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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/04/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 211/2014 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, elettivamente domiciliato in via Vito Capialbi n. 16 Vibo Valentia, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Francesco Saverio Ortona;
(PEC: , che Email_1 lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Olivier Russo, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in CP_1 via Cavour, Complesso Miragolfo, Vibo Valentia, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Pupo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: differenze retributive Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 11/02/2014, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: I ) di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dall'1.11.2007 al 31.1.2012, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con qualifica di autista e mansioni di conducente di autocarro, inquadrato al III livello retributivo del CCNL 151 del settore Spedizione merci e Trasporto;
II) di aver svolto la mansione di conducente di autocarro per l'intero rapporto lavorativo;
III) di aver svolto l'orario di servizio dalle ore 7,00 alle 16,00 dal lunedì al venerdì; IV) di aver lavorato spesso anche fino a tarda sera, anche fino alle ore 22,00; V) di essere stato licenziato a gennaio 2012 per giustificato motivo oggettivo;
VI) di non aver percepito, dal datore convenuto, i ratei di tredicesima mensilità per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, la quattordicesima mensilità per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, nonché il trattamento di fine rapporto;
VII) che nei modelli CUD consegnati il datore di lavoro aveva omesso di indicare le somme accantonate a titolo di TFR;
VIII) cha da mod. 770 per l'anno d'imposta 2012 è stata accantonata dal datore la somma pari ad 7.594,00 a titolo di TFR;
IX) che con racc. A/r del 18.6.2013 chiedeva il pagamento del dovuto al datore. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: Accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che lo stesso non ha percepito una retribuzione adeguata alla qualità e quantità di lavoro svolto, in virtù dell'art. 36 della Costituzione;
B ) Accertare e dichiarare che all'istante per i titoli risultanti dal prospetto contabile e dalla documentazione allegata al presente atto qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti, e comunque in forza delle causali in narrativa espresse, compete la somma di € 19.864,95 a titolo di tredicesima, quattordicesima e TFR, per il periodo dal 01.11.2007 al 31.01.2012 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
e per l'effetto condannare la CP_1 in persona del suo rappresentante p.t. ( C.F. ) con sede in viale dell'Industria n.
[...] P.IVA_1
107 Vibo Valentia ( VV) alla fraz. Marina, al pagamento in favore dell'istante della somma di € 19864,95 a titolo di tredicesima, quattordicesima e T.F.R., per il periodo dal 1.11/2007 al 31.01.2012 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo come da conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, o di quella maggiore o minore che l'On. Tribunale riterrà di giustizia sulla scorta delle risultanze istruttorie e dell'apprezzamento giudiziale, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
C) Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti rx art. 93 c.p.c. per averne fatto anticipo”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio la società resistente chiedendo il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione del credito dal 2007 al 2009 e, l'infondatezza della domanda con il favore delle spese di lite. Con sentenza non definitiva del 24 maggio 2023 emessa dall'adito Tribunale, è stata dichiarata la tardività della costituzione in giudizio del resistente, nonché l'inammissibilità della sua produzione documentale. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti costituite e col gli elaborati peritali disposti dall'Ufficio è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato solo in parte e deve essere per il resto rigettato.
2. agisce per la declaratoria di debenza a carico della società datoriale convenuta Pt_1 dei i ratei di tredicesima mensilità per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, di quattordicesima mensilità per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, nonché il trattamento di fine rapporto 2012.
3. La società datoriale costituita ha dedotto e documentato la busta paga datate, registrate sottoscritte dal ricorrente per quietanza e ricevuta per tutto il periodo di interesse.
4. In ragione della contestata documentazione suddetta da parte attrice, è stata sisposta perizia grafologica.
5. La consulenza grafologica espletata nel corso del giudizio ha evidenziato - previa premessa metodologica per cui: sulle ricevute contestate dal Sig. , ovvero quelle appartenenti al secondo gruppo di Pt_1 ricerca (tredicesime 2007-2012 – quattordicesime 2008-20012 – Tfr 2012). >> - che:
<Fatta eccezione per le firme apposte sulle ricevute di “Luglio 2011” e “Aprile 2011”, la comparazione tra la mano di chi ha apposto le firme sulle ricevute depositate dalla parte resistente, con la mano olografa del Sig. , dimostra che sussistono le Parte_1 medesime caratteristiche peculiari di identità. Per tanto, anche se disconosciute, esse sono riconducibili alla mano di . Le firme apposte sulle ricevute di “Luglio 2011” e “Aprile Pt_1
2011” non sono altresì riconducibili alla mano del Sig. .>>. Pt_1
6. L'accertamento, raggiunto con scrupoloso esame, si considera integralmente riportato e trascritto, ed è posto a base dell'odierna decisione.
7. La domanda appare quindi in massima parte infondata. Per i ratei di aprile e luglio 2011, la somma richiesta a titolo di tredicesima mensilità è stata corrisposta in ogni caso con la busta paga di dicembre 2011 e le relative quote di TFR con quella del 2012. Queste ultime non sono controvertibili, all'esito dell'istruttoria richiamata. Residua solo a credito di la quattordicesima mensilità per l'anno 2011, in quanto Pt_1 assente dalla busta paga di giugno dello stesso anno, la cui misura, sulla base di perizia contabile depositata il 3.4.2025 disposta dall'Ufficio, può quantificarsi in €1.490,20.
8. In ragione dell'esiguità dell'accoglimento le spese sono compensate in misura pari ad un terzo e per la restante parte seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
9. Le spese delle consulenze tecniche già liquidate con separati decreti, vengono poste definitivamente a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di alla corresponsione in suo favore della quattordicesima mensilità per Parte_1
l'anno 2011 e per l'effetto condanna in persona del legale rappresentante CP_1 pro-tempore, al pagamento in favore di della somma pari ad euro Parte_1
1.490,20 a titolo di quattordicesima mensilità per l'anno 2011, oltre rivalutazione e interessi dalla singola scadenza all'effettivo soddisfo;
- Compensa per un 1/3 le spese di lite e condanna, per la parte restante, Parte_1 alla rifusione in favore di delle spese liquidate in complessivi 2.000,00 euro, CP_1 oltre Spese generali, IVA e CPA.
- Pone definitivamente a carico di , le spese di CTU liquidate con separati Parte_1 decreti.
Vibo Valentia, 16/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, elettivamente domiciliato in via Vito Capialbi n. 16 Vibo Valentia, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Francesco Saverio Ortona;
(PEC: , che Email_1 lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Olivier Russo, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in CP_1 via Cavour, Complesso Miragolfo, Vibo Valentia, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Pupo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: differenze retributive Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 11/02/2014, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: I ) di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dall'1.11.2007 al 31.1.2012, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con qualifica di autista e mansioni di conducente di autocarro, inquadrato al III livello retributivo del CCNL 151 del settore Spedizione merci e Trasporto;
II) di aver svolto la mansione di conducente di autocarro per l'intero rapporto lavorativo;
III) di aver svolto l'orario di servizio dalle ore 7,00 alle 16,00 dal lunedì al venerdì; IV) di aver lavorato spesso anche fino a tarda sera, anche fino alle ore 22,00; V) di essere stato licenziato a gennaio 2012 per giustificato motivo oggettivo;
VI) di non aver percepito, dal datore convenuto, i ratei di tredicesima mensilità per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, la quattordicesima mensilità per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, nonché il trattamento di fine rapporto;
VII) che nei modelli CUD consegnati il datore di lavoro aveva omesso di indicare le somme accantonate a titolo di TFR;
VIII) cha da mod. 770 per l'anno d'imposta 2012 è stata accantonata dal datore la somma pari ad 7.594,00 a titolo di TFR;
IX) che con racc. A/r del 18.6.2013 chiedeva il pagamento del dovuto al datore. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: Accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che lo stesso non ha percepito una retribuzione adeguata alla qualità e quantità di lavoro svolto, in virtù dell'art. 36 della Costituzione;
B ) Accertare e dichiarare che all'istante per i titoli risultanti dal prospetto contabile e dalla documentazione allegata al presente atto qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti, e comunque in forza delle causali in narrativa espresse, compete la somma di € 19.864,95 a titolo di tredicesima, quattordicesima e TFR, per il periodo dal 01.11.2007 al 31.01.2012 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
e per l'effetto condannare la CP_1 in persona del suo rappresentante p.t. ( C.F. ) con sede in viale dell'Industria n.
[...] P.IVA_1
107 Vibo Valentia ( VV) alla fraz. Marina, al pagamento in favore dell'istante della somma di € 19864,95 a titolo di tredicesima, quattordicesima e T.F.R., per il periodo dal 1.11/2007 al 31.01.2012 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo come da conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, o di quella maggiore o minore che l'On. Tribunale riterrà di giustizia sulla scorta delle risultanze istruttorie e dell'apprezzamento giudiziale, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
C) Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti rx art. 93 c.p.c. per averne fatto anticipo”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio la società resistente chiedendo il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione del credito dal 2007 al 2009 e, l'infondatezza della domanda con il favore delle spese di lite. Con sentenza non definitiva del 24 maggio 2023 emessa dall'adito Tribunale, è stata dichiarata la tardività della costituzione in giudizio del resistente, nonché l'inammissibilità della sua produzione documentale. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti costituite e col gli elaborati peritali disposti dall'Ufficio è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato solo in parte e deve essere per il resto rigettato.
2. agisce per la declaratoria di debenza a carico della società datoriale convenuta Pt_1 dei i ratei di tredicesima mensilità per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, di quattordicesima mensilità per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, nonché il trattamento di fine rapporto 2012.
3. La società datoriale costituita ha dedotto e documentato la busta paga datate, registrate sottoscritte dal ricorrente per quietanza e ricevuta per tutto il periodo di interesse.
4. In ragione della contestata documentazione suddetta da parte attrice, è stata sisposta perizia grafologica.
5. La consulenza grafologica espletata nel corso del giudizio ha evidenziato - previa premessa metodologica per cui: sulle ricevute contestate dal Sig. , ovvero quelle appartenenti al secondo gruppo di Pt_1 ricerca (tredicesime 2007-2012 – quattordicesime 2008-20012 – Tfr 2012). >> - che:
<Fatta eccezione per le firme apposte sulle ricevute di “Luglio 2011” e “Aprile 2011”, la comparazione tra la mano di chi ha apposto le firme sulle ricevute depositate dalla parte resistente, con la mano olografa del Sig. , dimostra che sussistono le Parte_1 medesime caratteristiche peculiari di identità. Per tanto, anche se disconosciute, esse sono riconducibili alla mano di . Le firme apposte sulle ricevute di “Luglio 2011” e “Aprile Pt_1
2011” non sono altresì riconducibili alla mano del Sig. .>>. Pt_1
6. L'accertamento, raggiunto con scrupoloso esame, si considera integralmente riportato e trascritto, ed è posto a base dell'odierna decisione.
7. La domanda appare quindi in massima parte infondata. Per i ratei di aprile e luglio 2011, la somma richiesta a titolo di tredicesima mensilità è stata corrisposta in ogni caso con la busta paga di dicembre 2011 e le relative quote di TFR con quella del 2012. Queste ultime non sono controvertibili, all'esito dell'istruttoria richiamata. Residua solo a credito di la quattordicesima mensilità per l'anno 2011, in quanto Pt_1 assente dalla busta paga di giugno dello stesso anno, la cui misura, sulla base di perizia contabile depositata il 3.4.2025 disposta dall'Ufficio, può quantificarsi in €1.490,20.
8. In ragione dell'esiguità dell'accoglimento le spese sono compensate in misura pari ad un terzo e per la restante parte seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
9. Le spese delle consulenze tecniche già liquidate con separati decreti, vengono poste definitivamente a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di alla corresponsione in suo favore della quattordicesima mensilità per Parte_1
l'anno 2011 e per l'effetto condanna in persona del legale rappresentante CP_1 pro-tempore, al pagamento in favore di della somma pari ad euro Parte_1
1.490,20 a titolo di quattordicesima mensilità per l'anno 2011, oltre rivalutazione e interessi dalla singola scadenza all'effettivo soddisfo;
- Compensa per un 1/3 le spese di lite e condanna, per la parte restante, Parte_1 alla rifusione in favore di delle spese liquidate in complessivi 2.000,00 euro, CP_1 oltre Spese generali, IVA e CPA.
- Pone definitivamente a carico di , le spese di CTU liquidate con separati Parte_1 decreti.
Vibo Valentia, 16/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani