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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/06/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa EL Cappiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3364 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso ex art. 330 e ss c.c.), e vertente
T R A
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Parte_1 di Torre Annunziata;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] - C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Gragnano alla Via Pasquale Nastro n. C.F._1
40, presso lo studio degli Avv. Salvatore Mosca e Valentino Somma, dai quali è rappresentata e difesa giusta apposta in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE
(C.F.: ) nato il [...] a Controparte_2 C.F._2
Castellammare di Stabia il 20/12/1984 e residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
AVV. , nella qualità di curatore della minore , nata a CP_3 Persona_1
Pompei il 23.05.2007 ( C.F. e residente in Pimonte, già curatore C.F._3 della minore per i Minorenni di Napoli nel procedimento Cont. 68/2023, quale Per_2 procuratrice di sé stessa con studio sito in Napoli alla Via D. Fontana n.76, parte
1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera n. 3913/2023 del 04.07.2023 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
CURATORE RESISTENTE
CONCLUSIONI: All'udienza del 28.05.2025, il P.M. stante l'avvenuto raggiungimento della maggiore età da parte di ha chiesto dichiararsi cessata la Persona_1 materia del contendere.
Le altre parti costituite si sono associate alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, anche tenuto delle relazioni dei Servizi Sociali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 330 e ss. c.c. il P.M.M, letti gli atti relativi alla minore
[...]
n. 23.5.2007 figlia di , residente in [...] Controparte_2
Spagnuolo n. 8, e di residente in [...], Controparte_1 chiedeva: “che i genitori siano convocati contestando loro la condotta pregiudizievole sopra evidenziata;
che il padre sia sospeso dalla responsabilità genitoriale e avviato a percorsi di recupero presso il SERD;
che siano ad entrambi imposte, a pena di decadenza, prescrizioni ovvero di seguire un percorso di valutazione e potenziamento delle capacità genitoriali:
l' per recuperare il rapporto con la figlia e per acquisire competenze e strumenti Per_1 educativi, la per acquisire maggiore sintonia ed empatia con la figlia, CP_1 percependone difficoltà ed esigenze e rimodulando la dinamica del rapporto;
si chiede sostegno psicologico per la minore e attivazione di un percorso di mediazione Per_1 familiare che coinvolga anche la nonna paterna della minore. Si valuterà l'opportunità di disporre che la minore abbia l'effettivo domicilio presso la madre immediatamente o quando i Servizi ne ravvisino la possibilità in relazione ai percorsi attivati. In via istruttoria si chiede la diretta audizione della minore, del SS, della nonna patema ed eventualmente di persone informate sui fatti. Si richiede la nomina di curatore speciale.”
La procedura ex art. 330 e 333 c.c. prendeva origine dalla informativa relativa all'arresto nel novembre 2021 di , denunciato dalla figlia Controparte_2 Per_1 in relazione alle reiterate manifestazioni di aggressività legate all'abuso di alcolici e stupefacenti. La madre, i nonni e gli zii della minore confermavano che l'uomo spesso aveva minacciato la figlia (in una occasione anche con il coltello), l'aveva offesa con epiteti volgari e a sfondo sessuale, talvolta colpendola con violenza. Emergeva che aveva fortemente risentito della separazione dei genitori, situazione che aveva Per_1 compromesso i suoi rapporti con entrambi.
In forza del forte legame con la nonna paterna, aveva scelto di risiedere Per_1 con lei a Gragnano, tranne brevi periodi di rientro presso la madre a Pimonte, più che altro per il significativo legame con la sorella EL e con la piccola , nata da Per_3
2 successiva relazione della la condotta maltrattante dell la CP_1 Per_1 presenza condizionante della nonna, troppo accondiscendente e permissiva con
, il sostanziale abbandono scolastico della ragazza, il suo stile di vita irregolare, Per_1 inducevano la a fare pressioni affinché la figlia si trasferisse presso di lei CP_1 ma ciò acuiva i contrasti madre-figlia. Nel corso degli incontri organizzati dal Servizio
Sociale di Gragnano e di Pimonte, meglio si delineava un menzionato quadro familiare, fatto di rapporti disfunzionali e conflittuali, estremamente pregiudizievoli per la crescita sana e serena di . La ragazza appariva molto legata e condizionata dalla nonna, Per_1 con cui era sempre cresciuta, astiosa e irrispettosa verso la madre e indifferente verso il padre.
In ragione di quanto esposto, il P.M.M., aveva concluso che “il trasferimento presso
l'abitazione della madre, a tanto disponibile, garantirebbe ad un contestato Per_1 normativo ed educativo maggiormente consono alla sua età e la tutelerebbe dalla convivenza con un padre maltrattante e assolutamente disattento alla educazione e formazione della figlia. Il contesto abitativo della è assolutamente più CP_1 adeguato e la donna è risultata una madre attenta e presente per le altre figlie minori. Un tale assetto organizzativo, pure prospettato e promosso dai Servizi Sociali, non sarebbe tuttavia ben accolto dalla minore che presso i nonni a Gragnano gode indubbiamente di maggiore libertà e indipendenza”.
Si costituivano in giudizio i difensori dei Sig.ri e rilevando Per_1 CP_1 che presso il Tribunale di Torre Annunziata pendeva procedura di divorzio iscritto a ruolo il 22.09.2023 al numero R.G. 4797/2023. Il curatore e il P.M.M. aderivano all'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale per i Minorenni a conoscere della questione ai sensi dell'art. 38 disp. Att. c.c. ed il suddetto Tribunale, con sentenza n.156 depositata il
04.11.2023, nell'accogliere detta eccezione, rimetteva gli atti alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata.
Il P.M. di Torre Annunziata, ravvisata la competenza funzionale del Tribunale di
Torre Annunziata pendendo giudizio di divorzio, con ricorso del 22.10.2024 chiedeva l'apertura della procedura ex art. 330 c.c.
Il Presidente della I Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, letto il ricorso del P.M., fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 19.02.2025 nominando il giudice delegato alla trattazione del procedimento.
Si costituiva la quale eccepiva che, negli ultimi mesi, Controparte_1 nonostante la cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti avevano ripreso serenamente i rapporti per il bene e la salvaguardia delle figlie. La resistente aggiungeva che, dopo vari dissidi, aveva ricominciato a trascorrere del tempo con lei e le Per_1 proprie sorelle ed era intenzionata a riprendere il percorso di studi ed a recuperare l'anno
3 perso. Nonostante la eccepita migliorata relazione madre-figlia, la si CP_1 rendeva ad ogni modo disponibile a trattamenti di supporto psicologico qualora indispensabili per il Tribunale, nonché ad ogni percorso idoneo a supportare la sua responsabilità genitoriale. Tanto premesso, la resistente chiedeva, previo ascolto della minore, ove ritenuta capace di discernimento, di respingere il ricorso e di pronunciare le opportune prescrizioni nei confronti dei genitori e Controparte_1 CP_2
, al fine di tutelare la serena ed equilibrata crescita della figlia nonché il diritto
[...] fondamentale alla bigenitorialità, di cui all'art. 315-bis c.c.
Il curatore speciale della minore , Avv. , costituendosi in Per_1 CP_3 giudizio, eccepiva in via preliminare l'incompetenza funzionale del Tribunale di Torre
Annunziata rispetto alla procedura ex art. 330 c.c. in quanto alla data in cui era stato formulato il ricorso dal P.M. presso la Procura di Torre Annunziata non pendeva più alcun giudizio tra i sigg.ri definito con sentenza n.2506/2024 Controparte_4 depositata e resa pubblica il 16.9.2024.
Nel merito esponeva che la giovane , prossima alla maggiore età, dopo Per_1 essere rientrata a vivere per un breve periodo presso il padre, viveva stabilmente con la madre con la quale lavorava e contestualmente frequentava una scuola privata per il raggiungimento del diploma, nella denegata ipotesi di non accoglimento della detta eccezione chiedeva disporre in via istruttoria: ascolto della minore sebbene ormai prossima alla maggiore età; onerare il Servizio Sociale di Gragnano e Pimonte di depositare relazione socio ambientale sui genitori della minore individuando l'effettivo domicilio della stessa e tutte le notizie utili a comprendere lo stile di vita della stessa
(scuola, lavoro, rapporti con i genitori); onerare, infine, i Servizi Sociali a relazionare sugli eventuali percorsi sostenuti dalle parti e dalla minore e su tutti gli interventi eventualmente disposti a favore del nucleo familiare.
All'udienza del 19.02.2025, sentita la in via preliminare il G.I. dava CP_1 atto che la notifica effettuata al resistente non era rituale in quanto Controparte_2 non avvenuta tramite ufficiale giudiziario e dunque disponeva la notifica del ricorso a cura di parte ricorrente al resistente nel rispetto dei termini di cui Controparte_2 all'art. 473 bis 14, comma V, c.p.c. e fissava per la novella comparizione delle parti l'udienza del 28.05.2025. Infine, ritenutane la necessità, disponeva che i Servizi Sociali del Comune di Gragnano ed i Servizi Sociali del Comune di Pimonte depositassero la richiesta relazione socio ambientale sui genitori della minore individuando l'effettivo domicilio della stessa e tutte le notizie utili a comprendere lo stile di vita delle figlie minori delle parti (scuola, lavoro, rapporti con i genitori), relazionando anche sugli eventuali percorsi sostenuti dalle parti e dalle minori e su tutti gli interventi
4 eventualmente disposti a favore del nucleo familiare, con onere di deposito della richiesta relazione nel termine di dieci giorni prima della detta udienza.
Dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Pimonte, pervenuta in data
21.05.2025, emergeva che viveva stabilmente con la madre, con la Persona_1 quale aveva recuperato un rapporto sereno, e le sorelle, frequentava il liceo, pratica sport nel tempo libero, ed aiutava la madre, titolare di un'industria tessile, nella sua attività.
All'udienza del 28.05.2025, Il P.M. esibiva il ricorso notificato in rinnovazione ad e ricevuto dallo stesso in data 29.03.2025, e stante l'avvenuto Controparte_2 raggiungimento della maggiore età da parte di (nata il [...]) Persona_1 chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere;
anche le altre parti processuali chiedano dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto di quanto sopra, il giudice delegato assegnava la causa in decisione al Collegio.
Preliminarmente, evidenziato che, nonostante regolare notifica avvenuta in data
29.03.2025, non si è costituito in giudizio ne va dichiarata la Controparte_2 contumacia.
Rileva il Collegio che il raggiungimento della maggiore età da parte di
[...]
in data 23.05.2025 impone la declaratoria di cessazione della materia del Per_1 contendere sulle richieste formulate dal P.M. in relazione ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia (allora) minore.
Come infatti chiarito dalla Suprema Corte, “il conseguimento della maggiore età da parte del minore determina automaticamente la cessazione della responsabilità genitoriale, determinando, ancorché avvenga nel corso del procedimento per la dichiarazione di decadenza dalla stessa (nella specie, in pendenza del termine per proporre reclamo avverso il provvedimento medesimo), la cessazione della materia del contendere e la caducazione dei provvedimenti in precedenza pronunciati, posto che ad assumere rilievo è la sola tutela del minore dai comportamenti pregiudizievoli dei genitori, non anche l'interesse del genitore all'accertamento negativo dei fatti allegati a sostegno della domanda” ( cfr Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23019 del 16/09/2019).
Tenuto conto dell'esito della controversia, le spese processuali vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa tra le parti le spese processuali.
5 Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio, in data 03.06.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano
6
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa EL Cappiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3364 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso ex art. 330 e ss c.c.), e vertente
T R A
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Parte_1 di Torre Annunziata;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] - C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Gragnano alla Via Pasquale Nastro n. C.F._1
40, presso lo studio degli Avv. Salvatore Mosca e Valentino Somma, dai quali è rappresentata e difesa giusta apposta in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE
(C.F.: ) nato il [...] a Controparte_2 C.F._2
Castellammare di Stabia il 20/12/1984 e residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
AVV. , nella qualità di curatore della minore , nata a CP_3 Persona_1
Pompei il 23.05.2007 ( C.F. e residente in Pimonte, già curatore C.F._3 della minore per i Minorenni di Napoli nel procedimento Cont. 68/2023, quale Per_2 procuratrice di sé stessa con studio sito in Napoli alla Via D. Fontana n.76, parte
1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera n. 3913/2023 del 04.07.2023 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
CURATORE RESISTENTE
CONCLUSIONI: All'udienza del 28.05.2025, il P.M. stante l'avvenuto raggiungimento della maggiore età da parte di ha chiesto dichiararsi cessata la Persona_1 materia del contendere.
Le altre parti costituite si sono associate alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, anche tenuto delle relazioni dei Servizi Sociali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 330 e ss. c.c. il P.M.M, letti gli atti relativi alla minore
[...]
n. 23.5.2007 figlia di , residente in [...] Controparte_2
Spagnuolo n. 8, e di residente in [...], Controparte_1 chiedeva: “che i genitori siano convocati contestando loro la condotta pregiudizievole sopra evidenziata;
che il padre sia sospeso dalla responsabilità genitoriale e avviato a percorsi di recupero presso il SERD;
che siano ad entrambi imposte, a pena di decadenza, prescrizioni ovvero di seguire un percorso di valutazione e potenziamento delle capacità genitoriali:
l' per recuperare il rapporto con la figlia e per acquisire competenze e strumenti Per_1 educativi, la per acquisire maggiore sintonia ed empatia con la figlia, CP_1 percependone difficoltà ed esigenze e rimodulando la dinamica del rapporto;
si chiede sostegno psicologico per la minore e attivazione di un percorso di mediazione Per_1 familiare che coinvolga anche la nonna paterna della minore. Si valuterà l'opportunità di disporre che la minore abbia l'effettivo domicilio presso la madre immediatamente o quando i Servizi ne ravvisino la possibilità in relazione ai percorsi attivati. In via istruttoria si chiede la diretta audizione della minore, del SS, della nonna patema ed eventualmente di persone informate sui fatti. Si richiede la nomina di curatore speciale.”
La procedura ex art. 330 e 333 c.c. prendeva origine dalla informativa relativa all'arresto nel novembre 2021 di , denunciato dalla figlia Controparte_2 Per_1 in relazione alle reiterate manifestazioni di aggressività legate all'abuso di alcolici e stupefacenti. La madre, i nonni e gli zii della minore confermavano che l'uomo spesso aveva minacciato la figlia (in una occasione anche con il coltello), l'aveva offesa con epiteti volgari e a sfondo sessuale, talvolta colpendola con violenza. Emergeva che aveva fortemente risentito della separazione dei genitori, situazione che aveva Per_1 compromesso i suoi rapporti con entrambi.
In forza del forte legame con la nonna paterna, aveva scelto di risiedere Per_1 con lei a Gragnano, tranne brevi periodi di rientro presso la madre a Pimonte, più che altro per il significativo legame con la sorella EL e con la piccola , nata da Per_3
2 successiva relazione della la condotta maltrattante dell la CP_1 Per_1 presenza condizionante della nonna, troppo accondiscendente e permissiva con
, il sostanziale abbandono scolastico della ragazza, il suo stile di vita irregolare, Per_1 inducevano la a fare pressioni affinché la figlia si trasferisse presso di lei CP_1 ma ciò acuiva i contrasti madre-figlia. Nel corso degli incontri organizzati dal Servizio
Sociale di Gragnano e di Pimonte, meglio si delineava un menzionato quadro familiare, fatto di rapporti disfunzionali e conflittuali, estremamente pregiudizievoli per la crescita sana e serena di . La ragazza appariva molto legata e condizionata dalla nonna, Per_1 con cui era sempre cresciuta, astiosa e irrispettosa verso la madre e indifferente verso il padre.
In ragione di quanto esposto, il P.M.M., aveva concluso che “il trasferimento presso
l'abitazione della madre, a tanto disponibile, garantirebbe ad un contestato Per_1 normativo ed educativo maggiormente consono alla sua età e la tutelerebbe dalla convivenza con un padre maltrattante e assolutamente disattento alla educazione e formazione della figlia. Il contesto abitativo della è assolutamente più CP_1 adeguato e la donna è risultata una madre attenta e presente per le altre figlie minori. Un tale assetto organizzativo, pure prospettato e promosso dai Servizi Sociali, non sarebbe tuttavia ben accolto dalla minore che presso i nonni a Gragnano gode indubbiamente di maggiore libertà e indipendenza”.
Si costituivano in giudizio i difensori dei Sig.ri e rilevando Per_1 CP_1 che presso il Tribunale di Torre Annunziata pendeva procedura di divorzio iscritto a ruolo il 22.09.2023 al numero R.G. 4797/2023. Il curatore e il P.M.M. aderivano all'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale per i Minorenni a conoscere della questione ai sensi dell'art. 38 disp. Att. c.c. ed il suddetto Tribunale, con sentenza n.156 depositata il
04.11.2023, nell'accogliere detta eccezione, rimetteva gli atti alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata.
Il P.M. di Torre Annunziata, ravvisata la competenza funzionale del Tribunale di
Torre Annunziata pendendo giudizio di divorzio, con ricorso del 22.10.2024 chiedeva l'apertura della procedura ex art. 330 c.c.
Il Presidente della I Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, letto il ricorso del P.M., fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 19.02.2025 nominando il giudice delegato alla trattazione del procedimento.
Si costituiva la quale eccepiva che, negli ultimi mesi, Controparte_1 nonostante la cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti avevano ripreso serenamente i rapporti per il bene e la salvaguardia delle figlie. La resistente aggiungeva che, dopo vari dissidi, aveva ricominciato a trascorrere del tempo con lei e le Per_1 proprie sorelle ed era intenzionata a riprendere il percorso di studi ed a recuperare l'anno
3 perso. Nonostante la eccepita migliorata relazione madre-figlia, la si CP_1 rendeva ad ogni modo disponibile a trattamenti di supporto psicologico qualora indispensabili per il Tribunale, nonché ad ogni percorso idoneo a supportare la sua responsabilità genitoriale. Tanto premesso, la resistente chiedeva, previo ascolto della minore, ove ritenuta capace di discernimento, di respingere il ricorso e di pronunciare le opportune prescrizioni nei confronti dei genitori e Controparte_1 CP_2
, al fine di tutelare la serena ed equilibrata crescita della figlia nonché il diritto
[...] fondamentale alla bigenitorialità, di cui all'art. 315-bis c.c.
Il curatore speciale della minore , Avv. , costituendosi in Per_1 CP_3 giudizio, eccepiva in via preliminare l'incompetenza funzionale del Tribunale di Torre
Annunziata rispetto alla procedura ex art. 330 c.c. in quanto alla data in cui era stato formulato il ricorso dal P.M. presso la Procura di Torre Annunziata non pendeva più alcun giudizio tra i sigg.ri definito con sentenza n.2506/2024 Controparte_4 depositata e resa pubblica il 16.9.2024.
Nel merito esponeva che la giovane , prossima alla maggiore età, dopo Per_1 essere rientrata a vivere per un breve periodo presso il padre, viveva stabilmente con la madre con la quale lavorava e contestualmente frequentava una scuola privata per il raggiungimento del diploma, nella denegata ipotesi di non accoglimento della detta eccezione chiedeva disporre in via istruttoria: ascolto della minore sebbene ormai prossima alla maggiore età; onerare il Servizio Sociale di Gragnano e Pimonte di depositare relazione socio ambientale sui genitori della minore individuando l'effettivo domicilio della stessa e tutte le notizie utili a comprendere lo stile di vita della stessa
(scuola, lavoro, rapporti con i genitori); onerare, infine, i Servizi Sociali a relazionare sugli eventuali percorsi sostenuti dalle parti e dalla minore e su tutti gli interventi eventualmente disposti a favore del nucleo familiare.
All'udienza del 19.02.2025, sentita la in via preliminare il G.I. dava CP_1 atto che la notifica effettuata al resistente non era rituale in quanto Controparte_2 non avvenuta tramite ufficiale giudiziario e dunque disponeva la notifica del ricorso a cura di parte ricorrente al resistente nel rispetto dei termini di cui Controparte_2 all'art. 473 bis 14, comma V, c.p.c. e fissava per la novella comparizione delle parti l'udienza del 28.05.2025. Infine, ritenutane la necessità, disponeva che i Servizi Sociali del Comune di Gragnano ed i Servizi Sociali del Comune di Pimonte depositassero la richiesta relazione socio ambientale sui genitori della minore individuando l'effettivo domicilio della stessa e tutte le notizie utili a comprendere lo stile di vita delle figlie minori delle parti (scuola, lavoro, rapporti con i genitori), relazionando anche sugli eventuali percorsi sostenuti dalle parti e dalle minori e su tutti gli interventi
4 eventualmente disposti a favore del nucleo familiare, con onere di deposito della richiesta relazione nel termine di dieci giorni prima della detta udienza.
Dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Pimonte, pervenuta in data
21.05.2025, emergeva che viveva stabilmente con la madre, con la Persona_1 quale aveva recuperato un rapporto sereno, e le sorelle, frequentava il liceo, pratica sport nel tempo libero, ed aiutava la madre, titolare di un'industria tessile, nella sua attività.
All'udienza del 28.05.2025, Il P.M. esibiva il ricorso notificato in rinnovazione ad e ricevuto dallo stesso in data 29.03.2025, e stante l'avvenuto Controparte_2 raggiungimento della maggiore età da parte di (nata il [...]) Persona_1 chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere;
anche le altre parti processuali chiedano dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto di quanto sopra, il giudice delegato assegnava la causa in decisione al Collegio.
Preliminarmente, evidenziato che, nonostante regolare notifica avvenuta in data
29.03.2025, non si è costituito in giudizio ne va dichiarata la Controparte_2 contumacia.
Rileva il Collegio che il raggiungimento della maggiore età da parte di
[...]
in data 23.05.2025 impone la declaratoria di cessazione della materia del Per_1 contendere sulle richieste formulate dal P.M. in relazione ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia (allora) minore.
Come infatti chiarito dalla Suprema Corte, “il conseguimento della maggiore età da parte del minore determina automaticamente la cessazione della responsabilità genitoriale, determinando, ancorché avvenga nel corso del procedimento per la dichiarazione di decadenza dalla stessa (nella specie, in pendenza del termine per proporre reclamo avverso il provvedimento medesimo), la cessazione della materia del contendere e la caducazione dei provvedimenti in precedenza pronunciati, posto che ad assumere rilievo è la sola tutela del minore dai comportamenti pregiudizievoli dei genitori, non anche l'interesse del genitore all'accertamento negativo dei fatti allegati a sostegno della domanda” ( cfr Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23019 del 16/09/2019).
Tenuto conto dell'esito della controversia, le spese processuali vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa tra le parti le spese processuali.
5 Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio, in data 03.06.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano
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