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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/04/2025, n. 2342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2342 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Nel collegio composto da: Dott. Nicola Saracino Presidente Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 2796/2023 del Ruolo generale affari contenziosi, trattenuta in decisione il 17.11.2024 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 Part Presidente onsiglio pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ) presso i cui uffici si domicilia in P.IVA_2
Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12
Appellante E (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, via Ernesto Monaci n. 13, presso lo studio dell'Avv. David Giovannini (c.f. ; pec: C.F._2
; telefax 06.44232551), che la Email_1 rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti. Appellata
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
1 (C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4 [...]
(C.F. ), Controparte_4 C.F._5
(C.F. ), Controparte_5 C.F._6
(C.F. Controparte_6
), (C.F. C.F._7 Controparte_7
), (C.F. C.F._8 Controparte_8
), (C.F. C.F._9 Controparte_9
), (C.F. C.F._10 Controparte_10
), (C.F. C.F._11 CP_11 Parte_2
), (C.F. C.F._12 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Tortorella, C.F._13 presso cui si domiciliano in Roma, alla Via D. Chelini, 5;
Appellanti incidentali
E
(C.F.[...]), CP_12 CP_13
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._14 CP_14
), (C.F. C.F._15 CP_15
), (C.F. C.F._16 Controparte_16
), C.F._17 Controparte_17
(C.F. , (C.F. C.F._18 Controparte_18
), (C.F. C.F._19 Controparte_19
), C.F._20 Controparte_20
(C.F. , (C.F. C.F._21 Controparte_21
), (C.F. C.F._22 CP_22
, (C.F. C.F._23 Parte_4
), (C.F. C.F._24 Parte_5
), (C.F. C.F._25 Parte_6
), (C.F. C.F._26 Parte_7
), (C.F. C.F._27 Parte_8
), (C.F. C.F._28 Parte_9
), (C.F. C.F._29 Parte_10
), (C.F. C.F._30 Parte_11
, (C.F. C.F._31 Parte_12
), (C.F. C.F._32 Parte_13
), (C.F C.F._33 Parte_14
), (C.F. C.F._34 Parte_15
), C.F._35 Parte_16
2
[...] (C.F. ), (C.F. C.F._36 Parte_17
), (C.F. C.F._37 Parte_18
), (C.F. C.F._38 Parte_19
), (C.F. C.F._39 Parte_20
), (C.F. C.F._40 Parte_21
), (C.F. C.F._41 Parte_22
, (C.F. C.F._42 Parte_23
), (C.F. C.F._43 Parte_24
), (C.F. C.F._44 Parte_25
), (C.F. C.F._45 Parte_26
), (C.F. C.F._46 Parte_27
, (C.F. C.F._47 Parte_28
), (C.F. C.F._48 Parte_29
), (C.F. C.F._49 Parte_30
), rapp/ti e difesi dall'Avv. Marco Tortorella, presso C.F._50 cui si domiciliano in Roma, Via D. Chelini, 5,
Appellanti incidentali
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 211/2023 pubbl. il 04/01/2023.
Motivi della decisione Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia all'impugnata sentenza che deve intendersi, in parte qua, qui integralmente riportata. Gli intestati appellanti, medici specializzatisi con l'ordinamento ante D.lgs. n. 257/1991, convenivano, innanzi al Tribunale di Roma, l' Amministrazione sopra intestata, chiedendo di: “a) accertare e dichiarare il diritto degli attori di ricevere un'adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per lo effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma di Euro 11.103,82, per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto oltre agli interessi maturati e maturandi; b) accertare e dichiarare che gli odierni attori vantano il diritto di vedere riconosciuto il loro titolo e di ottenere il punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie richiamate in premessa e condannare la convenuta al risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del titolo suddetto, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c. sempre oltre il maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c. ed interessi legali. In via
3 subordinata, accertare e dichiarare il diritto degli attori di ricevere la somma di Euro 6.713,94 per ogni anno di durata del corso di specializzazione svolto, in applicazione dell'art. 11 della legge n. 370 del 19 ottobre 1999, e, per l' effetto, condannare la convenuta al pagamento della suddetta somma o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto oltre agli interessi maturati e maturandi;
In via alternativa, condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dagli odierni attori per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie richiamate in premessa, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltreché nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo;
danni che per l'omessa corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di Euro 11.103,82, per ogni anno di corso di specializzazione, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
per quanto riguarda l'omessa attribuzione dei punteggi, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c.. Il tutto, oltre il maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c. ed interessi di legge.” Il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, accoglieva parzialmente la domanda e, solo in favore dei medici che avevano frequentato un corso di specializzazione conforme alle Direttive e che avevano documentato la frequentazione del relativo corso, condannava l'Amministrazione a corrispondere la somma di € 6.713,94 per ogni singolo anno accademico ovvero, a partire dal 1° gennaio 1983, per la frazione di anno accademico di ciascun corso di specializzazione iniziato prima del 1.01.1983, e per ciascun anno di corso successivo fino all'ultimazione del corso di specializzazione, oltre interessi legali dalla notificazione della citazione originaria del giudizio. L'Amministrazione ha impugnato la sentenza, deducendone l'erroneità nella parte in cui ha accolto la domanda proposta da Controparte_1
e , Controparte_6 CP_7
eccependo la formazione del giudicato esterno,
[...] rappresentato dalla sentenza n. 17039/05 del Tribunale di Roma e chiedendo, in via gradata, dichiararsi la litispendenza ex art. 39 c.p.c.
