Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 06/02/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
24/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
NR OR Presidente Fabio Gaetano Galeffi Consigliere Natale Longo Consigliere AN TR Consigliere relatore Beatrice Meniconi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. 62104 del registro di segreteria, proposto da INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppina AN (c.f. [...], posta elettronica certificata:
avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it); AN RI
(c.f. [...], posta elettronica certificata:
avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it); ER DE (c.f.
[...], pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it)
e IA VA (c.f. [...], posta elettronica certificata: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Centrale INPS, in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da procura in calce all’atto di appello;
contro
…Omissis… (c.f. …omissis…) nato a …omissis…, il …omissis… e residente in …omissis…, alla via …omissis…, rappresentato e difeso dall’avv. Arcangelo D’Avino (c.f. [...], posta elettronica certificata: avv.arcangelodavino@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso l’avv. Alberto D’Auria in Roma, al viale della Grande Muraglia, n. 492, in virtù di procura in calce all’atto di costituzione
avverso la sentenza n. 19/2025 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, depositata in data 20 gennaio 2025 e notificata in data 23 gennaio 2025;
VISTI l’atto d’appello, gli atti e documenti di causa;
UDITI, all’udienza del 15 gennaio 2026, con l’assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. AN TR, l’avv. Giuseppina AN per l’Inps parte appellante e l’avv. Alessia Gaetani, in sostituzione dell’avv. Arcangelo D’Avino per …Omissis…, parte appellata.
Svolgimento del processo Con atto pervenuto in segreteria il 18 marzo 2025, l’Inps ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale veniva accolto il ricorso dell’odierno appellato volto ad ottenere il diritto alla pensione di reversibilità del genitore …Omissis…, in qualità di orfano maggiorenne inabile a proficuo lavoro.
Con unico ed articolato motivo di gravame, l’Inps appellante si duole per violazione e falsa applicazione degli articoli 82, 86 e 194 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, dell’art. 13 del R.D.L. 14/04/1939, n.
636, convertito nella L. 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito con l’art. 2, della L. 4 aprile 1952, n. 218 e dall’art. 22, L. 21 luglio 1965, n. 903, dell’art. 13 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.
Lamenta, in particolare, l’Istituto previdenziale, che il Giudice di primo grado avrebbe riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità sulla base del solo requisito della inabilità al lavoro senza accertare l’esistenza dell'ulteriore requisito della vivenza a carico del genitore, previsto dall’art. 13 del R.D.L. n. 639 del 1939, quale elemento costitutivo del diritto.
Aggiunge l’Inps appellante che l’articolo 85 del d.P.R. n. 1092/1973 definisce le condizioni economiche richieste per l’erogazione del trattamento pensionistico e sempre che tali condizioni sussistano al momento della morte del dipendente o del pensionato.
Lamenta l’Inps che, nonostante, in sede di costituzione in giudizio, avesse eccepito la carenza del corredo probatorio riguardo ad un elemento essenziale della fattispecie legale, la sentenza impugnata avrebbe valorizzato gli elementi istruttori utili ad integrare la condizione sanitaria, senza, tuttavia, nulla indagare circa la ricorrenza dell’altro necessario requisito di legge reputato quale
“mera condizione di erogabilità della prestazione richiesta” per effetto della statuizione resa che demanda all’Istituto la successiva verifica degli altri requisiti di legge.
In conclusione, l’Istituto previdenziale appellante chiede l’accoglimento del gravame.
Con memoria depositata in data 3 luglio 2025, si è costituito
…Omissis… che, dopo aver rilevato che, alla data del decesso del genitore, risultava già riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, ha eccepito l’improcedibilità dell’atto di gravame per non aver l’Inps riportato o trascritto la parte motiva della sentenza impugnata.
Nel merito, la parte appellata ha affermato che, ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico di reversibilità in favore di orfano di pensionato, il requisito dello stato di inabilità a proficuo lavoro dovrebbe essere valutato in termini relativi, mediante un giudizio che consideri la concomitante ricorrenza di altri fattori quali l'età, il sesso, la situazione culturale ed ambientale.
Quanto al requisito della vivenza a carico, l’appellato ha dedotto che, nella domanda di pensione, trasfusa, poi, nel giudizio avverso il diniego della pensione di reversibilità, aveva dichiarato di non prestare alcuna attività lavorativa dipendente autonoma, di non possedere altri redditi personali di natura diversa dalla pensione civile di inabilità ammontante, per l’anno 2020, a euro 3.500,00 annui e che l’Inps, né nel procedimento amministrativo, né nel giudizio di primo grado, avrebbe mai contestato tale circostanza.
Al riguardo, l’appellato ha richiamato la giurisprudenza in materia secondo cui la normativa richiederebbe due presupposti: assenza di mezzi di sussistenza autonomi e mantenimento da parte del de cuius.
In conclusione, la parte appellata chiede il rigetto dell’atto di impugnazione.
All’udienza del 15 gennaio 2026, le parti presenti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
Motivi della decisione Preliminarmente, il Collegio reputa infondata l’eccezione di inammissibilità dell’atto di gravame sollevata dalla parte appellata per non aver l’Istituto previdenziale appellante trascritto “con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l’imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 c.p.c. e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate”.
Osserva, infatti, il Collegio che, secondo il disposto dell’art. 190, comma 2, c.g.c., l’appello deve contenere, a pena d'inammissibilità, la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con l'indicazione: a) dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; b) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ritiene il Collegio che l’odierno atto di gravame delinei con chiarezza le ragioni poste a fondamento delle censure sollevate in tema di trattamento pensionistico di reversibilità riconosciuto dal Giudice territoriale all’appellato, in qualità di figlio maggiorenne inabile al lavoro.
La giurisprudenza contabile ha, infatti, chiarito che la specificità dei motivi non va intesa formalisticamente, né in via generale ed assoluta, ma nel senso che essi, oltre a delimitare il quantum appellatum, ovvero i capi della sentenza che si intendono impugnare, devono assolvere anche ad un’indispensabile funzione argomentativa consistente nell’illustrare le ragioni di doglianza (Sez.
II App., sent. n. 667/2022).
Sempre in via preliminare, il Collegio deve rilevare l’ammissibilità dell’atto di appello, alla luce dei limiti posti dall’art. 170 c.g.c.,
secondo cui “nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni”.
Nell’atto introduttivo del giudizio, la parte appellante ha, infatti, evidenziato una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l’atto di appello è ammissibile.
Con unico ed articolato motivo di gravame, l’Istituto previdenziale si duole, in particolare, che il Giudice di prime cure non abbia considerato, ai fini dell’erogazione del trattamento pensionistico di reversibilità in favore di figlio maggiorenne inabile al lavoro, il requisito della vivenza a carico reputato “elemento costitutivo del diritto”.
Osserva il Collegio che, in materia di prestazioni previdenziali ai superstiti, l’articolo 22, comma 1, della L. 21 luglio 1965 n.
903 prevede che, nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione, spetta la pensione al coniuge ed ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni ovvero ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso di questi.
L’articolo 39 del d.P.R. del 26 aprile 1957 n. 818 specifica che: “si considerano inabili le persone che, per grave infermità fisica o mentale, si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
L’art. 82 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 aggiunge che: la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato o nullatenenti, mentre l’art. 85 chiarisce che: “ai fini del diritto alla pensione di riversibilità, gli orfani maggiorenni, i genitori e i fratelli e le sorelle maggiorenni del dipendente statale o del pensionato si considerano a carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza”.
Secondo il disposto del successivo art. 86 del medesimo decreto, le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di riversibilità devono sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato.
Il requisito della “vivenza a carico” postula, quindi, la ricorrenza di due condizioni: a) la non autosufficienza economica/reddituale dell’orfano maggiorenne inabile; b) il pregresso mantenimento in via continuativa ed abituale del superstite da parte del dante causa.
Ritiene, al riguardo, il Collegio, in conformità alla giurisprudenza contabile di appello e della Suprema Corte di cassazione, che il predetto requisito della vivenza a carico, costituisca, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità, con onere della prova gravante sul soggetto ricorrente, secondo il principio generale di cui all’art. 2697 c.c. (Sez. II App., sent. 188/2023, Sez. III App., sent. n. 104/2022), dovendo, pertanto, il ricorrente, figlio maggiorenne inabile, fornire la prova che il genitore provvedesse in via continuativa e prevalente al suo mantenimento (Sez. I App., sent. n. 372/2023, Sez. II App., sent. n.
188/2023, Sez. III App., sent. n. 104/2022).
E, infatti, il predetto requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza, né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, deve, comunque, essere considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa ed in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (Corte Cass., Sez. Lav., ord. n. 11190/2025).
Rileva, inoltre, il Collegio che la verifica della sussistenza di tale requisito (sotto il duplice aspetto innanzi evidenziato) implica un accertamento di fatto, precluso in sede di gravame, se non sotto il profilo della “omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto” ex art. 170 c.g.c.
Osserva, peraltro, il Collegio che, in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, l’Istituto previdenziale aveva espressamente contestato l’assenza di prova dei presupposti per accedere alla pensione di reversibilità aggiungendo, in ogni caso, che non vi era
“prova neanche degli ulteriori requisiti diversi da quello sanitario”.
Ad avviso del Collegio, il Giudice di primo grado, nel concludere per l’accoglimento del ricorso, “ferma restando la necessità che l’INPS accerti la sussistenza degli altri requisiti previsti dall’art. 82 del d.P.R.
109271973,” ha omesso l’esame di un elemento di fatto da reputarsi punto dirimente della controversia, atteso che le condizioni reddituali dell’avente diritto integrano un elemento necessario, ma non sufficiente da solo a ritenere perfezionato il requisito di cui agli articoli 85 e 86 del d.P.R. n. 1092/1973, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (C. Cass., sent. ord. n. 23339/2025, n.
15288/2025) e contabile (III App., sent. n. 40/2021).
Pertanto, in conclusione, il Collegio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accoglie l’atto di appello dell’Inps, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rimessione degli atti al Giudice di primo grado per il giudizio sul merito, ai fini dell’accertamento del requisito della “vivenza a carico”,
nonché per la pronuncia sulle spese anche dell’odierno giudizio, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c.
Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, sul giudizio iscritto al n. 62104 del ruolo generale, accoglie l’atto di appello promosso da INPS -
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE e, per l’effetto, ai sensi dell’articolo 170, comma 4, c.g.c., annulla la pronuncia di prime cure e rimette gli atti al primo Giudice, per il giudizio sul merito ai fini dell’accertamento del requisito della
“vivenza a carico” e per la pronuncia sulle spese anche del presente giudizio.
Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
f.to AN TR
IL PRESIDENTE
f.to NR OR Depositata in Segreteria il 06/02/2026
IL DIRIGENTE
f.to Massimo Biagi