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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 11/07/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 845 R.G.L. del 2021, promossa
DA
nato il [...] a [...] ed ivi residente, nella via Aurelia n. 1, cod. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro d'Aleo del Foro di Gela, giusta fisc. C.F. 1 procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito in Gela, nel Corso Vittorio
Emanuele n. 242;
- ricorrente -
CONTRO
CP 1 (cod. fisc. n.
,P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n.21, rappresentato e difeso dagli avv. ti Carmelo Russo e Stefano Dolce ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Paola Luisa Moscato, sito in via Parioli n. 2/A
Gela;
-resistente-
A seguito dell'udienza di discussione del 28/05/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
Completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 25.09.2021, il ricorrente in epigrafe adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir dichiarato il proprio diritto al conseguimento della pensione anticipata di vecchiaia ex art. 1, co. 8, D. Lgs n. 503 del 1992, con conseguente condanna dell' CP_1 convenuto alla corresponsione in proprio favore delle relative spettanze, con decorrenza dal 02.12.2020, data di presentazione della domanda inoltrata in via amministrativa (assunta a protocollo n.
2033873700040), ovvero da altra data accertanda in giudizio.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente deduceva di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l'ammissione al trattamento pensionistico anticipato ai sensi dell'art. 1, commi 6 e 8, del
D.Lgs. 503/1992, e in particolare:
- di aver compiuto 61 anni di età;
di aver versato oltre 20 anni di contribuzione quale lavoratore subordinato privato;
-
di aver un grado di invalidità pari o superiore all'80%, in quanto affetto da una serie di gravi
-
patologie, e segnatamente: cecità da exeresi bulbare sinistra, deficit del visus a destra, ipertensione arteriosa con esiti di emorragia cerebrale e deficit neurologico residuo, grave deficit funzionale della spalla destra da esito di rottura della cuffia dei rotatori, bronchite cronica ostruttiva, spondilodiscoartrosi lombare e rachialgia cronica.
Rappresentava di essersi visto tuttavia rigettare la domanda amministrativa con provvedimento comunicato dall' CP_1 in data 14.01.2021, sul presupposto del mancato riconoscimento della soglia dell'80% di invalidità.
Soggiungeva peraltro di aver presentato in data 24.02.2021 ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale dell' CP_1 di Caltanissetta, da intendersi rigettato per formazione del silenzio rigetto, essendo inutilmente decorso il termine di 90 giorni dalla sua presentazione.
Con memoria del 4.01.2022 si costituiva in giudizio l' CP_1 ribadendo le medesime difese già spiegate nella fase amministrativa e chiedendo dunque il rigetto del ricorso in quanto infondato.
L' CP_2 sottolineava inoltre come, trattandosi di una prestazione di natura previdenziale, il parametro per l'accertamento dell'invalidità doveva essere quello previsto dalla Legge 222/84 - che fissa criteri specifici e più restrittivi e non quelli utilizzati per la valutazione dell'invalidità civile
-
ordinaria.
La causa, istruita mediante C.T.U. medico-legale, veniva decisa a seguito dell'udienza del
28.05.2025, sostituita con lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento, avendo il ricorrente fornito debita prova della circostanza che, alla data della domanda amministrativa, si trovava nelle condizioni per l'accesso alla pensione anticipata di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, co. 8, D. Lgs n. 503 del 1992, da cui l'illegittimità del diniego opposto dall'ente previdenziale alla domanda all'uopo presentata dal ricorrente in data 02.12.2020.
Va in punto di diritto premesso che il requisito sanitario per fruire della pensione anticipata di vecchiaia è costituito dalla invalidità uguale o maggiore all'80%. A tal proposito, ritiene il Tribunale, pur nella consapevolezza della sussistenza di un diverso orientamento nella giurisprudenza di merito
(e segnatamente sent. Tribunale Roma, 19/09/2018, n. 6685), che – in aderenza a quanto dedotto dalla
-
difesa di parte ricorrente - l'accertamento dell'invalidità, ai fini della succitata norma, va effettuato alla stregua dei criteri di calcolo dell'invalidità vigenti per gli invalidi civili, e non invece ai diversi e più stringenti criteri stabiliti dalla L. 222/84, rilevando dunque anche una capacità di lavoro generica in luogo di quella in occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto richiedente. Invero, tale impostazione è stata accolta dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. fr. Corte appello Roma, sez. IV, 03/10/2019, n. 3057; Corte appello Torino, sez. lav., 10/05/2021, n. 284) e da ultimo ribadita dalla Suprema Corte con sentenza n. 9081 del 15.4.2013.
Quanto ai requisiti amministrativi richiesti per fruire della pensione anticipata di vecchiaia
(cfr. art. 1, comma 8, D.Lgs. n. 503 del 1992; art. 12 D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 2011; art. 24 del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 201 del 2011) essi sono costituiti da:
-- un presupposto di natura contributiva, rappresentato dal possesso di almeno 20 anni di contributi versati, pari a 1040 settimane di contribuzione (oppure di 15 anni, pari a 780 settimane, se maturati entro il 31/12/1992);
- un presupposto di natura anagrafica, rappresentato dall'età minima di 60 anni per gli uomini e
55 anni per le donne, in deroga al più gravoso requisito anagrafico ordinario attualmente vigente
(difatti ai fini del perfezionamento del requisito anagrafico per la fruizione della pensione di vecchiaia, a norma dell'art. 8 D.Lgs. n. 503 del 1992, "l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1
non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento") e salva inoltre l'applicazione del meccanismo permanente di adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita o stima di vita (cfr. art. 22-ter, comma 2, D.L. n. 78 del 2009, convertito dalla L. n. 102 del
2009; art. 12, comma 12-bis, D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010; art. 18, comma
4, D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla L. n. 111 del 2011, che ha disposto l'anticipazione dell'entrata in vigore della disciplina al 2013; art. 24 commi 9 e 13 D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla L. n.
214 del 2011, c.d. "decreto salva-Italia"; D.M. 6 dicembre 2011 e D.M. 16 dicembre 2014).
Inoltre, la prestazione in parola è subordinata alla avvenuta cessazione del rapporto di lavoro
(cfr. art. 1, comma 7, D.Lgs. n. 503 del 1992, secondo cui "il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro": a tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la disposizione appena citata va interpretata nel senso che è necessaria la cessazione di qualsiasi rapporto lavorativo, e non già del solo rapporto in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione chiamata ad erogare la prestazione).
Si tratta dunque di accertare la sussistenza del requisito della percentuale di invalidità civile in capo al Parte 1 che, come noto, ai fini del riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia, deve essere pari ad almeno l'80%.
È stata pertanto a tal fine disposta C.T.U. medica, con sottoposizione al consulente del seguente quesito: "Valuti il CTU, sulla base della documentazione in atti, nonché, se necessario, a seguito di visita medica personale, eventuali patologie di cui lo stesso sia affetto. Accerti dunque il quadro invalidante dello stesso e, in particolare, se risulti invalido quanto meno nella misura dell'80% ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 8, D. Lgs. 503/92, alla stregua dei criteri medico-legali utilizzabili per il calcolo dell'invalidità civile".
Il c.t.u., previa visita medica sul periziando e compiuti i dovuti accertamenti ha affermato che
"Sulla base dell'esame della documentazione sanitaria allegata al fascicolo giudiziario, dell'anamnesi raccolta, della visita effettuata, degli accertamenti richiesti è possibile affermare che
è affetto da esiti di trauma oculare con protesi occhio sinistro, maculopatia Parte_1
evolutiva occhio destro con deficit visivo, spondiloartrosi e discopatie cervicali, esiti di ictus emorragico cerebrale con modesti esiti neurologici, BPCO, esiti di intervento spalla destra. Con riferimento alle patologie cronico-degenerative il periziando presenta un quadro menomativo incidente sulla capacità lavorativa generica, in base alle tabelle approvate con D.M. 5/2/1992 ed al calcolo riduzionistico applicato come sopra risultato del 86%. Si valuta quindi in atto una invalidità totale del 86%" (cfr. relazione depositata dal c.t.u. depositata in data 10.06.2024), con ciò sostanzialmente confermato il complessivo quadro patologico dedotto dal ricorrente a sostegno della domanda.
Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. cui peraltro non risulta essere stata formulata osservazione alcuna da parte dell' CP_1 - vanno condivise, giacché immuni da vizi logici e da errori di metodo e vanno dunque trasfuse nella presente decisione.
