CA
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/12/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1411/2020, posta in decisione in data 11.7.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nata in FRANCIA in [...] Parte_1 C.F._1
03/05/1987 e (C.F. ), nata a Parte_2 C.F._2
AS (TP) in data 10/09/1974, con il patrocinio dell'Avv. CARACCI
OV e con elezione di domicilio in via VIA VITTORIO EMANUELE 24
91028 TA presso il medesimo difensore
APPELLANTI
CONTRO
IN PERSONA DEL MANDATARIO Controparte_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. POLVERINO Controparte_2 P.IVA_1
1 CA ( ) VIA ADOLFO RAVÀ 75 ROMA;
C.F._3 CP_3
( ) VIA ADOLFO RAVA ROMA;
e con elezione di
[...] C.F._4
domicilio in via presso il medesimo difensore
APPELLATO
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_4
essa, quale mandataria per la gestione del credito (GIÀ Controparte_5
C.F.,) P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Controparte_6
Milano , con il patrocinio degli avv.ti CA POLVERINO (C.F. P.IVA_2
(CF –ed C.F._3 Controparte_3 C.F._4
elettivamente domiciliata presso lo Studio dei medesimi IN ROMA, VIA ADOLFO
RAVÀ N. 75,
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e proponevano opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n° 285/2018 e a tale scopo citavano il ricorrente innanzi al Controparte_1
Tribunale di deducendo: il difetto di mandato;
l'inopponibilità del credito per mancanza di formale comunicazione, ex art. 1264 c.c., della cessione del credito;
il superamento del tasso soglia usura del finanziamento personale stipulato dalle stesse, le cui rate rimaste impagate erano oggetto del provvedimento monitorio. Le opponenti chiedevano, pertanto, la revoca del predetto decreto ingiuntivo.
Ritualmente costituitosi, l'Istituto di credito chiedeva il rigetto delle domande spiegate in quanto infondate in fatto e in diritto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, alle parti veniva assegnato il termine di quindici giorni per instaurare la mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010, nonché i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
All'esito, il giudizio veniva rinviato per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
2 Con sentenza n. 120 dell'8.9.2020, il Tribunale dichiarava improcedibile l'opposizione e definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo.
In motivazione, il Giudice di prime cure dava atto della mancata instaurazione della mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010, per la quale, all'udienza del
16.7.2019, era stato assegnato il termine di giorni quindici a entrambe le parti;
rilevava che nessuna di loro aveva provveduto ma che l'onere di instaurazione gravava su parte opponente, avendo la stessa il potere e l'interesse a introdurre il giudizio di merito. Riteneva il contrasto esistente tra la giurisprudenza di merito e la rimessione alle Sezioni Unite sul punto irrilevanti ai fini del giudizio.
Avverso la suddetta sentenza, proponevano appello le al quale Parte_3
resisteva . Successivamente, interveniva in giudizio quale CP_1 Controparte_4
cessionaria del credito.
In data 11.7.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente, con riguardo alla questione dell'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata, la stessa non può accogliersi, giacché
l'impugnazione contiene (come richiesto dalla Cassazione nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54
Dl 83/2012; si vedano le pronunce 8926/2004, 9244/2007, 1832/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il
Tribunale avrebbe dovuto dichiarare improcedibile il ricorso per decreto ingiuntivo) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).
Con un unico motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione proposta, con conseguente irrevocabilità del decreto ingiuntivo emesso in favore dell'Istituto di credito.
Sostengono che l'onere di attivare il procedimento di mediazione non è a carico dell'attore formale, bensì di quello sostanziale ossia del soggetto che intende esercitare in giudizio un'azione. Nella circostanza in cui venga, dunque, ottenuto un decreto ingiuntivo con conseguente proposizione di opposizione allo stesso, il soggetto tenuto ad attivarsi per evitare la declaratoria di improcedibilità della domanda è il creditore opposto e non il debitore opponente.
3 A supporto di tale interpretazione, gli appellanti osservano come sarebbe del resto irragionevole gravare il debitore dell'onere di attivare il procedimento di mediazione in quanto sullo stesso incomberebbe, in un procedimento a contraddittorio differito, un ulteriore onere che, nel procedimento ordinario, non sarebbe a suo carico.
Il gravame è fondato.
In punto di diritto, va ricordato che, con sentenza n. 19596 del 18 settembre
2020, le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo la questione di massima di particolare importanza sottoposta al suo vaglio, hanno affermato che, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1- bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
L'argomentazione prospettata dalla menzionata pronuncia è condivisa da questa
Corte.
Invero, l'art. 5 comma 1 bis del d.lgs. 28/2010 allora vigente prevedeva che:
“chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,((ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo
187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,)) per le materie ivi regolate”.
