Articolo 19 della Legge 8 agosto 1955, n. 770
Articolo 18Articolo 20
Versione
13 settembre 1955
Art. 19.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti al trasferimento dai capitoli numeri 532 e 792 dello stato di previsione della spesa del Ministero del, tesoro per l'esercizio 1955-56 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonche' ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.
Entrata in vigore il 13 settembre 1955