TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Ferreri, all'udienza del 7 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7025 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 e vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, via Casal Parte_1 C.F._1
Del Marmo n. 266/B, presso lo studio dell'avv. Debora Purpi (pec:
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in Email_1 calce all'atto di citazione;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore delegato e Controparte_1 P.IVA_1 direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'avv. Francesca D'Orsi (pec:
), che la rappresenta e difende giusta procura generale alle Email_2
liti in atti (doc. B);
CONVENUTA
Oggetto: assicurazione della responsabilità civile
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza che precede e di cui la presente sentenza forma parte integrante
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di aver stipulato una Parte_1
polizza con a copertura dei rischi inerenti al proprio fabbricato sito in Controparte_1
Grottaferrata, via della Pedica n. 15, estesa anche alla responsabilità civile verso terzi, conveniva in giudizio la predetta compagnia assicurativa per sentir accertare l'inadempimento della stessa rispetto all'obbligo di corrispondere l'indennizzo di € 19.280,00, dovuto a seguito del sinistro
1 dell'8.12.2020, consistito nella caduta di un albero ad alto fusto, che aveva danneggiato la proprietà del vicino.
A fondamento della domanda svolta, l'attore esponeva: di essere proprietario di una villa sita in
Grottaferrata, via della Pedica n. 15, circondata da un ampio giardino sul quale insistevano alberi ad alto fusto, in particolare un pino secolare;
proprio per le peculiarità del giardino, la madre prima e lui poi avevano contratto una polizza assicurativa a copertura di vari rischi, tra cui gli eventi atmosferici e la responsabilità civile verso terzi;
in particolare, la prima polizza era stata sottoscritta nell'anno 1997 dalla madre, con e, negli anni, era stata Persona_1 Controparte_2
rinnovata con subentrata a in data 8 dicembre 2020, a Controparte_1 Controparte_2
causa delle pessime condizioni climatiche ed il forte vento, il pino secolare era caduto invadendo e danneggiando la proprietà confinante di precisamente, oltre ad abbattere parte Parte_2
della recinzione di confine tra i due villini, aveva urtato parte del tetto e del balcone dell'abitazione del vicino;
tempestivamente ricevuta la denuncia del sinistro, aveva aperto il Controparte_1
sinistro n. 005-IA3-2020-000051134 e conferito incarico ad un perito, che aveva svolto il sopralluogo in data 17 dicembre 2020, confermando che i danni al vicino erano stati provocati dalla caduta di un albero di pinus pinea, verificatasi a causa del forte maltempo abbattutosi sull'area dei
Castelli Romani ed in particolare sul territorio del Comune di Grottaferrata;
il temporale, accompagnato da forti raffiche di vento, aveva cagionato la caduta dell'albero, ben manutenuto ma appesantito nella chioma dalla pioggia, poggiato sul terreno fortemente ammorbidito dall'acqua; in base agli accertamenti svolti, il perito incaricato aveva quantificato i danni provocati alla proprietà del vicino, in € 19.280,00, importo molto vicino alla pretesa del danneggiato, Parte_2
che rivendicava una somma di € 22.000,00; il 26.02.2021 gli aveva inviato Controparte_1
una comunicazione asserendo che la massima esposizione dell'assicurazione ammontava a €
12.300,00, calcolata applicando le riduzioni proporzionali previste dall'art. 26 delle CGA, in conseguenza dell'insufficienza assicurativa inerente al valore dell'immobile assicurato;
tale missiva era stata prontamente contestata, in quanto l'art. 26 non si applicava alla responsabilità civile verso terzi;
a tale comunicazione non aveva fatto più seguito alcun riscontro e la compagnia neppure aveva partecipato alla procedura di mediazione, regolarmente esperita.
Sulla scorta di tali deduzioni in fatto, l'attore così concludeva: “Voglia l'adito ed intestato
Tribunale di Velletri, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese: In via principale e nel merito: - accertare e dichiarare la responsabilità civile dell'assicuratore per la mancata liquidazione del sinistro 005-IA3-2020- 000051134 in forza della polizza n. 765233733 e per
l'effetto condannare la compagnia assicurativa , in persona del legale Controparte_1
2 rappresentante p.t, al pagamento della somma di Euro 19.280,00 ( diciannovemiladuecentottanta)
o nella maggiore e/o minore somma che verrà determinata in corso di causa. Con vittoria di compensi di lite”.
Si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda attorea Controparte_1
e chiedendone il rigetto. In sintesi, la convenuta esponeva di aver esattamente adempiuto già prima del giudizio l'obbligazione discendente dal contratto di assicurazione, avendo istruito il sinistro e successivamente corrisposto – come comunicato all'assicurato con lettera del 26.02.2021 – direttamente a ai sensi dell'art. 1917 c.c., la somma di € 12.300,00, pari Parte_2 all'importo massimo liquidabile ai sensi dell'art. 28 delle condizioni generali di contratto. Peraltro,
l'unico giudizio pendente tra l'attore e il era stato instaurato da quest'ultimo nel 2019, Parte_2
cioè prima della caduta del pino, ed aveva ad oggetto proprio l'albero caduto, evidentemente ritenuto pericoloso dal vicino di casa;
tale circostanza, non comunicata dall'attore, integrava violazione dell'obbligo di salvataggio, con conseguente riduzione, se non perdita, del diritto all'indennizzo.
Per l'effetto, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, contrariis reiectis: In via pregiudiziale ed assorbente: - Accertare e dichiarare
l'inammissibilità e la nullità della domanda formulata dal sig. nei confronti di Pt_1 Controparte_1
per i motivi esposti in narrativa, con il favore delle spese Nel merito, in via principale: -
[...]
rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e per i motivi esposti in narrativa;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., la causa veniva documentalmente istruita.
In sede di prima memoria ex art. 183, 6 comma, c.p.c., l'attore, preso atto del parziale pagamento in favore del terzo danneggiato, modificava le proprie conclusioni come segue: “…- accertare e dichiarare la responsabilità dell'assicuratore per la parziale liquidazione del sinistro
005-IA3-2020-000051134 in forza della polizza n. 765233733 ( danneggiato Sig.
[...]
e per l'effetto condannare la compagnia assicurativa , in Parte_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di Euro 6.980,00 e/o alla maggiore e/o minore somma che verrà determinata in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
All'udienza del 12.11.2024 le parti venivano invitate a dedurre, in apposito termine per note loro concesso, in ordine alla nullità dell'art. 28 delle condizioni generali del contratto di assicurazione.
3 All'esito, l'attore chiedeva al Tribunale di “- accertare e dichiarare la nullità dell'art. 28 CGA della polizza in atti, per difetto di causa ed in palese violazione delle norme di cui all'art. 33 e 34 del codice del consumo, essendo inserita in un contratto concluso tra professionista e consumatore
e comunque priva dei requisiti di cui all'art. 1341 del c.c.” e, per l'effetto, di “- per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità della compagnia assicurativa per la parziale liquidazione del sinistro n. 005-IA3-2020-000051134, condannare al pagamento della somma di Controparte_1
Euro 6.980,00”.
La causa viene decisa all'odierna udienza, previa discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
********** ha agito in giudizio nei confronti di lamentando Parte_1 Controparte_1
l'inadempimento contrattuale della convenuta rispetto agli obblighi discendenti dalla polizza denominata “globale abitazione e uffici” (doc. 1 del fascicolo attoreo), in particolare all'obbligo di corresponsione dell'integrale indennizzo previsto, essendovi verificato un evento rientrante nella garanzia “responsabilità civile verso terzi” (sezione B della polizza), precisamente la caduta di un albero ad alto fusto, un pino secolare, che era presente nel proprio giardino e che, a causa delle forti raffiche di vento abbattutesi sui Castelli Romani in data 8.12.2020, aveva provocato seri danni alla proprietà del vicino, Parte_2
Per parte sua, ha eccepito l'esatto e integrale adempimento e quindi Controparte_1
l'estinzione della propria obbligazione, avendo versato direttamente al terzo, la Parte_2 somma di € 12.300,00, pari alla massima esposizione assicurativa discendente dall'applicazione delle riduzioni previste dall'art. 28 delle condizioni generali di contratto.
Così compendiati i fatti per cui è processo, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata e vada accolta, per quanto di seguito si espone.
Si deve rammentare, anzitutto, che “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole” (cfr. ex plurimis Cass., 23 gennaio 2018,
n. 1558).
4 Inoltre, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità
“nell'assicurazione per la responsabilità civile l'obbligazione di tenere indenne l'assicurato ex art.
1917 c.c. sorge nel momento in cui quest'ultimo causi un danno a terzi, costituendo tale evento
l'oggetto del rischio assicurato e non il pagamento del risarcimento ai terzi danneggiati;
ne consegue che l'inadempimento dell'assicuratore può dirsi sussistente soltanto ove egli abbia rifiutato il pagamento senza attivarsi per accertare, alla stregua dell'ordinaria diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., la sussistenza di un fatto colposo addebitabile al medesimo assicurato oppure qualora gli elementi in suo possesso evidenziassero la sussistenza di una responsabilità dello stesso assicurato non seriamente contestabile” (cfr. Cass., 20 maggio
2024, n. 13897; conforme Cass., 8 novembre 2019, n. 28811 nonché Cass., 9 luglio 2020, n. 14481, che ha chiarito altresì che, per aversi inadempimento dell'impresa assicurativa, non occorre che l'assicurato sia stato condannato a risarcire il danno ad un terzo in forza di un accertamento passato in giudicato, dovendo procedere lo stesso giudice della lite tra assicurato e assicuratore a stabilire se il primo abbia effettivamente causato un danno a terzi con una condotta colposa e se, alla luce degli atti disponibili per l'assicuratore al momento in cui riceve la richiesta di pagamento dell'indennizzo, si possa ritenere o meno negligente, ai sensi dell'articolo 1176, secondo comma, c.c., la sua scelta di rifiutare il pagamento dell'indennizzo).
Nel caso concreto, è provato per tabulas il contratto di assicurazione ed è pacifico tra le parti che in data 8.12.2020 si sia verificato uno dei rischi inclusi nella polizza, sezione B: la caduta di un pino ad alto fusto, di proprietà dell'attore, che ha danneggiato la proprietà confinante, di
[...]
Parte_2
Tali circostanze, oltreché incontestate in giudizio, sono state altresì accertate dal perito nominato dalla che ha effettuato il sopralluogo sui luoghi di causa. Controparte_1
Peraltro, ha già versato al terzo l'importo di € 12.300,00 Controparte_1 Parte_2
(v. doc. 2 e 3 della comparsa), proprio dopo aver riscontrato i danni alla proprietà di quest'ultimo e la riconducibilità degli stessi, sotto il profilo causale, al fatto del proprio assicurato.
Il danno cagionato al terzo è stato stimato dallo stesso perito di in Controparte_1 complessivi € 19.280,00 (cfr. perizia, doc. 8 di parte convenuta) e il nel ricevere la Parte_2 somma di € 12.300,00, ha dichiarato di ritenerla quale acconto sul maggior avere nei confronti del danneggiante, (v. doc. 3 della convenuta), tanto è vero che, come allegato da Parte_1 quest'ultimo e rimasto incontestato, nel giudizio R.G. n. 7687/2019, inizialmente vertente sulla recisione dei rami del pino, all'esito della caduta dell'albero ha modificato le Parte_2
proprie conclusioni, domandando il risarcimento di tutti i danni subiti dalla sua proprietà. È in atti,
5 in effetti, il verbale dell'udienza del 3.12.2021 svoltasi in quel giudizio, da cui risulta che, alla presenza delle parti, “l'Avv. Purpi deposita copia della dichiarazione di avvenuto pagamento in favore della parte attrice della somma di euro 12.300,00, riservandone il deposito telematico;
l'Avv. Ionà chiede termine per poter depositare l'accettazione con riserva, rappresentando che la somma è stata accettata in conto del maggior avere. L'Avv. Purpi rileva che il pagamento risale al
10 marzo 2021, ma che tale circostanza non era stata segnalata dall'attore”, ciò a riprova del fatto che il non ha rinunciato e anzi sta coltivando il residuo credito risarcitorio nei Parte_2 confronti dell'odierno attore.
Alla luce di ciò, non essendo revocabile in dubbio l'esistenza di un debito risarcitorio, da fatto illecito, dell'attore verso il terzo (va rimarcato, infatti, che la stessa perizia della Controparte_1
ha accertato il danno del terzo derivante da fatto dell'assicurato, quantificato in € 19.280,00),
[...]
si configura un parziale inadempimento dell'assicuratore, che ha espressamente rifiutato (v. missiva del 26.02.2021, che integra anche i presupposti della mora ex re ai sensi dell'art. 1219 n. 2 c.c.) e continua a rifiutare la corresponsione dell'integrale indennizzo al proprio assicurato (o al terzo stesso ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c.).
Non coglie nel segno l'obiezione della convenuta secondo cui, essendo ancora pendente il giudizio tra e per il risarcimento integrale dei danni causati dal Parte_1 Parte_2
pino, vi sarebbe il rischio di una ingiustificata locupletazione dell'odierno attore per l'ipotesi in cui il risulti per qualche ragione soccombente o consegua un risarcimento inferiore: infatti, Parte_2
“dovendosi accedere a una interpretazione dell'art. 1917, comma 1, cod. civ. che tenga conto, a seconda delle circostanze, dell'esigenza di mantenere un equilibrio sinallagmatico tra i diversi interessi delle parti nelle possibili dinamiche che si innestano nell'esecuzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, l'obbligo di tenere indenne l'assicurato di quanto questi deve pagare al terzo non può dirsi sussistere solo in riferimento al tempo in cui diviene liquido ed esigibile il credito del terzo danneggiato, laddove il fatto dannoso del responsabile civile non sia seriamente contestabile e l'assicuratore non si sia attivato dopo la comunicazione di sinistro ricevuta dall'assicurato, in quanto esso sorge in dipendenza della responsabilità civile, dedotta nel contratto di assicurazione, già al tempo dell'avveramento del rischio da indennizzare. 17. Ai fini della verifica dei possibili risvolti di tale interpretazione, non si dimostra quale utile argomento il timore che il pagamento dell'indennizzo dall'assicuratore direttamente all'assicurato possa costituire un indebito per l'assicuratore, ove i terzi danneggiati omettano di coltivare le proprie pretese di risarcimento, e dunque venga meno il titolo del pagamento. In base al secondo comma dell'art. 1917 cod. civ., l'assicuratore ha facoltà di scongiurare tale rischio attivandosi per pagare
6 l'indennità dovuta direttamente nelle mani del terzo danneggiato, previa comunicazione all'assicurato, prevedendosi anche che detto obbligo di pagamento nelle mani del terzo insorga laddove lo richieda lo stesso assicurato” (cfr. la già citata Cass., 20 maggio 2024, n. 13897).
Nella specie, non si è d'altronde mai opposto al versamento dell'integrale Parte_1 risarcimento nei confronti del terzo (come del resto già avvenuto per l'acconto di € 12.300,00).
peraltro, ha eccepito la non debenza dell'importo residuo di € 6.980,00 Controparte_1
(che corrisponde alla differenza tra il danno stimato dal proprio perito, di € 19.280,00, e la somma già versata al terzo, di € 12.300,00) invocando la clausola sulla parziale scopertura assicurativa prevista dall'art. 28 delle CGA, inserita nella sezione B (responsabilità civile verso terzi) della polizza, che prevede un'ipotesi di c.d. assicurazione parziale, ossia che “se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato e di rimpiazzo del contenuto eccedono le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse maggiorate del 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante dalle suddette stime”.
Secondo l'assicuratore, dal momento che l'effettivo valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, al momento del sinistro (8.12.2020), ammontava a € 222.500,00, somma di gran lunga superiore rispetto al valore assicurato, indicato nel frontespizio della polizza in lire 250.000.000
(corrispondenti a € 129.114,22, aumentato a € 142.025,65 considerando la tolleranza del 10%),
l'indennizzo corrisposto direttamente al sarebbe stato correttamente quantificato Parte_2 tenendo conto della c.d. “insufficienza assicurativa”: “il perito ha difatti verificato che
l'insufficienza assicurativa nel caso di specie era molto forte, ovvero pari al 36,17% (grado di copertura a nuovo: euro 142.025,64/euro 222.500,00=63,83%) ed ha quindi decurtato dalla stima del danno indicata in euro 19.280,00, la scopertura assicurativa del 36,17% (pari ad euro
6.973,58) sino a giungere all'importo risarcibile di euro 12.306,42 arrotondato per difetto in euro
12.300,00 somma poi effettivamente liquidata al danneggiato” (v. pag. 10 della comparsa di risposta depositata da . Controparte_1
Sennonché, come rilevato ex officio all'udienza del 12.11.2024, la clausola di cui all'art. 28
CGA, che introduce un limite – ulteriore rispetto ai massimali di Lire 1.000.000.000 per ogni sinistro, per ogni persona danneggiata e per danni a cose o animali – alla copertura assicurativa prevista per la responsabilità civile verso terzi è affetta da nullità ai sensi degli artt. 33, comma 1, e
34, comma 2, cod. consumo.
È doveroso premettere che, a dispetto di quanto sostenuto dalla compagnia assicurativa, il
Giudice può e deve rilevare d'ufficio la nullità contrattuale (anche di protezione, cfr. sul tema Cass.,
7 Sez. Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242) e invitare le parti a contraddire sul punto: infatti, l'art. 28
CGA è proprio la clausola, richiamata da sin dalla comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta, in forza della quale è stato corrisposto un indennizzo soltanto parziale. Trattasi, cioè, della pattuizione del regolamento negoziale da cui dipende, in definitiva, l'accoglimento o il rigetto della domanda attorea di esatto adempimento del contratto di assicurazione, la cui esistenza è stata ritualmente allegata in giudizio dalla convenuta (cfr. in argomento Cass., sez. L., 23 novembre
2021, n. 36353, secondo cui il rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile e doveroso quando “basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito”).
Ciò chiarito sul potere-dovere dell'adito Tribunale di rilevare d'ufficio la nullità della pattuizione in discorso, nell'esaminare il merito della questione non può prescindersi dalla considerazione che “l'assicurazione di responsabilità civile è una assicurazione contro i danni, rientrante nella sottospecie delle assicurazioni di patrimoni. In essa la "cosa" esposta al rischio non è infatti un bene determinato, ma è l'intero patrimonio dell'assicurato, che è esposto al rischio di impoverimento, in conseguenza della commissione di un fatto illecito che faccia sorgere
l'obbligo di risarcimento in capo all'assicurato. Nell'assicurazione di responsabilità civile non può dunque rinvenirsi un “valore” assicurato, per l'ovvia ragione che un patrimonio è normalmente soggetto a costanti variazioni: sicché, ove nel contratto se ne indicasse il valore, questo potrebbe essere non più attendibile al momento dell'avverarsi del rischio, e l'assicurato si potrebbe trovare senza volerlo a beneficiare d'una copertura solo parziale. Nell'assicurazione della responsabilità civile, pertanto, il limite dell'obbligo indennitario dell'assicuratore non è il valore della cosa assicurata (come avviene per le altre assicurazioni contro i danni, ai sensi dell'art. 1908 c.c.), ma è un tetto convenzionalmente fissato, detto massimale” (cfr. Cass., 8 novembre 2019, n. 28801).
In buona sostanza, le regole di cui agli artt. 1907 e 1908 c.c. non trovano di norma applicazione alla garanzia prestata dall'assicuratore per la responsabilità civile (art. 1917 c.c.) e l'unico limite convenzionale a detta garanzia è rappresentato dal c.d. massimale.
Muovendo da tali premesse, peraltro, la stessa Suprema Corte di Cassazione ha avuto in passato occasione di chiarire che, in linea di principio, non è priva di causa – quindi è valida – una clausola contrattuale, come quella di cui all'art. 28 della sezione B delle CGA, che ancori la determinazione dell'entità dell'indennizzo, nell'ambito di un'assicurazione per la responsabilità
8 civile, anche al valore assicurato dei beni, rappresentando la stessa un “correttivo” del massimale
(cfr. in questo senso Cass., 19 agosto 1995, n. 8958 che, in relazione ad un'assicurazione della responsabilità civile, ha chiarito che le parti “ben possono nell'ambito della loro autonomia contrattuale far riferimento con apposita clausola ai fini della determinazione del rischio assicurativo anche al valore del bene al momento del sinistro, con la conseguente riduzione dell'indennizzo nell'ipotesi in cui tale valore risulti inferiore a quello assicurato. In tal caso una clausola del genere funge infatti da ulteriore parametro dell'entità del rischio, unitamente al massimale convenuto, alla stregua di altri eventuali indici…”); una simile pattuizione è limitativa dell'oggetto del contratto di assicurazione e non della responsabilità dell'assicuratore e non rientra, perciò, nell'elenco delle condizioni di cui all'art. 1341, comma 2, c.c. (cfr. Cass., 21 ottobre 1989,
n. 4259).
Nondimeno, ove inserita in un contratto c.d. business to consumer (quale è il contratto in parola, in cui è rimasta incontestata, dopo il rilievo officioso di nullità della clausola, anche di protezione, la qualità di consumatore del che comunque emerge dal contratto), una simile Pt_1
clausola, che delimita la garanzia prestata e quindi può alterare l'equilibrio tra diritti e obblighi derivanti dal contratto assicurativo, deve essere redatta in maniera trasparente e comprensibile, pena la sua “abusività” ai sensi degli artt. 33, comma 1, e 34, comma 2, cod. consumo.
Va sinteticamente rammentato in proposito che il sindacato di vessatorietà delle clausole inserite nei contratti conclusi tra professionista e consumatore è governato delle seguenti regole: 1)
l'art. 33, comma 1, cod. consumo, che riprendendo l'art. 3 della Direttiva n. 13 del 1993, prevede che si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;
2) l'art. 34 che, al comma 2, esclude che la valutazione del carattere vessatorio attenga alla determinazione dell'oggetto del contratto o all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile;
3) l'art. 35 che dispone che le clausole proposte al consumatore per iscritto debbano sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile e in caso di dubbio sul senso di una clausola prevalga l'interpretazione più favorevole al consumatore;
4) l'art. 36, infine, che prevede la sanzione della nullità per le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34, salva la validità, per il resto, del contratto.
Come a più riprese precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “ai sensi del combinato disposto di tali norme, e segnatamente per quanto riguarda l'ordinamento nazionale degli artt. 33 e
36, comma 1, 35, comma 1, 34, comma 2, e per quanto riguarda l'ordinamento europeo degli artt.3,6,5, comma 1, e 4, comma 2, della Direttiva 1993/13/CEE, le clausole contrattuali di un
9 contratto fra professionista e consumatore, redatte in modo non chiaro e comprensibile, possono essere qualificate vessatorie (nella terminologia italiana) o abusive (nella terminologia europea), se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile.
2.4.4. In tal senso si è espressa chiaramente la Corte di
Giustizia UE (sentenze 30/5/2013, in causa C-488/11; 14/6/2012, in causa C-618/10, 21/2/2013, in causa C-472/11; 30/4/2014, in causa C-26/13, 26/2/2015, in causa C-143/13; 20/9/2017, in causa
C-186/16) affermando che il sistema di tutela del consumatore in materia di clausole contrattuali istituito dalla direttiva 93/13/CEE è fondato sul presupposto che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda il potere nelle trattative e il livello di informazione, situazione questa che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte senza poter incidere sul loro contenuto. Inoltre il criterio di chiarezza, trasparenza e comprensibilità a cui necessariamente deve essere informata la redazione delle clausole contrattuali deve essere inteso in maniera estensiva, tale, cioè, da non agire solo sul piano meramente formale e lessicale ma anche sul piano informativo;
in questo modo le clausole, in correlazione tra loro, devono consentire al consumatore di comprendere e valutare, sulla base di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze che scaturiscono nei suoi confronti dall'adesione al contratto, anche sul piano economico” (così Cass., sez. I, 31 agosto 2021, n. 23655).
Dunque, il difetto di chiarezza e trasparenza inficia la validità delle clausole inserite nei contratti tra professionista e consumatore, anche se attinenti all'oggetto (tra queste rientrano le clausole delimitative del rischio garantito, cfr. in argomento, tra le varie, Cass., 22 giugno 2020, n.
12119), in presenza di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Nel caso di specie, ricorrono, rispetto all'art. 28 della sezione B delle condizioni generali sottoscritte da con i presupposti per addivenire alla declaratoria Parte_1 Controparte_1
di vessatorietà, nei termini poc'anzi indicati.
Nell'ordine, sussiste un difetto di chiarezza e trasparenza della clausola, che risulta – come denunciato dal da ultimo nelle note autorizzate ai sensi dell'art. 101 c.p.c. – scarsamente Pt_1
intellegibile per il consumatore sia su un piano strettamente lessicale e grammaticale, in merito al suo singolo contenuto, sia alla luce del contesto complessivo del contratto nel quale è inserita.
Sotto il primo profilo, l'art. 28 CGA è formulato in modo tale da non consentire immediatamente al consumatore di comprendere il diritto dell'assicuratore ad una riduzione dell'indennizzo, ulteriore rispetto al massimale, né soprattutto le modalità di calcolo della riduzione
10 applicabile. La clausola recita testualmente “se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato e di rimpiazzo del contenuto eccedono le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse maggiorate del 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante dalle suddette stime”. Non è specificato, tuttavia, cosa si intenda per “rimpiazzo del contenuto”; si fa riferimento a “somme rispettivamente assicurate con le partite stesse”, mentre la cosa assicurata, al cui valore dichiarato occorre avere riguardo, è il fabbricato (questa, del resto, è l'interpretazione propugnata da
[...]
prima e nel corso del giudizio); non si comprende, dunque, quali siano gli esatti termini CP_1
della proporzione. La clausola non specifica, infine, quali siano le “stime” – e come debbano essere effettuate e da chi – da considerare al fine di appurare se sussiste divergenza tra valore attuale del bene e valore dichiarato (il riferimento potrebbe essere all'art. 19, che disciplina le modalità di determinazione del danno e che, tuttavia, è clausola inserita non tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, bensì nella sezione A, relativa all'assicurazione contro i danni patiti dall'assicurato, e non è neppure richiamato dall'art. 28).
Valutando, poi, la polizza nel suo complesso (secondo le regole sul giudizio di chiarezza e trasparenza dettate da Cass., 31 agosto 2021, n. 23655, sopra richiamata), non può non rilevarsi come l'assicurato-consumatore sia palesemente indotto in errore, nel senso che è portato a ritenere che i limiti previsti alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (sezione B) siano solo i massimali messi in evidenza nel frontespizio e le “franchigie - limiti di indennizzo” previsti nelle condizioni particolari di polizza (v. ultima pagina), mentre il limite della rispondenza tra “capitale assicurato” e valore effettivo del fabbricato al momento del sinistro pare prima facie riferito alla sola sezione A della polizza (incendio, etc.). Nel frontespizio, infatti, è riportata la sintesi dei limiti applicabili alle varie garanzie, principali e accessorie e, per la sezione B, sono richiamati esclusivamente i massimali (che, tuttavia, non corrispondono alle “somme rispettivamente assicurate”). Leggendo il contratto nel suo complesso si ha perciò l'impressione che il limite del valore del fabbricato (Lire 250.000.000) nulla abbia che vedere con garanzia della responsabilità civile.
L'attenzione del consumatore sulla clausola in questione, che “contraddice” la sintesi riportata nel frontespizio, non è in nessun modo richiamata.
Il difetto di chiarezza e trasparenza è reso ancor più grave dal fatto che, come si è visto, le limitazioni all'operatività della copertura legate al valore della “cosa” assicurata non sono la regola nell'assicurazione della responsabilità civile, in cui ad essere garantito è l'intero patrimonio dell'assicurato e non il singolo bene, bensì devono essere appositamente volute dalle parti come
11 “correttivo” del massimale;
il consumatore, perciò, avrebbe dovuto essere posto in condizione di comprendere in modo chiaro, già leggendo la sintesi riportata nel frontespizio, l'esistenza di un limite ulteriore all'operatività della copertura.
Invece, la clausola introduce un limite alla garanzia assicurativa della responsabilità civile verso terzi in maniera oscura, ambigua per il contraente debole.