4 Come già osservato da numerose pronunce della giurisprudenza di merito, la locuzione “chi intende esercitare in giudizio un'azione” appare alludere al soggetto che avvia l'azione giudiziaria ossia all'attore sostanziale nel giudizio di opposizione, cioè al creditore opposto che è appunto l'attore sostanziale rispetto alle domande di accertamento del credito e condanna al pagamento, azionate in monitorio.
In questo quadro, va altresì considerato lo squilibrio processuale tra le parti. Il debitore opponente, infatti, a seguito di un decreto ingiuntivo che ha la possibilità di contestare soltanto successivamente alla sua adozione, si vedrebbe altresì gravato dall'onere di attivare il procedimento di mediazione a costo, in caso di inerzia, dell'irrevocabilità del decreto ingiuntivo. Se, di contro, l'onere di attivare il procedimento di mediazione fosse posto a carico del creditore opposto (attore sostanziale), la conseguenza di una sua inerzia sarebbe assai meno pregiudizievole poiché diventerebbe improcedibile la domanda monitoria, che lascerebbe, però, la possibilità di riproporre la domanda giudiziale.
Sulla base delle argomentazioni esposte, la censura prospettata dagli appellanti con riguardo alla sentenza del Tribunale è fondata: giacché il primo Giudice, a fronte dell'inerzia di entrambe le parti di avviare il procedimento di mediazione, non ostante specifica disposizione del Giudice che (udienza del 16.7.2019) aveva anche dato apposito termine, avrebbe dovuto dichiarare improcedibile la domanda monitoria, in luogo dell'opposizione proposta dalla parte debitrice.
Non è meritevole di condivisione, a tale riguardo, la prospettazione formulata dalla parte appellata, secondo la quale precedentemente alla pubblicazione della sentenza del Tribunale, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto fosse quello statuito dalla terza sezione civile della Cassazione, sentenza n. 24629 del
2015, secondo cui: “L'onere di instaurare la procedura di mediazione incombe sul soggetto che intenda esercitare un'azione in giudizio e, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla parte opponente, convenuta in senso sostanziale, ma attrice sul piano processuale”.
Attesa tale circostanza, parte appellata, ritenuto configurabile un overruling in ragione del mutamento giurisprudenziale imprevedibile e, comunque, successivo alla pronuncia di primo grado, chiede alternativamente la rimessione in termini ovvero la disapplicazione del principio di diritto enunciato dalle intervenute Sezioni Unite.
Le soluzioni prospettate non meritano accoglimento.
5 Occorre, infatti, osservare come non può parlarsi propriamente di overruling. La decisione delle Sezioni Unite non può ritenersi imprevedibile sotto diversi profili.
In primo luogo, preme rilevare come la tesi del 2015 poc'anzi riportata non sia stata inaugurata dalla Corte di Cassazione nella composizione più autorevole, massima espressione della funzione nomofilattica, bensì da una sezione della stessa.
Tale circostanza rende plausibile l'adozione di un diverso orientamento tanto all'interno di altre sezioni, quanto da parte delle Sezioni Unite.
In aggiunta a ciò, occorre osservare come, a seguito della pronuncia dalla terza sezione della Cassazione nel 2015, l'orientamento giurisprudenza era tutt'altro che pacifico, sussistendo tesi contrapposte nella giurisprudenza di merito;
anche questa
Corte, infatti, già nel 2019 si era espressa a favore dell'orientamento oggi adottato dalla sentenza n. 19596 del 2020 (cfr. CA Palermo, 3 civile, sentenza 17 maggio
2019 n. 1014).
Inoltre, va osservato come l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite del 2020
(n. 18741/2019) sia stata adottata - da parte della medesima terza sezione che aveva inaugurato l'orientamento del 2015 - il 12 luglio 2019, data precedente alla pubblicazione della sentenza di primo grado.
Tali circostanze, quindi, portano a concludere per la non imprevedibilità dell'orientamento seguito dalle Sezioni Unite del 2020 e, pertanto, per la non configurabilità di un vero e proprio “overruling”. Rimangono, perciò, assorbite le conseguenti richieste di disapplicazione del principio di diritto.