Quanto, invece, alle posizioni di , , , CP_2 CP_3 CP_4
, e CP_5 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11
l'Amministrazione chiedeva la riforma della sentenza Parte_3 risultando i predetti corsi di specializzazione non ricompresi negli elenchi di cui alle direttive 93/16, 75/362/CEE e 75/363/CEE.
4 La Presidenza del Consiglio dei Ministri presentava, altresì, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e chiedeva il deferimento del giuramento decisorio nei confronti di , e . Per_1 CP_6 Persona_2
Si costituivano in giudizio le parti appellate chiedendo il rigetto delle avverse pretese, proponendo appello incidentale per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno. A detta degli appellanti incidentali, infatti, la sentenza del Tribunale sarebbe erronea per non aver considerato che danni reclamati in primo grado attenevano, oltre alla mancata remunerazione, anche all'omesso riconoscimento dei titoli comunitari e degli specifici (maggiori) punteggi nonché per non aver liquidato i c.d. interessi compensativi (da calcolarsi sulle somme via via rivalutate), dovendosi qualificare il debito gravante sull'amministrazione come un debito di valore e non, come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure, un debito di valuta.
I dottori , , , , Pt_28 Pt_23 Pt_21 Parte_20 CP_23 Pt_15 Pt_13
, , CP_24 Parte_5 CP_21 CP_20 CP_19 CP_16
, , rimanevano contumaci. CP_11 CP_7 Pt_30 CP_25
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.11.2024 con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
L'appello principale è parzialmente fondato.
Con riguardo alla censura con cui si reclama il riconoscimento dei titoli di studio di (Medicina dello Sport), AQ (Scienza CP_2 dell'alimentazione), RO (Medicina aeronautica e spaziale), RE (Malattie apparato cardiovascolare), HI (Neurofisiopatologia), IA
(Diabetologia e malattie del ricambio), TA (Genetica medica), VI (Endocrinochirurgia) AL (Pediatria Preventiva e Puericultura indirizzo Neonatologia e Patologia Neonatale) si rileva quanto segue. La Corte di Giustizia europea, con sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16), rispondendo ad alcuni quesiti posti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha chiarito che il diritto ad una adeguata remunerazione non può essere limitato temporalmente ai soli medici specializzandi iscritti a partire dal 1° gennaio 1983. Successivamente, è stata rimessa alle Sezioni Unite la specifica questione della sussistenza del diritto alla retribuzione in capo ai medici che avessero iniziato il corso di specializzazione anteriormente all'anno accademico
5 1982/1983, nella specie iscrittisi nel 1980 e nel 1981, con riguardo alla frazione temporale successiva al 1982. Le Sezioni Unite hanno quindi emesso nuova ordinanza interlocutoria di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, la Corte di Giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par.
1-2 e l'allegato della direttiva 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore della direttiva del 1982 (il 29 gennaio 1982) e proseguita dopo la scadenza, in data 1° gennaio
1983, del termine di adeguamento, deve - per il periodo della formazione, e con decorrenza dal 1° gennaio 1983 - essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della direttiva 75/363/CEE. Le Sezioni Unite, conseguentemente, con sentenza n. 20278/2022, hanno affermato il seguente principio di diritto: «Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE». Non sussiste, pertanto, motivo di discostarsi dalla citata giurisprudenza, tenuto conto della natura ormai consolidata di tale orientamento. Alla luce dei principi sanciti dalla Corte di Cassazione (v. Cass. 20303/2019; Cass. 25363/2022, Cass. 18736/2023), va quindi accolto l'appello proposto dalla con riferimento al riconoscimento dei titoli di studio di Parte_1
(Medicina dello Sport), (Scienza dell'alimentazione), CP_2 CP_3
(Medicina aeronautica e spaziale), (Malattie apparato CP_4 CP_5 cardiovascolare), (Neurofisiopatologia), (Diabetologia e CP_8 CP_9 malattie del ricambio), TA (Genetica medica), VI (Endocrinochirurgia), AL (Pediatria Preventiva e Puericultura indirizzo Neonatologia e Patologia Neonatale).
Con riguardo alle posizioni di e dei e , Per_1 Parte_31 Persona_2
l'appello principale va invece respinto.
6 Come è noto, affinché sussista la preclusione ex art. 2909 c.c. o la litispendenza è necessario che il precedente giudicato e/o causa abbia i requisiti di identità delle parti, del petitum e della causa petendi. Al fine di paralizzare il motivo di impugnazione proposto dalla difesa ministeriale, gli odierni appellati rilevano che è onere della parte che eccepisce il giudicato esterno di fornire la prova della predetta identità, oltre che dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza. Ebbene, la sentenza offerta in comunicazione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, riporta nell'epigrafe esclusivamente il nome e cognome delle parti, senza codice fiscale, senza alcuna indicazione in merito alla specializzazione per la quale si agisce e senza alcun riferimento all'esatto contenuto delle domande formulate. Sicché, ai fini della verifica della identità delle posizioni e delle cause, parte appellante avrebbe dovuto allegare la documentazione (certificati di specializzazione ed identità delle parti) prodotta in tale giudizio e attestante la predetta corrispondenza. La Presidenza del Consiglio dei ministri non ha, invece, fornito alcuna prova al riguardo. Peraltro, la dottoressa afferma di aver conseguito, negli anni Per_1 successivi alla laurea, due specializzazioni, la prima, negli anni 1980-1984, in pediatria, e la seconda, negli anni 1991-1994, in psicologia clinica (documento n. 1 e 2 fascicolo di parte). In forza delle diverse specializzazioni, la stessa ha intrapreso due Per_1 diverse azioni giudiziarie. La prima azione, ovvero quella relativa alle retribuzioni della specializzazione in psicologia clinica, si è conclusa con la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, n. 17093/2005, la seconda azione, afferente alle retribuzioni relative alla specializzazione in pediatria, è oggetto di questo giudizio,
Pertanto, l'appellata ritiene che la formazione del giudicato eccepita dalla Presidenza atterrebbe alla prima sentenza e non anche quella oggetto del presente giudizio. Stante la diversità del petitum, in quanto diversi e autonomi sono i beni della vita richiesti con i due giudizi, l'eccezione proposta dalla difesa statale non merita accoglimento. La Corte, aderendo all'orientamento in forza del quale “Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa” (Cass., 1° sez. civ., ord., 4 gennaio 2024, n. 211), ritiene che, anche con riferimento alle posizioni dei dottori e , non può ritenersi sufficientemente CP_6 Persona_2 provata l'eccezione proposta dalla Presidenza.
7 Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che l'Amministrazione si sia limitata ad allegare la precedente sentenza di primo grado (sentenza n. 17039/2005) che, oltre ad essere carente di ogni riferimento al codice fiscale delle parti e di ogni indicazione in merito alla specializzazione per la quale si agisce, è mancante della certificazione di passaggio in giudicato.
In conclusione, sono del tutto infondate sia l'eccezione di giudicato esterno, mancante di qualsiasi elemento probatorio, sia la subordinata eccezione ex art. 39 c.p.c. Infatti, per potersi configurare la litispendenza, è necessario che cause identiche pendano dinanzi a giudici diversi, nel medesimo grado
(Cass., 2° sez. civ., 18 aprile 2007, n. 9313) poiché del primo giudizio non viene allegata la pendenza, l'ulteriore doglianza proposta dalla difesa statale è priva di fondamento.
