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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/03/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2378/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2378/2017 promossa da:
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. D'ANDREA EMILIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA F.BUCCI N.15 64020 S.NICOLÒ A TORDINOpresso il difensore avv. D'ANDREA EMILIANO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANDREA Parte_2 C.F._1 EMILIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FLAVIANO BUCCI N.15 64100 S.NICOLÒ A TORDINOpresso il difensore avv. D'ANDREA EMILIANO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANDREA Parte_3 C.F._2 EMILIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FLAVIANO BUCCI N.15 64100 S.NICOLÒ A TORDINOpresso il difensore avv. D'ANDREA EMILIANO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANDREA Parte_1 C.F._3 EMILIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FLAVIANO BUCCI N.15 64100 S.NICOLÒ A TORDINOpresso il difensore avv. D'ANDREA EMILIANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANDREA Parte_1 C.F._4 EMILIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FLAVIANO BUCCI, 15 64100 S.NICOLO' A TORDINOpresso il difensore avv. D'ANDREA EMILIANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 MASTRANGELO LICIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Volturno, 8 null 64026 Roseto degli Abruzzipresso il difensore avv. MASTRANGELO LICIA
CONVENUTO/I
RAPPRESENTATA DA Controparte_2 CP_3 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASTRANGELO LICIA Controparte_4
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VOLTURNO 8 ROSETO DEGLI ABRUZZIpresso il difensore avv. MASTRANGELO LICIA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha ottenuto dal Tribunale di Teramo Controparte_1 decreto ingiuntivo contro il salumificio e dei suoi soci Parte_1 illimitatamente responsabili e dichiarandosi creditrice della Parte_1 Parte_3 complessiva somma di euro 392.177,65, ovvero € 226867,90 per 16 anticipi su fatture di cui al rapporto numero 17532803, oltre interessi di mora al tasso legale dal 12 settembre 2016 al saldo;
€
75500 saldo passivo del conto corrente 11266.16; oltre interessi di mora al saldo legale dal 29 settembre 2014 al saldo;
€ 89.809,75 saldo passivo del conto corrente 8077 oltre interessi di mora dal 12 settembre 2016 al saldo al tasso legale;
contratti garantiti da fideiussione da Parte_1
e , e , fino alla concorrenza di 370 mila
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_1 euro.senza la provvisoria esecuzione pur richiesta. Tutti gli ingiunti tranne si oppongono Pt_3 lamentando di non aver mai ricevuto copia della contrattualistica, di aver rilasciato le garanzie sotto minaccia di chiusura dei conti, la situazione esposta nel ricorso non corrisponde a verità, i saldaconto non costituiscono prova in sede di cognizione piena, il saldo esposto è del tutto errato e costituisce effetto di attività di carattere illecito, avendo rifiutato la banca copia della contrattualistica, applicato data valute erronea, avendo usato illegittimamente la capitalizzazione anatocistica, riconosciuto interessi attivi inferiori a quanto dovuto addebitato interessi ultralegali non pattuiti come commissioni per massimo scoperto e commissioni varie, avendo variato illegittimamente le condizioni e applicato costi complessivi di natura usuraria creando un danno per mancata liquidità al cliente. La banca si costituisce confutando le doglianze avversarie peraltro generiche e basate su un inattendibile elaborato peritale di parte. Condotta istruttoria con consulenza tecnica contabile, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Il consulente tecnico, incaricato dí effettuare il ricalcolo, acclarata l'usurarietà del saggio pattuito per gli scoperti di conto in assenza di fido, espungendo le competenze addebitate su tale conto, ovvero il 11266, e per il conto 8077 espungendo le commissioni di massimo scoperto ove non pattuite secondo la normativa via via succedutasi, e di depurare il conto 8077 delle somme indebite Ivi confluite dal conto 11266, ed indicare composizione e saldo finale così ottenuti in relazione al rapporto 17532803, applicando le condizioni pattuite ed in mancanza quelle legali;
comunque con ricalcolo e indicazione del saldo finale 8077 e della sua composizione. I conti sono: il conto principale 8077con presenti tutti gli estratti conto trimestrali;
il conto 11266 è accessorio al conto 8077 e il conto 17532803 è un conto anticipi. Il conto 11266 non affidato sconfina la soglia usura prevista per gli scoperti senza affidamento del periodo, secondo il meccanismo introdotto dal decreto legge del 13 maggio 2011 numero 70. Quindi sono state espunte competenze maturate sul primo conto 11266 e confluite sul conto 8077 per euro 30038,84. Il conto anticipi ha visto, con l'applicazione del tasso sostitutivo, gli interessi, poi confluiti sul conto principale, diminuiti da euro 4930,48 ad euro 3244,80. Questo, se le condizioni rinvenute in tre missive, che determinano le condizioni di anticipazioni contro cessione di credito del 17 febbraio 2003,lettera contratto di credito del 20 maggio 2005 , lettera contratto di credito del 20 novembre 2006 vengano ritenute non individuanti in maniera univoca il conto che regolamentano perché non vi è indicato il numero del conto anticipi 17532803. Il consulente non ha rinvenuto in atti alcuna comunicazione della in merito all'adeguamento del contratto in CP_1 essere a quanto previsto ai sensi dell'articolo 117 bis del testo unico bancario ad ai sensi del decreto pagina 3 di 4 ministeriale 644/12;pertanto il CTU seguendo le istruzioni contenute nei quesiti ha espunto tutti gli addebiti effettuati dalla a titolo di commissioni di massimo scoperto nel periodo dal CP_1 primo luglio 2012 al 14 settembre 2016. Il saldo così ottenuto relativo al conto 8077 riporta all'esito il minor addebito pari ad euro 30.118,51 in luogo di quanto esposto dalla banca in proprio favore pari ad euro 89.809,75,parte di quanto azionato monitoriamente. Pertanto il decreto ingiuntivo va revocato e gli opponenti , ed i fideiussori, soci all'epoca delle operazioni, Parte_1
o attuali soci, vanno condannati in solido a pagare la somma di euro 332486,41.Gli stessi opponenti affermano di essere soci;
quanto alla pretesa nullità della fideiussione perché omnibus, la stessa dovrebbe essere dichiarata nulla perchè nulla è l'obbligazione principale;
come però emerso dallo studio effettuato della consulenza tecnica che non ha avuto alcuna critica quanto al merito seguito dalle parti, solo alcune delle poste si sono rivelate illegittime e quindi espunte in sede di ricalcolo;
mentre la narrativa ove si sostiene che la rimodulazione del credito fu estorta e non concordata è finalizzata all'altra domanda, per illegittimità della segnalazione al centro allarme interbancario con condanna della banca al risarcimento del danno. Orbene l'esposizione in esito al ricalcolo che ha preso in esame tutte le poste illegittime ancorché con diminuzione sensibile dell'esposizione rimane comunque oltre i 330 mila euro;
per cui non può affermarsi che la segnalazione sia stata effettuata al di fuori delle condizioni previste per legge. Tenuto conto che la opposizione comunque è risultata parzialmente fondata per appurati comportamenti della in violazione per alcuni CP_1 trimestri delle norme di correttezza e trasparenza ed anti usura , si ritiene conforme a giustizia compensare tra le parti le spese di lite.
P.q.m.
Accoglie per quanto di ragione l'opposizione a decreto ingiuntivo, revoca l'opposto decreto ingiuntivo e condanna gli opponenti in solido a pagare alla cessionaria euro CP_2
332.486,41, oltre interessi in misura legale della data della notifica del decreto ingiuntivo al saldo effettivo. Spese di lite compensate, spese di ctu a carico solidale delle parti nella misura del 50%.
Teramo 17 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2378/2017 promossa da:
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. D'ANDREA EMILIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA F.BUCCI N.15 64020 S.NICOLÒ A TORDINOpresso il difensore avv. D'ANDREA EMILIANO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANDREA Parte_2 C.F._1 EMILIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FLAVIANO BUCCI N.15 64100 S.NICOLÒ A TORDINOpresso il difensore avv. D'ANDREA EMILIANO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANDREA Parte_3 C.F._2 EMILIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FLAVIANO BUCCI N.15 64100 S.NICOLÒ A TORDINOpresso il difensore avv. D'ANDREA EMILIANO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANDREA Parte_1 C.F._3 EMILIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FLAVIANO BUCCI N.15 64100 S.NICOLÒ A TORDINOpresso il difensore avv. D'ANDREA EMILIANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANDREA Parte_1 C.F._4 EMILIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FLAVIANO BUCCI, 15 64100 S.NICOLO' A TORDINOpresso il difensore avv. D'ANDREA EMILIANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 MASTRANGELO LICIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Volturno, 8 null 64026 Roseto degli Abruzzipresso il difensore avv. MASTRANGELO LICIA
CONVENUTO/I
RAPPRESENTATA DA Controparte_2 CP_3 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASTRANGELO LICIA Controparte_4
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VOLTURNO 8 ROSETO DEGLI ABRUZZIpresso il difensore avv. MASTRANGELO LICIA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha ottenuto dal Tribunale di Teramo Controparte_1 decreto ingiuntivo contro il salumificio e dei suoi soci Parte_1 illimitatamente responsabili e dichiarandosi creditrice della Parte_1 Parte_3 complessiva somma di euro 392.177,65, ovvero € 226867,90 per 16 anticipi su fatture di cui al rapporto numero 17532803, oltre interessi di mora al tasso legale dal 12 settembre 2016 al saldo;
€
75500 saldo passivo del conto corrente 11266.16; oltre interessi di mora al saldo legale dal 29 settembre 2014 al saldo;
€ 89.809,75 saldo passivo del conto corrente 8077 oltre interessi di mora dal 12 settembre 2016 al saldo al tasso legale;
contratti garantiti da fideiussione da Parte_1
e , e , fino alla concorrenza di 370 mila
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_1 euro.senza la provvisoria esecuzione pur richiesta. Tutti gli ingiunti tranne si oppongono Pt_3 lamentando di non aver mai ricevuto copia della contrattualistica, di aver rilasciato le garanzie sotto minaccia di chiusura dei conti, la situazione esposta nel ricorso non corrisponde a verità, i saldaconto non costituiscono prova in sede di cognizione piena, il saldo esposto è del tutto errato e costituisce effetto di attività di carattere illecito, avendo rifiutato la banca copia della contrattualistica, applicato data valute erronea, avendo usato illegittimamente la capitalizzazione anatocistica, riconosciuto interessi attivi inferiori a quanto dovuto addebitato interessi ultralegali non pattuiti come commissioni per massimo scoperto e commissioni varie, avendo variato illegittimamente le condizioni e applicato costi complessivi di natura usuraria creando un danno per mancata liquidità al cliente. La banca si costituisce confutando le doglianze avversarie peraltro generiche e basate su un inattendibile elaborato peritale di parte. Condotta istruttoria con consulenza tecnica contabile, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Il consulente tecnico, incaricato dí effettuare il ricalcolo, acclarata l'usurarietà del saggio pattuito per gli scoperti di conto in assenza di fido, espungendo le competenze addebitate su tale conto, ovvero il 11266, e per il conto 8077 espungendo le commissioni di massimo scoperto ove non pattuite secondo la normativa via via succedutasi, e di depurare il conto 8077 delle somme indebite Ivi confluite dal conto 11266, ed indicare composizione e saldo finale così ottenuti in relazione al rapporto 17532803, applicando le condizioni pattuite ed in mancanza quelle legali;
comunque con ricalcolo e indicazione del saldo finale 8077 e della sua composizione. I conti sono: il conto principale 8077con presenti tutti gli estratti conto trimestrali;
il conto 11266 è accessorio al conto 8077 e il conto 17532803 è un conto anticipi. Il conto 11266 non affidato sconfina la soglia usura prevista per gli scoperti senza affidamento del periodo, secondo il meccanismo introdotto dal decreto legge del 13 maggio 2011 numero 70. Quindi sono state espunte competenze maturate sul primo conto 11266 e confluite sul conto 8077 per euro 30038,84. Il conto anticipi ha visto, con l'applicazione del tasso sostitutivo, gli interessi, poi confluiti sul conto principale, diminuiti da euro 4930,48 ad euro 3244,80. Questo, se le condizioni rinvenute in tre missive, che determinano le condizioni di anticipazioni contro cessione di credito del 17 febbraio 2003,lettera contratto di credito del 20 maggio 2005 , lettera contratto di credito del 20 novembre 2006 vengano ritenute non individuanti in maniera univoca il conto che regolamentano perché non vi è indicato il numero del conto anticipi 17532803. Il consulente non ha rinvenuto in atti alcuna comunicazione della in merito all'adeguamento del contratto in CP_1 essere a quanto previsto ai sensi dell'articolo 117 bis del testo unico bancario ad ai sensi del decreto pagina 3 di 4 ministeriale 644/12;pertanto il CTU seguendo le istruzioni contenute nei quesiti ha espunto tutti gli addebiti effettuati dalla a titolo di commissioni di massimo scoperto nel periodo dal CP_1 primo luglio 2012 al 14 settembre 2016. Il saldo così ottenuto relativo al conto 8077 riporta all'esito il minor addebito pari ad euro 30.118,51 in luogo di quanto esposto dalla banca in proprio favore pari ad euro 89.809,75,parte di quanto azionato monitoriamente. Pertanto il decreto ingiuntivo va revocato e gli opponenti , ed i fideiussori, soci all'epoca delle operazioni, Parte_1
o attuali soci, vanno condannati in solido a pagare la somma di euro 332486,41.Gli stessi opponenti affermano di essere soci;
quanto alla pretesa nullità della fideiussione perché omnibus, la stessa dovrebbe essere dichiarata nulla perchè nulla è l'obbligazione principale;
come però emerso dallo studio effettuato della consulenza tecnica che non ha avuto alcuna critica quanto al merito seguito dalle parti, solo alcune delle poste si sono rivelate illegittime e quindi espunte in sede di ricalcolo;
mentre la narrativa ove si sostiene che la rimodulazione del credito fu estorta e non concordata è finalizzata all'altra domanda, per illegittimità della segnalazione al centro allarme interbancario con condanna della banca al risarcimento del danno. Orbene l'esposizione in esito al ricalcolo che ha preso in esame tutte le poste illegittime ancorché con diminuzione sensibile dell'esposizione rimane comunque oltre i 330 mila euro;
per cui non può affermarsi che la segnalazione sia stata effettuata al di fuori delle condizioni previste per legge. Tenuto conto che la opposizione comunque è risultata parzialmente fondata per appurati comportamenti della in violazione per alcuni CP_1 trimestri delle norme di correttezza e trasparenza ed anti usura , si ritiene conforme a giustizia compensare tra le parti le spese di lite.
P.q.m.
Accoglie per quanto di ragione l'opposizione a decreto ingiuntivo, revoca l'opposto decreto ingiuntivo e condanna gli opponenti in solido a pagare alla cessionaria euro CP_2
332.486,41, oltre interessi in misura legale della data della notifica del decreto ingiuntivo al saldo effettivo. Spese di lite compensate, spese di ctu a carico solidale delle parti nella misura del 50%.
Teramo 17 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
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