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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 2397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2397 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45504/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 45504/2023 tra
Parte_1
ATTORE/RICORRENTE
e
CP_1
CONVENUTO/RESISTENTE
Oggi 20 marzo 2025 ad ore 10.00 il GOP dott. Elisabetta Palo, dà atto che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
- per parte attrice ricorrente l'avv. Parte_1
- per parte convenuta resistente l'avv. GRASSI CATAPANO MARGHERITA,
dà altresì atto che
- le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
- tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
pagina 1 di 7 I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli già depositati telematicamente e si riportano ai propri scritti difensivi.
Ad ore 10.20 il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Ad ore 17.05, all'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45504/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. elettivamente Parte_1 C.F._1 Parte_1 domiciliato in VIA EMILIA EST, 15 41121 MODENA presso il difensore avv. Parte_1
ATTORE/RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSI CATAPANO CP_1 P.IVA_1
MARGHERITA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GRASSI CATAPANO
MARGHERITA
CONVENUTO/RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per attrice ricorrente:
Voglia l'Ill.mo giudice adito, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e conclusione:
- accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta per i fatti di cui è causa e conseguentemente dichiarare la risoluzione del contratto inter partes;
- in ogni caso, condannare la medesima in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, a risarcire l'integrale danno patrimoniale e non patrimoniale subìto dal ricorrente Pt_1 nella misura di € 25.000, o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre
[...] interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. sino al soddisfo;
- infine, condannare altresì la medesima in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese legali, oltre accessori come per legge.
Per convenuta resistente:
"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
Nel merito pagina 3 di 7 - Dichiarare inammissibile la memoria non autorizzata depositata da controparte in data 12.06.2024 e la relativa produzione documentale;
- Rigettare le domande formulate da parte ricorrente in quanto non provate ed infondate in fatto ed in diritto, per i motivi in atti.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che: con ricorso ex art. 281 undecies cpc, depositato in data 28.12.2023 e notificato in data 06.05.2024,
l'Avv. ha convenuto in giudizio avanti l'intestato Tribunale per Parte_1 CP_1
chiedere l'accoglimento delle conclusioni riportate in ricorso, a sostegno deducendo una serie di inadempimenti di in relazione ad un contratto di somministrazione di servizi telefonici e CP_1
chiedendo la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni quantificati in € 25.000,00; costituendosi in giudizio ha contestato le domande di parte ricorrente e ne ha chiesto CP_1
l'integrale rigetto in quanto infondate sia in fatto che in diritto e comunque del tutto carenti di prova;
il giudice, senza assunzione di prove costituende, ha mandato la causa in decisione nelle forme dell'art. 281 sexies cpc, assegnando il termine intermedio alle parti per memoria conclusionale;
nelle note conclusive depositate in data 19.02.2025 la convenuta ha eccepito l'inammissibilità CP_1
delle “note scritte” depositate da controparte in data 12.06.2024, allegando che il ricorrente, “sotto le mentite spoglie di note scritte ex art. 127 ter cpc”, ha depositato una “memoria di replica non autorizzata e, come tale, illegittima”. Ha pertanto contestato tutte le deduzioni e difese non autorizzate e che non rientrino nell'ambito delle “sole domande e conclusioni” che la parte è stata autorizzata a rendere in udienza e la nuova produzione documentale inserita a pagina 3 delle suddette note scritte. Il difensore della società resistente ha quindi dichiarato di non accettare il contraddittorio sulla memoria difensiva non autorizzata ed ha insistito per il rigetto della domanda avversaria stante l'infondatezza della stessa.
Il ricorso va solo parzialmente accolto per i motivi che si espongono.
In diritto, giova ricordare che grava sul ricorrente l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della domanda entro il termine previsto rispettivamente per la formazione del thema decidendum e del thema probandum, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito (Cass. civ.
S.U. 2951 del 2016).
pagina 4 di 7 Orbene, essendo stato introdotto il presente procedimento nelle forme del novellato procedimento semplificato di cognizione, tale prova doveva essere fornita con il ricorso, nel quale già dovevano essere cristallizzati il thema decidendum e il thema probandum, salvo che le difese della controparte ne avessero comportato un allargamento o avessero determinato l'esigenza di formulare prove contrarie.
