, il Collegio ritiene innanzi tutto dimostrato, alla luce delle rispettive inequivoche difese, che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali vivono, ormai da tempo, separati di fatto senza aver mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi.
Va pertanto dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP
4. Va rigettata la domanda di addebito proposta da . Parte_1
E' utile ricordare che, in tema di separazione, grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 5 agosto 2020, n. 16691); ed ancora: grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata condotta (Cass.
Civ., Sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 3923). Convergono verso il rigetto della suddetta domanda i seguenti univoci elementi di valutazione:
- già nel ricorso la ha solo genericamente dedotto i fatti ritenuti idonei a fondare Pt_1
la domanda di addebito, facendo prima riferimento ad una condotta del risalente CP alla “primavera del 2017”, che avrebbe reso “impossibile la comunione spirituale e materiale” ma che è stata descritta solo in termini vaghi (“comportamento diverso, divenendo mentalmente e fisicamente assente”, essendo il resistente “distratto da altra situazione affettiva”), per poi riferire che il 22 giugno 2018 il al quale la moglie CP
“aveva personato in precedenza diversi tradimenti”, sarebbe “stato colto in flagranza di adulterio” (ma senza fornire alcun riferimento soggettivo né circostanziare in termini spazio-temporali l'episodio menzionato e tanto meno i precedenti “tradimenti”);
- in sede istruttoria è stato ammesso (cfr. l'ordinanza in data 11 luglio 2020) solo il capo a) della memoria integrativa depositata il 18 aprile 2019 (relativo alla vita matrimoniale della coppia fino all'estate 2018), con esclusione dei restanti capitoli di prova per il carattere generico (oltre che valutativo e documentale) degli stessi: in particolare, il capo d) fa riferimento ad una relazione extraconiugale che il avrebbe intrattenuto, CP senza alcuna specificazione né in merito all'individuazione della persona coinvolta in detta relazione né in ordine all'epoca in cui ciò sarebbe avvenuto;
il capo e) si riferisce, ma nuovamente in termini generici, al fatto che nel giugno 2018 il Bove sarebbe stato
“colto in flagranza di adulterio”;
- nessun elemento decisivo può desumersi dalle deposizioni dei testi di parte ricorrente,
(conoscente dei coniugi, ud. 14 aprile 2021: si è limitata a riferire Testimone_1
che, per quel che le risultava, la vita matrimoniale dei coniugi in questione, fino all'estate 2018, era serena) e (amica della , ud. 14 settembre 2022: Persona_3 Pt_1 la crisi coniugale ebbe inizio nel giugno 2018, quando la “…scoprì, come da Pt_1 quest'ultima riferitomi, il tradimento del marito con tale ”, dichiarazione resa de Per_4
relato actoris ed avente, pertanto, una valenza probatoria sostanzialmente nulla, cfr.
Cass. Civ., Sez. III, 23 marzo 2017, n. 7414);
- si tratta di dati, peraltro, in contrasto con le dichiarazioni dei testi di parte resistente,
(madre del Bove, ud. 14 aprile 2021: “…ero a conoscenza della crisi Testimone_2 coniugale in quanto mio figlio e la moglie abitavano nell'appartamento sovrastante il mio e negli anni 2016/2017 litigavano spesso”) ed (attuale compagna Parte_2
del ud. 24 gennaio 2022: ha riferito che la relazione con il resistente era iniziata CP nell'estate del 2018, “…quando il rapporto coniugale tra il e la moglie era già CP terminato da tempo, tanto che il dormiva sul divano nel soggiorno di casa”), CP
deposizioni, peraltro, in linea con quanto dalla stessa evidenziato nel ricorso Pt_1 introduttivo circa una situazione non serena nell'ambito familiare risalente già alla
“primavera del 2017”;
- inoltre, con ordinanza del 17 settembre 2022, alle cui motivazioni si rimanda, la ricorrente è stata dichiarata decaduta dalla prova testimoniale ammessa relativamente all'esame dell'ulteriore teste . Tes_3
In definitiva, in assenza di prova in merito alle circostanze connotanti la dedotta relazione extraconiugale ed alla sua efficacia causale in rapporto alla crisi coniugale, quest'ultima va ragionevolmente ascritta non alla violazione degli obblighi sanciti dall'art. 143 c.c. ma alle insanabili divergenze dovute al venir meno della comunione spirituale e materiale tra gli stessi, elementi che hanno reso non più tollerabile la prosecuzione della convivenza.
