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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3719 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.M., dott. Marcello Sinisi, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2754/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 32848/2021, depositata il 15.11.2021, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Gennaro Castelli e dall'Avv. Imma Zeno, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Ercolano (NA) alla Via Via Tironi di Moccia n. 2, in virtù di distinte procure ad litem in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ), residente in [...]CP_1 C.F._2
alla Via San Severo A Capodimonte n. 36
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(P.IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_1
del procuratore speciale, rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti, in calce all'atto di citazione in appello notificato, dall'Avv. Francesco
Napolitano presso il cui studio sito in Napoli al Viale Augusto n. 162 elettivamente domicilia
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza dell'8.1.2025 e comparse conclusionali e di replica in atti.
- 1 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte appellante ha tempestivamente impugnato la sentenza in epigrafe
(con atto di citazione notificato il 26.1.2022 alla appellata compagnia assicuratrice e rinotificato all'appellata il 12.11.2022) di CP_1
intervenuto rigetto (con integrale compensazione delle spese di lite) della domanda risarcitoria esperita nel gennaio 2019 dalla stessa nei confronti della sig.ra e della in CP_1 Controparte_3
relazione ai danni subiti dal proprio motoveicolo Piaggio 125 tg.
DN06551, quantificati in € 1.968,33 come da preventivo allegato oltre €
500,00 per fermo tecnico o nella diversa somma ritenuta di giustizia, in occasione del sinistro verificatosi il 15.10.2017, alle ore 22.00 circa, alla via Sanità di Napoli all'incrocio con la via Discesa Sanità, allorchè il predetto veicolo, condotto dal sig. , mentre percorreva via Sanità, Pt_2
era stato urtato dall'auto Ford Focus tg. BS 809 CH - di proprietà dell'odierna appellata ed assicurata per la r.c.a. dalla compagnia assicurativa - fuoriuscita Controparte_3
improvvisamente dalla Discesa Sanità senza dare la dovuta precedenza, provocando la caduta al suolo del conducente che riportava Pt_2
lesioni. Parte appellante ha, quindi, chiesto, in riforma della pronuncia di primo grado impugnata, l'accoglimento della esperita domanda risarcitoria, lamentando il malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del G.d.P. avendo il teste escusso, sig. , indifferente rispetto alle parti in Tes_1
causa, confermato la dinamica del sinistro descritto in citazione, in particolare l'intervenuto urto subito dal motoveicolo attoreo ad opera dell'auto della convenuta e la successiva caduta a terra del CP_1
medesimo sul selciato, nonché i punti di impatto diretto ed indiretto ed i relativi danni;
l'appellante ha, altresì, argomentato che le omissioni e carenze della deposizione testimoniale evidenziate dal Giudice di prime cure fossero in realtà irrilevanti e che il Giudice aveva mal interpretato la riferita localizzazione dei danni su ambo i lati del motociclo, evidenti dalle riproduzioni fotografiche in atti e coerenti con quanto dichiarato dal teste escusso;
tanto dedotto, l'appellante ha chiesto di dichiarare, in riforma
- 2 - della sentenza gravata, l'esclusiva responsabilità dell'appellata
[...]
nella produzione del sinistro per cui è causa e di condannare gli CP_1
appellati in solido al pagamento della somma di € 1.968,33, oltre accessori di legge e danno da fermo tecnico di 3 giorni per € 150,00, vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in relazione a quelle del presente grado.
Si è costituita ritualmente in giudizio la sola Controparte_2 impugnando integralmente l'atto di appello di cui ha chiesto dichiararne l'inammissibilità ed infondatezza, vinte le spese. E' restata, invece, contumace l'altra appellata . In data 11.1.2024 per la parte CP_1
appellante si è costituita, in affiancamento all'avv. Castelli, l'avv. Imma
Zeno presso cui ha eletto domicilio l'appellante medesima.
Prodotti i verbali di causa, nonché i rispettivi atti difensivi di parte, la causa, su conclusioni delle parti conformi ai rispettivi atti introduttivi, è stata riservata in decisione all'udienza dell'8.1.2025 con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'appellata
[...]
, ritualmente evocata nel presente giudizio e non costituitasi. CP_1
Mette conto, altresì, evidenziare in sempre in punto di rito l'ammissibilità del gravame che ci occupa ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto contenente la chiara indicazione delle censure mosse nei riguardi della motivazione svolta dal Giudice di prime cure e posta a fondamento della disposta inammissibilità della domanda attorea. D'altro canto, l'atto di citazione di appello contiene la precisa formulazione delle parti della sentenza impugnata oggetto di doglianza e delle modifiche della pronuncia concretamente richieste.