Per completezza di motivazione, da dato atto che il ricorrente era in possesso anche del requisito contributivo e di quello anagrafico, genericamente contestati dall' CP_1
Invero, dall'estratto contributivo in atti risulta che egli avesse già raggiunto una contribuzione pari a 20 anni (cfr. all. n. 3 al ricorso).
Inoltre, il ricorrente aveva, al momento della presentazione della domanda, compiuto 62 anni e
6 mesi, sicché deve ritenersi soddisfatto anche il requisito anagrafico. Va infine ritenuto sussistente anche il requisito della cessazione dell'attività lavorativa, mai contestato dall' CP_1 né nella fase amministrativa (avendo in quella sede rigettato la domanda del ricorrente sul rilievo dell'insussistenza del requisito sanitario) né in seno al presente giudizio.
Alla stregua di quanto esposto, va dunque dichiarato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, commi 6 e 8, del D.Lgs. 503/1992, con decorrenza dal 02.12.2020, data di presentazione della domanda di riconoscimento di malattia professionale amministrativa, in quanto affetto, da quella data, da invalidità civile pari all'86%, nonché in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati ex lege gli interessi e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla scadenza dal centoventesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412
del 1991. Gli interessi legali andranno dunque portati in detrazione alle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma VI della L. n. 412 del 1991.
La soccombenza dell'ente resistente regola la distribuzione delle spese di lite, le quali vanno liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto, ex art. 5 del D.M. citato, del valore della causa e dell'attività in concreto svolta (causa di valore ricompreso tra euro 5.200,00 ed euro
26.000,00 complessità bassa, parametri minimi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando in accoglimento del ricorso:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente a conseguire la pensione anticipata di vecchiaia ex art. 1, co. 8, D. Lgs n. 503 del 1992, e per l'effetto condanna l' CP_1 convenuto, in persona del Direttore pro tempore, alla corresponsione in suo favore delle relative spettanze, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa (02.12.2020);
- condanna l' CP_1 a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro
2.697,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi,
I.V.A. e C.A.P., spese da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' CP_1 le spese di consulenza tecnica, già liquidate.
Così deciso in Gela il 30.05.2025
IL GIUDICE
Giulia Polizzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 845 R.G.L. del 2021, promossa
DA
nato il [...] a [...] ed ivi residente, nella via Aurelia n. 1, cod. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro d'Aleo del Foro di Gela, giusta fisc. C.F. 1 procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito in Gela, nel Corso Vittorio
Emanuele n. 242;
- ricorrente -
CONTRO
CP 1 (cod. fisc. n.
,P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n.21, rappresentato e difeso dagli avv. ti Carmelo Russo e Stefano Dolce ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Paola Luisa Moscato, sito in via Parioli n. 2/A
Gela;
-resistente-
A seguito dell'udienza di discussione del 28/05/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
Completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 25.09.2021, il ricorrente in epigrafe adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir dichiarato il proprio diritto al conseguimento della pensione anticipata di vecchiaia ex art. 1, co. 8, D. Lgs n. 503 del 1992, con conseguente condanna dell' CP_1 convenuto alla corresponsione in proprio favore delle relative spettanze, con decorrenza dal 02.12.2020, data di presentazione della domanda inoltrata in via amministrativa (assunta a protocollo n.
2033873700040), ovvero da altra data accertanda in giudizio.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente deduceva di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l'ammissione al trattamento pensionistico anticipato ai sensi dell'art. 1, commi 6 e 8, del
D.Lgs. 503/1992, e in particolare:
- di aver compiuto 61 anni di età;
di aver versato oltre 20 anni di contribuzione quale lavoratore subordinato privato;
-
di aver un grado di invalidità pari o superiore all'80%, in quanto affetto da una serie di gravi
-
patologie, e segnatamente: cecità da exeresi bulbare sinistra, deficit del visus a destra, ipertensione arteriosa con esiti di emorragia cerebrale e deficit neurologico residuo, grave deficit funzionale della spalla destra da esito di rottura della cuffia dei rotatori, bronchite cronica ostruttiva, spondilodiscoartrosi lombare e rachialgia cronica.
Rappresentava di essersi visto tuttavia rigettare la domanda amministrativa con provvedimento comunicato dall' CP_1 in data 14.01.2021, sul presupposto del mancato riconoscimento della soglia dell'80% di invalidità.
Soggiungeva peraltro di aver presentato in data 24.02.2021 ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale dell' CP_1 di Caltanissetta, da intendersi rigettato per formazione del silenzio rigetto, essendo inutilmente decorso il termine di 90 giorni dalla sua presentazione.
Con memoria del 4.01.2022 si costituiva in giudizio l' CP_1 ribadendo le medesime difese già spiegate nella fase amministrativa e chiedendo dunque il rigetto del ricorso in quanto infondato.
L' CP_2 sottolineava inoltre come, trattandosi di una prestazione di natura previdenziale, il parametro per l'accertamento dell'invalidità doveva essere quello previsto dalla Legge 222/84 - che fissa criteri specifici e più restrittivi e non quelli utilizzati per la valutazione dell'invalidità civile
-
ordinaria.
La causa, istruita mediante C.T.U. medico-legale, veniva decisa a seguito dell'udienza del
28.05.2025, sostituita con lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento, avendo il ricorrente fornito debita prova della circostanza che, alla data della domanda amministrativa, si trovava nelle condizioni per l'accesso alla pensione anticipata di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, co. 8, D. Lgs n. 503 del 1992, da cui l'illegittimità del diniego opposto dall'ente previdenziale alla domanda all'uopo presentata dal ricorrente in data 02.12.2020.
Va in punto di diritto premesso che il requisito sanitario per fruire della pensione anticipata di vecchiaia è costituito dalla invalidità uguale o maggiore all'80%. A tal proposito, ritiene il Tribunale, pur nella consapevolezza della sussistenza di un diverso orientamento nella giurisprudenza di merito
(e segnatamente sent. Tribunale Roma, 19/09/2018, n. 6685), che – in aderenza a quanto dedotto dalla
-
difesa di parte ricorrente - l'accertamento dell'invalidità, ai fini della succitata norma, va effettuato alla stregua dei criteri di calcolo dell'invalidità vigenti per gli invalidi civili, e non invece ai diversi e più stringenti criteri stabiliti dalla L. 222/84, rilevando dunque anche una capacità di lavoro generica in luogo di quella in occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto richiedente. Invero, tale impostazione è stata accolta dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. fr. Corte appello Roma, sez. IV, 03/10/2019, n. 3057; Corte appello Torino, sez. lav., 10/05/2021, n. 284) e da ultimo ribadita dalla Suprema Corte con sentenza n. 9081 del 15.4.2013.
Quanto ai requisiti amministrativi richiesti per fruire della pensione anticipata di vecchiaia
(cfr. art. 1, comma 8, D.Lgs. n. 503 del 1992; art. 12 D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 2011; art. 24 del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 201 del 2011) essi sono costituiti da:
-- un presupposto di natura contributiva, rappresentato dal possesso di almeno 20 anni di contributi versati, pari a 1040 settimane di contribuzione (oppure di 15 anni, pari a 780 settimane, se maturati entro il 31/12/1992);
- un presupposto di natura anagrafica, rappresentato dall'età minima di 60 anni per gli uomini e
55 anni per le donne, in deroga al più gravoso requisito anagrafico ordinario attualmente vigente
(difatti ai fini del perfezionamento del requisito anagrafico per la fruizione della pensione di vecchiaia, a norma dell'art. 8 D.Lgs. n. 503 del 1992, "l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1
non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento") e salva inoltre l'applicazione del meccanismo permanente di adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita o stima di vita (cfr. art. 22-ter, comma 2, D.L. n. 78 del 2009, convertito dalla L. n. 102 del
2009; art. 12, comma 12-bis, D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010; art. 18, comma
4, D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla L. n. 111 del 2011, che ha disposto l'anticipazione dell'entrata in vigore della disciplina al 2013; art. 24 commi 9 e 13 D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla L. n.
214 del 2011, c.d. "decreto salva-Italia"; D.M. 6 dicembre 2011 e D.M. 16 dicembre 2014).
Inoltre, la prestazione in parola è subordinata alla avvenuta cessazione del rapporto di lavoro
(cfr. art. 1, comma 7, D.Lgs. n. 503 del 1992, secondo cui "il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro": a tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la disposizione appena citata va interpretata nel senso che è necessaria la cessazione di qualsiasi rapporto lavorativo, e non già del solo rapporto in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione chiamata ad erogare la prestazione).
Si tratta dunque di accertare la sussistenza del requisito della percentuale di invalidità civile in capo al Parte 1 che, come noto, ai fini del riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia, deve essere pari ad almeno l'80%.
È stata pertanto a tal fine disposta C.T.U. medica, con sottoposizione al consulente del seguente quesito: "Valuti il CTU, sulla base della documentazione in atti, nonché, se necessario, a seguito di visita medica personale, eventuali patologie di cui lo stesso sia affetto. Accerti dunque il quadro invalidante dello stesso e, in particolare, se risulti invalido quanto meno nella misura dell'80% ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 8, D. Lgs. 503/92, alla stregua dei criteri medico-legali utilizzabili per il calcolo dell'invalidità civile".
Il c.t.u., previa visita medica sul periziando e compiuti i dovuti accertamenti ha affermato che
"Sulla base dell'esame della documentazione sanitaria allegata al fascicolo giudiziario, dell'anamnesi raccolta, della visita effettuata, degli accertamenti richiesti è possibile affermare che
è affetto da esiti di trauma oculare con protesi occhio sinistro, maculopatia Parte_1
evolutiva occhio destro con deficit visivo, spondiloartrosi e discopatie cervicali, esiti di ictus emorragico cerebrale con modesti esiti neurologici, BPCO, esiti di intervento spalla destra. Con riferimento alle patologie cronico-degenerative il periziando presenta un quadro menomativo incidente sulla capacità lavorativa generica, in base alle tabelle approvate con D.M. 5/2/1992 ed al calcolo riduzionistico applicato come sopra risultato del 86%. Si valuta quindi in atto una invalidità totale del 86%" (cfr. relazione depositata dal c.t.u. depositata in data 10.06.2024), con ciò sostanzialmente confermato il complessivo quadro patologico dedotto dal ricorrente a sostegno della domanda.
Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. cui peraltro non risulta essere stata formulata osservazione alcuna da parte dell' CP_1 - vanno condivise, giacché immuni da vizi logici e da errori di metodo e vanno dunque trasfuse nella presente decisione.
Per completezza di motivazione, da dato atto che il ricorrente era in possesso anche del requisito contributivo e di quello anagrafico, genericamente contestati dall' CP_1
Invero, dall'estratto contributivo in atti risulta che egli avesse già raggiunto una contribuzione pari a 20 anni (cfr. all. n. 3 al ricorso).
Inoltre, il ricorrente aveva, al momento della presentazione della domanda, compiuto 62 anni e
6 mesi, sicché deve ritenersi soddisfatto anche il requisito anagrafico. Va infine ritenuto sussistente anche il requisito della cessazione dell'attività lavorativa, mai contestato dall' CP_1 né nella fase amministrativa (avendo in quella sede rigettato la domanda del ricorrente sul rilievo dell'insussistenza del requisito sanitario) né in seno al presente giudizio.
Alla stregua di quanto esposto, va dunque dichiarato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, commi 6 e 8, del D.Lgs. 503/1992, con decorrenza dal 02.12.2020, data di presentazione della domanda di riconoscimento di malattia professionale amministrativa, in quanto affetto, da quella data, da invalidità civile pari all'86%, nonché in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati ex lege gli interessi e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla scadenza dal centoventesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412
del 1991. Gli interessi legali andranno dunque portati in detrazione alle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma VI della L. n. 412 del 1991.
La soccombenza dell'ente resistente regola la distribuzione delle spese di lite, le quali vanno liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto, ex art. 5 del D.M. citato, del valore della causa e dell'attività in concreto svolta (causa di valore ricompreso tra euro 5.200,00 ed euro
26.000,00 complessità bassa, parametri minimi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando in accoglimento del ricorso:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente a conseguire la pensione anticipata di vecchiaia ex art. 1, co. 8, D. Lgs n. 503 del 1992, e per l'effetto condanna l' CP_1 convenuto, in persona del Direttore pro tempore, alla corresponsione in suo favore delle relative spettanze, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa (02.12.2020);
- condanna l' CP_1 a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro
2.697,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi,
I.V.A. e C.A.P., spese da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' CP_1 le spese di consulenza tecnica, già liquidate.
Così deciso in Gela il 30.05.2025
IL GIUDICE
Giulia Polizzi