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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 12/12/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AN
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico GÜ MO,
viste le note scritte depositate;
visti e applicati gli artt.127-ter, comma 5, e 128 c.p.c.;
emette e deposita,
con riferimento all'udienza per trattazione scritta dell'11/12/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. R.G. 733/2023 pendente tra le
parti attrici:
- nato il [...] a [...], codice fiscale: Parte_1
, C.F._1
- , nata il [...] a [...], codice fiscale: Parte_2
, C.F._2
- , nato il [...] a [...], codice fiscale: Parte_3
, C.F._3
1 - , nata il [...] a [...], codice fiscale Parte_4
C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. GIUSEPPE PICCOLI di Bolzano, codice fiscale
, e la C.F._5
parte convenuta: in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
codice fiscale: , rappresentata e difesa dall'avv. NETTIS NICOLA. P.IVA_1
OGGETTO
Risoluzione di contratto d'appalto, restituzione degli acconti versati e
risarcimento danni.
CONCLUSIONI
per le parti attrici:
“Voglia il Tribunale, contrariis reiectis,
in via principale:
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto astretto tra gli attori
, e e (già Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_1
per grave inadempimento di quest'ultima, ai sensi degli artt. 1453 e ss. CP_2
c.c., occorrendo anche ex art. 1662 c.c.
e, per l'effetto,
2 - condannare (già , in persona del legale rappresentante pro CP_1 CP_2
tempore, al pagamento in favore degli attori , Parte_1 Parte_2 [...]
e , che se ne dichiarano creditori in solido, Parte_3 Parte_4
a. alla restituzione degli acconti percepiti in ragione di € 10.176,00 oltre ad interessi
dal dovuto al saldo;
b. al risarcimento del danno per le spese di demolizione e rifacimento dell'opera,
nonché per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in ragione di €
59.440,00 (oltre IVA), salva ogni diversa, maggiore o minore quantificazione da
effettuarsi in seno ad apposita espletanda consulenza d'ufficio, oltre ad interessi dal
dovuto al saldo;
c. al risarcimento dei danni alle autovetture ed alle suppellettili ricoverati nei locali
interrati, in ragione di € 10.000,00, e dei danni correlati alla perdita della facoltà di
usare i posti auto interrati in ragione di € 2.250,00 oltre a quelli successivi, sempre
salva ogni diversa, maggiore o minore quantificazione da effettuarsi in seno ad
apposita espletanda consulenza d'ufficio, oltre ad interessi dal dovuto al saldo;
In via istruttoria: … (omissis).
In ogni caso, con vittoria di competenze procuratorie e spese di lite (ivi comprese
quelle di C.T.U. e C.T.P.), spese generali ed accessori di legge.”;
per parte convenuta:
“a) in via preliminare e pregiudiziale:
3 - disporre, per i motivi sopra esposti ed in considerazione della connessione della
presente causa con quella pendente avanti a Codesto Tribunale sub n. 3196/2022
R.G. - G.I. Dott. Alex Kuno Tarneller, la riunione dei due procedimenti;
ovvero, in
alternativa, disporre la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.,
sino alla decisione dell'altra causa pendente;
- in ogni caso, fissare nuova udienza di trattazione, ai sensi dell'art. 269 Cod. Proc.
Civ., onde consentire la chiamata in causa del terzo, ossia Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, Codice fiscale e
[...]
P.IVA n. , sedente 39100 Bolzano, Lungo Isarco Sinistro n. 35; P.IVA_2
b) nel merito, in via principale:
- rigettare, per i motivi di cui in narrativa, in quanto infondate sia in fatto che in
diritto le domande tutte degli attori;
c) nel merito, in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree,
dichiarare che il terzo Lega Edil di in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore, Codice fiscale e P.IVA n. , sedente 39100 P.IVA_2
Bolzano, Lungo Isarco Sinistro n. 35, è tenuto a manlevare il convenuto
dall'eventuale accoglimento delle pretese attoree, condannando il medesimo a
rifondere quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in
favore e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
4 d) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, oltre a spese generali, IVA e CAP
come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Gli attori, i coniugi e nonché i coniugi Parte_1 Parte_2
e , sono comproprietari di due case Parte_3 Parte_4
contigue, tavolarmente identificate rispettivamente con la p.ed. 792 e con la p.m. 2
della p.ed. 24/2, entrambe del C.C. Laives, site in via Marconi a Laives (BZ), e, in tale qualità1, sono comproprietari di un'area cortilizia comune (p.m. 5 della p.ed. 24/2
del C.C. Laives), sotto la quale si trovano le pp.mm. 7 e 8 della citata p.ed. 24/2, che sono due posti auto di proprietà dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
e la p.m. 6, sempre della medesima p.ed., che è un posto auto e un ripostiglio di proprietà dei coniugi e (cfr. gli estratti Parte_3 Parte_4
tavolari: docc. 1 - 5, 7 e la planimetria: doc. 6, delle parti attrici).
2. A seguito di infiltrazioni d'acqua provenienti dall'area cortilizia sovrastante i detti posti auto e il ripostiglio, gli attori hanno appaltato alla società convenuta
[...]
i lavori di impermeabilizzazione e di successiva pavimentazione dell'area in CP_1
questione. Il contratto di appalto è stato stipulato sulla base di un preventivo,
predisposto dalla convenuta e recante la data del 23/08/2021 (doc. 8 e 15 delle parti
5 attrici)2. Il 30/08/2021 gli attori hanno pagato l'acconto convenuto di € 10.176,00
(cfr. i docc. 17 e 18 delle parti attrici3), “somma per la quale, ad oggi, nonostante
varie richieste, non è stato mai emesso alcun documento giustificativo” (atto di citazione, p. 3, n. 9).
3. Gli attori riferiscono che i lavori appaltati, avviati tardivamente nel settembre
20214, non sono mai stati terminati, nonostante i solleciti (cfr. e-mail: doc. 11 delle parti attrici) e, nella parte compiuta, consistente nella “posa del nuovo manto di
impermeabilizzazione (previe le necessarie demolizioni descritte nell'offerta)” (atto di citazione, p. 3, n. 10), sono risultati gravemente difettosi, perché “dal soffitto
dell'autorimessa pioveva acqua in numerosi punti, sicché “la situazione era
addirittura peggiorata rispetto a quella che vi era prima della posa del nuovo manto”
(atto di citazione, p. 3, n. 12). Invero, nell'inverno tra il 2021 e il 2022, le “prime
piogge successive al rifacimento del manto colsero i committenti di sorpresa, al
punto che tre autoveicoli degli attori subirono danni alla verniciatura (è noto che le
acque che percolano dalle murature hanno un alto contenuto di acidità e sortiscono
effetti corrosivi sulla vernice delle auto) e i committenti hanno dovuto rassegnarsi,
per evitare ulteriori danni, a non usare i posti auto per il parcheggio di veicoli” (atto di citazione, p. 3 s, n. 13). 2 Al preventivo è acclusa una postilla relativa al ripristino della pavimentazione di una pertinenza dei soli coniugi e . Parte_1 Parte_2 3 L'importo di Euro 6.784,00 è stato corrisposto dai coniugi e e l'importo di Euro Parte_1 Parte_2
3.392,00 dai coniugi e . Parte_3 Parte_4 4 Il preventivo della convenuta riporta la seguente programmazione temporale: “I lavori, compatibilmente con le date di arrivo dei materiali e le condizioni meteorologiche, potranno essere iniziati entro il mese di agosto 2021 ed essere completati entro il mese di settembre 2021, salvo cause di forza maggiore” (doc. 8 e 15 delle parti attrici).
6 4. Poiché anche la diffida ad adempiere del 18/05/2022, con la quale si intimava all'appaltatore ad adempiere “integralmente e a regola d'arte” tutte le obbligazioni assunte entro il termine di trenta giorni, a pena di risoluzione del contratto (diffida ad adempiere: doc. 12 delle parti attrici), non ha sortito l'effetto sperato, gli attori si sono rivolti a un consulente di parte per la valutazione della difettosità dell'opera eseguita e dei danni subiti (cfr. la relazione tecnica dell'ing. doc. 14 delle Persona_1
parti attrici) che ha accertato che “il problema può essere risolto solo demolendo tutto
il lavoro fin qui svolto – guaina fortemente lesionata compresa – per poi procedere
al totale rifacimento delle lavorazioni, seguendo pedissequamente le regole
dell'arte” (citazione riportata nell'atto di citazione, p. 6). Ne è seguita la demolizione e il successivo rifacimento di tutta l'opera a cura della (cfr. le fatture Controparte_4
emesse dalla doc. 21 delle parti attrici). Controparte_4
5. Ora gli attori chiedono l'accertamento della risoluzione del contratto d'appalto concluso con la convenuta, la restituzione degli acconti versati (Euro 10.176,00) e il risarcimento dei danni subiti, consistenti nelle spese di demolizione e rifacimento dell'opera (Euro 59.440,00 oltre IVA), nei danni occorsi alle loro tre autovetture
(Euro 10.000,00) nonché nei danni derivanti dalla perdita della facoltà di utilizzare i posti auto interrati (Euro 2.250,00).
6. La società convenuta costituitasi in giudizio, ammette di avere CP_1
ricevuto “un acconto pari a complessivi Euro 10.176,00” (comparsa, p. 4, n. 1).
Espone che la realizzazione dell'opera appaltata è stata eseguita da “una ditta terza,
7 la Lega Edil di AD ME, cui l'odierna convenuta aveva subappaltato la
realizzazione delle opere” e che “i gravi vizi rilevati sono da attribuirsi integralmente
alla subappaltatrice” (comparsa, p. 3). L'ammissione della difettosità dell'opera in questione risulta confermata dalla produzione di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale (doc. 1 di parte convenuta), opposizione presentata da (e iscritta sub. n. R.G. 3196/2022 - Giudice dott. Alex CP_1
Kuno Tarneller) contro il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Lega Edil di AD
ME. Nella sua opposizione la convenuta imputa all'opposta impresa individuale i vizi dell'opera commissionata (riconducibili alla mancata copertura della guaina appena messa e alla pendenza errata del massetto), che hanno causato
“infiltrazioni nel parcheggio sottostante” e “danni alle automobili ivi ricoverate, tutti
dovuti alla caduta della calce e del calcare” (opposizione: doc. 1, p. 4), nonché il ritardo accumulato e, infine, l'abbandono del cantiere “senza addurre alcuna
giustificazione” (opposizione: doc. 1, p. 5). Poiché ritiene necessario “l'esecuzione
ex novo delle opere chieste dalla committenza”, stima il relativo danno in
“complessivi Euro 54.000,00” (opposizione: doc. 1, p. 6).
7. Sulla “quantificazione del danno” il convenuto ritiene che “con riferimento alle
spese di rifacimento delle opere, i conteggi effettuati dagli attori sono corrispondenti
alla quantificazione effettuata dalla convenuta nel procedimento pendente contro la
”, ma contesta il quantum richiesto dagli attori per i Controparte_3
danni causati alle autovetture e per l'inagibilità dei posti auto, “apparendo l'importo
8 di Euro 10.000,00.- del tutto sproporzionato e nemmeno documentato, così come
l'importo di Euro 2.250,00.- per l'asserita impossibilità di usare i posti auto”
(comparsa, p. 5).
8. Date le ammissioni in questione, la richiesta, in via principale, “di rigettare, per i
motivi di cui in narrativa, in quanto infondate sia in fatto che in diritto le domande
tutte degli attori” (cfr. le conclusioni sopra riportate) si configura come mera clausola di stile. L'unica domanda effettivamente rilevante è quella subordinata di manleva,
diretta contro la che la convenuta auspica possa CP_3 CP_3
diventare parte nel presente procedimento, o tramite la riunione al procedimento d'opposizione (sub n. 3196/2022 R.G.) o tramite la chiamata in causa richiesta (cfr. le conclusioni poste in via preliminare sopra riportate).
9. Le aspettative della convenuta non si sono realizzate: il Giudice ha dichiarato, con ordinanza del 07/11/2023, l'inammissibilità della chiamata in causa della CP_3
di per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 163-bis c.p.c., CP_3
esclusivamente addebitabile alla stessa chiamante per la tardività della notifica.
Inoltre, il Giudice dott. Tarneller, con ordinanza del 29/03/2024, ha rigettato la riunione della presente causa con la sua sub R.G. 3196/22. In ordine alle altre evenienze processuali, degne di essere ricordate, si menziona la rinuncia al mandato del procuratore della parte convenuta, depositata il 02/04/2024, senza che sia subentrato un altro procuratore e senza che sia stata svolta alcuna attività processuale dopo la rinuncia in questione, fatta eccezione per la comparsa di un procuratore
9 delegato all'udienza del 17/07/2025, durante la quale ha spiegato la modifica della compagine sociale della convenuta (cfr. la visura camerale: doc. 22 delle parti attrici)
e la sopravvenienza di un nuovo rappresentante legale con il quale non sussiste un rapporto di fiducia (cfr. il verbale d'udienza del 17/07/2025). Con ordinanza del
15/08/2025 il sottoscritto ha fissato l'udienza per trattazione scritta ex artt. 127-ter,
128 e 281-sexies c.p.c. (quest'ultimo art. nella versione ante Cartabia) per l'11/12/2025.
10. Vagliate le risultanze processuali, si perviene ad accogliere le richieste delle parti attrici, nei limiti e per i motivi che si diranno, in primo luogo, il richiesto accertamento con conseguente dichiarazione dell'avvenuta risoluzione ope legis del contratto d'appalto in questione, da accogliere ai sensi dell'art. 1454 c.c. È pacifica tra le parti la conclusione del contratto d'appalto per facta concludentia, sulla base dell'offerta della convenuta5 (docc. 8 e 15 delle parti attrici). Risulta documentata, da parte delle parti attrici, l'invio della diffida ad adempiere alla controparte contenente tutti i requisiti di cui all'art. 1454 c.c.; della diffida, peraltro, la convenuta dà conto nel suo atto di opposizione (doc. 1 di parte convenuta6). Ancora, l'inadempimento contestato nella diffida, ossia i vizi dell'opera riscontrati e l'abbandono del cantiere, è
pacificamente ammesso dalla parte convenuta. Si richiama sul punto quanto già sopra
(sub n. 6) esposto sul contenuto della comparsa, nonché dell'atto di opposizione
10 allegato alla stessa. Si considera “congruo”, ai sensi dell'art. 1454 c.c., il termine di
30 giorni concesso per l'adempimento richiesto, in quanto è in sintonia con il termine di completamento dei lavori di cui all'offerta del 23/08/20217. Parimenti, fuori discussione è la circostanza che il richiesto adempimento non è stato eseguito, poiché
la convenuta stessa, nell'atto di opposizione, ritiene doveroso il rifacimento di tutto
ex novo (cfr. già sopra sub n. 6). Ne consegue che il contratto d'appalto “è risolto di
diritto” (art. 1454, comma 3, c.c.), circostanza di cui si dà atto nel dispositivo della sentenza.
11. Dall'accertata risoluzione ne consegue l'obbligo di restituzione degli acconti versati dalle parti attrici alla parte convenuta, per un ammontare complessivo di Euro
10.176,00 (cfr. sopra sub n. 2), somma riconosciuta dallo stesso convenuto (cfr. sopra sub n. 6) e della quale le parti attrici si dichiarano “creditori in solido” (come,
peraltro, anche per le richieste risarcitorie - cfr. le conclusioni sopra riportate). Infatti,
gli acconti versati, poiché la risoluzione ha eliminato con effetto “ex tunc” (art. 1458
c.c.) il contratto, non hanno più alcun titolo giustificativo, e diventano “indebito
oggettivo” (art. 2033 c.c.), come espressamente statuito dalla Corte di Cassazione:
“Accertata la mancanza di causa adquirendi a seguito
della risoluzione del contratto per inadempimento, l'azione accordata dalla legge per
conseguire la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è
quella di ripetizione di indebito oggettivo” (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 08/01/2025,
11 n. 423). Ne consegue che le restituzioni “quando attengono a somme di danaro,
danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione
monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli
interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente”
(Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 04/06/2018, n. 14289).
12. Sulla decorrenza degli interessi legali ai sensi dell'art. 2033 c.c. si rileva che la convenuta era, al più tardi, in mala fede dal momento in cui era trascorso inutilmente il termine di 30 giorni a seguito della trasmissione dell'intimazione ad adempiere,
avvenuta il 18/05/2022, ossia dal 18/06/2022. Ne consegue che alle parti attrici spetta, in solido, il pagamento della somma di Euro 10.176,00 con gli interessi legali dal 18/06/2022 fino al saldo. È appena il caso di precisare che la spettanza del saggio maggiorato ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., avrebbe richiesto un'espressa domanda, circostanza che vale anche per gli interessi da applicare alle somme risarcitorie accordate di seguito8.
13. Spetta alle parti attrici anche il risarcimento del danno “per le spese di
demolizione e rifacimento dell'opera, nonché per direzione lavori e coordinamento
della sicurezza”, nella misura richiesta di “€ 59.440 (oltre IVA)”. Detta
quantificazione, tratta dalla relazione tecnica di parte dell'ing. Persona_1
(Euro 55.440,00 per le opere e Euro 5.000,00 per le spese tecniche: doc. 14 delle parti
12 attrici), non è stata contestata dalla parte convenuta, che non solo concorda sulla necessità di demolire e rifare l'intera opera (cfr. sopra sub n. 6), ma riconosce i conteggi delle parti attrici (cfr. sopra sub. n. 7). Si aggiunge che le somme realmente spese dalle parti attrici per la demolizione e il rifacimento dell'opera a cura della
(doc. 21 delle parti attrici: le fatture ammontano a Euro 73.9209) Controparte_4
oltrepassano le somme richieste in giudizio.
14. La somma di Euro 55.440,00 dev'essere assoggettata all'IVA del 10% (cfr. le fatture della con questa percentuale d'IVA10), mentre la somma di Controparte_4
Euro 5.000,00 per le prestazioni tecniche sconta l'IVA ordinaria del 22%. Si giunge,
pertanto, alla somma complessiva di Euro 67.084,00 (Euro 60.984,00 per le opere e
Euro 6.100,00 per le spese tecniche).
15. Diversamente dalla restituzione degli acconti versati, si ricade ora nell'ambito di un vero e proprio risarcimento del danno, che, sebbene trovi la sua fonte nella responsabilità contrattuale, costituisce un debito di valore con la conseguente necessità della rivalutazione. Infatti, la giurisprudenza della Cassazione ha esteso il noto insegnamento delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995 in materia di responsabilità
extracontrattuale anche alla responsabilità risarcitoria contrattuale11, con la conseguenza che anche “in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali
diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del
13 credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a
decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di
risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari
dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di
valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe
conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
27/12/2022, n. 37798). Si precisa che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “la rivalutazione rappresenta una componente
necessaria nella stessa determinazione del credito, che ha la funzione di reintegrare
il patrimonio del danneggiato nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se il
danno non fosse stato prodotto e che il giudice è tenuto, pertanto, a liquidare
d'ufficio (da ultimo, fra molte, Cass. nn. 16963/09, 15928/09, 5567/09)” (Cass. civ.,
Sez. I, Sent., 05/12/2011, n. 25950).
16. L'evento del danno in questione, dal quale decorrono sia la rivalutazione, da effettuare per proteggere il potere d'acquisto con i parametri dell'ISTAT, sia gli interessi remuneratori, che si ritiene equo stabilirli nella misura degli interessi legali,
si ha con l'inutile decorso dei trenta giorni di cui alla diffida ad adempiere (doc. 12
delle parti attrici), avvenuto il 18/06/2022, evento che ha causato non soltanto la risoluzione del contratto, ma ha comportato per le parti attrici la necessità di sostenere la demolizione e il rifacimento dell'opera. La parte convenuta deve, perciò,
pagare alle parti attrici la somma di Euro 67.084,00, da rivalutare dal 18/06/2022
14 annualmente con gli indici ISTAT, con l'aggiunta, alle somme così rivalutate, degli interessi legali vigenti nei periodi corrispondenti, sino alla data della sentenza, e dopo la stessa, una volta tramutato con la sentenza il debito di valore in debito di valuta,
soltanto con gli interessi legali fino al saldo.
17. Con riferimento al risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni “alle
autovetture ed alle suppellettili ricoverati nei locali interrati, in ragione di €
10.000,00, e dei danni correlati alla perdita della facoltà di usare i posti auto
interrati in ragione di € 2.250” (cfr. le conclusioni delle parti attrici sopra riportate),
la parte convenuta non contesta l'an debeatur, ma la quantificazione proposta (cfr.
sopra sub n. 7). La critica della convenuta, secondo cui i danni non sono documentati,
è fondata. All'udienza del 17/07/2025 l'attore sig. interrogato Parte_1
liberamente dal Giudice, ha precisato che per le tre autovetture sono state fatte soltanto stime verbali dei danni riportati: Euro 4.500 per la sua GLC 300 Mercedes,
Euro 3.500,00 per la KIA della sig.ra e Euro 1.500,00 per Parte_4
l'autovettura del sig. . Sul mancato utilizzo dei posti auto ha Parte_3
riferito “che l'importo mensile di Euro 50,00 è quello che veniva richiesto dai
proprietari nelle vicinanze che avevano a disposizione dei garage. In parte abbiamo
tenuto fuori le macchine, in parte abbiamo pagato in contanti per posti affittati”
(verbale d'udienza del 17/07/2025).
18. Data l'impossibilità di provare l'ammontare del danno (pacifico nell'an), subentra la valutazione equitativa del Giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c. A tal riguardo si tiene
15 conto che i danni alla vernice di un'autovettura nera, rappresentati dalle foto n. 36 -
40 (doc. 14 - 3 delle parti attrici: allegato 3 della consulenza , non appaiono Per_1
gravi per cui si ritiene equo fissare il costo della rinverniciatura parziale delle tre autovetture con la somma di Euro 3.600,00 (Euro 1.200 per ciascuna macchina). Per
risarcire il danneggiamento delle suppellettili (cfr. foto 8, 10, 11, 12, 30, 31: doc. 14 -
3 delle parti attrici), che appaiono di scarso valore, si ritiene equo fissare la somma di
Euro 400,00. Con riferimento al mancato utilizzo dei posti auto si ritiene che il periodo di inagibilità del garage, indicato dagli attori con 15 mesi (cfr. la comparsa,
p. 6) debba essere decurtato a 12 mesi, perché può essere a carico della parte convenuta soltanto dal novembre 2021 fino a ottobre 2022, in quanto è ragionevole presumere che entro quattro mesi e mezzo dalla risoluzione del contratto
(18/06/2022) fosse stato possibile completare la demolizione e la ricostruzione dell'opera. Tenuto conto che appare giustificato calcolare Euro 50 per ogni mese e autovettura, si giunge alla somma complessiva di Euro 1.800,00.
19. Alla somma risarcitoria per i danni alle autovetture, alle suppellettili e per il mancato utilizzo dei posti auto, che ammonta a complessivi Euro 5.800,00, spetta,
come sopra esposto con riferimento al risarcimento per il rifacimento dell'opera, la rivalutazione e gli interessi legali, annualmente, con la decorrenza dal 30/11/2021, in
16 quanto a partire da tale data (approssimativa)12 si sono verificati i danni derivanti da massicce infiltrazioni a causa delle forti piogge autunnali-invernali.
20. Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c. e devono,
perciò, essere rimborsate dalla parte convenuta alle parti attrici. La liquidazione del compenso di avvocato, indicato nel dispositivo, avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione 52.001-260.000, parametri medi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione. Tra le spese vive liquidabili rientra, oltre al contributo unificato e alla marca da bollo, anche l'esborso per la consulenza di parte (richiesta nelle conclusioni: cfr. sopra), che può essere liquidato con Euro
1.600,00.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. RG. 733/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1. accerta e dichiara la risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., del contratto d'appalto concluso tra le parti attrici , Parte_1 Parte_2 [...]
e e la parte convenuta per facta Parte_3 Parte_4 CP_1
concludentia, in accoglimento dell'offerta della parte convenuta del 23 agosto 2021;
17 2. condanna la parte convenuta di pagare alle parti attrici CP_1 Pt_1
, e ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
creditori in solido, la somma di Euro 10.176,00 con gli interessi legali dal
18/06/2022 fino al saldo;
3. condanna la parte convenuta di pagare alle parti attrici CP_1 Pt_1
, e ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
creditori in solido, a titolo di risarcimento del danno per le spese di demolizione e rifacimento dell'opera, incluse anche le spese tecniche, la somma di Euro 67.084,00
rivalutata secondo i parametri ISTAT e con gli interessi legali, annualmente, dal
18/06/2022 fino alla data della sentenza e dopo la stessa soltanto con gli interessi legali fino al saldo;
4. condanna la parte convenuta di pagare alle parti attrici CP_1 Pt_1
, e ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
creditori in solido, a titolo di risarcimento per i danni alle autovetture ed alle suppellettili e per la perdita della facoltà di usare i posti auto, la somma di Euro
5.800,00 rivalutata secondo i parametri ISTAT e con gli interessi legali, anno per anno, dal 30/11/2021 fino alla data della sentenza e dopo la stessa soltanto con gli interessi legali fino al saldo;
5. condanna la parte convenuta a rimborsare alle parti attrici CP_1 Pt_1
, e ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
creditori in solido, a titolo di spese di lite, Euro 14.103,00 per compenso di avvocato,
18 oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, Euro
2.386,00 per spese esenti, e per le successive occorrende.
Così deciso in Bolzano (BZ), il 12/12/2205, a seguito di udienza per trattazione scritta tenutasi l'11/12/2025.
Il Giudice
GÜ MO
(firma digitale)
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I coniugi e anche nella loro qualità di proprietari pro tempore della p.m. 7 della p.ed. Parte_1 Parte_2 24/2 (posto auto). 5 Cfr. la comparsa, p. 4, n. 1: “Corrisponde al vero che gli attori accettarono l'offerta della convenuta per facta concludentia”. 6 Cfr. opposizione, p. 5: “… la committenza trasmetteva tramite il proprio legale, Avv. Giuseppe Piccoli, una diffida ove si contestavano ulteriormente i vizi delle opere, i danni cagionati alle auto ricoverate nei garage e i ritardi nella consegna”. 7 Cfr. la programmazione temporale citata sopra sub nota 4. 8 Cfr. il chiarimento reso dalle Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza 07/05/2024, n. 12449, che ha precisato come la spettanza dei c.d. “superinteressi”, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., presuppone un apposito accertamento del Giudice sui presupposti di applicazione degli stessi, accertamento che richiede, a sua volta, un'apposita domanda giudiziale. 9 La somma non considerare l'ultima fattura allegata che riguarda l'isolamento del terrazzo di proprietà esclusiva di e , corrispondente alla “postilla” nell'offerta della convenuta (cfr. docc. 8 e 15 delle Parte_1 Parte_2 parti attrici). 10IVA agevolata per i contratti d'appalto di manutenzione straordinaria degli immobili destinati ad abitazione. 11 Cfr. sul punto espressamente Cass. civ., Sez. I, Sent.,05/12/2011, n. 25950. 12 Nella comparsa le parti attrici parlano di “novembre - dicembre 2021” (comparsa, p. 3, n. 12); secondo la parte convenuta le infiltrazioni con danni alle autovetture si sarebbero già verificate “verso la fine del mese di settembre” (opposizione, p. 4: doc. 1 di parte convenuta).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AN
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico GÜ MO,
viste le note scritte depositate;
visti e applicati gli artt.127-ter, comma 5, e 128 c.p.c.;
emette e deposita,
con riferimento all'udienza per trattazione scritta dell'11/12/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. R.G. 733/2023 pendente tra le
parti attrici:
- nato il [...] a [...], codice fiscale: Parte_1
, C.F._1
- , nata il [...] a [...], codice fiscale: Parte_2
, C.F._2
- , nato il [...] a [...], codice fiscale: Parte_3
, C.F._3
1 - , nata il [...] a [...], codice fiscale Parte_4
C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. GIUSEPPE PICCOLI di Bolzano, codice fiscale
, e la C.F._5
parte convenuta: in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
codice fiscale: , rappresentata e difesa dall'avv. NETTIS NICOLA. P.IVA_1
OGGETTO
Risoluzione di contratto d'appalto, restituzione degli acconti versati e
risarcimento danni.
CONCLUSIONI
per le parti attrici:
“Voglia il Tribunale, contrariis reiectis,
in via principale:
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto astretto tra gli attori
, e e (già Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_1
per grave inadempimento di quest'ultima, ai sensi degli artt. 1453 e ss. CP_2
c.c., occorrendo anche ex art. 1662 c.c.
e, per l'effetto,
2 - condannare (già , in persona del legale rappresentante pro CP_1 CP_2
tempore, al pagamento in favore degli attori , Parte_1 Parte_2 [...]
e , che se ne dichiarano creditori in solido, Parte_3 Parte_4
a. alla restituzione degli acconti percepiti in ragione di € 10.176,00 oltre ad interessi
dal dovuto al saldo;
b. al risarcimento del danno per le spese di demolizione e rifacimento dell'opera,
nonché per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in ragione di €
59.440,00 (oltre IVA), salva ogni diversa, maggiore o minore quantificazione da
effettuarsi in seno ad apposita espletanda consulenza d'ufficio, oltre ad interessi dal
dovuto al saldo;
c. al risarcimento dei danni alle autovetture ed alle suppellettili ricoverati nei locali
interrati, in ragione di € 10.000,00, e dei danni correlati alla perdita della facoltà di
usare i posti auto interrati in ragione di € 2.250,00 oltre a quelli successivi, sempre
salva ogni diversa, maggiore o minore quantificazione da effettuarsi in seno ad
apposita espletanda consulenza d'ufficio, oltre ad interessi dal dovuto al saldo;
In via istruttoria: … (omissis).
In ogni caso, con vittoria di competenze procuratorie e spese di lite (ivi comprese
quelle di C.T.U. e C.T.P.), spese generali ed accessori di legge.”;
per parte convenuta:
“a) in via preliminare e pregiudiziale:
3 - disporre, per i motivi sopra esposti ed in considerazione della connessione della
presente causa con quella pendente avanti a Codesto Tribunale sub n. 3196/2022
R.G. - G.I. Dott. Alex Kuno Tarneller, la riunione dei due procedimenti;
ovvero, in
alternativa, disporre la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.,
sino alla decisione dell'altra causa pendente;
- in ogni caso, fissare nuova udienza di trattazione, ai sensi dell'art. 269 Cod. Proc.
Civ., onde consentire la chiamata in causa del terzo, ossia Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, Codice fiscale e
[...]
P.IVA n. , sedente 39100 Bolzano, Lungo Isarco Sinistro n. 35; P.IVA_2
b) nel merito, in via principale:
- rigettare, per i motivi di cui in narrativa, in quanto infondate sia in fatto che in
diritto le domande tutte degli attori;
c) nel merito, in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree,
dichiarare che il terzo Lega Edil di in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore, Codice fiscale e P.IVA n. , sedente 39100 P.IVA_2
Bolzano, Lungo Isarco Sinistro n. 35, è tenuto a manlevare il convenuto
dall'eventuale accoglimento delle pretese attoree, condannando il medesimo a
rifondere quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in
favore e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
4 d) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, oltre a spese generali, IVA e CAP
come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Gli attori, i coniugi e nonché i coniugi Parte_1 Parte_2
e , sono comproprietari di due case Parte_3 Parte_4
contigue, tavolarmente identificate rispettivamente con la p.ed. 792 e con la p.m. 2
della p.ed. 24/2, entrambe del C.C. Laives, site in via Marconi a Laives (BZ), e, in tale qualità1, sono comproprietari di un'area cortilizia comune (p.m. 5 della p.ed. 24/2
del C.C. Laives), sotto la quale si trovano le pp.mm. 7 e 8 della citata p.ed. 24/2, che sono due posti auto di proprietà dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
e la p.m. 6, sempre della medesima p.ed., che è un posto auto e un ripostiglio di proprietà dei coniugi e (cfr. gli estratti Parte_3 Parte_4
tavolari: docc. 1 - 5, 7 e la planimetria: doc. 6, delle parti attrici).
2. A seguito di infiltrazioni d'acqua provenienti dall'area cortilizia sovrastante i detti posti auto e il ripostiglio, gli attori hanno appaltato alla società convenuta
[...]
i lavori di impermeabilizzazione e di successiva pavimentazione dell'area in CP_1
questione. Il contratto di appalto è stato stipulato sulla base di un preventivo,
predisposto dalla convenuta e recante la data del 23/08/2021 (doc. 8 e 15 delle parti
5 attrici)2. Il 30/08/2021 gli attori hanno pagato l'acconto convenuto di € 10.176,00
(cfr. i docc. 17 e 18 delle parti attrici3), “somma per la quale, ad oggi, nonostante
varie richieste, non è stato mai emesso alcun documento giustificativo” (atto di citazione, p. 3, n. 9).
3. Gli attori riferiscono che i lavori appaltati, avviati tardivamente nel settembre
20214, non sono mai stati terminati, nonostante i solleciti (cfr. e-mail: doc. 11 delle parti attrici) e, nella parte compiuta, consistente nella “posa del nuovo manto di
impermeabilizzazione (previe le necessarie demolizioni descritte nell'offerta)” (atto di citazione, p. 3, n. 10), sono risultati gravemente difettosi, perché “dal soffitto
dell'autorimessa pioveva acqua in numerosi punti, sicché “la situazione era
addirittura peggiorata rispetto a quella che vi era prima della posa del nuovo manto”
(atto di citazione, p. 3, n. 12). Invero, nell'inverno tra il 2021 e il 2022, le “prime
piogge successive al rifacimento del manto colsero i committenti di sorpresa, al
punto che tre autoveicoli degli attori subirono danni alla verniciatura (è noto che le
acque che percolano dalle murature hanno un alto contenuto di acidità e sortiscono
effetti corrosivi sulla vernice delle auto) e i committenti hanno dovuto rassegnarsi,
per evitare ulteriori danni, a non usare i posti auto per il parcheggio di veicoli” (atto di citazione, p. 3 s, n. 13). 2 Al preventivo è acclusa una postilla relativa al ripristino della pavimentazione di una pertinenza dei soli coniugi e . Parte_1 Parte_2 3 L'importo di Euro 6.784,00 è stato corrisposto dai coniugi e e l'importo di Euro Parte_1 Parte_2
3.392,00 dai coniugi e . Parte_3 Parte_4 4 Il preventivo della convenuta riporta la seguente programmazione temporale: “I lavori, compatibilmente con le date di arrivo dei materiali e le condizioni meteorologiche, potranno essere iniziati entro il mese di agosto 2021 ed essere completati entro il mese di settembre 2021, salvo cause di forza maggiore” (doc. 8 e 15 delle parti attrici).
6 4. Poiché anche la diffida ad adempiere del 18/05/2022, con la quale si intimava all'appaltatore ad adempiere “integralmente e a regola d'arte” tutte le obbligazioni assunte entro il termine di trenta giorni, a pena di risoluzione del contratto (diffida ad adempiere: doc. 12 delle parti attrici), non ha sortito l'effetto sperato, gli attori si sono rivolti a un consulente di parte per la valutazione della difettosità dell'opera eseguita e dei danni subiti (cfr. la relazione tecnica dell'ing. doc. 14 delle Persona_1
parti attrici) che ha accertato che “il problema può essere risolto solo demolendo tutto
il lavoro fin qui svolto – guaina fortemente lesionata compresa – per poi procedere
al totale rifacimento delle lavorazioni, seguendo pedissequamente le regole
dell'arte” (citazione riportata nell'atto di citazione, p. 6). Ne è seguita la demolizione e il successivo rifacimento di tutta l'opera a cura della (cfr. le fatture Controparte_4
emesse dalla doc. 21 delle parti attrici). Controparte_4
5. Ora gli attori chiedono l'accertamento della risoluzione del contratto d'appalto concluso con la convenuta, la restituzione degli acconti versati (Euro 10.176,00) e il risarcimento dei danni subiti, consistenti nelle spese di demolizione e rifacimento dell'opera (Euro 59.440,00 oltre IVA), nei danni occorsi alle loro tre autovetture
(Euro 10.000,00) nonché nei danni derivanti dalla perdita della facoltà di utilizzare i posti auto interrati (Euro 2.250,00).
6. La società convenuta costituitasi in giudizio, ammette di avere CP_1
ricevuto “un acconto pari a complessivi Euro 10.176,00” (comparsa, p. 4, n. 1).
Espone che la realizzazione dell'opera appaltata è stata eseguita da “una ditta terza,
7 la Lega Edil di AD ME, cui l'odierna convenuta aveva subappaltato la
realizzazione delle opere” e che “i gravi vizi rilevati sono da attribuirsi integralmente
alla subappaltatrice” (comparsa, p. 3). L'ammissione della difettosità dell'opera in questione risulta confermata dalla produzione di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale (doc. 1 di parte convenuta), opposizione presentata da (e iscritta sub. n. R.G. 3196/2022 - Giudice dott. Alex CP_1
Kuno Tarneller) contro il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Lega Edil di AD
ME. Nella sua opposizione la convenuta imputa all'opposta impresa individuale i vizi dell'opera commissionata (riconducibili alla mancata copertura della guaina appena messa e alla pendenza errata del massetto), che hanno causato
“infiltrazioni nel parcheggio sottostante” e “danni alle automobili ivi ricoverate, tutti
dovuti alla caduta della calce e del calcare” (opposizione: doc. 1, p. 4), nonché il ritardo accumulato e, infine, l'abbandono del cantiere “senza addurre alcuna
giustificazione” (opposizione: doc. 1, p. 5). Poiché ritiene necessario “l'esecuzione
ex novo delle opere chieste dalla committenza”, stima il relativo danno in
“complessivi Euro 54.000,00” (opposizione: doc. 1, p. 6).
7. Sulla “quantificazione del danno” il convenuto ritiene che “con riferimento alle
spese di rifacimento delle opere, i conteggi effettuati dagli attori sono corrispondenti
alla quantificazione effettuata dalla convenuta nel procedimento pendente contro la
”, ma contesta il quantum richiesto dagli attori per i Controparte_3
danni causati alle autovetture e per l'inagibilità dei posti auto, “apparendo l'importo
8 di Euro 10.000,00.- del tutto sproporzionato e nemmeno documentato, così come
l'importo di Euro 2.250,00.- per l'asserita impossibilità di usare i posti auto”
(comparsa, p. 5).
8. Date le ammissioni in questione, la richiesta, in via principale, “di rigettare, per i
motivi di cui in narrativa, in quanto infondate sia in fatto che in diritto le domande
tutte degli attori” (cfr. le conclusioni sopra riportate) si configura come mera clausola di stile. L'unica domanda effettivamente rilevante è quella subordinata di manleva,
diretta contro la che la convenuta auspica possa CP_3 CP_3
diventare parte nel presente procedimento, o tramite la riunione al procedimento d'opposizione (sub n. 3196/2022 R.G.) o tramite la chiamata in causa richiesta (cfr. le conclusioni poste in via preliminare sopra riportate).
9. Le aspettative della convenuta non si sono realizzate: il Giudice ha dichiarato, con ordinanza del 07/11/2023, l'inammissibilità della chiamata in causa della CP_3
di per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 163-bis c.p.c., CP_3
esclusivamente addebitabile alla stessa chiamante per la tardività della notifica.
Inoltre, il Giudice dott. Tarneller, con ordinanza del 29/03/2024, ha rigettato la riunione della presente causa con la sua sub R.G. 3196/22. In ordine alle altre evenienze processuali, degne di essere ricordate, si menziona la rinuncia al mandato del procuratore della parte convenuta, depositata il 02/04/2024, senza che sia subentrato un altro procuratore e senza che sia stata svolta alcuna attività processuale dopo la rinuncia in questione, fatta eccezione per la comparsa di un procuratore
9 delegato all'udienza del 17/07/2025, durante la quale ha spiegato la modifica della compagine sociale della convenuta (cfr. la visura camerale: doc. 22 delle parti attrici)
e la sopravvenienza di un nuovo rappresentante legale con il quale non sussiste un rapporto di fiducia (cfr. il verbale d'udienza del 17/07/2025). Con ordinanza del
15/08/2025 il sottoscritto ha fissato l'udienza per trattazione scritta ex artt. 127-ter,
128 e 281-sexies c.p.c. (quest'ultimo art. nella versione ante Cartabia) per l'11/12/2025.
10. Vagliate le risultanze processuali, si perviene ad accogliere le richieste delle parti attrici, nei limiti e per i motivi che si diranno, in primo luogo, il richiesto accertamento con conseguente dichiarazione dell'avvenuta risoluzione ope legis del contratto d'appalto in questione, da accogliere ai sensi dell'art. 1454 c.c. È pacifica tra le parti la conclusione del contratto d'appalto per facta concludentia, sulla base dell'offerta della convenuta5 (docc. 8 e 15 delle parti attrici). Risulta documentata, da parte delle parti attrici, l'invio della diffida ad adempiere alla controparte contenente tutti i requisiti di cui all'art. 1454 c.c.; della diffida, peraltro, la convenuta dà conto nel suo atto di opposizione (doc. 1 di parte convenuta6). Ancora, l'inadempimento contestato nella diffida, ossia i vizi dell'opera riscontrati e l'abbandono del cantiere, è
pacificamente ammesso dalla parte convenuta. Si richiama sul punto quanto già sopra
(sub n. 6) esposto sul contenuto della comparsa, nonché dell'atto di opposizione
10 allegato alla stessa. Si considera “congruo”, ai sensi dell'art. 1454 c.c., il termine di
30 giorni concesso per l'adempimento richiesto, in quanto è in sintonia con il termine di completamento dei lavori di cui all'offerta del 23/08/20217. Parimenti, fuori discussione è la circostanza che il richiesto adempimento non è stato eseguito, poiché
la convenuta stessa, nell'atto di opposizione, ritiene doveroso il rifacimento di tutto
ex novo (cfr. già sopra sub n. 6). Ne consegue che il contratto d'appalto “è risolto di
diritto” (art. 1454, comma 3, c.c.), circostanza di cui si dà atto nel dispositivo della sentenza.
11. Dall'accertata risoluzione ne consegue l'obbligo di restituzione degli acconti versati dalle parti attrici alla parte convenuta, per un ammontare complessivo di Euro
10.176,00 (cfr. sopra sub n. 2), somma riconosciuta dallo stesso convenuto (cfr. sopra sub n. 6) e della quale le parti attrici si dichiarano “creditori in solido” (come,
peraltro, anche per le richieste risarcitorie - cfr. le conclusioni sopra riportate). Infatti,
gli acconti versati, poiché la risoluzione ha eliminato con effetto “ex tunc” (art. 1458
c.c.) il contratto, non hanno più alcun titolo giustificativo, e diventano “indebito
oggettivo” (art. 2033 c.c.), come espressamente statuito dalla Corte di Cassazione:
“Accertata la mancanza di causa adquirendi a seguito
della risoluzione del contratto per inadempimento, l'azione accordata dalla legge per
conseguire la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è
quella di ripetizione di indebito oggettivo” (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 08/01/2025,
11 n. 423). Ne consegue che le restituzioni “quando attengono a somme di danaro,
danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione
monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli
interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente”
(Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 04/06/2018, n. 14289).
12. Sulla decorrenza degli interessi legali ai sensi dell'art. 2033 c.c. si rileva che la convenuta era, al più tardi, in mala fede dal momento in cui era trascorso inutilmente il termine di 30 giorni a seguito della trasmissione dell'intimazione ad adempiere,
avvenuta il 18/05/2022, ossia dal 18/06/2022. Ne consegue che alle parti attrici spetta, in solido, il pagamento della somma di Euro 10.176,00 con gli interessi legali dal 18/06/2022 fino al saldo. È appena il caso di precisare che la spettanza del saggio maggiorato ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., avrebbe richiesto un'espressa domanda, circostanza che vale anche per gli interessi da applicare alle somme risarcitorie accordate di seguito8.
13. Spetta alle parti attrici anche il risarcimento del danno “per le spese di
demolizione e rifacimento dell'opera, nonché per direzione lavori e coordinamento
della sicurezza”, nella misura richiesta di “€ 59.440 (oltre IVA)”. Detta
quantificazione, tratta dalla relazione tecnica di parte dell'ing. Persona_1
(Euro 55.440,00 per le opere e Euro 5.000,00 per le spese tecniche: doc. 14 delle parti
12 attrici), non è stata contestata dalla parte convenuta, che non solo concorda sulla necessità di demolire e rifare l'intera opera (cfr. sopra sub n. 6), ma riconosce i conteggi delle parti attrici (cfr. sopra sub. n. 7). Si aggiunge che le somme realmente spese dalle parti attrici per la demolizione e il rifacimento dell'opera a cura della
(doc. 21 delle parti attrici: le fatture ammontano a Euro 73.9209) Controparte_4
oltrepassano le somme richieste in giudizio.
14. La somma di Euro 55.440,00 dev'essere assoggettata all'IVA del 10% (cfr. le fatture della con questa percentuale d'IVA10), mentre la somma di Controparte_4
Euro 5.000,00 per le prestazioni tecniche sconta l'IVA ordinaria del 22%. Si giunge,
pertanto, alla somma complessiva di Euro 67.084,00 (Euro 60.984,00 per le opere e
Euro 6.100,00 per le spese tecniche).
15. Diversamente dalla restituzione degli acconti versati, si ricade ora nell'ambito di un vero e proprio risarcimento del danno, che, sebbene trovi la sua fonte nella responsabilità contrattuale, costituisce un debito di valore con la conseguente necessità della rivalutazione. Infatti, la giurisprudenza della Cassazione ha esteso il noto insegnamento delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995 in materia di responsabilità
extracontrattuale anche alla responsabilità risarcitoria contrattuale11, con la conseguenza che anche “in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali
diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del
13 credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a
decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di
risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari
dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di
valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe
conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
27/12/2022, n. 37798). Si precisa che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “la rivalutazione rappresenta una componente
necessaria nella stessa determinazione del credito, che ha la funzione di reintegrare
il patrimonio del danneggiato nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se il
danno non fosse stato prodotto e che il giudice è tenuto, pertanto, a liquidare
d'ufficio (da ultimo, fra molte, Cass. nn. 16963/09, 15928/09, 5567/09)” (Cass. civ.,
Sez. I, Sent., 05/12/2011, n. 25950).
16. L'evento del danno in questione, dal quale decorrono sia la rivalutazione, da effettuare per proteggere il potere d'acquisto con i parametri dell'ISTAT, sia gli interessi remuneratori, che si ritiene equo stabilirli nella misura degli interessi legali,
si ha con l'inutile decorso dei trenta giorni di cui alla diffida ad adempiere (doc. 12
delle parti attrici), avvenuto il 18/06/2022, evento che ha causato non soltanto la risoluzione del contratto, ma ha comportato per le parti attrici la necessità di sostenere la demolizione e il rifacimento dell'opera. La parte convenuta deve, perciò,
pagare alle parti attrici la somma di Euro 67.084,00, da rivalutare dal 18/06/2022
14 annualmente con gli indici ISTAT, con l'aggiunta, alle somme così rivalutate, degli interessi legali vigenti nei periodi corrispondenti, sino alla data della sentenza, e dopo la stessa, una volta tramutato con la sentenza il debito di valore in debito di valuta,
soltanto con gli interessi legali fino al saldo.
17. Con riferimento al risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni “alle
autovetture ed alle suppellettili ricoverati nei locali interrati, in ragione di €
10.000,00, e dei danni correlati alla perdita della facoltà di usare i posti auto
interrati in ragione di € 2.250” (cfr. le conclusioni delle parti attrici sopra riportate),
la parte convenuta non contesta l'an debeatur, ma la quantificazione proposta (cfr.
sopra sub n. 7). La critica della convenuta, secondo cui i danni non sono documentati,
è fondata. All'udienza del 17/07/2025 l'attore sig. interrogato Parte_1
liberamente dal Giudice, ha precisato che per le tre autovetture sono state fatte soltanto stime verbali dei danni riportati: Euro 4.500 per la sua GLC 300 Mercedes,
Euro 3.500,00 per la KIA della sig.ra e Euro 1.500,00 per Parte_4
l'autovettura del sig. . Sul mancato utilizzo dei posti auto ha Parte_3
riferito “che l'importo mensile di Euro 50,00 è quello che veniva richiesto dai
proprietari nelle vicinanze che avevano a disposizione dei garage. In parte abbiamo
tenuto fuori le macchine, in parte abbiamo pagato in contanti per posti affittati”
(verbale d'udienza del 17/07/2025).
18. Data l'impossibilità di provare l'ammontare del danno (pacifico nell'an), subentra la valutazione equitativa del Giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c. A tal riguardo si tiene
15 conto che i danni alla vernice di un'autovettura nera, rappresentati dalle foto n. 36 -
40 (doc. 14 - 3 delle parti attrici: allegato 3 della consulenza , non appaiono Per_1
gravi per cui si ritiene equo fissare il costo della rinverniciatura parziale delle tre autovetture con la somma di Euro 3.600,00 (Euro 1.200 per ciascuna macchina). Per
risarcire il danneggiamento delle suppellettili (cfr. foto 8, 10, 11, 12, 30, 31: doc. 14 -
3 delle parti attrici), che appaiono di scarso valore, si ritiene equo fissare la somma di
Euro 400,00. Con riferimento al mancato utilizzo dei posti auto si ritiene che il periodo di inagibilità del garage, indicato dagli attori con 15 mesi (cfr. la comparsa,
p. 6) debba essere decurtato a 12 mesi, perché può essere a carico della parte convenuta soltanto dal novembre 2021 fino a ottobre 2022, in quanto è ragionevole presumere che entro quattro mesi e mezzo dalla risoluzione del contratto
(18/06/2022) fosse stato possibile completare la demolizione e la ricostruzione dell'opera. Tenuto conto che appare giustificato calcolare Euro 50 per ogni mese e autovettura, si giunge alla somma complessiva di Euro 1.800,00.
19. Alla somma risarcitoria per i danni alle autovetture, alle suppellettili e per il mancato utilizzo dei posti auto, che ammonta a complessivi Euro 5.800,00, spetta,
come sopra esposto con riferimento al risarcimento per il rifacimento dell'opera, la rivalutazione e gli interessi legali, annualmente, con la decorrenza dal 30/11/2021, in
16 quanto a partire da tale data (approssimativa)12 si sono verificati i danni derivanti da massicce infiltrazioni a causa delle forti piogge autunnali-invernali.
20. Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c. e devono,
perciò, essere rimborsate dalla parte convenuta alle parti attrici. La liquidazione del compenso di avvocato, indicato nel dispositivo, avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione 52.001-260.000, parametri medi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione. Tra le spese vive liquidabili rientra, oltre al contributo unificato e alla marca da bollo, anche l'esborso per la consulenza di parte (richiesta nelle conclusioni: cfr. sopra), che può essere liquidato con Euro
1.600,00.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. RG. 733/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1. accerta e dichiara la risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., del contratto d'appalto concluso tra le parti attrici , Parte_1 Parte_2 [...]
e e la parte convenuta per facta Parte_3 Parte_4 CP_1
concludentia, in accoglimento dell'offerta della parte convenuta del 23 agosto 2021;
17 2. condanna la parte convenuta di pagare alle parti attrici CP_1 Pt_1
, e ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
creditori in solido, la somma di Euro 10.176,00 con gli interessi legali dal
18/06/2022 fino al saldo;
3. condanna la parte convenuta di pagare alle parti attrici CP_1 Pt_1
, e ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
creditori in solido, a titolo di risarcimento del danno per le spese di demolizione e rifacimento dell'opera, incluse anche le spese tecniche, la somma di Euro 67.084,00
rivalutata secondo i parametri ISTAT e con gli interessi legali, annualmente, dal
18/06/2022 fino alla data della sentenza e dopo la stessa soltanto con gli interessi legali fino al saldo;
4. condanna la parte convenuta di pagare alle parti attrici CP_1 Pt_1
, e ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
creditori in solido, a titolo di risarcimento per i danni alle autovetture ed alle suppellettili e per la perdita della facoltà di usare i posti auto, la somma di Euro
5.800,00 rivalutata secondo i parametri ISTAT e con gli interessi legali, anno per anno, dal 30/11/2021 fino alla data della sentenza e dopo la stessa soltanto con gli interessi legali fino al saldo;
5. condanna la parte convenuta a rimborsare alle parti attrici CP_1 Pt_1
, e ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
creditori in solido, a titolo di spese di lite, Euro 14.103,00 per compenso di avvocato,
18 oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, Euro
2.386,00 per spese esenti, e per le successive occorrende.
Così deciso in Bolzano (BZ), il 12/12/2205, a seguito di udienza per trattazione scritta tenutasi l'11/12/2025.
Il Giudice
GÜ MO
(firma digitale)
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I coniugi e anche nella loro qualità di proprietari pro tempore della p.m. 7 della p.ed. Parte_1 Parte_2 24/2 (posto auto). 5 Cfr. la comparsa, p. 4, n. 1: “Corrisponde al vero che gli attori accettarono l'offerta della convenuta per facta concludentia”. 6 Cfr. opposizione, p. 5: “… la committenza trasmetteva tramite il proprio legale, Avv. Giuseppe Piccoli, una diffida ove si contestavano ulteriormente i vizi delle opere, i danni cagionati alle auto ricoverate nei garage e i ritardi nella consegna”. 7 Cfr. la programmazione temporale citata sopra sub nota 4. 8 Cfr. il chiarimento reso dalle Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza 07/05/2024, n. 12449, che ha precisato come la spettanza dei c.d. “superinteressi”, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., presuppone un apposito accertamento del Giudice sui presupposti di applicazione degli stessi, accertamento che richiede, a sua volta, un'apposita domanda giudiziale. 9 La somma non considerare l'ultima fattura allegata che riguarda l'isolamento del terrazzo di proprietà esclusiva di e , corrispondente alla “postilla” nell'offerta della convenuta (cfr. docc. 8 e 15 delle Parte_1 Parte_2 parti attrici). 10IVA agevolata per i contratti d'appalto di manutenzione straordinaria degli immobili destinati ad abitazione. 11 Cfr. sul punto espressamente Cass. civ., Sez. I, Sent.,05/12/2011, n. 25950. 12 Nella comparsa le parti attrici parlano di “novembre - dicembre 2021” (comparsa, p. 3, n. 12); secondo la parte convenuta le infiltrazioni con danni alle autovetture si sarebbero già verificate “verso la fine del mese di settembre” (opposizione, p. 4: doc. 1 di parte convenuta).