La domanda di addebito, pertanto, va rigettata, con conseguente rigetto della connessa domanda risarcitoria.
5. Va confermato, nulla essendo emerso in senso contrario, quanto disposto con ordinanza presidenziale del 20/25 marzo 2019 circa l'ordinario regime di affido congiunto ad entrambi i genitori (sul quale questi ultimi ormai concordano) dei figli minorenni e con collocamento degli stessi presso la Persona_1 Persona_2
madre in Formia (LT), come da ordinanza del 24 novembre 2020, e diritto di visita del padre come disciplinato dalla stessa ordinanza presidenziale e dai sopravvenuti accordi delle parti, ai quali fa riferimento la menzionata ordinanza del 24 novembre 2020, cui si rimanda.
6. Da quanto sopra consegue che deve dichiararsi non luogo a provvedere sulle domande relative all'assegnazione della casa coniugale in Roccasecca (FR), non essendo più ravvisabile la condizione per una statuizione nella presente sede, costituita dalla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori in detto immobile (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. VI, 7 febbraio 2018, n. 3015), stante il trasferimento in Formia (LT) della madre collocataria.
7. In ordine alle condizioni economiche della separazione, giova premettere i seguenti principi.
7.1. La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i «redditi adeguati» cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr., tra le altre,
Cass. Civ., Sez. I, 20 gennaio 2021, n. 975).
Si è anche affermato, in materia, che, se è vero che nella separazione personale i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento e che tale prova ha ad oggetto anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando sia accertato in fatto che, pur potendo, egli non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l'effetto di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale (Cass. Civ., Sez. VI, 20 marzo 2018, n. 6886).
Ed ancora, il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come suoi presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Il precedente tenore di vita coniugale deve desumersi dalle potenzialità economiche del coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, non avendo – invece – rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato
(Cass. Civ., Sez. I, 15 gennaio 2018, n. 770).
Infine, ai fini del riconoscimento e della liquidazione dell'assegno di mantenimento, occorre considerare la complessiva situazione economica di ciascuno dei coniugi e, quindi, tenere conto non solo dei redditi in denaro, ma di ogni altra utilità economicamente valutabile, ivi inclusa pertanto la disponibilità della casa familiare
(apprezzabile in misura corrispondente al risparmio della spesa che si dovrebbe affrontare per condurre in locazione analogo immobile), tanto se tale casa resti attribuita al coniuge che ne abbia il godimento in forza di diritto reale od obbligatorio, quanto nel caso in cui venga assegnata all'altro coniuge in qualità di affidatario della prole (Cass.
Civ., Sez. I, 28 gennaio 1986, n. 549).
7.2. Quanto, poi, al contributo per il mantenimento dei figli, è noto che, a seguito della separazione personale, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. Civ., Sez. VI, 16 settembre 2020, n. 19299).
7.3. Ciò posto, va ricordato:
- che con la menzionata ordinanza presidenziale veniva imposto al l'obbligo di CP
versare alla la somma mensile complessiva di euro 500,00 (euro 250,00 per Pt_1
ciascuno) per il mantenimento dei due figli minorenni, oltre rivalutazione annuale secondo indici ed oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché l'obbligo di Org_2
versare la somma mensile di euro 100,00 per il mantenimento in favore della ricorrente, oltre rivalutazione;
- che la ricorrente ha concluso per l'aumento ad euro 350,00 mensili dell'assegno per il mantenimento di ciascun figlio e per l'aumento ad euro 400,00 mensili dell'assegno per il proprio mantenimento.
