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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/12/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 2243/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2243/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LL MO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vigevano (PV), via Roncalli n. 15,
RICORRENTE
Nei confronti di
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
OP BI e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vigevano (Pv), via Mulini n. 11;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Si dà atto che le parti hanno raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei seguenti termini:
“1. pronunciare la separazione personale fra i coniugi e , Parte_1 CP_1 autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo di reciproco, mutuo rispetto;
2. disporre l'affidamento condiviso di e di con collocamento Per_1 Per_2 prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso la madre, in Cassolnovo (PV), via
Kennedy n. 14;
pag. 1 di 4 3. disporre che il sig. possa vedere e tenere con sé e secondo CP_1 Per_1 Per_2 il seguente calendario di massima:
a. a fine settimana alterni nella giornata di sabato e di domenica dalle ore 10:30 sino alle ore 21:30, quando il padre riporterà i figli dalla madre o con pernotto, in base alle disponibilità del sig. ; CP_1
b. un giorno infrasettimanale (martedì o mercoledì), da concordare in base agli impegni del padre e alle prioritarie esigenze di studio e di svago dei minori, dall'uscita da scuola sino alle ore 21:30, quando, una volta terminata la cena, il padre riporterà i figli dalla madre;
c. nel periodo delle vacanze scolastiche estive (periodo indicativo dal 23 dicembre al 6 gennaio), e potranno stare con il papà dal 2 gennaio sino alla ripresa Per_1 Per_2 della scuola, sempre secondo le modalità di cui al punto a); potranno Controparte_2 comunque trascorrere la sera della vigilia di Natale con il sig. , dalle ore 18:00 CP_1 del 24 dicembre e fino alle ore 11:00 del 25 dicembre;
d. le due giornate pasquali (da intendersi: la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo) saranno trascorse con ognuno dei due genitori, ad anni alterni (per il 2026:
Pasqua mamma, pasquetta papà; per il 2027 Pasqua papà e pasquetta mamma e così via);
e. durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, in date da concordare comunque entro il 30 aprile di ogni anno;
in caso di mancato accordo tra i genitori, a partire dall'estate 2026 e alternativamente negli anni successivi, la madre potrà tenere con sé i figli le prime due settimane di agosto e il padre le ultime due settimane (quindi estate 2027 prime due settimane papà, ultime due settimane mamma e così via);
4. disporre, con decorrenza dal 11.06.2025, che il sig. versi alla sig.ra CP_1 Pt_1
l'importo di € 1.400,00 mensili in due rate di cui la prima di € 800,00 entro il 5 di ogni mese e la seconda di € 600,00 entro il 20 di ogni mese, a titolo di mantenimento di e somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT (prima Per_1 Per_2 rivalutazione giugno 2026), oltre al rimborso del 50% delle spese “extra-assegno”, richiamando per la tipologia di spese da suddividere, per la previa concertazione e per pag. 2 di 4 le modalità di rimborso di dette spese il Protocollo sulle spese sottoscritto dal Tribunale di Pavia e dall'Ordine degli avvocati il 09.11.2016;
5. dato atto che attualmente ha un'occupazione ed è maggiorenne;
Pt_2
6. dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti;
7. statuire che l'Assegno Unico venga percepito esclusivamente (100%) e direttamente dalla sig.ra Pt_1
8. disporre che il sig. sposti la sua residenza, avendo già da tempo cambiato il CP_1 proprio domicilio e la propria dimora, per consentire alla sig.ra di usufruire di Pt_1 tutti i benefici conseguenti ad un Isee ridotto e al netto dei redditi del marito;
9. assegnare la casa coniugale sita in Cassolnovo (PV), via Kennedy n. 14 (foglio 13, mappale 929, cat. A/7; foglio 13, mappale 522, cat. C/6), alla sig.ra dando atto Pt_1 che il sig. ha già asportato i suoi beni personali;
CP_1
10. le parti prestano, fin d'ora, reciproco assenso per il rilascio e per il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
11. spese legali compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio da atto che le parti, nel corso dell'istruttoria, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte sopra indicate.
Quanto alla pronuncia sullo status, si rileva che la domanda di separazione personale proposta dalle parti è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, emerge che le parti vivono ormai separate e che non vi è mai stata alcuna riconciliazione. Si ritiene, pertanto sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Collegio, inoltre, condivide le condizioni stabilite dai coniugi, non trovando esse ostacolo nella legge e non ponendosi in contrasto con l'interesse della prole
Stante l'intervenuto accordo tra le parti si ritiene non disporre nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pag. 3 di 4 - pronuncia la separazione dei coniugi , Parte_1 CP_1 sposatisi in ZE RR (MI), atto trascritto nei registri di Stato Civile del suddetto Comune al n. 8, parte II, Serie A, Anno 2001;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge.
