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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/11/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, in esito alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al Ruolo generale degli affari contenziosi civili al n.
1973 dell'anno 2017, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Achille Ordine ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Diamante (Cs) alla C.da Piane, ss. 18 Km 274 + 300, come da procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio depositato il 18.12.2017; opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Torino alla Piazza Controparte_1
San Carlo n. 156, cod. fisc. e partita iva n. , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
SC TO, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.06.2018 ed elettivamente domiciliata in Paola (Cs) alla via della Libertà n. 5 presso l'avv.
LO AV, come indicato nella medesima comparsa;
opposta
E
in persona legale rappresentante p.t. con sede Controparte_2 CP_3 in Scalea (Cs) alla via della Libertà n. 8, partita iva n. , nonché il medesimo P.IVA_2 [...] in proprio, nato a [...] il [...], cod. fisc. , entrambi CP_3 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Arturo Valente ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Santa Maria del Cedro (Cs) alla via Siciliani n. 1, come da procura in calce alla comparsa di costituzione depositata il 19.01.2018; opposti
E
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma al Corso Vittorio Controparte_4
LE II n. 284;
1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma al Corso Vittorio Controparte_5
LE II n. 282/284;
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla via Domenico CP_6
Morelli n. 75; opposte contumaci
NONCHE'
con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova 19, cod. fisc. e numero di Controparte_7 iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-
LO , quale procuratore di società a responsabilità limitata P.IVA_3 Parte_2 unipersonale costituita ai sensi della legge n. 130 del 30.04.1999, con sede in Conegliano (Tv) alla via Vittorio Alfieri n. 1, cod. fisc. e numero di iscrizione al Registro delle imprese presso la
Camera di Commercio di Treviso-Belluno , in forza di contratto di cessione dei P.IVA_4 crediti pro soluto concluso, ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della citata legge n. 130/1999, in data
19.04.2022 con in persona della dott.ssa come da procura Controparte_8 CP_9 conferita con atto notarile dell'8.03.2022, rep. 8698 – racc. 5041, rappresentata e difesa dall'avv.
SC TO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza alla Piazza
Zumbini n. 46, come da procura in calce all'atto di costituzione ex art. 111 c.p.c. depositato il
23.10.2023; terza interveniente
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate da il 10.11.2025, Parte_1 stante la sostituzione ai sensi di detta norma dell'udienza fissata in data 12.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, depositato in data 18.12.2017, (nell'introdurre il giudizio di Parte_1 merito relativo all'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. da lei proposta nell'ambito della procedura di pignoramento immobiliare iscritta dalla presso il Tribunale Controparte_1 di Paola al R.G.E.I. n. 52/2016, in seguito all'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione il
18.10.2017 e comunicata il 19.10.2017) ha rilevato che, in data 17.10.2000, ha stipulato con la
Banca Carime s.p.a. (istituito di credito confluito in come da contratto di Controparte_1 cessione pro soluto ex art. 58 Tub concluso con atto notarile del 22.11.2001, rep. 21392 - racc.
7397) un contratto unico di mutuo agrario ipotecario per la ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole fruente dei benefici previsti dalla legge della Regione Calabria n. 14 del
22.12.1998 per l'importo di £ 2.303.732.415, pari a euro 1.192.185,00, garantito, tra l'altro, da ipoteca volontaria concessa da e Parte_3 CP_3 Parte_4 Parte_5
sui beni immobili indicati nel medesimo contratto, ceduti, nel corso del rapporto, per la
[...] quasi totalità alla società (giusta atto pubblico del 27.12.2008) ed indicati Controparte_2 catastalmente, al momento del pignoramento, al foglio n. 18, p.lle nn. 899, 897, 680, 730, 83, 161,
2 65, 66, 57, 614, 58 della p.lla n. 925, sub. 1, per la nuda proprietà Controparte_2 della e per la residua proprietà superficiaria della Controparte_2 CP_5
p.lla n. 924, sub. 1, per la nuda proprietà della e per la
[...] Controparte_2 residua proprietà superficiaria della p.lla n. 615, sub. 2 e 3, per la nuda proprietà Controparte_4 della medesima opponente (unica erede del de cuius e per la residua Parte_1 Parte_3 proprietà superficiaria della Ha, inoltre, rilevato che, con il suddetto contratto di Controparte_6 mutuo del 17.10.2000, in virtù del quale le è stata erogata la somma di £ 2.303.732.415, pari a euro 1.192.185,00, era stato pattuito all'art. 5 un tasso di interesse effettivo annuo pari al 6,85%
(con una quota effettiva posta a carico della stessa mutuataria pari al 2,75%, rimanendo a carico della Regione Calabria il residuo onere a titolo di concorso nel pagamento degli interessi), con un ammortamento della durata di dodici anni dall'1.07.2003 ed il pagamento di 24 rate semestrali posticipate di importo costante, pari a £ 141.482.337 ciascuna, con decorrenza dal 31.12.2003, nonché all'art. 6 era stato pattuito un interesse di mora pari al 10,85% nominale annuo, ovvero corrispondente al tasso indicato nell'art. 5 maggiorato di 4 punti percentuali. Dunque, nel contestare la fondatezza delle avverse pretese creditorie, , nel reiterare quanto già Parte_1 dedotto nell'atto di opposizione ex art. 615 c.p.c. depositato nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al R.G.E.I. n. 56/2016, ha rilevato: - l'illegittimità delle pretese azionate con l'atto di pignoramento immobiliare (stante l'indicazione nel propedeutico atto di precetto, notificato il
