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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/11/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
RG 9071 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Alessio Marfè - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9071 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CARUSO GENNARO presso il quale C.F._1 elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. CARUSO GENNARO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/05/2025 le parti, e Parte_1 CP_1 chiedevano pronunziarsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in POZZUOLI il 24/08/1996 (atto n. 262, P. II, S. A, anno 1996). Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 30/05/1997 e il 6/05/2000, maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente indipendenti.
1 Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento della domanda separativa giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma c.c.
Le parti hanno proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
La residenza coniugale sita in Pozzuoli (NA) alla Via Umberto Saba n. 47, Sc. M1, P.2, Int.3,
Lotto 1, Fabbricato M, Edificio 15, alloggio assegnato in locazione dal Comune di Pozzuoli al Sig.
resterà nella disponibilità esclusiva della Sig.ra che lo utilizzerà a Parte_1 CP_1 propria abitazione, facendosi carico del canone mensile e della volturazione delle utenze a suo nome, mentre il Sig. provvederà, a trasferirsi altrove;
Parte_1
I coniugi convengono che, avendo già provveduto ad aiutare il figlio nell'acquisto Per_1 di una casa, donandogli una parte dei risparmi lasciati dal defunto nonno paterno, anche la figlia
riceverà una somma equivalente;
pertanto il Sig. si obbliga a trasferire mediante Per_2 Parte_1 assegno circolare Poste Italiane n.0374518416-12 intestato alla figlia , la somma Persona_3 di €uro 34.392,00# proveniente dal “riscatto totale” della Polizza vita Postapresente Cedola n.
50007212164, stipulata con in data 15 febbraio 2012; Controparte_2
I Sig.ri e , convengono di rinunciare reciprocamente Parte_1 CP_1 all'assegno di mantenimento;
I coniugi dichiarano che tutti gli altri rapporti economici tra di essi intercorrenti sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione, anche per ciò che riguarda i beni mobili e
i suppellettili arredanti la casa coniugale;
i coniugi dichiarano e precisano che gli accordi patrimoniali, contenuti nel presente ricorso, sono stati raggiunti prevalentemente a beneficio dei figli ed hanno costituito elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
2 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico, il
Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art. 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale ex art. 151 co. 1 cc dei ricorrenti e Parte_1 CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 262, P. II, S. A, anno
1996);
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
• spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfè Dott. Raffaele Sdino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Alessio Marfè - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9071 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CARUSO GENNARO presso il quale C.F._1 elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. CARUSO GENNARO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/05/2025 le parti, e Parte_1 CP_1 chiedevano pronunziarsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in POZZUOLI il 24/08/1996 (atto n. 262, P. II, S. A, anno 1996). Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 30/05/1997 e il 6/05/2000, maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente indipendenti.
1 Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento della domanda separativa giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma c.c.
Le parti hanno proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
La residenza coniugale sita in Pozzuoli (NA) alla Via Umberto Saba n. 47, Sc. M1, P.2, Int.3,
Lotto 1, Fabbricato M, Edificio 15, alloggio assegnato in locazione dal Comune di Pozzuoli al Sig.
resterà nella disponibilità esclusiva della Sig.ra che lo utilizzerà a Parte_1 CP_1 propria abitazione, facendosi carico del canone mensile e della volturazione delle utenze a suo nome, mentre il Sig. provvederà, a trasferirsi altrove;
Parte_1
I coniugi convengono che, avendo già provveduto ad aiutare il figlio nell'acquisto Per_1 di una casa, donandogli una parte dei risparmi lasciati dal defunto nonno paterno, anche la figlia
riceverà una somma equivalente;
pertanto il Sig. si obbliga a trasferire mediante Per_2 Parte_1 assegno circolare Poste Italiane n.0374518416-12 intestato alla figlia , la somma Persona_3 di €uro 34.392,00# proveniente dal “riscatto totale” della Polizza vita Postapresente Cedola n.
50007212164, stipulata con in data 15 febbraio 2012; Controparte_2
I Sig.ri e , convengono di rinunciare reciprocamente Parte_1 CP_1 all'assegno di mantenimento;
I coniugi dichiarano che tutti gli altri rapporti economici tra di essi intercorrenti sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione, anche per ciò che riguarda i beni mobili e
i suppellettili arredanti la casa coniugale;
i coniugi dichiarano e precisano che gli accordi patrimoniali, contenuti nel presente ricorso, sono stati raggiunti prevalentemente a beneficio dei figli ed hanno costituito elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
2 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico, il
Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art. 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale ex art. 151 co. 1 cc dei ricorrenti e Parte_1 CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 262, P. II, S. A, anno
1996);
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
• spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfè Dott. Raffaele Sdino
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