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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 10/02/2026, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 303/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
09/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 09/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2575/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 240/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 11
e pubblicata il 18/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T95IPRN00206/2022 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T95IPRN00206/2022 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 813/2025 depositato il
10/04/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da verbale
Resistente/Appellato: Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'intimazione di pagamento n. T95IPRN00206/2022, anno 2014, oggetto del processo, ha fatto seguito alla sentenza della CTR di Milano n. 3664.07.2022, depositata il 27.09.2022, con la quale i giudici di secondo grado hanno respinto il ricorso della società Società_1 SAS di Nominativo_1, c.f. P.IVA_1, avverso l'avviso di accertamento n. T9502DI01801/2019, anno d'imposta 2014.
L'intimazione di pagamento che ne occupa indica come soggetti coobbligati con la società sia la Sig.ra Ricorrente_1 (accomandante) che il Sig. Nominativo_1 (accomandatario), in quanto gli stessi, soci della società, sono da considerarsi coobbligati nei limiti della normativa civilistica, così come indicato nell'avviso di accertamento societario.
L'intimazione è stata estesa ai coobbligati siccome la partita di ruolo è stata emessa esclusivamente nei confronti della società Società_1 SAS che è stata indicata quale “INTESTATARIO PRINCIPALE SENZA COOBBLIGATI”.
La Sig.ra Ricorrente_1 ha contestato la legittimità dell'intimazione di pagamento emessa a suo carico, rilevando di essere socia accomandante della Società_1 SAS e, in quanto tale, obbligata a rispondere nei limiti della quota conferita ai sensi dell'art. 2313 c.c.
L'Ufficio ha insistito in ordine alla legittimità e fondatezza dell'intimazione di pagamento in quanto nessuna violazione della normativa civilistica è stata attuata nei confronti della contribuente.
Con sentenza n. 240.11.2024, depositata in data 18.01.2024, la CGT I Grado di Milano ha respinto il ricorso della contribuente accogliendo le argomentazioni difensive dell'Ufficio e condannando la parte alla refusione delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza, la società ha presentato appello e l'Ufficio si è costituito chiedendo la conferma della gravata sentenza, vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame ripropone il vizio di violazione dell'art. 2313 cod. civ. e pone quello di errata applicazione dell'art. 2404 (il beneficium excussionis è in generale posto a favore di tutti i soci delle società di persone, anche dell'accomandatario).
Ribadito che non vi è questione sulla legittimità dell'avviso di accertamento presupposto, spiccato a carico della società in accomandita, la Corte conosce e condivide il principio ribadito dalla Corte di cassazione con
Sentenza n. 26264 del 6 settembre 2022: “nella società in accomandita, il socio accomandante è privo di legittimazione - sia attiva che passiva - rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., il quale, nel limitare la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l'erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale disposizione a disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale (Cass. n. 13565 del 2021; conformi Cass. n. 9429 del 2020 e Cass. n. 1671 del 2013, entrambe non massimate).”
E' vero che l'intimazione non fa cenno alla preventiva infruttuosa esclusione del patrimonio sociale, e non precisa la qualità di accomandante della socia Ricorrente_1 (che, tuttavia, si desume inequivocabilmente dalla ragione sociale e dalla spendita della qualità di amministratore per il socio accomandatario parimenti destinatario dell'atto).
Tuttavia, l'ufficio ha esplicitamente precisato che l'intimazione diretta al socio accomandante non deroga, né potrebbe, alla disposizione di cui all'art. 2313 cod. civ. sulla responsabilità limitata e sussidiaria dell'accomandante. Esso si è limitato a notificare l'intimazione di pagamento all'odierna appellante in quanto socia di una società in accomandita semplice, da ritenersi coobbligata nei limiti della normativa civilistica sopra richiamata, ovvero nei limiti della quota conferita e, come tutti i soci e compreso l'accomandario, solo dopo l'escussione infruttuosa del patrimonio sociale.
Coerentemente, l'Ufficio ha provveduto ad affidare la partita di ruolo esclusivamente nei confronti dell'ente societario “senza coobbligati”, rispettando, quindi, il principio della preventiva escussione del capitale sociale, e non nei confronti dei soci. Già nell'atto di costituzione in giudizio, l'Ufficio aveva dichiarato che sarà cura dell'Agente della riscossione dar seguito alle procedure esecutive nei confronti dei soci secondo la normativa civilistica (quindi: per la Ricorrente_1 nei limiti della quota versata), e solo qualora la preventiva escussione del capitale sociale risulti infruttuosa.
A fronte di quanto precede, va confermata la sentenza gravata, sussistendo però giustificati motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese del grado compensate tra le parti
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
09/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 09/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2575/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 240/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 11
e pubblicata il 18/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T95IPRN00206/2022 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T95IPRN00206/2022 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 813/2025 depositato il
10/04/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da verbale
Resistente/Appellato: Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'intimazione di pagamento n. T95IPRN00206/2022, anno 2014, oggetto del processo, ha fatto seguito alla sentenza della CTR di Milano n. 3664.07.2022, depositata il 27.09.2022, con la quale i giudici di secondo grado hanno respinto il ricorso della società Società_1 SAS di Nominativo_1, c.f. P.IVA_1, avverso l'avviso di accertamento n. T9502DI01801/2019, anno d'imposta 2014.
L'intimazione di pagamento che ne occupa indica come soggetti coobbligati con la società sia la Sig.ra Ricorrente_1 (accomandante) che il Sig. Nominativo_1 (accomandatario), in quanto gli stessi, soci della società, sono da considerarsi coobbligati nei limiti della normativa civilistica, così come indicato nell'avviso di accertamento societario.
L'intimazione è stata estesa ai coobbligati siccome la partita di ruolo è stata emessa esclusivamente nei confronti della società Società_1 SAS che è stata indicata quale “INTESTATARIO PRINCIPALE SENZA COOBBLIGATI”.
La Sig.ra Ricorrente_1 ha contestato la legittimità dell'intimazione di pagamento emessa a suo carico, rilevando di essere socia accomandante della Società_1 SAS e, in quanto tale, obbligata a rispondere nei limiti della quota conferita ai sensi dell'art. 2313 c.c.
L'Ufficio ha insistito in ordine alla legittimità e fondatezza dell'intimazione di pagamento in quanto nessuna violazione della normativa civilistica è stata attuata nei confronti della contribuente.
Con sentenza n. 240.11.2024, depositata in data 18.01.2024, la CGT I Grado di Milano ha respinto il ricorso della contribuente accogliendo le argomentazioni difensive dell'Ufficio e condannando la parte alla refusione delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza, la società ha presentato appello e l'Ufficio si è costituito chiedendo la conferma della gravata sentenza, vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame ripropone il vizio di violazione dell'art. 2313 cod. civ. e pone quello di errata applicazione dell'art. 2404 (il beneficium excussionis è in generale posto a favore di tutti i soci delle società di persone, anche dell'accomandatario).
Ribadito che non vi è questione sulla legittimità dell'avviso di accertamento presupposto, spiccato a carico della società in accomandita, la Corte conosce e condivide il principio ribadito dalla Corte di cassazione con
Sentenza n. 26264 del 6 settembre 2022: “nella società in accomandita, il socio accomandante è privo di legittimazione - sia attiva che passiva - rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., il quale, nel limitare la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l'erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale disposizione a disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale (Cass. n. 13565 del 2021; conformi Cass. n. 9429 del 2020 e Cass. n. 1671 del 2013, entrambe non massimate).”
E' vero che l'intimazione non fa cenno alla preventiva infruttuosa esclusione del patrimonio sociale, e non precisa la qualità di accomandante della socia Ricorrente_1 (che, tuttavia, si desume inequivocabilmente dalla ragione sociale e dalla spendita della qualità di amministratore per il socio accomandatario parimenti destinatario dell'atto).
Tuttavia, l'ufficio ha esplicitamente precisato che l'intimazione diretta al socio accomandante non deroga, né potrebbe, alla disposizione di cui all'art. 2313 cod. civ. sulla responsabilità limitata e sussidiaria dell'accomandante. Esso si è limitato a notificare l'intimazione di pagamento all'odierna appellante in quanto socia di una società in accomandita semplice, da ritenersi coobbligata nei limiti della normativa civilistica sopra richiamata, ovvero nei limiti della quota conferita e, come tutti i soci e compreso l'accomandario, solo dopo l'escussione infruttuosa del patrimonio sociale.
Coerentemente, l'Ufficio ha provveduto ad affidare la partita di ruolo esclusivamente nei confronti dell'ente societario “senza coobbligati”, rispettando, quindi, il principio della preventiva escussione del capitale sociale, e non nei confronti dei soci. Già nell'atto di costituzione in giudizio, l'Ufficio aveva dichiarato che sarà cura dell'Agente della riscossione dar seguito alle procedure esecutive nei confronti dei soci secondo la normativa civilistica (quindi: per la Ricorrente_1 nei limiti della quota versata), e solo qualora la preventiva escussione del capitale sociale risulti infruttuosa.
A fronte di quanto precede, va confermata la sentenza gravata, sussistendo però giustificati motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese del grado compensate tra le parti