22.02.2016, di una posizione debitoria pari ad euro 810.886,52, di cui euro 667.703,44 per le rate scadute ed impagate ed euro 132.485,93 per interessi), attesa l'omessa contabilizzazione, a credito della stessa mutuataria, della somma di euro 310.000,00, versata nell'anno 2011, in relazione al rapporto oggetto di causa, dalla società AO GR Società Agricola a r.l., in seguito ad accordi intervenuti tra le parti finalizzati alla restrizione dell'ipoteca gravante sui terreni di proprietà della - la violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, Controparte_2 stante l'applicazione di interessi usurari ed anatocistici, con la conseguente nullità delle relative clausole;
- l'indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato e l'indicazione nel contratto di un ISC diverso rispetto a quello effettivamente applicato, con la conseguente nullità del contratto di mutuo;
- la configurazione di un fenomeno di usura sia originaria (oggettiva e soggettiva), che sopravvenuta, tenuto conto della sommatoria delle spese, interessi e commissioni applicati, con la conseguente totale gratuità del mutuo ex art. 1815, comma 2, c.c.; - la nullità del contratto di mutuo per carenza di causa ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c., stante l'estinzione con la somma di denaro erogata di una pregressa esposizione debitoria della medesima mutuataria. Pertanto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Parte_1
DICHIARARE nulla, inammissibile, improcedibile ed irregolare la procedura esecutiva per cui
è causa ed ogni atto ad esso presupposto, consequenziale e dipendente per tutte le ragioni di cui alla superiore narrativa;
2. DICHIARARE, comunque ed in ogni caso non dovuta dalla IG.ra
la somma di € 310.000,00 nei confronti della BANCA procedente in relazione alle Parte_1
3 somme da questa azionate con la procedura esecutiva R.G.E.I. n. 52/2016 e con atto di precetto notificato in data 18.02.2016 – 22.02.2016, presupposto all'azione esecutiva per cui è causa, per tutto quanto esposto al capo B. della superiore narrativa;
3. ACCERTARE E DICHIARARE
l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia totale e/o parziale del contratto di mutuo per cui è causa, stipulato in data 17.10.2000, con atto per Notar da Cosenza, Rep. n. 53956, Per_1
Raccolta n. 15079, ovvero delle clausole contrattuali impositive di interessi di qualsivoglia natura, per tutti i motivi cui al capo C. della superiore narrativa e, conseguentemente, dichiarare non dovuti tutti gli interessi, di qualsiasi natura, versati dalla parte mutuataria nei confronti della mutuante disponendo l'imputazione di ogni somma, dalla prima corrisposta in favore della seconda, a titolo di restituzione del capitale erogato;
4. ACCERTARE E DICHIARARE
l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia totale e/o parziale del contratto di mutuo per cui è causa, stipulato in data 17.10.2000, con atto per Notar da Cosenza, Rep. n. 53956, Per_1
Raccolta n. 15079, ovvero delle clausole contrattuali impositive di interessi di qualsivoglia natura, perché prevedente tassi, sia oggettivamente, che soggettivamente usurari, sia nella fase originaria del rapporto che nella fase della dinamica dello stesso, e per l'effetto dichiarare non dovuti tutti gli interessi, di qualsiasi natura, versati dalla parte mutuataria nei confronti della mutuante disponendo l'imputazione di ogni somma, dalla prima corrisposta in favore della seconda, a titolo di restituzione del capitale erogato, per tutti i motivi cui al capo C. della superiore narrativa;
5. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o l'inefficacia totale e/o parziale del contratto di mutuo per cui è causa, stipulato in data 17.10.2000, con atto per Notar da Cosenza, Rep. n. 53956, Raccolta n. 15079, per violazione degli artt. 1175, 1325, Per_1
1346, 1375 e 1418 c.c., ovvero ogni eventuale clausola pattuitiva di interessi ultralegali, e per
l'effetto dichiarare non dovuti tutti gli interessi, di qualsiasi natura, versati dalla parte mutuataria nei confronti della mutuante, disponendo l'imputazione di ogni somma, dalla prima corrisposta in favore della seconda, a titolo di restituzione del capitale erogato per tutti i motivi cui ai capi A. e C. della superiore narrativa;
6. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o
l'inefficacia totale e/o parziale del contratto di mutuo per cui è causa, stipulato in data
17.10.2000, con atto per Notar da Cosenza, Rep. n. 53956, Raccolta n. 15079 stante Per_1
l'indicazione di un I.S.C. non corrispondente al tasso (TAEG) effettivamente all'applicato all'operazione finanziaria per cui è causa e, per l'effetto, dichiarare non dovuti tutti gli interessi, di qualsiasi natura, versati dalla parte mutuataria nei confronti della mutuante disponendo
l'imputazione di ogni somma, dalla prima corrisposta in favore della seconda, a titolo di restituzione del capitale erogato, per tutto quanto esposto al capo C. della superiore narrativa;
7. DICHIARARE, per effetto delle declaratorie di cui sopra, che il mutuatario è tenuto al solo pagamento della sola quota capitale di mutuo dichiarando gli interessi pagati dalla parte mutuataria come compensati sino al raggiungimento dell'importo capitale e/o della quota
4 capitale del mutuo che dovesse risultare ancora dovuto.
8. CONDANNARE, in ogni caso, la controparte al pagamento delle spese di lite”.
Con comparsa, ritualmente depositata il 19.01.2018, si sono costituiti in giudizio la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. e quest'ultimo Controparte_2 CP_3 in proprio, i quali, reiterando sostanzialmente quanto eccepito e dedotto da , hanno Parte_1 rassegnato conclusioni di analogo tenore rispetto a quelle prospettate dalla medesima opponente.
Con comparsa depositata in data 11.06.2018 si è, inoltre, costituita la la Controparte_1 quale, ricostruirti i fatti di causa, nell'impugnare e contestare quanto ex adverso dedotto, ha rilevato: - l'inammissibilità dell'opposizione basata su una diversa prospettazione numerica del rapporto obbligatorio, difettando il terzo di facoltà processuali surrogatorie, spettanti all'obbligato principale;
- l'infondatezza manifesta del parziale adempimento del rapporto fondiario, non sussistendo alcun riscontro contabile certo del pagamento indicato dagli esecutati, con la conseguente perdurante sussistenza dell'esposizione debitoria indicata nell'atto di precetto posto a base del pignoramento immobiliare oggetto di opposizione;
- l'infondatezza dell'asserita usurarietà oggettiva del tasso di interesse (sia corrispettivo, che moratorio) pattuito ed applicato nel corso del rapporto, anche in considerazione della peculiarità dello stesso (trattandosi di un mutuo fondiario agrario assistito dal concorso della Regione Calabria nel rimborso degli interessi)
e dell'erroneità del calcolo ex adverso operato mediante la sommatoria di tutti gli interessi
(corrispettivi e moratori), le spese e le commissioni previsti nel contratto;
- l'infondatezza e la carenza di qualsivoglia prova circa il profilarsi di un fenomeno di usura soggettiva;
- l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta ex adverso prospettata;
- l'erroneità delle conseguenze derivanti, a dire dell'opponente, dall'eventuale superamento del tasso soglia antiusura, non potendo, in ogni caso, configurarsi una totale gratuità del mutuo ex art. 1815, comma 2, c.c.; - l'infondatezza della nullità contrattuale che sarebbe derivata dall'asserita presunta indicazione di un ISC non corrispondente a quello effettivamente applicato. Pertanto, la ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'avversa opposizione, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite.
Invece, le società e in persona dei legali Controparte_5 Controparte_4 CP_6 rappresentanti p.t., regolarmente evocate in giudizio, non si sono costituite, sicché con ordinanza del 20.11.2019 è stata dichiarata la loro contumacia.
Nel corso dell'istruttoria, ovvero all'udienza del 27.09.2022, è stato escusso il teste
[...]
, a fronte della mancata comparizione del legale rappresentante p.t. della Tes_1 [...] per rendere l'interrogatorio formale deferitogli dall'opponente e dell'espressa CP_1 rinuncia da parte di quest'ultima, all'udienza del 19.11.2019, delle richieste istruttorie formulate ai punti D e E della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata il 17.12.2018, aventi ad oggetto rispettivamente l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio contabile ed un ordine
5 di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. (istanze, altresì, non oggetto di alcuna specifica reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni).
Con atto depositato il 23.10.2023 si è costituita in giudizio ex art. 111 c.p.c. la Controparte_7 quale procuratore della essendo divenuta quest'ultima società titolare del Parte_2 credito vantato nei confronti di in virtù del contratto di cessione di crediti pro soluto Parte_1 concluso, ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della legge n. 130/1999, in data 19.04.2022 con
[...]
come da avviso pubblicato sulla G.U. Parte II n. 45 del 19.04.2022 depositato in Controparte_8 atti. Detta cessionaria, facendo proprie tutte le difese prospettate da ha Controparte_8 insistito nel rigetto dell'avversa opposizione, con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies
c.p.c. all'udienza del 12.11.2025, poi sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte. , provvedendo a tale incombente, nel riportarsi a quanto dedotto nei propri Parte_1 scritti difensivi, hanno insistito nell'accoglimento delle richieste ivi formulate.
Esaminati gli atti di causa, l'opposizione in esame è suscettibile di accoglimento nei limiti di seguito indicati.
In primo luogo, posta l'indubbia legittimazione di , quale mutuataria, a contestare il Parte_1 quantum (oltre che l'an) della pretesa creditoria posta a base della procedura esecutiva oggetto dell'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. da lei proposta, esaminato il compendio probatorio in atti (documentale e non), risulta fondata la doglianza riguardante la mancata contabilizzazione da parte dell'istituto di credito procedente del versamento dell'importo di euro 310.000,00 effettuato nell'anno 2011.
A fronte, infatti, dell'indicazione nell'atto di precetto dell'11.01.2016, notificato il 22.02.2016, di un'esposizione debitoria della mutuataria pari alla complessiva somma di euro 810.886,52 (di cui euro 667.703,44 per le rate scadute ed impagate, euro 132.485,93 per gli interessi di mora maturati sulle medesime rate, oltre ulteriori passività maturate e maturande, ed euro 697,15 per spese e compensi procedurali), non risulta che sia stata contabilizzata, a credito della medesima mutuataria, la somma di euro 310.000,00 versata, in relazione al rapporto per cui è causa, dalla
AO GR Società Agricola a r.l., a seguito di accordi intervenuti tra le parti, finalizzati alla restrizione dell'ipoteca rilasciata, con la stipula del contratto di mutuo del 17.10.2000, su alcuni terreni, poi acquistati dalla Risulta, infatti, provato che, a fronte dell'assenso Controparte_2 rilasciato dalla banca mutuante alla restrizione/cancellazione parziale dell'ipoteca iscritta in suo favore su alcuni terreni di proprietà della (ovvero quelli indicati in catasto al foglio Controparte_2
18 p.lle nn. 690, n. 898, ex n. 6, e n. 896, ex n. 8), la AO GR Società Agricola a r.l., in ossequio alle disposizione impartite dal medesimo istituto di credito, ha versato in suo favore, mediante sei assegni circolari recanti la data del 12.12.2011, la complessiva somma di euro
310.000,00. Tanto, invero, oltre a evincersi dalla copiosa documentazione depositata da Pt_1 sia con l'atto introduttivo del giudizio, che con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
[...]
6 (cfr., in particolare, gli allegati C.8, C.9, G.1, G.6, G.6.2, G.9, G.10), ha trovato piena conferma
(a fronte, tra l'altro, alla luce di quanto disposto dall'art. 232 c.p.c., della mancata ingiustificata comparizione del legale rappresentante p.t. della banca opposta per rendere l'interrogatorio formale deferitogli) nella deposizione del teste , amministratore della AO Testimone_1
GR Società Agricola a r.l., escusso all'udienza del 27.09.2022. Tale teste, infatti, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, confermando la circostanza di cui al capitolo di prova n. 2 articolato dall'opponente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. (dal seguente tenore:
“Vero è che, ad evasione dell'impegno assunto con il contratto autenticato nelle firme dal Notar
, da Scalea, Rep. 98213, Racc. 30947, la LA OU Società Persona_2
Agricola a r.l. ha provveduto a pagare, per conto della società a somma di Controparte_2
€ 310.000,00 in favore della - ovvero della divisione Parte_6 per come richiesto dalla stessa Parte_7 Parte_6
- a mezzo degli assegni circolari, che Le si mostrano, prodotti come documenti G.6 e G.
6.2 dalla difesa della IG.ra , in allegato alla memoria di cui all'art. 183, 6° comma, n. 2?”), Parte_1 ha dichiarato: “confermo la circostanza e preciso di essere a conoscenza del pagamento in quanto sono l'amministratore della AO GR e gli assegni li ha emessi la banca su mio ordine.
Preciso che sono stati pagati sette assegni circolari intestati direttamente a per Parte_6 conto di per l'ottenimento di una restrizione ipotecaria sui terreni oggetto di CP_2 contratto“ (cfr. verbale dell'udienza del 27.09.2022). Pertanto, tenuto conto del versamento della suddetta somma di euro 310.000,00 eseguito con riguardo al rapporto per cui è causa e della sua mancata contabilizzazione da parte dell'istituto di credito procedente (non avendo, in ogni caso, quest'ultimo nulla provato e, prima ancora, specificamente allegato in senso contrario),
l'esposizione debitoria maturata a carico di relativamente al contratto di mutuo Parte_1 stipulato il 17.10.2000, come indicata nell'atto di precetto dell'11.01.2016 posto a base del pignoramento immobiliare oggetto di opposizione, va rideterminata mediante la decurtazione del medesimo importo, da imputare secondo quanto previsto dall'art. 1194 c.c. (in assenza di elementi di segno contrario).
Con riguardo, invece, agli altri motivi di opposizione, innanzitutto, deve rilevarsi che il titolo posto a base della procedura esecutiva per cui è causa è costituito dal contratto di mutuo agrario ipotecario dell'importo di £ 2.303.732.415, pari a euro 1.192.185,00, stipulato, in data
17.10.2000, da con la Banca Carime s.p.a. per la ristrutturazione finanziaria, in virtù Parte_1 dalla legge della Regione Calabria n. 14 del 22.12.1998, delle passività anteriori al 30.06.1998 scadute e non pagate e da scadere, con relativi interessi e/o commissioni maturati sino alla medesima data del 17.10.2000 (come da scheda sinottica allegata). Con tale contratto è stato pattuito (per quanto rileva ai fini della decisione) un tasso di interesse globale, sia per il periodo di preammortamento, che per quello di ammortamento, pari al 6,85% effettivo annuo, corrispondente al tasso di riferimento per il credito agrario di miglioramento vigente alla data di
7 stipula, determinato ai sensi del d.m. del 21.12.1994, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30.12.1994
e successive integrazioni e modificazioni. Invero, a fronte di un ammortamento della durata di dodici anni dall'1.07.2003, è stato pattuito il rimborso dell'importo erogato (con accredito in favore della mutuataria su un conto speciale infruttifero, che ne ha rilasciato ampia quietanza) mediante il versamento di 24 rate semestrali posticipate di importo costante, pari a £ 141.482.337 ciascuna, con decorrenza dal 31.12.2003; inoltre, posta la pattuizione di tasso di interesse effettivo annuo del 6,85%, è stato previsto a carico della mutuataria il rimborso delle quote di ammortamento del capitale come da piano allegato al contratto, nonché di una quota di interessi pari al 2,75% effettivo annuo, rimanendo a carico della Regione Calabria il residuo onere a titolo di concorso nel pagamento degli interessi per effetto della citata legge n. 14 del 22.12.1998.
Altresì, è stato pattuito un interesse di mora pari al 10,85% nominale annuo, corrispondente al tasso globale annuo effettivo maggiorato di 4 punti percentuali, nonché è stato previsto che l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata, anche per il preammortamento, e non pagato producesse interessi nella suddetta misura, a carico della mutuataria, dal giorno della scadenza sino al pagamento, non essendo consentita su tali interessi la capitalizzazione periodica.
Tanto premesso, in primo luogo, va disatteso il motivo di opposizione, con cui è stata rilevata la nullità del suddetto contratto di mutuo per carenza di causa ex art. 1418 c.c., stante l'utilizzo della somma di denaro erogata per ripianare pregresse passività ed esposizioni debitorie della mutuataria.
Invero, posto che alcuna contestazione è stata mossa in ordine alla ricezione da parte della mutuataria della somma mutuata (stante l'accredito della stessa, come indicato nell'art. 2 del contratto, su un conto speciale infruttifero, come da espressa quietanza da lei rilasciata), innanzitutto, l'infondatezza della suddetta censura discende dalla peculiare tipologia dell'atto negoziale di cui si discute, trattandosi, come detto, di un contratto di mutuo agrario ipotecario stipulato al precipuo fine della ristrutturazione finanziaria, in virtù di quanto previsto dalla legge della Regione Calabria n. 14 del 22.12.1998, delle passività anteriori al 30.06.1998 scadute e non pagate e da scadere, con relativi interessi e/o commissioni maturati sino alla medesima data del
17.10.2000 (come da scheda sinottica allegata al medesimo contratto). A fronte di ciò, peraltro, è pacifico che, anche nel caso di un contratto di mutuo fondiario ordinario, lo stesso è valido pure se volto ad estinguere pregresse esposizioni debitorie della parte mutuataria (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. dell'11.01.2001 n. 317, Cass. civ. del 20.04.2007 n. 9511, Cass. civ. del
26.03.2012 n. 4792, Cass. civ. del 27.12.2013 n. 28662 e Cass. civ. del 12.09.2014 n. 19282 e, da ultimo, Cass. civ. sez. un. del 5.03.2025 n. 5841, con cui è stato rilevato che “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso
8 l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo”). Pa È, poi, priva di plauso la censura con cui è stata denunciata l'indeterminatezza dell' , stante l'asserita applicazione nel corso del rapporto di un ISC diverso rispetto a quello indicato nel contratto di mutuo, con la conseguente nullità dello stesso.
Invero, innanzitutto, deve rilevarsi che l'indicazione dell'ISC è divenuta obbligatoria solo dall'1.10.2003, ovvero da quando sono entrate in vigore le Istruzioni di vigilanza della Banca di
Italia del 25.07.2003, in seguito alla delibera Cicr del 4.03.2003. Dunque, al momento della stipula del contratto di mutuo in esame (ovvero in data 17.10.2000), non era previsto alcun Pa obbligo di indicazione dell , né, comunque, la suddetta delibera ha imposto particolari oneri informativi per i contratti in essere, tenuto conto di quanto previsto all'art. 14 (norma dal Pa contenuto assai generale e, in ogni caso, riferita non tanto all'indicazione dell' , quanto, piuttosto, ai generali oneri informativi imposti dalla medesima delibera). Inoltre, di certo, non può ritenersi che l'obbligo in questione sia stato introdotto con effetto retroattivo, né, tantomeno, con gli effetti di cui all'art. 117 Tub. È, infatti, pacifico che l'ISC (o TAEG) non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione di tale indice, quindi, non può comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non rende applicabile quanto disposto dall'art. 117
Tub. In particolare, in caso di ISC (o TAEG) contrattuale errato, non è applicabile il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, Tub, in quanto nessuna norma prevede ciò (tale disposizione normativa, infatti, si riferisce alla mancata indicazione del tasso debitore, per cui non
è applicabile al TEAG o ISC, che, come detto, non è un tasso, ma solo un indice equivalente). Né ricorre un'ipotesi di nullità in virtù del comma 6 del medesimo art. 117 Tub, in quanto tale vizio colpisce le clausole contrattuali che prevedono tassi più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati, ovvero resi pubblici nella filiale dell'istituto di credito con i fogli informativi previsti dall'art. 116 Tub, rispetto al quale, in ogni caso, nulla è stato allegato nel presente giudizio
(riferendosi, infatti, tale norma ad un'ipotesi diversa rispetto a quella prospettata dall'opponente).
Dunque, in altri termini, l'omessa od (eventuale) erronea indicazione dell'ISC (o TAEG) non determina nessuna incertezza circa il contenuto effettivo del contratto stipulato e il tasso di interesse effettivamente pattuito, sicché la violazione dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla
9 banca mediante l'erronea quantificazione di tale indice non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto (né, tantomeno, della sola clausola relativa agli interessi), potendo, al più, eventualmente configurarsi solo come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità dell'istituto di credito. L'erronea indicazione dell'ISC (o TAEG) non incide, pertanto, sulla validità delle clausole contrattuali ai sensi dell'art. 117 Tub, potendo, al più, rilevare solo sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni eventualmente subiti dal cliente, qualora ne vengano dedotti e provati gli elementi costitutivi (soluzione, peraltro, coerente con i principi giurisprudenziali espressi in tema di distinzione tra le regole di comportamento e quelle di validità del contratto, essendo stato osservato che la violazione dei doveri di informazione può dar luogo ad un'ipotesi di responsabilità precontrattuale o contrattuale, senza, però, determinare alcuna nullità del contratto – cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. un. n.
26724/2007). Quindi, l'inserimento nel contratto dell'ISC (o TAEG) costituisce un obbligo legale, il cui inadempimento può, al più, comportare il risarcimento dell'eventuale danno dimostrato dal mutuatario per aver confidato in un indice errato (dovendo quest'ultimo allegare e provare – a Pa dispetto di quanto avvenuto nel caso di specie - che, se avesse conosciuto l o TAEG effettivamente applicato dalla banca, non avrebbe stipulato quel contratto). Tanto, peraltro, come costantemente ribadito, anche di recente, in sede giurisprudenziale (cfr. Cass. civ. del 19.09.2024
n. 25199, secondo cui “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
D.Lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”).
Né, a dispetto di quanto dedotto dall'opponente (peraltro in modo del tutto generico), può prospettarsi, con riguardo alle clausole contrattuali concernenti la determinazione dei tassi di interesse, alcuna violazione degli artt. 1284 e 1346 c.c..
Invero, a parte la pattuizione nel caso de quo di tassi di interesse in conformità alla speciale disciplina applicabile al contratto di cui si discute, è, comunque, pacifico che, ai fini della valida pattuizione di interessi in misura superiore al tasso legale è necessaria, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., la forma scritta ad substantiam, sicché, nel caso di violazione di tale norma imperativa, si ha la nullità della pattuizione con cui è stata determinata in via convenzionale la misura del tasso di interesse, con la sua sostituzione con quello legale. Tuttavia, l'esigenza della forma scritta di cui all'art. 1284, comma 3, c.c. deve ritenersi soddisfatta non solo nel caso di indicazione in cifre nel documento negoziale del tasso di interesse specificamente pattuito, ma anche laddove, in ottemperanza ai principi generali di determinatezza o determinabilità
10 dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso convenzionale (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del
29.11.1996 n. 10657, Cass. civ. sez. I dell'8.05.2008 n. 11466, Cass. civ. sez. I del 23.09.2002 n.
13823). Infatti, ai fini della validità di tale modalità di determinazione del tasso di interesse
(cosiddetta per relationem) è condizione necessaria e sufficiente il riferimento a criteri prestabiliti e elementi fattuali esterni oggettivamente verificabili, così da escludere che il parametro previsto consenta, in sostanza, il potere di ingerenza di una parte (ovvero dell'istituto di credito) e, quindi, la possibile unilaterale determinazione ad opera della stessa dell'interesse concretamente applicabile (cfr. al riguardo, tra le altre, Cass. civ. del 13.06.2024 n. 16456, secondo cui “In tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso;
analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, TUB”). È, dunque, sufficiente che il tasso di interesse convenzionale sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza senza incertezza e alcun margine di discrezionalità in favore dell'istituto di credito, a nulla rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale e il grado di perizia richiesta per la sua esecuzione. Ebbene, stante la previsione nel contratto di mutuo di cui si discute (in conformità alla speciale disciplina ad esso applicabile) di tassi di interesse (sia corrispettivo, che moratorio) ben determinati o, comunque, agevolmente determinabili in base a parametri prestabiliti (cfr. gli artt. 5 e 6), non può prospettarsi alcuna violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1284 e 1346 c.c..
Con riguardo, invece, all'asserita usurarietà dei tassi di interesse pattuiti, innanzitutto, si deve dare atto dell'ormai pacifica applicabilità della disciplina antiusura anche a quelli di mora. Invero, a fronte del dibattito sorto sul punto in ambito dottrinario e giurisprudenziale, come noto, è intervenuto il legislatore con l'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 394 del 2000, convertito nella legge n. 24 del 2001, norma di interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c.. In particolare, con tale disposizione normativa è stato stabilito: “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Quindi, considerato l'espresso riferimento normativo agli interessi pattuiti “a qualunque titolo”, ha cominciato ad avere sempre più riscontro la tesi secondo cui anche gli interessi moratori soggiacessero alla disciplina prevista dagli artt. 1815 c.c. e 644 c.p. (cfr. ex plurimis, Cass. civ. n.
5286/2000, Cass. civ. n. 5324/2003, Cass. civ. n. 6992/2007). Anche la sentenza di legittimità n.
350 del 9.01.2013 (richiamata dall'opponente) ha ribadito che l'interesse di mora deve essere
11 pattuito nel rispetto del limite del tasso soglia antiusura vigente al momento della stipula contrattuale, senza, comunque, in alcun modo avallare un'eventuale sommatoria, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, delle misure percentuali del tasso di interesse corrispettivo e moratorio pattuito. Comunque, la questione ha trovato un punto fermo nell'arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione del 18.09.2020 n. 19597, con cui è stato, tra l'altro, precisato che, nel caso di effettivo riscontro dell'usurarietà degli interessi di mora, gli stessi, in applicazione della regola generale del risarcimento per il creditore di cui all'art. 1224
c.c., sarebbero, comunque, dovuti (a dispetto di quanto dedotto dall'opponente), sebbene in misura pari agli interessi corrispettivi legittimamente pattuiti.
In ogni caso, pur soggiacendo anche gli interessi mora alla disciplina in tema di usura, deve escludersi, per giurisprudenza unanime (a dispetto di quanto dedotto dall'opponente), qualsivoglia sommatoria degli stessi con gli interessi corrispettivi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996, trattandosi di entità del tutto autonome, eterogenee e differenti non solo per natura e funzione, ma anche per la base di calcolo presa in considerazione. La sommatoria di detti interessi, infatti, genererebbe un “tasso creativo” non convenuto tra le parti, né concretamente applicabile (cfr. in proposito, ex plurimis, Tribunale
Napoli sez. II del 21.05.2020 n. 3546, con cui è stato ribadito che, al fine di verificare il superamento della soglia dell'usura, gli interessi moratori non vanno sommati agli interessi corrispettivi, data la differente natura che caratterizza le due previsioni pattizie;
infatti, se gli interessi di mora attengono ad un'anomalia del rapporto, conseguente all'inadempimento del cliente e svolgono una funzione risarcitoria per il creditore, gli interessi corrispettivi, invece, riguardano l'aspetto fisiologico del rapporto stesso e hanno la funzione di remunerare la banca per il prestito richiesto dal mutuatario;
quindi, l'usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori va valutata con specifico riferimento all'entità degli stessi e non già alla loro sommatoria, atteso che si tratta di oneri dovuti in via alternativa e la loro somma rappresenterebbe un “non tasso” od “un tasso creativo”, in quanto relativo ad interessi mai pattuiti e non concretamente applicabili;
nonché, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, Cass. civ. del 4.11.2021 n. 31615, secondo cui “Ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n.
108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”).
Inoltre, è, allo stato, pacifico che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia antiusura, non deve tenersi conto della commissione di estinzione anticipata. Per costante giurisprudenza,
12 infatti, non sono accumunabili, nella comparazione necessaria alla verifica del superamento delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni. In particolare, è impossibile cumulare la commissione di estinzione anticipata, che viene chiesta dal creditore e pattuita per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata (per i più svariati liberi motivi di ritenuta convenienza) e compensare il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto di avere dal negozio, accordando il prestito. La natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta, quindi, che essa non è computabile ai fini della verifica della non usurarietà. Si tratta, infatti, di una commissione non collegata all'erogazione del credito, non essendo una remunerazione a favore dell'istituto di credito dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, ma, al contrario, un corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni ad essa connessi. Pertanto, “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (cfr. Cass. civ. sez. III del 7.03.2022 n. 7352, nonché, in modo conforme, ex multis,
Cass. civ. n. 23866/2022, Cass. civ. n. 4597/2023 e Cass. civ. n. 18497/2024).
Così come, è ormai indubbio che a nulla rileva la cosiddetta “usura sopravvenuta”. E', infatti, noto che le Sezioni Unite della Suprema Corte della Cassazione con la sentenza n. 24675 del
19.10.2017, nel dirimere un contrasto, hanno ritenuto di avallare la tesi (seguita dall'unanime successiva giurisprudenza) che nega la configurabilità della “usura sopravvenuta”, affermando il seguente principio di diritto: “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o
l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto".
Dunque, posto quanto sinora rilevato ed esclusa qualsivoglia sommatoria, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, dei tassi di interesse corrispettivo e di mora (oltre che di altri oneri, come la commissione di estinzione anticipata), deve escludersi, con riguardo al contratto di mutuo di esame, il configurarsi di un'usura oggettiva, stante, la pattuizione di tassi non eccedenti quello soglia applicabile ratione temporis. Tanto, anche se si considera la previsione nel contratto a carico della mutuataria di una quota di rimborso degli interessi pari solo al 2,75%, rimanendo a
13 carico della Regione Calabria il residuo onere a titolo di concorso per effetto della legge n. 14 del
22.12.1998, oltre che l'orientamento giurisprudenziale con cui è stata esclusa l'applicabilità della normativa in tema di usura ai mutui agevolati, essendo il tasso di interesse normativamente imposto e non frutto di accordo tra le parti e considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l.
n. 394/2000, tale normativa si applica ai soli finanziamenti privi di agevolazioni (cfr. in tal senso, tra le altre, Tribunale Trento n. 742 del 6.08.2018 e Corte di appello di Cagliari del 21.06.2012).
Per quanto attiene, invece, all'usura soggettiva, è noto che, in tema di contratti bancari, la cosiddetta “usura soggettiva” richiede che gli interessi, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultino sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Il suo accertamento non può, quindi, esaurirsi in una verifica meramente numerica e l'onere della prova grava in capo alla parte attrice (cfr. in questi termini Tribunale Roma del 4.06.2020 n. 8104). L'usura soggettiva, dunque, va provata, non essendo sufficiente la mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria che, di per sé, possa consentire di dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento;
invero, deve essere fornita la prova, sulla base di una conferente allegazione, oltre che della sproporzione tra le condizioni applicate e quelle praticate per operazioni similari, anche della situazione di difficoltà economica o finanziaria del correntista e della conoscenza della stessa da parte della banca, non essendo, comunque, sufficiente la mera enunciazione di altre esposizioni debitorie del medesimo correntista (cfr. in tal senso, ex plurimis, Tribunale Roma dell'8.8.2020
n. 11489). Ebbene, a fronte della specifica natura e funzione del contratto di mutuo di cui si discute, comunque, alcuna specifica allegazione e riscontro probatorio è stato offerto nei suddetti termini dall'opponente, non potendosi, in ogni caso, ritenere dirimente, per quanto concerne lo stato di difficoltà economica o finanziaria della mutuataria, la sola circostanza (ancor più in considerazione dei benefici di cui la stessa ha usufruito) che le somme erogate fossero destinate a ripianare sue preesistenti esposizioni debitorie. Così come, analogamente, alcunché è stato specificamente allegato e provato circa un'eventuale sproporzione tra le condizioni economiche applicate e quelle praticate per operazioni similari.
Parimenti, è infondata la doglianza riguardante un'asserita applicazione di interessi anatocistici.
Invero, al riguardo deve richiamarsi l'art. 3 della delibera Cicr del 9.02.2000, applicabile, in tema di anatocismo in operazioni di finanziamento con rimborso rateale, ai contratti (come quello in esame) sottoscritti a partire dal 1° luglio 2000. In particolare, con tale norma è stato disposto, in deroga all'art. 1283 c.c., che “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente previsto, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”. Ebbene, le pattuizioni di cui all'art. 6 del contratto
14 di cui si discute appaiono conformi a tale disposizione, con la conseguente infondatezza della suddetta censura.
Dunque, in conclusione, l'opposizione in esame va accolta limitatamente alla doglianza riguardante la mancata contabilizzazione nella somma precettata (posta a base del pignoramento immobiliare oggetto di opposizione) del versamento dell'importo di euro 310.000,00. Quindi, la pretesa creditoria azionata va decurtata di tale somma, da imputare ai sensi dell'art. 1194 c.c., oltre ovviamente quanto spettante al creditore procedente (e, quindi, alla società cessionaria intervenuta in corso di causa) per gli oneri e le spese maturati successivamente;
invece, le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché l'opponente, la Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t. e quest'ultimo in proprio (avendo gli CP_3 stessi prospettato argomentazioni difensive di analogo tenore rispetto ai motivi di opposizione esplicitati da vanno condannati, in solido, alla loro rifusione in favore dell' Parte_1 [...]
e della quale procuratore della (da liquidare Controparte_1 Controparte_7 Parte_2 unitariamente, tenuto conto della difesa di tali società mediante lo stesso avvocato, del fatto che, successivamente alla costituzione in giudizio della cessionaria ex art. 111 c.p.c., comunque, la cedente non ha più svolto alcuna attività processuale e del tenore delle difese prospettate dalla medesima cessionaria). In particolare, tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale n. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
n. 147/2022 (tenuto conto del decisum), con diminuzione del 50%, considerata l'attività difensiva concretamente prestata, la natura della controversia e la complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, e con compensazione di 1/3, stante la parziale fondatezza della pretesa creditoria azionata con l'atto di pignoramento immobiliare oggetto di opposizione. Con riguardo, invece, alle posizioni delle società e rimaste contumaci, Controparte_5 Controparte_4 CP_6 sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1973/2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da e, per Parte_1
l'effetto, dispone che il credito azionato in via esecutiva da in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., come da atto di precetto dell'11.01.2016, sia ridotto della somma di euro 310.000,00, da imputare ai sensi dell'art. 1194 c.c.;
- condanna , la in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_2
p.t. e quest'ultimo in proprio alla rifusione, in solido, in favore dell' CP_3 [...]
e della quale procuratore della in persona dei CP_1 Controparte_7 Parte_2 rispettivi legali rappresentanti p.t., nella misura di 2/3, delle spese di lite, liquidate nell'unica
15 complessiva somma (pari a 1/1) di euro 11.229,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Cap ed Iva, come per legge, con compensazione della residua parte;
- dispone la compensazione integrale le spese di lite relativamente alle posizioni processuali delle società e in persona dei legali rappresentanti p.t.. Controparte_5 Controparte_4 CP_6
Paola, 27.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto
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