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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 12524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12524 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
EPIGRAFE
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma QUARTA SEZIONE nella composizione monocratica della dott.ssa
Miriam Iappelli
ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(a seguito di trattazione scritta)
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 26303 -2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 22.5.25, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti
Parti
(1)
Controparte_1
(opponente)
con generalità, residenza, codice fiscale , posta elettronica certificata, C.F._1
come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in Piazza Matteotti, 7 80133
Napoli ITALIA, presso lo studio dell'avv. SACCONE NICOLA , da cui è rappresentata e difesa,
giusta delega in atti.
1
(2)
CP_2
Rappresentata da
Controparte_3
(opposto)
In persona del legale rappresentante pro tempore con generalità, residenza, codice fiscale
, posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria. P.IVA_1
CONTUMACE
(3)
già CP_4 Controparte_5
(opposto)
In persona del legale rappresentante pro tempore con generalità, residenza, codice fiscale
, come da allegata certificazione di Cancelleria e con domicilio eletto in , via P.IVA_2 CP_5
B. Cellini n. 1 presso lo studio dell'avv. Tommaso Cunietti, da cui è rappresentato e difeso, con
l'avv. Stefano Fratus ,giusta delega in atti.
Oggetto
Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 22.5.25 da intendersi interamente riportato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione spedito il 12.6.24 ha introdotto la fase di merito Controparte_1
dell'opposizione promossa con ricorso depositato il 29.7.23 dinanzi al G.E. del procedimento
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R.G.E. n. 1000-21 iniziato in suo danno da e, per essa, quale mandataria, da CP_2 [...]
sulla scorta del contratto di mutuo fondiario sottoscritto per atto Controparte_3
pubblico il 13.09.07 con lamentando la violazione dell'art. 1456 c.c. Controparte_6
poiché in data 28.6.12 le parti avevano concordato un piano di rientro in seguito al quale non era intervenuta alcuna risoluzione del contratto di mutuo;
la violazione dell'art. 117 T.U.B e l'errata quantificazione del credito;
l'illegittima applicazione dell'anatocismo e l'usurarietà degli interessi di mora richiesti.
Nel costituirsi già quale successore ex art. 111 c.p.c. CP_4 Controparte_5
di ha eccepito preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva CP_2
avendo essa acquistato il credito e non essendo cessionaria del contratto;
in subordine ha rappresentato che il contratto era stato risolto da con comunicazione del Controparte_6
22.11.11 e che l'accordo di rientro sottoscritto il 28.6.12 prevedeva l'immediata e tacita risoluzione in caso di ritardi o inadempienze nell'esecuzione dei versamenti, poi cessati il 21.1.16; ha documentato la corretta quantificazione del credito ed il rispetto dell'art. 117 T.U.B..
La causa è stata istruita con prova documentale e trattenuta in decisione all'udienza del
25.5.25, previa concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c..
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Va dichiarata la contumacia di poiché, pur regolarmente citata, non si è CP_2
costituita.
Occorre poi qualificare le doglianze mosse da parte opponente come opposizioni all'esecuzione poiché vertono sull'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata di CP_4
in danno di sulla scorta del contratto di mutuo fondiario sottoscritto per atto
[...] Controparte_1
pubblico il 13.09.07 con Controparte_6
Deve poi dichiararsi l'inammissibilità del motivo di opposizione afferente alla violazione dell'art. 1456 c.c. da parte di poiché in data 28.6.12 le parti contraenti avevano Controparte_6
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concordato un piano di rientro in seguito al quale non era intervenuta alcuna valida risoluzione del contratto di mutuo.
In materia di cessione dei crediti in blocco, infatti, eseguita tramite cartolarizzazione (società
veicolo), la titolarità del lato passivo del rapporto controverso avente ad oggetto le domande ed i controcrediti vantati dal debitore ceduto sia della cedente (Cass., sez. 1, 30 agosto 2019, n. 21843;
poi Cass., sez. 3, 2/5/2022, n. 13735). La cartolarizzazione consiste nella conversione di una massa di crediti o di altre attività finanziarie non negoziabili, ma idonee a generare flussi di cassa pluriennali, in titoli alienabili sul mercato. La banca, dunque, cede i crediti alla società veicolo, che emette titoli in favore degli investitori, i quali li acquistano e forniscono alla società veicolo la provvista per il pagamento dei crediti ceduti dalla banca. In tal modo, la banca può smobilizzare parte del proprio attivo. La restituzione delle somme e degli interessi agli investitori avviene,
invece, in un momento successivo quando vi è la concreta realizzazione dei crediti ceduti e le somme ricavate sono destinate in via esclusiva, come patrimonio di destinazione, proprio al rimborso delle somme dovute agli investitori, oltre che al pagamento dei costi dell'operazione di cartolarizzazione. Pertanto, tale operazione porta dei vantaggi evidenti per il conto economico delle banche, soprattutto per il miglioramento degli indici di bilancio (per la riduzione del rischio delle poste patrimoniali, con riduzione del coefficiente di rischio z-score al crescere del ricorso alla cessione dei crediti pro-soluto), per la diversificazione delle fonti di provvista (la banca può
abbattere il ricorso alle forme di raccolta più costose) e per l'aumento della redditività del capitale investito. La società veicolo non può risentire di debiti diversi, ma solo del mancato incasso dei crediti ceduti dalla banca che dà origine all'operazione di cartolarizzazione. (Cass., sez. I, 5 luglio
2024 n. 18454).
Alla luce dei principi appena esposti si comprende che l'accertamento dell'asserita illegittima risoluzione del contratto di mutuo avrebbe dovuto essere vagliato in un giudizio
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instaurato nei confronti della cedente e non nell'ambito di un incidente Controparte_6
cognitivo apertosi in un procedimento esecutivo iniziato dalla società cessionaria del credito.
Passando all'esame del merito, va poi smentita la dedotta usurarietà dei tassi di interesse pattuiti nel contratto del 13.09.07.
Risulta fatto pacifico fra le parti che, alla data della stipula del finanziamento il tasso effettivo medio praticato per le operazioni di mutuo a tasso variabile, quale rilevato ai sensi dell'art. 7 della L. 108/96 con D.M. del Ministero dell'Economia e Finanze in data 20 giugno 2007, era pari al 5,58 % su base annua e, quindi, il relativo “tasso soglia” (da determinarsi, a norma dell'art. 2
della L. 108/96 a suo tempo vigente, mediante l'aumento della metà del suddetto tasso medio) era pari al 8,37 % su base annua.
Pertanto, il tasso di interesse corrispettivo variabile previsto in contratto per la fase di preammortamento e per quella di ammortamento del 5,72 % nominale annuo era inferiore rispetto al tasso soglia vigente al momento della stipula (cfr. documento di sintesi).
Quanto agli interessi moratori pattuiti, ai fini della verifica dell'usurarietà – qualora il decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, contenga comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali - occorre individuare il tasso-soglia considerando il T.E.G.M., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti,
quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 ( Cass., Ss., Uu., 18 settembre
2020, n. 19597).
Nel caso in esame, il T.E.G.M. era pari a 5,58% annuo: conseguentemente il tasso soglia per gli interessi moratori era pari al 9,68 % ( 5,58 % + 2,1 % ex art. 3 comma IV del D.M. 20 giugno
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È evidente, quindi, che gli interessi moratori pattuiti nel contratto di mutuo nella misura di 2
punti percentuali in più rispetto al tasso corrispettivo pattuito ovvero nella misura del 7,72 % non siano usurari ( cfr. documento di sintesi).
È, poi, indimostrata la violazione dell'art. 117 T.U.B, posto che il contratto indica precisamente il tasso di interesse applicato e le altre condizioni.
Ugualmente, infine, deve dirsi per la dedotta illegittima applicazione dell'anatocismo a causa del cd. ammortamento alla francese.
In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale,
laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato,
della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può
che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire (Cass., sez. I, 19 marzo 2025, n. 7382).
In definitiva, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite fra le parti costituite seguono la soccombenza e, tenuto conto della notula in atti, sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 con riferimento ai valori
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minimi dello scaglione fino ad € 260.000,00 previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Dichiara la contumacia di CP_2
• Dichiara l'inammissibilità del motivo di opposizione afferente alla violazione dell'art. 1456 c.c. da parte di Controparte_6
• Rigetta l'opposizione;
• Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1 CP_4
che liquida in € 7.052,00, oltre spese generali Cpa ed Iva se dovuta.
Così deciso in Roma il 12/09/2025
Il Giudice
Miriam Iappelli
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2007 + 2% ).