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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/02/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10524/2022 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. SANTAGATA ALFONSO come da Parte_1
procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1
avv.ti IDA VERRENGIA, ITALA DE BENEDICTIS, LUCA CUZZUPOLI e DAVIDE
CATALANO come da procura notarile in atti
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. COSTAGLIOLA CELESTINA come da procura notarile in atti
- resistenti
Oggetto: opposizione intimazione di pagamento
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 12.2.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
Con ricorso depositato in data 01/08/2022 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.2820229002277842\000 notificata il 31.5.2022 in relazione, tra l'altro, ai seguenti avvisi di addebito: n. 32820130002698730 000 e n.
32820160006407755 000.
A fondamento della domanda è stata eccepita l'omessa notifica degli avvisi e la prescrizione del credito anche successivamente alla notifica dell'avviso. Si sono costituiti in giudizio l' anche per conto della e l' CP_1 CP_3 Controparte_2
eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e deducendo la regolare notifica degli avvisi in questione. L' ha altresì Controparte_2
eccepito di aver interrotto il termine di prescrizione con la notifica dei seguenti atti: “AVA
32820130002698730000 l'Intimazione di Pagamento 02820169007461284000 in data 08.04.16 mediante consegna in busta sigillata a (qualificatasi figlio) che firmava per ricevuta, CP_4 stante l'assenza del destinatario cui veniva inviata la comunicazione di avvenuta notifica con la raccomandata 689297665932 del 13.04.2016”; • in virtù dell'AVA 32820160006407755000
l'Intimazione di Pagamento 02820189005894204000 in data 01.10.19 a mani proprie del destinatario oggi opponente”;
2. L'intimazione di pagamento nel sistema di riscossione dei crediti assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, è quella di accertare il mancato pagamento del debito contributivo ed intimare al contribuente il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Ricevuta
2 l'intimazione di pagamento, il contribuente che lamenti che la notificazione della stessa non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto
(non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (cfr. Cass. n.
16412/2007; Cass. n. 13483/2007; Cass. n. 3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.
10533/2006; Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791). Tanto premesso, il motivo con il quale parte opponente lamenta l'omessa notifica dell'avviso bonario è inammissibile posto che, integrando un'opposizione agli atti esecutivi, doveva essere fatto valere nei 20 giorni dalla notifica dell'intimazione. Può procedersi all'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Com'è noto, l'art. 3 comma 9, n. 335/95 ha sostituito la previgente disciplina disponendo che i contributi di previdenza ed assistenza sociale si prescrivono nei seguenti termini: “a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte “le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. Il successivo comma 10 del medesimo art. 3 stabilisce che i predetti termini prescrizionali si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della l. n. 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Ciò posto, va in primo luogo osservato che risulta documentata la rituale notifica degli avvisi di addebito rispettivamente in data 30.8.2013 e 22.11.2016 (cfr. relate in atti alla produzione dell' . CP_1
3. In relazione agli avvisi di addebito n. 32820130002698730 000, notificato il 30.8.2013, risulta decorso alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (31.5.2022) il termine di
3 prescrizione quinquennale applicabile in una simile fattispecie ed anche considerando il periodo di sospensione del termine di prescrizione previsto dalla normativa emergenziale.
Difatti, trova applicazione nel caso di specie la sospensione del termine di prescrizione dei contributi prevista dall'art. 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, il quale al comma 2, ha previsto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, il quale ha del pari previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”.
Il termine quinquennale di prescrizione dei contributi dovuti anteriormente al 23.2.2020, ove ordinariamente venga a maturare successivamente al 31.12.2020, soggiace dunque ad un periodo complessivo di sospensione di 311 gg. (129 gg. dal 23 febbraio 2020 al 30.6.2020
+ 182 gg. dal 31.12.2020 al 30.6.2021 = 311 gg.).
Pur avendo l' fornito la prova dell'atto interruttivo della Controparte_2
prescrizione in data 13.4.2016, la successiva intimazione del 31.5.2022 impugnata in questa sede risulta intervenuta a prescrizione già maturata, tenuto conto della scadenza del termine di prescrizione al 18.2.2022 (computando anche la sospensione del termine di prescrizione disposto dalla normativa emergenziale).
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione comporta la declaratoria dell'estinzione dei crediti contributivi indicati nell'avviso di addebito n. 32820130002698730 000.
4. Diversamente, in relazione all'avviso di addebito n. 32820160006407755 000 notificato in data 22.11.2016, non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale alla data di
4 notifica dell'intimazione oggetto di giudizio, avendo l' Controparte_2
documentato l'interruzione della prescrizione in data 1.10.2019 con la notifica di precedente intimazione di pagamento (che richiamava anche l'avviso in questione) e, quindi, prima del decorso del termine di prescrizione quinquennale.
In relazione a tale parte di domanda il ricorso va pertanto rigettato.
5. Le spese di lite, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, che tiene della reciproca soccombenza rispetto ai vari capi di domanda, sono compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che l' non ha diritto di agire CP_1 esecutivamente nei confronti della ricorrente per le somme nell'avviso di addebito n. 32820130002698730 000 per intervenuta prescrizione del credito;
- rigetta per il resto il ricorso;
- spese compensate.
Aversa, 13.2.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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