Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/02/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01551/2025REG.PROV.COLL.
N. 03805/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3805 del 2024, proposto da IO Tincani, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Benedetti e Romina Sestini, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Ministero dell’università e della ricerca, Università degli studi di Pavia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi, 12
nei confronti
FE FA, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Clarich, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, 32;
LO PA Glazel, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - sede di Milano (sezione quinta) n. 941/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Università degli studi di Pavia e di FE FA;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Benedetti e Clarich;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante indicato in intestazione, professore associato di filosofia del diritto presso l’Università degli studi di Bergamo dal 2014 (e in tale qualità titolare dei corsi di filosofia del diritto, filosofia e informatica giuridica, teoria dell’interpretazione), agisce nel presente giudizio per l’annullamento degli atti della procedura di chiamata di un professore di II fascia per il medesimo settore concorsuale e scientifico-disciplinare (rispettivamente 12/H3 e IUS/20 - filosofia del diritto), presso l’Università degli studi di Pavia, indetta con decreto rettorale in data 19 agosto 2021, n. 1890.
2. All’esito della selezione l’appellante si collocava al terzo posto nella graduatoria, nella quale figurava come candidato più qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali era stato bandito il posto il dottor FE FA. Gli atti della procedura erano infine approvati con decreto rettorale del 16 maggio 2022, n. 1401. Con il proprio ricorso, proposto davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - sede di Milano, censurava quindi i giudizi espressi dalla commissione di concorso sia con riguardo al candidato vincitore che al secondo classificato, dottor LO PA Glazel, in relazione al sub-criteri sulla base dei quali la valutazione era stata condotta.
3. Con un primo ordine di contestazioni sottolineava di essere l’unico dei tre candidati ad avere svolto con continuità attività di docente in corsi afferenti al settore scientifico-disciplinare a concorso, e che la medesima attività era stata definita dalla stessa commissione giudicatrice « eccellente ». In ragione di ciò asseriva che in essa dovrebbero ritenersi automaticamente comprese le attività di tutoraggio e di relatore di tesi di laurea, che in tesi non era quindi necessario specificare nel curriculum , e la cui mancata indicazione specifica aveva invece inciso negativamente sulla valutazione. Veniva inoltre sottolineato che nel medesimo curriculum era stata indicata in dettaglio l’attività seminariale, consistita nell’organizzazione di importanti eventi in materia, laddove i controinteressati si erano limitati a dichiarare mere partecipazioni a congressi e seminari. Con riguardo alle pubblicazioni scientifiche veniva lamentata la violazione dei sub-criteri di valutazione predisposti dalla stessa commissione, sotto il profilo della congruenza con il settore scientifico-disciplinare e della determinazione analitica dell’apporto del candidato a lavori in collaborazione, nella misura in cui non era stata considerata la complessiva inferiore collocazione editoriale delle riviste su cui erano stati pubblicati i lavori dei controinteressati; oltre all’assenza di premi o riconoscimenti a loro favore, e al fatto che tutti i lavori del ricorrente erano di tipo monografico, a differenza di quelli dei medesimi controinteressati. Veniva inoltre affermata la piena congruenza dell’attività di insegnamento svolta dal ricorrente e delle sue pubblicazioni rispetto agli ambiti di ricerca scientifica previsti dal bando di concorso per la figura di docente da reclutare, riferiti « in via esemplificativa e non esaustiva » alle materie e agli argomenti relativi « all’informatica giuridica e all’intelligenza artificiale applicata al diritto ». Infine era posto in rilievo che in un concorso a ricercatore di tipo A presso un altro ateneo precedente di un solo anno rispetto a quello oggetto di controversia il primo classificato non era stato selezionato.
