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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 27/02/2026, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1762/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5954/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29450 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 575/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe emesso e notificato da parte del Comune di Catania e relativo a Tar anno 2017. Si eccepiva la prescrizione/ decadenza della pretesa tributaria ed in ogni caso l'erronea applicazione di sanzioni ed interessi.
Il Comune di Catania si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato.
La causa veniva decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero la notifica dell'atto impugnato – consegnato dall'ente impositore in data 29/12/2023 all'operatore postale e poi recapitato l'8/04/2024 – è avvenuta nel pieno rispetto delle norme di cui al L'art. 67 del D.L.
18/2020 che, nel disciplinare la sospensione dell'attività accertativa in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha concesso un prolungamento dei termini decadenziali di 85 giorni (coincidente con il periodo di sospensione), per cui per ogni anno la notifica deve essere fatta entro il 26 marzo e non più entro il 31/12. Correttamente, pertanto, il Comune resistente sostiene che la denuncia di occupazione ai fini TARI 2017, che poteva essere presentata entro il 30 giugno 2018 e secondo la regola generale pre- covid sarebbe stata accertabile entro il 31/12/2023 (quinto anno successivo al 2018), col prolungamento di
85 gg diviene accertabile entro il 26 marzo 2024. Diversamente nel caso fosse stata una violazione per omesso o parziale versamento relativo all'anno 2017 in quanto in quel caso l'omesso pagamento di un iscritto alla TARI sarebbe stato accertabile fino al 26/03/2023 (ovvero il quinto anno successivo a quello in cui il versamento andava effettuato (2017) + il prolungamento degli 85 gg). Considerando che all'8 marzo
2020 erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per gli anni
2015-2019 e gli atti di accertamento esecutivi per infedele o omessa denuncia per gli anni 2014-2018, gli avvisi per l'annualità 2017 potevano essere notificati entro il 26.03.2024, tenuto conto ovviamente del comma
5 dell'art. 16 del Dlgs 546/92 che testualmente dispone: “Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto”. Si tratta del cosiddetto “principio della postalizzazione” o della scissione soggettiva degli effetti della notificazione in base al quale la notificazione si perfeziona per il notificante al momento della spedizione e per il destinatario al momento della ricezione, in tal modo salvaguardando dalla decadenza il mittente che abbia tempestivamente consegnato l'atto all'agente notificatore, senza però compromettere i diritti del destinatario per il quale il termine di decadenza per azionare i suoi diritti decorre dal ricevimento dell'atto. Quanto sopra è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione sez. V che con la sentenza n° 40543/2021 ha enunciato il seguente principio di diritto: “ In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini previsti dalla singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale e per gli atti tributari dall'art. 60 del DPR 29/09/1973 n.600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'Ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente “. Si rappresenta, infatti, che il termine ultimo da tenere in considerazione per verificare l'eventuale decadenza della pretesa impositiva dell'Ente non è quello della notifica dell'accertamento al contribuente bensì quello di consegna dell'atto da parte dell'Ente impositore all'operatore postale per le operazioni di notifica. Nel caso in esame, come detto, l'atto venne consegnato all'operatore postale il 29/12/2023 e poi recapitato l'8/04/2024.
Sull' illegittimità del cumulo delle sanzioni correttamente il resistente richiama la Corte di Cassazione (cfr.
Cass ord. 18/07/2022 n.22477) che ha così stabilito :”nell'ipotesi di più violazioni per omesso versamento dell'imposta relativa allo stesso immobile derivanti da identici accertamenti riferiti a più annualità successive si irroga una sanzione unitaria determinabile da parte del giudice in sede processuale“. La stessa Corte (cfr
Cass sez V 08/04/22 n. 11432) ha stabilito il seguente principio di diritto “in caso di più violazioni per omesso o insufficiente versamento che in relazione ad uno stesso immobile conseguono ad identici accertamenti per più annualità successive deve trovare applicazione il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12 comma 5 del D.Lgs. 472/1997 che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo”.
Il ricorso in conclusione deve essere rigettato.
Le spese seguono il criterio della soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 12 in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alle spese, che si liquidano in € 100,00.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5954/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29450 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 575/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe emesso e notificato da parte del Comune di Catania e relativo a Tar anno 2017. Si eccepiva la prescrizione/ decadenza della pretesa tributaria ed in ogni caso l'erronea applicazione di sanzioni ed interessi.
Il Comune di Catania si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato.
La causa veniva decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero la notifica dell'atto impugnato – consegnato dall'ente impositore in data 29/12/2023 all'operatore postale e poi recapitato l'8/04/2024 – è avvenuta nel pieno rispetto delle norme di cui al L'art. 67 del D.L.
18/2020 che, nel disciplinare la sospensione dell'attività accertativa in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha concesso un prolungamento dei termini decadenziali di 85 giorni (coincidente con il periodo di sospensione), per cui per ogni anno la notifica deve essere fatta entro il 26 marzo e non più entro il 31/12. Correttamente, pertanto, il Comune resistente sostiene che la denuncia di occupazione ai fini TARI 2017, che poteva essere presentata entro il 30 giugno 2018 e secondo la regola generale pre- covid sarebbe stata accertabile entro il 31/12/2023 (quinto anno successivo al 2018), col prolungamento di
85 gg diviene accertabile entro il 26 marzo 2024. Diversamente nel caso fosse stata una violazione per omesso o parziale versamento relativo all'anno 2017 in quanto in quel caso l'omesso pagamento di un iscritto alla TARI sarebbe stato accertabile fino al 26/03/2023 (ovvero il quinto anno successivo a quello in cui il versamento andava effettuato (2017) + il prolungamento degli 85 gg). Considerando che all'8 marzo
2020 erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per gli anni
2015-2019 e gli atti di accertamento esecutivi per infedele o omessa denuncia per gli anni 2014-2018, gli avvisi per l'annualità 2017 potevano essere notificati entro il 26.03.2024, tenuto conto ovviamente del comma
5 dell'art. 16 del Dlgs 546/92 che testualmente dispone: “Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto”. Si tratta del cosiddetto “principio della postalizzazione” o della scissione soggettiva degli effetti della notificazione in base al quale la notificazione si perfeziona per il notificante al momento della spedizione e per il destinatario al momento della ricezione, in tal modo salvaguardando dalla decadenza il mittente che abbia tempestivamente consegnato l'atto all'agente notificatore, senza però compromettere i diritti del destinatario per il quale il termine di decadenza per azionare i suoi diritti decorre dal ricevimento dell'atto. Quanto sopra è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione sez. V che con la sentenza n° 40543/2021 ha enunciato il seguente principio di diritto: “ In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini previsti dalla singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale e per gli atti tributari dall'art. 60 del DPR 29/09/1973 n.600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'Ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente “. Si rappresenta, infatti, che il termine ultimo da tenere in considerazione per verificare l'eventuale decadenza della pretesa impositiva dell'Ente non è quello della notifica dell'accertamento al contribuente bensì quello di consegna dell'atto da parte dell'Ente impositore all'operatore postale per le operazioni di notifica. Nel caso in esame, come detto, l'atto venne consegnato all'operatore postale il 29/12/2023 e poi recapitato l'8/04/2024.
Sull' illegittimità del cumulo delle sanzioni correttamente il resistente richiama la Corte di Cassazione (cfr.
Cass ord. 18/07/2022 n.22477) che ha così stabilito :”nell'ipotesi di più violazioni per omesso versamento dell'imposta relativa allo stesso immobile derivanti da identici accertamenti riferiti a più annualità successive si irroga una sanzione unitaria determinabile da parte del giudice in sede processuale“. La stessa Corte (cfr
Cass sez V 08/04/22 n. 11432) ha stabilito il seguente principio di diritto “in caso di più violazioni per omesso o insufficiente versamento che in relazione ad uno stesso immobile conseguono ad identici accertamenti per più annualità successive deve trovare applicazione il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12 comma 5 del D.Lgs. 472/1997 che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo”.
Il ricorso in conclusione deve essere rigettato.
Le spese seguono il criterio della soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 12 in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alle spese, che si liquidano in € 100,00.