CA
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/12/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 108/2023 R. G., vertente tra
nato a [...] il [...], c.f.: , titolare Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'omonima ditta con sede in Giardini Naxos, P. IVA: , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Catania, viale Libertà 221, presso e nello studio dell'avv. Francesco Gervasi (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura agli atti del giudizio di primo grado,
APPELLANTE contro in persona del suo procuratore dr.ssa con sede legale in Milano, Controparte_1 CP_2
c.f.: , succeduta, con effetto dal 1° gennaio 2017, alla P.IVA_2 Controparte_3 in virtù di atto di fusione (c.d. propria) tra la predetta e la Controparte_4 ai rogiti del Notaio di Milano del 13/12/2016, Rep. n. 13.501, Racc. n. 7.087, Persona_1 rappresentata e difesa, per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.
NO PO (con PEC indicata), elettivamente domiciliata in Messina, strada San Giacomo n. 19, presso lo studio del predetto difensore,
APPELLATA
_____________________
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina – seconda sezione civile n. 140/2023 del 23 gennaio 2023 in materia di contratti bancari – nullità clausole – ripetizione di indebito.
1 ***************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle già formulate nei precedenti atti e verbali di causa che, in questa sede, devono intendersi espressamente richiamate e trascritte, insiste nella richiesta di rinnovazione della CTU contabile, insiste nella richiesta di condanna della banca appellata al pagamento delle spese legali relative al doppio grado di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 cpc, in favore del sottoscritto procuratore e difensore antistatario”.
Per l'appellata: “precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto nei precedenti atti e verbali di causa e, in particolare, insiste nel rigetto dell'appello ex adverso proposto
e nel rigetto della richiesta di rinnovo della C.T.U. di primo grado. Solo nella denegata ipotesi in cui sia disposto un nuovo accertamento tecnico-contabile, si chiede che sia conferito al C.T.U. l'incarico di escludere dal saldo finale gli interessi e le competenze (€ 5.125,910=) pagati con le rimesse solutorie effettuate dal correntista nel periodo (01/01/1997 – 18/06/2004) oggetto dell'eccepita prescrizione”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7 febbraio 2023 ha proposto appello, contro la Parte_1 già , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 Controparte_3 avverso la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina, in parziale accoglimento delle domande da lui proposte, dichiarata la nullità dei tassi di interesse oltre-soglia nel I e II trimestre
2012, espunta la commissione di massimo scoperto ed applicata la capitalizzazione degli interessi passivi dal 22 maggio 2008, ha accertato che il saldo del conto corrente n. 141735 al 1° gennaio 2014 era pari a € 54.508,24 a debito del correntista, con una differenza tra saldo banca e saldo ricalcolato pari a € 10.461,17, rigettando ogni altra domanda e compensando per tre quarti le spese di lite, ponendo a carico della banca convenuta il residuo, liquidato in € 58,25 per esborsi e € 1.350,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva;
ha posto, infine, le spese di c.t.u. a carico, per un quarto, dell'attore e, per tre quarti, della BANCA.
L'appellante ha contestato la pronuncia impugnata per i motivi di cui si dirà più avanti ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse ritenuta e dichiarata l'usurarietà originaria del contratto di apertura di credito del 12 dicembre 2000, del contratto di apertura di credito del 23 maggio 2008, del contratto di apertura di credito del 30 giugno 2009 e del contratto di apertura di credito del 19 gennaio 2012
(tutti allegati agli atti del giudizio di primo grado e tutti, a suo dire, erroneamente esclusi dall'accertamento tecnico effettuato dal C.t.u., nonostante riferibili al rapporto di conto corrente n.
141735), nonché che fosse ritenuto e dichiarato che gli interessi passivi addebitati sul c/c 141735 andavano radicalmente espunti ex art. 1815 c.c. e che si accertasse e dichiarasse il saldo legittimo del
2 c/c 141735, espungendo radicalmente gli interessi passivi, le commissioni e le spese ex art. 1815 c.c., previa rinnovazione della c.t.u. contabile tenendo conto dei criteri di calcolo stabiliti dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 16303 del 2018, nonché computando, nella determinazione del TEG, la capitalizzazione trimestrale degli interessi come stabilito dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 33964 del 17 novembre 2022. Ha chiesto, altresì, che fosse ritenuta e dichiarata errata la relazione suppletiva di c.t.u. perché la formula stabilita dalla CA d'TA, utilizzata dal Consulente, non tiene conto né della né della capitalizzazione degli interessi, Pt_2 contrariamente a quanto stabilito dalla Suprema Corte di cassazione.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 9 giugno 2023 si è costituita la CP_1
in persona del legale rappresentante p.t. (già , resistendo
[...] Controparte_3 all'appello, di cui ha contestato uno per uno i motivi, chiedendone il rigetto.
Con vittoria di spese e compensi.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e rimessa al merito la delibazione della richiesta di rinnovo della c.t.u. avanzata da parte appellante – giusta ordinanza di questa Corte del 17 luglio 2023 –, è stata fissata l'udienza del 22 aprile 2024 per la precisazione delle conclusioni, aggiornata poi, per ragioni di sovraccarico del ruolo, al 2 dicembre
2024.
In tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Col primo motivo di appello contesta la decisione impugnata per avere condiviso Parte_1 il metodo di calcolo del tasso usurario utilizzato dal C.t.u. nella sua relazione integrativa, basato sulle istruzioni della CA d'TA.
Sostiene che tale metodo, secondo il quale nel calcolo del TEG non si tiene conto né della c.m.s., né della capitalizzazione degli interessi, non sarebbe condiviso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che, con sentenza n. 16303/2018, hanno affermato che la commissione di massimo scoperto è rilevante ai fini dell'accertamento dell'usurarietà originaria delle condizioni economiche pattuite.
Richiamato così il principio fissato dalle Sezioni Unite, ribadisce che il Tribunale non avrebbe dovuto tenere conto, ai fini della decisione, della relazione suppletiva anzidetta, aggiungendo anche che la
Corte di cassazione, con sentenza n. 33964 del 17 novembre 2022, ha stabilito che nel calcolo del
3 TEG, ai fini della verifica della usura, deve tenersi conto pure degli effetti della capitalizzazione degli interessi, contrariamente a quanto stabilito dalla CA d'TA.
Tale che il Giudice di prime cure avrebbe - a suo dire - dovuto disporre la rinnovazione della c.t.u. alla luce dei recenti arresti della Suprema Corte e dei criteri di calcolo dalla stessa stabiliti, previa declaratoria che la CA d'TA non ha il potere normativo di decidere e definire il metodo di calcolo del TEG e di stabilire cosa includere e cosa escludere, dovendosi pertanto fare riferimento in via esclusiva alla metodologia di calcolo stabilita dalla Corte di cassazione con le citate sentenze.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
L'appellante si limita a censurare l'adesione da parte del Tribunale al metodo di calcolo del tasso soglia dell'usura utilizzato dal C.t.u. nella relazione integrativa, su sollecitazione dello stesso Giudice di prime cure, in quanto basato sulle istruzioni della CA d'TA, sostenendo che trattasi di un criterio non condiviso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (di cui alla sentenza n. 16303/2018), nonché in contrasto con quanto stabilito dalla stessa Corte (sezione semplice) con sentenza n.
33964/2022.
Esso non terrebbe conto, nel calcolo del TEG, della commissione di massimo scoperto, né della capitalizzazione degli interessi, confliggendo così con i principi di cui alle suddette pronunce della
Corte di cassazione.
La censura si appalesa generica e fine a sé stessa, non consentendo, anzitutto, alla Corte di verificare l'interesse concreto sotteso alla sua stessa formulazione, dal momento che l'appellante non precisa se e in che modo il ricorso alla diversa metodologia invocata potrebbe avere concreti effetti sulla propria posizione debitoria e/o creditoria verso la BANCA.
Ma ciò che rileva in via dirimente è l'imprecisione delle ragioni poste a fondamento della critica (di tipo metodologico), oltre alla loro inesattezza in iure, dato che, a differenza di quanto sostiene in maniera aspecifica l'appellante, sono le stesse Sezioni Unite della Suprema Corte, nella nota sentenza del 2018 da lui indicata, ad evidenziare (testualmente) che “non è esatto che le commissioni di massimo scoperto non siano incluse nei decreti ministeriali emanati nel periodo, che qui interessa, anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis. Dell'ammontare medio delle CMS, espresso in termini percentuali, quei decreti danno in realtà atto, sia a pure a parte (in calce alla tabella dei TEGM), seguendo le indicazioni fornite dalla CA d'TA nelle richiamate Istruzioni come formulate sin dalla prima volta il 30 settembre 1996”; aggiungono ancora, sul punto, le Sezioni Unite che, in realtà, i decreti ministeriali suddetti danno atto dell'ammontare medio delle CMS, espresso in termini percentuali, seguendo le indicazioni fornite dalla CA
d'TA nelle più volte richiamate Istruzioni come formulate sin dalla prima volta il 30
4 settembre 1996 e come successivamente aggiornate sino al febbraio 2006, le quali chiariscono che, seppure la commissione di massimo scoperto non entri nel calcolo del TEG, essa viene, comunque, rilevata separatamente ed espressa in termini percentuali e il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione, rapportando
l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale
è stata applicata. Peraltro – aggiunge il Giudie nomofilattico - l'aggiornamento successivo (delle
Istruzioni stesse), effettuato nell'agosto 2009, uniformandosi al disposto del D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, cit., nel frattempo entrato in vigore, inserisce invece la CMS nel calcolo del TEGM.
Conclude, sul punto, il Supremo Consesso che la presenza di tale dato nei decreti ministeriali – che seguono le indicazioni fornite dalla CA d'TA - è sufficiente al fine di escludere la difformità degli stessi rispetto alle previsioni di legge perché consente la piena comparazione - tenendo conto di tutti gli elementi che la legge prevede, comprese le commissioni di massimo scoperto - tra i corrispettivi della prestazione creditizia praticati nelle fattispecie concrete e il tasso soglia, in ciò sostanziandosi, appunto, la funzione propria dei decreti in questione, che risulta, dunque, adempiuta.
La sentenza prosegue puntualizzando poi che “la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, stabilisce, infatti che <<il ministro del tesoro, sentiti la banca d'italia e l'ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo spese, escluse quelle per imposte tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche dagli intermediari finanziari (...) nel corso trimestre precedente operazioni della stessa natura. i valori medi derivanti da tale rilevazione sono pubblicati senza ritardo nella
Prima Sezione Civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 108/2023 R. G., vertente tra
nato a [...] il [...], c.f.: , titolare Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'omonima ditta con sede in Giardini Naxos, P. IVA: , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Catania, viale Libertà 221, presso e nello studio dell'avv. Francesco Gervasi (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura agli atti del giudizio di primo grado,
APPELLANTE contro in persona del suo procuratore dr.ssa con sede legale in Milano, Controparte_1 CP_2
c.f.: , succeduta, con effetto dal 1° gennaio 2017, alla P.IVA_2 Controparte_3 in virtù di atto di fusione (c.d. propria) tra la predetta e la Controparte_4 ai rogiti del Notaio di Milano del 13/12/2016, Rep. n. 13.501, Racc. n. 7.087, Persona_1 rappresentata e difesa, per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.
NO PO (con PEC indicata), elettivamente domiciliata in Messina, strada San Giacomo n. 19, presso lo studio del predetto difensore,
APPELLATA
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Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina – seconda sezione civile n. 140/2023 del 23 gennaio 2023 in materia di contratti bancari – nullità clausole – ripetizione di indebito.
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CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle già formulate nei precedenti atti e verbali di causa che, in questa sede, devono intendersi espressamente richiamate e trascritte, insiste nella richiesta di rinnovazione della CTU contabile, insiste nella richiesta di condanna della banca appellata al pagamento delle spese legali relative al doppio grado di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 cpc, in favore del sottoscritto procuratore e difensore antistatario”.
Per l'appellata: “precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto nei precedenti atti e verbali di causa e, in particolare, insiste nel rigetto dell'appello ex adverso proposto
e nel rigetto della richiesta di rinnovo della C.T.U. di primo grado. Solo nella denegata ipotesi in cui sia disposto un nuovo accertamento tecnico-contabile, si chiede che sia conferito al C.T.U. l'incarico di escludere dal saldo finale gli interessi e le competenze (€ 5.125,910=) pagati con le rimesse solutorie effettuate dal correntista nel periodo (01/01/1997 – 18/06/2004) oggetto dell'eccepita prescrizione”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7 febbraio 2023 ha proposto appello, contro la Parte_1 già , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 Controparte_3 avverso la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina, in parziale accoglimento delle domande da lui proposte, dichiarata la nullità dei tassi di interesse oltre-soglia nel I e II trimestre
2012, espunta la commissione di massimo scoperto ed applicata la capitalizzazione degli interessi passivi dal 22 maggio 2008, ha accertato che il saldo del conto corrente n. 141735 al 1° gennaio 2014 era pari a € 54.508,24 a debito del correntista, con una differenza tra saldo banca e saldo ricalcolato pari a € 10.461,17, rigettando ogni altra domanda e compensando per tre quarti le spese di lite, ponendo a carico della banca convenuta il residuo, liquidato in € 58,25 per esborsi e € 1.350,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva;
ha posto, infine, le spese di c.t.u. a carico, per un quarto, dell'attore e, per tre quarti, della BANCA.
L'appellante ha contestato la pronuncia impugnata per i motivi di cui si dirà più avanti ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse ritenuta e dichiarata l'usurarietà originaria del contratto di apertura di credito del 12 dicembre 2000, del contratto di apertura di credito del 23 maggio 2008, del contratto di apertura di credito del 30 giugno 2009 e del contratto di apertura di credito del 19 gennaio 2012
(tutti allegati agli atti del giudizio di primo grado e tutti, a suo dire, erroneamente esclusi dall'accertamento tecnico effettuato dal C.t.u., nonostante riferibili al rapporto di conto corrente n.
141735), nonché che fosse ritenuto e dichiarato che gli interessi passivi addebitati sul c/c 141735 andavano radicalmente espunti ex art. 1815 c.c. e che si accertasse e dichiarasse il saldo legittimo del
2 c/c 141735, espungendo radicalmente gli interessi passivi, le commissioni e le spese ex art. 1815 c.c., previa rinnovazione della c.t.u. contabile tenendo conto dei criteri di calcolo stabiliti dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 16303 del 2018, nonché computando, nella determinazione del TEG, la capitalizzazione trimestrale degli interessi come stabilito dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 33964 del 17 novembre 2022. Ha chiesto, altresì, che fosse ritenuta e dichiarata errata la relazione suppletiva di c.t.u. perché la formula stabilita dalla CA d'TA, utilizzata dal Consulente, non tiene conto né della né della capitalizzazione degli interessi, Pt_2 contrariamente a quanto stabilito dalla Suprema Corte di cassazione.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 9 giugno 2023 si è costituita la CP_1
in persona del legale rappresentante p.t. (già , resistendo
[...] Controparte_3 all'appello, di cui ha contestato uno per uno i motivi, chiedendone il rigetto.
Con vittoria di spese e compensi.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e rimessa al merito la delibazione della richiesta di rinnovo della c.t.u. avanzata da parte appellante – giusta ordinanza di questa Corte del 17 luglio 2023 –, è stata fissata l'udienza del 22 aprile 2024 per la precisazione delle conclusioni, aggiornata poi, per ragioni di sovraccarico del ruolo, al 2 dicembre
2024.
In tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Col primo motivo di appello contesta la decisione impugnata per avere condiviso Parte_1 il metodo di calcolo del tasso usurario utilizzato dal C.t.u. nella sua relazione integrativa, basato sulle istruzioni della CA d'TA.
Sostiene che tale metodo, secondo il quale nel calcolo del TEG non si tiene conto né della c.m.s., né della capitalizzazione degli interessi, non sarebbe condiviso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che, con sentenza n. 16303/2018, hanno affermato che la commissione di massimo scoperto è rilevante ai fini dell'accertamento dell'usurarietà originaria delle condizioni economiche pattuite.
Richiamato così il principio fissato dalle Sezioni Unite, ribadisce che il Tribunale non avrebbe dovuto tenere conto, ai fini della decisione, della relazione suppletiva anzidetta, aggiungendo anche che la
Corte di cassazione, con sentenza n. 33964 del 17 novembre 2022, ha stabilito che nel calcolo del
3 TEG, ai fini della verifica della usura, deve tenersi conto pure degli effetti della capitalizzazione degli interessi, contrariamente a quanto stabilito dalla CA d'TA.
Tale che il Giudice di prime cure avrebbe - a suo dire - dovuto disporre la rinnovazione della c.t.u. alla luce dei recenti arresti della Suprema Corte e dei criteri di calcolo dalla stessa stabiliti, previa declaratoria che la CA d'TA non ha il potere normativo di decidere e definire il metodo di calcolo del TEG e di stabilire cosa includere e cosa escludere, dovendosi pertanto fare riferimento in via esclusiva alla metodologia di calcolo stabilita dalla Corte di cassazione con le citate sentenze.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
L'appellante si limita a censurare l'adesione da parte del Tribunale al metodo di calcolo del tasso soglia dell'usura utilizzato dal C.t.u. nella relazione integrativa, su sollecitazione dello stesso Giudice di prime cure, in quanto basato sulle istruzioni della CA d'TA, sostenendo che trattasi di un criterio non condiviso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (di cui alla sentenza n. 16303/2018), nonché in contrasto con quanto stabilito dalla stessa Corte (sezione semplice) con sentenza n.
33964/2022.
Esso non terrebbe conto, nel calcolo del TEG, della commissione di massimo scoperto, né della capitalizzazione degli interessi, confliggendo così con i principi di cui alle suddette pronunce della
Corte di cassazione.
La censura si appalesa generica e fine a sé stessa, non consentendo, anzitutto, alla Corte di verificare l'interesse concreto sotteso alla sua stessa formulazione, dal momento che l'appellante non precisa se e in che modo il ricorso alla diversa metodologia invocata potrebbe avere concreti effetti sulla propria posizione debitoria e/o creditoria verso la BANCA.
Ma ciò che rileva in via dirimente è l'imprecisione delle ragioni poste a fondamento della critica (di tipo metodologico), oltre alla loro inesattezza in iure, dato che, a differenza di quanto sostiene in maniera aspecifica l'appellante, sono le stesse Sezioni Unite della Suprema Corte, nella nota sentenza del 2018 da lui indicata, ad evidenziare (testualmente) che “non è esatto che le commissioni di massimo scoperto non siano incluse nei decreti ministeriali emanati nel periodo, che qui interessa, anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis. Dell'ammontare medio delle CMS, espresso in termini percentuali, quei decreti danno in realtà atto, sia a pure a parte (in calce alla tabella dei TEGM), seguendo le indicazioni fornite dalla CA d'TA nelle richiamate Istruzioni come formulate sin dalla prima volta il 30 settembre 1996”; aggiungono ancora, sul punto, le Sezioni Unite che, in realtà, i decreti ministeriali suddetti danno atto dell'ammontare medio delle CMS, espresso in termini percentuali, seguendo le indicazioni fornite dalla CA
d'TA nelle più volte richiamate Istruzioni come formulate sin dalla prima volta il 30
4 settembre 1996 e come successivamente aggiornate sino al febbraio 2006, le quali chiariscono che, seppure la commissione di massimo scoperto non entri nel calcolo del TEG, essa viene, comunque, rilevata separatamente ed espressa in termini percentuali e il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione, rapportando
l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale
è stata applicata. Peraltro – aggiunge il Giudie nomofilattico - l'aggiornamento successivo (delle
Istruzioni stesse), effettuato nell'agosto 2009, uniformandosi al disposto del D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, cit., nel frattempo entrato in vigore, inserisce invece la CMS nel calcolo del TEGM.
Conclude, sul punto, il Supremo Consesso che la presenza di tale dato nei decreti ministeriali – che seguono le indicazioni fornite dalla CA d'TA - è sufficiente al fine di escludere la difformità degli stessi rispetto alle previsioni di legge perché consente la piena comparazione - tenendo conto di tutti gli elementi che la legge prevede, comprese le commissioni di massimo scoperto - tra i corrispettivi della prestazione creditizia praticati nelle fattispecie concrete e il tasso soglia, in ciò sostanziandosi, appunto, la funzione propria dei decreti in questione, che risulta, dunque, adempiuta.
La sentenza prosegue puntualizzando poi che “la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, stabilisce, infatti che <<il ministro del tesoro, sentiti la banca d'italia e l'ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo spese, escluse quelle per imposte tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche dagli intermediari finanziari (...) nel corso trimestre precedente operazioni della stessa natura. i valori medi derivanti da tale rilevazione sono pubblicati senza ritardo nella
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 108/2023 R. G., vertente tra
nato a [...] il [...], c.f.: , titolare Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'omonima ditta con sede in Giardini Naxos, P. IVA: , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Catania, viale Libertà 221, presso e nello studio dell'avv. Francesco Gervasi (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura agli atti del giudizio di primo grado,
APPELLANTE contro in persona del suo procuratore dr.ssa con sede legale in Milano, Controparte_1 CP_2
c.f.: , succeduta, con effetto dal 1° gennaio 2017, alla P.IVA_2 Controparte_3 in virtù di atto di fusione (c.d. propria) tra la predetta e la Controparte_4 ai rogiti del Notaio di Milano del 13/12/2016, Rep. n. 13.501, Racc. n. 7.087, Persona_1 rappresentata e difesa, per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.
NO PO (con PEC indicata), elettivamente domiciliata in Messina, strada San Giacomo n. 19, presso lo studio del predetto difensore,
APPELLATA
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Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina – seconda sezione civile n. 140/2023 del 23 gennaio 2023 in materia di contratti bancari – nullità clausole – ripetizione di indebito.
1 ***************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle già formulate nei precedenti atti e verbali di causa che, in questa sede, devono intendersi espressamente richiamate e trascritte, insiste nella richiesta di rinnovazione della CTU contabile, insiste nella richiesta di condanna della banca appellata al pagamento delle spese legali relative al doppio grado di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 cpc, in favore del sottoscritto procuratore e difensore antistatario”.
Per l'appellata: “precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto nei precedenti atti e verbali di causa e, in particolare, insiste nel rigetto dell'appello ex adverso proposto
e nel rigetto della richiesta di rinnovo della C.T.U. di primo grado. Solo nella denegata ipotesi in cui sia disposto un nuovo accertamento tecnico-contabile, si chiede che sia conferito al C.T.U. l'incarico di escludere dal saldo finale gli interessi e le competenze (€ 5.125,910=) pagati con le rimesse solutorie effettuate dal correntista nel periodo (01/01/1997 – 18/06/2004) oggetto dell'eccepita prescrizione”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7 febbraio 2023 ha proposto appello, contro la Parte_1 già , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 Controparte_3 avverso la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina, in parziale accoglimento delle domande da lui proposte, dichiarata la nullità dei tassi di interesse oltre-soglia nel I e II trimestre
2012, espunta la commissione di massimo scoperto ed applicata la capitalizzazione degli interessi passivi dal 22 maggio 2008, ha accertato che il saldo del conto corrente n. 141735 al 1° gennaio 2014 era pari a € 54.508,24 a debito del correntista, con una differenza tra saldo banca e saldo ricalcolato pari a € 10.461,17, rigettando ogni altra domanda e compensando per tre quarti le spese di lite, ponendo a carico della banca convenuta il residuo, liquidato in € 58,25 per esborsi e € 1.350,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva;
ha posto, infine, le spese di c.t.u. a carico, per un quarto, dell'attore e, per tre quarti, della BANCA.
L'appellante ha contestato la pronuncia impugnata per i motivi di cui si dirà più avanti ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse ritenuta e dichiarata l'usurarietà originaria del contratto di apertura di credito del 12 dicembre 2000, del contratto di apertura di credito del 23 maggio 2008, del contratto di apertura di credito del 30 giugno 2009 e del contratto di apertura di credito del 19 gennaio 2012
(tutti allegati agli atti del giudizio di primo grado e tutti, a suo dire, erroneamente esclusi dall'accertamento tecnico effettuato dal C.t.u., nonostante riferibili al rapporto di conto corrente n.
141735), nonché che fosse ritenuto e dichiarato che gli interessi passivi addebitati sul c/c 141735 andavano radicalmente espunti ex art. 1815 c.c. e che si accertasse e dichiarasse il saldo legittimo del
2 c/c 141735, espungendo radicalmente gli interessi passivi, le commissioni e le spese ex art. 1815 c.c., previa rinnovazione della c.t.u. contabile tenendo conto dei criteri di calcolo stabiliti dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 16303 del 2018, nonché computando, nella determinazione del TEG, la capitalizzazione trimestrale degli interessi come stabilito dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 33964 del 17 novembre 2022. Ha chiesto, altresì, che fosse ritenuta e dichiarata errata la relazione suppletiva di c.t.u. perché la formula stabilita dalla CA d'TA, utilizzata dal Consulente, non tiene conto né della né della capitalizzazione degli interessi, Pt_2 contrariamente a quanto stabilito dalla Suprema Corte di cassazione.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 9 giugno 2023 si è costituita la CP_1
in persona del legale rappresentante p.t. (già , resistendo
[...] Controparte_3 all'appello, di cui ha contestato uno per uno i motivi, chiedendone il rigetto.
Con vittoria di spese e compensi.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e rimessa al merito la delibazione della richiesta di rinnovo della c.t.u. avanzata da parte appellante – giusta ordinanza di questa Corte del 17 luglio 2023 –, è stata fissata l'udienza del 22 aprile 2024 per la precisazione delle conclusioni, aggiornata poi, per ragioni di sovraccarico del ruolo, al 2 dicembre
2024.
In tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Col primo motivo di appello contesta la decisione impugnata per avere condiviso Parte_1 il metodo di calcolo del tasso usurario utilizzato dal C.t.u. nella sua relazione integrativa, basato sulle istruzioni della CA d'TA.
Sostiene che tale metodo, secondo il quale nel calcolo del TEG non si tiene conto né della c.m.s., né della capitalizzazione degli interessi, non sarebbe condiviso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che, con sentenza n. 16303/2018, hanno affermato che la commissione di massimo scoperto è rilevante ai fini dell'accertamento dell'usurarietà originaria delle condizioni economiche pattuite.
Richiamato così il principio fissato dalle Sezioni Unite, ribadisce che il Tribunale non avrebbe dovuto tenere conto, ai fini della decisione, della relazione suppletiva anzidetta, aggiungendo anche che la
Corte di cassazione, con sentenza n. 33964 del 17 novembre 2022, ha stabilito che nel calcolo del
3 TEG, ai fini della verifica della usura, deve tenersi conto pure degli effetti della capitalizzazione degli interessi, contrariamente a quanto stabilito dalla CA d'TA.
Tale che il Giudice di prime cure avrebbe - a suo dire - dovuto disporre la rinnovazione della c.t.u. alla luce dei recenti arresti della Suprema Corte e dei criteri di calcolo dalla stessa stabiliti, previa declaratoria che la CA d'TA non ha il potere normativo di decidere e definire il metodo di calcolo del TEG e di stabilire cosa includere e cosa escludere, dovendosi pertanto fare riferimento in via esclusiva alla metodologia di calcolo stabilita dalla Corte di cassazione con le citate sentenze.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
L'appellante si limita a censurare l'adesione da parte del Tribunale al metodo di calcolo del tasso soglia dell'usura utilizzato dal C.t.u. nella relazione integrativa, su sollecitazione dello stesso Giudice di prime cure, in quanto basato sulle istruzioni della CA d'TA, sostenendo che trattasi di un criterio non condiviso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (di cui alla sentenza n. 16303/2018), nonché in contrasto con quanto stabilito dalla stessa Corte (sezione semplice) con sentenza n.
33964/2022.
Esso non terrebbe conto, nel calcolo del TEG, della commissione di massimo scoperto, né della capitalizzazione degli interessi, confliggendo così con i principi di cui alle suddette pronunce della
Corte di cassazione.
La censura si appalesa generica e fine a sé stessa, non consentendo, anzitutto, alla Corte di verificare l'interesse concreto sotteso alla sua stessa formulazione, dal momento che l'appellante non precisa se e in che modo il ricorso alla diversa metodologia invocata potrebbe avere concreti effetti sulla propria posizione debitoria e/o creditoria verso la BANCA.
Ma ciò che rileva in via dirimente è l'imprecisione delle ragioni poste a fondamento della critica (di tipo metodologico), oltre alla loro inesattezza in iure, dato che, a differenza di quanto sostiene in maniera aspecifica l'appellante, sono le stesse Sezioni Unite della Suprema Corte, nella nota sentenza del 2018 da lui indicata, ad evidenziare (testualmente) che “non è esatto che le commissioni di massimo scoperto non siano incluse nei decreti ministeriali emanati nel periodo, che qui interessa, anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis. Dell'ammontare medio delle CMS, espresso in termini percentuali, quei decreti danno in realtà atto, sia a pure a parte (in calce alla tabella dei TEGM), seguendo le indicazioni fornite dalla CA d'TA nelle richiamate Istruzioni come formulate sin dalla prima volta il 30 settembre 1996”; aggiungono ancora, sul punto, le Sezioni Unite che, in realtà, i decreti ministeriali suddetti danno atto dell'ammontare medio delle CMS, espresso in termini percentuali, seguendo le indicazioni fornite dalla CA
d'TA nelle più volte richiamate Istruzioni come formulate sin dalla prima volta il 30
4 settembre 1996 e come successivamente aggiornate sino al febbraio 2006, le quali chiariscono che, seppure la commissione di massimo scoperto non entri nel calcolo del TEG, essa viene, comunque, rilevata separatamente ed espressa in termini percentuali e il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione, rapportando
l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale
è stata applicata. Peraltro – aggiunge il Giudie nomofilattico - l'aggiornamento successivo (delle
Istruzioni stesse), effettuato nell'agosto 2009, uniformandosi al disposto del D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, cit., nel frattempo entrato in vigore, inserisce invece la CMS nel calcolo del TEGM.
Conclude, sul punto, il Supremo Consesso che la presenza di tale dato nei decreti ministeriali – che seguono le indicazioni fornite dalla CA d'TA - è sufficiente al fine di escludere la difformità degli stessi rispetto alle previsioni di legge perché consente la piena comparazione - tenendo conto di tutti gli elementi che la legge prevede, comprese le commissioni di massimo scoperto - tra i corrispettivi della prestazione creditizia praticati nelle fattispecie concrete e il tasso soglia, in ciò sostanziandosi, appunto, la funzione propria dei decreti in questione, che risulta, dunque, adempiuta.
La sentenza prosegue puntualizzando poi che “la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, stabilisce, infatti che <
Gazzetta Ufficiale>>. La funzione dei decreti in questione è dunque essenzialmente di rilevazione dei dati necessari ai fini della determinazione del tasso soglia, in vista della comparazione, con questo, delle condizioni praticate in concreto dagli operatori. Ebbene, anche la rilevazione dell'entità delle CMS è contenuta nei decreti emanati nel periodo precedente all'entrata in vigore del D.L. n.
185 del 2008, art. 2 bis. La circostanza che tale entità sia riportata a parte, e non sia inclusa nel
TEGM strettamente inteso, è un dato formale non incidente sulla sostanza e sulla completezza della rilevazione prevista dalla legge, atteso che (…) viene comunque resa possibile la comparazione di precise quantità ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, secondo la ratio ispiratrice dell'istituto (…)”.
Ciò posto, l'assunto dell'appellante – secondo cui le istruzioni della CA d'TA sarebbero in contrasto con le regole fissate dalle Sezioni Unite – si appalesa assolutamente improprio ove rapportato alle superiori puntualizzazioni, dovendosi anche rammentare, d'altra parte, che è un dato acquisito nella giurisprudenza della Suprema Corte che gli atti e le circolari della CA d'TA - per quanto generali possano nel concreto manifestarsi - debbono comunque rispettare le norme di legge
5 (costituzionale e ordinaria), trattandosi di atti comunque soggetti a queste. Con la conseguenza che, nel caso di riscontrata violazione di legge da parte di uno di questi atti, “si imporrebbe al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità degli stessi e di disapplicarli” (così, in parte motiva, sempre la citata pronuncia di Cass., SS.UU., 20 giugno 2018, n. 16303).
Posta, dunque, la generale soggezione alla legge degli atti della CA d'TA, nel caso in esame la censura dell'appellante non va oltre l'enunciazione della mera contrarietà del criterio adottato dal primo Giudice ai principi delle Sezioni Unite: essa non esplicita, né illustra, cioè, quali sarebbero gli
(ipotetici) vizi interni alla formula approntata dalla CA d'TA nell'ambito delle Istruzioni da questa concretamente dedicate al tema dell'usura, seguite dal Tribunale nel caso concreto.
Ne consegue che la doglianza non può trovare accoglimento non solo per la sua a-specificità, ma anche perché impropria rispetto alle evidenze ed ai principi che è dato trarre da un'attenta lettura della pronuncia delle Sezioni Unite (richiamata dallo stesso appellante), in base alle quali non possono dirsi aprioristicamente e genericamente illegittime le Istruzioni della CA d'TA in punto di usura, ma piuttosto è necessario che la parte che ne invoca l'illegittimità provveda a indicare specificamente i vizi intrinseci alla formula dalla stessa approntata, al fine di ottenerne (se del caso) la disapplicazione in sede giudiziaria per la loro contrarietà alla legge.
Indicazioni e specificazioni che nella specie sono mancate del tutto (si veda da ultimo anche Cass. civ. n. 29794/2024 che in massima testualmente recita: “in tema di rapporti bancari, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni
CA d'TA pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il
TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile
e fine a sé stesso”).
Senza tacere, in chiusura dell'argomento, che, come emerge pacificamente dagli atti e come anche sottolineato dal C.t.u., il rapporto di conto corrente bancario oggetto di causa è stato instaurato il 1° dicembre 1994, in epoca anteriore, cioè, all'introduzione della legge n. 108/1996, non potendosi, perciò, valutare nella specie la sussistenza (o meno) dell'usura originaria, stante che al momento della pattuizione degli interessi (id est alla stipula del contratto bancario) non vi era alcun “tasso-soglia” da rispettare secondo legge.
Dunque, fermo restando tutto quanto si è detto sin qui, nemmeno sarebbe giuridicamente coerente, né conforme ai principi di economia processuale e del giusto processo, procedere ad una (pur invocata) rielaborazione del rapporto dare-avere mediante l'applicazione di un diverso criterio di
6 calcolo del tasso-soglia dell'usura, anche eventualmente computando la capitalizzazione trimestrale degli interessi, in un contesto in cui non è configurabile in radice, né è stata configurata giustamente dal primo Giudice, l'usura originaria e iniziale nel rapporto di c/c di che trattasi (istituto cui si riferisce precipuamente la stessa giurisprudenza richiamata dall'appellante).
Per tutte e per ciascuna di queste ragioni il primo motivo di appello non può essere accolto.
Col secondo motivo il i duole che il primo Giudice abbia ritenuto corretto l'operato del Pt_1
C.t.u. laddove ha escluso la possibilità di accertare, sulla base della documentazione versata in atti, se il tasso dell'interesse debitorio, nei contratti di conto corrente e di conto anticipi per cui è causa, abbia o meno oltrepassato i limiti del c.d. tasso soglia.
Sul punto evidenzia che se è vero che il contratto di conto corrente n. 2226/141735 è stato stipulato in data 1° dicembre 1994, ossia prima dell'entrata in vigore della legge n. 108/1996, è anche vero che gli altri contratti versati agli atti del giudizio, non menzionati dal Consulente d'ufficio, sono stati stipulati dopo l'introduzione della legge medesima.
In particolare, sostiene (come si accennava sopra) che l'Ausiliario tecnico avrebbe dovuto accertare l'usurarietà originaria del contratto di apertura di credito del 12 dicembre 2000, di quello del 23 maggio 2008, del contratto del 30 giugno 2009 e del contratto di apertura di credito del 19 gennaio
2012 - tutti versati in atti -, anche perché il mandato peritale (quesito lettera D) non avrebbe limitato l'accertamento dell'usurarietà originaria al solo contratto di conto corrente, ma lo avrebbe esteso, a suo dire, a tutti i contratti versati in atti, quattro dei quali (ossia quelli da ultimo richiamati) sarebbero stati sottoscritti dopo l'entrata in vigore della legge sull'usura.
Il motivo va disatteso.
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado il a agito per accertare il saldo legittimo Pt_1 di due rapporti bancari intrattenuti con la Banco Popolare società cooperativa, poi CP_1
segnatamente il conto corrente che ha preso il n. 2226141735 ed il mutuo fondiario n.
[...]
2226229193, deducendo la nullità di una serie di clausole relative ai predetti rapporti bancari come meglio specificato negli atti di causa, sino alla comparsa conclusionale di primo grado alle pagg. 1, 2
e 3 (cui qui si rimanda testualmente per brevità).
Nessun riferimento è fatto negli atti di causa – non in quello introduttivo del giudizio di primo grado, né nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., nei quali, com'è noto, si cristallizza definitivamente il thema decidendum, né tanto meno negli atti successivi sino alla comparsa conclusionale (compresa) - a qualsivoglia “conto anticipi” e nemmeno a qualsivoglia contratto di apertura di credito che sarebbe stato stipulato, secondo l'appellante, nel dicembre 2000, nel maggio
2008, nel giugno 2009 e nel gennaio 2012.
7 Il Consulente tecnico d'ufficio, proprio tenendo conto della documentazione acquisita agli atti, ha esaminato unicamente il conto corrente di corrispondenza n. 2226/141735, acceso il 1° dicembre
1994 presso la – filiale di Calatabiano col n. 630136200, che successivamente, dal 1° CP_5 gennaio 2007, ha cambiato numerazione, divenendo 2373/141735, e, ancora dopo, a partire dal 1° aprile 2010 sino al 31 dicembre 2013, è passato all'agenzia di Giardini Naxos prendendo il n.
2226/141735.
Trattasi, invero, dell'unico rapporto in relazione al quale è risultata prodotta in atti la relativa documentazione, come lo stesso C.t.u. ha notato, mentre, quanto al “conto anticipi” - cui pure si fa riferimento nel mandato peritale, senza che, peraltro, l'attore abbia mai parlato nei propri atti di un
“conto anticipi”, ma, semmai, come si è detto sopra, di un “mutuo fondiario” -, l'Ausiliario non ha potuto far altro che rilevare che “in atti non risulta alcuna documentazione (estratti conto capitale e scalare)” (così testualmente a pag. 6 della relazione, subito prima del paragrafo 2.3.1).
Solo in allegato alle note depositate da parte attrice il 23 ottobre 2017, senza alcuna autorizzazione da parte del G. I. e abbondantemente oltre il maturare delle preclusioni istruttorie, sono stati prodotti taluni documenti, tra cui un atto di concessione di apertura di credito del 12 dicembre 2000 e un altro del 30 giugno 2009 (oltre un fido accordato nel febbraio 2011 e una lettera di comunicazione di un fido accordato, datata 10 ottobre 1995), dei quali, però, non si può tenere conto ai fini decisionali, stante la tardività della loro produzione in giudizio.
Il motivo di appello in esame si riferisce a due dei predetti rapporti documentati (quello del 12 dicembre 2000 e quello del 30 giugno 2009) e, come si è visto, ne menziona altri due - segnatamente il contratto di apertura di credito del 23 maggio 2008 e quello del 19 gennaio 2012 -, a dire dell'appellante versati in atti, ma che, in realtà, non sono stati rinvenuti nel fascicolo di parte, nemmeno in allegato alle predette note del 23 ottobre 2017 (si ripete, non autorizzate e con produzione tardiva).
Correttamente, dunque, la statuizione di primo grado non ha contemplato alcuno di questi rapporti, in quanto non hanno formato oggetto del thema decidendum cristallizzato negli atti di parte dell'attore, né sono stati documentati entro i termini delle preclusioni istruttorie, non potendosi in questa sede prendere in considerazione nessuno di tali pretesi “contratti”, pena la violazione delle regole ex art. 345 c.p.c., né, conseguentemente, giova disporre un supplemento di c.t.u. (pure invocato dall'appellante).
Ne discende il rigetto anche del secondo motivo di appello.
Col terzo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, per i trimestri nei quali è stato accertato il superamento del tasso-soglia dell'usura, anziché eliminare del
8 tutto gli interessi debitori secondo il disposto dell'art. 1815, comma 2, c.c., il Tribunale si è limitato a ricondurli entro la soglia sulla considerazione che, nel caso concreto, l'usura acclarata è stata dovuta a modifiche intervenute nel corso del rapporto, non derivandone, perciò, la nullità della clausola determinativa originaria.
Obietta che, secondo autorevole dottrina e secondo una recente pronuncia della Suprema Corte (n.
35118 del 29 novembre 2022), la struttura dell'art.118, comma 2, del T.U.B., attraverso il meccanismo della “proposta di modifica unilaterale del contratto” inviata dalla banca, cui fa seguito l'accettazione tacita da parte del cliente, andrebbe equiparata a quella del patto di cui all'art.1, comma 1, del D. L.
n. 394/2000, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 legge n. 24/2001, secondo il quale “ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'art.1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
In questa prospettiva, la variazione unilaterale che comporti il superamento dei tassi soglia andrebbe ricondotta, a dire dell'appellante, alla figura dell'usura c.d. “originaria”, in netta contrapposizione all'“usura sopravvenuta”, la cui esistenza è stata negata dalla Suprema Corte.
Richiama in proposito alcuni contributi della dottrina e alcune pronunce di merito (per i quali si rimanda alle pagg. 6 e 7 dell'atto di appello), aggiungendo anche che, pur a voler escludere la natura contrattuale del meccanismo previsto dall'art.118 T.U.B., si giungerebbe comunque alle medesime conclusioni.
In tal caso, infatti, si dovrebbe dare maggiore risalto all'aspetto impositivo della vicenda, laddove l'esercizio dello ius variandi comporta l'applicazione di condizioni economiche più gravose rispetto a quelle originariamente pattuite, senza alcuna possibilità per il cliente di opporsi, ma solo di conformarsi o recedere dal contratto, seppure il recesso costituisca una soluzione non simmetrica e, comunque, scarsamente praticabile, soprattutto qualora comporti l'obbligo di pagare un ingente debito.
La fattispecie, così ricostruita, andrebbe assimilata – continua l'appellante - a quella prevista e sanzionata dallo stesso art.644 c.p., consistente nel <farsi dare interessi o altri vantaggi usurari>>, la cui autonomia non è stata affatto esclusa né dall'interpretazione autentica di cui all'art.1, comma
1, del D.L. n.394/2000, convertito in legge n.24/2001, né dalla sentenza delle Sezioni Unite n.
24675/2017.
Entrambe, infatti, seppur concordino nell'attribuire rilevanza al momento in cui gli interessi “sono promessi o comunque convenuti”, piuttosto che a quello del pagamento, presuppongono, comunque,
9 che il comportamento della banca sia conforme al regolamento contrattuale, e cioè che gli interessi concretamente applicati coincidano con quelli pattuiti.
La condotta della banca che, invece, in assenza di specifica pattuizione, pretenda remunerazioni superiori alla soglia di legge, andrebbe equiparata – continua l'appellante - a quella, penalmente rilevante, di chi “si fa dare interessi o altri vantaggi usurari”: a ragionare diversamente, si finirebbe infatti, secondo l'appellante, per legittimare comportamenti elusivi da parte delle banche, alle quali sarebbe consentito, attraverso lo strumento dell'ius variandi, di superare la soglia usuraria senza alcuna sanzione, con evidente disparità di trattamento tra il caso in cui l'interesse sia usurario al momento della pattuizione e quello in cui, invece, divenga tale nel corso del rapporto a seguito dell'iniziativa unilaterale della banca.
, dunque, che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare che, nella specie, si è in presenza di CP_6 usura pattizia con conseguente applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c..
Il motivo va disatteso.
Il Tribunale ha evidenziato che, in base alla stessa prospettazione di parte attrice, il superamento del tasso-soglia è ascrivibile, nel caso di specie, a modifiche intervenute nel corso del rapporto.
Muovendo da tale presupposto, non può non evidenziarsi come solo di usura “sopravvenuta” possa parlarsi nel caso di specie, caratterizzato dal fatto che il rapporto di conto corrente è stato instaurato in epoca anteriore all'introduzione della legge 108/1996; tale che non è predicabile in radice, con riferimento ad esso, l'usurarietà originaria ed iniziale, come giustamente ritenuto dal primo Giudice.
Ora, se, come si legge in sentenza sulla scorta dell'accertamento tecnico eseguito in primo grado, si
è avuto per taluni trimestri, nel corso del rapporto di c/c, il superamento del tasso-soglia, la conseguenza non può certo essere quella prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c. - norma dettata specificamente per il contratto di mutuo e, soprattutto, avendo riguardo solo all'usura cd. “originaria”
-, ma il correntista, in tal caso, avrà diritto alla riconduzione del tasso entro la soglia anti-usura così come statuito dal primo Giudice.
Sul punto vale rilevare, anzitutto, che, diversamente da quanto assume l'appellante, il superamento del tasso soglia non risulta correlato nella specie né a modifiche contrattuali concordate dalle parti, né a quelle risultanti dal regolare esercizio dell'ius variandi ai sensi dell'art. 118 T.U.B. ad opera della banca: nessuna di tali circostanze, che pure l'appellante ha enunciato, in realtà è stata adeguatamente comprovata in giudizio, né riscontrata in maniera chiara ed univoca dal C.t.u.. Costui, invero, ha solo accertato, sulla base dei documenti contabili in atti, il fatto storico dell'avvenuto superamento del tasso soglia in due trimestri (ossia nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2012), senza tuttavia essere stato davvero dimostrato che detto sforamento sia stato dovuto a specifiche modifiche
10 contrattuali concordate dalle parti e/o all'esercizio legittimo dell'ius variandi da parte della BANCA ex art. 118 T.U.B. (va rammentata, a tal fine, anche l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'attore tardivamente, in allegato alle suddette note del 23 ottobre 2017).
Ne deriva che, in questo quadro, può dirsi sussistente una mera “usura sopravvenuta” in via di fatto, ossia l'applicazione, nel corso del rapporto di conto corrente per cui è causa, di interessi superiori al tasso soglia (in assenza - come si sa - di usura originaria per le ragioni cronologiche sopra evidenziate).
Ora, le Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 24675/2017, hanno affermato il principio di diritto
(riferito per vero al contratto di mutuo) secondo il quale, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
In tale ipotesi, un illecito civile sarebbe configurabile solo in presenza della violazione dell'art. 644
c.p., come interpretato dal D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1.
Secondo il Giudice nomofilattico, dunque, la cd. “usura sopravvenuta” non è in realtà usura, anche se nella stessa sentenza viene chiarito che la validità e l'efficacia della clausola originaria di pattuizione degli interessi non comportano necessariamente la legittimità della pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia, la quale potrebbe, in determinate circostanze, essere in contrasto con il canone di buona fede.
Questo principio di diritto, come si è detto, è stato formulato dalle Sezioni Unite con riferimento al mutuo, mentre, quanto alla sua estensione al contratto di conto corrente - di specifico interesse in questa sede – e, più in generale, ai finanziamenti diversi dal mutuo, l'interpretazione della giurisprudenza (e della letteratura giuridica) è tutt'altro che uniforme.
Secondo alcune pronunzie del Giudice di legittimità, per vero maggioritarie, il principio della generale irrilevanza della cosiddetta “usura sopravvenuta” è stato ritenuto applicabile ai contratti di conto corrente (così Cass. civ. nn. 2720/2025; 18013/2024; 8525/2023; 7546/2022).
In senso contrario, tuttavia, è stato affermato in qualche pronuncia che nei rapporti di conto corrente la pretesa della banca di riscuotere interessi divenuti usurari nel corso del rapporto, avendo ad oggetto l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata, è contraria al principio di buona fede,
11 con necessità di escludere per il periodo non già tutti gli importi addebitati a titolo di interessi ma solo gli importi eccedenti il tasso soglia (in tal senso si veda specificamente Cass. civ. n. 27545/2023).
Non essendo questa la sede per ulteriormente approfondire la tematica - che attiene anche e soprattutto alle diversità strutturali indubbiamente esistenti tra il contratto di mutuo (finanziamento con un piano di ammortamento predefinito, che si caratterizza per l'erogazione in un'unica soluzione del capitale e per l'obbligo di restituzione entro un periodo predeterminato) e l'apertura di credito in conto corrente
(che rientra invece nei finanziamenti a utilizzo flessibile, nei quali una parte si impegna a mettere a disposizione dell'altra una certa somma di danaro, da utilizzare in un'unica o più soluzioni, senza alcun obbligo restitutorio in un tempo predefinito) -, dirimente è ai fini della presente disamina il fatto che non vi sono evidenze, nel caso di specie, di “usura pattizia”, come invece vorrebbe l'appellante, dato che, secondo quanto si è già rilevato sopra, non risulta affatto provato che il superamento del tasso-soglia (nei due trimestri di riferimento) sia stato dovuto a modifiche contrattuali e/o all'esercizio dell'ius variandi da parte della banca secondo lo schema legittimo dell'art. 118 T.U.B..
Ed allora, vertendosi senza dubbio nell'ambito dell'usura cd. “sopravvenuta”, non può che confermarsi la statuizione di prime cure di riconduzione degli interessi al tasso-soglia, facendo applicazione del principio della Suprema Corte di cui alla sentenza n. 27545/2023 da ultimo richiamata (stante, d'altra parte, l'acquiescenza della BANCA sul punto specifico).
Ne deriva l'infondatezza anche del terzo motivo di appello.
Al rigetto integrale del gravame segue la condanna di parte appellante, per la regola della soccombenza, al rimborso delle spese processuali del presente grado in favore dell'appellata, che si determinano secondo i parametri tariffari di cui al D.M. n. 147/2022 (qui applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso), avuto riguardo allo scaglione di valore stabilito in base al disputatum, da ritenere indeterminato, siccome non quantificato monetariamente il saldo dare- avere di cui l'appellante invoca il calcolo in questa sede sul presupposto della dedotta usura
“originaria”, e di complessità bassa, stante la bassa entità dell'oggetto del contendere residuato in questa sede, nonché applicando i parametri tariffari minimi, in considerazione della natura e dell'entità delle questioni trattate, di semplice soluzione, e delle relative prestazioni difensive, liquidandole perciò, in complessivi € 4.996 a titolo di onorario - di cui € 1.029 per la fase di studio,
€ 709 per la fase introduttiva, € 1.523 per la fase istruttoria (stante la richiesta di c.t.u. avanzata dall'appellante) e € 1.735 per la fase decisionale -, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
La differenza in minus rispetto all'importo proposto nella notula delle spese depositata in atti dalla difesa della dovuta all'applicazione da parte di questa Corte dello scaglione di Controparte_1
12 valore indeterminabile-complessità bassa e dei parametri tariffari minimi per le ragioni sopra esposte, mentre nella notula è utilizzato lo scaglione “valore indeterminabile-complessità alta” e il parametro tariffario medio, che appaiono alla Corte eccessivi rispetto alle indicazioni di cui all'art. 4, comma 1,
D.M. 55/2014 (come modificato dal citato D.M. 147/2022).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui
“… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da titolare della omonima ditta, con atto notificato il 7 febbraio 2023, nei confronti Parte_1 della (già BANCO POPOLARE società cooperativa), in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Messina – seconda sezione civile n. 140/2023 del 23 gennaio 2023, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante al rimborso delle spese del presente grado in favore del Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., liquidate in complessivi € 4.996 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e
IVA (ove dovuta);
• dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) il 28 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Massimo GULLINO)
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Prima Sezione Civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 108/2023 R. G., vertente tra
nato a [...] il [...], c.f.: , titolare Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'omonima ditta con sede in Giardini Naxos, P. IVA: , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Catania, viale Libertà 221, presso e nello studio dell'avv. Francesco Gervasi (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura agli atti del giudizio di primo grado,
APPELLANTE contro in persona del suo procuratore dr.ssa con sede legale in Milano, Controparte_1 CP_2
c.f.: , succeduta, con effetto dal 1° gennaio 2017, alla P.IVA_2 Controparte_3 in virtù di atto di fusione (c.d. propria) tra la predetta e la Controparte_4 ai rogiti del Notaio di Milano del 13/12/2016, Rep. n. 13.501, Racc. n. 7.087, Persona_1 rappresentata e difesa, per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.
NO PO (con PEC indicata), elettivamente domiciliata in Messina, strada San Giacomo n. 19, presso lo studio del predetto difensore,
APPELLATA
_____________________
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina – seconda sezione civile n. 140/2023 del 23 gennaio 2023 in materia di contratti bancari – nullità clausole – ripetizione di indebito.
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CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle già formulate nei precedenti atti e verbali di causa che, in questa sede, devono intendersi espressamente richiamate e trascritte, insiste nella richiesta di rinnovazione della CTU contabile, insiste nella richiesta di condanna della banca appellata al pagamento delle spese legali relative al doppio grado di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 cpc, in favore del sottoscritto procuratore e difensore antistatario”.
Per l'appellata: “precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto nei precedenti atti e verbali di causa e, in particolare, insiste nel rigetto dell'appello ex adverso proposto
e nel rigetto della richiesta di rinnovo della C.T.U. di primo grado. Solo nella denegata ipotesi in cui sia disposto un nuovo accertamento tecnico-contabile, si chiede che sia conferito al C.T.U. l'incarico di escludere dal saldo finale gli interessi e le competenze (€ 5.125,910=) pagati con le rimesse solutorie effettuate dal correntista nel periodo (01/01/1997 – 18/06/2004) oggetto dell'eccepita prescrizione”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7 febbraio 2023 ha proposto appello, contro la Parte_1 già , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 Controparte_3 avverso la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina, in parziale accoglimento delle domande da lui proposte, dichiarata la nullità dei tassi di interesse oltre-soglia nel I e II trimestre
2012, espunta la commissione di massimo scoperto ed applicata la capitalizzazione degli interessi passivi dal 22 maggio 2008, ha accertato che il saldo del conto corrente n. 141735 al 1° gennaio 2014 era pari a € 54.508,24 a debito del correntista, con una differenza tra saldo banca e saldo ricalcolato pari a € 10.461,17, rigettando ogni altra domanda e compensando per tre quarti le spese di lite, ponendo a carico della banca convenuta il residuo, liquidato in € 58,25 per esborsi e € 1.350,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva;
ha posto, infine, le spese di c.t.u. a carico, per un quarto, dell'attore e, per tre quarti, della BANCA.
L'appellante ha contestato la pronuncia impugnata per i motivi di cui si dirà più avanti ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse ritenuta e dichiarata l'usurarietà originaria del contratto di apertura di credito del 12 dicembre 2000, del contratto di apertura di credito del 23 maggio 2008, del contratto di apertura di credito del 30 giugno 2009 e del contratto di apertura di credito del 19 gennaio 2012
(tutti allegati agli atti del giudizio di primo grado e tutti, a suo dire, erroneamente esclusi dall'accertamento tecnico effettuato dal C.t.u., nonostante riferibili al rapporto di conto corrente n.
141735), nonché che fosse ritenuto e dichiarato che gli interessi passivi addebitati sul c/c 141735 andavano radicalmente espunti ex art. 1815 c.c. e che si accertasse e dichiarasse il saldo legittimo del
2 c/c 141735, espungendo radicalmente gli interessi passivi, le commissioni e le spese ex art. 1815 c.c., previa rinnovazione della c.t.u. contabile tenendo conto dei criteri di calcolo stabiliti dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 16303 del 2018, nonché computando, nella determinazione del TEG, la capitalizzazione trimestrale degli interessi come stabilito dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 33964 del 17 novembre 2022. Ha chiesto, altresì, che fosse ritenuta e dichiarata errata la relazione suppletiva di c.t.u. perché la formula stabilita dalla CA d'TA, utilizzata dal Consulente, non tiene conto né della né della capitalizzazione degli interessi, Pt_2 contrariamente a quanto stabilito dalla Suprema Corte di cassazione.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 9 giugno 2023 si è costituita la CP_1
in persona del legale rappresentante p.t. (già , resistendo
[...] Controparte_3 all'appello, di cui ha contestato uno per uno i motivi, chiedendone il rigetto.
Con vittoria di spese e compensi.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e rimessa al merito la delibazione della richiesta di rinnovo della c.t.u. avanzata da parte appellante – giusta ordinanza di questa Corte del 17 luglio 2023 –, è stata fissata l'udienza del 22 aprile 2024 per la precisazione delle conclusioni, aggiornata poi, per ragioni di sovraccarico del ruolo, al 2 dicembre
2024.
In tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Col primo motivo di appello contesta la decisione impugnata per avere condiviso Parte_1 il metodo di calcolo del tasso usurario utilizzato dal C.t.u. nella sua relazione integrativa, basato sulle istruzioni della CA d'TA.
Sostiene che tale metodo, secondo il quale nel calcolo del TEG non si tiene conto né della c.m.s., né della capitalizzazione degli interessi, non sarebbe condiviso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che, con sentenza n. 16303/2018, hanno affermato che la commissione di massimo scoperto è rilevante ai fini dell'accertamento dell'usurarietà originaria delle condizioni economiche pattuite.
Richiamato così il principio fissato dalle Sezioni Unite, ribadisce che il Tribunale non avrebbe dovuto tenere conto, ai fini della decisione, della relazione suppletiva anzidetta, aggiungendo anche che la
Corte di cassazione, con sentenza n. 33964 del 17 novembre 2022, ha stabilito che nel calcolo del
3 TEG, ai fini della verifica della usura, deve tenersi conto pure degli effetti della capitalizzazione degli interessi, contrariamente a quanto stabilito dalla CA d'TA.
Tale che il Giudice di prime cure avrebbe - a suo dire - dovuto disporre la rinnovazione della c.t.u. alla luce dei recenti arresti della Suprema Corte e dei criteri di calcolo dalla stessa stabiliti, previa declaratoria che la CA d'TA non ha il potere normativo di decidere e definire il metodo di calcolo del TEG e di stabilire cosa includere e cosa escludere, dovendosi pertanto fare riferimento in via esclusiva alla metodologia di calcolo stabilita dalla Corte di cassazione con le citate sentenze.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
L'appellante si limita a censurare l'adesione da parte del Tribunale al metodo di calcolo del tasso soglia dell'usura utilizzato dal C.t.u. nella relazione integrativa, su sollecitazione dello stesso Giudice di prime cure, in quanto basato sulle istruzioni della CA d'TA, sostenendo che trattasi di un criterio non condiviso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (di cui alla sentenza n. 16303/2018), nonché in contrasto con quanto stabilito dalla stessa Corte (sezione semplice) con sentenza n.
33964/2022.
Esso non terrebbe conto, nel calcolo del TEG, della commissione di massimo scoperto, né della capitalizzazione degli interessi, confliggendo così con i principi di cui alle suddette pronunce della
Corte di cassazione.
La censura si appalesa generica e fine a sé stessa, non consentendo, anzitutto, alla Corte di verificare l'interesse concreto sotteso alla sua stessa formulazione, dal momento che l'appellante non precisa se e in che modo il ricorso alla diversa metodologia invocata potrebbe avere concreti effetti sulla propria posizione debitoria e/o creditoria verso la BANCA.
Ma ciò che rileva in via dirimente è l'imprecisione delle ragioni poste a fondamento della critica (di tipo metodologico), oltre alla loro inesattezza in iure, dato che, a differenza di quanto sostiene in maniera aspecifica l'appellante, sono le stesse Sezioni Unite della Suprema Corte, nella nota sentenza del 2018 da lui indicata, ad evidenziare (testualmente) che “non è esatto che le commissioni di massimo scoperto non siano incluse nei decreti ministeriali emanati nel periodo, che qui interessa, anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis. Dell'ammontare medio delle CMS, espresso in termini percentuali, quei decreti danno in realtà atto, sia a pure a parte (in calce alla tabella dei TEGM), seguendo le indicazioni fornite dalla CA d'TA nelle richiamate Istruzioni come formulate sin dalla prima volta il 30 settembre 1996”; aggiungono ancora, sul punto, le Sezioni Unite che, in realtà, i decreti ministeriali suddetti danno atto dell'ammontare medio delle CMS, espresso in termini percentuali, seguendo le indicazioni fornite dalla CA
d'TA nelle più volte richiamate Istruzioni come formulate sin dalla prima volta il 30
4 settembre 1996 e come successivamente aggiornate sino al febbraio 2006, le quali chiariscono che, seppure la commissione di massimo scoperto non entri nel calcolo del TEG, essa viene, comunque, rilevata separatamente ed espressa in termini percentuali e il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione, rapportando
l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale
è stata applicata. Peraltro – aggiunge il Giudie nomofilattico - l'aggiornamento successivo (delle
Istruzioni stesse), effettuato nell'agosto 2009, uniformandosi al disposto del D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, cit., nel frattempo entrato in vigore, inserisce invece la CMS nel calcolo del TEGM.
Conclude, sul punto, il Supremo Consesso che la presenza di tale dato nei decreti ministeriali – che seguono le indicazioni fornite dalla CA d'TA - è sufficiente al fine di escludere la difformità degli stessi rispetto alle previsioni di legge perché consente la piena comparazione - tenendo conto di tutti gli elementi che la legge prevede, comprese le commissioni di massimo scoperto - tra i corrispettivi della prestazione creditizia praticati nelle fattispecie concrete e il tasso soglia, in ciò sostanziandosi, appunto, la funzione propria dei decreti in questione, che risulta, dunque, adempiuta.
La sentenza prosegue puntualizzando poi che “la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, stabilisce, infatti che <
Gazzetta Ufficiale>>. La funzione dei decreti in questione è dunque essenzialmente di rilevazione dei dati necessari ai fini della determinazione del tasso soglia, in vista della comparazione, con questo, delle condizioni praticate in concreto dagli operatori. Ebbene, anche la rilevazione dell'entità delle CMS è contenuta nei decreti emanati nel periodo precedente all'entrata in vigore del D.L. n.
185 del 2008, art. 2 bis. La circostanza che tale entità sia riportata a parte, e non sia inclusa nel
TEGM strettamente inteso, è un dato formale non incidente sulla sostanza e sulla completezza della rilevazione prevista dalla legge, atteso che (…) viene comunque resa possibile la comparazione di precise quantità ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, secondo la ratio ispiratrice dell'istituto (…)”.
Ciò posto, l'assunto dell'appellante – secondo cui le istruzioni della CA d'TA sarebbero in contrasto con le regole fissate dalle Sezioni Unite – si appalesa assolutamente improprio ove rapportato alle superiori puntualizzazioni, dovendosi anche rammentare, d'altra parte, che è un dato acquisito nella giurisprudenza della Suprema Corte che gli atti e le circolari della CA d'TA - per quanto generali possano nel concreto manifestarsi - debbono comunque rispettare le norme di legge
5 (costituzionale e ordinaria), trattandosi di atti comunque soggetti a queste. Con la conseguenza che, nel caso di riscontrata violazione di legge da parte di uno di questi atti, “si imporrebbe al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità degli stessi e di disapplicarli” (così, in parte motiva, sempre la citata pronuncia di Cass., SS.UU., 20 giugno 2018, n. 16303).
Posta, dunque, la generale soggezione alla legge degli atti della CA d'TA, nel caso in esame la censura dell'appellante non va oltre l'enunciazione della mera contrarietà del criterio adottato dal primo Giudice ai principi delle Sezioni Unite: essa non esplicita, né illustra, cioè, quali sarebbero gli
(ipotetici) vizi interni alla formula approntata dalla CA d'TA nell'ambito delle Istruzioni da questa concretamente dedicate al tema dell'usura, seguite dal Tribunale nel caso concreto.
Ne consegue che la doglianza non può trovare accoglimento non solo per la sua a-specificità, ma anche perché impropria rispetto alle evidenze ed ai principi che è dato trarre da un'attenta lettura della pronuncia delle Sezioni Unite (richiamata dallo stesso appellante), in base alle quali non possono dirsi aprioristicamente e genericamente illegittime le Istruzioni della CA d'TA in punto di usura, ma piuttosto è necessario che la parte che ne invoca l'illegittimità provveda a indicare specificamente i vizi intrinseci alla formula dalla stessa approntata, al fine di ottenerne (se del caso) la disapplicazione in sede giudiziaria per la loro contrarietà alla legge.
Indicazioni e specificazioni che nella specie sono mancate del tutto (si veda da ultimo anche Cass. civ. n. 29794/2024 che in massima testualmente recita: “in tema di rapporti bancari, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni
CA d'TA pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il
TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile
e fine a sé stesso”).
Senza tacere, in chiusura dell'argomento, che, come emerge pacificamente dagli atti e come anche sottolineato dal C.t.u., il rapporto di conto corrente bancario oggetto di causa è stato instaurato il 1° dicembre 1994, in epoca anteriore, cioè, all'introduzione della legge n. 108/1996, non potendosi, perciò, valutare nella specie la sussistenza (o meno) dell'usura originaria, stante che al momento della pattuizione degli interessi (id est alla stipula del contratto bancario) non vi era alcun “tasso-soglia” da rispettare secondo legge.
Dunque, fermo restando tutto quanto si è detto sin qui, nemmeno sarebbe giuridicamente coerente, né conforme ai principi di economia processuale e del giusto processo, procedere ad una (pur invocata) rielaborazione del rapporto dare-avere mediante l'applicazione di un diverso criterio di
6 calcolo del tasso-soglia dell'usura, anche eventualmente computando la capitalizzazione trimestrale degli interessi, in un contesto in cui non è configurabile in radice, né è stata configurata giustamente dal primo Giudice, l'usura originaria e iniziale nel rapporto di c/c di che trattasi (istituto cui si riferisce precipuamente la stessa giurisprudenza richiamata dall'appellante).
Per tutte e per ciascuna di queste ragioni il primo motivo di appello non può essere accolto.
Col secondo motivo il i duole che il primo Giudice abbia ritenuto corretto l'operato del Pt_1
C.t.u. laddove ha escluso la possibilità di accertare, sulla base della documentazione versata in atti, se il tasso dell'interesse debitorio, nei contratti di conto corrente e di conto anticipi per cui è causa, abbia o meno oltrepassato i limiti del c.d. tasso soglia.
Sul punto evidenzia che se è vero che il contratto di conto corrente n. 2226/141735 è stato stipulato in data 1° dicembre 1994, ossia prima dell'entrata in vigore della legge n. 108/1996, è anche vero che gli altri contratti versati agli atti del giudizio, non menzionati dal Consulente d'ufficio, sono stati stipulati dopo l'introduzione della legge medesima.
In particolare, sostiene (come si accennava sopra) che l'Ausiliario tecnico avrebbe dovuto accertare l'usurarietà originaria del contratto di apertura di credito del 12 dicembre 2000, di quello del 23 maggio 2008, del contratto del 30 giugno 2009 e del contratto di apertura di credito del 19 gennaio
2012 - tutti versati in atti -, anche perché il mandato peritale (quesito lettera D) non avrebbe limitato l'accertamento dell'usurarietà originaria al solo contratto di conto corrente, ma lo avrebbe esteso, a suo dire, a tutti i contratti versati in atti, quattro dei quali (ossia quelli da ultimo richiamati) sarebbero stati sottoscritti dopo l'entrata in vigore della legge sull'usura.
Il motivo va disatteso.
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado il a agito per accertare il saldo legittimo Pt_1 di due rapporti bancari intrattenuti con la Banco Popolare società cooperativa, poi CP_1
segnatamente il conto corrente che ha preso il n. 2226141735 ed il mutuo fondiario n.
[...]
2226229193, deducendo la nullità di una serie di clausole relative ai predetti rapporti bancari come meglio specificato negli atti di causa, sino alla comparsa conclusionale di primo grado alle pagg. 1, 2
e 3 (cui qui si rimanda testualmente per brevità).
Nessun riferimento è fatto negli atti di causa – non in quello introduttivo del giudizio di primo grado, né nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., nei quali, com'è noto, si cristallizza definitivamente il thema decidendum, né tanto meno negli atti successivi sino alla comparsa conclusionale (compresa) - a qualsivoglia “conto anticipi” e nemmeno a qualsivoglia contratto di apertura di credito che sarebbe stato stipulato, secondo l'appellante, nel dicembre 2000, nel maggio
2008, nel giugno 2009 e nel gennaio 2012.
7 Il Consulente tecnico d'ufficio, proprio tenendo conto della documentazione acquisita agli atti, ha esaminato unicamente il conto corrente di corrispondenza n. 2226/141735, acceso il 1° dicembre
1994 presso la – filiale di Calatabiano col n. 630136200, che successivamente, dal 1° CP_5 gennaio 2007, ha cambiato numerazione, divenendo 2373/141735, e, ancora dopo, a partire dal 1° aprile 2010 sino al 31 dicembre 2013, è passato all'agenzia di Giardini Naxos prendendo il n.
2226/141735.
Trattasi, invero, dell'unico rapporto in relazione al quale è risultata prodotta in atti la relativa documentazione, come lo stesso C.t.u. ha notato, mentre, quanto al “conto anticipi” - cui pure si fa riferimento nel mandato peritale, senza che, peraltro, l'attore abbia mai parlato nei propri atti di un
“conto anticipi”, ma, semmai, come si è detto sopra, di un “mutuo fondiario” -, l'Ausiliario non ha potuto far altro che rilevare che “in atti non risulta alcuna documentazione (estratti conto capitale e scalare)” (così testualmente a pag. 6 della relazione, subito prima del paragrafo 2.3.1).
Solo in allegato alle note depositate da parte attrice il 23 ottobre 2017, senza alcuna autorizzazione da parte del G. I. e abbondantemente oltre il maturare delle preclusioni istruttorie, sono stati prodotti taluni documenti, tra cui un atto di concessione di apertura di credito del 12 dicembre 2000 e un altro del 30 giugno 2009 (oltre un fido accordato nel febbraio 2011 e una lettera di comunicazione di un fido accordato, datata 10 ottobre 1995), dei quali, però, non si può tenere conto ai fini decisionali, stante la tardività della loro produzione in giudizio.
Il motivo di appello in esame si riferisce a due dei predetti rapporti documentati (quello del 12 dicembre 2000 e quello del 30 giugno 2009) e, come si è visto, ne menziona altri due - segnatamente il contratto di apertura di credito del 23 maggio 2008 e quello del 19 gennaio 2012 -, a dire dell'appellante versati in atti, ma che, in realtà, non sono stati rinvenuti nel fascicolo di parte, nemmeno in allegato alle predette note del 23 ottobre 2017 (si ripete, non autorizzate e con produzione tardiva).
Correttamente, dunque, la statuizione di primo grado non ha contemplato alcuno di questi rapporti, in quanto non hanno formato oggetto del thema decidendum cristallizzato negli atti di parte dell'attore, né sono stati documentati entro i termini delle preclusioni istruttorie, non potendosi in questa sede prendere in considerazione nessuno di tali pretesi “contratti”, pena la violazione delle regole ex art. 345 c.p.c., né, conseguentemente, giova disporre un supplemento di c.t.u. (pure invocato dall'appellante).
Ne discende il rigetto anche del secondo motivo di appello.
Col terzo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, per i trimestri nei quali è stato accertato il superamento del tasso-soglia dell'usura, anziché eliminare del
8 tutto gli interessi debitori secondo il disposto dell'art. 1815, comma 2, c.c., il Tribunale si è limitato a ricondurli entro la soglia sulla considerazione che, nel caso concreto, l'usura acclarata è stata dovuta a modifiche intervenute nel corso del rapporto, non derivandone, perciò, la nullità della clausola determinativa originaria.
Obietta che, secondo autorevole dottrina e secondo una recente pronuncia della Suprema Corte (n.
35118 del 29 novembre 2022), la struttura dell'art.118, comma 2, del T.U.B., attraverso il meccanismo della “proposta di modifica unilaterale del contratto” inviata dalla banca, cui fa seguito l'accettazione tacita da parte del cliente, andrebbe equiparata a quella del patto di cui all'art.1, comma 1, del D. L.
n. 394/2000, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 legge n. 24/2001, secondo il quale “ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'art.1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
In questa prospettiva, la variazione unilaterale che comporti il superamento dei tassi soglia andrebbe ricondotta, a dire dell'appellante, alla figura dell'usura c.d. “originaria”, in netta contrapposizione all'“usura sopravvenuta”, la cui esistenza è stata negata dalla Suprema Corte.
Richiama in proposito alcuni contributi della dottrina e alcune pronunce di merito (per i quali si rimanda alle pagg. 6 e 7 dell'atto di appello), aggiungendo anche che, pur a voler escludere la natura contrattuale del meccanismo previsto dall'art.118 T.U.B., si giungerebbe comunque alle medesime conclusioni.
In tal caso, infatti, si dovrebbe dare maggiore risalto all'aspetto impositivo della vicenda, laddove l'esercizio dello ius variandi comporta l'applicazione di condizioni economiche più gravose rispetto a quelle originariamente pattuite, senza alcuna possibilità per il cliente di opporsi, ma solo di conformarsi o recedere dal contratto, seppure il recesso costituisca una soluzione non simmetrica e, comunque, scarsamente praticabile, soprattutto qualora comporti l'obbligo di pagare un ingente debito.
La fattispecie, così ricostruita, andrebbe assimilata – continua l'appellante - a quella prevista e sanzionata dallo stesso art.644 c.p., consistente nel <farsi dare interessi o altri vantaggi usurari>>, la cui autonomia non è stata affatto esclusa né dall'interpretazione autentica di cui all'art.1, comma
1, del D.L. n.394/2000, convertito in legge n.24/2001, né dalla sentenza delle Sezioni Unite n.
24675/2017.
Entrambe, infatti, seppur concordino nell'attribuire rilevanza al momento in cui gli interessi “sono promessi o comunque convenuti”, piuttosto che a quello del pagamento, presuppongono, comunque,
9 che il comportamento della banca sia conforme al regolamento contrattuale, e cioè che gli interessi concretamente applicati coincidano con quelli pattuiti.
La condotta della banca che, invece, in assenza di specifica pattuizione, pretenda remunerazioni superiori alla soglia di legge, andrebbe equiparata – continua l'appellante - a quella, penalmente rilevante, di chi “si fa dare interessi o altri vantaggi usurari”: a ragionare diversamente, si finirebbe infatti, secondo l'appellante, per legittimare comportamenti elusivi da parte delle banche, alle quali sarebbe consentito, attraverso lo strumento dell'ius variandi, di superare la soglia usuraria senza alcuna sanzione, con evidente disparità di trattamento tra il caso in cui l'interesse sia usurario al momento della pattuizione e quello in cui, invece, divenga tale nel corso del rapporto a seguito dell'iniziativa unilaterale della banca.
, dunque, che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare che, nella specie, si è in presenza di CP_6 usura pattizia con conseguente applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c..
Il motivo va disatteso.
Il Tribunale ha evidenziato che, in base alla stessa prospettazione di parte attrice, il superamento del tasso-soglia è ascrivibile, nel caso di specie, a modifiche intervenute nel corso del rapporto.
Muovendo da tale presupposto, non può non evidenziarsi come solo di usura “sopravvenuta” possa parlarsi nel caso di specie, caratterizzato dal fatto che il rapporto di conto corrente è stato instaurato in epoca anteriore all'introduzione della legge 108/1996; tale che non è predicabile in radice, con riferimento ad esso, l'usurarietà originaria ed iniziale, come giustamente ritenuto dal primo Giudice.
Ora, se, come si legge in sentenza sulla scorta dell'accertamento tecnico eseguito in primo grado, si
è avuto per taluni trimestri, nel corso del rapporto di c/c, il superamento del tasso-soglia, la conseguenza non può certo essere quella prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c. - norma dettata specificamente per il contratto di mutuo e, soprattutto, avendo riguardo solo all'usura cd. “originaria”
-, ma il correntista, in tal caso, avrà diritto alla riconduzione del tasso entro la soglia anti-usura così come statuito dal primo Giudice.
Sul punto vale rilevare, anzitutto, che, diversamente da quanto assume l'appellante, il superamento del tasso soglia non risulta correlato nella specie né a modifiche contrattuali concordate dalle parti, né a quelle risultanti dal regolare esercizio dell'ius variandi ai sensi dell'art. 118 T.U.B. ad opera della banca: nessuna di tali circostanze, che pure l'appellante ha enunciato, in realtà è stata adeguatamente comprovata in giudizio, né riscontrata in maniera chiara ed univoca dal C.t.u.. Costui, invero, ha solo accertato, sulla base dei documenti contabili in atti, il fatto storico dell'avvenuto superamento del tasso soglia in due trimestri (ossia nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2012), senza tuttavia essere stato davvero dimostrato che detto sforamento sia stato dovuto a specifiche modifiche
10 contrattuali concordate dalle parti e/o all'esercizio legittimo dell'ius variandi da parte della BANCA ex art. 118 T.U.B. (va rammentata, a tal fine, anche l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'attore tardivamente, in allegato alle suddette note del 23 ottobre 2017).
Ne deriva che, in questo quadro, può dirsi sussistente una mera “usura sopravvenuta” in via di fatto, ossia l'applicazione, nel corso del rapporto di conto corrente per cui è causa, di interessi superiori al tasso soglia (in assenza - come si sa - di usura originaria per le ragioni cronologiche sopra evidenziate).
Ora, le Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 24675/2017, hanno affermato il principio di diritto
(riferito per vero al contratto di mutuo) secondo il quale, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
In tale ipotesi, un illecito civile sarebbe configurabile solo in presenza della violazione dell'art. 644
c.p., come interpretato dal D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1.
Secondo il Giudice nomofilattico, dunque, la cd. “usura sopravvenuta” non è in realtà usura, anche se nella stessa sentenza viene chiarito che la validità e l'efficacia della clausola originaria di pattuizione degli interessi non comportano necessariamente la legittimità della pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia, la quale potrebbe, in determinate circostanze, essere in contrasto con il canone di buona fede.
Questo principio di diritto, come si è detto, è stato formulato dalle Sezioni Unite con riferimento al mutuo, mentre, quanto alla sua estensione al contratto di conto corrente - di specifico interesse in questa sede – e, più in generale, ai finanziamenti diversi dal mutuo, l'interpretazione della giurisprudenza (e della letteratura giuridica) è tutt'altro che uniforme.
Secondo alcune pronunzie del Giudice di legittimità, per vero maggioritarie, il principio della generale irrilevanza della cosiddetta “usura sopravvenuta” è stato ritenuto applicabile ai contratti di conto corrente (così Cass. civ. nn. 2720/2025; 18013/2024; 8525/2023; 7546/2022).
In senso contrario, tuttavia, è stato affermato in qualche pronuncia che nei rapporti di conto corrente la pretesa della banca di riscuotere interessi divenuti usurari nel corso del rapporto, avendo ad oggetto l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata, è contraria al principio di buona fede,
11 con necessità di escludere per il periodo non già tutti gli importi addebitati a titolo di interessi ma solo gli importi eccedenti il tasso soglia (in tal senso si veda specificamente Cass. civ. n. 27545/2023).
Non essendo questa la sede per ulteriormente approfondire la tematica - che attiene anche e soprattutto alle diversità strutturali indubbiamente esistenti tra il contratto di mutuo (finanziamento con un piano di ammortamento predefinito, che si caratterizza per l'erogazione in un'unica soluzione del capitale e per l'obbligo di restituzione entro un periodo predeterminato) e l'apertura di credito in conto corrente
(che rientra invece nei finanziamenti a utilizzo flessibile, nei quali una parte si impegna a mettere a disposizione dell'altra una certa somma di danaro, da utilizzare in un'unica o più soluzioni, senza alcun obbligo restitutorio in un tempo predefinito) -, dirimente è ai fini della presente disamina il fatto che non vi sono evidenze, nel caso di specie, di “usura pattizia”, come invece vorrebbe l'appellante, dato che, secondo quanto si è già rilevato sopra, non risulta affatto provato che il superamento del tasso-soglia (nei due trimestri di riferimento) sia stato dovuto a modifiche contrattuali e/o all'esercizio dell'ius variandi da parte della banca secondo lo schema legittimo dell'art. 118 T.U.B..
Ed allora, vertendosi senza dubbio nell'ambito dell'usura cd. “sopravvenuta”, non può che confermarsi la statuizione di prime cure di riconduzione degli interessi al tasso-soglia, facendo applicazione del principio della Suprema Corte di cui alla sentenza n. 27545/2023 da ultimo richiamata (stante, d'altra parte, l'acquiescenza della BANCA sul punto specifico).
Ne deriva l'infondatezza anche del terzo motivo di appello.
Al rigetto integrale del gravame segue la condanna di parte appellante, per la regola della soccombenza, al rimborso delle spese processuali del presente grado in favore dell'appellata, che si determinano secondo i parametri tariffari di cui al D.M. n. 147/2022 (qui applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso), avuto riguardo allo scaglione di valore stabilito in base al disputatum, da ritenere indeterminato, siccome non quantificato monetariamente il saldo dare- avere di cui l'appellante invoca il calcolo in questa sede sul presupposto della dedotta usura
“originaria”, e di complessità bassa, stante la bassa entità dell'oggetto del contendere residuato in questa sede, nonché applicando i parametri tariffari minimi, in considerazione della natura e dell'entità delle questioni trattate, di semplice soluzione, e delle relative prestazioni difensive, liquidandole perciò, in complessivi € 4.996 a titolo di onorario - di cui € 1.029 per la fase di studio,
€ 709 per la fase introduttiva, € 1.523 per la fase istruttoria (stante la richiesta di c.t.u. avanzata dall'appellante) e € 1.735 per la fase decisionale -, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
La differenza in minus rispetto all'importo proposto nella notula delle spese depositata in atti dalla difesa della dovuta all'applicazione da parte di questa Corte dello scaglione di Controparte_1
12 valore indeterminabile-complessità bassa e dei parametri tariffari minimi per le ragioni sopra esposte, mentre nella notula è utilizzato lo scaglione “valore indeterminabile-complessità alta” e il parametro tariffario medio, che appaiono alla Corte eccessivi rispetto alle indicazioni di cui all'art. 4, comma 1,
D.M. 55/2014 (come modificato dal citato D.M. 147/2022).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui
“… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da titolare della omonima ditta, con atto notificato il 7 febbraio 2023, nei confronti Parte_1 della (già BANCO POPOLARE società cooperativa), in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Messina – seconda sezione civile n. 140/2023 del 23 gennaio 2023, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante al rimborso delle spese del presente grado in favore del Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., liquidate in complessivi € 4.996 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e
IVA (ove dovuta);
• dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) il 28 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Massimo GULLINO)
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