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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 4409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4409 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, all'udienza del 04/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7990/2024 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza, cui è riunito il fascicolo
ATP n. 8157/2023 R.G. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...], elett.nte domiciliata in Portici (NA) alla Parte_1 via Diaz n. 58, presso lo studio dell'avv. Stefano Palomba, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Sofia Lizzi, come da CP_1
mandato in atti
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa alla pensione di inabilità o, in subordine, all'assegno di invalidità civile ex lege 118/71.
Il c.t.u. nominato, dott. , concludeva la sua relazione ritenendo la insussistenza Persona_1
dei prescritti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva in precedenza dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 02/04/2024 proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o, in subordine, all'assegno di invalidità civile a decorrere dalla domanda amministrativa del 29/04/2022. CP_ L' si costituiva con memoria del 29/07/2024 e chiedeva dichiararsi inammissibile o, in via gradata, rigettarsi l'avverso ricorso.
Con provvedimento del 06/03/2024, riunito l'attuale procedimento a quello per atp iscritto al n. di
RG 8157/2023, si disponeva che il suddetto ctu, dott. , provvedesse ad integrare Persona_1
l'elaborato peritale già depositato, tenendo conto delle argomentazioni espresse dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Con ordinanza del 29/01/2025 veniva disposta ulteriore integrazione peritale che tenesse conto della sopravvenuta documentazione medica prodotta dalla parte.
All'esito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza, il Tribunale osserva che: risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
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Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità civile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Le censure proposte riguardano la valutazione, compiuta dal ctu, delle singole patologie certificate in atti e dell'incidenza delle stesse sulle capacità funzionali e di auto sostentamento della ricorrente che, nella tesi attorea, sarebbe erronea.
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Le censure si reputano infondate.
Per quanto riguarda i requisiti sanitari, gli stati patologici riscontrati dal c.t.u. nominato in sede di
ATP, oggi chiamato ad integrare l'elaborato peritale, sono quelli descritti dettagliatamente nella relazione depositata agli atti, per cui alla parte, sottoposta a nuova visita, in considerazione dello stato di salute, come risultante anche dalla ulteriore e successiva documentazione medica autorizzata dal Tribunale, è confermato un punteggio di invalidità pari al 67%, in virtù di un quadro clinico perfettamente sovrapponibile a quello emergente dalla prima osservazione medica.
Le conclusioni del ctu, rispondenti a tutte le osservazioni critiche mosse da parte ricorrente, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, si possono senz'altro condividere e fare proprie dal sottoscritto Giudicante.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., essendo parte ricorrente titolare di reddito inferiore al limite previsto, si dichiara quest'ultima non tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio. CP_1
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'opposizione; compensa le spese di lite;
liquida le spese di ctu come da separato decreto allegato.
Così deciso in Napoli, in data 04/06/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Matilde Dell'Erario)