La clausola crea, poi, uno squilibrio considerevole tra il diritto dell'assicurato ad essere tenuto indenne a fronte di fatti che possono comprimere il suo patrimonio e l'obbligo dell'assicurazione di pagamento dell'indennizzo: l'assicurato, pur avendo regolarmente adempiuto i propri obblighi, versando i premi concordati e denunciando ritualmente il sinistro, si trova esposto, senza volerlo, a beneficiare di una copertura parziale, a tutto vantaggio della compagnia assicurativa, che per parte sua è obbligata a corrispondere un indennizzo nettamente inferiore (nella specie, di oltre il 30%) al danno rivendicabile dal terzo danneggiato e inferiore altresì al massimale concordato.
In definitiva, la clausola è poco chiara, è svantaggiosa e finisce per privare il contraente di un diritto (l'indennizzo integrale, se rientrante nei limiti del massimale) che, altrimenti, gli spetterebbe.
In ragione di ciò, la clausola di cui all'art. 28 GCA deve reputarsi, ai sensi dell'art. 36 cod. consumo, affetta da nullità di protezione, mentre rimane valido, per il resto, il regolamento negoziale.
La ritenuta nullità della clausola non determina alcuna elusione del principio indennitario, come invece sembra ipotizzare nelle note conclusive, peraltro richiamando Controparte_1 disposizioni normative inconferenti perché relative all'assicurazione contro i danni (artt. 1905 e
1908 c.c.). Nella specie, infatti, il danno patito dall'assicurato non è rappresentato dal Pt_1
danneggiamento del proprio fabbricato, bensì dalla riduzione che subisce il suo patrimonio, globalmente inteso, a causa dell'esborso che è costretto ad affrontare nei confronti del terzo,
[...]
la riduzione del patrimonio dell'attore è pari al danno stimato proprio da (in Parte_2 CP_1
€ 19.280,00), da risarcire al vicino.
Senza recesso dalle dirimenti considerazioni che precedono, per completezza si evidenzia che la clausola in esame è altresì priva di effetti in base alla disciplina codicistica contenuta all'art. 1341
c.c., precisamente al primo comma.
Infatti, in materia assicurativa, l'obbligo di redazione dei contratti “in modo chiaro ed esauriente” è ancor più pregnante perché prescritto da una disposizione speciale, l'art. 166, comma
1, cod. ass. private (d.lgs. 209/2005), che al secondo comma impone all'impresa assicurativa di riportare, mediante “caratteri di particolare evidenza”, “le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente”.
12 È vero che per l'inosservanza di tali obblighi di forma e doveri informativi non esiste una sanzione ad hoc e si reputano perciò applicabili le ordinarie regole codicistiche e del codice del consumo in materia di responsabilità da inadempimento dell'obbligo di buona fede nella fase precontrattuale e quelle sulle nullità, se ricorrono i presupposti di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., o quelli di cui agli artt. 33 e 34 cod. consumo;
cionondimeno “la violazione del requisito formale prescritto dall'art. 166, comma 2, CAP viene ad incidere sulla opponibilità della clausola limitativa della garanzia inserita nelle CGC (…), ai sensi dell'art. 1341, comma 1, c.c. […] il requisito formale previsto dalla norma del CAP assolve allo scopo di tutela della parte debole del rapporto, in quanto rivolto ad assicurare la sua attenzione in ordine alla esistenza ed al contenuto di clausole comunque svantaggiose -pur non qualificabili vessatorie- inserite in un testo contrattuale unilateralmente predisposto (art. 1341, comma 1, c.c.) ovvero contenute in moduli o formulari standard non modificabili (art. 1342, comma 1, c.c.)” (cfr. Cass., 11 giugno 2019, n.
15598).
La giurisprudenza di legittimità ha dunque chiarito che il criterio redazionale di cui all'art. 166, comma 2, c.a.p. ha un ambito di applicazione esteso a tutte le clausole che limitano in qualche modo l'operatività della copertura assicurativa, incluse quelle che non rientrano tra le clausole vessatorie e che, perciò, sarebbero sottratte al controllo di cui al comma 2 dell'art. 1341 c.c. e dell'art. 33 cod. consumo. Tali clausole devono tutte, indistintamente, essere messe “in evidenza” dall'impresa assicurativa che predispone il testo del contratto, pena la loro inefficacia a causa dell'inconoscibilità da parte dell'assicurato. Infatti, “la inosservanza della regola formale di condotta, comporterà che il predisponente non potrà giovarsi della presunzione legale "juris tantum" di conoscenza/conoscibilità della clausola redatta con caratteri grafici in risalto rispetto al testo contrattuale, ma troverà nuovamente applicazione la disposizione dell'art. 1341, comma 1,
c.c., per cui la efficacia della clausola nei confronti dell'aderente transiterà per la prova -che non incontra limitazioni-, gravante sul predisponente, della effettiva conoscenza (ad esempio perché oggetto di trattativa puntuale) o conoscibilità della clausola secondo la ordinaria diligenza” (v. la già citata Cass., 11 giugno 2019, n. 15598, peraltro richiamata dalla stessa convenuta nelle proprie note autorizzate).
Nel caso di specie, la clausola sull'assicurazione parziale di cui all'art. 28 CGA non risulta evidenziata (non è neppure riportata nella sintesi effettuata nel frontespizio, ove invece compaiono
– e sono ben in evidenza – i soli massimali) e l'assicuratore-predisponente non ha fornito dimostrazione della sua effettiva conoscenza o conoscibilità da parte dell'aderente; anche nel termine per note concesso, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., a ben vedere, la convenuta nulla ha dedotto
13 sulla conoscibilità e comprensibilità della clausola;
né ha dedotto, a titolo esemplificativo,
l'esistenza di una qualche trattativa individuale condotta in ordine alla stessa.
Anzi, depone nel senso che non avesse compreso l'esistenza e la portata della Parte_1 clausola limitativa della garanzia di cui alla sezione B (responsabilità civile) quanto dall'assicurato dedotto prima e durante il giudizio: infatti, nella missiva del 26.02.2021, Controparte_1
aveva motivato il parziale diniego di indennizzare l'assicurato richiamando l'art. 26 CGA anziché
l'art. 28 CGA;
l'attore ha replicato a tale comunicazione contestando di non aver rinvenuto nella polizza, nella parte relativa alla responsabilità civile, alcuna previsione, sui limiti all'indennizzo, del tipo di quella invocata dalla compagnia assicurativa. Anche in giudizio, l'attore ha lamentato la non pertinenza dell'art. 26 e l'inesistenza, nella sezione B (responsabilità civile), dei limiti applicati da solo in seguito alla costituzione della compagnia assicurativa, che ha chiarito Controparte_1 di essere incorsa in un refuso e ha invocato l'art. 28, l'assicurato ha focalizzato la sua attenzione sulla clausola in questione, contestandone la scarsa chiarezza e l'inapplicabilità.
Dalla declaratoria di nullità di protezione della clausola in esame (da effettuarsi anche in dispositivo, attesa l'apposita domanda di accertamento della nullità proposta dall'attore nelle note autorizzate da ultimo depositate) discende l'obbligo di di corrispondere a Controparte_1 la somma di € 6.980,00, pari alla differenza tra quanto già pagato (€ 12.300,00) e il Parte_1
maggior danno, patito dal terzo e stimato dalla stessa compagnia.
A ciò non osta neppure l'eccezione relativa alla presunta violazione del c.d. obbligo di salvataggio: si è limitata, in maniera decisamente generica, a sostenere la Controparte_1
configurabilità di una colpa del proprio assicurato nella verificazione del sinistro dell'8.12.2020, poiché il nulla avrebbe fatto per contenere o evitare il danno pur avendo già ricevuto nell'anno Pt_1
2019 la citazione in giudizio di che si doleva della pericolosità del pino (in Parte_2 realtà, l'attore ha puntualmente replicato che il giudizio pendente con il vicino aveva in principio ad oggetto la domanda di recisione dei rami dell'albero ad alto fusto, perché protesi sulla sua proprietà, non la pericolosità del pino).
Tale deduzione è però smentita dalla stessa perizia del tecnico nominato da Controparte_1
che ha accertato che il pino si presentava in buona salute e senza fenomeni degenerativi (cfr.
[...]
3 pag. della perizia), di talché nessun addebito può formularsi in capo a in relazione Parte_1 alla caduta dell'albero dell'8.12.2020, dovuta alle fortissime raffiche di vento che si sono abbattute sulla zona dei Castelli Romani (circostanza, anch'essa, acclarata dal perito della compagnia).
In ragione di tutto quanto sopra esposto, la domanda attorea di adempimento va accolta e, per l'effetto, va condannata al pagamento, in favore di dell'importo Controparte_1 Parte_1
14 di € 6.980,00, senza interessi di difetto di domanda (art. 112 c.p.c.) e trattandosi di debito di valuta
(cfr. Cass., 8 novembre 2019, n. 28811).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento (individuato in base al valore della domanda di € 6.980,00) dal d.m. 55/2014 (da ultimo aggiornato dal d.m. 147/2022) alle fasi di studio, introduttiva e decisoria e dei minimi alla fase istruttoria, stante la natura esclusivamente documentale della controversia.
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara la nullità, ai sensi dell'art. 36 cod. consumo, dell'art. 28, sezione B, delle condizioni generali del contratto di assicurazione “globale abitazione e uffici”, concluso da Pt_1
con
[...] Controparte_1
2) per l'effetto, in accoglimento della domanda proposta da condanna Parte_1 [...] al pagamento in suo favore della somma di € 6.980,00; CP_1
3) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, che si liquidano in € 4.237,00 per compensi, € 264,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Velletri all'udienza del 7 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Ferreri
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Ferreri, all'udienza del 7 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7025 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 e vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, via Casal Parte_1 C.F._1
Del Marmo n. 266/B, presso lo studio dell'avv. Debora Purpi (pec:
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in Email_1 calce all'atto di citazione;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore delegato e Controparte_1 P.IVA_1 direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'avv. Francesca D'Orsi (pec:
), che la rappresenta e difende giusta procura generale alle Email_2
liti in atti (doc. B);
CONVENUTA
Oggetto: assicurazione della responsabilità civile
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza che precede e di cui la presente sentenza forma parte integrante
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di aver stipulato una Parte_1
polizza con a copertura dei rischi inerenti al proprio fabbricato sito in Controparte_1
Grottaferrata, via della Pedica n. 15, estesa anche alla responsabilità civile verso terzi, conveniva in giudizio la predetta compagnia assicurativa per sentir accertare l'inadempimento della stessa rispetto all'obbligo di corrispondere l'indennizzo di € 19.280,00, dovuto a seguito del sinistro
1 dell'8.12.2020, consistito nella caduta di un albero ad alto fusto, che aveva danneggiato la proprietà del vicino.
A fondamento della domanda svolta, l'attore esponeva: di essere proprietario di una villa sita in
Grottaferrata, via della Pedica n. 15, circondata da un ampio giardino sul quale insistevano alberi ad alto fusto, in particolare un pino secolare;
proprio per le peculiarità del giardino, la madre prima e lui poi avevano contratto una polizza assicurativa a copertura di vari rischi, tra cui gli eventi atmosferici e la responsabilità civile verso terzi;
in particolare, la prima polizza era stata sottoscritta nell'anno 1997 dalla madre, con e, negli anni, era stata Persona_1 Controparte_2
rinnovata con subentrata a in data 8 dicembre 2020, a Controparte_1 Controparte_2
causa delle pessime condizioni climatiche ed il forte vento, il pino secolare era caduto invadendo e danneggiando la proprietà confinante di precisamente, oltre ad abbattere parte Parte_2
della recinzione di confine tra i due villini, aveva urtato parte del tetto e del balcone dell'abitazione del vicino;
tempestivamente ricevuta la denuncia del sinistro, aveva aperto il Controparte_1
sinistro n. 005-IA3-2020-000051134 e conferito incarico ad un perito, che aveva svolto il sopralluogo in data 17 dicembre 2020, confermando che i danni al vicino erano stati provocati dalla caduta di un albero di pinus pinea, verificatasi a causa del forte maltempo abbattutosi sull'area dei
Castelli Romani ed in particolare sul territorio del Comune di Grottaferrata;
il temporale, accompagnato da forti raffiche di vento, aveva cagionato la caduta dell'albero, ben manutenuto ma appesantito nella chioma dalla pioggia, poggiato sul terreno fortemente ammorbidito dall'acqua; in base agli accertamenti svolti, il perito incaricato aveva quantificato i danni provocati alla proprietà del vicino, in € 19.280,00, importo molto vicino alla pretesa del danneggiato, Parte_2
che rivendicava una somma di € 22.000,00; il 26.02.2021 gli aveva inviato Controparte_1
una comunicazione asserendo che la massima esposizione dell'assicurazione ammontava a €
12.300,00, calcolata applicando le riduzioni proporzionali previste dall'art. 26 delle CGA, in conseguenza dell'insufficienza assicurativa inerente al valore dell'immobile assicurato;
tale missiva era stata prontamente contestata, in quanto l'art. 26 non si applicava alla responsabilità civile verso terzi;
a tale comunicazione non aveva fatto più seguito alcun riscontro e la compagnia neppure aveva partecipato alla procedura di mediazione, regolarmente esperita.
Sulla scorta di tali deduzioni in fatto, l'attore così concludeva: “Voglia l'adito ed intestato
Tribunale di Velletri, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese: In via principale e nel merito: - accertare e dichiarare la responsabilità civile dell'assicuratore per la mancata liquidazione del sinistro 005-IA3-2020- 000051134 in forza della polizza n. 765233733 e per
l'effetto condannare la compagnia assicurativa , in persona del legale Controparte_1
2 rappresentante p.t, al pagamento della somma di Euro 19.280,00 ( diciannovemiladuecentottanta)
o nella maggiore e/o minore somma che verrà determinata in corso di causa. Con vittoria di compensi di lite”.
Si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda attorea Controparte_1
e chiedendone il rigetto. In sintesi, la convenuta esponeva di aver esattamente adempiuto già prima del giudizio l'obbligazione discendente dal contratto di assicurazione, avendo istruito il sinistro e successivamente corrisposto – come comunicato all'assicurato con lettera del 26.02.2021 – direttamente a ai sensi dell'art. 1917 c.c., la somma di € 12.300,00, pari Parte_2 all'importo massimo liquidabile ai sensi dell'art. 28 delle condizioni generali di contratto. Peraltro,
l'unico giudizio pendente tra l'attore e il era stato instaurato da quest'ultimo nel 2019, Parte_2
cioè prima della caduta del pino, ed aveva ad oggetto proprio l'albero caduto, evidentemente ritenuto pericoloso dal vicino di casa;
tale circostanza, non comunicata dall'attore, integrava violazione dell'obbligo di salvataggio, con conseguente riduzione, se non perdita, del diritto all'indennizzo.
Per l'effetto, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, contrariis reiectis: In via pregiudiziale ed assorbente: - Accertare e dichiarare
l'inammissibilità e la nullità della domanda formulata dal sig. nei confronti di Pt_1 Controparte_1
per i motivi esposti in narrativa, con il favore delle spese Nel merito, in via principale: -
[...]
rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e per i motivi esposti in narrativa;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., la causa veniva documentalmente istruita.
In sede di prima memoria ex art. 183, 6 comma, c.p.c., l'attore, preso atto del parziale pagamento in favore del terzo danneggiato, modificava le proprie conclusioni come segue: “…- accertare e dichiarare la responsabilità dell'assicuratore per la parziale liquidazione del sinistro
005-IA3-2020-000051134 in forza della polizza n. 765233733 ( danneggiato Sig.
[...]
e per l'effetto condannare la compagnia assicurativa , in Parte_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di Euro 6.980,00 e/o alla maggiore e/o minore somma che verrà determinata in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
All'udienza del 12.11.2024 le parti venivano invitate a dedurre, in apposito termine per note loro concesso, in ordine alla nullità dell'art. 28 delle condizioni generali del contratto di assicurazione.
3 All'esito, l'attore chiedeva al Tribunale di “- accertare e dichiarare la nullità dell'art. 28 CGA della polizza in atti, per difetto di causa ed in palese violazione delle norme di cui all'art. 33 e 34 del codice del consumo, essendo inserita in un contratto concluso tra professionista e consumatore
e comunque priva dei requisiti di cui all'art. 1341 del c.c.” e, per l'effetto, di “- per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità della compagnia assicurativa per la parziale liquidazione del sinistro n. 005-IA3-2020-000051134, condannare al pagamento della somma di Controparte_1
Euro 6.980,00”.
La causa viene decisa all'odierna udienza, previa discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
********** ha agito in giudizio nei confronti di lamentando Parte_1 Controparte_1
l'inadempimento contrattuale della convenuta rispetto agli obblighi discendenti dalla polizza denominata “globale abitazione e uffici” (doc. 1 del fascicolo attoreo), in particolare all'obbligo di corresponsione dell'integrale indennizzo previsto, essendovi verificato un evento rientrante nella garanzia “responsabilità civile verso terzi” (sezione B della polizza), precisamente la caduta di un albero ad alto fusto, un pino secolare, che era presente nel proprio giardino e che, a causa delle forti raffiche di vento abbattutesi sui Castelli Romani in data 8.12.2020, aveva provocato seri danni alla proprietà del vicino, Parte_2
Per parte sua, ha eccepito l'esatto e integrale adempimento e quindi Controparte_1
l'estinzione della propria obbligazione, avendo versato direttamente al terzo, la Parte_2 somma di € 12.300,00, pari alla massima esposizione assicurativa discendente dall'applicazione delle riduzioni previste dall'art. 28 delle condizioni generali di contratto.
Così compendiati i fatti per cui è processo, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata e vada accolta, per quanto di seguito si espone.
Si deve rammentare, anzitutto, che “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole” (cfr. ex plurimis Cass., 23 gennaio 2018,
n. 1558).
4 Inoltre, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità
“nell'assicurazione per la responsabilità civile l'obbligazione di tenere indenne l'assicurato ex art.
1917 c.c. sorge nel momento in cui quest'ultimo causi un danno a terzi, costituendo tale evento
l'oggetto del rischio assicurato e non il pagamento del risarcimento ai terzi danneggiati;
ne consegue che l'inadempimento dell'assicuratore può dirsi sussistente soltanto ove egli abbia rifiutato il pagamento senza attivarsi per accertare, alla stregua dell'ordinaria diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., la sussistenza di un fatto colposo addebitabile al medesimo assicurato oppure qualora gli elementi in suo possesso evidenziassero la sussistenza di una responsabilità dello stesso assicurato non seriamente contestabile” (cfr. Cass., 20 maggio
2024, n. 13897; conforme Cass., 8 novembre 2019, n. 28811 nonché Cass., 9 luglio 2020, n. 14481, che ha chiarito altresì che, per aversi inadempimento dell'impresa assicurativa, non occorre che l'assicurato sia stato condannato a risarcire il danno ad un terzo in forza di un accertamento passato in giudicato, dovendo procedere lo stesso giudice della lite tra assicurato e assicuratore a stabilire se il primo abbia effettivamente causato un danno a terzi con una condotta colposa e se, alla luce degli atti disponibili per l'assicuratore al momento in cui riceve la richiesta di pagamento dell'indennizzo, si possa ritenere o meno negligente, ai sensi dell'articolo 1176, secondo comma, c.c., la sua scelta di rifiutare il pagamento dell'indennizzo).
Nel caso concreto, è provato per tabulas il contratto di assicurazione ed è pacifico tra le parti che in data 8.12.2020 si sia verificato uno dei rischi inclusi nella polizza, sezione B: la caduta di un pino ad alto fusto, di proprietà dell'attore, che ha danneggiato la proprietà confinante, di
[...]
Parte_2
Tali circostanze, oltreché incontestate in giudizio, sono state altresì accertate dal perito nominato dalla che ha effettuato il sopralluogo sui luoghi di causa. Controparte_1
Peraltro, ha già versato al terzo l'importo di € 12.300,00 Controparte_1 Parte_2
(v. doc. 2 e 3 della comparsa), proprio dopo aver riscontrato i danni alla proprietà di quest'ultimo e la riconducibilità degli stessi, sotto il profilo causale, al fatto del proprio assicurato.
Il danno cagionato al terzo è stato stimato dallo stesso perito di in Controparte_1 complessivi € 19.280,00 (cfr. perizia, doc. 8 di parte convenuta) e il nel ricevere la Parte_2 somma di € 12.300,00, ha dichiarato di ritenerla quale acconto sul maggior avere nei confronti del danneggiante, (v. doc. 3 della convenuta), tanto è vero che, come allegato da Parte_1 quest'ultimo e rimasto incontestato, nel giudizio R.G. n. 7687/2019, inizialmente vertente sulla recisione dei rami del pino, all'esito della caduta dell'albero ha modificato le Parte_2
proprie conclusioni, domandando il risarcimento di tutti i danni subiti dalla sua proprietà. È in atti,
5 in effetti, il verbale dell'udienza del 3.12.2021 svoltasi in quel giudizio, da cui risulta che, alla presenza delle parti, “l'Avv. Purpi deposita copia della dichiarazione di avvenuto pagamento in favore della parte attrice della somma di euro 12.300,00, riservandone il deposito telematico;
l'Avv. Ionà chiede termine per poter depositare l'accettazione con riserva, rappresentando che la somma è stata accettata in conto del maggior avere. L'Avv. Purpi rileva che il pagamento risale al
10 marzo 2021, ma che tale circostanza non era stata segnalata dall'attore”, ciò a riprova del fatto che il non ha rinunciato e anzi sta coltivando il residuo credito risarcitorio nei Parte_2 confronti dell'odierno attore.
Alla luce di ciò, non essendo revocabile in dubbio l'esistenza di un debito risarcitorio, da fatto illecito, dell'attore verso il terzo (va rimarcato, infatti, che la stessa perizia della Controparte_1
ha accertato il danno del terzo derivante da fatto dell'assicurato, quantificato in € 19.280,00),
[...]
si configura un parziale inadempimento dell'assicuratore, che ha espressamente rifiutato (v. missiva del 26.02.2021, che integra anche i presupposti della mora ex re ai sensi dell'art. 1219 n. 2 c.c.) e continua a rifiutare la corresponsione dell'integrale indennizzo al proprio assicurato (o al terzo stesso ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c.).
Non coglie nel segno l'obiezione della convenuta secondo cui, essendo ancora pendente il giudizio tra e per il risarcimento integrale dei danni causati dal Parte_1 Parte_2
pino, vi sarebbe il rischio di una ingiustificata locupletazione dell'odierno attore per l'ipotesi in cui il risulti per qualche ragione soccombente o consegua un risarcimento inferiore: infatti, Parte_2
“dovendosi accedere a una interpretazione dell'art. 1917, comma 1, cod. civ. che tenga conto, a seconda delle circostanze, dell'esigenza di mantenere un equilibrio sinallagmatico tra i diversi interessi delle parti nelle possibili dinamiche che si innestano nell'esecuzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, l'obbligo di tenere indenne l'assicurato di quanto questi deve pagare al terzo non può dirsi sussistere solo in riferimento al tempo in cui diviene liquido ed esigibile il credito del terzo danneggiato, laddove il fatto dannoso del responsabile civile non sia seriamente contestabile e l'assicuratore non si sia attivato dopo la comunicazione di sinistro ricevuta dall'assicurato, in quanto esso sorge in dipendenza della responsabilità civile, dedotta nel contratto di assicurazione, già al tempo dell'avveramento del rischio da indennizzare. 17. Ai fini della verifica dei possibili risvolti di tale interpretazione, non si dimostra quale utile argomento il timore che il pagamento dell'indennizzo dall'assicuratore direttamente all'assicurato possa costituire un indebito per l'assicuratore, ove i terzi danneggiati omettano di coltivare le proprie pretese di risarcimento, e dunque venga meno il titolo del pagamento. In base al secondo comma dell'art. 1917 cod. civ., l'assicuratore ha facoltà di scongiurare tale rischio attivandosi per pagare
6 l'indennità dovuta direttamente nelle mani del terzo danneggiato, previa comunicazione all'assicurato, prevedendosi anche che detto obbligo di pagamento nelle mani del terzo insorga laddove lo richieda lo stesso assicurato” (cfr. la già citata Cass., 20 maggio 2024, n. 13897).
Nella specie, non si è d'altronde mai opposto al versamento dell'integrale Parte_1 risarcimento nei confronti del terzo (come del resto già avvenuto per l'acconto di € 12.300,00).
peraltro, ha eccepito la non debenza dell'importo residuo di € 6.980,00 Controparte_1
(che corrisponde alla differenza tra il danno stimato dal proprio perito, di € 19.280,00, e la somma già versata al terzo, di € 12.300,00) invocando la clausola sulla parziale scopertura assicurativa prevista dall'art. 28 delle CGA, inserita nella sezione B (responsabilità civile verso terzi) della polizza, che prevede un'ipotesi di c.d. assicurazione parziale, ossia che “se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato e di rimpiazzo del contenuto eccedono le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse maggiorate del 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante dalle suddette stime”.
Secondo l'assicuratore, dal momento che l'effettivo valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, al momento del sinistro (8.12.2020), ammontava a € 222.500,00, somma di gran lunga superiore rispetto al valore assicurato, indicato nel frontespizio della polizza in lire 250.000.000
(corrispondenti a € 129.114,22, aumentato a € 142.025,65 considerando la tolleranza del 10%),
l'indennizzo corrisposto direttamente al sarebbe stato correttamente quantificato Parte_2 tenendo conto della c.d. “insufficienza assicurativa”: “il perito ha difatti verificato che
l'insufficienza assicurativa nel caso di specie era molto forte, ovvero pari al 36,17% (grado di copertura a nuovo: euro 142.025,64/euro 222.500,00=63,83%) ed ha quindi decurtato dalla stima del danno indicata in euro 19.280,00, la scopertura assicurativa del 36,17% (pari ad euro
6.973,58) sino a giungere all'importo risarcibile di euro 12.306,42 arrotondato per difetto in euro
12.300,00 somma poi effettivamente liquidata al danneggiato” (v. pag. 10 della comparsa di risposta depositata da . Controparte_1
Sennonché, come rilevato ex officio all'udienza del 12.11.2024, la clausola di cui all'art. 28
CGA, che introduce un limite – ulteriore rispetto ai massimali di Lire 1.000.000.000 per ogni sinistro, per ogni persona danneggiata e per danni a cose o animali – alla copertura assicurativa prevista per la responsabilità civile verso terzi è affetta da nullità ai sensi degli artt. 33, comma 1, e
34, comma 2, cod. consumo.
È doveroso premettere che, a dispetto di quanto sostenuto dalla compagnia assicurativa, il
Giudice può e deve rilevare d'ufficio la nullità contrattuale (anche di protezione, cfr. sul tema Cass.,
7 Sez. Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242) e invitare le parti a contraddire sul punto: infatti, l'art. 28
CGA è proprio la clausola, richiamata da sin dalla comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta, in forza della quale è stato corrisposto un indennizzo soltanto parziale. Trattasi, cioè, della pattuizione del regolamento negoziale da cui dipende, in definitiva, l'accoglimento o il rigetto della domanda attorea di esatto adempimento del contratto di assicurazione, la cui esistenza è stata ritualmente allegata in giudizio dalla convenuta (cfr. in argomento Cass., sez. L., 23 novembre
2021, n. 36353, secondo cui il rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile e doveroso quando “basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito”).
Ciò chiarito sul potere-dovere dell'adito Tribunale di rilevare d'ufficio la nullità della pattuizione in discorso, nell'esaminare il merito della questione non può prescindersi dalla considerazione che “l'assicurazione di responsabilità civile è una assicurazione contro i danni, rientrante nella sottospecie delle assicurazioni di patrimoni. In essa la "cosa" esposta al rischio non è infatti un bene determinato, ma è l'intero patrimonio dell'assicurato, che è esposto al rischio di impoverimento, in conseguenza della commissione di un fatto illecito che faccia sorgere
l'obbligo di risarcimento in capo all'assicurato. Nell'assicurazione di responsabilità civile non può dunque rinvenirsi un “valore” assicurato, per l'ovvia ragione che un patrimonio è normalmente soggetto a costanti variazioni: sicché, ove nel contratto se ne indicasse il valore, questo potrebbe essere non più attendibile al momento dell'avverarsi del rischio, e l'assicurato si potrebbe trovare senza volerlo a beneficiare d'una copertura solo parziale. Nell'assicurazione della responsabilità civile, pertanto, il limite dell'obbligo indennitario dell'assicuratore non è il valore della cosa assicurata (come avviene per le altre assicurazioni contro i danni, ai sensi dell'art. 1908 c.c.), ma è un tetto convenzionalmente fissato, detto massimale” (cfr. Cass., 8 novembre 2019, n. 28801).
In buona sostanza, le regole di cui agli artt. 1907 e 1908 c.c. non trovano di norma applicazione alla garanzia prestata dall'assicuratore per la responsabilità civile (art. 1917 c.c.) e l'unico limite convenzionale a detta garanzia è rappresentato dal c.d. massimale.
Muovendo da tali premesse, peraltro, la stessa Suprema Corte di Cassazione ha avuto in passato occasione di chiarire che, in linea di principio, non è priva di causa – quindi è valida – una clausola contrattuale, come quella di cui all'art. 28 della sezione B delle CGA, che ancori la determinazione dell'entità dell'indennizzo, nell'ambito di un'assicurazione per la responsabilità
8 civile, anche al valore assicurato dei beni, rappresentando la stessa un “correttivo” del massimale
(cfr. in questo senso Cass., 19 agosto 1995, n. 8958 che, in relazione ad un'assicurazione della responsabilità civile, ha chiarito che le parti “ben possono nell'ambito della loro autonomia contrattuale far riferimento con apposita clausola ai fini della determinazione del rischio assicurativo anche al valore del bene al momento del sinistro, con la conseguente riduzione dell'indennizzo nell'ipotesi in cui tale valore risulti inferiore a quello assicurato. In tal caso una clausola del genere funge infatti da ulteriore parametro dell'entità del rischio, unitamente al massimale convenuto, alla stregua di altri eventuali indici…”); una simile pattuizione è limitativa dell'oggetto del contratto di assicurazione e non della responsabilità dell'assicuratore e non rientra, perciò, nell'elenco delle condizioni di cui all'art. 1341, comma 2, c.c. (cfr. Cass., 21 ottobre 1989,
n. 4259).
Nondimeno, ove inserita in un contratto c.d. business to consumer (quale è il contratto in parola, in cui è rimasta incontestata, dopo il rilievo officioso di nullità della clausola, anche di protezione, la qualità di consumatore del che comunque emerge dal contratto), una simile Pt_1
clausola, che delimita la garanzia prestata e quindi può alterare l'equilibrio tra diritti e obblighi derivanti dal contratto assicurativo, deve essere redatta in maniera trasparente e comprensibile, pena la sua “abusività” ai sensi degli artt. 33, comma 1, e 34, comma 2, cod. consumo.
Va sinteticamente rammentato in proposito che il sindacato di vessatorietà delle clausole inserite nei contratti conclusi tra professionista e consumatore è governato delle seguenti regole: 1)
l'art. 33, comma 1, cod. consumo, che riprendendo l'art. 3 della Direttiva n. 13 del 1993, prevede che si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;
2) l'art. 34 che, al comma 2, esclude che la valutazione del carattere vessatorio attenga alla determinazione dell'oggetto del contratto o all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile;
3) l'art. 35 che dispone che le clausole proposte al consumatore per iscritto debbano sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile e in caso di dubbio sul senso di una clausola prevalga l'interpretazione più favorevole al consumatore;
4) l'art. 36, infine, che prevede la sanzione della nullità per le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34, salva la validità, per il resto, del contratto.
Come a più riprese precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “ai sensi del combinato disposto di tali norme, e segnatamente per quanto riguarda l'ordinamento nazionale degli artt. 33 e
36, comma 1, 35, comma 1, 34, comma 2, e per quanto riguarda l'ordinamento europeo degli artt.3,6,5, comma 1, e 4, comma 2, della Direttiva 1993/13/CEE, le clausole contrattuali di un
9 contratto fra professionista e consumatore, redatte in modo non chiaro e comprensibile, possono essere qualificate vessatorie (nella terminologia italiana) o abusive (nella terminologia europea), se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile.
2.4.4. In tal senso si è espressa chiaramente la Corte di
Giustizia UE (sentenze 30/5/2013, in causa C-488/11; 14/6/2012, in causa C-618/10, 21/2/2013, in causa C-472/11; 30/4/2014, in causa C-26/13, 26/2/2015, in causa C-143/13; 20/9/2017, in causa
C-186/16) affermando che il sistema di tutela del consumatore in materia di clausole contrattuali istituito dalla direttiva 93/13/CEE è fondato sul presupposto che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda il potere nelle trattative e il livello di informazione, situazione questa che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte senza poter incidere sul loro contenuto. Inoltre il criterio di chiarezza, trasparenza e comprensibilità a cui necessariamente deve essere informata la redazione delle clausole contrattuali deve essere inteso in maniera estensiva, tale, cioè, da non agire solo sul piano meramente formale e lessicale ma anche sul piano informativo;
in questo modo le clausole, in correlazione tra loro, devono consentire al consumatore di comprendere e valutare, sulla base di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze che scaturiscono nei suoi confronti dall'adesione al contratto, anche sul piano economico” (così Cass., sez. I, 31 agosto 2021, n. 23655).
Dunque, il difetto di chiarezza e trasparenza inficia la validità delle clausole inserite nei contratti tra professionista e consumatore, anche se attinenti all'oggetto (tra queste rientrano le clausole delimitative del rischio garantito, cfr. in argomento, tra le varie, Cass., 22 giugno 2020, n.
12119), in presenza di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Nel caso di specie, ricorrono, rispetto all'art. 28 della sezione B delle condizioni generali sottoscritte da con i presupposti per addivenire alla declaratoria Parte_1 Controparte_1
di vessatorietà, nei termini poc'anzi indicati.
Nell'ordine, sussiste un difetto di chiarezza e trasparenza della clausola, che risulta – come denunciato dal da ultimo nelle note autorizzate ai sensi dell'art. 101 c.p.c. – scarsamente Pt_1
intellegibile per il consumatore sia su un piano strettamente lessicale e grammaticale, in merito al suo singolo contenuto, sia alla luce del contesto complessivo del contratto nel quale è inserita.
Sotto il primo profilo, l'art. 28 CGA è formulato in modo tale da non consentire immediatamente al consumatore di comprendere il diritto dell'assicuratore ad una riduzione dell'indennizzo, ulteriore rispetto al massimale, né soprattutto le modalità di calcolo della riduzione
10 applicabile. La clausola recita testualmente “se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato e di rimpiazzo del contenuto eccedono le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse maggiorate del 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante dalle suddette stime”. Non è specificato, tuttavia, cosa si intenda per “rimpiazzo del contenuto”; si fa riferimento a “somme rispettivamente assicurate con le partite stesse”, mentre la cosa assicurata, al cui valore dichiarato occorre avere riguardo, è il fabbricato (questa, del resto, è l'interpretazione propugnata da
[...]
prima e nel corso del giudizio); non si comprende, dunque, quali siano gli esatti termini CP_1
della proporzione. La clausola non specifica, infine, quali siano le “stime” – e come debbano essere effettuate e da chi – da considerare al fine di appurare se sussiste divergenza tra valore attuale del bene e valore dichiarato (il riferimento potrebbe essere all'art. 19, che disciplina le modalità di determinazione del danno e che, tuttavia, è clausola inserita non tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, bensì nella sezione A, relativa all'assicurazione contro i danni patiti dall'assicurato, e non è neppure richiamato dall'art. 28).
Valutando, poi, la polizza nel suo complesso (secondo le regole sul giudizio di chiarezza e trasparenza dettate da Cass., 31 agosto 2021, n. 23655, sopra richiamata), non può non rilevarsi come l'assicurato-consumatore sia palesemente indotto in errore, nel senso che è portato a ritenere che i limiti previsti alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (sezione B) siano solo i massimali messi in evidenza nel frontespizio e le “franchigie - limiti di indennizzo” previsti nelle condizioni particolari di polizza (v. ultima pagina), mentre il limite della rispondenza tra “capitale assicurato” e valore effettivo del fabbricato al momento del sinistro pare prima facie riferito alla sola sezione A della polizza (incendio, etc.). Nel frontespizio, infatti, è riportata la sintesi dei limiti applicabili alle varie garanzie, principali e accessorie e, per la sezione B, sono richiamati esclusivamente i massimali (che, tuttavia, non corrispondono alle “somme rispettivamente assicurate”). Leggendo il contratto nel suo complesso si ha perciò l'impressione che il limite del valore del fabbricato (Lire 250.000.000) nulla abbia che vedere con garanzia della responsabilità civile.
L'attenzione del consumatore sulla clausola in questione, che “contraddice” la sintesi riportata nel frontespizio, non è in nessun modo richiamata.
Il difetto di chiarezza e trasparenza è reso ancor più grave dal fatto che, come si è visto, le limitazioni all'operatività della copertura legate al valore della “cosa” assicurata non sono la regola nell'assicurazione della responsabilità civile, in cui ad essere garantito è l'intero patrimonio dell'assicurato e non il singolo bene, bensì devono essere appositamente volute dalle parti come
11 “correttivo” del massimale;
il consumatore, perciò, avrebbe dovuto essere posto in condizione di comprendere in modo chiaro, già leggendo la sintesi riportata nel frontespizio, l'esistenza di un limite ulteriore all'operatività della copertura.
Invece, la clausola introduce un limite alla garanzia assicurativa della responsabilità civile verso terzi in maniera oscura, ambigua per il contraente debole.
La clausola crea, poi, uno squilibrio considerevole tra il diritto dell'assicurato ad essere tenuto indenne a fronte di fatti che possono comprimere il suo patrimonio e l'obbligo dell'assicurazione di pagamento dell'indennizzo: l'assicurato, pur avendo regolarmente adempiuto i propri obblighi, versando i premi concordati e denunciando ritualmente il sinistro, si trova esposto, senza volerlo, a beneficiare di una copertura parziale, a tutto vantaggio della compagnia assicurativa, che per parte sua è obbligata a corrispondere un indennizzo nettamente inferiore (nella specie, di oltre il 30%) al danno rivendicabile dal terzo danneggiato e inferiore altresì al massimale concordato.
In definitiva, la clausola è poco chiara, è svantaggiosa e finisce per privare il contraente di un diritto (l'indennizzo integrale, se rientrante nei limiti del massimale) che, altrimenti, gli spetterebbe.
In ragione di ciò, la clausola di cui all'art. 28 GCA deve reputarsi, ai sensi dell'art. 36 cod. consumo, affetta da nullità di protezione, mentre rimane valido, per il resto, il regolamento negoziale.
La ritenuta nullità della clausola non determina alcuna elusione del principio indennitario, come invece sembra ipotizzare nelle note conclusive, peraltro richiamando Controparte_1 disposizioni normative inconferenti perché relative all'assicurazione contro i danni (artt. 1905 e
1908 c.c.). Nella specie, infatti, il danno patito dall'assicurato non è rappresentato dal Pt_1
danneggiamento del proprio fabbricato, bensì dalla riduzione che subisce il suo patrimonio, globalmente inteso, a causa dell'esborso che è costretto ad affrontare nei confronti del terzo,
[...]
la riduzione del patrimonio dell'attore è pari al danno stimato proprio da (in Parte_2 CP_1
€ 19.280,00), da risarcire al vicino.
Senza recesso dalle dirimenti considerazioni che precedono, per completezza si evidenzia che la clausola in esame è altresì priva di effetti in base alla disciplina codicistica contenuta all'art. 1341
c.c., precisamente al primo comma.
Infatti, in materia assicurativa, l'obbligo di redazione dei contratti “in modo chiaro ed esauriente” è ancor più pregnante perché prescritto da una disposizione speciale, l'art. 166, comma
1, cod. ass. private (d.lgs. 209/2005), che al secondo comma impone all'impresa assicurativa di riportare, mediante “caratteri di particolare evidenza”, “le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente”.
12 È vero che per l'inosservanza di tali obblighi di forma e doveri informativi non esiste una sanzione ad hoc e si reputano perciò applicabili le ordinarie regole codicistiche e del codice del consumo in materia di responsabilità da inadempimento dell'obbligo di buona fede nella fase precontrattuale e quelle sulle nullità, se ricorrono i presupposti di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., o quelli di cui agli artt. 33 e 34 cod. consumo;
cionondimeno “la violazione del requisito formale prescritto dall'art. 166, comma 2, CAP viene ad incidere sulla opponibilità della clausola limitativa della garanzia inserita nelle CGC (…), ai sensi dell'art. 1341, comma 1, c.c. […] il requisito formale previsto dalla norma del CAP assolve allo scopo di tutela della parte debole del rapporto, in quanto rivolto ad assicurare la sua attenzione in ordine alla esistenza ed al contenuto di clausole comunque svantaggiose -pur non qualificabili vessatorie- inserite in un testo contrattuale unilateralmente predisposto (art. 1341, comma 1, c.c.) ovvero contenute in moduli o formulari standard non modificabili (art. 1342, comma 1, c.c.)” (cfr. Cass., 11 giugno 2019, n.
15598).
La giurisprudenza di legittimità ha dunque chiarito che il criterio redazionale di cui all'art. 166, comma 2, c.a.p. ha un ambito di applicazione esteso a tutte le clausole che limitano in qualche modo l'operatività della copertura assicurativa, incluse quelle che non rientrano tra le clausole vessatorie e che, perciò, sarebbero sottratte al controllo di cui al comma 2 dell'art. 1341 c.c. e dell'art. 33 cod. consumo. Tali clausole devono tutte, indistintamente, essere messe “in evidenza” dall'impresa assicurativa che predispone il testo del contratto, pena la loro inefficacia a causa dell'inconoscibilità da parte dell'assicurato. Infatti, “la inosservanza della regola formale di condotta, comporterà che il predisponente non potrà giovarsi della presunzione legale "juris tantum" di conoscenza/conoscibilità della clausola redatta con caratteri grafici in risalto rispetto al testo contrattuale, ma troverà nuovamente applicazione la disposizione dell'art. 1341, comma 1,
c.c., per cui la efficacia della clausola nei confronti dell'aderente transiterà per la prova -che non incontra limitazioni-, gravante sul predisponente, della effettiva conoscenza (ad esempio perché oggetto di trattativa puntuale) o conoscibilità della clausola secondo la ordinaria diligenza” (v. la già citata Cass., 11 giugno 2019, n. 15598, peraltro richiamata dalla stessa convenuta nelle proprie note autorizzate).
Nel caso di specie, la clausola sull'assicurazione parziale di cui all'art. 28 CGA non risulta evidenziata (non è neppure riportata nella sintesi effettuata nel frontespizio, ove invece compaiono
– e sono ben in evidenza – i soli massimali) e l'assicuratore-predisponente non ha fornito dimostrazione della sua effettiva conoscenza o conoscibilità da parte dell'aderente; anche nel termine per note concesso, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., a ben vedere, la convenuta nulla ha dedotto
13 sulla conoscibilità e comprensibilità della clausola;
né ha dedotto, a titolo esemplificativo,
l'esistenza di una qualche trattativa individuale condotta in ordine alla stessa.
Anzi, depone nel senso che non avesse compreso l'esistenza e la portata della Parte_1 clausola limitativa della garanzia di cui alla sezione B (responsabilità civile) quanto dall'assicurato dedotto prima e durante il giudizio: infatti, nella missiva del 26.02.2021, Controparte_1
aveva motivato il parziale diniego di indennizzare l'assicurato richiamando l'art. 26 CGA anziché
l'art. 28 CGA;
l'attore ha replicato a tale comunicazione contestando di non aver rinvenuto nella polizza, nella parte relativa alla responsabilità civile, alcuna previsione, sui limiti all'indennizzo, del tipo di quella invocata dalla compagnia assicurativa. Anche in giudizio, l'attore ha lamentato la non pertinenza dell'art. 26 e l'inesistenza, nella sezione B (responsabilità civile), dei limiti applicati da solo in seguito alla costituzione della compagnia assicurativa, che ha chiarito Controparte_1 di essere incorsa in un refuso e ha invocato l'art. 28, l'assicurato ha focalizzato la sua attenzione sulla clausola in questione, contestandone la scarsa chiarezza e l'inapplicabilità.
Dalla declaratoria di nullità di protezione della clausola in esame (da effettuarsi anche in dispositivo, attesa l'apposita domanda di accertamento della nullità proposta dall'attore nelle note autorizzate da ultimo depositate) discende l'obbligo di di corrispondere a Controparte_1 la somma di € 6.980,00, pari alla differenza tra quanto già pagato (€ 12.300,00) e il Parte_1
maggior danno, patito dal terzo e stimato dalla stessa compagnia.
A ciò non osta neppure l'eccezione relativa alla presunta violazione del c.d. obbligo di salvataggio: si è limitata, in maniera decisamente generica, a sostenere la Controparte_1
configurabilità di una colpa del proprio assicurato nella verificazione del sinistro dell'8.12.2020, poiché il nulla avrebbe fatto per contenere o evitare il danno pur avendo già ricevuto nell'anno Pt_1
2019 la citazione in giudizio di che si doleva della pericolosità del pino (in Parte_2 realtà, l'attore ha puntualmente replicato che il giudizio pendente con il vicino aveva in principio ad oggetto la domanda di recisione dei rami dell'albero ad alto fusto, perché protesi sulla sua proprietà, non la pericolosità del pino).
Tale deduzione è però smentita dalla stessa perizia del tecnico nominato da Controparte_1
che ha accertato che il pino si presentava in buona salute e senza fenomeni degenerativi (cfr.
[...]
3 pag. della perizia), di talché nessun addebito può formularsi in capo a in relazione Parte_1 alla caduta dell'albero dell'8.12.2020, dovuta alle fortissime raffiche di vento che si sono abbattute sulla zona dei Castelli Romani (circostanza, anch'essa, acclarata dal perito della compagnia).
In ragione di tutto quanto sopra esposto, la domanda attorea di adempimento va accolta e, per l'effetto, va condannata al pagamento, in favore di dell'importo Controparte_1 Parte_1
14 di € 6.980,00, senza interessi di difetto di domanda (art. 112 c.p.c.) e trattandosi di debito di valuta
(cfr. Cass., 8 novembre 2019, n. 28811).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento (individuato in base al valore della domanda di € 6.980,00) dal d.m. 55/2014 (da ultimo aggiornato dal d.m. 147/2022) alle fasi di studio, introduttiva e decisoria e dei minimi alla fase istruttoria, stante la natura esclusivamente documentale della controversia.
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara la nullità, ai sensi dell'art. 36 cod. consumo, dell'art. 28, sezione B, delle condizioni generali del contratto di assicurazione “globale abitazione e uffici”, concluso da Pt_1
con
[...] Controparte_1
2) per l'effetto, in accoglimento della domanda proposta da condanna Parte_1 [...] al pagamento in suo favore della somma di € 6.980,00; CP_1
3) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, che si liquidano in € 4.237,00 per compensi, € 264,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Velletri all'udienza del 7 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Ferreri
15