- recepisce le condizioni indicate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
Pavia, camera di consiglio del 04.12.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 2243/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2243/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LL MO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vigevano (PV), via Roncalli n. 15,
RICORRENTE
Nei confronti di
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
OP BI e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vigevano (Pv), via Mulini n. 11;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Si dà atto che le parti hanno raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei seguenti termini:
“1. pronunciare la separazione personale fra i coniugi e , Parte_1 CP_1 autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo di reciproco, mutuo rispetto;
2. disporre l'affidamento condiviso di e di con collocamento Per_1 Per_2 prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso la madre, in Cassolnovo (PV), via
Kennedy n. 14;
pag. 1 di 4 3. disporre che il sig. possa vedere e tenere con sé e secondo CP_1 Per_1 Per_2 il seguente calendario di massima:
a. a fine settimana alterni nella giornata di sabato e di domenica dalle ore 10:30 sino alle ore 21:30, quando il padre riporterà i figli dalla madre o con pernotto, in base alle disponibilità del sig. ; CP_1
b. un giorno infrasettimanale (martedì o mercoledì), da concordare in base agli impegni del padre e alle prioritarie esigenze di studio e di svago dei minori, dall'uscita da scuola sino alle ore 21:30, quando, una volta terminata la cena, il padre riporterà i figli dalla madre;
c. nel periodo delle vacanze scolastiche estive (periodo indicativo dal 23 dicembre al 6 gennaio), e potranno stare con il papà dal 2 gennaio sino alla ripresa Per_1 Per_2 della scuola, sempre secondo le modalità di cui al punto a); potranno Controparte_2 comunque trascorrere la sera della vigilia di Natale con il sig. , dalle ore 18:00 CP_1 del 24 dicembre e fino alle ore 11:00 del 25 dicembre;
d. le due giornate pasquali (da intendersi: la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo) saranno trascorse con ognuno dei due genitori, ad anni alterni (per il 2026:
Pasqua mamma, pasquetta papà; per il 2027 Pasqua papà e pasquetta mamma e così via);
e. durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, in date da concordare comunque entro il 30 aprile di ogni anno;
in caso di mancato accordo tra i genitori, a partire dall'estate 2026 e alternativamente negli anni successivi, la madre potrà tenere con sé i figli le prime due settimane di agosto e il padre le ultime due settimane (quindi estate 2027 prime due settimane papà, ultime due settimane mamma e così via);
4. disporre, con decorrenza dal 11.06.2025, che il sig. versi alla sig.ra CP_1 Pt_1
l'importo di € 1.400,00 mensili in due rate di cui la prima di € 800,00 entro il 5 di ogni mese e la seconda di € 600,00 entro il 20 di ogni mese, a titolo di mantenimento di e somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT (prima Per_1 Per_2 rivalutazione giugno 2026), oltre al rimborso del 50% delle spese “extra-assegno”, richiamando per la tipologia di spese da suddividere, per la previa concertazione e per pag. 2 di 4 le modalità di rimborso di dette spese il Protocollo sulle spese sottoscritto dal Tribunale di Pavia e dall'Ordine degli avvocati il 09.11.2016;
5. dato atto che attualmente ha un'occupazione ed è maggiorenne;
Pt_2
6. dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti;
7. statuire che l'Assegno Unico venga percepito esclusivamente (100%) e direttamente dalla sig.ra Pt_1
8. disporre che il sig. sposti la sua residenza, avendo già da tempo cambiato il CP_1 proprio domicilio e la propria dimora, per consentire alla sig.ra di usufruire di Pt_1 tutti i benefici conseguenti ad un Isee ridotto e al netto dei redditi del marito;
9. assegnare la casa coniugale sita in Cassolnovo (PV), via Kennedy n. 14 (foglio 13, mappale 929, cat. A/7; foglio 13, mappale 522, cat. C/6), alla sig.ra dando atto Pt_1 che il sig. ha già asportato i suoi beni personali;
CP_1
10. le parti prestano, fin d'ora, reciproco assenso per il rilascio e per il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
11. spese legali compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio da atto che le parti, nel corso dell'istruttoria, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte sopra indicate.
Quanto alla pronuncia sullo status, si rileva che la domanda di separazione personale proposta dalle parti è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, emerge che le parti vivono ormai separate e che non vi è mai stata alcuna riconciliazione. Si ritiene, pertanto sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Collegio, inoltre, condivide le condizioni stabilite dai coniugi, non trovando esse ostacolo nella legge e non ponendosi in contrasto con l'interesse della prole
Stante l'intervenuto accordo tra le parti si ritiene non disporre nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pag. 3 di 4 - pronuncia la separazione dei coniugi , Parte_1 CP_1 sposatisi in ZE RR (MI), atto trascritto nei registri di Stato Civile del suddetto Comune al n. 8, parte II, Serie A, Anno 2001;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge.
- recepisce le condizioni indicate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
Pavia, camera di consiglio del 04.12.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4