Con appello incidentale affidato a due doglianze, gli altri appellati, rappresentati dall'Avv. Tortorella, si lamentano del fatto che il danno non gli sia stato liquidato nella misura prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e, inoltre, che non gli sia stato liquidato il danno derivante dal mancato riconoscimento dei titoli comunitari, dei maggiori punteggi, degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria. Quanto alla prima censura va evidenziato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, gli importi da corrispondere ai medici specializzandi che hanno frequentato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, per i danni derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurati alla borsa di studio introdotta con il d.lgs. n. 257 del 1991 (che non ha efficacia retroattiva ed è diretta ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore nazionale, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi). L'obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive non ha natura né retributiva né risarcitoria, ma indennitaria e para risarcitoria, con la conseguenza che non può dare luogo ad una riparazione integrale fondata sull'applicazione dei criteri previsti dal d.lgs. n. 257 del 1991, ma va quantificata scegliendo un parametro equitativo fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe, che deve essere ricavato dalle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370 (con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però essere comprese nel d.lgs. n. 257 del 1991).
8 Tale parametro è idoneo a coprire tutta l'area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano al suo dovere di trasposizione della normativa europea (e quindi anche il mancato riconoscimento dei titoli comunitari e dei maggiori punteggi), salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio. In questi termini v. ex multis Cass. 41076/2021 (che ha escluso di poter accogliere la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia UE di una questione concernente il menzionato parametro, venendo in rilievo scelte discrezionali che l'ordinamento comunitario ha riservato agli Stati membri, con riferimento alle quali non è ipotizzabile alcuna disparità di trattamento fra coloro che si sono iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 1991 e coloro che le hanno frequentate in precedenza); Cass. 458/2019; Cass. 19837/2014; Cass. 21498/2011.
La doglianza è, dunque, infondata.
Quanto al secondo motivo dell'appello incidentale, gli appellanti, si lamentano del fatto che il Tribunale non abbia riconosciuto la debenza degli interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo risarcitorio.
Anche tale doglianza è infondata.
In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, la giurisprudenza ha affermato che a seguito dell'intervento con il quale il legislatore ha effettuato una aestimatio del danno (art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370), alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. – decorrono gli interessi legali dall'eventuale costituzione in mora (o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale), con la conseguenza che va esclusa la spettanza della rivalutazione e dei correlati interessi compensativi, fatta salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio (Cass. 1641/2020; Cass. 1030/2019; Cass., Sez. Un., 30649/2018). Quanto alla richiesta di interpello alla Corte di giustizia Europea sulla corretta interpretazione ed applicazione del diritto comunitario in merito alla questione della determinazione dell'importo risarcitorio per la “mancata
9 adeguata remunerazione” e sulla natura del credito vantato, si deve osservare che, la natura consolidata dell'orientamento giurisprudenziale sulle questioni poste, rende superfluo un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Tanto premesso, l'appello incidentale è infondato e deve essere respinto. Non sono emersi elementi di malafede o colpa grave a supporto della domanda ex art. 96 c.p.c.
Le spese del grado, attesa la reciproca soccombenza nei gravami, vanno compensate tra e tutti gli appellanti incidentali ad Parte_1 eccezione di , , , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_8 CP_9
, soccombenti nella lite. CP_10 CP_11 Parte_3
Questi ultimi sono quindi tenuti alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado, liquidate in dispositivo.
Alla vittoriosa nel giudizio vanno rifuse le spese del grado. Per_1
Nulla invece sulle spese in favore di Dott. , rimasto contumace. Persona_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello principale proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma n. 211/2023 pubblicata il 04/01/2023, previa parziale riforma della stessa, rigetta la domanda azionata in primo grado dai dottori , , , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
, CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 Parte_3
2) Condanna , , , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_8
, non in solido, alla rifusione CP_9 CP_10 CP_11 Parte_3 in favore della delle spese del doppio Parte_1 grado che liquida in complessivi € 30.000 (di cui € 18.000 per il primo grado) oltre a spese generali al 15%;
3) Rigetta l'appello principale nei confronti di e di tutti gli altri Per_1 appellanti incidentali difesi dall'Avv. Tortorella;
4) Respinge l'appello incidentale proposto da tutti gli appellanti difesi dall'Avv. Tortorella;
5) Compensa le spese del grado tra l'appellante e tutti gli appellanti incidentali costituiti;
10 6) Condanna la al rimborso Parte_1 delle spese del grado in favore della Dott.ssa che si Per_1 liquidano in 3.000 euro per compensi, oltre spese generali al 15%.
7) Nulla per le spese del grado nei confronti del Dott. . Persona_2
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti incidentali soccombenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gianì Dott. Nicola Saracino
11
Nel collegio composto da: Dott. Nicola Saracino Presidente Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 2796/2023 del Ruolo generale affari contenziosi, trattenuta in decisione il 17.11.2024 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 Part Presidente onsiglio pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ) presso i cui uffici si domicilia in P.IVA_2
Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12
Appellante E (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, via Ernesto Monaci n. 13, presso lo studio dell'Avv. David Giovannini (c.f. ; pec: C.F._2
; telefax 06.44232551), che la Email_1 rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti. Appellata
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
1 (C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4 [...]
(C.F. ), Controparte_4 C.F._5
(C.F. ), Controparte_5 C.F._6
(C.F. Controparte_6
), (C.F. C.F._7 Controparte_7
), (C.F. C.F._8 Controparte_8
), (C.F. C.F._9 Controparte_9
), (C.F. C.F._10 Controparte_10
), (C.F. C.F._11 CP_11 Parte_2
), (C.F. C.F._12 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Tortorella, C.F._13 presso cui si domiciliano in Roma, alla Via D. Chelini, 5;
Appellanti incidentali
E
(C.F.[...]), CP_12 CP_13
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._14 CP_14
), (C.F. C.F._15 CP_15
), (C.F. C.F._16 Controparte_16
), C.F._17 Controparte_17
(C.F. , (C.F. C.F._18 Controparte_18
), (C.F. C.F._19 Controparte_19
), C.F._20 Controparte_20
(C.F. , (C.F. C.F._21 Controparte_21
), (C.F. C.F._22 CP_22
, (C.F. C.F._23 Parte_4
), (C.F. C.F._24 Parte_5
), (C.F. C.F._25 Parte_6
), (C.F. C.F._26 Parte_7
), (C.F. C.F._27 Parte_8
), (C.F. C.F._28 Parte_9
), (C.F. C.F._29 Parte_10
), (C.F. C.F._30 Parte_11
, (C.F. C.F._31 Parte_12
), (C.F. C.F._32 Parte_13
), (C.F C.F._33 Parte_14
), (C.F. C.F._34 Parte_15
), C.F._35 Parte_16
2
[...] (C.F. ), (C.F. C.F._36 Parte_17
), (C.F. C.F._37 Parte_18
), (C.F. C.F._38 Parte_19
), (C.F. C.F._39 Parte_20
), (C.F. C.F._40 Parte_21
), (C.F. C.F._41 Parte_22
, (C.F. C.F._42 Parte_23
), (C.F. C.F._43 Parte_24
), (C.F. C.F._44 Parte_25
), (C.F. C.F._45 Parte_26
), (C.F. C.F._46 Parte_27
, (C.F. C.F._47 Parte_28
), (C.F. C.F._48 Parte_29
), (C.F. C.F._49 Parte_30
), rapp/ti e difesi dall'Avv. Marco Tortorella, presso C.F._50 cui si domiciliano in Roma, Via D. Chelini, 5,
Appellanti incidentali
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 211/2023 pubbl. il 04/01/2023.
Motivi della decisione Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia all'impugnata sentenza che deve intendersi, in parte qua, qui integralmente riportata. Gli intestati appellanti, medici specializzatisi con l'ordinamento ante D.lgs. n. 257/1991, convenivano, innanzi al Tribunale di Roma, l' Amministrazione sopra intestata, chiedendo di: “a) accertare e dichiarare il diritto degli attori di ricevere un'adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per lo effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma di Euro 11.103,82, per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto oltre agli interessi maturati e maturandi; b) accertare e dichiarare che gli odierni attori vantano il diritto di vedere riconosciuto il loro titolo e di ottenere il punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie richiamate in premessa e condannare la convenuta al risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del titolo suddetto, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c. sempre oltre il maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c. ed interessi legali. In via
3 subordinata, accertare e dichiarare il diritto degli attori di ricevere la somma di Euro 6.713,94 per ogni anno di durata del corso di specializzazione svolto, in applicazione dell'art. 11 della legge n. 370 del 19 ottobre 1999, e, per l' effetto, condannare la convenuta al pagamento della suddetta somma o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto oltre agli interessi maturati e maturandi;
In via alternativa, condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dagli odierni attori per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie richiamate in premessa, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltreché nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo;
danni che per l'omessa corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di Euro 11.103,82, per ogni anno di corso di specializzazione, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
per quanto riguarda l'omessa attribuzione dei punteggi, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c.. Il tutto, oltre il maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c. ed interessi di legge.” Il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, accoglieva parzialmente la domanda e, solo in favore dei medici che avevano frequentato un corso di specializzazione conforme alle Direttive e che avevano documentato la frequentazione del relativo corso, condannava l'Amministrazione a corrispondere la somma di € 6.713,94 per ogni singolo anno accademico ovvero, a partire dal 1° gennaio 1983, per la frazione di anno accademico di ciascun corso di specializzazione iniziato prima del 1.01.1983, e per ciascun anno di corso successivo fino all'ultimazione del corso di specializzazione, oltre interessi legali dalla notificazione della citazione originaria del giudizio. L'Amministrazione ha impugnato la sentenza, deducendone l'erroneità nella parte in cui ha accolto la domanda proposta da Controparte_1
e , Controparte_6 CP_7
eccependo la formazione del giudicato esterno,
[...] rappresentato dalla sentenza n. 17039/05 del Tribunale di Roma e chiedendo, in via gradata, dichiararsi la litispendenza ex art. 39 c.p.c.
Quanto, invece, alle posizioni di , , , CP_2 CP_3 CP_4
, e CP_5 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11
l'Amministrazione chiedeva la riforma della sentenza Parte_3 risultando i predetti corsi di specializzazione non ricompresi negli elenchi di cui alle direttive 93/16, 75/362/CEE e 75/363/CEE.
4 La Presidenza del Consiglio dei Ministri presentava, altresì, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e chiedeva il deferimento del giuramento decisorio nei confronti di , e . Per_1 CP_6 Persona_2
Si costituivano in giudizio le parti appellate chiedendo il rigetto delle avverse pretese, proponendo appello incidentale per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno. A detta degli appellanti incidentali, infatti, la sentenza del Tribunale sarebbe erronea per non aver considerato che danni reclamati in primo grado attenevano, oltre alla mancata remunerazione, anche all'omesso riconoscimento dei titoli comunitari e degli specifici (maggiori) punteggi nonché per non aver liquidato i c.d. interessi compensativi (da calcolarsi sulle somme via via rivalutate), dovendosi qualificare il debito gravante sull'amministrazione come un debito di valore e non, come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure, un debito di valuta.
I dottori , , , , Pt_28 Pt_23 Pt_21 Parte_20 CP_23 Pt_15 Pt_13
, , CP_24 Parte_5 CP_21 CP_20 CP_19 CP_16
, , rimanevano contumaci. CP_11 CP_7 Pt_30 CP_25
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.11.2024 con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
L'appello principale è parzialmente fondato.
Con riguardo alla censura con cui si reclama il riconoscimento dei titoli di studio di (Medicina dello Sport), AQ (Scienza CP_2 dell'alimentazione), RO (Medicina aeronautica e spaziale), RE (Malattie apparato cardiovascolare), HI (Neurofisiopatologia), IA
(Diabetologia e malattie del ricambio), TA (Genetica medica), VI (Endocrinochirurgia) AL (Pediatria Preventiva e Puericultura indirizzo Neonatologia e Patologia Neonatale) si rileva quanto segue. La Corte di Giustizia europea, con sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16), rispondendo ad alcuni quesiti posti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha chiarito che il diritto ad una adeguata remunerazione non può essere limitato temporalmente ai soli medici specializzandi iscritti a partire dal 1° gennaio 1983. Successivamente, è stata rimessa alle Sezioni Unite la specifica questione della sussistenza del diritto alla retribuzione in capo ai medici che avessero iniziato il corso di specializzazione anteriormente all'anno accademico
5 1982/1983, nella specie iscrittisi nel 1980 e nel 1981, con riguardo alla frazione temporale successiva al 1982. Le Sezioni Unite hanno quindi emesso nuova ordinanza interlocutoria di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, la Corte di Giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par.
1-2 e l'allegato della direttiva 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore della direttiva del 1982 (il 29 gennaio 1982) e proseguita dopo la scadenza, in data 1° gennaio
1983, del termine di adeguamento, deve - per il periodo della formazione, e con decorrenza dal 1° gennaio 1983 - essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della direttiva 75/363/CEE. Le Sezioni Unite, conseguentemente, con sentenza n. 20278/2022, hanno affermato il seguente principio di diritto: «Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE». Non sussiste, pertanto, motivo di discostarsi dalla citata giurisprudenza, tenuto conto della natura ormai consolidata di tale orientamento. Alla luce dei principi sanciti dalla Corte di Cassazione (v. Cass. 20303/2019; Cass. 25363/2022, Cass. 18736/2023), va quindi accolto l'appello proposto dalla con riferimento al riconoscimento dei titoli di studio di Parte_1
(Medicina dello Sport), (Scienza dell'alimentazione), CP_2 CP_3
(Medicina aeronautica e spaziale), (Malattie apparato CP_4 CP_5 cardiovascolare), (Neurofisiopatologia), (Diabetologia e CP_8 CP_9 malattie del ricambio), TA (Genetica medica), VI (Endocrinochirurgia), AL (Pediatria Preventiva e Puericultura indirizzo Neonatologia e Patologia Neonatale).
Con riguardo alle posizioni di e dei e , Per_1 Parte_31 Persona_2
l'appello principale va invece respinto.
6 Come è noto, affinché sussista la preclusione ex art. 2909 c.c. o la litispendenza è necessario che il precedente giudicato e/o causa abbia i requisiti di identità delle parti, del petitum e della causa petendi. Al fine di paralizzare il motivo di impugnazione proposto dalla difesa ministeriale, gli odierni appellati rilevano che è onere della parte che eccepisce il giudicato esterno di fornire la prova della predetta identità, oltre che dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza. Ebbene, la sentenza offerta in comunicazione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, riporta nell'epigrafe esclusivamente il nome e cognome delle parti, senza codice fiscale, senza alcuna indicazione in merito alla specializzazione per la quale si agisce e senza alcun riferimento all'esatto contenuto delle domande formulate. Sicché, ai fini della verifica della identità delle posizioni e delle cause, parte appellante avrebbe dovuto allegare la documentazione (certificati di specializzazione ed identità delle parti) prodotta in tale giudizio e attestante la predetta corrispondenza. La Presidenza del Consiglio dei ministri non ha, invece, fornito alcuna prova al riguardo. Peraltro, la dottoressa afferma di aver conseguito, negli anni Per_1 successivi alla laurea, due specializzazioni, la prima, negli anni 1980-1984, in pediatria, e la seconda, negli anni 1991-1994, in psicologia clinica (documento n. 1 e 2 fascicolo di parte). In forza delle diverse specializzazioni, la stessa ha intrapreso due Per_1 diverse azioni giudiziarie. La prima azione, ovvero quella relativa alle retribuzioni della specializzazione in psicologia clinica, si è conclusa con la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, n. 17093/2005, la seconda azione, afferente alle retribuzioni relative alla specializzazione in pediatria, è oggetto di questo giudizio,
Pertanto, l'appellata ritiene che la formazione del giudicato eccepita dalla Presidenza atterrebbe alla prima sentenza e non anche quella oggetto del presente giudizio. Stante la diversità del petitum, in quanto diversi e autonomi sono i beni della vita richiesti con i due giudizi, l'eccezione proposta dalla difesa statale non merita accoglimento. La Corte, aderendo all'orientamento in forza del quale “Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa” (Cass., 1° sez. civ., ord., 4 gennaio 2024, n. 211), ritiene che, anche con riferimento alle posizioni dei dottori e , non può ritenersi sufficientemente CP_6 Persona_2 provata l'eccezione proposta dalla Presidenza.
7 Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che l'Amministrazione si sia limitata ad allegare la precedente sentenza di primo grado (sentenza n. 17039/2005) che, oltre ad essere carente di ogni riferimento al codice fiscale delle parti e di ogni indicazione in merito alla specializzazione per la quale si agisce, è mancante della certificazione di passaggio in giudicato.
In conclusione, sono del tutto infondate sia l'eccezione di giudicato esterno, mancante di qualsiasi elemento probatorio, sia la subordinata eccezione ex art. 39 c.p.c. Infatti, per potersi configurare la litispendenza, è necessario che cause identiche pendano dinanzi a giudici diversi, nel medesimo grado
(Cass., 2° sez. civ., 18 aprile 2007, n. 9313) poiché del primo giudizio non viene allegata la pendenza, l'ulteriore doglianza proposta dalla difesa statale è priva di fondamento.
Con appello incidentale affidato a due doglianze, gli altri appellati, rappresentati dall'Avv. Tortorella, si lamentano del fatto che il danno non gli sia stato liquidato nella misura prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e, inoltre, che non gli sia stato liquidato il danno derivante dal mancato riconoscimento dei titoli comunitari, dei maggiori punteggi, degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria. Quanto alla prima censura va evidenziato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, gli importi da corrispondere ai medici specializzandi che hanno frequentato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, per i danni derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurati alla borsa di studio introdotta con il d.lgs. n. 257 del 1991 (che non ha efficacia retroattiva ed è diretta ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore nazionale, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi). L'obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive non ha natura né retributiva né risarcitoria, ma indennitaria e para risarcitoria, con la conseguenza che non può dare luogo ad una riparazione integrale fondata sull'applicazione dei criteri previsti dal d.lgs. n. 257 del 1991, ma va quantificata scegliendo un parametro equitativo fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe, che deve essere ricavato dalle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370 (con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però essere comprese nel d.lgs. n. 257 del 1991).
8 Tale parametro è idoneo a coprire tutta l'area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano al suo dovere di trasposizione della normativa europea (e quindi anche il mancato riconoscimento dei titoli comunitari e dei maggiori punteggi), salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio. In questi termini v. ex multis Cass. 41076/2021 (che ha escluso di poter accogliere la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia UE di una questione concernente il menzionato parametro, venendo in rilievo scelte discrezionali che l'ordinamento comunitario ha riservato agli Stati membri, con riferimento alle quali non è ipotizzabile alcuna disparità di trattamento fra coloro che si sono iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 1991 e coloro che le hanno frequentate in precedenza); Cass. 458/2019; Cass. 19837/2014; Cass. 21498/2011.
La doglianza è, dunque, infondata.
Quanto al secondo motivo dell'appello incidentale, gli appellanti, si lamentano del fatto che il Tribunale non abbia riconosciuto la debenza degli interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo risarcitorio.
Anche tale doglianza è infondata.
In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, la giurisprudenza ha affermato che a seguito dell'intervento con il quale il legislatore ha effettuato una aestimatio del danno (art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370), alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. – decorrono gli interessi legali dall'eventuale costituzione in mora (o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale), con la conseguenza che va esclusa la spettanza della rivalutazione e dei correlati interessi compensativi, fatta salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio (Cass. 1641/2020; Cass. 1030/2019; Cass., Sez. Un., 30649/2018). Quanto alla richiesta di interpello alla Corte di giustizia Europea sulla corretta interpretazione ed applicazione del diritto comunitario in merito alla questione della determinazione dell'importo risarcitorio per la “mancata
9 adeguata remunerazione” e sulla natura del credito vantato, si deve osservare che, la natura consolidata dell'orientamento giurisprudenziale sulle questioni poste, rende superfluo un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Tanto premesso, l'appello incidentale è infondato e deve essere respinto. Non sono emersi elementi di malafede o colpa grave a supporto della domanda ex art. 96 c.p.c.
Le spese del grado, attesa la reciproca soccombenza nei gravami, vanno compensate tra e tutti gli appellanti incidentali ad Parte_1 eccezione di , , , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_8 CP_9
, soccombenti nella lite. CP_10 CP_11 Parte_3
Questi ultimi sono quindi tenuti alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado, liquidate in dispositivo.
Alla vittoriosa nel giudizio vanno rifuse le spese del grado. Per_1
Nulla invece sulle spese in favore di Dott. , rimasto contumace. Persona_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello principale proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma n. 211/2023 pubblicata il 04/01/2023, previa parziale riforma della stessa, rigetta la domanda azionata in primo grado dai dottori , , , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
, CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 Parte_3
2) Condanna , , , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_8
, non in solido, alla rifusione CP_9 CP_10 CP_11 Parte_3 in favore della delle spese del doppio Parte_1 grado che liquida in complessivi € 30.000 (di cui € 18.000 per il primo grado) oltre a spese generali al 15%;
3) Rigetta l'appello principale nei confronti di e di tutti gli altri Per_1 appellanti incidentali difesi dall'Avv. Tortorella;
4) Respinge l'appello incidentale proposto da tutti gli appellanti difesi dall'Avv. Tortorella;
5) Compensa le spese del grado tra l'appellante e tutti gli appellanti incidentali costituiti;
10 6) Condanna la al rimborso Parte_1 delle spese del grado in favore della Dott.ssa che si Per_1 liquidano in 3.000 euro per compensi, oltre spese generali al 15%.
7) Nulla per le spese del grado nei confronti del Dott. . Persona_2
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti incidentali soccombenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gianì Dott. Nicola Saracino
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