Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 241.
(Ammissibilita' e contenuto del giuramento d'estimazione).
Il giuramento sul valore della cosa domandata puo' essere deferito dal collegio a una delle parti, soltanto se non e' possibile accertare altrimenti il valore della cosa stessa. In questo caso il collegio deve anche determinare la somma fino a concorrenza della quale il giuramento avra' efficacia.
(Ammissibilita' e contenuto del giuramento d'estimazione).
Il giuramento sul valore della cosa domandata puo' essere deferito dal collegio a una delle parti, soltanto se non e' possibile accertare altrimenti il valore della cosa stessa. In questo caso il collegio deve anche determinare la somma fino a concorrenza della quale il giuramento avra' efficacia.
Commentari • 35
- 1. Quali prove può assumere il giudice d’ufficio?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 maggio 2021 · 24.541092
[…] Il successivo art. 241 cod. proc. civ. stabilisce che «Il giuramento sul valore della cosa domandata può essere deferito dal collegio a una delle parti, soltanto se non è possibile accertare altrimenti il valore della cosa stessa. […]
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Giurisprudenza • 195
- 1. Trib. Catanzaro, sentenza 11/11/2025, n. 2304Provvedimento: […] Senonchè, quest'ultima ha eccepito di non avere mai apposto alcuna firma al contratto de quo e quindi ha disconosciuto ex art. 241 cpc le tre firme apposte a suo nome. […]Leggi di più...
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