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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/06/2025, n. 2729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2729 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, in persona del dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza in presenza del 25 giugno 2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6747/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Caltabiano, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Maria Pia Di Primo, giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo procuratore;
-Resistente-
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.07.2022, il ricorrente indicato in epigrafe – premesso di essere dipendente del dal 21.11.1989 con il profilo professionale di Controparte_1
istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D3 – ha agito in giudizio esponendo che, con nota prot. 201847 del 03.06.2019, 1'Ufficio per i procedimenti disciplinari in composizione collegiale del gli ha contestato un addebito disciplinare Controparte_1
e, a decorrere dal 03.06.2019, gli ha comminato la sospensione obbligatoria dal servizio ai sensi dell'art. 4, comma, 1 legge 97/2001, per effetto della sentenza di primo grado n.
2864/2019 del 28.5.2019/12.7.2019, emessa dal Tribunale di Catania, Sez. III Penale, convocandolo per la seduta del 27.6.2019, e che, con la stessa nota è stata altresì disposta la
1 sospensione del procedimento disciplinare fino alla conclusione di quello penale ai sensi dell'art. 55 ter co. 1 d.lgs. n. 165/2001.
A sostegno delle sue domande l'attore ha dedotto: la tardività e la decadenza del potere del di sottoporlo a procedimento disciplinare, per la consumazione dei termini di cui al CP_1
comma 4 dell'articolo 55 bis del decreto legislativo 165/2001, nella sua formulazione vigente al momento della commissione dei fatti disciplinarmente rilevanti, ossia nel 2006, e cioè il termine di 20 giorni per l'avvio e di 120 giorni dalla contestazione degli addebiti per la conclusione del procedimento disciplinare, e, quindi, la nullità del procedimento disciplinare, atteso che, nella specie, i suddetti termini sarebbero “abbondantemente decorsi per essere stato il procedimento avviato a carico del deducente solo nel 2019”; la conseguente nullità della sospensione cautelare perché adottata in “assenza di valido procedimento disciplinare”; Cont l'incompetenza dell' ad adottare il provvedimento di sospensione cautelare;
la illegittimità della sospensione cautelare perché l'Amministrazione non ha valutato in concreto l'opportunità di “non mantenere in servizio il dipendente afflitto da una condizione di incompatibilità con la macchina burocratica in attesa della definizione della vicenda disciplinare/penale”, considerando che, nel caso di specie, nessuna esigenza cautelare era concretamente configurabile, atteso che egli “è stato sospeso nel 2019 … a distanza di 13 anni dai fatti oggetto della contestazione ed … ha svolto il suo servizio con compiti di prestigio e di rilievo nelle more del procedimento penale senza che l'accusa abbia prodotto alcun turbamento alla p.a., ma anzi risulta che egli si sia distinto per efficienza e correttezza del proprio operato.”; la illegittimità della sospensione cautelare per violazione dell'art. 4 della legge n. 97/2001, laddove prescrive che la sospensione cautelare cessa di avere efficacia ove sia decorso un periodo di tempo pari a quello della prescrizione del reato, termine di prescrizione che nella specie sarebbe decorso il 17.06.2029; la illegittimità della sospensione cautelare per violazione dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 300/1970, ai sensi del quale
“Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione”.
Tanto premesso, il ricorrente ha domandato al Giudice adito di: accertare e dichiarare la nullità/decadenza/invalidità/inefficacia del procedimento disciplinare come avviato e conseguentemente dichiarare come nullo e comunque invalido ed inefficace il predetto procedimento;
accertare e dichiarare il comportamento e l'attività procedimentale Cont dell'Amministrazione e dell' come attività posta in essere in violazione della normativa sul procedimento disciplinare e in violazione delle regole di correttezza e buona fede;
2 accertare e dichiarare come illegittima la misura della sospensione dal servizio inflittagli e conseguentemente accertare il suo diritto ad essere riammesso in servizio con effetto retroattivo a partire dalla data di sospensione del 03.06.2019; accertare e dichiarare il suo diritto alla ricostruzione della carriera senza soluzione di continuità dalla data di sospensione del 03.06.2019 fino all'effettiva riammissione in servizio e, quindi, accertare il suo diritto a vedersi corrispondere la retribuzione globale di fatto per il periodo di sospensione, comprensiva di tutte le voci accessorie tra cui l'indennità di posizione organizzativa,
l'indennità di risultato e quant'altro dovuto;
accertare e dichiarare il suo diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa della condotta posta in essere dall'Amministrazione resistente, complessivamente parametrati in via equitativa alla retribuzione mensile del ricorrente o ad una quota di essa ritenuta di giustizia, per tutte le mensilità non lavorate dopo la sospensione, od al diverso periodo ritenuto di giustizia, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento dei predetti danni nei suoi confronti;
condannare Cont il l' , in persona del rappresentante legale in carica, a riammetterlo Controparte_3
in servizio, disponendo la ricostruzione della carriera a partire dalla sospensione senza soluzione di continuità, prevedendo fin da adesso tutte le misure coercitive esecutive/sanzionatorie a carico dell'Ente per l'esecuzione dell'ordine del giudice;
Cont condannare il l' , in persona del rappresentante legale in carica, a Controparte_3
procedere alla c.d. restitutio in integrum e quindi a pagare tutte le somme spettanti e non percepite a seguito della sospensione dalla data di sospensione del 03.06.2019 fino all'effettiva riammissione in servizio, calcolate in riferimento alla retribuzione globale di fatto per il periodo di sospensione comprensiva di tutte le voci accessorie tra cui l'indennità di posizione organizzativa e l'indennità di risultato, nella misura che sarà accertata in sede di
CTU, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, comunque maggiorata degli interessi e della Cont rivalutazione monetaria;
condannare il l' , in persona del Controparte_3
rappresentante legale in carica, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, per le causali di cui in narrativa, anche nella forma della determinazione in via equitativa.
Instauratosi il contraddittorio, il si è regolarmente costituito in giudizio, Controparte_1 spiegando difese volte a perorare l'infondatezza del ricorso nel merito e la legittimità dell'operato dell'Amministrazione e, in particolare, rappresentando che: la Direzione Risorse
Umane-Ufficio per i Procedimenti Disciplinari del appresa la notizia che Controparte_1
era stata emessa dal Tribunale di Catania, Sez. III Penale, la sentenza n. 2864/2019 del
28.05.2019 di condanna, tra gli altri, anche del ricorrente per il reato previsto e punito dagli
3 artt. 81, 110, e 314 c.p. (per essersi, in concorso, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, appropriato delle somme specificate nella tabella allegata alla sentenza medesima) alla pena di anni quattro di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, sia a seguito di pubblicazione di articoli giornalistici sul quotidiano “La
Sicilia” che a seguito di trasmissione prot. n. 197120 del 30.05.2019 della pronuncia dalla
Direzione Affari Legali, ha contestato al sig. , con nota prot. n. 201847 del 03.06.2019, Pt_1 notificata a mani in pari data, “… formale addebito disciplinare per l'infrazione prevista dall'art. 25, comma 8, lett. c) numero 3 (Licenziamento senza preavviso) del C.C.N.L. D del personale Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 22.01.04…”, convocandolo per il contraddittorio a difesa nei termini e con il preavviso di cui all'art. 55-bis, comma 4,
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; che, con la suddetta nota del 03.06.2019 è stata altresì disposta, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 97/2001 e degli artt. 26 e 27 C.C.N.L. del 22.01.2004, la sospensione dal servizio del dipendente, a decorrere dal 04.06.2019 e sino alla conclusione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato;
in data 27.06.2019, il sig. Pt_1
convocato per il contradditorio a sua difesa, si è presentato assistito dal proprio difensore per chiedere la riammissione in servizio e la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale;
all'esito dell'istruttoria, con provvedimento n.
