Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1682.
(Responsabilita' del vettore nei trasporti cumulativi).
Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso.
Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in ragione dell'intero percorso.
(Responsabilita' del vettore nei trasporti cumulativi).
Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso.
Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in ragione dell'intero percorso.
Commentari • 15
- 1. qualificazionehttps://www.brocardi.it/ · 248.14728
Consulenza legale Q201617191 (Articolo 1682 Codice Civile - Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi) «Va in primo luogo chiarito il significato di quanto esposto nella precedente consulenza laddove si è ragionato sull'esistenza o meno di un “contratto”....» La qualificazione delle stazioni appaltanti - 11/04/2022 «Il presente scritto ha l'intento di analizzare, attraverso l'esame dei diversi interventi normativi, la preoccupazione del legislatore , recettore delle direttive...»
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Giurisprudenza • 7
- 1. Trib. Milano, sentenza 07/09/2022, n. 7030Provvedimento: […] Tali donazioni sono invalide anche alla pagina 11 di 12 stregua degli artt. 1666 ss. del codice civile indonesiano (prodotto in atti al doc. 20 att.) ed in particolare dell'art. 1682 c.c. che prescrive, quale requisito di validità della donazione di non di modico valore, l'atto notarile, nella fattispecie assolutamente mancante.Leggi di più...
- art. 1218 c.c. risarcimento danni·
- ripetizione indebito·
- risoluzione contratto per inadempimento·
- giurisdizione italiana·
- nullità contratto per dolo·
- competenza territoriale·
- art. 1713 c.c. rendimento conto·
- art. 651 c.p.p. efficacia sentenza penale·
- art. 2900 c.c. azione surrogatoria·
- azione surrogatoria