Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. Flora
Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 25-2-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 5604/2022
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Di Palma Sabatino, e con lo Parte_1
stesso elettivamente domiciliato come in atti.
Ricorrente
E in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Capaccio Francesco, e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso incardinato in data 7-11-2022 innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del lavoro, il ricorrente in epigrafe riferiva di aver lavorato alle dipendenze della società on contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 2 Controparte_1
dicembre 2015 al 10 marzo 2022, con inquadramento professionale nel livello IV del
CCNL Commercio, e con mansione di addetto alle vendite, presso il negozio Cotton e
Silk sito presso il centro commerciale Vulcano Buono;
che aveva ricevuto a titolo di retribuzione euro 800,00 mensili dal dicembre 2015 al dicembre 2017 e, successivamente, euro 1000,00 mensili dal gennaio 2018 al febbraio 2022; che era assoggettato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del sig. ; che nel mese di Persona_1
marzo 2022 si dimetteva e che in data 27 giugno 2022 riceveva un parziale accredito di euro 5.961,82 a titolo di TFR, in luogo di euro 15.204,52 lordi, asseritamente spettanti;
che nel corso del rapporto lavorativo aveva svolto mansioni superiori riconducibili al livello III e I del CCNL richiamato, nonché numerose ore di lavoro straordinario e trasferte, senza ricevere i relativi compensi;
che non aveva mai percepito il pagamento della14esima mensilità e che aveva lavorato anche nei giorni in cui era collocato in cassa
Relativamente allo svolgimento mansioni ulteriori/superiori, riferiva di essere stato adibito anche al carico e allo scarico della merce in deposito e al maneggio della cassa, ricevendo pagamenti ed emettendo scontrini. In merito al lavoro straordinario, riferiva di essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale per 22 ore settimanali articolate in 3 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, e 5 ore giornaliere il sabato e la domenica, ma di aver lavorato sin dall'inizio, in concreto, per 8 ore al giorno articolate dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 18, oppure, sempre dal martedì alla domenica, dalle ore 14 alle ore 22, svolgendo, inoltre, circa 8 ore di straordinario a settimana. Relativamente alle trasferte, riferiva di aver lavorato per la società presso
Valmontone (RM), Corciano (PG), Fano (PU), Carinaro (CE), Pontecagnano (SA), per i periodi relativamente indicati, senza ricevere il rimborso delle spese e il pagamento del lavoro straordinario.
Ciò premesso, lamentando il mancato pagamento di una giusta retribuzione commisurata alla qualità e quantità del lavoro svolto in relazione agli art. 36 Cost., 2099 c.c., 2103 c.c.
e 2120 c.c., per il mancato riconoscimento della qualifica superiore e il mancato pagamento del lavoro straordinario e del TFR in misura integrale, concludeva chiedendo:
“ a) Accertare e dichiarare tra il sig. e la società Parte_1 Controparte_1
in persona dell'amministratore unico p. t., la sussistenza di un rapporto di lavoro
[...]
subordinato e a tempo indeterminato dal 1/12/2015 fino al 10/03/2022 con soluzione di continuità. b) Accertare e dichiarare il diritto dell'istante all'inquadramento professionale nel 1 livello del CCNL per i dipendenti del settore commercio. c) Per
l'effetto, condannare la società resistente in epigrafe al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva totale di € 139.925,57 a titolo di differenze retributive maturate, dalla quale va detratta la somma di € 5.961,82 già percepita come acconto a titolo di TFR. La somma richiesta in favore del ricorrente, quale differenza retributiva da percepire, risulta dal totale della retribuzione dovutagli pari ad €
199.201,05 più il totale del TFR maturato pari ad € 15.204,52, al netto della somma già percepita a titolo di retribuzioni pari ad € 74.480,00. Emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e prudenziale e che ne derivi per legge. d) Condannare parte resistente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio secondo il D.M.
Giustizia n. 55/2014, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Con memoria difensiva del 10-3-23 si costituiva tempestivamente la resistente
[...]
che contestava integralmente gli assunti introduttivi e i conteggi Controparte_1
allegati, ed eccepiva la prescrizione dei crediti maturati antecedentemente alla data del
16-1-2018, in considerazione della notifica del ricorso avvenuta il 16-1-2023. In particolare, la resistente riconosceva l'intercorso rapporto lavorativo tra le parti presso il negozio “Cotton & Silk” sito nel centro commerciale “Vulcano Buono” di Nola con contratto subordinato, a tempo determinato e part-time, con inquadramento nel IV livello del CCNL Commercio, successivamente trasformato a tempo indeterminato in data 1-12-
2018, ma contestava lo svolgimento di mansioni superiori, il mancato pagamento del lavoro straordinario e delle mensilità aggiuntive, il rifiuto al rimborso delle spese di trasferta, non avendo il mai presentato documentazione di supporto, lo Parte_1
svolgimento di attività nel periodo in cui era collocato in CIG, nonché il mancato pagamento del TFR.
Rilevava l'assenza e, comunque, la genericità/contraddizione, negli assunti introduttivi, della rappresentazione e dell'indicazione delle mansioni superiori asseritamente svolte e riconducibili al livello I/III; nonché l'assenza di specifica indicazione tra il livello omesso, le relative prestazioni effettuate e i periodi di svolgimento;
ulteriormente, evidenziava il mancato svolgimento di mansioni di concetto proprie dei livelli rivendicati, e che l'incasso dei pagamenti delle vendite era mansione comune di tutti gli addetti vendite inquadrati nel livello IV.
In via riconvenzionale, asserendo il mancato rispetto del termine di preavviso da parte del chiedeva la sua condanna al pagamento della somma di euro 830,95 (o la Parte_1
diversa somma ritenuta di Giustizia).
Ciò premesso, concludeva per il rigetto del ricorso e in subordine, nell'ipotesi di riconoscimento del credito, dichiarare prescritti i crediti maturati antecedentemente il 16-
1-2018 o da diversa data nonché, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, chiedeva di accertarsi il mancato rispetto del termine preavviso contrattuale da parte del ricorrente e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore della società resistente alla somma di € 830,95 o minor somma ritenuta;
con vittoria di spese con attribuzione. Fissata nuova udienza a modifica del decreto ex art. 415, co. 2, con successiva memoria difensiva il ricorrente concludeva per il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla società resistente e per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Fallito il tentativo di conciliazione, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale mediante l'escussione dei testi , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
. Testimone_4
La causa veniva rinviata all'udienza del 25-2-2025 con trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, lette le note scritte depositate dalle parti, il Giudice si riservava la decisone della stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istruttoria svolta non consente di ritenere provate le circostanze dedotte in ricorso.
Quanto alle mansioni espletate dal ricorrente, i testi escussi hanno dichiarato che fossero di “addetto alla vendita”: : “ADR Il ricorrente era che lui addetto alle Testimone_2 vendite”; “ADR Il ricorrente lavorava nello stesso punto vendita ed era Testimone_3 anche lui addetto alle vendite.”; “ADR Il era come me addetto Testimone_1 Parte_1 alla vendita.”; “ADR: il ricorrente svolgeva mansioni di addetto Testimone_4 vendita.”.
E' emerso con chiarezza che il non aveva particolare autonomia all'interno del Parte_1
punto vendita, ma, come gli altri addetti alla vendita, riceveva direttive sul lavoro dal capo area : “ADR Il ricorrente riceveva Persona_2 Testimone_2 direttive sul lavoro da che era il nostro Area Manager”; Persona_2 Tes_1
“ADR Il sig. è un intermediario con la società, con
[...] Persona_2 mansioni di Visual”; “ADR: sia io che il ricorrente ricevevamo Testimone_3 disposizioni sul lavoro dal sig. che era l'area manager”; Persona_2 Tes_4
“ADR: Ci dava questo incarico il capoarea ”.
[...] Persona_2
Irrilevante appare la questione del possesso delle chiavi della cassaforte presente nel negozio, atteso che il ricorrente non era l'unico a detenerla. Al riguardo, il teste Tes_1 ha dichiarato che “tutti gli addetti vendite svolgono anche attività di cassa, indifferentemente” e che “la chiave della cassaforte sita all'interno del negozio è detenuta da un addetto vendita, in base al turno, e non sempre dalla stessa persona.
Anche io qualche volta ho avuto la disponibilità di tale chiave”, mentre la teste Tes_4
, interrogata sulle mansioni svolte dal ricorrente ha affermato che “Egli seguiva i
[...] clienti e se c'era da fare cassa provvedeva all'incasso”. Inoltre, “presso il punto vendita
c'era una cassaforte e la chiave di questa cassaforte era a disposizione degli addetti alla vendita con maggiore anzianità, ovvero io, il e […] soltanto Parte_1 Testimone_1
io prelevavo gli incassi dalla cassaforte e li versavo in banca e soltanto quando io non
c'ero vi provvedevano il o il ”. Parte_1 Tes_1
Indimostrata è la circostanza riferita in ricorso circa i colloqui per l'assunzione del personale, che si asserisce essere prerogativa del solo mentre in realtà le Parte_1
testimoni e hanno affermato di aver svolto il colloquio per l'assunzione Tes_3 Tes_2
con la signora . Testimone_4
Le mansioni svolte dal ricorrente per come descritte dai testi, sono perfettamente coincidenti con quelle previste dalla declaratoria contrattuale del quarto livello di inquadramento, in base al quale si legge “a questo livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi di vendita e relative operazioni complementari [anche di incasso,] nonché i lavoratori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità teorico pratiche comunque acquisite e cioè: 2 cassiere comune;
7. Commesso addetto alla vendita al pubblico”.
Il CCNL commercio- Confesercenti all'art. 100 stabilisce che al primo livello appartengono “i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale, anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi assegnati”.
L'istruttoria svolta non ha fornito prova del fatto che il ricorrente abbia svolto un orario lavorativo superiore a quello contrattualmente previsto. Al riguardo il teste ha Tes_1 confermato che l'orario di lavoro del ricorrente era part time “ADR Sia io che il ricorrente lavoriamo il sabato e la domenica per turni di sei ore, mentre in settimana, dal lunedì al venerdì osserviamo turni di tre ore, con un giorno di riposo infrasettimanale”.
Le medesime circostanze vengono confermate anche dalla sig.ra “ADR: Testimone_4
il svolgeva ventiquattro o ventidue ore di lavoro settimanali e faceva turni di Parte_1
mattina o di pomeriggio. Non ricordo con esattezza a che ora iniziava e a che ora finiva di lavorare giorno per giorno. Il giorno di riposo settimanale variava e a volte coincideva con la domenica”.
Nessuna prova è emersa circa le ricorrenti “trasferte” che avrebbe avuto il ricorrente, né dell'orario lavorativo svolto in tali occasioni, né sul lavoro svolto mentre si trovava in cassa integrazione.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta da parte resistente, in essa si sostiene che il ricorrente non abbia preavvisato le sue dimissioni. Tuttavia, dalla documentazione versata in atti si evince che il ricorrente ha comunicato le dimissioni il 4 marzo 2022, che hanno avuto effetti dal 10 marzo 2022, e dunque vi è stato un periodo di preavviso anche se breve. Anche la domanda riconvenzionale, dunque, non può trovare accoglimento.
In considerazione della reciproca soccombenza, si compensano tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Rigetta la domanda riconvenzionale;
c) Compensa tra le parti le spese processuali.
Nola, così deciso all'esito della riserva assunta in data 25-2-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza