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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/12/2025, n. 3795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3795 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4483/2021 del ruolo generale,
promossa da: Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Valentina Vitaglione
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Controparte_1
NI
APPELLATA
E CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
RO Di GG
APPELLATO CONTUMACE
Contro
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'appellante: “Accogliere i motivi di gravame esposti e per l'effetto riformare la sentenza n. 355/21, depositata il 10.02.21 dal Giudice di Pace di Nocera Avv. Gaudino;
Con condanna delle parti convenute in solido al pagamento di spese, compensi ed onorari di causa, iva, c.p.a., rimborso forfettario del
15,00%, in relazione ai due gradi di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.". per l' "Dichiarare inammissibile l'appello ex artt. 342 e 348 bis Controparte_1 cpc;
2) Rigettare l'appello in quanto infondato in diritto per le suesposte causali e, per l'effetto, confermare la sentenza di 1° grado. 3) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio oltre maggiorazione 15%, C.P.A. ed IVA.".
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07);
ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione"
-
concretamente adottata;
ritenuto che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
"omesse", risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Parte_1 appellava laCon atto di citazione ritualmente notificato, il Sig.
sentenza n. 355/21, con la quale il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, all'esito del giudizio rg. 5395/19, accoglieva l'opposizione avverso la cartella esattoriale n.
07120110017634054, compensando, però, le spese lite.
A sostegno della domanda evidenziava che la pronuncia del Giudice di primo grado era palesemente viziata nella parte relativa alla decisione sulle spese processuali, atteso che, nonostante nella motivazione della sentenza il Giudicante avesse riferito che "le spese seguono la soccombenza", nel dispositivo, invece, aveva affermato che
"sussistono giusti motivi per compensare le spese", omettendo, tuttavia, qualsiasi motivazione circa le ragioni che avevano portato ad operare la compensazione delle spese di lite. Si costituiva | Controparte_1 rilevando l'inammissibilità dell'atto di appello, da un lato perché il gravame proposto non aveva assolto agli oneri formali prescritti dall'art. 342 cpc, come novellato dalla L. 134/12, e, dall'altro, perché, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 348 bis e 348 ter cpc, introdotti dal D.L.
83/2012, non aveva una ragionevole probabilità di essere accolto. Nel merito riteneva, poi, che la sentenza impugnata fosse priva di censure, atteso che il Giudice di prime cure non aveva sanzionato una soccombenza, virtuale o reale, con la condanna alle spese, avendo accolto, tra i tanti proposti, solo il motivo di opposizione fondato sulla maturazione della prescrizione. Nel corso del giudizio evidenziava, inoltre, che - poiché nelle more del gravame era entrata in vigore la L. 215/21, la quale aveva previsto l'inammissibilità della impugnativa avverso l'estratto ruolo - l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, avendo ad oggetto la liquidazione delle spese di una sentenza che aveva accolto l'opposizione avverso l'estratto ruolo.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente si rileva come non sia accoglibile l'eccezione di inammissibilità del gravame fondata sul disposto dell'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante indicato le parti del provvedimento che si intendevano sottoporre a riforma, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui sarebbe derivata la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione contestata.
Parimenti non accoglibile è l'eccezione di inammissibilità del gravame in conseguenza dell'entrata in vigore della L. 215/2021, la quale sancisce l'inammissibilità delle domande aventi ad oggetto l'impugnativa dell'estratto di ruolo.
Ed infatti, il Giudice investito del gravame deve analizzare e valutare il thema decidendum sottoposto alla sua attenzione dalle parti, decidendo esclusivamente le questioni di fatto e di diritto su cui è chiamato a pronunciarsi. In buona sostanza deve, quindi, emettere una decisione circa i punti specifici della sentenza di primo grado contestati dall'appellante o dall'appellato, in caso di appello incidentale, delimitando così l'oggetto della controversia in secondo grado, secondo il principio dispositivo che impone al giudice di attenersi alle domande delle parti, evitando di introdurre nuove questioni non sollevate.
Passando al caso di specie, in assenza di uno specifico appello incidentale sul punto,
è preclusa a questo Giudice qualsiasi valutazione circa l'ammissibilità o meno del gravame con il quale si impugna la mancata condanna alle spese processuali, in quanto legata ad un giudizio inerente all'impugnativa dell'estratto di ruolo, non più consentita alla luce delle disposizioni di cui alla L. 215/2021.
Trattasi, infatti, di un aspetto non oggetto di specifica impugnativa, atteso che il presente giudizio attiene unicamente la valutazione circa la correttezza della sentenza impugnata relativamente alla compensazione delle spese legali, nonostante una pronuncia di soccombenza, non potendo essere valutate altre domande, se non ritualmente proposte.
Ciò posto, meritevole di accoglimento risulta l'appello, in relazione all'aspetto trattato.
La Suprema Corte, con orientamento oramai costante, ha stabilito che può essere disposta la compensazione spese solo in presenza di soccombenza reciproca o, in sua assenza, di "gravi ed eccezionali ragioni" che devono, però, essere esplicitamente indicate nella motivazione. Con la precisazione che formule generiche, quali ad esempio. "la natura della controversia", sono del tutto inidonee a costituire una motivazione valida, trattandosi di una giustificazione meramente apparente, che non permette di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, con conseguente violazione del diritto della parte vittoriosa a vedere rimborsate le proprie spese legali.
Il principio espresso è basato sulla considerazione che la compensazione rappresenta un'eccezione al principio della soccombenza di cui all'art. 91 cpc, il quale prevede la parte che soccombe in giudizio deve rimborsare le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ragion per cui deve essere supportata da una giustificazione robusta, concreta e verificabile. Le “gravi ed eccezionali ragioni” devono, pertanto, riguardare specifiche circostanze del caso deciso e non possono risolversi in clausole di stile.
Nel caso di specie il Giudice di primo grado, dopo avere accolto la domanda, stabiliva che le spese avrebbero seguito la soccombenza, provvedendo, però, a compensarle, senza fornire alcuna precisazione e valida motivazione delle gravi ragioni poste a sostegno della compensazione
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado relativa alla parte inerente alla compensazione delle spese legali, condanna
"in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in Controparte_3
favore dell'avv. Valentina Vitaglione, dichiaratasi procuratrice antistataria dell'appellante, la somma di € 633,00 per compenso professionale, otre accessori di legge.;
Condanna, altresì, Controparte_3 in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore dell'avv. Valentina Vitaglione, dichiaratasi procuratrice antistataria dell'appellante, la somma di € 426,00 per compenso professionale, non avendo curato la fase istruttoria/di trattazione, né quella decisionale, oltre accessori di legge
Si comunichi.
02.12.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4483/2021 del ruolo generale,
promossa da: Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Valentina Vitaglione
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Controparte_1
NI
APPELLATA
E CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
RO Di GG
APPELLATO CONTUMACE
Contro
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'appellante: “Accogliere i motivi di gravame esposti e per l'effetto riformare la sentenza n. 355/21, depositata il 10.02.21 dal Giudice di Pace di Nocera Avv. Gaudino;
Con condanna delle parti convenute in solido al pagamento di spese, compensi ed onorari di causa, iva, c.p.a., rimborso forfettario del
15,00%, in relazione ai due gradi di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.". per l' "Dichiarare inammissibile l'appello ex artt. 342 e 348 bis Controparte_1 cpc;
2) Rigettare l'appello in quanto infondato in diritto per le suesposte causali e, per l'effetto, confermare la sentenza di 1° grado. 3) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio oltre maggiorazione 15%, C.P.A. ed IVA.".
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07);
ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione"
-
concretamente adottata;
ritenuto che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
"omesse", risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Parte_1 appellava laCon atto di citazione ritualmente notificato, il Sig.
sentenza n. 355/21, con la quale il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, all'esito del giudizio rg. 5395/19, accoglieva l'opposizione avverso la cartella esattoriale n.
07120110017634054, compensando, però, le spese lite.
A sostegno della domanda evidenziava che la pronuncia del Giudice di primo grado era palesemente viziata nella parte relativa alla decisione sulle spese processuali, atteso che, nonostante nella motivazione della sentenza il Giudicante avesse riferito che "le spese seguono la soccombenza", nel dispositivo, invece, aveva affermato che
"sussistono giusti motivi per compensare le spese", omettendo, tuttavia, qualsiasi motivazione circa le ragioni che avevano portato ad operare la compensazione delle spese di lite. Si costituiva | Controparte_1 rilevando l'inammissibilità dell'atto di appello, da un lato perché il gravame proposto non aveva assolto agli oneri formali prescritti dall'art. 342 cpc, come novellato dalla L. 134/12, e, dall'altro, perché, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 348 bis e 348 ter cpc, introdotti dal D.L.
