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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/10/2025, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2252/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2252/2021 promossa da:
SUBENTRATA DI PIENO DIRITTO IN OGNI RAGIONE, AZIONE E Parte_1
CREDITO (C.F. Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. CANI PA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
AZ ON BA SO 4 42016 GUASTALLApresso il difensore avv. CANI
PA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSTICELLI CP_1 C.F._1
MI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TOSCANA 42/5 BOLOGNApresso il difensore avv. RUSTICELLI MI
UR NI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DA RONCH C.F._2
MO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA C.BATTISTI 33 BOLOGNApresso il difensore avv. DA RONCH MO
QUALE MANDATARIA DI Parte_3 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANI PA e dell'avv. , Controparte_2 elettivamente domiciliato in AZ ON BA SO 4 42016 GUASTALLApresso il difensore avv. CANI PA
APPELLATO
pagina 1 di 12 In punto a: appello avverso la sentenza n. 1393 del 2021 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 4 giugno 2021.
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione
1. Con distinti atti di citazione, e NI UR si opponevano al decreto CP_1 ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna a favore di per la riscossione del credito di € CP_3
423.415,66, debito contratto dalla società oggi liquidata e loro ingiunto quali Controparte_4 fideiussori della stessa;
le relative cause venivano poi riunite nell'unico procedimento r.g. n.
2390/2018.
1.1. In particolare, e NI UR deducevano: 1) la non debenza dell'importo CP_1 ingiunto per addebito di importi illegittimi e/o interessi usurari da parte di eccependo gli CP_3 opponenti l'usurarietà del rapporto di mutuo ipotecario n. 32000074179 ed invocando la sanzione di cui all'art. 1815 comma II c.c., con richiesta di detrazione dell'importo di € 92.589,13 dalle pretese vantate dalla Banca, in quanto corrispondente agli interessi ed alle commissioni pagate e non dovute;
2) l'usurarietà del rapporto di conto corrente ipotecario n. 129843, oltre ad asserite ulteriori anomalie, quali l'applicazione di interessi anatocistici, l'applicazione di CMS e Commissioni non pattuite per la complessiva somma di € 96.184,23, con conseguente richiesta di decurtazione delle somme asseritamente non dovute dalle pretese vantate dell'istituto.
2. Si costituiva e, a seguito del fallimento del tentativo di conciliazione delegata dal CP_3 giudice, interveniva , quale mandataria di , Parte_1 Controparte_2 quest'ultima cessionaria del credito oggetto di contenzioso.
3. Istruita la causa ed espletata CTU contabile, così come integrata a seguito della richiesta di chiarimenti con CTU integrativa del 14.12.2020, venivano fatte precisare le conclusioni.
4. Il Tribunale di Bologna così decideva:
“accoglie l'opposizione nei termini di cui alla parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 7262/2017 emesso dall'intestato tribunale nei confronti di e NI UR CP_1 e condanna e NI UR, in solido tra loro, al pagamento a favore di CP_1 Parte_1
[...
quale mandataria di (già , in persona del l.r.p.t., Controparte_2 Controparte_5 di euro 155.457,45, oltre interessi come richiesti dal 1.1.2018 fino al saldo effettivo. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di ripeterla dalla controparte. Condanna quale mandataria di (già Parte_1 Controparte_2 Controparte_5[...
, in persona del l.r.p.t., a rimborsare a e NI UR le spese di lite, che si CP_1 liquidano, complessivamente, in € 1268,00 per spese, € 25.000,00 per compensi, compresa la fase di mediazione e consulenza tecnica, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti, ed oltre al 15% ex DM 55/14 ss.mm., per spese generali, il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
pagina 2 di 12 4.1. Il giudice di primo grado riteneva tardive le contestazioni contenute nelle comparse conclusionali di parte attrice – relativa ad erroneo calcolo del TEGM – e di parte convenuta – relativa alla mancata considerazione nella CTU delle proposte di modifica unilaterale del contratto (d'ora in poi, solo PMU)
–, riteneva indeterminata la clausola contenente la CMS e riteneva di non avere rinvenuto in atti PMU relative alla CDF.
Ritenuta sussistere una violazione sostanziale della normativa in punto di anatocismo, il Tribunale Per aderiva all'esposta ipotesi in CTU, denominata “ nel caso di contestazione dell'anatocismo”.
Pertanto, essendo il saldo al 10.02.2017 (data del passaggio a sofferenza) pari ad € 179.713,93 ed essendo l'ammontare degli indebiti pari ad € 48.135,58, il saldo, applicando tale ipotesi, risultava essere pari ad € 131.578,35 a favore della banca.
4.2. Tuttavia, avuto riguardo alla scrittura 12.04.2011 sottoscritta dalla società debitrice, allegata alla costituzione in giudizio, il giudice apportava una modifica alle conclusioni della CTU, procedendo a capitalizzazione semplice sino al 30.06.2011 ed a capitalizzazione trimestrale da tale data al passaggio a sofferenza del 10.02.2017, con un saldo finale a credito della banca pari a € 155.457,45.
Pertanto, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, e condannava e CP_1
NI UR, in solido tra loro, al pagamento a favore di , quale mandataria di Parte_1 di € 155.457,45, oltre interessi. Controparte_2
Condannava, infine, la parte convenuta/intervenuta al pagamento delle spese di lite in base alla sostanziale soccombenza di questa.
5. Proponeva appello (ora ), quale Parte_1 Parte_3 mandataria di . Controparte_2
6. Col primo motivo di gravame, l'appellante deduceva la “Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 156, comma II° c.p.c. per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo”.
In particolare, l'appellante deduceva l'omessa condanna di e NI UR al CP_1 pagamento della somma di € 224.853,37, quale credito derivante dalla risoluzione del contratto di mutuo ipotecario n. 32000074179, oltre interessi.
Al riguardo, evidenziava come, tra le circostanze fattuali e gli elementi probatori acquisiti nel corso dell'espletata consulenza di primo grado, fosse stato correttamente incluso il rapporto di mutuo ipotecario n° 32000074179; in tal senso, avendo il giudice di prime cure richiamato la CTU nella parte motiva (salvo poi omettere la condanna al pagamento della somma di € 224.853,37 relativa al contratto di mutuo ipotecario n. 32000074179), eccepiva la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo.
7. Col secondo motivo di gravame, l'appellante argomentava circa l'“Omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia”.
pagina 3 di 12 In particolare, l'appellante argomentava in ordine alla erroneità della scelta dell'ipotesi in CTU denominata “FA nel caso di contestazione dell'anatocismo”, ossia l'ipotesi in cui il ricalcolo dei conti correnti era stato effettuato espungendo sia CMS che CDF;
deduceva, invece, la correttezza dell'ipotesi
Beta, ossia quella in cui il ricalcolo del conto corrente era stato effettuato espungendo solo la CDF.
7.1. Al riguardo, l'appellante contestava la mancata contestazione degli estratti conto e il conseguente riconoscimento del debito da parte dei coobbligati e garanti per fideiussione e CP_1
NI UR, posto che ai sensi dell'art. 1945 c.c. la mancata tempestiva contestazione del credito da parte del debitore principale risultava vincolante anche per il fideiussore.
Infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1832 c.c. e 1857 c.c., la mancata contestazione nei termini contrattualmente previsti degli estratti conto periodici ricevuti dal debitore principale costituisce prova del credito;
nella specie, poi, evidenziava la posizione qualificata dei garanti
NI all'interno della società liquidata risultando questi CP_1 Controparte_4 soci della stessa.
Domandava, quindi, la riforma dell'impugnata sentenza, in quanto affetta da erroneità e insufficienza/illogicità della motivazione, risultando e NI decaduti dal diritto di CP_1 contestazione, con conseguente riconoscimento di debito.
7.2. Rilevava altresì l'erroneità e/o la contraddittorietà della motivazione del giudice di prime cure in ordine alla mancata considerazione da parte della consulenza delle PMU.
Al riguardo, richiamava il pacifico principio in base al quale le PMU sono da considerarsi accettate dal correntista che non eserciti nei successivi 60 giorni dal ricevimento della PMU il diritto di recesso;
infatti, l'attuale formulazione dell'art. 118 TUB pone esclusivamente l'obbligo per l'istituto di credito dell'inoltro della PMU e non anche la specifica sottoscrizione del cliente per accettazione.
