Articolo 1682 del Codice civile
Articolo 1681Articolo 1683
Versione
19 aprile 1942
Art. 1682.

(Responsabilita' del vettore nei trasporti cumulativi).

Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso.

Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in ragione dell'intero percorso.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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