- che il resistente ha concluso per la riduzione ad euro 150,00 mensili del contributo a suo carico per il mantenimento di ciascun figlio, con esclusione del mantenimento in favore della . Pt_1
In proposito, vanno esaminate le rispettive situazioni reddituali:
- in sede presidenziale la ricorrente riferiva (ud. 25 febbraio 2019) di Parte_1
essere legale rappresentante della (palestra) e di percepire euro Organizzazione_1
400,00 mensili;
nell'istanza del 19/20 febbraio 2020 ha dedotto di lavorare come dipendente della suddetta palestra;
all'udienza del 18 ottobre 2023 ha dichiarato: che da ottobre 2023 lavora in Terracina (LT) quale insegnante a tempo determinato, con uno stipendio mensile di euro 1.400,00; di percepire l'assegno unico per i figli al 50% (ogni assegno ammonta a circa euro 190,00 mensili per ciascun figlio) e di abitare in Formia presso l'abitazione paterna, insieme ai due figli minorenni;
- in sede presidenziale il resistente riferiva di lavorare come operaio CP presso un'azienda in Roccasecca con uno stipendio mensile di euro 2.000,00; all'udienza del 18 ottobre 2023 ha dichiarato: di guadagnare come operaio circa euro
1.500,00 mensili ma di svolgere anche l'attività di personal trainer da circa due anni, con un introito mensile di euro 300,00/400,00, avendo l'intenzione di lasciare l'impiego in fabbrica;
di percepire circa euro 190,00 mensili quale assegno unico per un figlio;
di abitare presso l'immobile del padre in Roccasecca;
di essere gravato da un finanziamento (euro 160,00 mensili, per ancora due anni circa) per spese relative all'abitazione paterna;
di avere avuto un altro figlio (di un anno e tre mesi) dall'attuale compagna;
- la ha precisato (pag. 8 della memoria integrativa, dati non contestati) che Pt_1
l'obbligo di rimborso del finanziamento (euro 225,00 a carico di ciascun coniuge) per spese comuni (e non per la realizzazione della palestra, sostiene la ricorrente) avrebbe avuto scadenza nel 2021 e che l'obbligo di rimborso dell'altro finanziamento a carico del (euro 49,90) avrebbe avuto scadenza nel 2019; CP
- alla stessa udienza del 18 ottobre 2023 la , tramite il proprio difensore, ha Pt_1 proposto di definire la lite rinunciando all'assegno per il proprio mantenimento e chiedendo porsi a carico del la somma mensile di euro 350,00 per ciascun figlio, CP con divisione al 50% tra i genitori dell'assegno unico;
il difensore del si è CP
riservato di valutare detta proposta ma negli scritti conclusionali le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.
7.4. Premessi tali elementi, ritiene il Collegio:
- che va confermata l'ordinanza presidenziale in merito all'obbligo del padre
[...]
di contribuire al mantenimento dei figli minorenni e CP Persona_1 [...]
versando alla madre la somma mensile complessiva di euro Per_2 Parte_1
500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo indici
ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie, con assegnazione ad entrambi i genitori, nella misura del 50% per ciascuno, dell'assegno unico per i figli, come da relativa previsione normativa ed attuale situazione di fatto;
invero, detto importo risulta ancora congruo atteso che, considerata anche l'incidenza dell'assegno unico come sopra quantificato dalle stesse parti, contempera le contrapposte esigenze di far fronte alle sempre maggiori necessità dei figli minorenni e di tener conto dell'effettiva attuale situazione reddituale del riguardo alla quale, pur considerando gli oneri connessi CP
alla nascita del terzo figlio, non può omettersi di evidenziare – a fronte della richiesta del resistente di riduzione dell'importo allo stato vigente – che quanto riferito all'udienza del 18 ottobre 2023 circa la concomitante attività di personal trainer appare riconducibile ad una scelta personale piuttosto che alla crisi aziendale dalla quale sarebbe derivato il licenziamento collettivo (come dedotto nel prosieguo, in particolare negli scritti conclusionali), né la mancata produzione di dati contabili relativi a tale nuova attività può pregiudicare il diritto dei figli ancora minorenni di ricevere un contributo adeguato alla non contestabile capacità lavorativa del padre;
- che va revocato l'obbligo del di contribuire al mantenimento della , CP Pt_1 dovendosi ritenere quest'ultima autosufficiente in ragione dell'impiego e dello stipendio mensile dalla stessa dedotti, né la natura del contratto (a tempo determinato, con scadenza a giugno 2024) consente allo stato di pervenire a conclusioni diverse, considerate le notorie proroghe degli impieghi nel settore della pubblica istruzione e tenuto in ogni caso conto della capacità lavorativa come sopra ampiamente dimostrata dalla ricorrente (peraltro in ancor giovane età, essendo nata nel 1984), né sono stati forniti concreti elementi per ritenere provato un tenore di vita, in costanza di matrimonio, tale da legittimare conclusioni diverse.
8. E' inammissibile la domanda di di condanna di alla CP Parte_1 restituzione di quanto versato a quest'ultima quale contributo per il suo mantenimento.
Premessa la formulazione di tale domanda nella comparsa conclusionale e non in sede di precisazione delle conclusioni, in ogni caso, come ripetutamente e condivisibilmente affermato dalla S.C. e dalla giurisprudenza di merito (Cass. Civ., n. 6660/2001; Cass.
Civ., n. 17404/2004; Cass. Civ., n. 20638/2004; Tribunale di Milano, Sez. IX Civ., 20 marzo 2009, n. 3862; Tribunale di Milano, Sez. IX Civ., 11 marzo 2009, n. 3318), è inammissibile la domanda, proposta nel procedimento di separazione personale o di divorzio, volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale o patrimoniale, la divisione di beni, la restituzione di somme di denaro, non essendo possibile un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione o divorzio – soggetta al rito speciale – con ulteriori domande soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
9. Sussistono certamente le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio – ivi comprese quelle relative al procedimento incidentale in corso di causa – in considerazione della natura della lite, dell'esito complessivo della stessa (reciproca soccombenza anche in riferimento alle questioni economiche), dei rapporti tra le parti, della loro perdurante conflittualità, del complessivo comportamento processuale delle parti stesse.
10. Le stesse motivazioni in ultimo esplicitate impongono, infine, il rigetto delle domande di entrambe le parti, contenute nei rispettivi atti di causa, di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., atteso che la temerarietà della lite può essere in concreto ravvisata (Cass.Civ., 83/3799; 92/126) nella coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave), intendendosi per colpa grave un'imprudenza o trascuratezza elevate per il mancato impiego di un minimo di diligenza, sufficiente a far avvertire l'ingiustizia della pretesa avanzata in causa (Cass.Civ., 94/1592): le considerazioni poco sopra svolte rendono palese l'insussistenza delle condizioni per ravvisare a carico di una delle parti gli estremi per la condanna invocata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto il 5 settembre 2018 da nei confronti di con Parte_1 CP
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP
2) rigetta la domanda di addebito proposta da e la conseguente Parte_1
domanda risarcitoria;
3) conferma quanto disposto con ordinanza presidenziale del 20/25 marzo 2019 circa l'affido congiunto ad entrambi i genitori dei figli minorenni e Persona_1 [...]
, con collocamento degli stessi presso la madre in Formia (LT), come da Per_2
ordinanza del 24 novembre 2020, e diritto di visita del padre come disciplinato dalla stessa ordinanza presidenziale e dai sopravvenuti accordi delle parti, ai quali fa riferimento la menzionata ordinanza del 24 novembre 2020, cui si rimanda;
4) dichiara non luogo a provvedere sulle domande relative all'assegnazione della casa coniugale in Roccasecca (FR);
5) conferma l'obbligo di di versare a la somma mensile CP Parte_1
complessiva di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), quale contributo per il mantenimento dei figli minorenni e , oltre rivalutazione Persona_1 Persona_2
annuale secondo indici ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie, con assegnazione ad entrambi i genitori, nella misura del 50% per ciascuno, dell'assegno unico per i figli;
6) revoca l'obbligo di di versare a , quale contributo per il CP Parte_1
mantenimento della ricorrente, la somma di euro 100,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo indici;
Org_2
7) dichiara inammissibile la domanda di di condanna di CP Parte_1 alla restituzione di quanto versato a quest'ultima quale contributo per il suo mantenimento;
8) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio, ivi comprese quelle relative al procedimento incidentale in corso di causa;
9) rigetta le domande di entrambe le parti di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.;
10) manda la cancelleria per le formalità di rito (matrimonio concordatario contratto il
29 giugno 2012 in Formia (LT) e trascritto nell'Ufficio di Stato Civile di detto Comune,
Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2012, Parte 2, Serie A, Uff. 1, N. 27).
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale del
28 febbraio 2024.
Il Presidente est.
dott. Massimo Pignata