Sentenza breve 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza breve 26/03/2026, n. 5793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5793 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05793/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02306/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2306 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Pesciarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del sindaco in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Raspini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
Ater del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Monica Viarengo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensiva
del provvedimento datato 10.12.2025, notificato via pec in pari data, dell’Ater del Comune di Roma - Servizio Alienazioni ed Attività non ERP prot. n. -OMISSIS-, con il quale veniva confermata l’archiviazione dell’istruttoria di vendita dell’alloggio sito in Roma, via -OMISSIS- - matricola -OMISSIS- per l’asserita “mancata estinzione della morosità entro i termini indicati nella nota prot. -OMISSIS- dell’8.03.2024” e del provvedimento datato 10.12.25 notificato via pec in pari data, prot. n. -OMISSIS- dell’Ater del Comune di Roma - Servizio Alienazioni ed Attività non ERP con il quale, ad integrazione del precedente, si comunicava che poiché il ricorrente non aveva estinto la morosità diffidata con nota prot. n. -OMISSIS- dell’8.3.2024 entro il termine perentorio del 10.4.2024, indicato nella nota stessa, l’immobile sito in Roma, Via -OMISSIS- - matricola -OMISSIS- “previa istanza di acquisto dell’utente, potrà essere ceduto in proprietà alle condizioni previste dalla DGRL 99/2021 comunicate con nota prot. -OMISSIS- del 30.01.23” ;
per la condanna
ex art. 30, co. 2, c.p.a. al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente e alla riapertura dell’istruttoria relativa alla vendita dell’immobile alle condizioni previste dalla DGRL n. 410 del 4.8.15 in attuazione del decreto interministeriale del 24.2.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e dell’Ater del Comune di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa IS AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- con ricorso notificato il 6.2.2026 e depositato il successivo 24.2.2026, il sig. -OMISSIS-, nel premettere di aver ricevuto, in data 12.12.2016, in qualità di assegnatario dell’alloggio sito in Roma, in via -OMISSIS-, matr. -OMISSIS-, dall’Ater del Comune di Roma, a mezzo raccomandata A.R., offerta di acquisto del predetto immobile ai sensi della DGRL n. 410 del 4.8.2015 in attuazione del decreto interministeriale del 24.2.2015, con cui si specificava che il prezzo di vendita era stato determinato in € 78.502,00, ha chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe indicati, con cui è stata archiviata la pratica, per mancata corresponsione nei termini degli importi richiesti per il periodo di locazione (per un totale di € 2110,36) ed è stata ribadita la possibilità, “previa istanza di acquisto dell’utente” , di cessione in proprietà dello stesso immobile alle condizioni previste dalla DGRL n. 99 del 2021;
- gli atti gravati sono censurati per i seguenti motivi: “Violazione dell’art. 2, comma 1, L. 241/90 assenza di un provvedimento espresso”; “Eccesso di potere per travisamento dei fatti – errata indicazione nel provvedimento di archiviazione dell’omessa regolarizzazione delle pendenze contabili a carico dell’acquirente”; “Eccesso di potere per falsità del presupposto costituito dall’arbitraria applicazione di un termine perentorio non previsto dalla legge” ;
- si è costituita in giudizio l’Ater del Comune di Roma, depositando documenti, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e l’irricevibilità per tardività e chiedendo, comunque, il rigetto del ricorso nel merito;
- si è costituita altresì Roma Capitale, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto delle pretese del ricorrente;
- alla camera di consiglio del 10.3.2026, il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e il procuratore di parte ricorrente ha chiesto termini a difesa;
- all’odierna camera di consiglio, il procuratore di parte ricorrente ha replicato oralmente al rilievo del possibile difetto di giurisdizione, il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e, sentite le stesse parti ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che:
- la vicenda per cui è causa attiene all’acquisto di un alloggio di proprietà dell’Ater del Comune di Roma da parte del ricorrente in qualità di assegnatario dello stesso (cfr. art. 48, co. 3, lett. a, l.r. Lazio n. 27/2006, a mente del quale “ [h] anno titolo all’acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, purché in regola con il pagamento del canone, degli oneri e delle indennità prima della stipula dell’atto di compravendita: a) gli assegnatari” );
- in tema di cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in giurisprudenza, è stato chiarito che:
i) la decisione amministrativa di inserire, o non, un determinato immobile nell’ambito di un piano di alienazione costituisce esercizio di poteri amministrativi, e in specie di atti di programmazione prodromici alla fase di vendita, con la conseguenza che appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia proposta per il relativo annullamento, facendosi “questione di interessi legittimi” (Cons. Stato, sez. V, 10.11.2023, n. 9638);
ii) analogamente, la controversia che abbia a oggetto la determinazione del prezzo e delle altre condizioni di alienazione contenute nell’offerta di vendita spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, “in quanto l’individuazione del corrispettivo del bene oggetto di dismissione (così come delle altre condizioni) costituisce espressione di discrezionalità tecnica nel conformare la proposta di vendita, rispetto alla quale il privato aspirante all’acquisto vanta una posizione giuridica di interesse legittimo (pretensivo) alla corretta determinazione (‘L’accertamento della correttezza o meno dell’esercizio del potere discrezionale…da parte dell’ente pubblico nella conformazione della proposta di vendita per dismissione sotto il profilo del prezzo costituisce proprio il petitum sostanziale da cui discende la giurisdizione amministrativa’, Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7831, cui rinviano inter alia anche Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 2023, n. 9638 e Tar Campania, Napoli, sez. VII, 4 novembre 2024, n. 5852; cfr. anche Cass., Sez. Un., 22 aprile 2013 n. 9692)” (cfr. il precedente della Sezione, 8.4.2025, n. 6988);
iii) parimenti, ove l’amministrazione - di fronte a una domanda di riscatto - non abbia comunicato l’accettazione e/o l’indicazione del relativo prezzo di acquisto, non sorge alcun diritto quand’anche la legge indichi già i criteri per la determinazione del prezzo sulla base di parametri vincolanti, giacché, in tal caso, non può ritenersi venuta meno la discrezionalità tecnica dell’amministrazione nella valutazione della sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda (Cass., sez. I, 20.3.2015, n. 5689 e precedenti ivi citati), venendo in rilievo una posizione soggettiva di interesse legittimo (la cui soddisfazione dipende per l’appunto dall’esercizio del potere amministrativo);
iv) al contrario, laddove, l’offerta dell’amministrazione sia già conformata - includendo tutte le condizioni di acquisto -, l’assegnatario in locazione, in mancanza di fatti impeditivi sopravvenuti (come la decadenza o la revoca dell’assegnazione), diviene titolare di un diritto soggettivo alla stipula del contratto di compravendita (cfr. di recente, Cass., sez. I, ord. 25.3.2025, n. 7941);
Ritenuto che:
- nel caso in esame, il ricorrente lamenti l’ingiustizia della chiusura dell’istruttoria tesa all’acquisizione dell’immobile, di cui è assegnatario, avvenuta per irregolarità nei versamenti (eccepite dall’amministrazione e) condizionanti le operazioni di vendita, in un momento successivo alla formulazione della proposta da parte dell’amministrazione (comprensiva della comunicazione del prezzo e di tutte le altre condizioni di vendita) e, dunque, in una fase in cui era già esaurito lo spazio per l’esercizio del potere amministrativo;
- pertanto, il petitum sostanziale coincida con la pretesa al mantenimento di una situazione soggettiva di vantaggio conseguente alla predetta proposta di vendita veicolata dall’amministrazione, posizione, che - non confrontandosi con l’esercizio del potere amministrativo - ha consistenza di diritto soggettivo;
- né può rilevare in senso contrario il precedente più recente tra quelli menzionati in camera di consiglio dal procuratore di parte ricorrente, atteso che la sentenza del Tar Puglia, Bari, sez. III, n. 8 del 2025 ha ad oggetto la verifica della sussistenza del (pre)requisito della qualifica di assegnatario in capo al ricorrente (nello specifico, la legittimità dell’esclusione dello stesso “dall’elenco di coloro che avrebbero potuto manifestare la volontà di acquistare l’alloggio di servizio condotto in locazione […] in quanto cessato dal servizio […] con la conseguenza di non rivestire più la qualifica di assegnatario in senso proprio dell’alloggio di servizio” );
Ritenuto, pertanto, che:
- la controversia esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo in quanto appartenente a quella del giudice ordinario, dinnanzi al quale il processo potrà essere riproposto alle condizioni e entro i termini di cui all’art. 11 c.p.a.;
- vadano compensate le spese del giudizio, tenuto conto dei profili di novità che connotano la controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, co. 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato idoneo a identificarlo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
NA IA NG, Presidente FF
IS AR, Referendario, Estensore
Francesca Sbarra, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IS AR | NA IA NG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.