CASS
Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 16/05/2024, n. 19505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19505 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UR LI SC IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 19505 Anno 2024 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 24/04/2024 Il Presidente RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado con la quale il ricorrente LL LI ES NC era stato ritenuto colpevole del delitto di cui all' art. 624 cod. pen. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando come unico motivo la falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 189,192,213,361,442 e 530 cod. proc. pen. In data 23 gennaio 2024 la persona offesa ha rimesso la querela, con successiva accettazione della stessa da parte dell'imputato, come si evince da verbale redatto dalla Sezione di Polizia Giudiziaria Carabinieri della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto. La suddetta remissione di querela è intervenuta successivamente al ricorso in oggetto;
la remissione e le accettazioni sono state ritualmente effettuate. Le Sezioni Unite hanno affermato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso percassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. (S.U. n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681), orientamento riproposto costantemente dalla successiva giurisprudenza di legittimità. Pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato;
in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso il 24 aprile 2024 Il Consigliere et-Nsore
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 19505 Anno 2024 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 24/04/2024 Il Presidente RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado con la quale il ricorrente LL LI ES NC era stato ritenuto colpevole del delitto di cui all' art. 624 cod. pen. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando come unico motivo la falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 189,192,213,361,442 e 530 cod. proc. pen. In data 23 gennaio 2024 la persona offesa ha rimesso la querela, con successiva accettazione della stessa da parte dell'imputato, come si evince da verbale redatto dalla Sezione di Polizia Giudiziaria Carabinieri della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto. La suddetta remissione di querela è intervenuta successivamente al ricorso in oggetto;
la remissione e le accettazioni sono state ritualmente effettuate. Le Sezioni Unite hanno affermato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso percassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. (S.U. n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681), orientamento riproposto costantemente dalla successiva giurisprudenza di legittimità. Pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato;
in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso il 24 aprile 2024 Il Consigliere et-Nsore