TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/05/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai SInori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 523/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giancarlo Rossi, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Paola Controparte_1 C.F._2
Mazzei, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni: come da atti introduttivi e verbali di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso di separazione giudiziale depositato telematicamente il 31.01.2022 il ricorrente dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio con la resistente il 13.9.1987 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di AV E' RE (SA) al n. 334, P. II, Serie A, anno 1987); che dal matrimonio nascevano due figli, (il 09/06/1988), maggiorenne ed economicamente ER1
ER indipendente e (il 17/06/1996), non economicamente autosufficiente;
che il ricorrente svolge l'attività di impiegato ed è percettore di un reddito mensile da lavoro dipendente di circa euro 1.450,00 netti, mentre la resistente è casalinga;
che dopo un lungo periodo di serenità, l'unione matrimoniale,
è divenuta intollerabile a causa di una grave incompatibilità caratteriale, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni.: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) riconoscere che
i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto, liberi di fissare altrove la loro residenza, anche all'estero, dandosi sin da ora il reciproco consenso al rilascio del passaporto;
3) assegnare la casa coniugale, di proprietà di terzo, alla resistente SI.ra che potrà continuare ad Controparte_1 abitarla insieme ai propri due figli;
4) riconoscere l'obbligo del marito di corrispondere alla moglie un assegno mensile per il proprio mantenimento, entro il giorno dieci di ogni mese, pari ad euro
100,00 (cento/00) mensili a mezzo bonifico bancario da accreditarsi su conto corrente alla stessa intestato, nonché un assegno periodico in favore della figlia maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, nata ad [...] il [...], di euro 200,00 (duecento/00) mensili Persona_3
oltre il cinquanta per cento del pagamento delle spese straordinarie occorrenti (a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, scolastiche, ludiche, visite mediche e quant'altro necessario alla figlia), a mezzo bonifico bancario da accreditarsi su conto corrente alla stessa intestato.”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione e risposta si è costituita , Controparte_1 la quale nel contestare l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto, alla luce delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, ha precisato di aver tentato, invano, di evitare la separazione dal coniuge;
che la medesima è priva di redditi propri e svolge lavori saltuari che non le permettono di far fronte al pagamento del canone di locazione della casa coniugale, ammontante a 550,00 euro ER mensili, oltre alle spese relative alle utenze domestiche;
che la figlia con la medesima convivente, è una studentessa universitaria;
ciò posto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1 ) Pronunciare la separazione dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2 ) Prevedere che l a resistente continui ad abitare nella ex casa coniugale, sita in AV dei RE alla via Vittorio Veneto n. 54 subentrando nel contratto di locazione ad oggi intestato al sig. ; 3) stabilire che il sig. Parte_1
versi a titolo di assegno di mantenimento per la moglie, priva di redditi, entro il giorno 10 Parte_1 di ogni mese, mediante bonifico o assegno a lei intestato, un importo mensile pari ad € 100,00
(cento//00) rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre ad un contributo per il pagamento del canone di locazione mensile per l'appartamento abitato dalla resistente e dalla figlia, per un importo pari ad almeno ulteriori € 350,00 (trecentocinquanta//00) o, in subordine, il pagamento di un importo da imputare al canone di locazione mensile della ex casa coniugale che il
Giudice adito riterrà di Giustizia;
4) prevedere che a titolo di contributo al mantenimento della figlia
ER
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il ricorrente versi l'importo mensile di
€ 200,00 (duecento//00) rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat, da versarsi su conto corrente intestato alla figlia entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie
(medicospecialistiche, ludiche e relative all'istruzione ed alla formazione), previamente concordate tra i genitori;
5) stabilire che i coniugi estinguano conti correnti cointestati dividendone l'importo presso gli istituti bancari di riferimento;
6) Con ogni riserva istruttoria da articolare;
”.
Celebrata l'udienza presidenziale del 3.10.2022, assunti i provvedimenti provvisori con la previsione: dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie, del contributo di mantenimento, a carico del padre, in favore della figlia maggiorenne, non economicamente indipendente e della moglie, per l'importo mensile di euro 200,00, ciascuna, la causa veniva rinviata per il prosieguo davanti al g.i..
Concessi i termini istruttori di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., si perveniva all'udienza del 22.2.2024 all'esito della quale il precedente giudicante formulava proposta conciliativa nei termini che seguono:
“Separazione delle parti con rinunzia ad eventuali domande di addebito;
Pagamento dell'importo mensile di euro 300,00 da parte di in favore della resistente, da imputarsi in parti Parte_1
uguali (150 euro ciascuna) a titolo di mantenimento per la moglie e contributo nel mantenimento della figlia maggiorenne non del tutto autonoma economicamente. La somma relativa al mantenimento della figlia maggiorenne deve intendersi comprensiva anche di spese straordinarie.
Detti importi dovranno essere versati entro il giorno 5 di ciascun mese. Spese di lite compensate” e rinviava la causa all'udienza del 12.06.2024 per la verifica dell'accettazione della suddetta.
Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, la stessa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione con la concessione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
Orbene, tanto premesso e richiamato, la domanda di separazione personale è fondata e merita accoglimento.
La preesistente separazione di fatto dei coniugi, la natura delle doglianze esposte dalle parti, unitamente al comportamento processuale assunto dalle medesime, sono elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale. Quanto alle questioni accessorie, va, in primo luogo, revocato l'assegno di
ER mantenimento previsto in favore della figlia maggiorenne in quanto, per come documentato, ad oggi, svolge attività lavorativa retribuita in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
conseguentemente, ed in secondo luogo, va revocata la previsione provvisoria relativa all'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente, la quale, per come dichiarato, si è trasferita in altro immobile condotto in locazione unitamente alla figlia.
Quanto al contributo di mantenimento in favore della moglie, il Collegio ritiene di dover confermare il riconoscimento dello stesso, così come provvisoriamente previsto in fase presidenziale, per l'importo mensile di euro 200,00, per le ragioni di seguito esposte. Com'è noto, il diritto all'assegno di mantenimento nella separazione personale compete al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, allorché si accerti che lo stesso, da un lato, non sia in grado di mantenere, con i propri redditi, un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi - da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro - dall'altro lato, alla stregua di una valutazione comparativa, sussista una situazione di disparità economica tale per cui il coniuge richiedente l'assegno versi in una condizione deteriore rispetto all'altro (cfr. ex multis Cass. n. 770/2018; Cass.
12196/2017; Cass. n. 12196/2017; Cass. n. 19042/2003).
Nel caso di specie, la resistente, sebbene in passato abbia svolto lavori saltuari, all'attualità, tenuto conto dell'età anagrafica e delle autocertificazioni reddituali versate in atti, risulta incapace di fronteggiare autonomamente, con le proprie sole risorse economiche, gli oneri collegati alla nuova condizione abitativa.
Il ricorrente, da canto proprio, gode di un reddito da pensione pari a circa 1.365,00 euro mensili, è gravato dagli oneri correlati alla propria abitazione per la quale versa un canone di locazione mensile di euro 350,00; tuttavia, e sotto ulteriore aspetto, pur dichiarando di sostenere esborsi per l'acquisto di farmaci e per visite mediche specialistiche correlati ad un intervento chirurgico cardiaco al quale si è sottoposto nell'anno 2023, nulla ha documentato in termini economici.
Orbene, comparando le posizioni economiche delle parti, come sopra ricostruite, emerge una evidente disparità reddituale che giustifica, alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata, il riconoscimento, in favore della moglie, dell'assegno di mantenimento. Si reputa, pertanto, congruo confermare l'obbligo, posto a carico del marito, di corrispondere alla moglie, a titolo assegno di mantenimento in suo favore, l'importo di 200,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Avuto riguardo alla natura della lite ed all'esito complessivo della stessa, ricorrono i presupposti per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi e , sposatisi il Parte_1 Controparte_1
13.9.1987 nel Comune di AV E' RE (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n.334, parte II, serie A, anno 1987);
ER revoca il contributo di mantenimento previsto in favore della figlia maggiorenne ad oggi economicamente indipendente;
revoca la previsione relativa all' assegnazione della casa coniugale;
dispone che il ricorrente versi alla resistente, a titolo di mantenimento in suo favore, l'importo mensile di euro 200,00, da corrispondere entro i primi cinque giorni del mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AV E' RE per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 15.5.2025.
Il Presidente rel. Dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai SInori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 523/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giancarlo Rossi, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Paola Controparte_1 C.F._2
Mazzei, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni: come da atti introduttivi e verbali di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso di separazione giudiziale depositato telematicamente il 31.01.2022 il ricorrente dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio con la resistente il 13.9.1987 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di AV E' RE (SA) al n. 334, P. II, Serie A, anno 1987); che dal matrimonio nascevano due figli, (il 09/06/1988), maggiorenne ed economicamente ER1
ER indipendente e (il 17/06/1996), non economicamente autosufficiente;
che il ricorrente svolge l'attività di impiegato ed è percettore di un reddito mensile da lavoro dipendente di circa euro 1.450,00 netti, mentre la resistente è casalinga;
che dopo un lungo periodo di serenità, l'unione matrimoniale,
è divenuta intollerabile a causa di una grave incompatibilità caratteriale, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni.: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) riconoscere che
i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto, liberi di fissare altrove la loro residenza, anche all'estero, dandosi sin da ora il reciproco consenso al rilascio del passaporto;
3) assegnare la casa coniugale, di proprietà di terzo, alla resistente SI.ra che potrà continuare ad Controparte_1 abitarla insieme ai propri due figli;
4) riconoscere l'obbligo del marito di corrispondere alla moglie un assegno mensile per il proprio mantenimento, entro il giorno dieci di ogni mese, pari ad euro
100,00 (cento/00) mensili a mezzo bonifico bancario da accreditarsi su conto corrente alla stessa intestato, nonché un assegno periodico in favore della figlia maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, nata ad [...] il [...], di euro 200,00 (duecento/00) mensili Persona_3
oltre il cinquanta per cento del pagamento delle spese straordinarie occorrenti (a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, scolastiche, ludiche, visite mediche e quant'altro necessario alla figlia), a mezzo bonifico bancario da accreditarsi su conto corrente alla stessa intestato.”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione e risposta si è costituita , Controparte_1 la quale nel contestare l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto, alla luce delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, ha precisato di aver tentato, invano, di evitare la separazione dal coniuge;
che la medesima è priva di redditi propri e svolge lavori saltuari che non le permettono di far fronte al pagamento del canone di locazione della casa coniugale, ammontante a 550,00 euro ER mensili, oltre alle spese relative alle utenze domestiche;
che la figlia con la medesima convivente, è una studentessa universitaria;
ciò posto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1 ) Pronunciare la separazione dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2 ) Prevedere che l a resistente continui ad abitare nella ex casa coniugale, sita in AV dei RE alla via Vittorio Veneto n. 54 subentrando nel contratto di locazione ad oggi intestato al sig. ; 3) stabilire che il sig. Parte_1
versi a titolo di assegno di mantenimento per la moglie, priva di redditi, entro il giorno 10 Parte_1 di ogni mese, mediante bonifico o assegno a lei intestato, un importo mensile pari ad € 100,00
(cento//00) rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre ad un contributo per il pagamento del canone di locazione mensile per l'appartamento abitato dalla resistente e dalla figlia, per un importo pari ad almeno ulteriori € 350,00 (trecentocinquanta//00) o, in subordine, il pagamento di un importo da imputare al canone di locazione mensile della ex casa coniugale che il
Giudice adito riterrà di Giustizia;
4) prevedere che a titolo di contributo al mantenimento della figlia
ER
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il ricorrente versi l'importo mensile di
€ 200,00 (duecento//00) rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat, da versarsi su conto corrente intestato alla figlia entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie
(medicospecialistiche, ludiche e relative all'istruzione ed alla formazione), previamente concordate tra i genitori;
5) stabilire che i coniugi estinguano conti correnti cointestati dividendone l'importo presso gli istituti bancari di riferimento;
6) Con ogni riserva istruttoria da articolare;
”.
Celebrata l'udienza presidenziale del 3.10.2022, assunti i provvedimenti provvisori con la previsione: dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie, del contributo di mantenimento, a carico del padre, in favore della figlia maggiorenne, non economicamente indipendente e della moglie, per l'importo mensile di euro 200,00, ciascuna, la causa veniva rinviata per il prosieguo davanti al g.i..
Concessi i termini istruttori di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., si perveniva all'udienza del 22.2.2024 all'esito della quale il precedente giudicante formulava proposta conciliativa nei termini che seguono:
“Separazione delle parti con rinunzia ad eventuali domande di addebito;
Pagamento dell'importo mensile di euro 300,00 da parte di in favore della resistente, da imputarsi in parti Parte_1
uguali (150 euro ciascuna) a titolo di mantenimento per la moglie e contributo nel mantenimento della figlia maggiorenne non del tutto autonoma economicamente. La somma relativa al mantenimento della figlia maggiorenne deve intendersi comprensiva anche di spese straordinarie.
Detti importi dovranno essere versati entro il giorno 5 di ciascun mese. Spese di lite compensate” e rinviava la causa all'udienza del 12.06.2024 per la verifica dell'accettazione della suddetta.
Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, la stessa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione con la concessione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
Orbene, tanto premesso e richiamato, la domanda di separazione personale è fondata e merita accoglimento.
La preesistente separazione di fatto dei coniugi, la natura delle doglianze esposte dalle parti, unitamente al comportamento processuale assunto dalle medesime, sono elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale. Quanto alle questioni accessorie, va, in primo luogo, revocato l'assegno di
ER mantenimento previsto in favore della figlia maggiorenne in quanto, per come documentato, ad oggi, svolge attività lavorativa retribuita in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
conseguentemente, ed in secondo luogo, va revocata la previsione provvisoria relativa all'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente, la quale, per come dichiarato, si è trasferita in altro immobile condotto in locazione unitamente alla figlia.
Quanto al contributo di mantenimento in favore della moglie, il Collegio ritiene di dover confermare il riconoscimento dello stesso, così come provvisoriamente previsto in fase presidenziale, per l'importo mensile di euro 200,00, per le ragioni di seguito esposte. Com'è noto, il diritto all'assegno di mantenimento nella separazione personale compete al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, allorché si accerti che lo stesso, da un lato, non sia in grado di mantenere, con i propri redditi, un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi - da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro - dall'altro lato, alla stregua di una valutazione comparativa, sussista una situazione di disparità economica tale per cui il coniuge richiedente l'assegno versi in una condizione deteriore rispetto all'altro (cfr. ex multis Cass. n. 770/2018; Cass.
12196/2017; Cass. n. 12196/2017; Cass. n. 19042/2003).
Nel caso di specie, la resistente, sebbene in passato abbia svolto lavori saltuari, all'attualità, tenuto conto dell'età anagrafica e delle autocertificazioni reddituali versate in atti, risulta incapace di fronteggiare autonomamente, con le proprie sole risorse economiche, gli oneri collegati alla nuova condizione abitativa.
Il ricorrente, da canto proprio, gode di un reddito da pensione pari a circa 1.365,00 euro mensili, è gravato dagli oneri correlati alla propria abitazione per la quale versa un canone di locazione mensile di euro 350,00; tuttavia, e sotto ulteriore aspetto, pur dichiarando di sostenere esborsi per l'acquisto di farmaci e per visite mediche specialistiche correlati ad un intervento chirurgico cardiaco al quale si è sottoposto nell'anno 2023, nulla ha documentato in termini economici.
Orbene, comparando le posizioni economiche delle parti, come sopra ricostruite, emerge una evidente disparità reddituale che giustifica, alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata, il riconoscimento, in favore della moglie, dell'assegno di mantenimento. Si reputa, pertanto, congruo confermare l'obbligo, posto a carico del marito, di corrispondere alla moglie, a titolo assegno di mantenimento in suo favore, l'importo di 200,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Avuto riguardo alla natura della lite ed all'esito complessivo della stessa, ricorrono i presupposti per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi e , sposatisi il Parte_1 Controparte_1
13.9.1987 nel Comune di AV E' RE (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n.334, parte II, serie A, anno 1987);
ER revoca il contributo di mantenimento previsto in favore della figlia maggiorenne ad oggi economicamente indipendente;
revoca la previsione relativa all' assegnazione della casa coniugale;
dispone che il ricorrente versi alla resistente, a titolo di mantenimento in suo favore, l'importo mensile di euro 200,00, da corrispondere entro i primi cinque giorni del mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AV E' RE per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 15.5.2025.
Il Presidente rel. Dott.ssa Enrica de Sire