83/2012, non aveva una ragionevole probabilità di essere accolto. Nel merito riteneva, poi, che la sentenza impugnata fosse priva di censure, atteso che il Giudice di prime cure non aveva sanzionato una soccombenza, virtuale o reale, con la condanna alle spese, avendo accolto, tra i tanti proposti, solo il motivo di opposizione fondato sulla maturazione della prescrizione. Nel corso del giudizio evidenziava, inoltre, che - poiché nelle more del gravame era entrata in vigore la L. 215/21, la quale aveva previsto l'inammissibilità della impugnativa avverso l'estratto ruolo - l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, avendo ad oggetto la liquidazione delle spese di una sentenza che aveva accolto l'opposizione avverso l'estratto ruolo.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente si rileva come non sia accoglibile l'eccezione di inammissibilità del gravame fondata sul disposto dell'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante indicato le parti del provvedimento che si intendevano sottoporre a riforma, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui sarebbe derivata la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione contestata.
Parimenti non accoglibile è l'eccezione di inammissibilità del gravame in conseguenza dell'entrata in vigore della L. 215/2021, la quale sancisce l'inammissibilità delle domande aventi ad oggetto l'impugnativa dell'estratto di ruolo.
Ed infatti, il Giudice investito del gravame deve analizzare e valutare il thema decidendum sottoposto alla sua attenzione dalle parti, decidendo esclusivamente le questioni di fatto e di diritto su cui è chiamato a pronunciarsi. In buona sostanza deve, quindi, emettere una decisione circa i punti specifici della sentenza di primo grado contestati dall'appellante o dall'appellato, in caso di appello incidentale, delimitando così l'oggetto della controversia in secondo grado, secondo il principio dispositivo che impone al giudice di attenersi alle domande delle parti, evitando di introdurre nuove questioni non sollevate.
Passando al caso di specie, in assenza di uno specifico appello incidentale sul punto,
è preclusa a questo Giudice qualsiasi valutazione circa l'ammissibilità o meno del gravame con il quale si impugna la mancata condanna alle spese processuali, in quanto legata ad un giudizio inerente all'impugnativa dell'estratto di ruolo, non più consentita alla luce delle disposizioni di cui alla L. 215/2021.
Trattasi, infatti, di un aspetto non oggetto di specifica impugnativa, atteso che il presente giudizio attiene unicamente la valutazione circa la correttezza della sentenza impugnata relativamente alla compensazione delle spese legali, nonostante una pronuncia di soccombenza, non potendo essere valutate altre domande, se non ritualmente proposte.
Ciò posto, meritevole di accoglimento risulta l'appello, in relazione all'aspetto trattato.
La Suprema Corte, con orientamento oramai costante, ha stabilito che può essere disposta la compensazione spese solo in presenza di soccombenza reciproca o, in sua assenza, di "gravi ed eccezionali ragioni" che devono, però, essere esplicitamente indicate nella motivazione. Con la precisazione che formule generiche, quali ad esempio. "la natura della controversia", sono del tutto inidonee a costituire una motivazione valida, trattandosi di una giustificazione meramente apparente, che non permette di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, con conseguente violazione del diritto della parte vittoriosa a vedere rimborsate le proprie spese legali.
Il principio espresso è basato sulla considerazione che la compensazione rappresenta un'eccezione al principio della soccombenza di cui all'art. 91 cpc, il quale prevede la parte che soccombe in giudizio deve rimborsare le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ragion per cui deve essere supportata da una giustificazione robusta, concreta e verificabile. Le “gravi ed eccezionali ragioni” devono, pertanto, riguardare specifiche circostanze del caso deciso e non possono risolversi in clausole di stile.
Nel caso di specie il Giudice di primo grado, dopo avere accolto la domanda, stabiliva che le spese avrebbero seguito la soccombenza, provvedendo, però, a compensarle, senza fornire alcuna precisazione e valida motivazione delle gravi ragioni poste a sostegno della compensazione
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado relativa alla parte inerente alla compensazione delle spese legali, condanna
"in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in Controparte_3
favore dell'avv. Valentina Vitaglione, dichiaratasi procuratrice antistataria dell'appellante, la somma di € 633,00 per compenso professionale, otre accessori di legge.;
Condanna, altresì, Controparte_3 in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore dell'avv. Valentina Vitaglione, dichiaratasi procuratrice antistataria dell'appellante, la somma di € 426,00 per compenso professionale, non avendo curato la fase istruttoria/di trattazione, né quella decisionale, oltre accessori di legge
Si comunichi.
02.12.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi