Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 03/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCORSUALE
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente relatore
Dr. Sergio Garofalo Giudice
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice
Nel procedimento promosso da (c.f. ) per l'apertura della Parte_1 C.F._1
liquidazione controllata ex art. 268 CCII
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso proposto il 3.12.2024 la debitrice , nata il [...] a [...] e Parte_1
residente in [...]3, ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, e, in particolare: le certificazioni uniche degli ultimi due anni (CU 2023 e 2024), le buste paga dal mese di aprile 2022 al mese di dicembre 2023; la dichiarazione di non aver compiuto atti di straordinaria amministrazione nel quinquennio anteriore, la relazione del gestore della crisi, dott.ssa Per_1
sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della
[...]
domanda, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria nonché sulle cause dell'indebitamento.
La debitrice ha chiesto che, in sede di apertura della procedura di liquidazione, il tribunale ometta di ordinare la consegna al liquidatore del compendio immobiliare, in quanto costituito dalla quota di comproprietà pari a 1/9, vantata sull'immobile abitato dalla stessa debitrice e dalla figlia, tenuto altresì conto della disponibilità manifestata da taluni familiari di formulare offerte di acquisto.
Con decreto emesso il 3.12.2024 il giudice delegato alla trattazione del procedimento chiedeva all'OCC d'integrare la relazione dando conto della diligenza impiegata dalla sovraindebitata nell'assumere le obbligazioni e rendendo l'attestazione di cui all'art. 268, terzo comma, 4° periodo
CCII; con lo stesso decreto il g.d. chiedeva darsi altresì conto dell'eventuale avvenuta accettazione
potrebbe essere considerata comproprietaria del compendio immobiliare pervenutole iure successionis piuttosto che mera chiamata alla eredità.
Nel termine all'uopo concesso l'OCC dichiarava di non poter riscontrare la richiesta d'integrazione in punto di diligenza mentre la debitrice depositava una nota esplicativa delle cause dell'indebitamento, dando altresì conto della sussistenza di attivo distribuibile ai creditori.
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In mancanza di soggetti contraddittori, ovverosia portatori di un interesse contrario all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio senza disporre la preventiva convocazione delle parti (cfr. Cass. 20187/2017 nonché, in tema di apertura della liquidazione controllata su richiesta del debitore, Trib. Verona 20.9.2022 in Il Fall.
12/2022)
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1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza della ricorrente (Pescia).
2. , già titolare della impresa individuale “Agomania di Di Sipio Tina” cancellata dal Parte_1
registro delle imprese in data 1.3.2016, a far data dal 14.4.2022 lavora alle dipendenze della ditta
“Luman di Casini Luca” con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
non svolgendo attività d'impresa, la debitrice non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
3.1. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII;
in particolare, a fronte di una esposizione complessiva pari a € 217.400,00 circa, la debitrice percepisce una retribuzione mensile netta pari a € 3.000,00 circa, è titolare di una quota di comproprietà pari a 1/9 dell'immobile adibito a propria abitazione
(quota alla quale è stato attribuito il valore di stima di € 18.333,33) e risulta altresì intestataria di un'autovettura immatricolata nel 2005 (gravata da fermo amministrativo e dichiaratamente priva di valore).
Appare evidente come il patrimonio e i redditi della ricorrente, al netto delle spese necessarie per il suo mantenimento non le consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.
3.2. La relazione del gestore della crisi, dott.ssa contiene l'illustrazione della Persona_1
situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio positivo circa la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. Risulta compiegata in atti la comunicazione di cui all'articolo 269, III comma, CCII effettuata dall'OCC all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
3.4. Emerge altresì dagli atti di causa che al soddisfacimento della massa dei creditori possano essere riservati: la quota di reddito eccedente l'importo destinato al mantenimento della debitrice (di cui oltre); il prezzo ritratto dalla vendita del compendio immobiliare distinto al CF del Comune di Pescia al foglio 83, p.lla 667 sub. 5, p.lla 667 sub.14, p.lla 667 sub. 21 e p.lla 667 sub.1; il prezzo eventualmente ritratto dalla vendita dell'autovettura.
3.5. Il mancato riscontro, da parte del gestore della crisi al decreto del g.d., in ordine alla diligenza impiegata dalla debitrice nell'assunzione delle obbligazioni (sia pure per le ragioni meglio esposte nella nota del 23.12.2024), non rileva ai fini dell'ammissibilità della domanda e, quindi, dell'apertura della procedura di liquidazione controllata ma si profila destinato a ridondare in sede di esdebitazione.
4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di gestore della crisi.
4.1. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio della debitrice ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c.
4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che guadagna con la propria Parte_1
attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.
La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett.
b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).
4.2.Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo solo al giudice dell'esecuzione o della cautela, appositamente investito, l'assunzione delle conseguenti decisioni.
4.3. Merita di essere evidenziata la facoltà del liquidatore di avviare il giudizio di scioglimento della comunione sul compendio adibito ad abitazione principale della debitrice, previa acquisizione dell'accettazione dell'eredità del de cuius, ovvero di porre in vendita la quota, nelle forme di cui all'art. 216 richiamato dall'art. 275 CCII, laddove si profili probabile la relativa vendita ad un prezzo pari ovvero superiore al valore della stessa, quale sarà determinata dall'esperto stimatore, all'uopo nominato. 4.4. La necessità abitativa del compendio immobiliare, valutata alla luce delle operazioni da compiersi per provvedere alla relativa liquidazione - quali sopra evidenziate - giustifica la non immediata consegna dell'immobile al liquidatore ex art. 270 c. 2 lett. e) CCII.
Con riferimento al veicolo, spetterà al liquidatore sondarne la commerciabilità ovvero valutare l'antieconomicità della messa in vendita, ai fini della rinuncia all'acquisizione all'attivo della procedura.
5. Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione l'esdebitazione potrà essere concessa alla sovraindebitata, previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed accertamento della c.d. meritevolezza della debitrice ovvero della circostanza che costei non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento assumendo senza la dovuta diligenza le proprie obbligazioni, circostanza questa non già criticamente indagata dall'OCC e, quindi, da necessariamente approfondire a tempo debito.
6. Va, infine, segnalato che, stante il disposto dell'art. 6 CCII, nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura e che il pagamento del compenso concordato in favore dell'OCC sarà autorizzato, in prededuzione, all'esito della verifica del rispetto dei criteri di determinazione del compenso di cui al DM 24.9.2014 n. 202.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di , nata il [...] a Parte_1
Pescara e residente in [...]3 (c.f. ), C.F._1
a) nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Curci;
b) nomina liquidatore la dott.ssa che farà pervenire la propria accettazione entro Persona_1
due giorni dalla comunicazione;
c) ordina al debitore di depositare entro sette giorni l'elenco analitico dei creditori (ove non già fatto);
d) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 90 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ma autorizza il ricorrente a restare nell'abitazione fino alla vendita (dell'intero ovvero della quota di sua spettanza);
f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito
Internet del Tribunale;
g) ordina al liquidatore, risultando compresi nel patrimonio da liquidare beni immobili e un bene mobile registrato, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
i) autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Pistoia il 2.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Curci