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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/10/2025, n. 3747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3747 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6574/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del G. M. dott.ssa
Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n.6574/2024 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “appello a sentenza del giudice di pace” e pendente tra
[P.IVA.: ], in Parte_1 P.IVA_1
persona del Procuratore, Dott. (C.F. ,) - Persona_1 CodiceFiscale_1
giusta procura speciale per notar Rep. n. 180134, Racc. 12348 del Persona_2
22.06.2023 - con sede legale in Roma, alla Via G. Grezar n. 14 -ed elettivamente domiciliata in Avellino (AV) alla via Giovanni Palatucci n. 26 presso lo studio dell'avv. Lucia Raffaella Del Guercio [CF: ] dalla quale è C.F._2
rappresentata e difesa giusta procura ad litem apposta su foglio separato in allegato all'atto introduttivo del giudizio;
appellante
E
nato il [...] a [...]: Controparte_1
rapp.to e difeso, giusta mandato in calce all'atto di citazione C.F._3 dall'avv. Di Tella Nicola C.F: con studio in Frignano(CE) C.F._4 alla via S.Antonio Abate appellato nonché contro
(C.F. ) in persona del Governatore p.t., Controparte_2 P.IVA_2
con sede legale in Napoli (Na) alla via S. Lucia n. 8 appellata contumace
n. 6574/2024 r.g.a.c. Pagina 1 di 12 N.6574/2024 R.G.A.C.
AVVERSO
La sentenza n. 5722/2024 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli
Nord - Aversa, Giudice dott.ssa Galati, in data 4 marzo 2022, depositata in cancelleria in data 26 giugno 2024, notificata in data 05 luglio 2024, all'esito del giudizio, recante R.G. 10163/2021;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e
118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1.Con atto di citazione in appello notificato a mezzo posta elettronica certificata l'odierna appellante impugnava la sentenza n. 5722/24 avente ad Pt_2
oggetto l'omesso pagamento del bollo auto irrogato dalla con la Controparte_2
quale il giudice di prime cure accoglieva la domanda dell'originario attore-odierno appellato , dichiarando la sopraggiunta prescrizione della cartella Controparte_1
di pagamento in quanto decorso il termine prescrizionale di ere anni. Più precisamente, con riguardo al giudizio di primo grado, parte appellante rappresentava che con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., il sig.
proponeva opposizione avverso estratto di ruolo della cartella Controparte_1 esattoriale n. 02820160025363386000 emessa dalla per un Controparte_2 importo di euro 555,99 relativa a Tassa Automobilistica anno 2011, contestando il
Ruolo n.5463/2016 ed eccependo la prescrizione del credito. A fondamento delle proprie domande, l'attore asseriva in primo grado, che: “il sig. Controparte_1 veniva a conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento n.02820160025363386, facente riferimento a Tassa Automobilistica art. 17 Legge 449/17 Anno 2011 (Ente creditore: ) per l'importo di €.555,99 poiché notificata dal concessionario in Controparte_2 data 26.12.2016”, chiedendo accertarsi l'inesistenza del citato debito in forza della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' Parte_1
, la quale chiedeva il rigetto della domanda, eccependo quanto segue: a)
[...]
difetto di giurisdizione b) inammissibilità dell'impugnazione del ruolo esattoriale per carenza di interesse ad agire;
c) estraneità dell' alle contestazioni attinenti alla Pt_2
fase anteriore alla trasmissione del ruolo d) legittimità della documentazione istruttoria depositata in copia. Non si costituiva benchè ritualmente evocata in n.6574/2024 r.g.a.c. Pagina 2 di 12 N.6574/2024 R.G.A.C.
giudizio la Con sentenza n. 5722/2024 il giudice di prime cure Controparte_2
cosi' statuiva : 1. “Accoglie la domanda, e per l'effetto dichiara non dovuta la somma di cui alla cartella n. 02820160025363386000; 2. “Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali”. Pertanto, proseguiva l'appellante ente, ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria e non già quella tributaria e riconosciuto l'interesse dell'attore a proporre un'azione di mero accertamento negativo del credito tributario, il Giudice di pace ha accolto la domanda, annullato l'obbligazione di cui alla cartella e condannato l' al pagamento delle spese di lite. Pt_2
Mediante il dispiegato atto di appello il concessionario per la riscossione ha in via pregiudiziale eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario ed in ogni caso l'inammissibilità dell'azione proposta dall'odierno appellato, tenuto conto della regolare notifica della cartella stante la regolare notifica della cartella di pagamento n. 02820160025363386000 in data 26 dicembre 2016
e/o comunque della carenza di un interesse giuridicamente rilevante a proporre un'azione di mero accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia minaccia di atti esecutivi da parte dell' Con comparsa depositata in data Parte_2
15.11.2024 si è costituita la parte appellata insistendo per la declaratoria di CP_1
inammissibilità e/o comunque d'infondatezza dell'avversa impugnazione, con conseguente conferma della pronuncia di primo grado. Rimaneva contumace, benchè ritualmente evocata in giudizio, la Controparte_2
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in base all'art. 127 ter c.p.c., disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 13.10.2025 con contestuale concessione dei termini ex art. 189-352 cod. proc. Civ (cd. rito Cartabia).
2. Preliminarmente, dall'esame dell'atto di appello in oggetto, il Tribunale ritiene che lo stesso sia ammissibile in considerazione della chiara e specifica esposizione dei motivi di appello. Al riguardo, un recente arresto delle Sezioni
Unite, ha precisato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione n.6574/2024 r.g.a.c. Pagina 3 di 12 N.6574/2024 R.G.A.C.
da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Sez. U -, Sentenza n. 27199 del
16/11/2017).
Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006). L'effetto devolutivo dell' appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006).
3. Tanto premesso, l'appello va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dalla parte appellante.
Al riguardo appare opportuno richiamare il dato normativo, nonché la recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità. In particolare: - l'art. 2 del d.lgs. n.
546/1992 dispone che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati […] Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
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Repubblica”; - l'art. 57 del d.p.r. n. 602/1973 dispone che “non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”; - con la sentenza n. 114/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57 “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art.
50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile”; - con la pronuncia n. 34447/2019 la Corte di Cassazione ha affermato che “l'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva), e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e
l'esaurimento del potere impositivo”; con la successiva pronuncia n. 7822/2020 la
Suprema Corte ha precisato - tra le altre cose - che “[…] alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica
- all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”; - da ultimo, con le decisioni nn. 21642/2021 e 8465/2022 la Corte di Cassazione ha ribadito che alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione “dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione".
Orbene, il giudice di primo grado ha ritenuto che a partire dalla decisione n.
114/2018 e sulla base dei successivi arresti giurisprudenziali di legittimità, tutte le questioni relative a fatti successivi alla notifica della cartella o dell'avviso ricadessero automaticamente nella giurisdizione del giudice ordinario.
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Trattasi di una ricostruzione che non merita accoglimento poiché in contrasto con il dato normativo ove si consideri che, come sopra osservato, l'art. 2 del d. lgs. n.
546/1999 esclude dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1972, prevedendo che per queste ultime trovano applicazione le disposizione di cui al citato d.p.r., il quale si riferisce espressamente all'espropriazione forzata avviata dall'a.d.e.r. sulla base del ruolo ed ai poteri - anche sospensivi - del giudice dell'esecuzione (cfr. artt. 49 e ss.).
Difatti, perché possa radicarsi la giurisdizione ordinaria è necessario che l'agente per la riscossione abbia dato inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento. Viceversa, ove - come nel caso di specie - l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto successivo (es. prescrizione) alla notifica della cartella o dell'avviso, la giurisdizione spetta al giudice tributario;
ciò in forza della prima parte del comma 1 dell'art. 2, secondo cui il giudice speciale conosce “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”.
Ad una diversa ricostruzione non conducono nè la pronuncia n. 114/2018, né la successiva giurisprudenza di legittimità. Difatti, con la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 57 del d.p.r. n. 602/1973 la Corte ha soltanto ampliato i motivi di opposizione ex art. 615 co. 2 cp.c. proponibili davanti al giudice ordinario
(quale giudice dell'esecuzione) nell'ipotesi in cui il concessionario per la riscossione abbia dato inizio all'esecuzione esattoriale, giacché prima di tale pronuncia additiva l'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. poteva avere ad oggetto soltanto “la pignorabilità dei beni” (cfr. art. 57). Tale sistema è stato ritenuto incostituzionale dal giudice delle leggi in quanto impediva al contribuente di far valere davanti al giudice ordinario (lo si ripete, quale giudice dell'esecuzione) quei fatti successivi alla notifica della cartella o dell'avviso verificatisi prima della notifica del pignoramento ma non più sussumibili davanti al giudice tributario proprio perché l'esecuzione era ormai iniziata (la Corte cita a titolo esemplificativo i seguenti esempi di fatti successivi alla notifica della cartella e precedenti la notifica del pignoramento: avvio dell'azione esecutiva esattoriale durante la moratoria di 120 giorni introdotta dall'art. 7, comma 1 lett. m del d.l. n. 70/2011, adempimento del debito tributario, sopravvenuta causa di estinzione dello stesso per essersi il contribuente avvalso di misure di favore quale la cd. “rottamazione” delle cartelle ex art. 6 del d.l. m.
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193/2016). In particolare, nella citata pronuncia si legge che “laddove la censura della parte assoggettata a riscossione esattoriale non radichi una controversia devoluta alla giurisdizione del giudice tributario e quindi sussista la giurisdizione del giudice ordinario,
l'impossibilità di far valere innanzi al giudice dell'esecuzione l'illegittimità della riscossione mediante opposizione all'esecuzione, essendo ammessa soltanto l'opposizione con cui il contribuente contesti la mera regolarità formale del titolo esecutivo o degli atti della procedura
e non anche quella con cui egli contesti il diritto di procedere alla riscossione, confligge frontalmente con il diritto alla tutela giurisdizionale riconosciuto in generale dall'art. 24 Cost.
e nei confronti della pubblica amministrazione dall'art. 113 Cost., dovendo essere assicurata in ogni caso una risposta di giustizia a chi si oppone alla riscossione coattiva”. A tale pronuncia si è uniformata anche la Corte di Cassazione se sol si considera che, nel richiamare la citata sentenza n. 114/2018 e nel decidere sul riparto di giurisdizione in ipotesi nelle quali il contribuente aveva sollevato questioni inerenti a fatti successivi alla notifica della cartella, i giudici di legittimità hanno affermato la giurisdizione tributaria ove l'esecuzione non era ancora iniziata (è questo il caso di Cass. civ. nn. 1394/2021,
21642/2021 e 8465/2022) e, viceversa, quella ordinaria ove vi era già stata la notifica del pignoramento esattoriale (è questo il caso di Cass. civ. n. 7822/2020, la quale fa riferimento ad una pretesa sostanziale tributaria azionata “in executivis”).
Quanto, poi, alla sentenza n. 34447/2019, per incidens questo giudice ritiene di discostarsi nel senso che, se merita adesione il principio da essa richiamato secondo cui “quando la cartella sia stata notificata e la relativa pretesa tributaria sia divenuta definitiva, dei successivi fatti estintivi della pretesa tributaria competente a giudicare è il giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, cui spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata” (pag. 7), tuttavia non possono condividersi gli ulteriori assunti contenuti nella pronuncia, ossia che ( punto 4.4. della sentenza a pag. 10): 1) “l'ammissibilità delle opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c.
(tra le quali è compresa anche l'opposizione a precetto) dinanzi al giudice dell'esecuzione per contestare il diritto di procedere alla riscossione coattiva, sulla base di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo e, quindi, a valle della notifica della cartella di pagamento, è coerente con la natura di quest'ultima che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n.
602 del 1973, assolve in un solo atto le funzioni svolte dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica (tra le tante, Cass., sez. III, n. 3021 del
2018)”; 2) “se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata (Cass. SU n. 5994 del 2012) e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli atti di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali né gli avvisi di
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mora ( SU n. 17943 del 2009), è anche vero che per espressa disposizione normativa (art. 2 d.
Igs. 546 del 1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella”. Difatti, il punto motivazionale di cui al punto 1 che precede non appare in linea con il dato normativo, ove si consideri che ai sensi dell'art. 615 co. 1
c.p.c. l'opposizione a precetto (rectius, opposizione preventiva all'esecuzione) non si propone dinanzi al giudice dell'esecuzione - non essendo l'esecuzione ancora stata promossa - bensì con atto di citazione davanti al giudice della cognizione
“competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27” (art. 615 co. 1 c.p.c.). Quanto all'affermazione contenuta al suindicato punto 2, essa è condivisibile soltanto ove si precisi che la notifica della cartella determina il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario semprechè l'esecuzione sia già iniziata
(condizione imposta dall'art. 2 co. 1 seconda parte d. lgs. 546/1999) e che prima dell'inizio dell'esecuzione esattoriale non vi fosse un atto successivo alla cartella e precedente al pignoramento - es. iscrizione di ipoteca o fermo di beni mobili ex art. 19 d.lgs. n. 546/1999 - suscettibile di essere impugnato davanti al giudice tributario
(condizione imposta dalla sentenza 114/2018). Del resto, nella citata decisione n.
34447/2019 la Suprema Corte ha motivato la soluzione adottata in materia fallimentare valorizzando “la natura di procedura esecutiva di carattere universale della procedura concorsuale” (cfr. punto 4.5 della sentenza) e ciò senza considerare che in seno alla materia fallimentare l'art. 52 co. 2 L.F. prevede una vis attractiva del
Tribunale fallimentare in ordine all'accertamento dei crediti concorsuali (anche vantati dall' , laddove una disposizione di analogo tenore non si rinviene al di Pt_2
fuori di tale peculiare settore della giurisdizione ordinaria.
Da ultimo, e giungendo in tal modo al caso oggetto di odierno scrutinio, occorre esaminare la recente pronuncia n. 16986/2022 secondo cui “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva.”. Orbene,
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nel risolvere un conflitto di giurisdizione in favore del giudice tributario (anche stavolta con riferimento ad una controversia rispetto alla quale l'esecuzione forzata non era ancora iniziata), la Suprema Corte ha affermato che “se con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs.
n.546/1992, alla cui stregua «sono escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
In definitiva le considerazioni sopra svolte possono essere così riassunte:
- quando si tratta di crediti tributari e l'esecuzione non è ancora iniziata, la giurisdizione è tributaria e ciò anche quando, prima che sia iniziata l'esecuzione,
l'attore propone azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la cartella o l'avviso la cui notifica non sia messa in discussione. Questo perché l'articolo 2 assegna al giudice speciale “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” ed al contempo contempla la giurisdizione ordinaria soltanto in relazione alle questioni fatte valere quando l'esecuzione è già iniziata;
- alla giurisdizione ordinaria spettano le opposizioni agli atti esecutivi e l'opposizione 615 relativa alla pignorabilitá dei beni
(art. 57) nonché, per effetto della sentenza n. 114/2018, le opposizioni ex art. 615 co.
2 (cioè ad esecuzione iniziata) anche per fatti verificatisi tra la notifica della cartella o dell'avviso e la notifica del pignoramento, qualora manchi un atto che l'attore avrebbe potuto impugnare davanti al giudice tributario. Ne deriva che, onde evitare incertezze o fraintendimenti, ben potrebbe affermarsi che la "valle" oltre la quale si situa la giurisdizione del giudice ordinario (quale giudice dell'esecuzione) non è tanto la notifica della cartella o dell'avviso bensì la notifica del pignoramento, la quale segna l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria espressamente richiamata dall'art. 2 co.
1 seconda parte.
Peraltro, con molteplici decisioni intervenute in controversie analoghe a quella odierna la Corte di Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione tributaria, affermando che “a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n.
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448 del 2001 "sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata", con la conseguenza che l'impugnazione nella sostanza di atti prodromici all'esecuzione forzata è devoluta sempre alla giurisdizione delle commissioni tributarie (Cass. S.U. n. 8779 del 2008; Cass. n. 8770 del 2016;
13913 del 2017)” (cfr. Cass. civ. ss.uu. n. 13123/2018). Né a tale soluzione osta la natura latu sensu impugnatoria del contenzioso tributario;
difatti è stato chiarito che quest'ultimo “tende all'accertamento sostanziale del rapporto, nel senso che l'atto è il veicolo di accesso al giudizio di merito, al quale si perviene appunto per il tramite dell'impugnazione dell'atto (Cass. S.U. n. 5738 del 1988) […] sicchè per valutare il rapporto tributario occorre necessariamente analizzare l'atto, quindi le cartelle di pagamento, e verificare il decorso del termine prescrizionale dalla data di notifica delle stesse. Ne consegue che il giudizio avente ad oggetto la contestazione di un debito tributario e l'esame della prescrizione del credito erariale portato da atti impositivi, in ipotesi di fondatezza, dovrebbe condurre alla declaratoria di nullità delle relative cartelle, quali atti prodromici all'esecuzione, atteso che solo l'inefficacia delle stesse impedirebbe la prosecuzione della fase esecutiva. Invero, in difetto di omesso annullamento dell'atto impositivo, il rapporto di imposta permane, in quanto permane l'atto di cui è effetto” (cfr. Cass. civ. n. 13123/2018).
Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate ermeneutiche, occorre osservare che in primo grado l'attore ha adito la giurisdizione ordinaria al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito tributario in ragione della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella e ciò per evitare una eventuale azione esecutiva da parte dell' Ebbene, avendo ad oggetto la Parte_2
controversia un credito di natura tributaria (quale è il cd. bollo auto) e non essendo stata avviata alcuna esecuzione esattoriale, l'appello proposto dall' nei Pt_2
confronti della sentenza n. 5722/2024 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di
Napoli Nord - Aversa, Giudice dott.ssa Galati, in data 4 marzo 2022, merita accoglimento, in quanto la giurisdizione sull'odierna controversia spetta al giudice tributario ai sensi dell'art. 2 co. 1 primo periodo del d. lgs. n. 546/1999. Del resto, proprio la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che al giudice speciale si assume riservata, quale giudice esclusivo del rapporto tributario, ogni controversia sulla interpretazione e applicazione delle leggi tributarie, tra le quali implicitamente rientrano quelle concernenti la ricognizione dei termini legali di prescrizione dei tributi e la verifica in concreto del loro decorso ai fini dell'estinzione di ogni pretesa fiscale, così come in via consequenziale la verifica della eventuale e successiva n.6574/2024 r.g.a.c. Pagina 10 di 12 N.6574/2024 R.G.A.C.
soddisfazione del credito tributario;
ciò sul presupposto che, in questi casi, ad essere in discussione è pur sempre la debenza o meno del tributo (tra le altre Cass. civ. nn.
23832/2007, 14648/2017, 8770/2016, 10668/2019, etc.).
Il rilevato difetto di giurisdizione in capo al giudice primo grado giustifica l'omesso esame delle ulteriori questioni dibattute tra le parti anche in punto di ammissibilità dell'appello, presupponendo le stesse che il giudice adito sia munito di giurisdizione a decidere la controversia (e ciò senza considerare che, con riferimento all'eccezione di inappellabilità delle sentenze del GdP eventualmente decise ai sensi dell'art. 113 co. 2 c.p.c., la violazione delle norme in punto di riparto di giurisdizione rientra tra le ipotesi derogatorie di cui all'art. 339 co. 3 c.p.c. e che, sotto un diverso profilo, nel caso di specie risulta rispettato l'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, trattandosi di disposizione che non esige dall'appellante un progetto alternativo di sentenza, bensì la mera indicazione delle questioni e dei punti contestati: cfr. Cass. civ. n. 13535/2018, n. 15274/2019 etc.).
Dall'accoglimento dell'appello consegue, altresì, l'obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass. civ. n.
9929/2014), atteso che la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure.
4. Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellato e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m.spese giustizia. La definizione in rito del giudizio giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge. La peculiarità della questione e le soluzioni non sempre immediatamente intellegibili adottate in seno alla giurisprudenza di merito e di legittimità giustificano, altresì, la compensazione nei limiti della metà delle spese di lite di primo e secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del g.u. dott.ssa Matilde Boccia definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dall' Parte_1
[P.IVA.: ], e per l'effetto, in riforma della sentenza
[...] P.IVA_1
impugnata, dichiara il difetto giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
n.6574/2024 r.g.a.c. Pagina 11 di 12 N.6574/2024 R.G.A.C.
2) condanna nato il [...] a [...]: Controparte_1
al pagamento in favore dell' C.F._3 Parte_1
[P.IVA.: ] delle spese di lite relative al primo grado di
[...] P.IVA_1
giudizio, che si liquidano al netto della operata compensazione nei limiti della metà in euro in 173,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) condanna l'appellato al pagamento in favore Controparte_1
dell [P.IVA.: , delle Parte_1 P.IVA_1
spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano al netto della operata compensazione in euro in 331,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Aversa, 28.10.2025
IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n.6574/2024 r.g.a.c. Pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del G. M. dott.ssa
Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n.6574/2024 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “appello a sentenza del giudice di pace” e pendente tra
[P.IVA.: ], in Parte_1 P.IVA_1
persona del Procuratore, Dott. (C.F. ,) - Persona_1 CodiceFiscale_1
giusta procura speciale per notar Rep. n. 180134, Racc. 12348 del Persona_2
22.06.2023 - con sede legale in Roma, alla Via G. Grezar n. 14 -ed elettivamente domiciliata in Avellino (AV) alla via Giovanni Palatucci n. 26 presso lo studio dell'avv. Lucia Raffaella Del Guercio [CF: ] dalla quale è C.F._2
rappresentata e difesa giusta procura ad litem apposta su foglio separato in allegato all'atto introduttivo del giudizio;
appellante
E
nato il [...] a [...]: Controparte_1
rapp.to e difeso, giusta mandato in calce all'atto di citazione C.F._3 dall'avv. Di Tella Nicola C.F: con studio in Frignano(CE) C.F._4 alla via S.Antonio Abate appellato nonché contro
(C.F. ) in persona del Governatore p.t., Controparte_2 P.IVA_2
con sede legale in Napoli (Na) alla via S. Lucia n. 8 appellata contumace
n. 6574/2024 r.g.a.c. Pagina 1 di 12 N.6574/2024 R.G.A.C.
AVVERSO
La sentenza n. 5722/2024 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli
Nord - Aversa, Giudice dott.ssa Galati, in data 4 marzo 2022, depositata in cancelleria in data 26 giugno 2024, notificata in data 05 luglio 2024, all'esito del giudizio, recante R.G. 10163/2021;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e
118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1.Con atto di citazione in appello notificato a mezzo posta elettronica certificata l'odierna appellante impugnava la sentenza n. 5722/24 avente ad Pt_2
oggetto l'omesso pagamento del bollo auto irrogato dalla con la Controparte_2
quale il giudice di prime cure accoglieva la domanda dell'originario attore-odierno appellato , dichiarando la sopraggiunta prescrizione della cartella Controparte_1
di pagamento in quanto decorso il termine prescrizionale di ere anni. Più precisamente, con riguardo al giudizio di primo grado, parte appellante rappresentava che con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., il sig.
proponeva opposizione avverso estratto di ruolo della cartella Controparte_1 esattoriale n. 02820160025363386000 emessa dalla per un Controparte_2 importo di euro 555,99 relativa a Tassa Automobilistica anno 2011, contestando il
Ruolo n.5463/2016 ed eccependo la prescrizione del credito. A fondamento delle proprie domande, l'attore asseriva in primo grado, che: “il sig. Controparte_1 veniva a conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento n.02820160025363386, facente riferimento a Tassa Automobilistica art. 17 Legge 449/17 Anno 2011 (Ente creditore: ) per l'importo di €.555,99 poiché notificata dal concessionario in Controparte_2 data 26.12.2016”, chiedendo accertarsi l'inesistenza del citato debito in forza della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' Parte_1
, la quale chiedeva il rigetto della domanda, eccependo quanto segue: a)
[...]
difetto di giurisdizione b) inammissibilità dell'impugnazione del ruolo esattoriale per carenza di interesse ad agire;
c) estraneità dell' alle contestazioni attinenti alla Pt_2
fase anteriore alla trasmissione del ruolo d) legittimità della documentazione istruttoria depositata in copia. Non si costituiva benchè ritualmente evocata in n.6574/2024 r.g.a.c. Pagina 2 di 12 N.6574/2024 R.G.A.C.
giudizio la Con sentenza n. 5722/2024 il giudice di prime cure Controparte_2
cosi' statuiva : 1. “Accoglie la domanda, e per l'effetto dichiara non dovuta la somma di cui alla cartella n. 02820160025363386000; 2. “Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali”. Pertanto, proseguiva l'appellante ente, ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria e non già quella tributaria e riconosciuto l'interesse dell'attore a proporre un'azione di mero accertamento negativo del credito tributario, il Giudice di pace ha accolto la domanda, annullato l'obbligazione di cui alla cartella e condannato l' al pagamento delle spese di lite. Pt_2
Mediante il dispiegato atto di appello il concessionario per la riscossione ha in via pregiudiziale eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario ed in ogni caso l'inammissibilità dell'azione proposta dall'odierno appellato, tenuto conto della regolare notifica della cartella stante la regolare notifica della cartella di pagamento n. 02820160025363386000 in data 26 dicembre 2016
e/o comunque della carenza di un interesse giuridicamente rilevante a proporre un'azione di mero accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia minaccia di atti esecutivi da parte dell' Con comparsa depositata in data Parte_2
15.11.2024 si è costituita la parte appellata insistendo per la declaratoria di CP_1
inammissibilità e/o comunque d'infondatezza dell'avversa impugnazione, con conseguente conferma della pronuncia di primo grado. Rimaneva contumace, benchè ritualmente evocata in giudizio, la Controparte_2
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in base all'art. 127 ter c.p.c., disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 13.10.2025 con contestuale concessione dei termini ex art. 189-352 cod. proc. Civ (cd. rito Cartabia).
2. Preliminarmente, dall'esame dell'atto di appello in oggetto, il Tribunale ritiene che lo stesso sia ammissibile in considerazione della chiara e specifica esposizione dei motivi di appello. Al riguardo, un recente arresto delle Sezioni
Unite, ha precisato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione n.6574/2024 r.g.a.c. Pagina 3 di 12 N.6574/2024 R.G.A.C.
da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Sez. U -, Sentenza n. 27199 del
16/11/2017).
Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006). L'effetto devolutivo dell' appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006).
3. Tanto premesso, l'appello va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dalla parte appellante.
Al riguardo appare opportuno richiamare il dato normativo, nonché la recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità. In particolare: - l'art. 2 del d.lgs. n.
546/1992 dispone che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati […] Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
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Repubblica”; - l'art. 57 del d.p.r. n. 602/1973 dispone che “non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”; - con la sentenza n. 114/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57 “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art.
50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile”; - con la pronuncia n. 34447/2019 la Corte di Cassazione ha affermato che “l'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva), e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e
l'esaurimento del potere impositivo”; con la successiva pronuncia n. 7822/2020 la
Suprema Corte ha precisato - tra le altre cose - che “[…] alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica
- all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”; - da ultimo, con le decisioni nn. 21642/2021 e 8465/2022 la Corte di Cassazione ha ribadito che alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione “dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione".
Orbene, il giudice di primo grado ha ritenuto che a partire dalla decisione n.
114/2018 e sulla base dei successivi arresti giurisprudenziali di legittimità, tutte le questioni relative a fatti successivi alla notifica della cartella o dell'avviso ricadessero automaticamente nella giurisdizione del giudice ordinario.
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Trattasi di una ricostruzione che non merita accoglimento poiché in contrasto con il dato normativo ove si consideri che, come sopra osservato, l'art. 2 del d. lgs. n.
546/1999 esclude dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1972, prevedendo che per queste ultime trovano applicazione le disposizione di cui al citato d.p.r., il quale si riferisce espressamente all'espropriazione forzata avviata dall'a.d.e.r. sulla base del ruolo ed ai poteri - anche sospensivi - del giudice dell'esecuzione (cfr. artt. 49 e ss.).
Difatti, perché possa radicarsi la giurisdizione ordinaria è necessario che l'agente per la riscossione abbia dato inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento. Viceversa, ove - come nel caso di specie - l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto successivo (es. prescrizione) alla notifica della cartella o dell'avviso, la giurisdizione spetta al giudice tributario;
ciò in forza della prima parte del comma 1 dell'art. 2, secondo cui il giudice speciale conosce “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”.
Ad una diversa ricostruzione non conducono nè la pronuncia n. 114/2018, né la successiva giurisprudenza di legittimità. Difatti, con la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 57 del d.p.r. n. 602/1973 la Corte ha soltanto ampliato i motivi di opposizione ex art. 615 co. 2 cp.c. proponibili davanti al giudice ordinario
(quale giudice dell'esecuzione) nell'ipotesi in cui il concessionario per la riscossione abbia dato inizio all'esecuzione esattoriale, giacché prima di tale pronuncia additiva l'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. poteva avere ad oggetto soltanto “la pignorabilità dei beni” (cfr. art. 57). Tale sistema è stato ritenuto incostituzionale dal giudice delle leggi in quanto impediva al contribuente di far valere davanti al giudice ordinario (lo si ripete, quale giudice dell'esecuzione) quei fatti successivi alla notifica della cartella o dell'avviso verificatisi prima della notifica del pignoramento ma non più sussumibili davanti al giudice tributario proprio perché l'esecuzione era ormai iniziata (la Corte cita a titolo esemplificativo i seguenti esempi di fatti successivi alla notifica della cartella e precedenti la notifica del pignoramento: avvio dell'azione esecutiva esattoriale durante la moratoria di 120 giorni introdotta dall'art. 7, comma 1 lett. m del d.l. n. 70/2011, adempimento del debito tributario, sopravvenuta causa di estinzione dello stesso per essersi il contribuente avvalso di misure di favore quale la cd. “rottamazione” delle cartelle ex art. 6 del d.l. m.
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193/2016). In particolare, nella citata pronuncia si legge che “laddove la censura della parte assoggettata a riscossione esattoriale non radichi una controversia devoluta alla giurisdizione del giudice tributario e quindi sussista la giurisdizione del giudice ordinario,
l'impossibilità di far valere innanzi al giudice dell'esecuzione l'illegittimità della riscossione mediante opposizione all'esecuzione, essendo ammessa soltanto l'opposizione con cui il contribuente contesti la mera regolarità formale del titolo esecutivo o degli atti della procedura
e non anche quella con cui egli contesti il diritto di procedere alla riscossione, confligge frontalmente con il diritto alla tutela giurisdizionale riconosciuto in generale dall'art. 24 Cost.
e nei confronti della pubblica amministrazione dall'art. 113 Cost., dovendo essere assicurata in ogni caso una risposta di giustizia a chi si oppone alla riscossione coattiva”. A tale pronuncia si è uniformata anche la Corte di Cassazione se sol si considera che, nel richiamare la citata sentenza n. 114/2018 e nel decidere sul riparto di giurisdizione in ipotesi nelle quali il contribuente aveva sollevato questioni inerenti a fatti successivi alla notifica della cartella, i giudici di legittimità hanno affermato la giurisdizione tributaria ove l'esecuzione non era ancora iniziata (è questo il caso di Cass. civ. nn. 1394/2021,
21642/2021 e 8465/2022) e, viceversa, quella ordinaria ove vi era già stata la notifica del pignoramento esattoriale (è questo il caso di Cass. civ. n. 7822/2020, la quale fa riferimento ad una pretesa sostanziale tributaria azionata “in executivis”).
Quanto, poi, alla sentenza n. 34447/2019, per incidens questo giudice ritiene di discostarsi nel senso che, se merita adesione il principio da essa richiamato secondo cui “quando la cartella sia stata notificata e la relativa pretesa tributaria sia divenuta definitiva, dei successivi fatti estintivi della pretesa tributaria competente a giudicare è il giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, cui spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata” (pag. 7), tuttavia non possono condividersi gli ulteriori assunti contenuti nella pronuncia, ossia che ( punto 4.4. della sentenza a pag. 10): 1) “l'ammissibilità delle opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c.
(tra le quali è compresa anche l'opposizione a precetto) dinanzi al giudice dell'esecuzione per contestare il diritto di procedere alla riscossione coattiva, sulla base di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo e, quindi, a valle della notifica della cartella di pagamento, è coerente con la natura di quest'ultima che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n.
602 del 1973, assolve in un solo atto le funzioni svolte dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica (tra le tante, Cass., sez. III, n. 3021 del
2018)”; 2) “se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata (Cass. SU n. 5994 del 2012) e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli atti di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali né gli avvisi di
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mora ( SU n. 17943 del 2009), è anche vero che per espressa disposizione normativa (art. 2 d.
Igs. 546 del 1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella”. Difatti, il punto motivazionale di cui al punto 1 che precede non appare in linea con il dato normativo, ove si consideri che ai sensi dell'art. 615 co. 1
c.p.c. l'opposizione a precetto (rectius, opposizione preventiva all'esecuzione) non si propone dinanzi al giudice dell'esecuzione - non essendo l'esecuzione ancora stata promossa - bensì con atto di citazione davanti al giudice della cognizione
“competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27” (art. 615 co. 1 c.p.c.). Quanto all'affermazione contenuta al suindicato punto 2, essa è condivisibile soltanto ove si precisi che la notifica della cartella determina il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario semprechè l'esecuzione sia già iniziata
(condizione imposta dall'art. 2 co. 1 seconda parte d. lgs. 546/1999) e che prima dell'inizio dell'esecuzione esattoriale non vi fosse un atto successivo alla cartella e precedente al pignoramento - es. iscrizione di ipoteca o fermo di beni mobili ex art. 19 d.lgs. n. 546/1999 - suscettibile di essere impugnato davanti al giudice tributario
(condizione imposta dalla sentenza 114/2018). Del resto, nella citata decisione n.
34447/2019 la Suprema Corte ha motivato la soluzione adottata in materia fallimentare valorizzando “la natura di procedura esecutiva di carattere universale della procedura concorsuale” (cfr. punto 4.5 della sentenza) e ciò senza considerare che in seno alla materia fallimentare l'art. 52 co. 2 L.F. prevede una vis attractiva del
Tribunale fallimentare in ordine all'accertamento dei crediti concorsuali (anche vantati dall' , laddove una disposizione di analogo tenore non si rinviene al di Pt_2
fuori di tale peculiare settore della giurisdizione ordinaria.
Da ultimo, e giungendo in tal modo al caso oggetto di odierno scrutinio, occorre esaminare la recente pronuncia n. 16986/2022 secondo cui “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva.”. Orbene,
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nel risolvere un conflitto di giurisdizione in favore del giudice tributario (anche stavolta con riferimento ad una controversia rispetto alla quale l'esecuzione forzata non era ancora iniziata), la Suprema Corte ha affermato che “se con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs.
n.546/1992, alla cui stregua «sono escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
In definitiva le considerazioni sopra svolte possono essere così riassunte:
- quando si tratta di crediti tributari e l'esecuzione non è ancora iniziata, la giurisdizione è tributaria e ciò anche quando, prima che sia iniziata l'esecuzione,
l'attore propone azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la cartella o l'avviso la cui notifica non sia messa in discussione. Questo perché l'articolo 2 assegna al giudice speciale “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” ed al contempo contempla la giurisdizione ordinaria soltanto in relazione alle questioni fatte valere quando l'esecuzione è già iniziata;
- alla giurisdizione ordinaria spettano le opposizioni agli atti esecutivi e l'opposizione 615 relativa alla pignorabilitá dei beni
(art. 57) nonché, per effetto della sentenza n. 114/2018, le opposizioni ex art. 615 co.
2 (cioè ad esecuzione iniziata) anche per fatti verificatisi tra la notifica della cartella o dell'avviso e la notifica del pignoramento, qualora manchi un atto che l'attore avrebbe potuto impugnare davanti al giudice tributario. Ne deriva che, onde evitare incertezze o fraintendimenti, ben potrebbe affermarsi che la "valle" oltre la quale si situa la giurisdizione del giudice ordinario (quale giudice dell'esecuzione) non è tanto la notifica della cartella o dell'avviso bensì la notifica del pignoramento, la quale segna l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria espressamente richiamata dall'art. 2 co.
1 seconda parte.
Peraltro, con molteplici decisioni intervenute in controversie analoghe a quella odierna la Corte di Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione tributaria, affermando che “a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n.
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448 del 2001 "sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata", con la conseguenza che l'impugnazione nella sostanza di atti prodromici all'esecuzione forzata è devoluta sempre alla giurisdizione delle commissioni tributarie (Cass. S.U. n. 8779 del 2008; Cass. n. 8770 del 2016;
13913 del 2017)” (cfr. Cass. civ. ss.uu. n. 13123/2018). Né a tale soluzione osta la natura latu sensu impugnatoria del contenzioso tributario;
difatti è stato chiarito che quest'ultimo “tende all'accertamento sostanziale del rapporto, nel senso che l'atto è il veicolo di accesso al giudizio di merito, al quale si perviene appunto per il tramite dell'impugnazione dell'atto (Cass. S.U. n. 5738 del 1988) […] sicchè per valutare il rapporto tributario occorre necessariamente analizzare l'atto, quindi le cartelle di pagamento, e verificare il decorso del termine prescrizionale dalla data di notifica delle stesse. Ne consegue che il giudizio avente ad oggetto la contestazione di un debito tributario e l'esame della prescrizione del credito erariale portato da atti impositivi, in ipotesi di fondatezza, dovrebbe condurre alla declaratoria di nullità delle relative cartelle, quali atti prodromici all'esecuzione, atteso che solo l'inefficacia delle stesse impedirebbe la prosecuzione della fase esecutiva. Invero, in difetto di omesso annullamento dell'atto impositivo, il rapporto di imposta permane, in quanto permane l'atto di cui è effetto” (cfr. Cass. civ. n. 13123/2018).
Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate ermeneutiche, occorre osservare che in primo grado l'attore ha adito la giurisdizione ordinaria al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito tributario in ragione della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella e ciò per evitare una eventuale azione esecutiva da parte dell' Ebbene, avendo ad oggetto la Parte_2
controversia un credito di natura tributaria (quale è il cd. bollo auto) e non essendo stata avviata alcuna esecuzione esattoriale, l'appello proposto dall' nei Pt_2
confronti della sentenza n. 5722/2024 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di
Napoli Nord - Aversa, Giudice dott.ssa Galati, in data 4 marzo 2022, merita accoglimento, in quanto la giurisdizione sull'odierna controversia spetta al giudice tributario ai sensi dell'art. 2 co. 1 primo periodo del d. lgs. n. 546/1999. Del resto, proprio la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che al giudice speciale si assume riservata, quale giudice esclusivo del rapporto tributario, ogni controversia sulla interpretazione e applicazione delle leggi tributarie, tra le quali implicitamente rientrano quelle concernenti la ricognizione dei termini legali di prescrizione dei tributi e la verifica in concreto del loro decorso ai fini dell'estinzione di ogni pretesa fiscale, così come in via consequenziale la verifica della eventuale e successiva n.6574/2024 r.g.a.c. Pagina 10 di 12 N.6574/2024 R.G.A.C.
soddisfazione del credito tributario;
ciò sul presupposto che, in questi casi, ad essere in discussione è pur sempre la debenza o meno del tributo (tra le altre Cass. civ. nn.
23832/2007, 14648/2017, 8770/2016, 10668/2019, etc.).
Il rilevato difetto di giurisdizione in capo al giudice primo grado giustifica l'omesso esame delle ulteriori questioni dibattute tra le parti anche in punto di ammissibilità dell'appello, presupponendo le stesse che il giudice adito sia munito di giurisdizione a decidere la controversia (e ciò senza considerare che, con riferimento all'eccezione di inappellabilità delle sentenze del GdP eventualmente decise ai sensi dell'art. 113 co. 2 c.p.c., la violazione delle norme in punto di riparto di giurisdizione rientra tra le ipotesi derogatorie di cui all'art. 339 co. 3 c.p.c. e che, sotto un diverso profilo, nel caso di specie risulta rispettato l'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, trattandosi di disposizione che non esige dall'appellante un progetto alternativo di sentenza, bensì la mera indicazione delle questioni e dei punti contestati: cfr. Cass. civ. n. 13535/2018, n. 15274/2019 etc.).
Dall'accoglimento dell'appello consegue, altresì, l'obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass. civ. n.
9929/2014), atteso che la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure.
4. Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellato e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m.spese giustizia. La definizione in rito del giudizio giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge. La peculiarità della questione e le soluzioni non sempre immediatamente intellegibili adottate in seno alla giurisprudenza di merito e di legittimità giustificano, altresì, la compensazione nei limiti della metà delle spese di lite di primo e secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del g.u. dott.ssa Matilde Boccia definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dall' Parte_1
[P.IVA.: ], e per l'effetto, in riforma della sentenza
[...] P.IVA_1
impugnata, dichiara il difetto giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
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2) condanna nato il [...] a [...]: Controparte_1
al pagamento in favore dell' C.F._3 Parte_1
[P.IVA.: ] delle spese di lite relative al primo grado di
[...] P.IVA_1
giudizio, che si liquidano al netto della operata compensazione nei limiti della metà in euro in 173,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) condanna l'appellato al pagamento in favore Controparte_1
dell [P.IVA.: , delle Parte_1 P.IVA_1
spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano al netto della operata compensazione in euro in 331,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Aversa, 28.10.2025
IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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