4. Le censure così sintetizzabili erano respinte dall’adito Tribunale amministrativo con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
5. La pronuncia di primo grado escludeva innanzitutto che il giudizio finale, di carattere « globale », potesse essere infirmato dalle contestazioni rivolte alla « valutazione di alcuni sub-criteri di giudizio ». Più nello specifico, erano giudicate infondate le censure intese a sostenere che « la durata e la continuità didattica debba assumere un peso maggiore e dirimente rispetto agli altri parametri » e che sul punto possa predicarsi un automatismo valutativo nel fatto che il ricorrente, unico dei tre candidati, era già professore associato; e inoltre che in assenza di puntuali indicazioni al riguardo nel curriculum presentato a fini concorsuali la commissione potesse valutare a suo favore attività afferenti alla didattica e corrispondenti ad uno specifico sub-criterio - tutoraggio e la relazione di tesi di laurea . In termini analoghi veniva considerata legittima la mancata valutazione dell’attività seminariale di quest’ultimo, « stante la genericità delle indicazioni contenute nel curriculum », nel quale era per giunta stata accorpata l’attività di partecipazione a congressi, non riferibile all’attività didattica ma a quella di ricerca scientifica.
6. Le contestazioni relative alle pubblicazioni venivano giudicate affette da una « visione parziale dei criteri valutativi » previsti dalla normativa concorsuale. Ciò nella misura in cui esse erano riferite al solo profilo concernente la rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e la relativa diffusione presso la comunità internazionale, laddove in base alla griglia di sub-criteri predefinita dalla commissione nella valutazione sono compresi « anche profili sostanziali », non oggetto di specifiche censure, quali l’« originalità e l’innovatività degli scritti » e la « congruenza del loro contenuto con il profilo di professore universitario da ricoprire o con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate ».
7. Del pari venivano di seguito considerate carenti le contestazioni relative ai giudizi espressi nei confronti dell’attività di ricerca scientifica, nell’ambito del quale si dava atto del legittimo riconoscimento a favore del vincitore di premi e riconoscimenti. Del pari erano infine ritenuti indimostrati gli assunti secondo cui i due candidati che avevano preceduto il ricorrente nella graduatoria di merito non avrebbero trattato gli argomenti « attinenti all’informatica giuridica e dell’intelligenza artificiale » sulla base dei quali è stato modulato il giudizio comparativo.
8. La sentenza di primo grado è appellata dall’originario ricorrente.
9. Resistono all’appello il Ministero dell’università e della ricerca e l’Università degli studi di Pavia e il controinteressato selezionato quale candidato maggiormente idoneo.
DIRITTO
1. In premessa, l’appello riporta il giudizio sintetico formulato dalla commissione giudicatrice nei confronti del ricorrente, contraddistinto dalla valutazione di eccellenza della « continuità didattica », per avere egli « insegnato con regolarità i corsi di filosofia del diritto, informatica giuridica, teoria dell’argomentazione, teoria dell’interpretazione, svolgendo la conseguente attività di partecipazione alle commissioni di esame (e) di tesi di laurea »; valutazione tuttavia contraddetta dal fatto che il suo curriculum non reca indicazioni « circa la quantità e qualità dell’attività di tipo seminariale, esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, predisposizione delle tesi di laurea, di laura magistrale e delle tesi di dottorato. Dalla documentazione esibita non risultano il conseguimento della titolarità di brevetti, né il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca ». In contrario, l’appello deduce che il curriculum reca l’indicazione dello svolgimento nel periodo 2006-2014 dell’attività di « affidatario dei corsi di Filosofia del diritto, teoria generale del diritto, filosofia e informatica giuridica etica giuridica teoria dell’argomentazione », e di essere stato « titolare dei corsi di filosofia del diritto, filosofia e informatica giuridica teoria dell’interpretazione » dal 2014.
2. Con riguardo all’attività di ricerca scientifica, si sottolinea che parimenti il ricorrente aveva dichiarato di avere partecipato « come relatore a congressi nazionali e internazionali e ha tenuto lezioni e seminari in molte università italiane » e di avere organizzato « il XXXI congresso nazionale della SIFD (società italiana di filosofia del diritto; n.d.e.) dei cui atti ha curato la pubblicazione ».
