Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 10/02/2026, n. 303
CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 2313 c.c. e errata applicazione dell'art. 2404 c.c.

    La Corte richiama la giurisprudenza della Cassazione secondo cui il socio accomandante è privo di legittimazione passiva rispetto alle obbligazioni tributarie della società, salvo deroghe. Tuttavia, l'Ufficio ha agito nei limiti della normativa civilistica, notificando l'intimazione al socio accomandante solo per informarlo della coobbligazione nei limiti della quota conferita e dopo l'escussione infruttuosa del patrimonio sociale. La partita di ruolo è stata emessa esclusivamente nei confronti della società.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 10/02/2026, n. 303
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 303
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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