03/539 del 06.09.219, l' considerando le Controparte_4
argomentazioni addotte dal legale del dipendente e vista la complessità della vicenda penale ancora in corso, ha disposto la sospensione del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 55 ter, comma 1 D. Lgs. n. 165/2001, fino alla conclusione di quello penale.
Con le note del 15.10.2024 e del 04.10.2024, il ricorrente e l'Amministrazione resistente hanno segnalato e documentalmente provato che: il sig. , a mezzo del suo difensore, Pt_1
con pec prot. 166159 del 9.4.2024, ha comunicato alla Direzione comunale competente di essere stato, con sentenza della Corte di Appello Penale di Catania n. 1632/2024 del 4.4.2024, assolto dal reato ascrittogli nel capo di imputazione e, pertanto, ha chiesto la riammissione in servizio;
l' si è riunito in data 10.04.2024 Controparte_5 CP_1
e, alla luce della sentenza di assoluzione n. 1632/2024, ha deliberato l'archiviazione del procedimento disciplinare per cui è causa, chiedendo alla Direzione competente di predisporre tutti gli atti consequenziali;
con determina dirigenziale n. 03/RIS UM/247 emessa in data
11.04.2024, è stata disposta la riammissione in servizio a decorrere dal giorno successivo alla notifica, avvenuta il 12.04.2024; in ordine alla richiesta di ricostruzione della carriera avanzata dal difensore con nota prot. n. 340575 del 01.08.2024, con provvedimento n. 507 del
4 15.07.2024 la ha liquidato le differenze retributive spettanti al sig. Controparte_6
per “l'importo complessivo di Euro 133.382,98, di cui Euro 86.372,95, per Pt_1
retribuzioni dal 4.6.2019 al 14.4.2024, detratte le somme già corrisposte per assegno alimentare, Euro 39.668,31 per oneri riflessi calcolati sull'ammontare complessivo della retribuzione dovuta ed Euro 7.341,70 per IRAP”; con provvedimento n. A12/SSDD/116 del
15.05.2024, il dipendente è stato nominato responsabile della E.Q. di gestione denominata “IV
Municipalità e Funzioni Decentrate" e con successivo provvedimento n. A I2/SSDD/186 del
30.08.2024 ha ricevuto anche l'incarico temporaneo, ad interim, della E.Q. "VI° Municipio e
Funzioni Decentrate”.
Considerate tali sopravvenienze, il resistente ha domandato la declaratoria della CP_1
parziale cessazione della materia del contendere, mentre il ricorrente ha segnalato la perduranza integrale del proprio interesse ad ottenere una pronuncia di merito, oltre che ai fini risarcitori, anche ai fini di ottenere una integrale restitutio in integrum che comprenda anche l'indennità sostitutiva di ferie non godute per fatto non imputabile al dipendente, tutte le voci accessorie retributive nessuna esclusa, tra cui l'indennità di posizione organizzativa includente l'indennità di risultato, gli interessi e la rivalutazione fino all'effettivo soddisfo, oltre al risarcimento del danno, anche per perdita di chance derivanti dal mancato conferimento della posizione organizzativa e della mancata progressione verticale.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale e autorizzato il deposito di note conclusive, all'udienza del 25.06.2025 le parti hanno discusso oralmente la causa ed il Giudice si è ritirato in camera di consiglio, all'esito della quale è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto brevemente in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo adesso il merito della controversia.
Oggetto del contendere è la dedotta nullità o illegittimità della sospensione cautelare dal servizio applicata al ricorrente dall'Amministrazione comunale datrice.
Per quanto sopra detto, la materia del contendere deve considerarsi effettivamente cessata con riferimento alla domanda avente ad oggetto la riammissione in servizio del dipendente, atteso che questi è stato pacificamente riammesso al lavoro a seguito della sentenza di appello di assoluzione.
Sulle restanti domande, invece, come anticipato, permane la controversia tra le parti.
Anticipando quanto si dirà nel prosieguo, deve ritenersi che la condotta del resistente CP_1
sia stata del tutto legittima e conforme alle disposizioni di legge e di contrattazione collettiva.
5 Va innanzitutto rilevato come non sia vero che la sospensione cautelare sia stata applicata in assenza di un valido procedimento disciplinare, atteso che, come sottolineato dallo stesso ricorrente a pag. 1 del ricorso e come facilmente desumibile dalla documentazione versata in atti, con la medesima nota prot. 201847 del 03.06.2019 (v. doc. n. 11 fasc. ric. e n. 3 fasc. res.)
Con l'UPD ha avviato il procedimento disciplinare nei confronti del sig. Controparte_1
, contestandogli gli addebiti in relazione alla sentenza di condanna emessa nei suoi Pt_1 confronti, convocandolo per l'audizione a difesa per il successivo 27.06.2019 e, contestualmente, sospendendolo in via cautelare dal servizio.
In secondo luogo, si deve rilevare come l'avvio del procedimento disciplinare e l'applicazione della sospensione cautelare siano state del tutto tempestivi e puntuali.
Invero, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dal d.lgs. n.
150/2009 e successivamente modificato dal d.lgs. n. 75/2017, il termine di 40 giorni (previsto dal testo originario dell'art. 55-bis, commi 2 e 4) ovvero di 30 giorni (previsto dal quarto comma del predetto art. 55 bis, siccome modificato dal citato d.lgs. n. 75/2017) decorre “dal ricevimento” della segnalazione da parte del dirigente o responsabile dell'Ufficio nel quale il Cont dipendente presta servizio “ovvero dal momento in cui” l' “abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare”.
In tema di individuazione del dies a quo del termine di avvio del procedimento disciplinare, poi, i giudici di legittimità hanno precisato che per piena conoscenza deve intendersi non già una mera notizia o una informazione incompleta, bensì una esatta percezione di tutti gli elementi che possono integrare un'ipotesi di illecito disciplinare (Cass. Sez. lav. 02.03.2007,
n. 4932).
Nella stessa direzione, la Suprema Corte ha più recentemente affermato che “ai fini della valutazione della tempestività rileva, inoltre, l'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non l'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi (Cass. n. 23739 del 2008; Cass. n. 21546 del 2007), e va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione (da ultimo Cass. n. 7467 del 2023), bensì l'onere di attivarsi sorge solo allorquando l'illecito viene percepito in termini circostanziati, sì da consentire l'avvio del procedimento (Cass. n. 28974 del 2017; Cass. n.