Pertanto, l'improcedibilità colpisce la domanda monitoria proposta dalla CP_7
Quanto alle spese, tenuto conto del revirement giurisprudenziale sopravvenuto alla pubblicazione della sentenza impugnata, si ritiene ricorrano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando, sentiti i Procuratori delle parti:
1) in accoglimento dell'appello proposto da e , Parte_1 Parte_2
con atto di citazione del 18.10.2020, nei confronti di per conto di Controparte_1
avverso la sentenza n. 285/2020 pronunziata dal Tribunale di Sciacca Parte_4
in data 8.9.2020, dichiara improcedibile il ricorso per decreto ingiuntivo (n. 258/2018 emesso in data 1.10.2018 dal Tribunale di Sciacca), proposto da;
Controparte_1
6 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 27.11.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1411/2020, posta in decisione in data 11.7.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nata in FRANCIA in [...] Parte_1 C.F._1
03/05/1987 e (C.F. ), nata a Parte_2 C.F._2
AS (TP) in data 10/09/1974, con il patrocinio dell'Avv. CARACCI
OV e con elezione di domicilio in via VIA VITTORIO EMANUELE 24
91028 TA presso il medesimo difensore
APPELLANTI
CONTRO
IN PERSONA DEL MANDATARIO Controparte_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. POLVERINO Controparte_2 P.IVA_1
1 CA ( ) VIA ADOLFO RAVÀ 75 ROMA;
C.F._3 CP_3
( ) VIA ADOLFO RAVA ROMA;
e con elezione di
[...] C.F._4
domicilio in via presso il medesimo difensore
APPELLATO
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_4
essa, quale mandataria per la gestione del credito (GIÀ Controparte_5
C.F.,) P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Controparte_6
Milano , con il patrocinio degli avv.ti CA POLVERINO (C.F. P.IVA_2
(CF –ed C.F._3 Controparte_3 C.F._4
elettivamente domiciliata presso lo Studio dei medesimi IN ROMA, VIA ADOLFO
RAVÀ N. 75,
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e proponevano opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n° 285/2018 e a tale scopo citavano il ricorrente innanzi al Controparte_1
Tribunale di deducendo: il difetto di mandato;
l'inopponibilità del credito per mancanza di formale comunicazione, ex art. 1264 c.c., della cessione del credito;
il superamento del tasso soglia usura del finanziamento personale stipulato dalle stesse, le cui rate rimaste impagate erano oggetto del provvedimento monitorio. Le opponenti chiedevano, pertanto, la revoca del predetto decreto ingiuntivo.
Ritualmente costituitosi, l'Istituto di credito chiedeva il rigetto delle domande spiegate in quanto infondate in fatto e in diritto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, alle parti veniva assegnato il termine di quindici giorni per instaurare la mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010, nonché i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
All'esito, il giudizio veniva rinviato per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
2 Con sentenza n. 120 dell'8.9.2020, il Tribunale dichiarava improcedibile l'opposizione e definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo.
In motivazione, il Giudice di prime cure dava atto della mancata instaurazione della mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010, per la quale, all'udienza del
16.7.2019, era stato assegnato il termine di giorni quindici a entrambe le parti;
rilevava che nessuna di loro aveva provveduto ma che l'onere di instaurazione gravava su parte opponente, avendo la stessa il potere e l'interesse a introdurre il giudizio di merito. Riteneva il contrasto esistente tra la giurisprudenza di merito e la rimessione alle Sezioni Unite sul punto irrilevanti ai fini del giudizio.
Avverso la suddetta sentenza, proponevano appello le al quale Parte_3
resisteva . Successivamente, interveniva in giudizio quale CP_1 Controparte_4
cessionaria del credito.
In data 11.7.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente, con riguardo alla questione dell'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata, la stessa non può accogliersi, giacché
l'impugnazione contiene (come richiesto dalla Cassazione nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54
Dl 83/2012; si vedano le pronunce 8926/2004, 9244/2007, 1832/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il
Tribunale avrebbe dovuto dichiarare improcedibile il ricorso per decreto ingiuntivo) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).
Con un unico motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione proposta, con conseguente irrevocabilità del decreto ingiuntivo emesso in favore dell'Istituto di credito.
Sostengono che l'onere di attivare il procedimento di mediazione non è a carico dell'attore formale, bensì di quello sostanziale ossia del soggetto che intende esercitare in giudizio un'azione. Nella circostanza in cui venga, dunque, ottenuto un decreto ingiuntivo con conseguente proposizione di opposizione allo stesso, il soggetto tenuto ad attivarsi per evitare la declaratoria di improcedibilità della domanda è il creditore opposto e non il debitore opponente.
3 A supporto di tale interpretazione, gli appellanti osservano come sarebbe del resto irragionevole gravare il debitore dell'onere di attivare il procedimento di mediazione in quanto sullo stesso incomberebbe, in un procedimento a contraddittorio differito, un ulteriore onere che, nel procedimento ordinario, non sarebbe a suo carico.
Il gravame è fondato.
In punto di diritto, va ricordato che, con sentenza n. 19596 del 18 settembre
2020, le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo la questione di massima di particolare importanza sottoposta al suo vaglio, hanno affermato che, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1- bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
L'argomentazione prospettata dalla menzionata pronuncia è condivisa da questa
Corte.
Invero, l'art. 5 comma 1 bis del d.lgs. 28/2010 allora vigente prevedeva che:
“chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,((ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo
187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,)) per le materie ivi regolate”.
4 Come già osservato da numerose pronunce della giurisprudenza di merito, la locuzione “chi intende esercitare in giudizio un'azione” appare alludere al soggetto che avvia l'azione giudiziaria ossia all'attore sostanziale nel giudizio di opposizione, cioè al creditore opposto che è appunto l'attore sostanziale rispetto alle domande di accertamento del credito e condanna al pagamento, azionate in monitorio.
In questo quadro, va altresì considerato lo squilibrio processuale tra le parti. Il debitore opponente, infatti, a seguito di un decreto ingiuntivo che ha la possibilità di contestare soltanto successivamente alla sua adozione, si vedrebbe altresì gravato dall'onere di attivare il procedimento di mediazione a costo, in caso di inerzia, dell'irrevocabilità del decreto ingiuntivo. Se, di contro, l'onere di attivare il procedimento di mediazione fosse posto a carico del creditore opposto (attore sostanziale), la conseguenza di una sua inerzia sarebbe assai meno pregiudizievole poiché diventerebbe improcedibile la domanda monitoria, che lascerebbe, però, la possibilità di riproporre la domanda giudiziale.
Sulla base delle argomentazioni esposte, la censura prospettata dagli appellanti con riguardo alla sentenza del Tribunale è fondata: giacché il primo Giudice, a fronte dell'inerzia di entrambe le parti di avviare il procedimento di mediazione, non ostante specifica disposizione del Giudice che (udienza del 16.7.2019) aveva anche dato apposito termine, avrebbe dovuto dichiarare improcedibile la domanda monitoria, in luogo dell'opposizione proposta dalla parte debitrice.
Non è meritevole di condivisione, a tale riguardo, la prospettazione formulata dalla parte appellata, secondo la quale precedentemente alla pubblicazione della sentenza del Tribunale, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto fosse quello statuito dalla terza sezione civile della Cassazione, sentenza n. 24629 del
2015, secondo cui: “L'onere di instaurare la procedura di mediazione incombe sul soggetto che intenda esercitare un'azione in giudizio e, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla parte opponente, convenuta in senso sostanziale, ma attrice sul piano processuale”.
Attesa tale circostanza, parte appellata, ritenuto configurabile un overruling in ragione del mutamento giurisprudenziale imprevedibile e, comunque, successivo alla pronuncia di primo grado, chiede alternativamente la rimessione in termini ovvero la disapplicazione del principio di diritto enunciato dalle intervenute Sezioni Unite.
Le soluzioni prospettate non meritano accoglimento.
5 Occorre, infatti, osservare come non può parlarsi propriamente di overruling. La decisione delle Sezioni Unite non può ritenersi imprevedibile sotto diversi profili.
In primo luogo, preme rilevare come la tesi del 2015 poc'anzi riportata non sia stata inaugurata dalla Corte di Cassazione nella composizione più autorevole, massima espressione della funzione nomofilattica, bensì da una sezione della stessa.
Tale circostanza rende plausibile l'adozione di un diverso orientamento tanto all'interno di altre sezioni, quanto da parte delle Sezioni Unite.
In aggiunta a ciò, occorre osservare come, a seguito della pronuncia dalla terza sezione della Cassazione nel 2015, l'orientamento giurisprudenza era tutt'altro che pacifico, sussistendo tesi contrapposte nella giurisprudenza di merito;
anche questa
Corte, infatti, già nel 2019 si era espressa a favore dell'orientamento oggi adottato dalla sentenza n. 19596 del 2020 (cfr. CA Palermo, 3 civile, sentenza 17 maggio
2019 n. 1014).
Inoltre, va osservato come l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite del 2020
(n. 18741/2019) sia stata adottata - da parte della medesima terza sezione che aveva inaugurato l'orientamento del 2015 - il 12 luglio 2019, data precedente alla pubblicazione della sentenza di primo grado.
Tali circostanze, quindi, portano a concludere per la non imprevedibilità dell'orientamento seguito dalle Sezioni Unite del 2020 e, pertanto, per la non configurabilità di un vero e proprio “overruling”. Rimangono, perciò, assorbite le conseguenti richieste di disapplicazione del principio di diritto.
Pertanto, l'improcedibilità colpisce la domanda monitoria proposta dalla CP_7
Quanto alle spese, tenuto conto del revirement giurisprudenziale sopravvenuto alla pubblicazione della sentenza impugnata, si ritiene ricorrano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando, sentiti i Procuratori delle parti:
1) in accoglimento dell'appello proposto da e , Parte_1 Parte_2
con atto di citazione del 18.10.2020, nei confronti di per conto di Controparte_1
avverso la sentenza n. 285/2020 pronunziata dal Tribunale di Sciacca Parte_4
in data 8.9.2020, dichiara improcedibile il ricorso per decreto ingiuntivo (n. 258/2018 emesso in data 1.10.2018 dal Tribunale di Sciacca), proposto da;
Controparte_1
6 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 27.11.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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