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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2025, n. 5790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5790 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11924/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
( ), nato in [...] il [...], con l'avv. Ludovico Del Parte_1 CodiceFiscale_1
Campo;
contro
, nata 1969 a Tortorici (Me) il 20.07, con Controparte_1 C.F._2
l'avv. Maria Cartillone.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
***
All'udienza del 25 giungo 2024, il procuratore del sig. ha dichiarato la morte del proprio Pt_1 assistito e il processo è stato dichiarato interrotto.
Indi il procuratore di parte attrice ha depositato, il successivo 24 maggio u. sc., istanza rivolta a ottenere una declaratoria espressa di estinzione del processo per mancata riassunzione.
È stata così fissata l'udienza del 28 novembre 2025, in esito alla quale la causa è stata posta in decisione.
***
Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va osservato quanto segue.
Secondo il terzo comma dell'art. 307 c. p. c., “… il processo si estingue … qualora le parti alle quali spetta di … proseguire, riassumere … il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”.
L'ultimo comma prevede inoltre che “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”. Il successivo art. 308 c. p. c. prevede inoltre che: “L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata
a cura del cancelliere se è pronunciata fuori della udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'articolo 178, commi terzo, quarto e quinto./ Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie”.
Tutte le citate disposizioni sono state inserite nel codice di rito allorquando tutte le cause dinanzi al
Tribunale erano collegiali.
Dal momento in cui è stato creato il giudice unico di Tribunale ed è stata prevista la cd. riserva di collegialità soltanto per talune cause – tra le quali non rientra la divisione – si è posto un problema di coordinamento.
In particolare, si è detto, tutta la citata disciplina deve oggi essere coordinata con gli artt. 50-bis ss., norme che, appunto, hanno dato attuazione alla generale riforma realizzata dal d.lgs. n. 270/1999 sull'istituzione del giudice unico di primo grado.
Il problema dibattuto tra gli studiosi attiene alla forma ed al regime di impugnazione della pronuncia dichiarativa dell'estinzione emessa dal giudice monocratico.
Sul punto la dottrina appare divisa: secondo alcuni il provvedimento in questione deve assumere la forma dell'ordinanza, mentre per altri la pronuncia dichiarativa dell'estinzione resa dal giudice monocratico deve sempre consistere in una sentenza.
In giurisprudenza è invece ormai consolidato l'orientamento per il quale il provvedimento di estinzione pronunciato dal giudice monocratico ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, con la sua conseguente impugnabilità mediante appello (Cass. n. 1155/2013), rimedio che trova applicazione anche nell'ipotesi di rigetto dell'eccezione di estinzione (Cass. SS.UU., n.
22848/2013).
***
Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra esposto in punto di fatto, va dedotto quanto segue.
Va dichiarata, con sentenza in ragione della devoluzione dell'odierna lite divisoria al Tribunale in composizione monocratica, l'estinzione del processo: palese essendo lo spirare di qualsivoglia termine per la prosecuzione o la riassunzione.
Nulla va statuito sulle spese, l'inerzia dipendendo da entrambe le parti.
P. Q. M.
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Catania, I dicembre 2025.
Il Giudice Dott. Gaetano Cataldo
Atto depositato telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
( ), nato in [...] il [...], con l'avv. Ludovico Del Parte_1 CodiceFiscale_1
Campo;
contro
, nata 1969 a Tortorici (Me) il 20.07, con Controparte_1 C.F._2
l'avv. Maria Cartillone.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
***
All'udienza del 25 giungo 2024, il procuratore del sig. ha dichiarato la morte del proprio Pt_1 assistito e il processo è stato dichiarato interrotto.
Indi il procuratore di parte attrice ha depositato, il successivo 24 maggio u. sc., istanza rivolta a ottenere una declaratoria espressa di estinzione del processo per mancata riassunzione.
È stata così fissata l'udienza del 28 novembre 2025, in esito alla quale la causa è stata posta in decisione.
***
Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va osservato quanto segue.
Secondo il terzo comma dell'art. 307 c. p. c., “… il processo si estingue … qualora le parti alle quali spetta di … proseguire, riassumere … il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”.
L'ultimo comma prevede inoltre che “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”. Il successivo art. 308 c. p. c. prevede inoltre che: “L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata
a cura del cancelliere se è pronunciata fuori della udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'articolo 178, commi terzo, quarto e quinto./ Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie”.
Tutte le citate disposizioni sono state inserite nel codice di rito allorquando tutte le cause dinanzi al
Tribunale erano collegiali.
Dal momento in cui è stato creato il giudice unico di Tribunale ed è stata prevista la cd. riserva di collegialità soltanto per talune cause – tra le quali non rientra la divisione – si è posto un problema di coordinamento.
In particolare, si è detto, tutta la citata disciplina deve oggi essere coordinata con gli artt. 50-bis ss., norme che, appunto, hanno dato attuazione alla generale riforma realizzata dal d.lgs. n. 270/1999 sull'istituzione del giudice unico di primo grado.
Il problema dibattuto tra gli studiosi attiene alla forma ed al regime di impugnazione della pronuncia dichiarativa dell'estinzione emessa dal giudice monocratico.
Sul punto la dottrina appare divisa: secondo alcuni il provvedimento in questione deve assumere la forma dell'ordinanza, mentre per altri la pronuncia dichiarativa dell'estinzione resa dal giudice monocratico deve sempre consistere in una sentenza.
In giurisprudenza è invece ormai consolidato l'orientamento per il quale il provvedimento di estinzione pronunciato dal giudice monocratico ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, con la sua conseguente impugnabilità mediante appello (Cass. n. 1155/2013), rimedio che trova applicazione anche nell'ipotesi di rigetto dell'eccezione di estinzione (Cass. SS.UU., n.
22848/2013).
***
Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra esposto in punto di fatto, va dedotto quanto segue.
Va dichiarata, con sentenza in ragione della devoluzione dell'odierna lite divisoria al Tribunale in composizione monocratica, l'estinzione del processo: palese essendo lo spirare di qualsivoglia termine per la prosecuzione o la riassunzione.
Nulla va statuito sulle spese, l'inerzia dipendendo da entrambe le parti.
P. Q. M.
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Catania, I dicembre 2025.
Il Giudice Dott. Gaetano Cataldo
Atto depositato telematicamente.