10069 del 2016; Cass. n. 21546 del 2007). Si è, inoltre, osservato che il datore di lavoro ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli
6 artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza.” (Cass. Sez. lav. 07.01.2025, n. 277/ord.).
Ciò che rileva ai fini della decorrenza del termine per l'attivazione del procedimento disciplinare, quindi, è la piena conoscenza dei fatti aventi rilevanza disciplinare e non già la data di commissione del fatto o, in caso di condotte penalmente rilevanti, la data del rinvio a giudizio del dipendente o dell'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti (salvo che il P.M. abbia fornito all'Amministrazione datrice le “informazioni” di cui all'art. 129 disp. att. c.p.p.)
o, ancor meno, mere voci di corridoio o notizie informalmente assunte.
Ebbene, ferma la mancata allegazione e prova che, nel corso del procedimento penale, il P.M. si fosse attivato ai sensi del citato art. 129, nella specie la sentenza penale di condanna posta a base del procedimento disciplinare è stata pronunciata dal Tribunale di Catania il 28.05.2019
e lo stesso giorno è stato pubblicato sul quotidiano “la Sicilia” un articolo al riguardo;
dopo soli due giorni, e cioè il 30.05.2019, l'Ufficio del ha poi trasmesso CP_7 Controparte_1
copia del dispositivo della sentenza all'UPD, il quale ha prontamente, il successivo 3 giugno, ancor prima del deposito della motivazione della sentenza (avvenuto in data 12.07.2019), emanato e comunicato all'interessato il provvedimento di contestazione degli addebiti e di sospensione cautelare dal servizio.
Per quanto concerne la doglianza concernente la violazione del termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare, è sufficiente rilevare che nel caso di specie l'UPD, già in data 06.09.2019, dopo avere ascoltato il dipendente incolpato con l'assistenza del di lui difensore, ha deciso di sospendere il procedimento disciplinare ex art. 55-ter, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 in attesa della definizione del procedimento penale (v. doc. n. 4 fasc. res.), per cui, in almeno in questa fase, il procedimento disciplinare non è stato portato alla sua naturale conclusione semplicemente perché era stato sospeso in attesa degli esiti definitivi del processo penale;
successivamente, dopo l'emanazione della sentenza di appello con la quale il ricorrente era stato assolto perché il fatto non costituisce reato, pronunciata il 04.04.2024 e depositata il 02.07.2024, e dopo che il difensore del sig. , con pec del 09.04.2024 (v. Pt_1
doc. n. 1 allegato alla nota della resistente del 04.10.2024), aveva comunicato la sopravvenuta
Cont assoluzione, l' ha più che tempestivamente deciso, con deliberazione collegiale del
7 10.04.2024 (v. doc. n. 3 allegato alla nota della resistente del 04.10.2024), l'archiviazione del procedimento disciplinare.
Immeritevole di apprezzamento è poi il profilo attinente alla asserita violazione dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 300/1970, atteso che nella specie non è stata adottata alcuna sanzione disciplinare eventualmente perenta, ma solo una sospensione cautelare dal servizio, quale misura interinale e provvisoria.
Ed ancora, deve ritenersi infondata la censura concernente la violazione della previsione dell'art. 4 della legge n. 97/2001, laddove stabilisce che la sospensione cautelare “perde efficacia”, oltre che in caso di sopravvenienza di sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, qualora sia “decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato”: nella fattispecie in esame, la sospensione dal servizio si è protratta dal 04.06.2019 al 12.04.2024, giorno in cui è stato notificato all'interessato la determinazione dirigenziale di riammissione in servizio, con effetto a partire dal successivo giorno 13 aprile (v. doc. n. 4 allegato alla nota di parte resistente del 04.10.2024), e, quindi, per un totale di anni quattro, mesi dieci e giorni dodici, laddove il termine di prescrizione previsto ex art. 157 c.p. per il contestato reato di peculato (punito ratione temporis con la pena da quattro a dieci anni di reclusione), tenuto conto degli eventi interruttivi, è pari ad anni dodici e mesi sei, senza contare i periodi di sospensione disposti nel corso del procedimento penale.
Cont Privo di pregio è poi il rilievo attinente all'asserito difetto di competenza dell' ad adottare il provvedimento di sospensione cautelare, atteso che questo è l'organo competente ex lege in materia di procedimenti disciplinari dei pubblici impiegati con rapporto di lavoro privatizzato, dal momento della ricezione della segnalazione alla adozione del provvedimento finale, ivi compresa l'applicazione delle eventuali sospensioni cautelari.
Infine, per quanto riguarda la doglianza avente ad oggetto la omessa valutazione in concreto della situazione del ricorrente e della sua eventuale incompatibilità a permanere all'interno della struttura burocratica, è sufficiente osservare che l'interessato è stato sospeso obbligatoriamente in applicazione dell'art. 4, comma 1, della legge n. 97/2001, ai sensi del quale “nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena,” per alcuni gravi delitti contro la P.A. (tra i quali rientra anche il peculato ordinario di cui all'art. 314 c.p., comma 1), i dipendenti delle amministrazioni o degli enti pubblici ovvero degli enti a prevalente partecipazione pubblica “sono sospesi dal servizio.”.
8 Quella oggi in contestazione, quindi, è un'ipotesi di sospensione obbligatoria (come tale confermata dall'art. 27, comma 5, del C.C.N.L. del Comparto “Regioni a Autonomie locali” del 22.01.2004), e non già facoltativa, dal servizio, per cui l'adozione del relativo provvedimento costituiva per l'Amministrazione datrice un atto doveroso e necessitato.
L'Ente pubblico datore, peraltro, una volta sopravvenuta la sentenza di assoluzione all'esito del giudizio di appello, ha correttamente riattivato il procedimento disciplinare e, in questa sede, ha compiuto le sue valutazioni di merito, ritenendo che non emergessero “profili di natura disciplinare nei confronti del dipendente” (v. doc. n. 3 allegato alla memoria della resistente del 04.10.2024), profili evidentemente ulteriori rispetto a quelli esclusi in sede penale, così determinandosi per l'archiviazione del procedimento disciplinare, anziché per l'irrogazione della sanzione del licenziamento senza preavviso o di altra, meno grave, sanzione disciplinare.
Accertata la legittimità del comportamento dell'Amministrazione resistente, le domande aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità, inefficacia o invalidità degli atti del procedimento disciplinare, ivi compresa la sospensione cautelare, la dichiarazione di non conformità dell'attività dell'Amministrazione alla “normativa sul procedimento disciplinare” e alle
“regole di correttezza e buona fede” ed il risarcimento del danno, patrimoniale (anche sotto forma di perdita di chance) e non patrimoniale, vanno inevitabilmente rigettate.
Quanto alle domande di carattere risarcitorio, in particolare, è ovvio che, non essendo configurabile un inadempimento contrattuale ex art. 1218 o 2087 c.c. ovvero (ove si volesse ritenere integrabile una responsabilità aquiliana) una condotta illecita ex art. 2043 c.c., viene meno il presupposto fondamentale ed imprescindibile per l'integrazione di qualsiasi responsabilità risarcitoria.
Pertanto, resta da scrutinare il tema della restitutio in integrum in favore del lavoratore sospeso cautelarmente dal servizio.
Sul tema, la Suprema Corte ha ripetutamente statuito che “la sospensione cautelare, in quanto misura interinale, ha il carattere della provvisorietà e della rivedibilità, nel senso che solo al termine e secondo l'esito del procedimento disciplinare si potrà stabilire se la sospensione preventiva applicata resti giustificata e debba sfociare nella destituzione o nella sospensione disciplinare, ovvero debba venire caducata a tutti gli effetti. In particolare, ogni qualvolta”, come avvenuto nella specie, “la sanzione disciplinare non venga inflitta o ne sia irrogata una di natura ed entità tali da non giustificare la sospensione sofferta sorge il diritto alla restitutio in integrum, che ha natura retributiva e non risarcitoria, e ciò a prescindere dalla espressa
9 previsione della legge o della contrattazione collettiva” (si vedano ex multis Cass. Sez. lav.
09.11.2021, n. 32943 e Cass. Sez. lav. 18.02.2021, n. 4411, entrambe relative a fattispecie di sospensione obbligatoria per pronuncia di sentenza di primo grado di condanna per il delitto di peculato;
Cass. sez. lav. 18.05.2020, n. 9095; Cass. Sez. lav. 19.03.2019, n. 7657, la quale ha specificato che “la misura cautelare, per il suo carattere unilaterale, non fa venir meno
l'obbligazione retributiva che, nei casi in cui la stessa sia oggetto di disciplina da parte della legge o della contrattazione collettiva, è solo in tutto o in parte sospesa ed è sottoposta alla condizione dell'accertamento della responsabilità disciplinare del dipendente. Solo qualora il procedimento si concluda sfavorevolmente per il dipendente con la sanzione del licenziamento, il diritto alla retribuzione viene definitivamente meno, in quanto gli effetti della sanzione retroagiscono al momento dell'adozione della misura cautelare;
viceversa qualora la sanzione non venga inflitta o ne sia irrogata una di natura tale da non giustificare la sospensione sofferta, il rapporto riprende il suo corso dal momento in cui è stato sospeso, con obbligo per il datore di lavoro di corrispondere le retribuzioni arretrate, dalle quali dovranno essere detratte solo quelle relative al periodo di privazione della libertà personale perchè in tal caso, anche in assenza dell'atto datoriale, il dipendente non sarebbe stato in grado di rendere la prestazione.”).
La contrattazione collettiva di riferimento ha dettato una specifica disciplina al riguardo, prevedendo, all'art. 27, commi 7 e 8, del C.C.N.L. del Comparto “Regioni a Autonomie locali” del 22.01.2004, che “al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione base mensile di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, la retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato” (comma 7). “Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, ai sensi dell'art. 25 bis, commi 7 e 8, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario. …” (comma 8).
Ebbene, come dedotto pacificamente da entrambe le parti, l'Amministrazione datrice, a seguito della pronuncia della sentenza di assoluzione di secondo grado, non solo ha riammesso in servizio il ricorrente, ma gli ha anche liquidato, a titolo di restitutio in integrum, la somma complessiva lorda di euro 133.382,98, di cui euro 86.372,95, per retribuzioni dal 4.6.2019 al
10 14.4.2024, detratte le somme già corrisposte a titolo di assegno alimentare, euro 39.668,31 per oneri riflessi calcolati sull'ammontare complessivo della retribuzione dovuta ed euro 7.341,70 per IRAP (v. doc. n. 6 allegato alla memoria della resistente del 04.10.2024); inoltre, risulta documentalmente che il Comune resistente ha proceduto alla ricostruzione della posizione previdenziale del ricorrente, trasmettendo i nuovi dati retributivi al portale dedicato dell'INPS avente identificativo n. 8756445 del 17.9.2024 (v. doc allegato alle nota della resistente del
10.10.2024).
Ebbene, l'attore non contesta la determinazione effettuata dall'Amministrazione comunale per quantificare il dovuto a titolo di retribuzioni non percepite, limitandosi a lamentare la mancata liquidazione di interessi e rivalutazione su quanto già corrisposto e il mancato pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per fatto a sè non imputabile e “di tutte le voci accessorie retributive nessuna esclusa, tra cui l'indennità di posizione organizzativa, includente l'indennità di risultato”.
Anche sotto tali profili, le domande attoree sono prive di fondamento, atteso che, come già evidenziato, per espressa previsione pattizia, dalla restitutio in integrum vanno “escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario”, come, ad esempio, le indennità di posizione o risultato connesse al conferimento di una posizione organizzativa o, ancor di più, l'indennità sostitutiva di ferie non usufruite che, evidentemente, non sono neppure maturate a causa della mancata prestazione dell'attività lavorativa.
La giurisprudenza amministrativa, da parte sua, ha più volte evidenziato che “nel calcolo di quanto dovuto a titolo di restitutio in integrum per il periodo di sospensione cautelare dal servizio in dipendenza di procedimento penale devono essere computati gli emolumenti derivanti da prestazioni ordinarie di lavoro aventi natura di indennità fissa, obbligatoria e continuativa, restando, invece, esclusa ogni competenza accessoria che presuppone l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa, tra cui il compenso sostitutivo delle ferie e dei riposi settimanali non goduti” (Cons. St., sez. IV, 10.12.2003, n. 8118; Cons. St., sez. VI,
20.06.2003, n. 3668; Cons. St., Comm. Spec., n. 475 del 2001; Cons. St., sez. V, 06.12.1988,
n. 790).
La domanda avente ad oggetto il pagamento degli accessori maturati sulla somma capitale già corrisposta a titolo di restitutio in integrum, invece, risulta fondata, trattandosi di un credito di natura retributiva discendente da un rapporto di lavoro di pubblico impiego, come tale
11 produttivo di interessi legali o, in alternativa, rivalutazione monetaria ( Plen. CP_8
15.06.1998, n. 3; T.A.R. Lombardia-Milano, sez. II, 11.06.2007, n. 4954).
3. Il ricorso, pertanto, è meritevole di accoglimento nei ristretti limiti appena sopra precisati.
Tenuto conto della soccombenza reciproca e della particolarità della fattispecie (considerato che il ricorrente ha subito una lunga, defatigante e frustrante sospensione cautelare a seguito di una sentenza di condanna di primo grado, poi riformata con esito assolutorio in appello), si ritiene che le spese di lite debbano essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 6747/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda avente ad oggetto la riammissione in servizio del ricorrente;
condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, della maggior somma Controparte_1
tra interessi legali e rivalutazione monetaria maturati sugli importi già corrisposti a titolo di restitutio in integrum dal momento del sorgere del credito sino all'effettivo soddisfo;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Catania, 25 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, in persona del dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza in presenza del 25 giugno 2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6747/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Caltabiano, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Maria Pia Di Primo, giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo procuratore;
-Resistente-
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.07.2022, il ricorrente indicato in epigrafe – premesso di essere dipendente del dal 21.11.1989 con il profilo professionale di Controparte_1
istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D3 – ha agito in giudizio esponendo che, con nota prot. 201847 del 03.06.2019, 1'Ufficio per i procedimenti disciplinari in composizione collegiale del gli ha contestato un addebito disciplinare Controparte_1
e, a decorrere dal 03.06.2019, gli ha comminato la sospensione obbligatoria dal servizio ai sensi dell'art. 4, comma, 1 legge 97/2001, per effetto della sentenza di primo grado n.
2864/2019 del 28.5.2019/12.7.2019, emessa dal Tribunale di Catania, Sez. III Penale, convocandolo per la seduta del 27.6.2019, e che, con la stessa nota è stata altresì disposta la
1 sospensione del procedimento disciplinare fino alla conclusione di quello penale ai sensi dell'art. 55 ter co. 1 d.lgs. n. 165/2001.
A sostegno delle sue domande l'attore ha dedotto: la tardività e la decadenza del potere del di sottoporlo a procedimento disciplinare, per la consumazione dei termini di cui al CP_1
comma 4 dell'articolo 55 bis del decreto legislativo 165/2001, nella sua formulazione vigente al momento della commissione dei fatti disciplinarmente rilevanti, ossia nel 2006, e cioè il termine di 20 giorni per l'avvio e di 120 giorni dalla contestazione degli addebiti per la conclusione del procedimento disciplinare, e, quindi, la nullità del procedimento disciplinare, atteso che, nella specie, i suddetti termini sarebbero “abbondantemente decorsi per essere stato il procedimento avviato a carico del deducente solo nel 2019”; la conseguente nullità della sospensione cautelare perché adottata in “assenza di valido procedimento disciplinare”; Cont l'incompetenza dell' ad adottare il provvedimento di sospensione cautelare;
la illegittimità della sospensione cautelare perché l'Amministrazione non ha valutato in concreto l'opportunità di “non mantenere in servizio il dipendente afflitto da una condizione di incompatibilità con la macchina burocratica in attesa della definizione della vicenda disciplinare/penale”, considerando che, nel caso di specie, nessuna esigenza cautelare era concretamente configurabile, atteso che egli “è stato sospeso nel 2019 … a distanza di 13 anni dai fatti oggetto della contestazione ed … ha svolto il suo servizio con compiti di prestigio e di rilievo nelle more del procedimento penale senza che l'accusa abbia prodotto alcun turbamento alla p.a., ma anzi risulta che egli si sia distinto per efficienza e correttezza del proprio operato.”; la illegittimità della sospensione cautelare per violazione dell'art. 4 della legge n. 97/2001, laddove prescrive che la sospensione cautelare cessa di avere efficacia ove sia decorso un periodo di tempo pari a quello della prescrizione del reato, termine di prescrizione che nella specie sarebbe decorso il 17.06.2029; la illegittimità della sospensione cautelare per violazione dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 300/1970, ai sensi del quale
“Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione”.
Tanto premesso, il ricorrente ha domandato al Giudice adito di: accertare e dichiarare la nullità/decadenza/invalidità/inefficacia del procedimento disciplinare come avviato e conseguentemente dichiarare come nullo e comunque invalido ed inefficace il predetto procedimento;
accertare e dichiarare il comportamento e l'attività procedimentale Cont dell'Amministrazione e dell' come attività posta in essere in violazione della normativa sul procedimento disciplinare e in violazione delle regole di correttezza e buona fede;
2 accertare e dichiarare come illegittima la misura della sospensione dal servizio inflittagli e conseguentemente accertare il suo diritto ad essere riammesso in servizio con effetto retroattivo a partire dalla data di sospensione del 03.06.2019; accertare e dichiarare il suo diritto alla ricostruzione della carriera senza soluzione di continuità dalla data di sospensione del 03.06.2019 fino all'effettiva riammissione in servizio e, quindi, accertare il suo diritto a vedersi corrispondere la retribuzione globale di fatto per il periodo di sospensione, comprensiva di tutte le voci accessorie tra cui l'indennità di posizione organizzativa,
l'indennità di risultato e quant'altro dovuto;
accertare e dichiarare il suo diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa della condotta posta in essere dall'Amministrazione resistente, complessivamente parametrati in via equitativa alla retribuzione mensile del ricorrente o ad una quota di essa ritenuta di giustizia, per tutte le mensilità non lavorate dopo la sospensione, od al diverso periodo ritenuto di giustizia, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento dei predetti danni nei suoi confronti;
condannare Cont il l' , in persona del rappresentante legale in carica, a riammetterlo Controparte_3
in servizio, disponendo la ricostruzione della carriera a partire dalla sospensione senza soluzione di continuità, prevedendo fin da adesso tutte le misure coercitive esecutive/sanzionatorie a carico dell'Ente per l'esecuzione dell'ordine del giudice;
Cont condannare il l' , in persona del rappresentante legale in carica, a Controparte_3
procedere alla c.d. restitutio in integrum e quindi a pagare tutte le somme spettanti e non percepite a seguito della sospensione dalla data di sospensione del 03.06.2019 fino all'effettiva riammissione in servizio, calcolate in riferimento alla retribuzione globale di fatto per il periodo di sospensione comprensiva di tutte le voci accessorie tra cui l'indennità di posizione organizzativa e l'indennità di risultato, nella misura che sarà accertata in sede di
CTU, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, comunque maggiorata degli interessi e della Cont rivalutazione monetaria;
condannare il l' , in persona del Controparte_3
rappresentante legale in carica, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, per le causali di cui in narrativa, anche nella forma della determinazione in via equitativa.
Instauratosi il contraddittorio, il si è regolarmente costituito in giudizio, Controparte_1 spiegando difese volte a perorare l'infondatezza del ricorso nel merito e la legittimità dell'operato dell'Amministrazione e, in particolare, rappresentando che: la Direzione Risorse
Umane-Ufficio per i Procedimenti Disciplinari del appresa la notizia che Controparte_1
era stata emessa dal Tribunale di Catania, Sez. III Penale, la sentenza n. 2864/2019 del
28.05.2019 di condanna, tra gli altri, anche del ricorrente per il reato previsto e punito dagli
3 artt. 81, 110, e 314 c.p. (per essersi, in concorso, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, appropriato delle somme specificate nella tabella allegata alla sentenza medesima) alla pena di anni quattro di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, sia a seguito di pubblicazione di articoli giornalistici sul quotidiano “La
Sicilia” che a seguito di trasmissione prot. n. 197120 del 30.05.2019 della pronuncia dalla
Direzione Affari Legali, ha contestato al sig. , con nota prot. n. 201847 del 03.06.2019, Pt_1 notificata a mani in pari data, “… formale addebito disciplinare per l'infrazione prevista dall'art. 25, comma 8, lett. c) numero 3 (Licenziamento senza preavviso) del C.C.N.L. D del personale Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 22.01.04…”, convocandolo per il contraddittorio a difesa nei termini e con il preavviso di cui all'art. 55-bis, comma 4,
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; che, con la suddetta nota del 03.06.2019 è stata altresì disposta, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 97/2001 e degli artt. 26 e 27 C.C.N.L. del 22.01.2004, la sospensione dal servizio del dipendente, a decorrere dal 04.06.2019 e sino alla conclusione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato;
in data 27.06.2019, il sig. Pt_1
convocato per il contradditorio a sua difesa, si è presentato assistito dal proprio difensore per chiedere la riammissione in servizio e la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale;
all'esito dell'istruttoria, con provvedimento n.
03/539 del 06.09.219, l' considerando le Controparte_4
argomentazioni addotte dal legale del dipendente e vista la complessità della vicenda penale ancora in corso, ha disposto la sospensione del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 55 ter, comma 1 D. Lgs. n. 165/2001, fino alla conclusione di quello penale.
Con le note del 15.10.2024 e del 04.10.2024, il ricorrente e l'Amministrazione resistente hanno segnalato e documentalmente provato che: il sig. , a mezzo del suo difensore, Pt_1
con pec prot. 166159 del 9.4.2024, ha comunicato alla Direzione comunale competente di essere stato, con sentenza della Corte di Appello Penale di Catania n. 1632/2024 del 4.4.2024, assolto dal reato ascrittogli nel capo di imputazione e, pertanto, ha chiesto la riammissione in servizio;
l' si è riunito in data 10.04.2024 Controparte_5 CP_1
e, alla luce della sentenza di assoluzione n. 1632/2024, ha deliberato l'archiviazione del procedimento disciplinare per cui è causa, chiedendo alla Direzione competente di predisporre tutti gli atti consequenziali;
con determina dirigenziale n. 03/RIS UM/247 emessa in data
11.04.2024, è stata disposta la riammissione in servizio a decorrere dal giorno successivo alla notifica, avvenuta il 12.04.2024; in ordine alla richiesta di ricostruzione della carriera avanzata dal difensore con nota prot. n. 340575 del 01.08.2024, con provvedimento n. 507 del
4 15.07.2024 la ha liquidato le differenze retributive spettanti al sig. Controparte_6
per “l'importo complessivo di Euro 133.382,98, di cui Euro 86.372,95, per Pt_1
retribuzioni dal 4.6.2019 al 14.4.2024, detratte le somme già corrisposte per assegno alimentare, Euro 39.668,31 per oneri riflessi calcolati sull'ammontare complessivo della retribuzione dovuta ed Euro 7.341,70 per IRAP”; con provvedimento n. A12/SSDD/116 del
15.05.2024, il dipendente è stato nominato responsabile della E.Q. di gestione denominata “IV
Municipalità e Funzioni Decentrate" e con successivo provvedimento n. A I2/SSDD/186 del
30.08.2024 ha ricevuto anche l'incarico temporaneo, ad interim, della E.Q. "VI° Municipio e
Funzioni Decentrate”.
Considerate tali sopravvenienze, il resistente ha domandato la declaratoria della CP_1
parziale cessazione della materia del contendere, mentre il ricorrente ha segnalato la perduranza integrale del proprio interesse ad ottenere una pronuncia di merito, oltre che ai fini risarcitori, anche ai fini di ottenere una integrale restitutio in integrum che comprenda anche l'indennità sostitutiva di ferie non godute per fatto non imputabile al dipendente, tutte le voci accessorie retributive nessuna esclusa, tra cui l'indennità di posizione organizzativa includente l'indennità di risultato, gli interessi e la rivalutazione fino all'effettivo soddisfo, oltre al risarcimento del danno, anche per perdita di chance derivanti dal mancato conferimento della posizione organizzativa e della mancata progressione verticale.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale e autorizzato il deposito di note conclusive, all'udienza del 25.06.2025 le parti hanno discusso oralmente la causa ed il Giudice si è ritirato in camera di consiglio, all'esito della quale è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto brevemente in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo adesso il merito della controversia.
Oggetto del contendere è la dedotta nullità o illegittimità della sospensione cautelare dal servizio applicata al ricorrente dall'Amministrazione comunale datrice.
Per quanto sopra detto, la materia del contendere deve considerarsi effettivamente cessata con riferimento alla domanda avente ad oggetto la riammissione in servizio del dipendente, atteso che questi è stato pacificamente riammesso al lavoro a seguito della sentenza di appello di assoluzione.
Sulle restanti domande, invece, come anticipato, permane la controversia tra le parti.
Anticipando quanto si dirà nel prosieguo, deve ritenersi che la condotta del resistente CP_1
sia stata del tutto legittima e conforme alle disposizioni di legge e di contrattazione collettiva.
5 Va innanzitutto rilevato come non sia vero che la sospensione cautelare sia stata applicata in assenza di un valido procedimento disciplinare, atteso che, come sottolineato dallo stesso ricorrente a pag. 1 del ricorso e come facilmente desumibile dalla documentazione versata in atti, con la medesima nota prot. 201847 del 03.06.2019 (v. doc. n. 11 fasc. ric. e n. 3 fasc. res.)
Con l'UPD ha avviato il procedimento disciplinare nei confronti del sig. Controparte_1
, contestandogli gli addebiti in relazione alla sentenza di condanna emessa nei suoi Pt_1 confronti, convocandolo per l'audizione a difesa per il successivo 27.06.2019 e, contestualmente, sospendendolo in via cautelare dal servizio.
In secondo luogo, si deve rilevare come l'avvio del procedimento disciplinare e l'applicazione della sospensione cautelare siano state del tutto tempestivi e puntuali.
Invero, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dal d.lgs. n.
150/2009 e successivamente modificato dal d.lgs. n. 75/2017, il termine di 40 giorni (previsto dal testo originario dell'art. 55-bis, commi 2 e 4) ovvero di 30 giorni (previsto dal quarto comma del predetto art. 55 bis, siccome modificato dal citato d.lgs. n. 75/2017) decorre “dal ricevimento” della segnalazione da parte del dirigente o responsabile dell'Ufficio nel quale il Cont dipendente presta servizio “ovvero dal momento in cui” l' “abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare”.
In tema di individuazione del dies a quo del termine di avvio del procedimento disciplinare, poi, i giudici di legittimità hanno precisato che per piena conoscenza deve intendersi non già una mera notizia o una informazione incompleta, bensì una esatta percezione di tutti gli elementi che possono integrare un'ipotesi di illecito disciplinare (Cass. Sez. lav. 02.03.2007,
n. 4932).
Nella stessa direzione, la Suprema Corte ha più recentemente affermato che “ai fini della valutazione della tempestività rileva, inoltre, l'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non l'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi (Cass. n. 23739 del 2008; Cass. n. 21546 del 2007), e va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione (da ultimo Cass. n. 7467 del 2023), bensì l'onere di attivarsi sorge solo allorquando l'illecito viene percepito in termini circostanziati, sì da consentire l'avvio del procedimento (Cass. n. 28974 del 2017; Cass. n.
10069 del 2016; Cass. n. 21546 del 2007). Si è, inoltre, osservato che il datore di lavoro ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli
6 artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza.” (Cass. Sez. lav. 07.01.2025, n. 277/ord.).
Ciò che rileva ai fini della decorrenza del termine per l'attivazione del procedimento disciplinare, quindi, è la piena conoscenza dei fatti aventi rilevanza disciplinare e non già la data di commissione del fatto o, in caso di condotte penalmente rilevanti, la data del rinvio a giudizio del dipendente o dell'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti (salvo che il P.M. abbia fornito all'Amministrazione datrice le “informazioni” di cui all'art. 129 disp. att. c.p.p.)
o, ancor meno, mere voci di corridoio o notizie informalmente assunte.
Ebbene, ferma la mancata allegazione e prova che, nel corso del procedimento penale, il P.M. si fosse attivato ai sensi del citato art. 129, nella specie la sentenza penale di condanna posta a base del procedimento disciplinare è stata pronunciata dal Tribunale di Catania il 28.05.2019
e lo stesso giorno è stato pubblicato sul quotidiano “la Sicilia” un articolo al riguardo;
dopo soli due giorni, e cioè il 30.05.2019, l'Ufficio del ha poi trasmesso CP_7 Controparte_1
copia del dispositivo della sentenza all'UPD, il quale ha prontamente, il successivo 3 giugno, ancor prima del deposito della motivazione della sentenza (avvenuto in data 12.07.2019), emanato e comunicato all'interessato il provvedimento di contestazione degli addebiti e di sospensione cautelare dal servizio.
Per quanto concerne la doglianza concernente la violazione del termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare, è sufficiente rilevare che nel caso di specie l'UPD, già in data 06.09.2019, dopo avere ascoltato il dipendente incolpato con l'assistenza del di lui difensore, ha deciso di sospendere il procedimento disciplinare ex art. 55-ter, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 in attesa della definizione del procedimento penale (v. doc. n. 4 fasc. res.), per cui, in almeno in questa fase, il procedimento disciplinare non è stato portato alla sua naturale conclusione semplicemente perché era stato sospeso in attesa degli esiti definitivi del processo penale;
successivamente, dopo l'emanazione della sentenza di appello con la quale il ricorrente era stato assolto perché il fatto non costituisce reato, pronunciata il 04.04.2024 e depositata il 02.07.2024, e dopo che il difensore del sig. , con pec del 09.04.2024 (v. Pt_1
doc. n. 1 allegato alla nota della resistente del 04.10.2024), aveva comunicato la sopravvenuta
Cont assoluzione, l' ha più che tempestivamente deciso, con deliberazione collegiale del
7 10.04.2024 (v. doc. n. 3 allegato alla nota della resistente del 04.10.2024), l'archiviazione del procedimento disciplinare.
Immeritevole di apprezzamento è poi il profilo attinente alla asserita violazione dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 300/1970, atteso che nella specie non è stata adottata alcuna sanzione disciplinare eventualmente perenta, ma solo una sospensione cautelare dal servizio, quale misura interinale e provvisoria.
Ed ancora, deve ritenersi infondata la censura concernente la violazione della previsione dell'art. 4 della legge n. 97/2001, laddove stabilisce che la sospensione cautelare “perde efficacia”, oltre che in caso di sopravvenienza di sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, qualora sia “decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato”: nella fattispecie in esame, la sospensione dal servizio si è protratta dal 04.06.2019 al 12.04.2024, giorno in cui è stato notificato all'interessato la determinazione dirigenziale di riammissione in servizio, con effetto a partire dal successivo giorno 13 aprile (v. doc. n. 4 allegato alla nota di parte resistente del 04.10.2024), e, quindi, per un totale di anni quattro, mesi dieci e giorni dodici, laddove il termine di prescrizione previsto ex art. 157 c.p. per il contestato reato di peculato (punito ratione temporis con la pena da quattro a dieci anni di reclusione), tenuto conto degli eventi interruttivi, è pari ad anni dodici e mesi sei, senza contare i periodi di sospensione disposti nel corso del procedimento penale.
Cont Privo di pregio è poi il rilievo attinente all'asserito difetto di competenza dell' ad adottare il provvedimento di sospensione cautelare, atteso che questo è l'organo competente ex lege in materia di procedimenti disciplinari dei pubblici impiegati con rapporto di lavoro privatizzato, dal momento della ricezione della segnalazione alla adozione del provvedimento finale, ivi compresa l'applicazione delle eventuali sospensioni cautelari.
Infine, per quanto riguarda la doglianza avente ad oggetto la omessa valutazione in concreto della situazione del ricorrente e della sua eventuale incompatibilità a permanere all'interno della struttura burocratica, è sufficiente osservare che l'interessato è stato sospeso obbligatoriamente in applicazione dell'art. 4, comma 1, della legge n. 97/2001, ai sensi del quale “nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena,” per alcuni gravi delitti contro la P.A. (tra i quali rientra anche il peculato ordinario di cui all'art. 314 c.p., comma 1), i dipendenti delle amministrazioni o degli enti pubblici ovvero degli enti a prevalente partecipazione pubblica “sono sospesi dal servizio.”.
8 Quella oggi in contestazione, quindi, è un'ipotesi di sospensione obbligatoria (come tale confermata dall'art. 27, comma 5, del C.C.N.L. del Comparto “Regioni a Autonomie locali” del 22.01.2004), e non già facoltativa, dal servizio, per cui l'adozione del relativo provvedimento costituiva per l'Amministrazione datrice un atto doveroso e necessitato.
L'Ente pubblico datore, peraltro, una volta sopravvenuta la sentenza di assoluzione all'esito del giudizio di appello, ha correttamente riattivato il procedimento disciplinare e, in questa sede, ha compiuto le sue valutazioni di merito, ritenendo che non emergessero “profili di natura disciplinare nei confronti del dipendente” (v. doc. n. 3 allegato alla memoria della resistente del 04.10.2024), profili evidentemente ulteriori rispetto a quelli esclusi in sede penale, così determinandosi per l'archiviazione del procedimento disciplinare, anziché per l'irrogazione della sanzione del licenziamento senza preavviso o di altra, meno grave, sanzione disciplinare.
Accertata la legittimità del comportamento dell'Amministrazione resistente, le domande aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità, inefficacia o invalidità degli atti del procedimento disciplinare, ivi compresa la sospensione cautelare, la dichiarazione di non conformità dell'attività dell'Amministrazione alla “normativa sul procedimento disciplinare” e alle
“regole di correttezza e buona fede” ed il risarcimento del danno, patrimoniale (anche sotto forma di perdita di chance) e non patrimoniale, vanno inevitabilmente rigettate.
Quanto alle domande di carattere risarcitorio, in particolare, è ovvio che, non essendo configurabile un inadempimento contrattuale ex art. 1218 o 2087 c.c. ovvero (ove si volesse ritenere integrabile una responsabilità aquiliana) una condotta illecita ex art. 2043 c.c., viene meno il presupposto fondamentale ed imprescindibile per l'integrazione di qualsiasi responsabilità risarcitoria.
Pertanto, resta da scrutinare il tema della restitutio in integrum in favore del lavoratore sospeso cautelarmente dal servizio.
Sul tema, la Suprema Corte ha ripetutamente statuito che “la sospensione cautelare, in quanto misura interinale, ha il carattere della provvisorietà e della rivedibilità, nel senso che solo al termine e secondo l'esito del procedimento disciplinare si potrà stabilire se la sospensione preventiva applicata resti giustificata e debba sfociare nella destituzione o nella sospensione disciplinare, ovvero debba venire caducata a tutti gli effetti. In particolare, ogni qualvolta”, come avvenuto nella specie, “la sanzione disciplinare non venga inflitta o ne sia irrogata una di natura ed entità tali da non giustificare la sospensione sofferta sorge il diritto alla restitutio in integrum, che ha natura retributiva e non risarcitoria, e ciò a prescindere dalla espressa
9 previsione della legge o della contrattazione collettiva” (si vedano ex multis Cass. Sez. lav.
09.11.2021, n. 32943 e Cass. Sez. lav. 18.02.2021, n. 4411, entrambe relative a fattispecie di sospensione obbligatoria per pronuncia di sentenza di primo grado di condanna per il delitto di peculato;
Cass. sez. lav. 18.05.2020, n. 9095; Cass. Sez. lav. 19.03.2019, n. 7657, la quale ha specificato che “la misura cautelare, per il suo carattere unilaterale, non fa venir meno
l'obbligazione retributiva che, nei casi in cui la stessa sia oggetto di disciplina da parte della legge o della contrattazione collettiva, è solo in tutto o in parte sospesa ed è sottoposta alla condizione dell'accertamento della responsabilità disciplinare del dipendente. Solo qualora il procedimento si concluda sfavorevolmente per il dipendente con la sanzione del licenziamento, il diritto alla retribuzione viene definitivamente meno, in quanto gli effetti della sanzione retroagiscono al momento dell'adozione della misura cautelare;
viceversa qualora la sanzione non venga inflitta o ne sia irrogata una di natura tale da non giustificare la sospensione sofferta, il rapporto riprende il suo corso dal momento in cui è stato sospeso, con obbligo per il datore di lavoro di corrispondere le retribuzioni arretrate, dalle quali dovranno essere detratte solo quelle relative al periodo di privazione della libertà personale perchè in tal caso, anche in assenza dell'atto datoriale, il dipendente non sarebbe stato in grado di rendere la prestazione.”).
La contrattazione collettiva di riferimento ha dettato una specifica disciplina al riguardo, prevedendo, all'art. 27, commi 7 e 8, del C.C.N.L. del Comparto “Regioni a Autonomie locali” del 22.01.2004, che “al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione base mensile di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, la retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato” (comma 7). “Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, ai sensi dell'art. 25 bis, commi 7 e 8, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario. …” (comma 8).
Ebbene, come dedotto pacificamente da entrambe le parti, l'Amministrazione datrice, a seguito della pronuncia della sentenza di assoluzione di secondo grado, non solo ha riammesso in servizio il ricorrente, ma gli ha anche liquidato, a titolo di restitutio in integrum, la somma complessiva lorda di euro 133.382,98, di cui euro 86.372,95, per retribuzioni dal 4.6.2019 al
10 14.4.2024, detratte le somme già corrisposte a titolo di assegno alimentare, euro 39.668,31 per oneri riflessi calcolati sull'ammontare complessivo della retribuzione dovuta ed euro 7.341,70 per IRAP (v. doc. n. 6 allegato alla memoria della resistente del 04.10.2024); inoltre, risulta documentalmente che il Comune resistente ha proceduto alla ricostruzione della posizione previdenziale del ricorrente, trasmettendo i nuovi dati retributivi al portale dedicato dell'INPS avente identificativo n. 8756445 del 17.9.2024 (v. doc allegato alle nota della resistente del
10.10.2024).
Ebbene, l'attore non contesta la determinazione effettuata dall'Amministrazione comunale per quantificare il dovuto a titolo di retribuzioni non percepite, limitandosi a lamentare la mancata liquidazione di interessi e rivalutazione su quanto già corrisposto e il mancato pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per fatto a sè non imputabile e “di tutte le voci accessorie retributive nessuna esclusa, tra cui l'indennità di posizione organizzativa, includente l'indennità di risultato”.
Anche sotto tali profili, le domande attoree sono prive di fondamento, atteso che, come già evidenziato, per espressa previsione pattizia, dalla restitutio in integrum vanno “escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario”, come, ad esempio, le indennità di posizione o risultato connesse al conferimento di una posizione organizzativa o, ancor di più, l'indennità sostitutiva di ferie non usufruite che, evidentemente, non sono neppure maturate a causa della mancata prestazione dell'attività lavorativa.
La giurisprudenza amministrativa, da parte sua, ha più volte evidenziato che “nel calcolo di quanto dovuto a titolo di restitutio in integrum per il periodo di sospensione cautelare dal servizio in dipendenza di procedimento penale devono essere computati gli emolumenti derivanti da prestazioni ordinarie di lavoro aventi natura di indennità fissa, obbligatoria e continuativa, restando, invece, esclusa ogni competenza accessoria che presuppone l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa, tra cui il compenso sostitutivo delle ferie e dei riposi settimanali non goduti” (Cons. St., sez. IV, 10.12.2003, n. 8118; Cons. St., sez. VI,
20.06.2003, n. 3668; Cons. St., Comm. Spec., n. 475 del 2001; Cons. St., sez. V, 06.12.1988,
n. 790).
La domanda avente ad oggetto il pagamento degli accessori maturati sulla somma capitale già corrisposta a titolo di restitutio in integrum, invece, risulta fondata, trattandosi di un credito di natura retributiva discendente da un rapporto di lavoro di pubblico impiego, come tale
11 produttivo di interessi legali o, in alternativa, rivalutazione monetaria ( Plen. CP_8
15.06.1998, n. 3; T.A.R. Lombardia-Milano, sez. II, 11.06.2007, n. 4954).
3. Il ricorso, pertanto, è meritevole di accoglimento nei ristretti limiti appena sopra precisati.
Tenuto conto della soccombenza reciproca e della particolarità della fattispecie (considerato che il ricorrente ha subito una lunga, defatigante e frustrante sospensione cautelare a seguito di una sentenza di condanna di primo grado, poi riformata con esito assolutorio in appello), si ritiene che le spese di lite debbano essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 6747/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda avente ad oggetto la riammissione in servizio del ricorrente;
condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, della maggior somma Controparte_1
tra interessi legali e rivalutazione monetaria maturati sugli importi già corrisposti a titolo di restitutio in integrum dal momento del sorgere del credito sino all'effettivo soddisfo;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Catania, 25 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
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