Nel merito, la titolarità attiva dell'istante risulta provata per tabulas a mezzo copia del libretto di circolazione del veicolo danneggiato, mentre quella passiva è provata tenuto conto della intervenuta produzione del certificato cronologico del PRA quanto all'autoveicolo sopra indicato e stante la non contestazione della dedotta copertura assicurativa per la r.c.a. da parte della compagnia . CP_3
- 3 - Ciò premesso, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto. Al riguardo, va evidenziato che questo Tribunale non condivide la valutazione del Giudice di prime cure riguardante le ritenute deficitarie risultanze della prova costituenda ivi acquisita. Per contro, ad avviso di questo giudicante, dall'unica deposizione testimoniale raccolta si evince la prova convincente della piena ed esclusiva responsabilità del conducente il veicolo di proprietà
della convenuta nella produzione del sinistro per cui è causa: invero il teste escusso, indifferente rispetto alle parti in causa, ha dichiarato che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione (ore 22:00 del
15.10.2017, alla Via Sanità a Napoli) il conducente del veicolo Ford Focus di colore scuro della sig.ra “usciva all'improvviso dalla via CP_1
Discesa Sanità e nello svoltare sulla sua destra invadeva la corsia di marcia
opposta prendendo in pieno una vespa di color rosso sul lato sinistro, facendola cadere a destra insieme al conducente….Ricordo che l'urto è avvenuto tra il lato anteriore della Ford Focus e quello laterale della Vespa
lato sinistro…Ricordo che l'impatto tra i due veicoli è avvenuto nella corsia
di marcia occupata dalla Vespa. Preciso che la Vespa non aveva velocità elevata ma moderata e ripeto percorreva regolarmente la sua corsia di marcia al momento dell'impatto”. Il teste ha, poi, precisato i danni arrecati al motociclo di parte appellante, indicando precisamente la pedana lato sinistro,
la scocca lato sinistro, nonché quelli al lato destro, in particolare manubrio e scocca destri. Il teste ha, inoltre, aggiunto che il conducente del veicolo Ford,
ammettendo la propria responsabilità, riferì di essere assicurato con l'odierna compagnia convenuta ed ha sottoscritto, così riconoscendole, le fotografie riproducenti i danni riportati dalla Vespa attorea. Alla luce di quanto evidenziato, non appare condivisibile la valutazione del Giudice di prime cure in merito alle carenze della deposizione del teste escusso, avendo quest'ultimo descritto in modo dettagliato e lineare sia la dinamica del sinistro che i danni diretti ed indiretti, peraltro coerenti con quelli documentati dalle riproduzioni fotografiche in atti (debitamente sottoscritte dal teste escusso), in piena conformità con quanto dedotto con l'atto introduttivo. Da quanto descritto si evince, peraltro, il superamento della presunzione di cui all'art. 2054, II co.
c.c., alla luce della evidente inosservanza da parte del conducente l'autoveicolo della precedenza di fatto e di diritto di cui godeva il motoveicolo
- 4 - in quanto proveniente da destra, oltre che della improvvisa ed imprudente invasione della corsia di marcia ad opera del veicolo danneggiante, a fronte della regolare andatura tenuta dal conducente della Vespa che procedeva nella propria corsia di marcia e non poteva in alcun modo evitare la collisione da parte dell'autoveicolo sopraggiungente. A nulla rileva, infine, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria di parte istante, la pacifica scopertura assicurativa del motociclo danneggiato all'atto del sinistro de quo,
atteso che la dedotta circostanza, contrariamente a quanto eccepito dalla diesa della , non può in alcun modo incidere sulla legittimazione CP_3 all'esercizio dell'azione diretta verso la compagnia assicuratrice del veicolo antagonista. Invero, secondo la condivisa e costante giurisprudenza di legittimità, la mancata osservanza dell'art. 122 C.d.A e dell'art. 193 C.d.S.
non implica che il danneggiato da incidente stradale, qualora il proprio
veicolo sia sprovvisto di assicurazione, non sia legittimato all'esercizio dell'azione diretta nei confronti del responsabile e dell'impresa che assicura
per la r.c.a. il veicolo del soggetto responsabile dell'incidente per ottenere il
risarcimento dei danni patiti;
l'inosservanza di una norma di circolazione
stradale, infatti, pur comportando responsabilità sotto altro titolo per
l'infrazione commessa, non è di per sè sufficiente a determinare la
responsabilità civile per l'evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima;
in tal caso, difatti, se anche il
veicolo danneggiato fosse stato coperto da assicurazione per la responsabilità
civile, non per questo il sinistro si sarebbe verificato con modalità diverse
(cfr. Cass. 21 gennaio 1995, n. 699; Cass. 19 luglio 2016, n. 14699; Cass. 19
novembre 2009, n. 24432; Cass. 17 gennaio 2022 n. 1179).
Provato, pertanto, l'an debeatur, in riferimento al quantum debeatur, devesi rilevare che la danneggiata ha prodotto documentazione fotografica del motoveicolo danneggiato (che non risulta coinvolto in precedenti sinistri oggetto di valutazione giudiziale), sottoscritta per riconoscimento dal teste escusso in primo grado, ed un preventivo dei lavori a farsi per il ripristino prevedente un costo complessivo di € 1.968,33, comprensivi di IVA.
Ciò posto, considerati la vetustà del veicolo (immatricolato nel novembre del
2009 ed acquistato dall'odierna appellante nel 2017, peraltro per il corrispettivo di € 100,00), nonché lo scarso valore commerciale del
- 5 - medesimo, tenuto conto della preventivata sostituzione di parti in alcun modo danneggiate, almeno alla stregua della documentazione fotografica in atti (tra cui il manubrio, il bauletto anteriore e gli emblemi), oltre che di componenti meccaniche (braccio oscillante del supporto motore, ammortizzatore posteriore) di cui parimenti non è provato il danneggiamento, dei prezzi correnti della mano d'opera e del costo dei pezzi di ricambio all'epoca del sinistro in quanto il danneggiato deve gestire il danno ricevuto con la diligenza del buon padre di famiglia, ragion per cui non può pretendere di addebitare alla controparte i corrispettivi eventualmente eccessivi e sproporzionati erogati per essersi voluto rivolgere ad un artigiano particolarmente esoso, ritiene il
Tribunale che il danno vada quantificato in complessivi € 700,00, importo comprensivo di IVA. Invero, a tal ultimo riguardo, posto che il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso
è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento deve comprendere anche l'IVA, pur se la riparazione non è
ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata - perchè l'autoriparatore,
per legge (art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (Cass. n. 1688/2010; Cass. n. 22580 del
19/07/2022). Quanto alla richiesta di liquidazione anche del cd. danno da fermo tecnico, trattasi di voce di danno non riconoscibile in quanto del tutto carente di prova. Va, infatti, osservato che il danno da fermo tecnico di
veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la
mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella
dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo,
ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso,
pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo (Cass. n. 32946//2024).
Vertendosi in ogni caso tema di debito di valore, il suddetto importo va rivalutato secondo gli indici istat per le famiglie di operai ed impiegati dal giorno del sinistro (15.10.2017) all'attualità e incrementato con gli interessi legali codicistici - a ristoro del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta per la reintegrazione, equitativamente liquidato - con decorrenza dalla
- 6 - stessa data, da calcolare sulla somma iniziale e su quella via via rivalutata anno per anno.
Dal sin qui argomentato, consegue l'accoglimento del gravame con la conseguenziale condanna degli appellati in solido anche alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano come da dispositivo, ai minimi stante l'oggettiva semplicità della controversia, con distrazione solo per quanto concerne il presente grado, tenendo conto dello scaglione di valore in cui è ricompresa la somma effettivamente riconosciuta come dovuta dalle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IX sezione civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunziando della controversia civile d'appello promossa come in epigrafe e narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così
provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza gravata, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà dell'appellata nella produzione CP_1
del sinistro per cui è causa, condanna in solido e la CP_1
in persona del l.r.p.t., al pagamento in Controparte_2 favore di della somma di € 700,00, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria secondo indici istat per le famiglie di operai ed impiegati dal 15.10.2017 all'attualità ed oltre interessi legali codicistici, calcolati con la stessa decorrenza sulla somma iniziale e su quella via via rivalutata anno per anno;
2) condanna, altresì, gli appellati in solido alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'istante, che si liquidano per il primo grado in € 150,00 per spese vive ed € 633,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, e per il presente grado in € 180,00 per spese vive ed €
1.278,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e c.p.a. come per legge, queste ultime con distrazione.
Napoli, 14.4.2025 Il Giudice
dott. Marcello Sinisi
- 7 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.M., dott. Marcello Sinisi, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2754/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 32848/2021, depositata il 15.11.2021, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Gennaro Castelli e dall'Avv. Imma Zeno, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Ercolano (NA) alla Via Via Tironi di Moccia n. 2, in virtù di distinte procure ad litem in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ), residente in [...]CP_1 C.F._2
alla Via San Severo A Capodimonte n. 36
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(P.IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_1
del procuratore speciale, rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti, in calce all'atto di citazione in appello notificato, dall'Avv. Francesco
Napolitano presso il cui studio sito in Napoli al Viale Augusto n. 162 elettivamente domicilia
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza dell'8.1.2025 e comparse conclusionali e di replica in atti.
- 1 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte appellante ha tempestivamente impugnato la sentenza in epigrafe
(con atto di citazione notificato il 26.1.2022 alla appellata compagnia assicuratrice e rinotificato all'appellata il 12.11.2022) di CP_1
intervenuto rigetto (con integrale compensazione delle spese di lite) della domanda risarcitoria esperita nel gennaio 2019 dalla stessa nei confronti della sig.ra e della in CP_1 Controparte_3
relazione ai danni subiti dal proprio motoveicolo Piaggio 125 tg.
DN06551, quantificati in € 1.968,33 come da preventivo allegato oltre €
500,00 per fermo tecnico o nella diversa somma ritenuta di giustizia, in occasione del sinistro verificatosi il 15.10.2017, alle ore 22.00 circa, alla via Sanità di Napoli all'incrocio con la via Discesa Sanità, allorchè il predetto veicolo, condotto dal sig. , mentre percorreva via Sanità, Pt_2
era stato urtato dall'auto Ford Focus tg. BS 809 CH - di proprietà dell'odierna appellata ed assicurata per la r.c.a. dalla compagnia assicurativa - fuoriuscita Controparte_3
improvvisamente dalla Discesa Sanità senza dare la dovuta precedenza, provocando la caduta al suolo del conducente che riportava Pt_2
lesioni. Parte appellante ha, quindi, chiesto, in riforma della pronuncia di primo grado impugnata, l'accoglimento della esperita domanda risarcitoria, lamentando il malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del G.d.P. avendo il teste escusso, sig. , indifferente rispetto alle parti in Tes_1
causa, confermato la dinamica del sinistro descritto in citazione, in particolare l'intervenuto urto subito dal motoveicolo attoreo ad opera dell'auto della convenuta e la successiva caduta a terra del CP_1
medesimo sul selciato, nonché i punti di impatto diretto ed indiretto ed i relativi danni;
l'appellante ha, altresì, argomentato che le omissioni e carenze della deposizione testimoniale evidenziate dal Giudice di prime cure fossero in realtà irrilevanti e che il Giudice aveva mal interpretato la riferita localizzazione dei danni su ambo i lati del motociclo, evidenti dalle riproduzioni fotografiche in atti e coerenti con quanto dichiarato dal teste escusso;
tanto dedotto, l'appellante ha chiesto di dichiarare, in riforma
- 2 - della sentenza gravata, l'esclusiva responsabilità dell'appellata
[...]
nella produzione del sinistro per cui è causa e di condannare gli CP_1
appellati in solido al pagamento della somma di € 1.968,33, oltre accessori di legge e danno da fermo tecnico di 3 giorni per € 150,00, vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in relazione a quelle del presente grado.
Si è costituita ritualmente in giudizio la sola Controparte_2 impugnando integralmente l'atto di appello di cui ha chiesto dichiararne l'inammissibilità ed infondatezza, vinte le spese. E' restata, invece, contumace l'altra appellata . In data 11.1.2024 per la parte CP_1
appellante si è costituita, in affiancamento all'avv. Castelli, l'avv. Imma
Zeno presso cui ha eletto domicilio l'appellante medesima.
Prodotti i verbali di causa, nonché i rispettivi atti difensivi di parte, la causa, su conclusioni delle parti conformi ai rispettivi atti introduttivi, è stata riservata in decisione all'udienza dell'8.1.2025 con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'appellata
[...]
, ritualmente evocata nel presente giudizio e non costituitasi. CP_1
Mette conto, altresì, evidenziare in sempre in punto di rito l'ammissibilità del gravame che ci occupa ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto contenente la chiara indicazione delle censure mosse nei riguardi della motivazione svolta dal Giudice di prime cure e posta a fondamento della disposta inammissibilità della domanda attorea. D'altro canto, l'atto di citazione di appello contiene la precisa formulazione delle parti della sentenza impugnata oggetto di doglianza e delle modifiche della pronuncia concretamente richieste.
Nel merito, la titolarità attiva dell'istante risulta provata per tabulas a mezzo copia del libretto di circolazione del veicolo danneggiato, mentre quella passiva è provata tenuto conto della intervenuta produzione del certificato cronologico del PRA quanto all'autoveicolo sopra indicato e stante la non contestazione della dedotta copertura assicurativa per la r.c.a. da parte della compagnia . CP_3
- 3 - Ciò premesso, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto. Al riguardo, va evidenziato che questo Tribunale non condivide la valutazione del Giudice di prime cure riguardante le ritenute deficitarie risultanze della prova costituenda ivi acquisita. Per contro, ad avviso di questo giudicante, dall'unica deposizione testimoniale raccolta si evince la prova convincente della piena ed esclusiva responsabilità del conducente il veicolo di proprietà
della convenuta nella produzione del sinistro per cui è causa: invero il teste escusso, indifferente rispetto alle parti in causa, ha dichiarato che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione (ore 22:00 del
15.10.2017, alla Via Sanità a Napoli) il conducente del veicolo Ford Focus di colore scuro della sig.ra “usciva all'improvviso dalla via CP_1
Discesa Sanità e nello svoltare sulla sua destra invadeva la corsia di marcia
opposta prendendo in pieno una vespa di color rosso sul lato sinistro, facendola cadere a destra insieme al conducente….Ricordo che l'urto è avvenuto tra il lato anteriore della Ford Focus e quello laterale della Vespa
lato sinistro…Ricordo che l'impatto tra i due veicoli è avvenuto nella corsia
di marcia occupata dalla Vespa. Preciso che la Vespa non aveva velocità elevata ma moderata e ripeto percorreva regolarmente la sua corsia di marcia al momento dell'impatto”. Il teste ha, poi, precisato i danni arrecati al motociclo di parte appellante, indicando precisamente la pedana lato sinistro,
la scocca lato sinistro, nonché quelli al lato destro, in particolare manubrio e scocca destri. Il teste ha, inoltre, aggiunto che il conducente del veicolo Ford,
ammettendo la propria responsabilità, riferì di essere assicurato con l'odierna compagnia convenuta ed ha sottoscritto, così riconoscendole, le fotografie riproducenti i danni riportati dalla Vespa attorea. Alla luce di quanto evidenziato, non appare condivisibile la valutazione del Giudice di prime cure in merito alle carenze della deposizione del teste escusso, avendo quest'ultimo descritto in modo dettagliato e lineare sia la dinamica del sinistro che i danni diretti ed indiretti, peraltro coerenti con quelli documentati dalle riproduzioni fotografiche in atti (debitamente sottoscritte dal teste escusso), in piena conformità con quanto dedotto con l'atto introduttivo. Da quanto descritto si evince, peraltro, il superamento della presunzione di cui all'art. 2054, II co.
c.c., alla luce della evidente inosservanza da parte del conducente l'autoveicolo della precedenza di fatto e di diritto di cui godeva il motoveicolo
- 4 - in quanto proveniente da destra, oltre che della improvvisa ed imprudente invasione della corsia di marcia ad opera del veicolo danneggiante, a fronte della regolare andatura tenuta dal conducente della Vespa che procedeva nella propria corsia di marcia e non poteva in alcun modo evitare la collisione da parte dell'autoveicolo sopraggiungente. A nulla rileva, infine, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria di parte istante, la pacifica scopertura assicurativa del motociclo danneggiato all'atto del sinistro de quo,
atteso che la dedotta circostanza, contrariamente a quanto eccepito dalla diesa della , non può in alcun modo incidere sulla legittimazione CP_3 all'esercizio dell'azione diretta verso la compagnia assicuratrice del veicolo antagonista. Invero, secondo la condivisa e costante giurisprudenza di legittimità, la mancata osservanza dell'art. 122 C.d.A e dell'art. 193 C.d.S.
non implica che il danneggiato da incidente stradale, qualora il proprio
veicolo sia sprovvisto di assicurazione, non sia legittimato all'esercizio dell'azione diretta nei confronti del responsabile e dell'impresa che assicura
per la r.c.a. il veicolo del soggetto responsabile dell'incidente per ottenere il
risarcimento dei danni patiti;
l'inosservanza di una norma di circolazione
stradale, infatti, pur comportando responsabilità sotto altro titolo per
l'infrazione commessa, non è di per sè sufficiente a determinare la
responsabilità civile per l'evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima;
in tal caso, difatti, se anche il
veicolo danneggiato fosse stato coperto da assicurazione per la responsabilità
civile, non per questo il sinistro si sarebbe verificato con modalità diverse
(cfr. Cass. 21 gennaio 1995, n. 699; Cass. 19 luglio 2016, n. 14699; Cass. 19
novembre 2009, n. 24432; Cass. 17 gennaio 2022 n. 1179).
Provato, pertanto, l'an debeatur, in riferimento al quantum debeatur, devesi rilevare che la danneggiata ha prodotto documentazione fotografica del motoveicolo danneggiato (che non risulta coinvolto in precedenti sinistri oggetto di valutazione giudiziale), sottoscritta per riconoscimento dal teste escusso in primo grado, ed un preventivo dei lavori a farsi per il ripristino prevedente un costo complessivo di € 1.968,33, comprensivi di IVA.
Ciò posto, considerati la vetustà del veicolo (immatricolato nel novembre del
2009 ed acquistato dall'odierna appellante nel 2017, peraltro per il corrispettivo di € 100,00), nonché lo scarso valore commerciale del
- 5 - medesimo, tenuto conto della preventivata sostituzione di parti in alcun modo danneggiate, almeno alla stregua della documentazione fotografica in atti (tra cui il manubrio, il bauletto anteriore e gli emblemi), oltre che di componenti meccaniche (braccio oscillante del supporto motore, ammortizzatore posteriore) di cui parimenti non è provato il danneggiamento, dei prezzi correnti della mano d'opera e del costo dei pezzi di ricambio all'epoca del sinistro in quanto il danneggiato deve gestire il danno ricevuto con la diligenza del buon padre di famiglia, ragion per cui non può pretendere di addebitare alla controparte i corrispettivi eventualmente eccessivi e sproporzionati erogati per essersi voluto rivolgere ad un artigiano particolarmente esoso, ritiene il
Tribunale che il danno vada quantificato in complessivi € 700,00, importo comprensivo di IVA. Invero, a tal ultimo riguardo, posto che il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso
è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento deve comprendere anche l'IVA, pur se la riparazione non è
ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata - perchè l'autoriparatore,
per legge (art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (Cass. n. 1688/2010; Cass. n. 22580 del
19/07/2022). Quanto alla richiesta di liquidazione anche del cd. danno da fermo tecnico, trattasi di voce di danno non riconoscibile in quanto del tutto carente di prova. Va, infatti, osservato che il danno da fermo tecnico di
veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la
mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella
dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo,
ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso,
pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo (Cass. n. 32946//2024).
Vertendosi in ogni caso tema di debito di valore, il suddetto importo va rivalutato secondo gli indici istat per le famiglie di operai ed impiegati dal giorno del sinistro (15.10.2017) all'attualità e incrementato con gli interessi legali codicistici - a ristoro del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta per la reintegrazione, equitativamente liquidato - con decorrenza dalla
- 6 - stessa data, da calcolare sulla somma iniziale e su quella via via rivalutata anno per anno.
Dal sin qui argomentato, consegue l'accoglimento del gravame con la conseguenziale condanna degli appellati in solido anche alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano come da dispositivo, ai minimi stante l'oggettiva semplicità della controversia, con distrazione solo per quanto concerne il presente grado, tenendo conto dello scaglione di valore in cui è ricompresa la somma effettivamente riconosciuta come dovuta dalle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IX sezione civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunziando della controversia civile d'appello promossa come in epigrafe e narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così
provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza gravata, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà dell'appellata nella produzione CP_1
del sinistro per cui è causa, condanna in solido e la CP_1
in persona del l.r.p.t., al pagamento in Controparte_2 favore di della somma di € 700,00, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria secondo indici istat per le famiglie di operai ed impiegati dal 15.10.2017 all'attualità ed oltre interessi legali codicistici, calcolati con la stessa decorrenza sulla somma iniziale e su quella via via rivalutata anno per anno;
2) condanna, altresì, gli appellati in solido alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'istante, che si liquidano per il primo grado in € 150,00 per spese vive ed € 633,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, e per il presente grado in € 180,00 per spese vive ed €
1.278,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e c.p.a. come per legge, queste ultime con distrazione.
Napoli, 14.4.2025 Il Giudice
dott. Marcello Sinisi
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