L'avv. nel ricorso, ha allegato l'arbitraria interruzione dei servizi da parte di , Parte_1 CP_1
ha indicato quando detta interruzione sarebbe avvenuta (alle ore 21,00 del 21/03/2023), ha prodotto l'alert di disconnessione ricevuto dal server dello Studio Legale a cui avevano accesso i clienti per la consultazione delle proprie pratiche tramite apparecchiatura Synology con IP fisso 2.234.121.55 (doc.
4).
A parere del Tribunale, i documenti prodotti dal ricorrente con l'atto introduttivo presentano specifici riferimenti alla arbitraria disattivazione dei servizi da parte del gestore telefonico.
L'allegazione difensiva di secondo cui la società telefonica avrebbe cessato la linea e chiuso CP_1
l'account a seguito della richiesta di disdetta del ricorrente dell'agosto 2022, è rimasta indimostrata e, dunque, è inidonea a giustificare l'inadempimento della somministrante, al riguardo dovendosi osservare che la schermata prodotta da sub doc. 4 non riporta il numero di telefono, il CP_1
nominativo, il codice del cliente e neppure gli estremi del contratto telefonico cui si riferisce.
A ciò si aggiunga che trattasi di documento del marzo 2022, quindi anteriore di un anno rispetto alla interruzione lamentata, sicché appare poco credibile, come osservato dal ricorrente, che si riferisca alla linea per cui è causa.
Quanto alla tesi difensiva di secondo cui il contratto inter partes sarebbe in realtà cessato per CP_1
recesso della stessa ex art. 1373, co. 2, cc, va rilevato che anche tale allegazione difensiva è CP_1
rimasta indimostrata, posto che alcun documento è stato prodotto dalla società resistente con specifico riferimento all'asserito recesso.
Senza contare che tale argomento contraddice la tesi difensiva di secondo cui il gestore CP_1
avrebbe cessato la linea e chiuso l'account a seguito della richiesta di disdetta del ricorrente dell'agosto
2022.
Quanto, infine, all'eccezione di secondo cui dal 10/06/2023 nel curriculum e nel sito internet CP_1
dello Studio è indicato il numero di cellulare e non il numero fisso per cui è causa, deve osservarsi che risultano plausibili le spiegazioni fornite dalla convenuta secondo cui, effettivamente, dopo l'interruzione della linea telefonica avvenuta il 21/03/2023, è stato necessario togliere dal sito web dello Studio il riferimento al numero del telefono fisso, proprio perché irraggiungibile.
pagina 5 di 7 Alla luce di quanto precede non v'è chi non veda come la risoluzione del contratto chiesta dal ricorrente sia del tutto legittima, in quanto conseguente all'ingiustificata interruzione dei servizi da parte di in violazione degli impegni contrattuali. CP_1
L'eccezione di di “inammissibilità della memoria” depositata dal ricorrente in data 12.06.2024 CP_1 va rigettata, dovendo osservarsi che il ricorrente, con l'atto introduttivo, ha allegato e provato i fatti costitutivi della domanda.
Venendo ora ad esaminare le pretese risarcitorie avanzate dal ricorrente rispetto alla condotta di sopra accertata, deve osservarsi che le stesse sono infondate e, pertanto, non possono essere CP_1
accolte.
Per quanto attiene ai dedotti danni patrimoniali, osserva il Tribunale che le pretese risarcitorie avanzate dal ricorrente, non appaiono provate né nell'an, né, e soprattutto, nel quantum, al riguardo non potendosi ritenere sufficiente la mera, apodittica, enunciazione della perdita di possibili incarichi professionali da parte di nuovi e vecchi clienti
L'attore non ha neppure ricostruito, secondo criteri di ragionevole prevedibilità, ciò che avrebbe
“guadagnato” se non si fosse verificato il fatto dannoso;
non ha allegato le concrete ed effettive possibilità che non si sarebbero attuate e che avrebbero causato il lamentato danno;
non ha dimostrato che avrebbe potuto ottenere un determinato lucro, che invece è mancato a causa dell'inadempimento, né ha dimostrato il nesso causale tra i disservizi e l'asserita perdita economica subita,
Né l'attore ha dedotto alcun capitolo al fine di dimostrare gli asseriti danni.
Neppure può essere riconosciuto il danno all'immagine, in quanto non vi è prova che il periodo di mancato funzionamento delle linee abbia avuto ripercussioni sulle considerazioni dello Studio presso il pubblico e la clientela.
Per quanto attiene, poi, alla pure invocata possibilità di liquidare i danni asseritamente subiti dall'attore in via equitativa, premesso che tale modalità di liquidazione prevede pur sempre l'assolvimento da parte dell'istante degli oneri allegativi e probatori circa l'effettiva verificazione di un pregiudizio, osserva il Tribunale che, nella specie, tale onere non è stato minimamente assolto dall'attore, avendo egli del tutto omesso di addurre al processo, nei termini decadenziali di rito, qualsivoglia elemento fattuale, da cui potersi effettivamente inferire la verificazione, in concreto, di un pregiudizio relativo alla sfera patrimoniale dell'attore, alcunché di specifico avendo egli dedotto in ordine alle conseguenze negative che, in termini economici, gli sarebbero derivati dai dedotti disservizi, alla nuova clientela che, verosimilmente, avrebbe acquisito, nonché, sotto altro angolo prospettico, alla consistenza della clientela, già acquisita, poi in tesi perduta a causa del mancato funzionamento delle linee.
pagina 6 di 7 In conclusione, per le assorbenti considerazioni che precedono le domande risarcitorie del ricorrente devono essere rigettate.
Valutato l'esito della lite, rilevato quanto sopra osservato in merito all'inadempimento della convenuta, si ravvisano i giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra la parte ricorrente e
. CP_1
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte ricorrente nei confronti di CP_1
va respinta non sussistendone i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta l'inadempimento di CP_1
- dichiara risolto il contratto inter partes;
- rigetta le domande di risarcimento del danno avanzate dal ricorrente nei confronti di;
CP_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte ricorrente nei confronti di
CP_1
Milano, 20 marzo 2025
Il GOP dott. Elisabetta Palo
Il ricorrente, a parere del Tribunale, ha provato l'ingiustificata interruzione dei servizi da parte di in violazione degli impegni contrattuali. CP_1
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 45504/2023 tra
Parte_1
ATTORE/RICORRENTE
e
CP_1
CONVENUTO/RESISTENTE
Oggi 20 marzo 2025 ad ore 10.00 il GOP dott. Elisabetta Palo, dà atto che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
- per parte attrice ricorrente l'avv. Parte_1
- per parte convenuta resistente l'avv. GRASSI CATAPANO MARGHERITA,
dà altresì atto che
- le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
- tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
pagina 1 di 7 I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli già depositati telematicamente e si riportano ai propri scritti difensivi.
Ad ore 10.20 il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Ad ore 17.05, all'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45504/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. elettivamente Parte_1 C.F._1 Parte_1 domiciliato in VIA EMILIA EST, 15 41121 MODENA presso il difensore avv. Parte_1
ATTORE/RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSI CATAPANO CP_1 P.IVA_1
MARGHERITA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GRASSI CATAPANO
MARGHERITA
CONVENUTO/RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per attrice ricorrente:
Voglia l'Ill.mo giudice adito, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e conclusione:
- accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta per i fatti di cui è causa e conseguentemente dichiarare la risoluzione del contratto inter partes;
- in ogni caso, condannare la medesima in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, a risarcire l'integrale danno patrimoniale e non patrimoniale subìto dal ricorrente Pt_1 nella misura di € 25.000, o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre
[...] interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. sino al soddisfo;
- infine, condannare altresì la medesima in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese legali, oltre accessori come per legge.
Per convenuta resistente:
"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
Nel merito pagina 3 di 7 - Dichiarare inammissibile la memoria non autorizzata depositata da controparte in data 12.06.2024 e la relativa produzione documentale;
- Rigettare le domande formulate da parte ricorrente in quanto non provate ed infondate in fatto ed in diritto, per i motivi in atti.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che: con ricorso ex art. 281 undecies cpc, depositato in data 28.12.2023 e notificato in data 06.05.2024,
l'Avv. ha convenuto in giudizio avanti l'intestato Tribunale per Parte_1 CP_1
chiedere l'accoglimento delle conclusioni riportate in ricorso, a sostegno deducendo una serie di inadempimenti di in relazione ad un contratto di somministrazione di servizi telefonici e CP_1
chiedendo la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni quantificati in € 25.000,00; costituendosi in giudizio ha contestato le domande di parte ricorrente e ne ha chiesto CP_1
l'integrale rigetto in quanto infondate sia in fatto che in diritto e comunque del tutto carenti di prova;
il giudice, senza assunzione di prove costituende, ha mandato la causa in decisione nelle forme dell'art. 281 sexies cpc, assegnando il termine intermedio alle parti per memoria conclusionale;
nelle note conclusive depositate in data 19.02.2025 la convenuta ha eccepito l'inammissibilità CP_1
delle “note scritte” depositate da controparte in data 12.06.2024, allegando che il ricorrente, “sotto le mentite spoglie di note scritte ex art. 127 ter cpc”, ha depositato una “memoria di replica non autorizzata e, come tale, illegittima”. Ha pertanto contestato tutte le deduzioni e difese non autorizzate e che non rientrino nell'ambito delle “sole domande e conclusioni” che la parte è stata autorizzata a rendere in udienza e la nuova produzione documentale inserita a pagina 3 delle suddette note scritte. Il difensore della società resistente ha quindi dichiarato di non accettare il contraddittorio sulla memoria difensiva non autorizzata ed ha insistito per il rigetto della domanda avversaria stante l'infondatezza della stessa.
Il ricorso va solo parzialmente accolto per i motivi che si espongono.
In diritto, giova ricordare che grava sul ricorrente l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della domanda entro il termine previsto rispettivamente per la formazione del thema decidendum e del thema probandum, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito (Cass. civ.
S.U. 2951 del 2016).
pagina 4 di 7 Orbene, essendo stato introdotto il presente procedimento nelle forme del novellato procedimento semplificato di cognizione, tale prova doveva essere fornita con il ricorso, nel quale già dovevano essere cristallizzati il thema decidendum e il thema probandum, salvo che le difese della controparte ne avessero comportato un allargamento o avessero determinato l'esigenza di formulare prove contrarie.
L'avv. nel ricorso, ha allegato l'arbitraria interruzione dei servizi da parte di , Parte_1 CP_1
ha indicato quando detta interruzione sarebbe avvenuta (alle ore 21,00 del 21/03/2023), ha prodotto l'alert di disconnessione ricevuto dal server dello Studio Legale a cui avevano accesso i clienti per la consultazione delle proprie pratiche tramite apparecchiatura Synology con IP fisso 2.234.121.55 (doc.
4).
A parere del Tribunale, i documenti prodotti dal ricorrente con l'atto introduttivo presentano specifici riferimenti alla arbitraria disattivazione dei servizi da parte del gestore telefonico.
L'allegazione difensiva di secondo cui la società telefonica avrebbe cessato la linea e chiuso CP_1
l'account a seguito della richiesta di disdetta del ricorrente dell'agosto 2022, è rimasta indimostrata e, dunque, è inidonea a giustificare l'inadempimento della somministrante, al riguardo dovendosi osservare che la schermata prodotta da sub doc. 4 non riporta il numero di telefono, il CP_1
nominativo, il codice del cliente e neppure gli estremi del contratto telefonico cui si riferisce.
A ciò si aggiunga che trattasi di documento del marzo 2022, quindi anteriore di un anno rispetto alla interruzione lamentata, sicché appare poco credibile, come osservato dal ricorrente, che si riferisca alla linea per cui è causa.
Quanto alla tesi difensiva di secondo cui il contratto inter partes sarebbe in realtà cessato per CP_1
recesso della stessa ex art. 1373, co. 2, cc, va rilevato che anche tale allegazione difensiva è CP_1
rimasta indimostrata, posto che alcun documento è stato prodotto dalla società resistente con specifico riferimento all'asserito recesso.
Senza contare che tale argomento contraddice la tesi difensiva di secondo cui il gestore CP_1
avrebbe cessato la linea e chiuso l'account a seguito della richiesta di disdetta del ricorrente dell'agosto
2022.
Quanto, infine, all'eccezione di secondo cui dal 10/06/2023 nel curriculum e nel sito internet CP_1
dello Studio è indicato il numero di cellulare e non il numero fisso per cui è causa, deve osservarsi che risultano plausibili le spiegazioni fornite dalla convenuta secondo cui, effettivamente, dopo l'interruzione della linea telefonica avvenuta il 21/03/2023, è stato necessario togliere dal sito web dello Studio il riferimento al numero del telefono fisso, proprio perché irraggiungibile.
pagina 5 di 7 Alla luce di quanto precede non v'è chi non veda come la risoluzione del contratto chiesta dal ricorrente sia del tutto legittima, in quanto conseguente all'ingiustificata interruzione dei servizi da parte di in violazione degli impegni contrattuali. CP_1
L'eccezione di di “inammissibilità della memoria” depositata dal ricorrente in data 12.06.2024 CP_1 va rigettata, dovendo osservarsi che il ricorrente, con l'atto introduttivo, ha allegato e provato i fatti costitutivi della domanda.
Venendo ora ad esaminare le pretese risarcitorie avanzate dal ricorrente rispetto alla condotta di sopra accertata, deve osservarsi che le stesse sono infondate e, pertanto, non possono essere CP_1
accolte.
Per quanto attiene ai dedotti danni patrimoniali, osserva il Tribunale che le pretese risarcitorie avanzate dal ricorrente, non appaiono provate né nell'an, né, e soprattutto, nel quantum, al riguardo non potendosi ritenere sufficiente la mera, apodittica, enunciazione della perdita di possibili incarichi professionali da parte di nuovi e vecchi clienti
L'attore non ha neppure ricostruito, secondo criteri di ragionevole prevedibilità, ciò che avrebbe
“guadagnato” se non si fosse verificato il fatto dannoso;
non ha allegato le concrete ed effettive possibilità che non si sarebbero attuate e che avrebbero causato il lamentato danno;
non ha dimostrato che avrebbe potuto ottenere un determinato lucro, che invece è mancato a causa dell'inadempimento, né ha dimostrato il nesso causale tra i disservizi e l'asserita perdita economica subita,
Né l'attore ha dedotto alcun capitolo al fine di dimostrare gli asseriti danni.
Neppure può essere riconosciuto il danno all'immagine, in quanto non vi è prova che il periodo di mancato funzionamento delle linee abbia avuto ripercussioni sulle considerazioni dello Studio presso il pubblico e la clientela.
Per quanto attiene, poi, alla pure invocata possibilità di liquidare i danni asseritamente subiti dall'attore in via equitativa, premesso che tale modalità di liquidazione prevede pur sempre l'assolvimento da parte dell'istante degli oneri allegativi e probatori circa l'effettiva verificazione di un pregiudizio, osserva il Tribunale che, nella specie, tale onere non è stato minimamente assolto dall'attore, avendo egli del tutto omesso di addurre al processo, nei termini decadenziali di rito, qualsivoglia elemento fattuale, da cui potersi effettivamente inferire la verificazione, in concreto, di un pregiudizio relativo alla sfera patrimoniale dell'attore, alcunché di specifico avendo egli dedotto in ordine alle conseguenze negative che, in termini economici, gli sarebbero derivati dai dedotti disservizi, alla nuova clientela che, verosimilmente, avrebbe acquisito, nonché, sotto altro angolo prospettico, alla consistenza della clientela, già acquisita, poi in tesi perduta a causa del mancato funzionamento delle linee.
pagina 6 di 7 In conclusione, per le assorbenti considerazioni che precedono le domande risarcitorie del ricorrente devono essere rigettate.
Valutato l'esito della lite, rilevato quanto sopra osservato in merito all'inadempimento della convenuta, si ravvisano i giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra la parte ricorrente e
. CP_1
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte ricorrente nei confronti di CP_1
va respinta non sussistendone i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta l'inadempimento di CP_1
- dichiara risolto il contratto inter partes;
- rigetta le domande di risarcimento del danno avanzate dal ricorrente nei confronti di;
CP_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte ricorrente nei confronti di
CP_1
Milano, 20 marzo 2025
Il GOP dott. Elisabetta Palo
Il ricorrente, a parere del Tribunale, ha provato l'ingiustificata interruzione dei servizi da parte di in violazione degli impegni contrattuali. CP_1
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