Trattandosi di circostanze documentali, censurava il percorso argomentativo del primo giudice, avendo questi affermato la tardività delle contestazioni circa la mancata considerazione delle PMU nella consulenza.
8. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante denunciava “l'erroneità e/o contraddittorietà della motivazione proposta dal Giudice di primo grado in ordine alla violazione sostanziale della normativa in punto di anatocismo”.
8.1. In particolare, l'appellante rilevava l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, avendo il primo giudice operato riferimenti contraddittori alla scrittura del 12.04.2011 (doc. 2); infatti, da un lato, il giudice avrebbe ritenuto tardive le contestazioni svolte dall'appellante in relazione alla sua mancata considerazione ai fini dei calcoli della CTU, e, dall'altro lato, avrebbe ritenuto la scrittura de qua tempestivamente allegata già in sede di costituzione.
pagina 4 di 12 8.2. Contestava, poi, l'affermata violazione sostanziale della normativa in punto di anatocismo bancario, avendo l'Istituto di credito previsto l'identica periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori conformemente alla delibera del CICR del 09.02.2000. Infatti, trattandosi di conto corrente passivo, in cui per tutto il periodo di riferimento non erano maturati interessi creditori, rilevava conseguentemente l'inesistenza di anatocismo bancario, essendosi l'Istituto di credito adeguato alla delibera del CICR del 09.02.2000 mediante la previsione di identica periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.
Sul punto, rilevava come detta delibera CICR all'art. 2 prevedesse la necessità della medesima periodicità di conteggio degli interessi attivi e passivi, ma non necessariamente lo stesso tasso. Più in particolare, considerato che la previsione di capitalizzazione trimestrale ha introdotto condizioni più favorevoli per i correntisti – i quali, prima dell'introduzione della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, si vedevano capitalizzati gli interessi creditori con periodicità annuale –, contestava l'inapplicabilità dell'art. 7 delibera CICR, secondo cui le “clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto”.
Peraltro, evidenziava come le risultanze dell'espletata consulenza confermassero le tesi dell'appellante e come esse fossero state erroneamente disattese dal primo giudice. In particolare, anche la consulenza di controparte in primo grado avrebbe escluso usura rispetto al conto corrente ipotecario n. 129843 e anche la consulenza d'ufficio avrebbe nell'ipotesi correttamente ricalcolato il conto corrente, Pt_4 espungendo esclusivamente la CMS e mantenendo la commissione di disponibilità fondi, pur sempre tenendo conto della prescrizione decennale e operando la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Risultava, perciò, un saldo del conto corrente al 10.02.2017 (data del passaggio a sofferenza), pari a €
176.698,81 (pag. 3, integrazione peritale 27.11.2020).
9. Con il quarto motivo, l'appellante deduceva “l'erroneità e insufficienza/illogicità della motivazione proposta dal Giudice di primo grado in relazione all'affermata tempestività dell'eccezione di erroneo esercizio dello Jus variandi nell'applicazione delle CDF”.
In particolare, insisteva per la tardività dell'eccezione relativa all'erroneo esercizio dello jus variandi rilevato, in quanto proposta solo nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. ed erroneamente ritenuto genericamente formulato nell'atto introduttivo dal primo giudice.
10. Infine, con il quinto motivo, l'appellante domandava la riforma della sentenza impugnata e la condanna di NI al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio e CP_1 la restituzione in proprio favore dell'importo corrisposto a titolo di spese legali in esecuzione della pronuncia di primo grado.
11. Domandava quindi la condanna di e NI al pagamento della somma di € CP_1
423.415,66 (€ 224.853,37 quale credito derivante dalla risoluzione del contratto di mutuo ipotecario n.
pagina 5 di 12 32000074179 e € 198.562,29 quale credito derivante dalla risoluzione del contratto di conto corrente)
e, insistendo nelle istanze istruttorie, concludeva come segue:
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, per i motivi di impugnazione di cui meglio in espositiva, non accettato il contraddittorio su nuove domande o alcuna inversione dell'onere probatorio, riformare integralmente la sentenza n° 1393/2021 pubblicata in data 04/06/2021 resa dal Tribunale Ordinario di Bologna - Terza Sezione Civile – nella persona del Giudice Dott. Anna Lisa Marconi, in esito al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 2390/2018 ed impugnata con il presente atto, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione e previo ogni più opportuno provvedimento, statuizione e declaratoria del caso, anche in via incidentale, con l'accoglimento delle istanze, eccezioni e deduzioni di parte scrivente, per gli effetti, decidendo nei termini seguenti: In riforma integrale della sentenza n. 1393/2021 pronunciata dal Tribunale di Bologna in esito al procedimento rubricato al R.G. n. 2390/2018 irritualmente notificata nel domicilio eletto dall'odierna appellante nel procedimento di primo grado in data 2 novembre 2021, ivi impugnata, ed in accoglimento del presente appello, previe tutte le declaratorie, statuizioni e provvedimenti opportuni: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - per i motivi di cui in premessa, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione e previo ogni e più opportuno provvedimento, statuizione e declaratoria del caso, anche in via incidentale, con l'accoglimento delle istanze, eccezioni e deduzioni di parte scrivente, in riforma della sentenza di primo grado: 1) rigettare tutte le domande, eccezioni anche preliminari, e conclusioni proposte da (c.f. CP_1
e UR NI (c.f. ) poiché infondate in fatto ed C.F._1 C.F._2 in diritto, non provate o come meglio, 2) confermare il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 7262/2017 del 27 novembre 2017 emesso dal Tribunale di Bologna- Giudice Dott. Antonio Costanzo- in data 24 novembre 2017 e pubblicato in data 27 novembre 2017- R.G. n. 15409/2017 - Rep. n. 5486/2017; 3) in ogni caso condannare (c.f. e CP_1 C.F._1 UR NI (c.f. ) in via solidale tra loro, al pagamento in favore di C.F._2 [...] quale mandataria di (già Parte_1 Controparte_2 Controparte_5 subentrata di pieno diritto in ogni ragione, azione e credito di Parte_5 della somma di €. 423.415,66 (Euro
[...] quattrocentoventitremilaquattrocentoquindici/66) al 3.10.2017 oltre interessi maturandi dal 4.10.2017 calcolati al tasso pattuito oggetto di specifica e comprovata accettazione, sino al saldo effettivo, di cui duecentoventiquattromilaottocentocinquantatre/37) Euro al 03.10.20217 oltre (Eurointeressi successivi, quale credito derivante dalla risoluzione del contratto di mutuo ipotecario n. 32000074179, ed Euro centonovantottomilacinquecentosessantadue/29) 198.562,29 al 03.10.20217 (Euro oltre interessi successivi, quale credito derivante dalla risoluzione del contratto di conto corrente potecario n. 129843 ovvero quella somma diversa, maggiore e/o minore, riconosciuta come dovuta/debenda e/o accertata/accertanda in corso di causa, nell'ipotesi di accoglimento di taluna delle alternative ipotesi prospettate dal CTU Dott. , con esclusivo riferimento al credito derivante dalla risoluzione Per_2 del contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria rogato a ministero Notaio Dott.ssa di Castenaso (BO) in data 10.11.2003 collegato al rapporto di conto Persona_3 corrente contraddistinto dal n° 29/000129843 ed alla restituzione di quanto corrisposto da
[...] quale mandataria di , in favore dell'Avv. Massimo Parte_1 Controparte_2 Da Ronch, dichiaratosi procuratore antistatario, in esecuzione della sentenza di primo grado n. 1393/2021 per Euro 31.168,00 Con specifico riferimento all'eccezione di prescrizione svolta dall'odierna Appellante nel giudizio di primo grado la scrivente eccepisce la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito per tutte le somme, interessi e competenze addebitate al 31.12.2007 (10 anni antecedenti la notifica degli atti di citazione in opposizione di cui al giudizio di primo grado) alla luce della nuova normativa e per tutti i motivi già esposti in atti. IN VIA SUBORDINATA: in parziale riforma dell'appellata sentenza n. 1393/2021 pronunciata dal Tribunale di Bologna- Terza Sezione Civile- Giudice Dott.ssa Anna Lisa Marconi in data 01/06/2021, pubblicata in data 04/06/2021 in esito al procedimento rubricato al R.G. n. 2390/20218 irritualmente notificata nel domicilio eletto
pagina 6 di 12 dall'odierna appellante nel procedimento di primo grado, in data 2 novembre 2021, nella non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita confermi la revoca del decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 7262/2017 del 27 novembre 2017 emesso dal Tribunale di Bologna- Giudice Dott. Antonio Costanzo- in data 24 novembre 2017 e pubblicato in data 27 novembre 2017- R.G. n. 15409/2017 - Rep. n. 5486/2017, dichiarare sussistente, liquido ed esigibile il credito vantato da quale mandataria di (già Parte_1 Controparte_2 Controparte_5[...
subentrata di pieno diritto in ogni ragione, azione e credito di Parte_5
, anche a titolo di pagamento dell'indebito nei confronti di
[...] CP_1 (c.f. e UR NI (c.f. ) in via solidale tra loro C.F._1 C.F._2 per la somma di €. 423.415,66 (Euro quattrocentoventitremilaquattrocentoquindici/66) al 3.10.2017 oltre interessi maturandi dal 4.10.2017 calcolati al tasso pattuito oggetto di specifica e comprovata accettazione, sino al saldo effettivo, di cui Euro 224.853,37 (Euro duecentoventiquattromilaottocentocinquantatre/37) al 03.10.20217 oltre interessi successivi, quale credito derivante dalla risoluzione del contratto di mutuo ipotecario n. 32000074179, ed Euro 198.562,29 (Euro centonovantottomilacinquecentosessantadue/29) al 03.10.20217 oltre interessi successivi, quale credito derivante dalla risoluzione del contratto di conto corrente ipotecario n. 129843 ovvero quella somma diversa, maggiore e/o minore, riconosciuta come dovuta/debenda e/o accertata/accertanda in corso di causa, nell'ipotesi di accoglimento di taluna delle alternative ipotesi prospettate dal CTU Dott. , con esclusivo riferimento al credito derivante dalla risoluzione Per_2 del contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria rogato a ministero Notaio Dott.ssa di Castenaso (BO) in data 10.11.2003 collegato al rapporto di conto Persona_3 corrente contraddistinto dal n° 29/000129843 e per l'effetto Condannare (c.f. CP_1
e UR NI (c.f. ) in via solidale tra loro, al C.F._1 C.F._2 pagamento della suddetta somma alla quale dovranno aggiungersi gli interessi nella misura già indicata. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze professionali per entrambi i gradi di giudizio”.
12. Si costituivano e NI UR, contestando la ricostruzione dell'appellante CP_1
e domandando la conferma della sentenza di primo grado:
“nel merito, in via principale: rigettare l'appello proposto nell'interesse di in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti, con integrale conferma della sentenza n. 1393/2021 emessa dal Tribunale Civile di Bologna, pubblicata il 4.6.2021. in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di rigetto sopra formulata, e/o comunque nell'ipotesi in cui si ritenessero in parte o in tutto fondati i motivi di opposizione dedotti ex adverso, confermare, per i motivi esposti in atti, le statuizioni della sentenza di primo grado n. 1393/2021 del Trib. di Bologna, qui impugnata, relativamente al rapporto di conto corrente ipotecario n. 129843, intestato a ora fallita, ossia che i signori UR Controparte_4 NI e sono tenuti a corrispondere a favore di in persona del legale CP_1 Parte_1 rappresentante pro-tempore, l'importo di € 155.475,45, oltre interessi, quale saldo risultante dal ricalcolo operato dal CTU dott. , nominato nel giudizio di primo grado. Per_2 in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui si ritenessero in parte o in tutto fondati i motivi di opposizione dedotti ex adverso, condannare comunque in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, stante la sua parziale soccombenza nel presente giudizio, a rifondere le spese alla parte NI e nella misura ritenuta congrua e secondo equità, CP_1 oppure disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti. Con vittoria di spese, compensi dei due gradi di giudizio, oltre accessori di legge (C.p.A., rimborso spese generali 15 % e Iva di legge, se dovuta)”.
pagina 7 di 12 13. Rispetto al primo motivo di appello, ne deducevano l'inammissibilità per difetto di specificità, non risultando esplicitamente ed esaustivamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.
13.1. In particolare, contestavano il dedotto vizio di omissione di pronuncia, avendo il primo giudice implicitamente rigettato la domanda proposta dalla banca in relazione alla linea di credito derivante dal mutuo, ritenendola assorbita dall'altra e diversa domanda attinente al conto corrente ipotecario. Infatti, affermavano che detta linea di credito derivante dal mutuo era stata accreditata sul conto corrente ipotecario n. 29/000129843 e, perciò, risultava già inclusa, in quanto tutt'uno con le annotazioni
(accrediti, addebiti di spese, di interessi, etc.) registrate sul conto ipotecario n. 129843, oggetto dell'esame della CTU.
Peraltro, evidenziava altresì come l'appellante non avesse mai svolto contestazioni sul punto, né in sede di formulazione del quesito, né nel corso delle operazioni peritali, né nei successivi atti difensivi od osservazioni tecniche alla bozza di CTU, né in sede di integrazione alla CTU. In tal senso, costituendo le contestazioni alle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio eccezioni rispetto al suo contenuto, in quanto tali soggette al termine di preclusione di cui all'art. 157 comma II, deduceva l'intervenuta decadenza.
13.2. Quanto alla dedotta nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, argomentavano per l'infondatezza del motivo.
14. Quanto al secondo motivo di appello, parte appellata contestava la presenza di profili di omissione o contraddittorietà della motivazione della sentenza.
14.1. In ordine alla dedotta erroneità e/o la contraddittorietà della motivazione proposta dal primo giudice, per non aver il CTU considerato le PMU in atti, parte appellata affermava l'infondatezza della censura.
In particolare, come correttamente riscontrato dal CTU e confermato dal Giudice di primo grado, non vi era evidenza in atti di alcun documento o PMU attinente alla CDF.
Ad ogni modo, parte appellata argomentava per la correttezza dell'affermata tardività dell'eccezione da parte del giudice di prime cure e, in ogni caso, evidenziava l'inapplicabilità della disciplina relativa alle
PMU, trattandosi nella specie di modifiche novative (eliminazione della CMS e introduzione della
Commissione Disponibilità Fondi); infatti, il potere di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali riconosciuto all'intermediario dall'art. 118 TUB non permetteva l'introduzione di clausole nuove, ma permetteva soltanto di modificare clausole e condizioni già esistenti.
15. In ordine alla contestazione della violazione della normativa in materia di anatocismo, gli appellati argomentavano per il corretto operato del primo giudice;
infatti, avendo tenuto conto ai fini del decidere della scrittura del 12.04.2011 (pur avendo ritenuto tardive le contestazioni dell'appellante pagina 8 di 12 relative alla sua mancata considerazione nei calcoli della CTU), la sentenza si era discostata dalla CTU, distinguendo il periodo antecedente la convenzione 12.04.2011, in regime di capitalizzazione semplice, dal periodo successivo alla convenzione 12.04.2011, in regime di capitalizzazione trimestrale.
16. Rispetto alla dedotta tardività dell'eccezione di erroneo esercizio dello jus variandi, parte appellata evidenziava che, contrariamente alla prospettazione avversaria, detta eccezione era già stata formulata in sede di costituzione, come correttamente affermato dal primo giudice.
17. Infine, rispetto alla richiesta di riforma della sentenza in punto di spese legale, parte appellata richiamava l'orientamento, secondo cui la parte che veda accolta la propria domanda in misura inferiore al richiesto è tecnicamente soccombente, quindi, in quanto soccombente, può essere condannata al pagamento delle spese.
18. Con atto di costituzione depositato in data 28.12.2023, si costituiva Parte_3
quale mandataria con rappresentanza di
[...] Controparte_2
19. L'appello è parzialmente fondato nei termini che seguono.
20. Anzitutto, occorre preliminarmente rilevare la tardività della costituzione degli appellati e NI UR. CP_1
Infatti, gli appellati si sono costituiti con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data 25.03.2022 (visibile sul fascicolo telematico solo il 28.03.2022), ossia tardivamente rispetto ai venti giorni antecedenti l'udienza di prima comparizione fissata per il 29.03.2022.
Ne consegue la decadenza dalla facoltà di proporre appello incidentale, peraltro non rinvenibile nelle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta in appello, ancorché nella parte narrativa dell'atto vengano formulate censure alla sentenza.
21. Il primo motivo di gravame è fondato.
Il motivo di gravame è fondato nella parte in cui lamenta un'omessa pronuncia in ordine a uno dei due rapporti contrattuali intercorrenti con la banca e oggetto del giudizio di opposizione, ossia quello relativo al rapporto di mutuo ipotecario n° 32000074179.
Nello specifico, quanto alla scelta della ipotesi tra quelle formulate nella relazione di consulenza di primo grado, occorre richiamare la sentenza delle Sezioni Unite n. 19597 del 18.09.2020, ove si afferma che “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori” e che “La mancata indicazione dell'interesse di mora del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato” , donde la formula:
T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.
pagina 9 di 12 Ne consegue che, nella specie, è corretta l'ipotesi a), formulata nella CTU di primo grado in risposta al quesito B) alle pp. 12, 13 e 14 della prima relazione di CTU.
Infatti, aumentato il TEGM, pari a 3,86%, dei 2,1 punti percentuali rilevati dalla Banca d'Italia, quale maggiorazione media degli interessi moratori, il TSU diviene pari a 8,940% e, pertanto, il tasso di mora pattizio, pari a 8,170%, non lo supera.
Pertanto, esclusa l'usurarietà del rapporto di mutuo ipotecario n° 32000074179, risulta dovuta dagli appellati l'intera somma azionata in via monitoria a tale titolo, pari a € 224.853,37, oltre a interessi come indicati nella sentenza appellata.
Deve evidenziarsi l'infondatezza dell'allegazione di parte appellata, secondo cui l'esposizione debitoria relativa al mutuo ipotecario dovrebbe ritenersi ricompresa e assorbita nel saldo di conto corrente n. 29/129843.
Come risulta dalla documentazione contabile in atti (estratti conto nonché saldaconto sub doc. n.
3-a in fascicolo appellante), le rate del mutuo dedotto in giudizio (n. 32000034179) sono state addebitate su quel conto corrente fino al novembre 2014.
Successivamente, tale addebito non è più avvenuto (si vedano gli estratti conto dal dicembre 2014 al passaggio a sofferenza del 10 febbraio 2017).
Pertanto, il capitale residuo (così come attestato alla data del saldaconto predetto, 3 ottobre 2017), è senz'altro dovuto, dovendosi escludere, per le ragioni appena spiegate, che l'importo azionato a tale titolo in via monitoria, separatamente rispetto al saldo debitore del conto corrente, possa essere il frutto di una duplicazione di voci debitorie.
22. Il secondo motivo di gravame è infondato.
In primo luogo, la mancata contestazione degli estratti conto per intervenuta decadenza dei fideiussori e NI non preclude, per consolidata giurisprudenza (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. CP_1
VI, ordinanza 8 ottobre 2015, n. 20221), la contestazione in sede giudiziale di clausole invalide.
In secondo luogo, l'adesione da parte del primo giudice all'ipotesi FA (vale a dire l'ipotesi che esclude la legittimità delle pattuizioni relative sia a CMS che a CDF) è corretta;
infatti, lo stesso consulente ha correttamente rilevato che “Non risultano però PMU (Proposte di modifica Unilaterali) attinenti la Commissione Disponibilità Fondi” (pagina 10, consulenza).
In tal senso, ancorché siano state allegate le PMU (all. 4), nessuno dei documenti evidenzia, tra le modifiche alle condizioni economiche, un riferimento testuale alla Commissione di disponibilità fondi.
Ne deriva che il primo giudice ha correttamente espunto la CDF, in quanto illegittimamente addebitata,
a causa di omessa pattuizione nelle dedotte forme di legge (PMU).
Infine, da un punto di vista processuale, si osserva che la doglianza, relativa alla mancata considerazione delle PMU in seno alla relazione di consulenza, è stata correttamente ritenuta dal primo pagina 10 di 12 giudice tardiva. Non solo la doglianza appare infondata perché il consulente si è limitato ad affermare l'assenza di PMU riferibili alla CDF, ma detta doglianza è stata sollevata in sede di comparsa conclusionale, dunque tardivamente. Infatti, “Le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica
d'ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di cui al secondo comma dell'art. 157 cod. proc. civ., dovendo, pertanto, dedursi - a pena di decadenza - nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito” (Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n.
4448 del 25 febbraio 2014, ma cfr. Anche Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza n. 19427 del 2017).
23. Il terzo motivo di gravame è infondato.
23.a Il primo giudice ha individuato nel documento 12.04.2011 il punto di transizione da un regime di illegittima capitalizzazione ad un regime in cui l'anatocismo risultava correttamente pattuito.
Il Tribunale è perciò intervenuto sulle conclusioni della CTU e ha adottato una soluzione mediana tra le due ipotesi denominate “FA”.
Quanto all'asserita contraddittorietà dei riferimenti del primo giudice al documento 12.04.2011, valgono analoghe considerazioni a quelle da ultimo svolte con riferimento al secondo motivo di gravame.
Infatti, la sentenza di primo grando non è in sé contraddittoria sul punto: la tardività della contestazione della mancata inclusione del documento 12.04.2011 ai fini dei calcoli della consulenza è deduzione distinta rispetto alla tempestiva allegazione del documento 12.04.2011; in altri termini, il documento
12.04.2011 è stato tempestivamente allegato, e perciò è utilizzabile ai fini della decisione, tuttavia, la contestazione relativa al suo mancato utilizzo nell'ambito dei calcoli effettuati nella consulenza è tardiva.
23.b Infondato è il motivo di gravame anche nella parte in cui contesta l'adesione del primo giudice alla tesi esposta in CTU, secondo cui la convenzione inter partes si pone in sostanziale violazione della disciplina in punto di anatocismo.
Deve infatti condividersi la CTU, nella parte in cui afferma la necessità della indicazione dei tassi, sia debitori che creditori, sia su base annua (TAN) che su base annua equivalente: nel caso di specie, è carente tale completa indicazione, sanata, quanto ai tassi creditori, soltanto dalla scrittura del 12 aprile
2011.
Il Tribunale ha dunque correttamente escluso la capitalizzazione trimestrale dei tassi passivi nella prima parte del rapporto, procedendo a capitalizzazione semplice sino al 30.06.2011 ed a capitalizzazione trimestrale da tale data al passaggio a sofferenza del 10.02.2017, con un saldo finale a credito della banca pari a € 155.457,45.
24. Il quarto motivo di appello è infondato.
pagina 11 di 12 L'eccezione relativa all'erroneo esercizio dello jus variandi formulato dagli attori, odierni appellati, è tempestiva, in quanto già formulata nella citazione introduttiva.
In ogni caso, l'infondatezza del motivo è determinata dalle stesse considerazioni poste alla base del rigetto del secondo motivo di gravame al par. 22), cui si rimanda.
25. Quanto alle spese di lite.
L'accertamento del credito azionato in via monitoria in misura inferiore a quella oggetto di ingiunzione giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un quarto, con condanna di e NI UR al rimborso della residua quota. CP_1
Ne consegue, pertanto, l'assorbimento del quinto motivo di gravame, incentrato sulla riforma del regolamento delle spese, quale conseguenza dell'accoglimento del gravame.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 1393/2021 emessa dal
Tribunale Ordinario di Bologna, ridetermina la somma posta a carico di e CP_1
NI UR in euro 380.310,82, confermando nel resto la sentenza appellata, anche con riguardo alla statuizione sugli interessi, fatta eccezione per il regolamento delle spese di lite, disciplinato al capo che segue;
II – dichiara le spese di entrambi i gradi compensate nella misura di un quarto e condanna CP_1
e NI UR, in solido tra loro, alla refusione in favore di
[...] Parte_3
quale mandataria di della residua quota di tre quarti, che
[...] Controparte_2 liquida per l'intero, quanto al primo grado in euro 25.000,00 per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge, oltre spese di CTU come liquidate dal primo giudice, e quanto al grado di appello in € 20.000,00 per compenso, oltre c.u., oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 23.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. Andrea Lama
Il Presidente dott. Manuela Velotti
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2252/2021 promossa da:
SUBENTRATA DI PIENO DIRITTO IN OGNI RAGIONE, AZIONE E Parte_1
CREDITO (C.F. Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. CANI PA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
AZ ON BA SO 4 42016 GUASTALLApresso il difensore avv. CANI
PA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSTICELLI CP_1 C.F._1
MI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TOSCANA 42/5 BOLOGNApresso il difensore avv. RUSTICELLI MI
UR NI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DA RONCH C.F._2
MO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA C.BATTISTI 33 BOLOGNApresso il difensore avv. DA RONCH MO
QUALE MANDATARIA DI Parte_3 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANI PA e dell'avv. , Controparte_2 elettivamente domiciliato in AZ ON BA SO 4 42016 GUASTALLApresso il difensore avv. CANI PA
APPELLATO
pagina 1 di 12 In punto a: appello avverso la sentenza n. 1393 del 2021 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 4 giugno 2021.
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione
1. Con distinti atti di citazione, e NI UR si opponevano al decreto CP_1 ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna a favore di per la riscossione del credito di € CP_3
423.415,66, debito contratto dalla società oggi liquidata e loro ingiunto quali Controparte_4 fideiussori della stessa;
le relative cause venivano poi riunite nell'unico procedimento r.g. n.
2390/2018.
1.1. In particolare, e NI UR deducevano: 1) la non debenza dell'importo CP_1 ingiunto per addebito di importi illegittimi e/o interessi usurari da parte di eccependo gli CP_3 opponenti l'usurarietà del rapporto di mutuo ipotecario n. 32000074179 ed invocando la sanzione di cui all'art. 1815 comma II c.c., con richiesta di detrazione dell'importo di € 92.589,13 dalle pretese vantate dalla Banca, in quanto corrispondente agli interessi ed alle commissioni pagate e non dovute;
2) l'usurarietà del rapporto di conto corrente ipotecario n. 129843, oltre ad asserite ulteriori anomalie, quali l'applicazione di interessi anatocistici, l'applicazione di CMS e Commissioni non pattuite per la complessiva somma di € 96.184,23, con conseguente richiesta di decurtazione delle somme asseritamente non dovute dalle pretese vantate dell'istituto.
2. Si costituiva e, a seguito del fallimento del tentativo di conciliazione delegata dal CP_3 giudice, interveniva , quale mandataria di , Parte_1 Controparte_2 quest'ultima cessionaria del credito oggetto di contenzioso.
3. Istruita la causa ed espletata CTU contabile, così come integrata a seguito della richiesta di chiarimenti con CTU integrativa del 14.12.2020, venivano fatte precisare le conclusioni.
4. Il Tribunale di Bologna così decideva:
“accoglie l'opposizione nei termini di cui alla parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 7262/2017 emesso dall'intestato tribunale nei confronti di e NI UR CP_1 e condanna e NI UR, in solido tra loro, al pagamento a favore di CP_1 Parte_1
[...
quale mandataria di (già , in persona del l.r.p.t., Controparte_2 Controparte_5 di euro 155.457,45, oltre interessi come richiesti dal 1.1.2018 fino al saldo effettivo. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di ripeterla dalla controparte. Condanna quale mandataria di (già Parte_1 Controparte_2 Controparte_5[...
, in persona del l.r.p.t., a rimborsare a e NI UR le spese di lite, che si CP_1 liquidano, complessivamente, in € 1268,00 per spese, € 25.000,00 per compensi, compresa la fase di mediazione e consulenza tecnica, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti, ed oltre al 15% ex DM 55/14 ss.mm., per spese generali, il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
pagina 2 di 12 4.1. Il giudice di primo grado riteneva tardive le contestazioni contenute nelle comparse conclusionali di parte attrice – relativa ad erroneo calcolo del TEGM – e di parte convenuta – relativa alla mancata considerazione nella CTU delle proposte di modifica unilaterale del contratto (d'ora in poi, solo PMU)
–, riteneva indeterminata la clausola contenente la CMS e riteneva di non avere rinvenuto in atti PMU relative alla CDF.
Ritenuta sussistere una violazione sostanziale della normativa in punto di anatocismo, il Tribunale Per aderiva all'esposta ipotesi in CTU, denominata “ nel caso di contestazione dell'anatocismo”.
Pertanto, essendo il saldo al 10.02.2017 (data del passaggio a sofferenza) pari ad € 179.713,93 ed essendo l'ammontare degli indebiti pari ad € 48.135,58, il saldo, applicando tale ipotesi, risultava essere pari ad € 131.578,35 a favore della banca.
4.2. Tuttavia, avuto riguardo alla scrittura 12.04.2011 sottoscritta dalla società debitrice, allegata alla costituzione in giudizio, il giudice apportava una modifica alle conclusioni della CTU, procedendo a capitalizzazione semplice sino al 30.06.2011 ed a capitalizzazione trimestrale da tale data al passaggio a sofferenza del 10.02.2017, con un saldo finale a credito della banca pari a € 155.457,45.
Pertanto, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, e condannava e CP_1
NI UR, in solido tra loro, al pagamento a favore di , quale mandataria di Parte_1 di € 155.457,45, oltre interessi. Controparte_2
Condannava, infine, la parte convenuta/intervenuta al pagamento delle spese di lite in base alla sostanziale soccombenza di questa.
5. Proponeva appello (ora ), quale Parte_1 Parte_3 mandataria di . Controparte_2
6. Col primo motivo di gravame, l'appellante deduceva la “Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 156, comma II° c.p.c. per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo”.
In particolare, l'appellante deduceva l'omessa condanna di e NI UR al CP_1 pagamento della somma di € 224.853,37, quale credito derivante dalla risoluzione del contratto di mutuo ipotecario n. 32000074179, oltre interessi.
Al riguardo, evidenziava come, tra le circostanze fattuali e gli elementi probatori acquisiti nel corso dell'espletata consulenza di primo grado, fosse stato correttamente incluso il rapporto di mutuo ipotecario n° 32000074179; in tal senso, avendo il giudice di prime cure richiamato la CTU nella parte motiva (salvo poi omettere la condanna al pagamento della somma di € 224.853,37 relativa al contratto di mutuo ipotecario n. 32000074179), eccepiva la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo.
7. Col secondo motivo di gravame, l'appellante argomentava circa l'“Omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia”.
pagina 3 di 12 In particolare, l'appellante argomentava in ordine alla erroneità della scelta dell'ipotesi in CTU denominata “FA nel caso di contestazione dell'anatocismo”, ossia l'ipotesi in cui il ricalcolo dei conti correnti era stato effettuato espungendo sia CMS che CDF;
deduceva, invece, la correttezza dell'ipotesi
Beta, ossia quella in cui il ricalcolo del conto corrente era stato effettuato espungendo solo la CDF.
7.1. Al riguardo, l'appellante contestava la mancata contestazione degli estratti conto e il conseguente riconoscimento del debito da parte dei coobbligati e garanti per fideiussione e CP_1
NI UR, posto che ai sensi dell'art. 1945 c.c. la mancata tempestiva contestazione del credito da parte del debitore principale risultava vincolante anche per il fideiussore.
Infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1832 c.c. e 1857 c.c., la mancata contestazione nei termini contrattualmente previsti degli estratti conto periodici ricevuti dal debitore principale costituisce prova del credito;
nella specie, poi, evidenziava la posizione qualificata dei garanti
NI all'interno della società liquidata risultando questi CP_1 Controparte_4 soci della stessa.
Domandava, quindi, la riforma dell'impugnata sentenza, in quanto affetta da erroneità e insufficienza/illogicità della motivazione, risultando e NI decaduti dal diritto di CP_1 contestazione, con conseguente riconoscimento di debito.
7.2. Rilevava altresì l'erroneità e/o la contraddittorietà della motivazione del giudice di prime cure in ordine alla mancata considerazione da parte della consulenza delle PMU.
Al riguardo, richiamava il pacifico principio in base al quale le PMU sono da considerarsi accettate dal correntista che non eserciti nei successivi 60 giorni dal ricevimento della PMU il diritto di recesso;
infatti, l'attuale formulazione dell'art. 118 TUB pone esclusivamente l'obbligo per l'istituto di credito dell'inoltro della PMU e non anche la specifica sottoscrizione del cliente per accettazione.
Trattandosi di circostanze documentali, censurava il percorso argomentativo del primo giudice, avendo questi affermato la tardività delle contestazioni circa la mancata considerazione delle PMU nella consulenza.
8. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante denunciava “l'erroneità e/o contraddittorietà della motivazione proposta dal Giudice di primo grado in ordine alla violazione sostanziale della normativa in punto di anatocismo”.
8.1. In particolare, l'appellante rilevava l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, avendo il primo giudice operato riferimenti contraddittori alla scrittura del 12.04.2011 (doc. 2); infatti, da un lato, il giudice avrebbe ritenuto tardive le contestazioni svolte dall'appellante in relazione alla sua mancata considerazione ai fini dei calcoli della CTU, e, dall'altro lato, avrebbe ritenuto la scrittura de qua tempestivamente allegata già in sede di costituzione.
pagina 4 di 12 8.2. Contestava, poi, l'affermata violazione sostanziale della normativa in punto di anatocismo bancario, avendo l'Istituto di credito previsto l'identica periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori conformemente alla delibera del CICR del 09.02.2000. Infatti, trattandosi di conto corrente passivo, in cui per tutto il periodo di riferimento non erano maturati interessi creditori, rilevava conseguentemente l'inesistenza di anatocismo bancario, essendosi l'Istituto di credito adeguato alla delibera del CICR del 09.02.2000 mediante la previsione di identica periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.
Sul punto, rilevava come detta delibera CICR all'art. 2 prevedesse la necessità della medesima periodicità di conteggio degli interessi attivi e passivi, ma non necessariamente lo stesso tasso. Più in particolare, considerato che la previsione di capitalizzazione trimestrale ha introdotto condizioni più favorevoli per i correntisti – i quali, prima dell'introduzione della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, si vedevano capitalizzati gli interessi creditori con periodicità annuale –, contestava l'inapplicabilità dell'art. 7 delibera CICR, secondo cui le “clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto”.
Peraltro, evidenziava come le risultanze dell'espletata consulenza confermassero le tesi dell'appellante e come esse fossero state erroneamente disattese dal primo giudice. In particolare, anche la consulenza di controparte in primo grado avrebbe escluso usura rispetto al conto corrente ipotecario n. 129843 e anche la consulenza d'ufficio avrebbe nell'ipotesi correttamente ricalcolato il conto corrente, Pt_4 espungendo esclusivamente la CMS e mantenendo la commissione di disponibilità fondi, pur sempre tenendo conto della prescrizione decennale e operando la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Risultava, perciò, un saldo del conto corrente al 10.02.2017 (data del passaggio a sofferenza), pari a €
176.698,81 (pag. 3, integrazione peritale 27.11.2020).
9. Con il quarto motivo, l'appellante deduceva “l'erroneità e insufficienza/illogicità della motivazione proposta dal Giudice di primo grado in relazione all'affermata tempestività dell'eccezione di erroneo esercizio dello Jus variandi nell'applicazione delle CDF”.
In particolare, insisteva per la tardività dell'eccezione relativa all'erroneo esercizio dello jus variandi rilevato, in quanto proposta solo nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. ed erroneamente ritenuto genericamente formulato nell'atto introduttivo dal primo giudice.
10. Infine, con il quinto motivo, l'appellante domandava la riforma della sentenza impugnata e la condanna di NI al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio e CP_1 la restituzione in proprio favore dell'importo corrisposto a titolo di spese legali in esecuzione della pronuncia di primo grado.
11. Domandava quindi la condanna di e NI al pagamento della somma di € CP_1
423.415,66 (€ 224.853,37 quale credito derivante dalla risoluzione del contratto di mutuo ipotecario n.
pagina 5 di 12 32000074179 e € 198.562,29 quale credito derivante dalla risoluzione del contratto di conto corrente)
e, insistendo nelle istanze istruttorie, concludeva come segue:
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, per i motivi di impugnazione di cui meglio in espositiva, non accettato il contraddittorio su nuove domande o alcuna inversione dell'onere probatorio, riformare integralmente la sentenza n° 1393/2021 pubblicata in data 04/06/2021 resa dal Tribunale Ordinario di Bologna - Terza Sezione Civile – nella persona del Giudice Dott. Anna Lisa Marconi, in esito al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 2390/2018 ed impugnata con il presente atto, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione e previo ogni più opportuno provvedimento, statuizione e declaratoria del caso, anche in via incidentale, con l'accoglimento delle istanze, eccezioni e deduzioni di parte scrivente, per gli effetti, decidendo nei termini seguenti: In riforma integrale della sentenza n. 1393/2021 pronunciata dal Tribunale di Bologna in esito al procedimento rubricato al R.G. n. 2390/2018 irritualmente notificata nel domicilio eletto dall'odierna appellante nel procedimento di primo grado in data 2 novembre 2021, ivi impugnata, ed in accoglimento del presente appello, previe tutte le declaratorie, statuizioni e provvedimenti opportuni: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - per i motivi di cui in premessa, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione e previo ogni e più opportuno provvedimento, statuizione e declaratoria del caso, anche in via incidentale, con l'accoglimento delle istanze, eccezioni e deduzioni di parte scrivente, in riforma della sentenza di primo grado: 1) rigettare tutte le domande, eccezioni anche preliminari, e conclusioni proposte da (c.f. CP_1
e UR NI (c.f. ) poiché infondate in fatto ed C.F._1 C.F._2 in diritto, non provate o come meglio, 2) confermare il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 7262/2017 del 27 novembre 2017 emesso dal Tribunale di Bologna- Giudice Dott. Antonio Costanzo- in data 24 novembre 2017 e pubblicato in data 27 novembre 2017- R.G. n. 15409/2017 - Rep. n. 5486/2017; 3) in ogni caso condannare (c.f. e CP_1 C.F._1 UR NI (c.f. ) in via solidale tra loro, al pagamento in favore di C.F._2 [...] quale mandataria di (già Parte_1 Controparte_2 Controparte_5 subentrata di pieno diritto in ogni ragione, azione e credito di Parte_5 della somma di €. 423.415,66 (Euro
[...] quattrocentoventitremilaquattrocentoquindici/66) al 3.10.2017 oltre interessi maturandi dal 4.10.2017 calcolati al tasso pattuito oggetto di specifica e comprovata accettazione, sino al saldo effettivo, di cui duecentoventiquattromilaottocentocinquantatre/37) Euro al 03.10.20217 oltre (Eurointeressi successivi, quale credito derivante dalla risoluzione del contratto di mutuo ipotecario n. 32000074179, ed Euro centonovantottomilacinquecentosessantadue/29) 198.562,29 al 03.10.20217 (Euro oltre interessi successivi, quale credito derivante dalla risoluzione del contratto di conto corrente potecario n. 129843 ovvero quella somma diversa, maggiore e/o minore, riconosciuta come dovuta/debenda e/o accertata/accertanda in corso di causa, nell'ipotesi di accoglimento di taluna delle alternative ipotesi prospettate dal CTU Dott. , con esclusivo riferimento al credito derivante dalla risoluzione Per_2 del contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria rogato a ministero Notaio Dott.ssa di Castenaso (BO) in data 10.11.2003 collegato al rapporto di conto Persona_3 corrente contraddistinto dal n° 29/000129843 ed alla restituzione di quanto corrisposto da
[...] quale mandataria di , in favore dell'Avv. Massimo Parte_1 Controparte_2 Da Ronch, dichiaratosi procuratore antistatario, in esecuzione della sentenza di primo grado n. 1393/2021 per Euro 31.168,00 Con specifico riferimento all'eccezione di prescrizione svolta dall'odierna Appellante nel giudizio di primo grado la scrivente eccepisce la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito per tutte le somme, interessi e competenze addebitate al 31.12.2007 (10 anni antecedenti la notifica degli atti di citazione in opposizione di cui al giudizio di primo grado) alla luce della nuova normativa e per tutti i motivi già esposti in atti. IN VIA SUBORDINATA: in parziale riforma dell'appellata sentenza n. 1393/2021 pronunciata dal Tribunale di Bologna- Terza Sezione Civile- Giudice Dott.ssa Anna Lisa Marconi in data 01/06/2021, pubblicata in data 04/06/2021 in esito al procedimento rubricato al R.G. n. 2390/20218 irritualmente notificata nel domicilio eletto
pagina 6 di 12 dall'odierna appellante nel procedimento di primo grado, in data 2 novembre 2021, nella non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita confermi la revoca del decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 7262/2017 del 27 novembre 2017 emesso dal Tribunale di Bologna- Giudice Dott. Antonio Costanzo- in data 24 novembre 2017 e pubblicato in data 27 novembre 2017- R.G. n. 15409/2017 - Rep. n. 5486/2017, dichiarare sussistente, liquido ed esigibile il credito vantato da quale mandataria di (già Parte_1 Controparte_2 Controparte_5[...
subentrata di pieno diritto in ogni ragione, azione e credito di Parte_5
, anche a titolo di pagamento dell'indebito nei confronti di
[...] CP_1 (c.f. e UR NI (c.f. ) in via solidale tra loro C.F._1 C.F._2 per la somma di €. 423.415,66 (Euro quattrocentoventitremilaquattrocentoquindici/66) al 3.10.2017 oltre interessi maturandi dal 4.10.2017 calcolati al tasso pattuito oggetto di specifica e comprovata accettazione, sino al saldo effettivo, di cui Euro 224.853,37 (Euro duecentoventiquattromilaottocentocinquantatre/37) al 03.10.20217 oltre interessi successivi, quale credito derivante dalla risoluzione del contratto di mutuo ipotecario n. 32000074179, ed Euro 198.562,29 (Euro centonovantottomilacinquecentosessantadue/29) al 03.10.20217 oltre interessi successivi, quale credito derivante dalla risoluzione del contratto di conto corrente ipotecario n. 129843 ovvero quella somma diversa, maggiore e/o minore, riconosciuta come dovuta/debenda e/o accertata/accertanda in corso di causa, nell'ipotesi di accoglimento di taluna delle alternative ipotesi prospettate dal CTU Dott. , con esclusivo riferimento al credito derivante dalla risoluzione Per_2 del contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria rogato a ministero Notaio Dott.ssa di Castenaso (BO) in data 10.11.2003 collegato al rapporto di conto Persona_3 corrente contraddistinto dal n° 29/000129843 e per l'effetto Condannare (c.f. CP_1
e UR NI (c.f. ) in via solidale tra loro, al C.F._1 C.F._2 pagamento della suddetta somma alla quale dovranno aggiungersi gli interessi nella misura già indicata. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze professionali per entrambi i gradi di giudizio”.
12. Si costituivano e NI UR, contestando la ricostruzione dell'appellante CP_1
e domandando la conferma della sentenza di primo grado:
“nel merito, in via principale: rigettare l'appello proposto nell'interesse di in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti, con integrale conferma della sentenza n. 1393/2021 emessa dal Tribunale Civile di Bologna, pubblicata il 4.6.2021. in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di rigetto sopra formulata, e/o comunque nell'ipotesi in cui si ritenessero in parte o in tutto fondati i motivi di opposizione dedotti ex adverso, confermare, per i motivi esposti in atti, le statuizioni della sentenza di primo grado n. 1393/2021 del Trib. di Bologna, qui impugnata, relativamente al rapporto di conto corrente ipotecario n. 129843, intestato a ora fallita, ossia che i signori UR Controparte_4 NI e sono tenuti a corrispondere a favore di in persona del legale CP_1 Parte_1 rappresentante pro-tempore, l'importo di € 155.475,45, oltre interessi, quale saldo risultante dal ricalcolo operato dal CTU dott. , nominato nel giudizio di primo grado. Per_2 in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui si ritenessero in parte o in tutto fondati i motivi di opposizione dedotti ex adverso, condannare comunque in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, stante la sua parziale soccombenza nel presente giudizio, a rifondere le spese alla parte NI e nella misura ritenuta congrua e secondo equità, CP_1 oppure disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti. Con vittoria di spese, compensi dei due gradi di giudizio, oltre accessori di legge (C.p.A., rimborso spese generali 15 % e Iva di legge, se dovuta)”.
pagina 7 di 12 13. Rispetto al primo motivo di appello, ne deducevano l'inammissibilità per difetto di specificità, non risultando esplicitamente ed esaustivamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.
13.1. In particolare, contestavano il dedotto vizio di omissione di pronuncia, avendo il primo giudice implicitamente rigettato la domanda proposta dalla banca in relazione alla linea di credito derivante dal mutuo, ritenendola assorbita dall'altra e diversa domanda attinente al conto corrente ipotecario. Infatti, affermavano che detta linea di credito derivante dal mutuo era stata accreditata sul conto corrente ipotecario n. 29/000129843 e, perciò, risultava già inclusa, in quanto tutt'uno con le annotazioni
(accrediti, addebiti di spese, di interessi, etc.) registrate sul conto ipotecario n. 129843, oggetto dell'esame della CTU.
Peraltro, evidenziava altresì come l'appellante non avesse mai svolto contestazioni sul punto, né in sede di formulazione del quesito, né nel corso delle operazioni peritali, né nei successivi atti difensivi od osservazioni tecniche alla bozza di CTU, né in sede di integrazione alla CTU. In tal senso, costituendo le contestazioni alle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio eccezioni rispetto al suo contenuto, in quanto tali soggette al termine di preclusione di cui all'art. 157 comma II, deduceva l'intervenuta decadenza.
13.2. Quanto alla dedotta nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, argomentavano per l'infondatezza del motivo.
14. Quanto al secondo motivo di appello, parte appellata contestava la presenza di profili di omissione o contraddittorietà della motivazione della sentenza.
14.1. In ordine alla dedotta erroneità e/o la contraddittorietà della motivazione proposta dal primo giudice, per non aver il CTU considerato le PMU in atti, parte appellata affermava l'infondatezza della censura.
In particolare, come correttamente riscontrato dal CTU e confermato dal Giudice di primo grado, non vi era evidenza in atti di alcun documento o PMU attinente alla CDF.
Ad ogni modo, parte appellata argomentava per la correttezza dell'affermata tardività dell'eccezione da parte del giudice di prime cure e, in ogni caso, evidenziava l'inapplicabilità della disciplina relativa alle
PMU, trattandosi nella specie di modifiche novative (eliminazione della CMS e introduzione della
Commissione Disponibilità Fondi); infatti, il potere di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali riconosciuto all'intermediario dall'art. 118 TUB non permetteva l'introduzione di clausole nuove, ma permetteva soltanto di modificare clausole e condizioni già esistenti.
15. In ordine alla contestazione della violazione della normativa in materia di anatocismo, gli appellati argomentavano per il corretto operato del primo giudice;
infatti, avendo tenuto conto ai fini del decidere della scrittura del 12.04.2011 (pur avendo ritenuto tardive le contestazioni dell'appellante pagina 8 di 12 relative alla sua mancata considerazione nei calcoli della CTU), la sentenza si era discostata dalla CTU, distinguendo il periodo antecedente la convenzione 12.04.2011, in regime di capitalizzazione semplice, dal periodo successivo alla convenzione 12.04.2011, in regime di capitalizzazione trimestrale.
16. Rispetto alla dedotta tardività dell'eccezione di erroneo esercizio dello jus variandi, parte appellata evidenziava che, contrariamente alla prospettazione avversaria, detta eccezione era già stata formulata in sede di costituzione, come correttamente affermato dal primo giudice.
17. Infine, rispetto alla richiesta di riforma della sentenza in punto di spese legale, parte appellata richiamava l'orientamento, secondo cui la parte che veda accolta la propria domanda in misura inferiore al richiesto è tecnicamente soccombente, quindi, in quanto soccombente, può essere condannata al pagamento delle spese.
18. Con atto di costituzione depositato in data 28.12.2023, si costituiva Parte_3
quale mandataria con rappresentanza di
[...] Controparte_2
19. L'appello è parzialmente fondato nei termini che seguono.
20. Anzitutto, occorre preliminarmente rilevare la tardività della costituzione degli appellati e NI UR. CP_1
Infatti, gli appellati si sono costituiti con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data 25.03.2022 (visibile sul fascicolo telematico solo il 28.03.2022), ossia tardivamente rispetto ai venti giorni antecedenti l'udienza di prima comparizione fissata per il 29.03.2022.
Ne consegue la decadenza dalla facoltà di proporre appello incidentale, peraltro non rinvenibile nelle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta in appello, ancorché nella parte narrativa dell'atto vengano formulate censure alla sentenza.
21. Il primo motivo di gravame è fondato.
Il motivo di gravame è fondato nella parte in cui lamenta un'omessa pronuncia in ordine a uno dei due rapporti contrattuali intercorrenti con la banca e oggetto del giudizio di opposizione, ossia quello relativo al rapporto di mutuo ipotecario n° 32000074179.
Nello specifico, quanto alla scelta della ipotesi tra quelle formulate nella relazione di consulenza di primo grado, occorre richiamare la sentenza delle Sezioni Unite n. 19597 del 18.09.2020, ove si afferma che “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori” e che “La mancata indicazione dell'interesse di mora del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato” , donde la formula:
T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.
pagina 9 di 12 Ne consegue che, nella specie, è corretta l'ipotesi a), formulata nella CTU di primo grado in risposta al quesito B) alle pp. 12, 13 e 14 della prima relazione di CTU.
Infatti, aumentato il TEGM, pari a 3,86%, dei 2,1 punti percentuali rilevati dalla Banca d'Italia, quale maggiorazione media degli interessi moratori, il TSU diviene pari a 8,940% e, pertanto, il tasso di mora pattizio, pari a 8,170%, non lo supera.
Pertanto, esclusa l'usurarietà del rapporto di mutuo ipotecario n° 32000074179, risulta dovuta dagli appellati l'intera somma azionata in via monitoria a tale titolo, pari a € 224.853,37, oltre a interessi come indicati nella sentenza appellata.
Deve evidenziarsi l'infondatezza dell'allegazione di parte appellata, secondo cui l'esposizione debitoria relativa al mutuo ipotecario dovrebbe ritenersi ricompresa e assorbita nel saldo di conto corrente n. 29/129843.
Come risulta dalla documentazione contabile in atti (estratti conto nonché saldaconto sub doc. n.
3-a in fascicolo appellante), le rate del mutuo dedotto in giudizio (n. 32000034179) sono state addebitate su quel conto corrente fino al novembre 2014.
Successivamente, tale addebito non è più avvenuto (si vedano gli estratti conto dal dicembre 2014 al passaggio a sofferenza del 10 febbraio 2017).
Pertanto, il capitale residuo (così come attestato alla data del saldaconto predetto, 3 ottobre 2017), è senz'altro dovuto, dovendosi escludere, per le ragioni appena spiegate, che l'importo azionato a tale titolo in via monitoria, separatamente rispetto al saldo debitore del conto corrente, possa essere il frutto di una duplicazione di voci debitorie.
22. Il secondo motivo di gravame è infondato.
In primo luogo, la mancata contestazione degli estratti conto per intervenuta decadenza dei fideiussori e NI non preclude, per consolidata giurisprudenza (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. CP_1
VI, ordinanza 8 ottobre 2015, n. 20221), la contestazione in sede giudiziale di clausole invalide.
In secondo luogo, l'adesione da parte del primo giudice all'ipotesi FA (vale a dire l'ipotesi che esclude la legittimità delle pattuizioni relative sia a CMS che a CDF) è corretta;
infatti, lo stesso consulente ha correttamente rilevato che “Non risultano però PMU (Proposte di modifica Unilaterali) attinenti la Commissione Disponibilità Fondi” (pagina 10, consulenza).
In tal senso, ancorché siano state allegate le PMU (all. 4), nessuno dei documenti evidenzia, tra le modifiche alle condizioni economiche, un riferimento testuale alla Commissione di disponibilità fondi.
Ne deriva che il primo giudice ha correttamente espunto la CDF, in quanto illegittimamente addebitata,
a causa di omessa pattuizione nelle dedotte forme di legge (PMU).
Infine, da un punto di vista processuale, si osserva che la doglianza, relativa alla mancata considerazione delle PMU in seno alla relazione di consulenza, è stata correttamente ritenuta dal primo pagina 10 di 12 giudice tardiva. Non solo la doglianza appare infondata perché il consulente si è limitato ad affermare l'assenza di PMU riferibili alla CDF, ma detta doglianza è stata sollevata in sede di comparsa conclusionale, dunque tardivamente. Infatti, “Le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica
d'ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di cui al secondo comma dell'art. 157 cod. proc. civ., dovendo, pertanto, dedursi - a pena di decadenza - nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito” (Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n.
4448 del 25 febbraio 2014, ma cfr. Anche Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza n. 19427 del 2017).
23. Il terzo motivo di gravame è infondato.
23.a Il primo giudice ha individuato nel documento 12.04.2011 il punto di transizione da un regime di illegittima capitalizzazione ad un regime in cui l'anatocismo risultava correttamente pattuito.
Il Tribunale è perciò intervenuto sulle conclusioni della CTU e ha adottato una soluzione mediana tra le due ipotesi denominate “FA”.
Quanto all'asserita contraddittorietà dei riferimenti del primo giudice al documento 12.04.2011, valgono analoghe considerazioni a quelle da ultimo svolte con riferimento al secondo motivo di gravame.
Infatti, la sentenza di primo grando non è in sé contraddittoria sul punto: la tardività della contestazione della mancata inclusione del documento 12.04.2011 ai fini dei calcoli della consulenza è deduzione distinta rispetto alla tempestiva allegazione del documento 12.04.2011; in altri termini, il documento
12.04.2011 è stato tempestivamente allegato, e perciò è utilizzabile ai fini della decisione, tuttavia, la contestazione relativa al suo mancato utilizzo nell'ambito dei calcoli effettuati nella consulenza è tardiva.
23.b Infondato è il motivo di gravame anche nella parte in cui contesta l'adesione del primo giudice alla tesi esposta in CTU, secondo cui la convenzione inter partes si pone in sostanziale violazione della disciplina in punto di anatocismo.
Deve infatti condividersi la CTU, nella parte in cui afferma la necessità della indicazione dei tassi, sia debitori che creditori, sia su base annua (TAN) che su base annua equivalente: nel caso di specie, è carente tale completa indicazione, sanata, quanto ai tassi creditori, soltanto dalla scrittura del 12 aprile
2011.
Il Tribunale ha dunque correttamente escluso la capitalizzazione trimestrale dei tassi passivi nella prima parte del rapporto, procedendo a capitalizzazione semplice sino al 30.06.2011 ed a capitalizzazione trimestrale da tale data al passaggio a sofferenza del 10.02.2017, con un saldo finale a credito della banca pari a € 155.457,45.
24. Il quarto motivo di appello è infondato.
pagina 11 di 12 L'eccezione relativa all'erroneo esercizio dello jus variandi formulato dagli attori, odierni appellati, è tempestiva, in quanto già formulata nella citazione introduttiva.
In ogni caso, l'infondatezza del motivo è determinata dalle stesse considerazioni poste alla base del rigetto del secondo motivo di gravame al par. 22), cui si rimanda.
25. Quanto alle spese di lite.
L'accertamento del credito azionato in via monitoria in misura inferiore a quella oggetto di ingiunzione giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un quarto, con condanna di e NI UR al rimborso della residua quota. CP_1
Ne consegue, pertanto, l'assorbimento del quinto motivo di gravame, incentrato sulla riforma del regolamento delle spese, quale conseguenza dell'accoglimento del gravame.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 1393/2021 emessa dal
Tribunale Ordinario di Bologna, ridetermina la somma posta a carico di e CP_1
NI UR in euro 380.310,82, confermando nel resto la sentenza appellata, anche con riguardo alla statuizione sugli interessi, fatta eccezione per il regolamento delle spese di lite, disciplinato al capo che segue;
II – dichiara le spese di entrambi i gradi compensate nella misura di un quarto e condanna CP_1
e NI UR, in solido tra loro, alla refusione in favore di
[...] Parte_3
quale mandataria di della residua quota di tre quarti, che
[...] Controparte_2 liquida per l'intero, quanto al primo grado in euro 25.000,00 per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge, oltre spese di CTU come liquidate dal primo giudice, e quanto al grado di appello in € 20.000,00 per compenso, oltre c.u., oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 23.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. Andrea Lama
Il Presidente dott. Manuela Velotti
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