3. Per quanto concerne invece le pubblicazioni, a fondamento della pretesa superiorità rispetto agli altri candidati si ricorda il lusinghiero giudizio espresso dall’organo concorsuale nei confronti della produzione scientifica del ricorrente: « vasta ed importate, e complessa per la sua articolazione, produzione monografica, che ne rivela ad un tempo l’originalità e la piena maturità scientifica. La scelta dei temi coniuga maturità scientifica ed estro creativo, ricostruzione storiografica critica e provocazione intellettuale dotata di rilevanza pratica, incessante. Il metodo è rigoroso e la centralità per il settore della filosofia del diritto se analizzata nel suo complesso, piena a mai ripetitiva. La connessione tra originalità e rigore metodologico rappresenta la cifra anche della produzione di articoli scientifici. La collocazione delle pubblicazioni è talora prestigiosa, e presuppone sicura diffusione all’interno della comunità scientifica nazionale. Il profilo appare pienamente rilevante per il settore disciplinare IUS/20 ».
4. Tutto ciò premesso, l’appello ripropone le censure di violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione dei profili accademici previsti per le procedure di chiamata a professore universitario di II fascia, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 4 agosto 2011, n. 344 ( Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato ). Si sostiene che le censure articolate nel ricorso di primo grado in relazione ai parametri normativi ora richiamati sarebbero state respinte dalla sentenza sulla base di una motivazione contraddittoria.
5. Più precisamente, con un primo ordine di censure viene dedotta la contraddittorietà della premessa metodologica sulla cui base la sentenza ha esaminato i motivi di impugnazione formulati in ricorso nei confronti della valutazione comparativa dei candidati rispetto all’esito finale di rigetto. Non sarebbe nello specifico conciliabile sul piano logico la premessa maggiore, secondo cui la valutazione comparativa di competenza della commissione « non è atomistica, ma globale e complessiva », per poi affermare la legittimità dell’esito finale perché determinato da « aspetti differenziali capillari onde individuare il concorrente che soddisfa al meglio tutti i vari sub parametri ». In contrario viene ribadita la validità dell’impostazione del ricorso, diretto a sollecitare il sindacato parametrico tipico del giudice amministrativo sulla base della prospettazione dell’illegittimità del giudizio finale per effetto di errori valutativi riconducibili ai singoli sub-criteri previsti in base alla normativa concorsuale, tra quelli complessivamente previsti per il giudizio comparativo sui partecipanti alla procedura di chiamata. Del pari viene sottolineato che nel ricorso si era argomentato che se l’esame dei profili curriculari si fosse svolto in modo conforme ai criteri di legge il ricorrente sarebbe prevalso su entrambi i controinteressati, per la sua incontestabile superiorità rispetto ai questi con riguardo sia all’attività didattica, sia a quella di ricerca scientifica e inoltre per le pubblicazioni presentate.
6. Un ulteriore profilo di erroneità della sentenza consisterebbe nell’avere supposto come equivalenti i sub-criteri predefiniti dalla commissione nella prima seduta, in ragione della mancata previsione dei relativi fattori ponderali, e conseguentemente legittima la valutazione dell’attività didattica espressa nei confronti dei tre candidati. In contrario viene prospettata per questa parte un’illegittima sottovalutazione del profilo curriculare del ricorrente, malgrado l’eccellenza riconosciutagli, a causa dell’illegittima equiparazione al numero dei corsi tenuti e alla continuità didattica delle attività seminariali e/o di tutoraggio. Ne sarebbe derivato l’irragionevole esito finale di subvalenza di « uno studioso che è titolare -da dieci anni – della cattedra di Filosofia del Diritto (oltre che degli altri insegnamenti) (…) rispetto ad un ricercatore che “ha reso informazioni descrittive come il numero di ore di seminario espletate ».
7. Considerazioni analoghe sono svolte con riguardo all’attività scientifica, in relazione alla quale si censura il fatto che si sia attribuito rilievo alla mancanza di brevetti in un settore scientifico quale la filosofia del diritto; e sia stato inoltre svalutato il riconoscimento in favore del ricorrente « della sua autorevolezza nel panorama nazionale da parte della Società Italiana di Filosofia del Diritto ». Viene poi dedotto sul punto che la rilevanza delle pubblicazioni avrebbe dovuto « assumere un peso maggiore e dirimente » rispetto agli altri sub-criteri.
8. Con il secondo motivo d’appello la sentenza viene censurata per non avere riscontrato i dedotti profili di illogicità e/o contraddittorietà del giudizio della commissione e inoltre per avere ritenuto non ricavabile dal curriculum del ricorrente lo svolgimento di attività di servizio prestata in relazione al sub-criterio concernente la didattica. A questo specifico riguardo viene ribadito che la valutazione di eccellenza espressa in esordio dalla commissione, che avrebbe dovuto avere valore assorbente, sarebbe stata irragionevolmente sminuita da una pretesa mancanza in realtà solo formale dell’attività di tutoraggio, che in tesi sarebbe invece « insita nella “titolarità” dei corsi tenuti ». La sua mancata considerazione a favore del ricorrente sarebbe pertanto inficiata da un’interpretazione e applicazione « “atomistica” e formalistica dei sub criteri di valutazione dei candidati », in contrasto con il legittimo modus operandi stabilito in materia dalla giurisprudenza amministrativa. Viene poi contestato che il ricorrente non avrebbe indicato nel proprio curriculum che egli « era l’unico docente di filosofia del diritto dell’ateneo », come supposto dalla sentenza. In contrario si sottolinea che nel documento presentato ai fini della partecipazione alla procedura di chiamata sarebbe stato adeguatamente rappresentato che egli era stato dapprima affidatario e poi titolare dei corsi di filosofia del diritto e teoria generale del diritto dell’Università di Bergamo. Quindi - prosegue la censura - da ciò si sarebbe dovuto ricavare la continuità non solo dei corsi, come nel caso di specie avvenuto a fondamento del giudizio di eccellenza espresso dalla commissione, ma anche dell’esperienza nel tutoraggio e nell’assistenza nelle tesi di laurea. Si aggiunge infine che in presenza di dubbi si sarebbe in ogni caso dovuto attivare il soccorso istruttorio.
9. Quindi viene ribadito che considerazioni analoghe a quelle espresse in relazione all’attività di tutoraggio andrebbero estese all’attività seminariale, la quale avrebbe rilievo per profili accademici quali quello del controinteressato, contraddistinti dallo svolgimento di incarichi o contratti di docenza, e non anche per il ricorrente « invece stabilmente “strutturato” all’interno dell’Ateneo di Bergamo », con « oltre dieci anni la docenza (prima come “affidatario” e poi come “titolare”) delle materie oggetto del posto messo a concorso ».
10. Analoghe aporie inficerebbero la valutazione dell’attitudine alla ricerca scientifica del ricorrente, desumibile dall’avere egli organizzato il congresso nazionale della società italiana di Filosofia del diritto e dall’avere curato la pubblicazione dei relativi atti. Viene sostenuto che dall’esperienza in questione dovrebbe trarsi « il riconoscimento per facta concludentia non solo e non tanto della capacità organizzativa » dello stesso, « quanto piuttosto del fatto che l’intera comunità scientifica lo riconosce come un autorevole esponente nazionale », nondimeno irragionevolmente svalutato dalla commissione, che ha invece riconosciuto al controinteressato selezionato la qualità di « responsabile di iniziative scientifiche con un significativo impatto internazionale ».
11. Con un ulteriore motivo d’appello sono riproposte le censure nei confronti della valutazione delle pubblicazioni scientifiche del medesimo controinteressato, in tesi inficiata dal fatto che non è stata rilevata la non congruenza delle sue pubblicazioni con il profilo da ricoprire e la loro scarsa rilevanza sul piano della collocazione scientifica, posto che « solo un saggio tra quelli presentati è risultato essere pubblicato su rivista scientifica di Classe A per l’area giuridica, quando invece la commissione ritiene che “la collocazione delle pubblicazioni prestigiosa” ». A ciò si contrappone il più elevato profilo del ricorrente, « i cui saggi sono tutti pubblicati su riviste scientifiche di Classe A per l’area 12 », laddove la commissione avrebbe riconosciuto come sporadica tale elevata collocazione: « è talora prestigiosa ». Emergerebbe in conclusione il falso presupposto di una valutazione che avrebbe dovuto essere condotta sulla base di un « criterio discretivo di natura “oggettiva” », che la sentenza avrebbe erroneamente giudicato non idoneo a invalidare il giudizio comparativo sull’erroneo presupposto che a base dei motivi di impugnazione si porrebbe una « visione parziale dei criteri valutativi ».
13. Le censure così sintetizzate sono infondate.
14. Non è innanzitutto ravvisabile alcuna contraddittorietà nel complessivo ragionamento sulla cui base si fonda la statuizione di rigetto del ricorso di primo grado. Al riguardo, la premessa maggiore a mente della quale il giudizio di carattere discrezionale in cui si sostanzia la valutazione di profili curriculari di aspiranti alla docenza universitaria ha carattere sintetico e globale è conforme all’univoca giurisprudenza amministrativa in materia ( ex multis : Cons. Stato, VII, 27 maggio 2024, n. 4676; 7 agosto 2023, n. 7586). La premessa minore secondo cui il ricorso ha invece censurato in modo insufficiente solo alcuni aspetti di quel giudizio, attraverso censure riferite all’applicazione dei singoli sub-criteri di valutazione dei profili curriculari dei candidati, è a sua volta rispondente al tenore delle censure articolate nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado. Ciò nondimeno la descritta impostazione non conduce automaticamente all’accoglimento del ricorso, come suppone l’appello. A questo fine, occorre invece che il giudice amministrativo, attraverso il proprio sindacato di legittimità rispetto ad un’attività amministrativa di giudizio condotta secondo parametri predefiniti, la cui applicazione implica l’esercizio di una discrezionalità di carattere tecnico nei termini precisati dall’indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, riscontri profili di eccesso di potere tali da infirmarne l’esito conclusivo. Quindi, nella prospettiva ora esposta si è correttamente collocata la sentenza di primo grado, laddove in particolare ha constatato che le censure dedotte in ricorso, riferite ad aspetti parziali della complessiva attività di valutazione dei profili curriculari dei candidati alla docenza posta a concorso, erano prive di attitudine ad invalidare il giudizio finale.
14. Del pari l’appello deduce erroneamente il vizio di infrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ. da cui sarebbe affetta la sentenza di primo grado per non avere esaminato alcune le censure svolte in relazione ad alcuni profili in valutazione nella selezione comparativa. Come infatti risulta dalla sua articolata motivazione, a partire dalla premessa nei confronti della quale si dirigono gli assunti di contraddittorietà ora in esame, sono state esaminate in modo analitico le singole contestazioni svolte nel ricorso, con esito di infondatezza argomentato sulla base del fatto che le stesse non sono state ritenute idonee a sovvertire l’esito finale della selezione.
16. Le medesime censure sono quindi devolute con il presente appello, unitamente ad alcune formulate ex novo , in violazione dell’art. 104, comma 1, cod. proc. amm., e dunque inammissibili. Il riferimento è all’assunto secondo cui sarebbe irragionevole in una procedura di chiamata alla docenza accademica attribuire lo stesso peso all’attività didattica, in cui nei confronti del ricorrente è stata espressa una valutazione di eccellenza per numero e continuità dei corsi da esso tenuti, con attività di tutoraggio e seminariali, le quali nel suo caso hanno mitigato il giudizio lusinghiero ora menzionato.
17. Una simile contestazione non è stata infatti enucleata nell’ambito delle censure di primo grado, e peraltro è comunque infondata nel merito. Come al riguardo chiarito dalla sentenza, il numero dei corsi e la continuità nella tenuta degli stessi era uno dei sub-criteri (sub a) predeterminati dalla commissione giudicatrice per la valutazione dell’attività didattica (oltre che di didattica integrativa e di servizio agli studenti). In assenza di fattori ponderali, con scelta non censurata con il ricorso, unitamente ad esso sono stati previsti i seguenti parametri valutativi afferenti l’attività didattica: b) esiti della valutazione degli studenti sulla base degli strumenti predisposti dagli atenei; c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto; e d) quantità e qualità dell’attività seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio agli studenti, ivi compresa l’assistenza alle tesi di laurea. Nel descritto quadro, l’assenza di elementi per infirmare il giudizio complessivo formulato dalla commissione giudicatrice è stata quindi ricavata dal fatto che le censure erano indirizzate al solo criterio sub a); ed erano ancora una volta fondate sull’insostenibile assunto secondo cui la qualifica di professore associato già posseduta dal ricorrente, diversamente dagli altri due candidati collocatisi in posizione poziore nella graduatoria di merito della procedura, determinerebbe in forza di un sostanziale automatismo la prevalenza del primo, con vanificazione delle finalità della selezione di carattere concorsuale.
18. Contrariamente a quanto si deduce sul punto, la mancata considerazione di tali attività in assenza di loro indicazioni nel curriculum presentato ai fini della partecipazione alla procedura di chiamata non è imputabile ad un approccio formalistico della commissione giudicatrice. Essa risponde per contro ad un canone generale di funzionamento dei concorsi, riconducibile al principio di autoresponsabilità del candidato (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9), in cui la valutazione dei titoli da questo vantati postula che essi siano portati a conoscenza dell’organo preposto alla selezione delle candidature nelle modalità fissate dalle regole procedurali.
19. Sempre con riguardo all’attività didattica, la sentenza ha del pari correttamente escluso che fossero valutabili a favore del ricorrente, in relazione agli altri sub-criteri previsti, attività non esplicitate nel curriculum , quali il tutoraggio agli studenti, la tenuta di seminari e l’assistenza nella predisposizione delle tesi di laurea. Anche sotto il profilo in esame le censure di parte ricorrente si imperniano dal punto di vista logico su un sostanziale automatismo ricavato dalla qualifica accademica da questo posseduta, che come in precedenza esposto non vale per un verso ad esonerarlo dagli obblighi dichiarativi su di lui gravanti in base alla normativa concorsuale; e per altro verso contraddice l’essenza della selezione comparativa tipica della procedura.
20. Considerazioni non dissimili possono essere svolte innanzitutto con riguardo alla valutazione concernente l’attività di ricerca scientifica dei candidati, in relazione alla quale il ricorrente afferma in modo apodittico la propria superiorità sui candidati sulla base di aspetti di dettaglio, ed in particolare in ragione dell’essere egli stato organizzatore di eventi congressuali di rilievo nazionale per il settore scientifico-disciplinare per cui è causa. Anche in questo caso le contestazioni rimangono circoscritte a singoli profili rispetto ad un apparato di sub-criteri sulla cui base è stata svolta la complessiva valutazione dell’attitudine scientifica dei candidati. Come infatti statuito dalla sentenza oltre alla partecipazione a convegni e congressi, nazionali e internazionali (sub-criterio c), erano oggetto di esame anche l’organizzazione, il coordinamento o anche solo la partecipazione di gruppi di ricerca, nazionali e internazionali (sub-criterio a); il conseguimento di brevetti (sub-criterio b, che peraltro non ha rilievo per il settore scientifico-disciplinare filosofia del diritto); ed in particolare il conseguimento di premi e riconoscimenti per attività di ricerca (sub-criterio d). A questo specifico riguardo, con statuizione non censurata a mezzo del presente appello la sentenza ha dato atto che nell’ambito della valutazione comparativa dei candidati erano stati riconosciuti a favore del candidato poi vincitore premi e riconoscimenti che invece non emergevano dal curriculum del ricorrente.
21. Del pari, le stesse considerazioni conducono al rigetto delle censure svolte nei confronti della valutazione delle pubblicazioni scientifiche. La sentenza ha sul punto rilevato che le censure formulate in ricorso erano circoscritte a singoli sub-criteri per esse previsti, ed in particolare per il sub-criterio c), relativo alla rilevanza scientifica data dalla collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione presso la comunità scientifica, a fronte di ulteriori sub-criteri a tale riguardo previsti per valutare la produzione scientifica dei candidati (a: originalità, innovatività e rigore metodologico; b: congruenza con il profilo di professore universitario da ricoprire e con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; d: determinazione analitica del contributo individuale in lavori prodotti in collaborazione).
22. L’appello deve quindi essere respinto. Le spese del presente grado di giudizio possono nondimeno essere compensate, in ragione della natura delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Franconiero | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO